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Decisione

12.2013.3

Reclamo per mancata assegnazione di spese ripetibili dopo stralcio della causa, calcolo delle spese ripetibili

28 ottobre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

che con petizione 24

marzo 1998 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto la condanna in solido di RE 1

e __________ al pagamento di fr. 2'489'000.- oltre interessi e spese e, in via

cautelare e supercautelare, il blocco a Registro fondiario delle part. 214 RFD __________

(limitatamente alla quota di spettanza di RE 1) e 794 RFD __________ (di proprietà

di __________);

che con risposta 24

giugno 1998 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione, chiedendo

inoltre la condanna di CO 1 al versamento di una congrua cauzione processuale;

che con decreto 26

marzo 1998 il Pretore ha respinto la domanda di provvedimenti cautelari di

blocco a Registro fondiario delle part. 214 e 794 RFD __________;

che dopo il secondo

scambio di allegati scritti le parti sono comparse all’udienza preliminare del

27 gennaio 1999 e l’istruttoria è proseguita con l’audizione di sei testimoni

alle udienze del 4 marzo, 14 aprile e 12 maggio 1999;

che con decreto 22 maggio 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

pronunciato il fallimento dell’attrice CO 1 e con ordinanza 28 maggio 2001 ha poi sospeso la procedura in applicazione dell’art. 207 cpv. 1 LEF;

che con dichiarazione 23/28 giugno 2005 gli attori hanno accettato

di estromettere dalla lite il convenuto __________;

che con decreto 29 gennaio 2009 il Pretore del Distretto di

Rivera ha pronunciato il fallimento di CO 2;

che con ordinanza 19

novembre 2012, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ritenuto che le due

società attrici avessero perso la capacità processuale dopo il loro fallimento

e ha assegnato ai rimanenti attori CO 3 e CO 4 un termine per comunicare se la

causa poteva essere stralciata dai ruoli, con la comminatoria che in caso di

mancato riscontro avrebbe comunque proceduto in tal senso;

che nel termine

impartito, con scritto 22 novembre 2012 CO 4 ha dichiarato di non opporsi allo

stralcio della causa, mentre CO 3 non ha presentato osservazioni;

che con osservazioni

12 dicembre 2012 RE 1 ha chiesto la condanna in solido di CO 3 e CO 4 al

pagamento di fr. 37'500.- a titolo di ripetibili, ritenendo che la situazione

fosse da parificare a un ritiro della petizione, con desistenza degli attori;

che con decreto 21

dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona, accertata la mancanza di

interesse nella lite, ha stralciato la causa dai ruoli caricando gli oneri

processuali di complessivi fr. 10'000.- agli attori e senza assegnare

ripetibili a favore del convenuto, per il motivo che non si poteva equiparare

al ritiro della causa la mancata opposizione degli attori allo stralcio dai

ruoli;

che con reclamo 3

gennaio 2013 il convenuto RE 1 ha chiesto la riforma del querelato decreto, nel

senso di condannare in solido CO 3 e CO 4 al pagamento di fr. 37'500.- a titolo

di ripetibili, in via subordinata l’annullamento del citato dispositivo e il

rinvio dell’incarto al Pretore per nuova decisione;

che con risposta 18

febbraio 2013 CO 3 ha chiesto di respingere il reclamo e di confermare il

querelato dispositivo;

che con scritto 24

luglio 2013 l’amministratore speciale del fallimento della CO 2, __________, ha

dichiarato di non avere osservazioni al reclamo 3 gennaio 2013;

che delle ulteriori

argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi

considerandi;

e considerato

Considerandi

che il 1° gennaio 2011

è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero

(CPC);

che secondo l’art. 404

cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai

procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si

applica il diritto procedurale previgente, così che la procedura davanti al

Pretore, avviata il 24 marzo 1998, è retta dalle norme del CPC-TI;

che l’art. 405 cpv.1

CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore

al momento della comunicazione della decisione, notificata il 21 dicembre 2012,

di modo che la procedura di seconda istanza è retta dal CPC;

che la decisione con

la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le

ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC),

impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il merito è

appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di

30.

giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure

mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321

cpv. 1 CPC), qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;

che giusta l’art. 110

CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo

indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a

prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante

appello o reclamo, da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in

concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);

che la decisione

impugnata è stata notificata alle parti il 21 dicembre 2012, per cui il reclamo

in esame, inoltrato il 3 gennaio 2013, è tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile, mentre la competenza della Seconda Camera civile è data,

essendo stato impugnato a titolo indipendente solo il dispositivo in materia di

ripetibili in una causa creditoria di diritto societario il cui valore

litigioso è superiore a fr. 10'000.-;

che per quanto concerne la ripartizione delle spese

ripetibili, a norma dell’art. 148 cpv. 1 CPC-TI, il giudice condannava la parte

soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le

ripetibili; qualora la causa si concludeva per desistenza, transazione o

accettazione della domanda, le tasse, le spese e le ripetibili erano stabilite

e ripartite a richiesta di parte (art. 151 CPC-TI);

che nella decisione

impugnata il Pretore non ha assegnato ripetibili, ritenendo di non poter

considerare soccombenti gli attori, che avevano lasciato decorrere infruttuoso

il termine assegnato loro per presentare osservazioni, rispettivamente avevano lasciato

decorrere il termine per opporsi allo stralcio della causa;

che con il reclamo in

esame il convenuto censura la mancata assegnazione di ripetibili in suo favore,

e ribadisce che la mancanza di interesse nella vertenza in esame (dovuta

all’accettazione, rispettivamente all’assenza di osservazioni) è un caso di

desistenza degli attori, che devono pertanto essere condannati al pagamento

delle ripetibili (reclamo, pag. 5);

che gli oneri processuali di un appello divenuto privo di

interesse giuridico andrebbero attribuiti tenendo conto dello stato delle cose

prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 CPC per analogia;

cfr. per il diritto federale DTF 123 II 285 consid. 4 e 5; Rep. 1994 pag. 381),

in altre parole occorrerebbe valutare, a un sommario esame, quale esito avrebbe

verosimilmente avuto la causa se non fosse divenuta priva d'interesse; tale

principio trova nondimeno i propri limiti ove la mancanza d'interesse sia

dovuta al comportamento di una parte, ritenuto che chi rende una procedura

senza interesse (o senza oggetto) è chiamato per principio a rispondere dei

costi;

che in concreto, la decadenza della procedura si

riconduce al fatto che gli attori hanno lasciato trascorrere il termine

assegnato dal Pretore senza presentare osservazioni, rispettivamente non si

sono opposti allo stralcio della causa dai ruoli;

che per l’assegnazione

di spese e ripetibili è determinante l’inattività degli attori, rispettivamente

la mancanza di volontà di continuare il processo da loro avviato a suo tempo

(sentenza della II CCA del 13 marzo 2006 inc. n. 10.2001.2; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 151):

tale inattività, rispettivamente il consenso allo stralcio della causa dai

ruoli, possono essere pertanto considerati alla stregua di una desistenza;

che per quanto concerne

l’importo delle ripetibili, il reclamante ha

chiesto la condanna in

solido degli attori al pagamento di

fr. 37'500.-, sulla scorta degli art. 11 e

seguenti del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione di ripetibili del 19 dicembre 2007

(Regolamento sulle ripetibili, RTar) (RL. 3.1.1.7.1);

che le ripetibili di prima sede devono in

realtà essere determinate in base alla Tariffa dell’Ordine degli avvocati del

Cantone Ticino del 7 dicembre 1984 (TOA, RL 3.2.1.1.2, abrogata con effetto al

1° gennaio 2008), applicabile in virtù del rinvio dell’art. 16 cpv. 2 del

Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar);

che di regola nel calcolo delle ripetibili si deve tenere

conto dello stadio cui è giunto il processo e le stesse devono quindi

corrispondere all’effettivo onere di patrocinio (Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 151, pag. 447; sentenza della II CCA del 13 marzo 2006, inc. n.

