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Decisione

12.2013.31

Contratto di appalto per opere da elettricista, prescrizione delle pretese, appello contro decisione sulla prescrizione

19 novembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

31 marzo 2003, __________ (ora AO 1) ha presentato allo Studio di Architettura

e design __________, un’offerta per lavori concernenti l’impianto elettrico dei

fondi n. __________, di proprietà di AP 1 (doc. A), per l’importo complessivo

di fr. 55'383.-. In seguito il 23 luglio 2003 __________ (ora AO 1) ha

formulato un’offerta forfettaria di fr. 50'000.- per i lavori all’impianto

elettrico (doc. C). Il committente AP 1 e l’elettricista __________ (ora AO 1)

hanno sottoscritto il 23 febbraio 2004 un contratto di appalto per le opere da

elettricista contemplate nelle citate offerte per una mercede complessiva forfettaria

di fr. 50'000.- (doc. H). Il 17 agosto 2006 __________ (ora AO 1) ha inviato al

committente la fattura n. 063527 per l’importo di fr. 127'650.75 quale

liquidazione finale per i lavori eseguiti, per l’importo base contrattuale e le

aggiunte richieste dalla committenza, dopo deduzione degli acconti ricevuti

(fr. 35'000.--) e lo sconto pattuito (20% su fr. 92'650.75), per un saldo

finale a favore dell’impresa di fr. 74'120.60 (doc. N). Dal novembre 2007

l’impresa ha sollecitato ripetutamente il pagamento del saldo, senza esito. Il

21 gennaio 2011 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________

dell’UEF di Mendrisio per la somma di fr. 74'120.60 più interessi, al quale è

stata fatta opposizione (doc. R).

B. Dopo

un infruttuoso tentativo di conciliazione (CM.2011.86), AO 1 ha ottenuto l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC il 24 gennaio 2012. Con petizione

20 aprile 2012, AO 1 (in seguito: attrice) si è rivolta alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-sud, chiedendo la condanna di AP 1 (in seguito:

convenuto) al pagamento di fr. 74'208.50 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio

2011, nonché di fr. 16'034.- a titolo di interessi calcolati fino al 14 gennaio

2011 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UEF di Mendrisio. Nella risposta 25 giugno 2012 il convenuto si è opposto

alla domanda dell’attrice, sollevando altresì l’eccezione di intervenuta

prescrizione secondo l’art. 128 CO (prescrizione quinquennale). Nella replica

del 23 agosto 2012, l’attrice ha contestato l’applicabilità dell’art. 128 CO,

sostenendo che alla fattispecie si applicava la prescrizione con termine decennale

dell’art. 127 CO. Il convenuto ha ribadito nella duplica 27 settembre 2012

l’applicabilità della prescrizione quinquennale.

C. All’udienza

istruttoria del 29 ottobre 2012 le parti hanno confermato le rispettive domande

di giudizio e hanno offerto svariati mezzi di prova, segnatamente l’audizione

di testimoni, l’ispezione oculare e una domanda di edizione di documenti, che

il Pretore ha accolto. Dopo aver ascoltato due testimoni all’udienza del 10

gennaio 2013, il Pretore ha comunicato alle parti che si sarebbe pronunciato

sull’eccezione di prescrizione prima di proseguire l’istruttoria. Le parti

hanno accettato tale modo di procedere (act. VI, verbale 10 gennaio 2013, pag.

3). Nella successiva decisione incidentale del 16 gennaio 2013, il Pretore ha

respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.

D. AP 1

è insorto contro tale decisione con appello 14 febbraio

2013, chiedendo l’accoglimento dell’eccezione di

prescrizione, in via subordinata l’annullamento della decisione e il rinvio degli

atti al primo giudice per il completamento dell’istruttoria, il tutto con

protesta di spese e ripetibili. Nella risposta del 3 aprile 2013 l’attrice

propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, con

protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per

quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e

incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di

provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in

controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo

l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.-

(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la sentenza

impugnata è una decisione incidentale di prima istanza in una procedura

ordinaria con un valore di fr. 74'208.50 oltre interessi al 5%. Il termine per

promuovere l’appello e per inoltrare la risposta è pertanto di 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata, rispettivamente dalla notificazione

dell’appello (art. 311 seg. CPC). L’appello 14 febbraio 2013 è tempestivo, così

come le osservazioni 3 aprile 2013.

2.

L’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello

delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è

inammissibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1.). L’appellante deve spiegare,

infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate ma perché sarebbero

erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

3.

Tra

le parti era sorto pacificamente un contratto d’appalto relativo a opere da elettricista.

