12.2013.31
Contratto di appalto per opere da elettricista, prescrizione delle pretese, appello contro decisione sulla prescrizione
19 novembre 2013Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2013.31
Data decisione, Autorità:
19.11.2013, IICCA
Titolo:
Contratto di appalto per opere da elettricista, prescrizione delle pretese, appello contro decisione sulla prescrizione
PRESCRIZIONE
art. 127 CO
art. 128 CO
Incarto n.
12.2013.31
Lugano
19 novembre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.10 (appalto)
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 20
aprile 2012 da
AO 1
rappr. dall’ RA
3
contro
AP 1
rappr. dagli RA
1 e RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 74'208.50 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2011, nonché di fr.
16'034.- a titolo di interessi conteggiati sino al 14 gennaio 2011 ed il
rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
domanda avversata dal convenuto, il quale ha eccepito l’intervenuta
prescrizione, eccezione respinta con decisione incidentale 16 gennaio 2013 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud;
appellante il convenuto con atto di appello 14 febbraio 2013 nel
quale chiede di accogliere l’eccezione di prescrizione, subordinatamente di
annullare la decisione pretorile e di rinviare gli atti al Pretore per la
completazione dell’istruttoria e l’emanazione di un nuovo giudizio, il tutto
con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice, con la risposta del 3 aprile 2013, propone di
respingere l’appello e di confermare la sentenza pretorile, protestando
anch’essa spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Il
31 marzo 2003, __________ (ora AO 1) ha presentato allo Studio di Architettura
e design __________, un’offerta per lavori concernenti l’impianto elettrico dei
fondi n. __________, di proprietà di AP 1 (doc. A), per l’importo complessivo
di fr. 55'383.-. In seguito il 23 luglio 2003 __________ (ora AO 1) ha
formulato un’offerta forfettaria di fr. 50'000.- per i lavori all’impianto
elettrico (doc. C). Il committente AP 1 e l’elettricista __________ (ora AO 1)
hanno sottoscritto il 23 febbraio 2004 un contratto di appalto per le opere da
elettricista contemplate nelle citate offerte per una mercede complessiva forfettaria
di fr. 50'000.- (doc. H). Il 17 agosto 2006 __________ (ora AO 1) ha inviato al
committente la fattura n. 063527 per l’importo di fr. 127'650.75 quale
liquidazione finale per i lavori eseguiti, per l’importo base contrattuale e le
aggiunte richieste dalla committenza, dopo deduzione degli acconti ricevuti
(fr. 35'000.--) e lo sconto pattuito (20% su fr. 92'650.75), per un saldo
finale a favore dell’impresa di fr. 74'120.60 (doc. N). Dal novembre 2007
l’impresa ha sollecitato ripetutamente il pagamento del saldo, senza esito. Il
21 gennaio 2011 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________
dell’UEF di Mendrisio per la somma di fr. 74'120.60 più interessi, al quale è
stata fatta opposizione (doc. R).
B. Dopo
un infruttuoso tentativo di conciliazione (CM.2011.86), AO 1 ha ottenuto l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC il 24 gennaio 2012. Con petizione
20 aprile 2012, AO 1 (in seguito: attrice) si è rivolta alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-sud, chiedendo la condanna di AP 1 (in seguito:
convenuto) al pagamento di fr. 74'208.50 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio
2011, nonché di fr. 16'034.- a titolo di interessi calcolati fino al 14 gennaio
2011 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Mendrisio. Nella risposta 25 giugno 2012 il convenuto si è opposto
alla domanda dell’attrice, sollevando altresì l’eccezione di intervenuta
prescrizione secondo l’art. 128 CO (prescrizione quinquennale). Nella replica
del 23 agosto 2012, l’attrice ha contestato l’applicabilità dell’art. 128 CO,
sostenendo che alla fattispecie si applicava la prescrizione con termine decennale
dell’art. 127 CO. Il convenuto ha ribadito nella duplica 27 settembre 2012
l’applicabilità della prescrizione quinquennale.
C. All’udienza
istruttoria del 29 ottobre 2012 le parti hanno confermato le rispettive domande
di giudizio e hanno offerto svariati mezzi di prova, segnatamente l’audizione
di testimoni, l’ispezione oculare e una domanda di edizione di documenti, che
il Pretore ha accolto. Dopo aver ascoltato due testimoni all’udienza del 10
gennaio 2013, il Pretore ha comunicato alle parti che si sarebbe pronunciato
sull’eccezione di prescrizione prima di proseguire l’istruttoria. Le parti
hanno accettato tale modo di procedere (act. VI, verbale 10 gennaio 2013, pag.