10.2001

);

che stante la prematura cessazione della lite, avvenuta in

corso di istruttoria, in applicazione dell’art. 11 TOA nella determinazione

delle ripetibili ci si deve avvalere della formula con cui l’onorario ad valorem

viene mediato con quello ad horam (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 9 e n. 268 ad art. 77; sentenza della II CCA 12 aprile 2000, inc.

n. 12.2000.29);

che

l’art. 9 TOA prevedeva per una causa del valore oltre i

fr.

1'500'000.- un onorario variabile da 3 % a 6 %, ritenuto che, nel fissare la

somma dovuta, si doveva avere riguardo alla complessità, all’importanza, al

valore, all’estensione della pratica, alla competenza professionale e alla

responsabilità dell’avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla

situazione sociale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito e alla sua

prevedibilità (art. 8 TOA);

che

dagli atti di causa risulta che il patrocinatore della convenuta ha presentato

un secondo scambio di allegati scritti, ha partecipato all’udienza del 27

gennaio 1999, all’audizione di 6 testi nel corso di tre udienze successive, ha

proceduto alle domande rogatoriali per altri testi e ha dovuto esaminare la

copiosa documentazione versata agli atti (documenti da A a W, da AA a II);

che

in concreto, in presenza di una causa come quella in esame con un valore

litigioso di fr. 2'489'000.-, la retribuzione ad valorem può essere

determinata nel 5% del valore litigioso, ossia in fr. 124'450.-;

che

per quanto concerne la retribuzione ad horam, il reclamante, ha fatto

valere un onorario di fr. 400.- orari, senza ulteriori spiegazioni né

documentazioni;

che

per quanto attiene al dispendio orario effettivo il reclamante non ha prodotto

una nota professionale dettagliata sulle prestazioni svolte dal suo

patrocinatore e la Camera deve dunque procedere a un apprezzamento delle prestazioni

fornite da quest’ultimo;

che

in base agli atti il dispendio orario per la conduzione efficace della causa,

in particolare l’allestimento della risposta e della duplica (di complessive

108.

pagine), la partecipazione a 4 udienze e la preparazione di domande per

l’audizione di testi in via rogatoriale, può essere prudenzialmente fissato in 70

ore;

che

un onorario di fr. 270.- orario appare adeguato alla fattispecie, considerata

la complessità della vertenza, l’ampiezza della documentazione e degli allegati

di causa, ciò che conduce a stabilire una retribuzione ad horam in fr.

18'900.-;

che

in conformità dell’art. 11 TOA e sulla base della seguente formula: (2 X OV x OT)

/ (OV + OT), dove OV è l’onorario secondo il valore e OT l’onorario a tempo, l’importo

per ripetibili risulta pari a

fr. 32'816.-;

che

tenuto conto dell’IVA e delle presumibili spese vive, le ripetibili a favore

del convenuto possono in definitiva essere stabilite in un importo arrotondato

a fr. 35'000.-;

che

in parziale accoglimento del reclamo, gli oneri processuali della sede

pretorile, di fr. 10'000.- restano in solido a carico degli attori,

(tranne

CO 1, nel frattempo radiata), i quali rifonderanno al convenuto, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 35'000.- a titolo di ripetibili;

che le spese processuali di reclamo e le ripetibili calcolate

sulla base del valore litigioso della presente procedura (fr. 37'500.-),

seguono la soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto che al reclamante,

patrocinato da un legale, va assegnata un’indennità ripetibile proporzionale al

grado di soccombenza;

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, il

CPC-TI, la TOA, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili (Rtar),

decide:

I. Il reclamo del 3 gennaio

2013.

di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 21

dicembre 2012 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata:

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr.

10'000.- restano a carico di chi li ha anticipati; CO 3, CO 4 e CO 2, rifonderanno

inoltre al convenuto RE 1 fr. 35'000.- per ripetibili.

II. Le spese processuali del

reclamo in complessivi fr. 400.-, da anticiparsi dal reclamante, restano a suo

carico per 1/10 e per 9/10 sono posti in solido a carico di CO 4, CO 3 e CO 2, che rifonderanno al reclamante, sempre con vincolo di solidarietà,

fr. 800.- per ripetibili di reclamo.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non si ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115

LTF.