12.2013.3
Reclamo per mancata assegnazione di spese ripetibili dopo stralcio della causa, calcolo delle spese ripetibili
28 ottobre 2013Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.3
Lugano
28 ottobre 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.1998.65 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 24 marzo 1998 da
CO 1 (ora CO 1),
CO 2
CO 3
CO 4
contro
RE
1
rappr. dall’ RA 1
__________, Camorino [poi dimesso dalla lite]
con cui gli attori hanno chiesto la condanna in solido
dei convenuti al pagamento di complessivi fr. 2'489'000.- oltre interessi e
spese;
domanda alla quale si sono opposti i convenuti proponendo inoltre la condanna di CO 1 al versamento di una congrua cauzione
processuale;
e ora sul decreto 21 dicembre 2012 con cui il Pretore
ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto gli oneri processuali di fr.
10'000.- a carico degli attori, senza assegnare ripetibili;
reclamante il convenuto RE 1 che con reclamo 3 gennaio
2013 chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di assegnargli
un’indennità di fr. 37'500.- per ripetibili, con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
mentre l’attore CO 3, con risposta 10 gennaio 2013, propone
di respingere il reclamo, protestando a sua volta tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
Fatti
che con petizione 24
marzo 1998 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto la condanna in solido di RE 1
e __________ al pagamento di fr. 2'489'000.- oltre interessi e spese e, in via
cautelare e supercautelare, il blocco a Registro fondiario delle part. 214 RFD __________
(limitatamente alla quota di spettanza di RE 1) e 794 RFD __________ (di proprietà
di __________);
che con risposta 24
giugno 1998 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione, chiedendo
inoltre la condanna di CO 1 al versamento di una congrua cauzione processuale;
che con decreto 26
marzo 1998 il Pretore ha respinto la domanda di provvedimenti cautelari di
blocco a Registro fondiario delle part. 214 e 794 RFD __________;
che dopo il secondo
scambio di allegati scritti le parti sono comparse all’udienza preliminare del
27 gennaio 1999 e l’istruttoria è proseguita con l’audizione di sei testimoni
alle udienze del 4 marzo, 14 aprile e 12 maggio 1999;
che con decreto 22 maggio 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
pronunciato il fallimento dell’attrice CO 1 e con ordinanza 28 maggio 2001 ha poi sospeso la procedura in applicazione dell’art. 207 cpv. 1 LEF;
che con dichiarazione 23/28 giugno 2005 gli attori hanno accettato
di estromettere dalla lite il convenuto __________;
che con decreto 29 gennaio 2009 il Pretore del Distretto di
Rivera ha pronunciato il fallimento di CO 2;
che con ordinanza 19
novembre 2012, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ritenuto che le due
società attrici avessero perso la capacità processuale dopo il loro fallimento
e ha assegnato ai rimanenti attori CO 3 e CO 4 un termine per comunicare se la
causa poteva essere stralciata dai ruoli, con la comminatoria che in caso di
mancato riscontro avrebbe comunque proceduto in tal senso;
che nel termine
impartito, con scritto 22 novembre 2012 CO 4 ha dichiarato di non opporsi allo
stralcio della causa, mentre CO 3 non ha presentato osservazioni;
che con osservazioni
12 dicembre 2012 RE 1 ha chiesto la condanna in solido di CO 3 e CO 4 al
pagamento di fr. 37'500.- a titolo di ripetibili, ritenendo che la situazione
fosse da parificare a un ritiro della petizione, con desistenza degli attori;
che con decreto 21
dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona, accertata la mancanza di
interesse nella lite, ha stralciato la causa dai ruoli caricando gli oneri
processuali di complessivi fr. 10'000.- agli attori e senza assegnare
ripetibili a favore del convenuto, per il motivo che non si poteva equiparare
al ritiro della causa la mancata opposizione degli attori allo stralcio dai
ruoli;
che con reclamo 3
gennaio 2013 il convenuto RE 1 ha chiesto la riforma del querelato decreto, nel
senso di condannare in solido CO 3 e CO 4 al pagamento di fr. 37'500.- a titolo
di ripetibili, in via subordinata l’annullamento del citato dispositivo e il
rinvio dell’incarto al Pretore per nuova decisione;
che con risposta 18
febbraio 2013 CO 3 ha chiesto di respingere il reclamo e di confermare il
querelato dispositivo;
che con scritto 24
luglio 2013 l’amministratore speciale del fallimento della CO 2, __________, ha
dichiarato di non avere osservazioni al reclamo 3 gennaio 2013;
che delle ulteriori
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi;
e considerato
Considerandi
che il 1° gennaio 2011
è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero
(CPC);
che secondo l’art. 404
cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai
procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si
applica il diritto procedurale previgente, così che la procedura davanti al
Pretore, avviata il 24 marzo 1998, è retta dalle norme del CPC-TI;
che l’art. 405 cpv.1
CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore
al momento della comunicazione della decisione, notificata il 21 dicembre 2012,
di modo che la procedura di seconda istanza è retta dal CPC;
che la decisione con
la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le
ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC),
impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il merito è
appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di
30.
giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure
mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321
cpv. 1 CPC), qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;
che giusta l’art. 110
CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo
indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a
prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante
appello o reclamo, da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in
concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);
che la decisione
impugnata è stata notificata alle parti il 21 dicembre 2012, per cui il reclamo
in esame, inoltrato il 3 gennaio 2013, è tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile, mentre la competenza della Seconda Camera civile è data,
essendo stato impugnato a titolo indipendente solo il dispositivo in materia di
ripetibili in una causa creditoria di diritto societario il cui valore
litigioso è superiore a fr. 10'000.-;
che per quanto concerne la ripartizione delle spese
ripetibili, a norma dell’art. 148 cpv. 1 CPC-TI, il giudice condannava la parte
soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le
ripetibili; qualora la causa si concludeva per desistenza, transazione o
accettazione della domanda, le tasse, le spese e le ripetibili erano stabilite
e ripartite a richiesta di parte (art. 151 CPC-TI);
che nella decisione
impugnata il Pretore non ha assegnato ripetibili, ritenendo di non poter
considerare soccombenti gli attori, che avevano lasciato decorrere infruttuoso
il termine assegnato loro per presentare osservazioni, rispettivamente avevano lasciato
decorrere il termine per opporsi allo stralcio della causa;
che con il reclamo in
esame il convenuto censura la mancata assegnazione di ripetibili in suo favore,
e ribadisce che la mancanza di interesse nella vertenza in esame (dovuta
all’accettazione, rispettivamente all’assenza di osservazioni) è un caso di
desistenza degli attori, che devono pertanto essere condannati al pagamento
delle ripetibili (reclamo, pag. 5);
che gli oneri processuali di un appello divenuto privo di
interesse giuridico andrebbero attribuiti tenendo conto dello stato delle cose
prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 CPC per analogia;
cfr. per il diritto federale DTF 123 II 285 consid. 4 e 5; Rep. 1994 pag. 381),
in altre parole occorrerebbe valutare, a un sommario esame, quale esito avrebbe
verosimilmente avuto la causa se non fosse divenuta priva d'interesse; tale
principio trova nondimeno i propri limiti ove la mancanza d'interesse sia
dovuta al comportamento di una parte, ritenuto che chi rende una procedura
senza interesse (o senza oggetto) è chiamato per principio a rispondere dei
costi;
che in concreto, la decadenza della procedura si
riconduce al fatto che gli attori hanno lasciato trascorrere il termine
assegnato dal Pretore senza presentare osservazioni, rispettivamente non si
sono opposti allo stralcio della causa dai ruoli;
che per l’assegnazione
di spese e ripetibili è determinante l’inattività degli attori, rispettivamente
la mancanza di volontà di continuare il processo da loro avviato a suo tempo
(sentenza della II CCA del 13 marzo 2006 inc. n. 10.2001.2; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 151):
tale inattività, rispettivamente il consenso allo stralcio della causa dai
ruoli, possono essere pertanto considerati alla stregua di una desistenza;
che per quanto concerne
l’importo delle ripetibili, il reclamante ha
chiesto la condanna in
solido degli attori al pagamento di
fr. 37'500.-, sulla scorta degli art. 11 e
seguenti del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione di ripetibili del 19 dicembre 2007
(Regolamento sulle ripetibili, RTar) (RL. 3.1.1.7.1);
che le ripetibili di prima sede devono in
realtà essere determinate in base alla Tariffa dell’Ordine degli avvocati del
Cantone Ticino del 7 dicembre 1984 (TOA, RL 3.2.1.1.2, abrogata con effetto al
1° gennaio 2008), applicabile in virtù del rinvio dell’art. 16 cpv. 2 del
Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar);
che di regola nel calcolo delle ripetibili si deve tenere
conto dello stadio cui è giunto il processo e le stesse devono quindi
corrispondere all’effettivo onere di patrocinio (Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 151, pag. 447; sentenza della II CCA del 13 marzo 2006, inc. n.