3). Nella successiva decisione incidentale del 16 gennaio 2013, il Pretore ha
respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
D. AP 1
è insorto contro tale decisione con appello 14 febbraio
2013, chiedendo l’accoglimento dell’eccezione di
prescrizione, in via subordinata l’annullamento della decisione e il rinvio degli
atti al primo giudice per il completamento dell’istruttoria, il tutto con
protesta di spese e ripetibili. Nella risposta del 3 aprile 2013 l’attrice
propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, con
protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta
l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di
provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in
controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo
l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.-
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la sentenza
impugnata è una decisione incidentale di prima istanza in una procedura
ordinaria con un valore di fr. 74'208.50 oltre interessi al 5%. Il termine per
promuovere l’appello e per inoltrare la risposta è pertanto di 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata, rispettivamente dalla notificazione
dell’appello (art. 311 seg. CPC). L’appello 14 febbraio 2013 è tempestivo, così
come le osservazioni 3 aprile 2013.
2.
L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello
delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è
inammissibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1.). L’appellante deve spiegare,
infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate ma perché sarebbero
erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
3.
Tra
le parti era sorto pacificamente un contratto d’appalto relativo a opere da elettricista.
In questa sede è litigiosa la questione della prescrizione delle pretese di cui
alla fattura 17 agosto 2006 (doc. N) dell’attrice, sollevata in sede di
risposta dal convenuto. Il Pretore ha dapprima costatato che le parti non
avevano prodotto agli atti la norma SIA menzionata nel loro contratto d’appalto,
sicché ha analizzato il caso dal profilo delle norme legali e degli specifici
accordi contrattuali. Dopo aver esposto quali sono i principi legali che
reggono la prescrizione delle pretese e l’esigibilità dei crediti derivanti dal
contratto di appalto, il primo giudice ha ritenuto che il convenuto non aveva
provato l’avvenuta consegna integrale dell’opera nel corso del 2005, come aveva
sostenuto in risposta e in duplica. Agli atti figuravano invero due plichi di
documenti (doc. 2 e 3), senza però che il convenuto avesse spiegato a quali
lavori i documenti si riferissero. Ne derivava, prosegue il Pretore, che
l’unica circostanza utile per determinare la consegna dell’opera era l’invio
della liquidazione finale, e che pertanto la prescrizione quinquennale,
applicabile in concreto a “classici lavori di elettricista” aveva iniziato a
decorrere al più presto il 17 agosto 2006 ed era stata validamente interrotta
il 21 gennaio 2011 dall’invio del precetto esecutivo doc. R. Da qui la
reiezione dell’eccezione di prescrizione.
4.
Dopo
aver ripercorso la cronistoria della vertenza, l’appellante rimprovera in primo
luogo al Pretore una violazione del diritto di essere sentito, per aver emanato
la decisione incidentale sulla prescrizione senza assumere tutte le prove
ammesse, in particolare senza avere acquisito agli atti l’edizione dei
documenti dallo Studio di architettura relativi alle opere contestate (appello,
pag. 5). Già solo questa “crassa violazione del diritto di essere sentiti”
giustifica, secondo l’appellante, l’annullamento della decisione pretorile
contestata. La critica è del tutto infondata. Nella fattispecie il Pretore ha
ammesso all’udienza istruttoria del 29 ottobre 2012 (act. V) tutte le prove
offerte dalle parti, tra le quali figurava il richiamo della documentazione
dallo Studio di architettura. Dopo l’audizione di due testimoni, tra i quali
l’architetto titolare del citato Studio di architettura, le parti hanno
tuttavia autorizzato il primo giudice a emanare la decisione sull’eccezione di
prescrizione “prima di proseguire l’istruttoria”, come risulta dal verbale di
udienza del 10 gennaio 2013 (act. VI, pag. 4). L’appello va dunque respinto su
questo punto.
5.
Nel
merito l’appellante ritiene che la decisione del Pretore sia arbitraria, in
quanto dai documenti 2 e 3 risulta chiaramente l’avvenuta consegna dell’opera
già nel corso del 2005. I documenti prodotti, infatti, attestano il trasloco
dei conduttori e l’effettiva presa di possesso delle abitazioni e dei locali
commerciali ancora nel 2005. Del resto, prosegue l’appellante, l’attrice non ha
mai contestato la documentazione di cui ai doc. 2 e 3, e per le parti era quindi
pacifica la consegna dell’opera già nel 2005, senza che il convenuto dovesse
ancora provarla. La circostanza, infatti, non era oggetto del contendere, tanto
che il Pretore non ha ritenuto di porre ai testimoni interrogati domande su
questo punto.
5.1
Nella
petizione l’attrice ha indicato di aver eseguito i lavori per i quali chiede il
pagamento nel 2004 e nel 2005, producendo i bollettini a regia (doc. I) e i
nuovi piani resi necessari dalle opere supplementari (doc. L). Nella risposta
il convenuto ha sollevato l’eccezione di prescrizione, prevalendosi della
prescrizione quinquennale per lavori di artigiano e indicando che i lavori
erano terminati già nell’estate 2005. In replica l’attrice non si è espressa sulla data di consegna dell’opera, né ha contestato le affermazioni del
convenuto, ma ha sostenuto che era applicabile la prescrizione decennale e non
quella quinquennale. In questa sede l’attrice ha esposto di aver eseguito
lavori ancora fino al giugno 2006, come risulta dalla fattura doc. N e sostiene
che il convenuto non ha provato l’avvenuta consegna dell’opera già nel 2005.
