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Decisione

12.2013.36

Compravendita di torpedone usato, respinta azione in riduzione del prezzo per difetto notificato tempestivamente (Euro 0 invece di Euro 1) per mancata prova del minor valore, negato valore probatorio

5 novembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1

ha venduto ad AP 1 un torpedone da viaggio marca __________, anno 7.1992,

colore bianco-blu, al prezzo di fr. 50'000.- oltre IVA al 7.6% corrispondente a

fr. 3'800.-, per un ammontare globale di fr. 53'800.-, come risulta dalla

fattura 26 novembre 2007 n. 41-07 (doc. D). Il 4 novembre 2008 AP 1 ha

notificato alla venditrice la presenza di difetti, consistenti nella mancanza

di qualità promesse al momento della vendita, vale a dire la categoria di

emissioni Euro 1. L’acquirente chiedeva pertanto la rifusione del minor valore

dell’oggetto acquistato, inizialmente quantificato in fr. 25'000.- (doc. F). La

venditrice ha presentato opposizione contro i PE n. __________ del 16 dicembre

2008 (doc. H) e n. __________ del 17 dicembre 2009 (doc. L), spiccati dall’UEF

di Mendrisio su richiesta dell’acquirente.

B. Con

petizione 3 novembre 2010 l’acquirente AP 1 ha convenuto la venditrice AO 1

dinnanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendone la

condanna al versamento di fr. 23'800.- oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2008 a titolo di risarcimento del minor valore del torpedone vendutole. L’attrice ha altresì

postulato il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla

convenuta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio. Secondo l’attrice, al

momento della stipulazione del contratto di compravendita, la convenuta le

avrebbe espressamente assicurato e dato garanzia che si trattasse di un veicolo

corrispondente alle norme d’inquinamento Euro 1, mentre in seguito si sarebbe

rivelato soltanto di categoria Euro 0. Per tale difetto l’attrice chiede la

riduzione del prezzo in rifusione del minor valore, valutato in fr. 23'800.-.

Nella risposta del 5 gennaio 2011 la convenuta si è opposta alla petizione,

adducendo che il torpedone sarebbe stato venduto senza garanzie e/o qualità

promesse se non quelle dei descrittivi di fabbrica e della licenza di

circolazione. Afferma inoltre che l’attrice avrebbe tardato nel notificare il

difetto e che il diritto alla rifusione del minor valore sarebbe dunque

perento. Nei successivi allegati scritti di replica e di duplica le parti hanno

sostanzialmente ribadito le proprie contrapposte tesi. Esperita l’istruttoria,

le parti hanno confermato le proprie domande con le conclusioni e al

dibattimento finale.

C. Statuendo

il 24 gennaio 2013, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 2'000.- a carico delle parti in ragione

di ½ ciascuno.

D. Contro

il citato giudizio pretorile è insorta l’attrice con appello 25 febbraio 2013,

nel quale chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere

la petizione, protestando spese e ripetibili di prima e seconda sede. Nella

risposta 26 marzo 2013 la convenuta propone invece di respingere l’appello,

pure con protesta di spese processuali e ripetibili. Delle argomentazioni delle

parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni

si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione

intesa come data d’intimazione (DTF 137 II 127, consid. 2, pag. 129-130). La

procedura innanzi al Pretore è iniziata nel 2010 e fino alla sua conclusione è

rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC),

vale a dire dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di

appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una sentenza pretorile resa e

intimata il 24 gennaio 2013 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni

federali. L’appello 25 febbraio 2013 è tempestivo, così come la risposta allo

stesso.

2.

Nella

fattispecie il Pretore ha accertato, sulla base dell’istruttoria, che la

categoria Euro 1 del torpedone costituiva una caratteristica essenziale e

decisiva per l’acquirente e che la fornitura di un torpedone categoria Euro 0

costituiva pertanto un difetto della cosa venduta. Ha in seguito costatato che

l’acquirente non conosceva il difetto al momento della conclusione del

contratto e che l’ha scoperto solo al momento dell’immatricolazione nel Canton __________.