10.2001
);
che stante la prematura cessazione della lite, avvenuta in
corso di istruttoria, in applicazione dell’art. 11 TOA nella determinazione
delle ripetibili ci si deve avvalere della formula con cui l’onorario ad valorem
viene mediato con quello ad horam (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 9 e n. 268 ad art. 77; sentenza della II CCA 12 aprile 2000, inc.
n. 12.2000.29);
che
l’art. 9 TOA prevedeva per una causa del valore oltre i
fr.
1'500'000.- un onorario variabile da 3 % a 6 %, ritenuto che, nel fissare la
somma dovuta, si doveva avere riguardo alla complessità, all’importanza, al
valore, all’estensione della pratica, alla competenza professionale e alla
responsabilità dell’avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla
situazione sociale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito e alla sua
prevedibilità (art. 8 TOA);
che
dagli atti di causa risulta che il patrocinatore della convenuta ha presentato
un secondo scambio di allegati scritti, ha partecipato all’udienza del 27
gennaio 1999, all’audizione di 6 testi nel corso di tre udienze successive, ha
proceduto alle domande rogatoriali per altri testi e ha dovuto esaminare la
copiosa documentazione versata agli atti (documenti da A a W, da AA a II);
che
in concreto, in presenza di una causa come quella in esame con un valore
litigioso di fr. 2'489'000.-, la retribuzione ad valorem può essere
determinata nel 5% del valore litigioso, ossia in fr. 124'450.-;
che
per quanto concerne la retribuzione ad horam, il reclamante, ha fatto
valere un onorario di fr. 400.- orari, senza ulteriori spiegazioni né
documentazioni;
che
per quanto attiene al dispendio orario effettivo il reclamante non ha prodotto
una nota professionale dettagliata sulle prestazioni svolte dal suo
patrocinatore e la Camera deve dunque procedere a un apprezzamento delle prestazioni
fornite da quest’ultimo;
che
in base agli atti il dispendio orario per la conduzione efficace della causa,
in particolare l’allestimento della risposta e della duplica (di complessive
108.
pagine), la partecipazione a 4 udienze e la preparazione di domande per
l’audizione di testi in via rogatoriale, può essere prudenzialmente fissato in 70
ore;
che
un onorario di fr. 270.- orario appare adeguato alla fattispecie, considerata
la complessità della vertenza, l’ampiezza della documentazione e degli allegati
di causa, ciò che conduce a stabilire una retribuzione ad horam in fr.
18'900.-;
che
in conformità dell’art. 11 TOA e sulla base della seguente formula: (2 X OV x OT)
/ (OV + OT), dove OV è l’onorario secondo il valore e OT l’onorario a tempo, l’importo
per ripetibili risulta pari a
fr. 32'816.-;
che
tenuto conto dell’IVA e delle presumibili spese vive, le ripetibili a favore
del convenuto possono in definitiva essere stabilite in un importo arrotondato
a fr. 35'000.-;
che
in parziale accoglimento del reclamo, gli oneri processuali della sede
pretorile, di fr. 10'000.- restano in solido a carico degli attori,
(tranne
CO 1, nel frattempo radiata), i quali rifonderanno al convenuto, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 35'000.- a titolo di ripetibili;
che le spese processuali di reclamo e le ripetibili calcolate
sulla base del valore litigioso della presente procedura (fr. 37'500.-),
seguono la soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto che al reclamante,
patrocinato da un legale, va assegnata un’indennità ripetibile proporzionale al
grado di soccombenza;
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, il
CPC-TI, la TOA, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili (Rtar),
decide:
I. Il reclamo del 3 gennaio
2013.
di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 21
dicembre 2012 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata:
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr.
10'000.- restano a carico di chi li ha anticipati; CO 3, CO 4 e CO 2, rifonderanno
inoltre al convenuto RE 1 fr. 35'000.- per ripetibili.
II. Le spese processuali del
reclamo in complessivi fr. 400.-, da anticiparsi dal reclamante, restano a suo
carico per 1/10 e per 9/10 sono posti in solido a carico di CO 4, CO 3 e CO 2, che rifonderanno al reclamante, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 800.- per ripetibili di reclamo.
III. Notificazione:
–
–
–
–
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non si ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115
LTF.