In questa sede è litigiosa la questione della prescrizione delle pretese di cui

alla fattura 17 agosto 2006 (doc. N) dell’attrice, sollevata in sede di

risposta dal convenuto. Il Pretore ha dapprima costatato che le parti non

avevano prodotto agli atti la norma SIA menzionata nel loro contratto d’appalto,

sicché ha analizzato il caso dal profilo delle norme legali e degli specifici

accordi contrattuali. Dopo aver esposto quali sono i principi legali che

reggono la prescrizione delle pretese e l’esigibilità dei crediti derivanti dal

contratto di appalto, il primo giudice ha ritenuto che il convenuto non aveva

provato l’avvenuta consegna integrale dell’opera nel corso del 2005, come aveva

sostenuto in risposta e in duplica. Agli atti figuravano invero due plichi di

documenti (doc. 2 e 3), senza però che il convenuto avesse spiegato a quali

lavori i documenti si riferissero. Ne derivava, prosegue il Pretore, che

l’unica circostanza utile per determinare la consegna dell’opera era l’invio

della liquidazione finale, e che pertanto la prescrizione quinquennale,

applicabile in concreto a “classici lavori di elettricista” aveva iniziato a

decorrere al più presto il 17 agosto 2006 ed era stata validamente interrotta

il 21 gennaio 2011 dall’invio del precetto esecutivo doc. R. Da qui la

reiezione dell’eccezione di prescrizione.

4.

Dopo

aver ripercorso la cronistoria della vertenza, l’appellante rimprovera in primo

luogo al Pretore una violazione del diritto di essere sentito, per aver emanato

la decisione incidentale sulla prescrizione senza assumere tutte le prove

ammesse, in particolare senza avere acquisito agli atti l’edizione dei

documenti dallo Studio di architettura relativi alle opere contestate (appello,

pag. 5). Già solo questa “crassa violazione del diritto di essere sentiti”

giustifica, secondo l’appellante, l’annullamento della decisione pretorile

contestata. La critica è del tutto infondata. Nella fattispecie il Pretore ha

ammesso all’udienza istruttoria del 29 ottobre 2012 (act. V) tutte le prove

offerte dalle parti, tra le quali figurava il richiamo della documentazione

dallo Studio di architettura. Dopo l’audizione di due testimoni, tra i quali

l’architetto titolare del citato Studio di architettura, le parti hanno

tuttavia autorizzato il primo giudice a emanare la decisione sull’eccezione di

prescrizione “prima di proseguire l’istruttoria”, come risulta dal verbale di

udienza del 10 gennaio 2013 (act. VI, pag. 4). L’appello va dunque respinto su

questo punto.

5.

Nel

merito l’appellante ritiene che la decisione del Pretore sia arbitraria, in

quanto dai documenti 2 e 3 risulta chiaramente l’avvenuta consegna dell’opera

già nel corso del 2005. I documenti prodotti, infatti, attestano il trasloco

dei conduttori e l’effettiva presa di possesso delle abitazioni e dei locali

commerciali ancora nel 2005. Del resto, prosegue l’appellante, l’attrice non ha

mai contestato la documentazione di cui ai doc. 2 e 3, e per le parti era quindi

pacifica la consegna dell’opera già nel 2005, senza che il convenuto dovesse

ancora provarla. La circostanza, infatti, non era oggetto del contendere, tanto

che il Pretore non ha ritenuto di porre ai testimoni interrogati domande su

questo punto.

5.1

Nella

petizione l’attrice ha indicato di aver eseguito i lavori per i quali chiede il

pagamento nel 2004 e nel 2005, producendo i bollettini a regia (doc. I) e i

nuovi piani resi necessari dalle opere supplementari (doc. L). Nella risposta

il convenuto ha sollevato l’eccezione di prescrizione, prevalendosi della

prescrizione quinquennale per lavori di artigiano e indicando che i lavori

erano terminati già nell’estate 2005. In replica l’attrice non si è espressa sulla data di consegna dell’opera, né ha contestato le affermazioni del

convenuto, ma ha sostenuto che era applicabile la prescrizione decennale e non

quella quinquennale. In questa sede l’attrice ha esposto di aver eseguito

lavori ancora fino al giugno 2006, come risulta dalla fattura doc. N e sostiene

che il convenuto non ha provato l’avvenuta consegna dell’opera già nel 2005.

5.2

Il

giudice applica d’ufficio il diritto (art. 57 CPC), in ogni stadio della causa.

La prescrizione quinquennale dell’art. 128 n. 3 CO trova applicazione “per

lavori d'artigiani” e deroga al termine ordinario di 10 anni previsto dall'art.