La notifica del difetto, prosegue il primo giudice, è avvenuta tempestivamente,

poiché la differenza di categoria di emissioni CO, HC e NOx non era

facilmente individuabile con un normale esame del veicolo. Accertata

l’esistenza del difetto e la tempestività della relativa notifica alla

venditrice, il Pretore ha poi esaminato la domanda di riduzione del prezzo,

indicata in fr. 23'800.- dall’attrice sulla scorta di una consulenza di parte

(doc. M). Premesso che la prova peritale offerta dall’attrice non era stata

eseguita per mancata presentazione dei relativi quesiti nel termine impartito,

il primo giudice è giunto alla conclusione che l’esistenza di un minor valore

era indubbia, ma non poteva essere determinata oggettivamente con riferimento

al torpedone oggetto della compravendita. La consulenza di parte, infatti, era

generica e non teneva conto delle particolarità del veicolo, come l’effettivo

chilometraggio, la situazione oggettiva e l’equipaggiamento che esso aveva. Né

si poteva ricavare, prosegue il Pretore, il valore reale del veicolo senza

difetti dal doc. M, di modo che non era possibile accertare l’entità dell’effettivo

minor valore del veicolo. Il primo giudice è quindi giunto alla conclusione che

l’attrice aveva fallito nell’onere della prova sull’entità del minor valore e

ha quindi respinto la petizione, ripartendo a metà tra le parti le spese

processuali e compensando le spese ripetibili per tenere conto del fatto che

l’attrice aveva visto riconosciuto il principio dell’esistenza di un minor

valore, negata dalla convenuta.

3.

È

pacifico che tra le parti è sorto un contratto di compravendita a norma degli

art. 184 e segg. CO, avente per oggetto un torpedone da turismo d’occasione. Non

è altresì contestata l’esistenza di un difetto del veicolo, notificato

tempestivamente alla venditrice. In questa sede rimane litigioso solo il

quesito di sapere se l’attrice abbia provato l’entità del minor valore del

veicolo.

Per

costante giurisprudenza del Tribunale federale, salvo prova contraria, si

presume che il prezzo di vendita convenuto corrisponda al valore oggettivo

della cosa senza difetti (DTF 111 II 162). Il minor valore della cosa è da

calcolare in applicazione del metodo relativo, per il quale la relazione tra il

prezzo ridotto e il prezzo senza difetti corrisponde alla relazione tra il

valore oggettivo della cosa difettosa ed il suo valore senza difetti (Giger, Berner Kommentar, n. 17 e seg. ad

art. 205 CO; Rep. 1982 pag. 388).

4.

Dopo

aver ripercorso con dovizia di particolari la cronistoria della vicenda

(appello, punti da 1 a 14), l’appellante rimprovera al Pretore di aver

ingiustamente respinto le sue richieste, ritenendo non provata l’entità del

minor valore del torpedone. Essa afferma che il minor valore di fr. 23'800.-

fatto valere in causa è dimostrato non solo dalla relazione peritale doc. M e

dalla deposizione testimoniale del suo estensore, ma anche da “tutti gli altri

univoci e concordanti riscontri probatori”. L’attrice rileva in primo luogo che

il prezzo da essa pagato di fr. 53'800.- per il torpedone è presunto

corrispondere al valore oggettivo e che le condizioni generali del veicolo e il

suo equipaggiamento non hanno alcuna incidenza per l’accertamento del minor

valore, causato solo dalla differenza di categoria tra Euro 0 e Euro 1. A detta dell’appellante il chilometraggio effettivo non era determinante, poiché l’istruttoria, in

particolare l’audizione del testimone C__________, ha dimostrato che il

torpedone aveva pochissimi chilometri in più al momento della rivendita, ciò

che non poteva influire sulla valutazione del minor valore.

5.