5.2
Il
giudice applica d’ufficio il diritto (art. 57 CPC), in ogni stadio della causa.
La prescrizione quinquennale dell’art. 128 n. 3 CO trova applicazione “per
lavori d'artigiani” e deroga al termine ordinario di 10 anni previsto dall'art.
127.
CO. Essa riveste carattere di eccezione sicché deve essere interpretata in
modo restrittivo, ritenuto che in caso di dubbio vale il termine ordinario di
prescrizione di dieci anni (Pichonnaz,
in: Commentaire romand, Basilea 2003, n. 15 ad art. 128 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 5a
ed., n. 1288; Rep. 1984, pag. 147). Sono lavori artigianali ai sensi della
citata disposizione quelli che adempiono cumulativamente due requisiti: a) deve trattarsi di lavori di natura artigianale, vale a dire di
lavoro dove la parte manuale è preponderante o comunque perlomeno uguale alle
altre prestazioni; b) il lavoro non deve implicare la necessità di misure di
pianificazione - in merito al personale o ai termini di esecuzione - e
coordinazione con altri artigiani e come tali deve poter essere eseguito senza
dover fare capo a mezzi amministrativi particolari né richiedere misure di
pianificazione e di coordinazione con altre imprese (DTF 123 II 120; RtiD
I-2009 37c pag. 636; Pichonnaz,
op. cit., n. 16 ad art. 128 CO). L'onere della prova circa l'esistenza delle
premesse per l'applicabilità del termine di prescrizione abbreviato incombe
alla parte che se ne prevale (RtiD II-2007 31c 710; Kummer, Berner
Kommentar, Berna 1966, n. 165 ad art. 8 CC).
5.3
L’appellante
afferma di aver provato la consegna dell’opera nell’estate del 2005, data che
comunque non è stata contestata dall’attrice e che era quindi pacificamente
ammessa. Il plico di doc. 2 e 3 prodotti dal convenuto con la risposta comprende
le fatture di traslochi risalenti al settembre e all’ottobre 2005 e varie
fatture di telefonia, elettricità e riscaldamento, dell’aprile 2005, ottobre
2005.
e novembre 2005. Come ha rilevato con pertinenza il Pretore, tali
documenti, prodotti alla rinfusa e senza spiegazioni precise nell’allegato di
risposta, possono lasciar intendere che l’immobile oggetto del contratto è
stato abitato sin dall’aprile 2005, ma nulla consentono di provare in merito
alla consegna dell’opera in quanto tale. Dai bollettini a regia e dai
ricapitolativi prodotti come doc. I dall’attrice, emerge del resto che sono
stati eseguiti lavori di montaggio dei motori nel rifugio ancora il 15 febbraio
2006, mentre nel giugno 2006 è stato eseguito un sopralluogo. La conclusione
dei lavori sembra dunque essere avvenuta al più tardi nel febbraio 2006, di
modo che la prescrizione non sarebbe intervenuta nemmeno prendendo in
considerazione il termine quinquennale dell’art. 128 n. 3 CO ammesso dal
Pretore. Se non che, i lavori eseguiti dall’attrice per il convenuto, definiti
“classici lavori di elettricista” dal primo giudice, hanno richiesto
pianificazione e coordinazione con altre imprese, ciò che esclude
l’applicazione dell’art. 128 n. 3 CO. I formulari d’offerta (doc. A) indicano,
infatti, che l’attrice ha allestito l’impianto elettrico di uno stabile comprendente
un piano cantine e autorimesse (per 10 vetture), un piano terreno con
superficie commerciale, 3 appartamenti da 5 ½ locali e servizi e 2 appartamenti
da 4 ½ locali e servizi al piano terreno, al primo e al secondo piano.
L’esecuzione delle opere ha richiesto la pianificazione (comprensiva di
allestimento dei piani per lo schema elettrico destinato alle istallazioni
speciali per la farmacia e lo studio medico, doc. L) e la coordinazione con le
altre imprese attive sul cantiere (cfr. doc. I, deposizione testimone __________,
verbale 10 gennaio 2013). Ne discende che alla fattispecie è applicabile il
termine di prescrizione decennale dell’art. 127 CO, che non era pacificamente
decorso al momento in cui è stata avviata la causa giudiziaria.
6.
Visto
quanto precede, la conclusione del Pretore di respingere l’eccezione di
prescrizione regge alla critica nel suo risultato. L’appello va dunque
respinto. Le spese processuali e le spese ripetibili della procedura d’appello,
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 74'208.50 oltre accessori
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nella determinazione delle
ripetibili si tiene conto dei criteri stabiliti dall’art. 11 del Regolamento
sulle ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati la LTG ed il
Regolamento sulle ripetibili.
decide:
1.
L’appello 14 febbraio 2013 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 1'000.-, già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’appellata fr. 1'200.- a titolo di ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione
sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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