127.

CO. Essa riveste carattere di eccezione sicché deve essere interpretata in

modo restrittivo, ritenuto che in caso di dubbio vale il termine ordinario di

prescrizione di dieci anni (Pichonnaz,

in: Commentaire romand, Basilea 2003, n. 15 ad art. 128 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 5a

ed., n. 1288; Rep. 1984, pag. 147). Sono lavori artigianali ai sensi della

citata disposizione quelli che adempiono cumulativamente due requisiti: a) deve trattarsi di lavori di natura artigianale, vale a dire di

lavoro dove la parte manuale è preponderante o comunque perlomeno uguale alle

altre prestazioni; b) il lavoro non deve implicare la necessità di misure di

pianificazione - in merito al personale o ai termini di esecuzione - e

coordinazione con altri artigiani e come tali deve poter essere eseguito senza

dover fare capo a mezzi amministrativi particolari né richiedere misure di

pianificazione e di coordinazione con altre imprese (DTF 123 II 120; RtiD

I-2009 37c pag. 636; Pichonnaz,

op. cit., n. 16 ad art. 128 CO). L'onere della prova circa l'esistenza delle

premesse per l'applicabilità del termine di prescrizione abbreviato incombe

alla parte che se ne prevale (RtiD II-2007 31c 710; Kummer, Berner

Kommentar, Berna 1966, n. 165 ad art. 8 CC).

5.3

L’appellante

afferma di aver provato la consegna dell’opera nell’estate del 2005, data che

comunque non è stata contestata dall’attrice e che era quindi pacificamente

ammessa. Il plico di doc. 2 e 3 prodotti dal convenuto con la risposta comprende

le fatture di traslochi risalenti al settembre e all’ottobre 2005 e varie

fatture di telefonia, elettricità e riscaldamento, dell’aprile 2005, ottobre

2005.

e novembre 2005. Come ha rilevato con pertinenza il Pretore, tali

documenti, prodotti alla rinfusa e senza spiegazioni precise nell’allegato di

risposta, possono lasciar intendere che l’immobile oggetto del contratto è

stato abitato sin dall’aprile 2005, ma nulla consentono di provare in merito

alla consegna dell’opera in quanto tale. Dai bollettini a regia e dai

ricapitolativi prodotti come doc. I dall’attrice, emerge del resto che sono

stati eseguiti lavori di montaggio dei motori nel rifugio ancora il 15 febbraio

2006, mentre nel giugno 2006 è stato eseguito un sopralluogo. La conclusione

dei lavori sembra dunque essere avvenuta al più tardi nel febbraio 2006, di

modo che la prescrizione non sarebbe intervenuta nemmeno prendendo in

considerazione il termine quinquennale dell’art. 128 n. 3 CO ammesso dal

Pretore. Se non che, i lavori eseguiti dall’attrice per il convenuto, definiti

“classici lavori di elettricista” dal primo giudice, hanno richiesto

pianificazione e coordinazione con altre imprese, ciò che esclude

l’applicazione dell’art. 128 n. 3 CO. I formulari d’offerta (doc. A) indicano,

infatti, che l’attrice ha allestito l’impianto elettrico di uno stabile comprendente

un piano cantine e autorimesse (per 10 vetture), un piano terreno con

superficie commerciale, 3 appartamenti da 5 ½ locali e servizi e 2 appartamenti

da 4 ½ locali e servizi al piano terreno, al primo e al secondo piano.

L’esecuzione delle opere ha richiesto la pianificazione (comprensiva di

allestimento dei piani per lo schema elettrico destinato alle istallazioni

speciali per la farmacia e lo studio medico, doc. L) e la coordinazione con le

altre imprese attive sul cantiere (cfr. doc. I, deposizione testimone __________,

verbale 10 gennaio 2013). Ne discende che alla fattispecie è applicabile il

termine di prescrizione decennale dell’art. 127 CO, che non era pacificamente

decorso al momento in cui è stata avviata la causa giudiziaria.

6.

Visto

quanto precede, la conclusione del Pretore di respingere l’eccezione di

prescrizione regge alla critica nel suo risultato. L’appello va dunque

respinto. Le spese processuali e le spese ripetibili della procedura d’appello,

calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 74'208.50 oltre accessori

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nella determinazione delle

ripetibili si tiene conto dei criteri stabiliti dall’art. 11 del Regolamento

sulle ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati la LTG ed il

Regolamento sulle ripetibili.

decide:

1.

L’appello 14 febbraio 2013 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 1'000.-, già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

all’appellata fr. 1'200.- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione

sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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