Dall’istruttoria

è emerso che il torpedone oggetto della vertenza è stato immatricolato nel

luglio 1992 (fascicolo richiamato I). Il consulente di parte dell’attrice,

esperto di autoveicoli membro dell’ASEAI (Associazione svizzera esperti

autoveicoli indipendenti) ha spiegato nel corso della sua audizione

testimoniale del 6 giugno 2011 di non aver mai visto il veicolo in questione e

di aver risposto alle domande poste dal patrocinatore dell’attrice sulla base

della fattura d’acquisto, della copia della licenza di circolazione e dell’attestazione

del Garage __________ di __________, come specificato nel referto doc. M. Il

testimone ha precisato che nessuno di tali documenti menzionava i chilometri al

contatore del veicolo e che la sua valutazione si fondava in astratto sulla

differenza di valore tra un veicolo di quel tipo “in funzione della categoria

di inquinamento Euro 0 o Euro 1”. La consulenza di parte giungeva alla

conclusione che il valore commerciale massimo del veicolo al novembre 2007

corrispondeva a fr. 30'000.-, IVA compresa, tenuto conto di un minor valore

stimato di fr. 20'000.-, dovuto alla penalizzazione per la categoria Euro 0,

che riduceva il valore commerciale del veicolo. Il testimone C__________,

attivo nel commercio di veicoli, ha riferito nel corso della sua deposizione 15

settembre 2011 che nel commercio vengono presi in considerazione diversi

criteri quali l’anno di messa in circolazione, il chilometraggio, il prezzo

originale, le condizioni generali del veicolo, l’equipaggiamento, il collaudo e

la classificazione del codice delle emissioni. Il testimone non ha potuto

indicare quali fossero i chilometri indicati al contatore del torpedone nel

novembre 2007 e si è limitato a dire che erano “sicuramente già parecchi”. Da

quest’ultima deposizione emerge in ogni modo con chiarezza che il

chilometraggio è solo uno dei vari criteri che incidono sul prezzo dei

torpedoni usati. Preso isolatamente, tale criterio, non è di conseguenza sufficiente

per stimare oggettivamente il valore del torpedone e le considerazioni

dell’appellante sui pochi chilometri intercorsi tra il suo acquisto e la

successiva rivendita non sono dunque rilevanti. Né le giova la consulenza di

parte (la cosiddetta perizia di parte non costituisce un mezzo di prova:

Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28

giugno 2006, pag. 6697), poiché il consulente di parte si è espresso solo in

astratto, senza aver mai visto il veicolo oggetto della vertenza né aver avuto

altre indicazioni oggettive sul suo stato effettivo.

6.

A

detta dell’appellante il minor valore del veicolo sarebbe comprovato dalla

differenza tra il prezzo di fr. 10'760.- pagato dalla venditrice quasi tre mesi

prima della rivendita all’attrice e quello di fr. 53'800.- pagato da quest’ultima

(doc. D). Solo il primo, prosegue l’appellante, corrisponderebbe al prezzo di

mercato e il minor valore sarebbe dunque ampiamente superiore all’importo di

fr. 23'800.- fatto valere in causa. L’argomentazione è irricevibile, in quanto

tale circostanza è emersa in occasione della deposizione rogatoriale del teste

C__________ (act. VII d), ma il documento da questi prodotto non è stato formalmente

acquisito agli atti istruttori, né è stato oggetto di una formale domanda di

restituzione in intero davanti al primo giudice o di una domanda conforme

all’art. 317 cpv. 1 CPC in questa sede. La critica non potrebbe essere accolta

neppure se si potesse esaminarla nel merito. Agli atti, infatti, manca

qualsiasi dato oggettivo che possa provare quale era lo stato effettivo del

veicolo al momento in cui l’ha acquistato l’attrice. Come rilevato con

pertinenza dal Pretore, pertanto, è impossibile determinare il minor valore del

veicolo, non disponendo dei dati con cui fare un confronto tra il suo valore

oggettivo e quello senza difetti, alla luce di tutte le caratteristiche che

possono influire sul prezzo di un torpedone usato.

7.

In

definitiva, la conclusione del Pretore sulla mancata prova dell’entità del

minor valore regge alle critiche e l’appello va dunque respinto. Le spese processuali

e le ripetibili della procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore

litigioso di fr. 23'800.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), con

l’obbligo per l’appellante di rifondere alla controparte un’adeguata indennità

per spese ripetibili di appello. Nella determinazione di queste ultime si tiene

conto dei criteri stabiliti dall’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

1.

L’appello 25 febbraio 2013 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese processuali della procedura di appello di

complessivi

fr. 1’000.- sono

poste a carico dell’appellante, la quale verserà alla parte appellata fr. 800.-

per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e

di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art.119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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