12.2013.36
Compravendita di torpedone usato, respinta azione in riduzione del prezzo per difetto notificato tempestivamente (Euro 0 invece di Euro 1) per mancata prova del minor valore, negato valore probatorio
5 novembre 2013Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2013.36
Data decisione, Autorità:
05.11.2013, IICCA
Titolo:
Compravendita di torpedone usato, respinta azione in riduzione del prezzo per difetto notificato tempestivamente (Euro 0 invece di Euro 1) per mancata prova del minor valore, negato valore probatorio a perizia di parte astratta
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
art. 205 CO
Incarto n.
12.2013.36
Lugano
5 novembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Meschiari
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
appellabile inc. n. OA.2010.96 (creditoria) della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Sud promossa con petizione 3 novembre 2010 da
AP 1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’avv. RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 23'800.- oltre interessi al 5% dal 15 novembre
2008 e spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione integrale della petizione e che il Pretore, con sentenza 24 gennaio 2013, ha respinto, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese a carico delle parti in
ragione di ½ ciascuno;
appellante l’attrice che, con atto di appello 25
febbraio 2013, chiede la riforma del querelato giudizio pretorile nel senso di
accogliere integralmente la petizione e di rigettare in via definitiva
l’opposizione al PE n. __________ protestando tassa, spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 26 marzo 2013 propone
la reiezione dell’appello, pure con protesta di tassa, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. AO 1
ha venduto ad AP 1 un torpedone da viaggio marca __________, anno 7.1992,
colore bianco-blu, al prezzo di fr. 50'000.- oltre IVA al 7.6% corrispondente a
fr. 3'800.-, per un ammontare globale di fr. 53'800.-, come risulta dalla
fattura 26 novembre 2007 n. 41-07 (doc. D). Il 4 novembre 2008 AP 1 ha
notificato alla venditrice la presenza di difetti, consistenti nella mancanza
di qualità promesse al momento della vendita, vale a dire la categoria di
emissioni Euro 1. L’acquirente chiedeva pertanto la rifusione del minor valore
dell’oggetto acquistato, inizialmente quantificato in fr. 25'000.- (doc. F). La
venditrice ha presentato opposizione contro i PE n. __________ del 16 dicembre
2008 (doc. H) e n. __________ del 17 dicembre 2009 (doc. L), spiccati dall’UEF
di Mendrisio su richiesta dell’acquirente.
B. Con
petizione 3 novembre 2010 l’acquirente AP 1 ha convenuto la venditrice AO 1
dinnanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendone la
condanna al versamento di fr. 23'800.- oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2008 a titolo di risarcimento del minor valore del torpedone vendutole. L’attrice ha altresì
postulato il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio. Secondo l’attrice, al
momento della stipulazione del contratto di compravendita, la convenuta le
avrebbe espressamente assicurato e dato garanzia che si trattasse di un veicolo
corrispondente alle norme d’inquinamento Euro 1, mentre in seguito si sarebbe
rivelato soltanto di categoria Euro 0. Per tale difetto l’attrice chiede la
riduzione del prezzo in rifusione del minor valore, valutato in fr. 23'800.-.
Nella risposta del 5 gennaio 2011 la convenuta si è opposta alla petizione,
adducendo che il torpedone sarebbe stato venduto senza garanzie e/o qualità
promesse se non quelle dei descrittivi di fabbrica e della licenza di
circolazione. Afferma inoltre che l’attrice avrebbe tardato nel notificare il
difetto e che il diritto alla rifusione del minor valore sarebbe dunque
perento. Nei successivi allegati scritti di replica e di duplica le parti hanno
sostanzialmente ribadito le proprie contrapposte tesi. Esperita l’istruttoria,
le parti hanno confermato le proprie domande con le conclusioni e al
dibattimento finale.
C. Statuendo
il 24 gennaio 2013, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 2'000.- a carico delle parti in ragione
di ½ ciascuno.
D. Contro
il citato giudizio pretorile è insorta l’attrice con appello 25 febbraio 2013,
nel quale chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere
la petizione, protestando spese e ripetibili di prima e seconda sede. Nella
risposta 26 marzo 2013 la convenuta propone invece di respingere l’appello,
pure con protesta di spese processuali e ripetibili. Delle argomentazioni delle
parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni
si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione
intesa come data d’intimazione (DTF 137 II 127, consid. 2, pag. 129-130). La
procedura innanzi al Pretore è iniziata nel 2010 e fino alla sua conclusione è
rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC),
vale a dire dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di
appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una sentenza pretorile resa e
intimata il 24 gennaio 2013 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni
federali. L’appello 25 febbraio 2013 è tempestivo, così come la risposta allo
stesso.
2.
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato, sulla base dell’istruttoria, che la
categoria Euro 1 del torpedone costituiva una caratteristica essenziale e
decisiva per l’acquirente e che la fornitura di un torpedone categoria Euro 0
costituiva pertanto un difetto della cosa venduta. Ha in seguito costatato che
l’acquirente non conosceva il difetto al momento della conclusione del
contratto e che l’ha scoperto solo al momento dell’immatricolazione nel Canton __________.
La notifica del difetto, prosegue il primo giudice, è avvenuta tempestivamente,
poiché la differenza di categoria di emissioni CO, HC e NOx non era
facilmente individuabile con un normale esame del veicolo. Accertata
l’esistenza del difetto e la tempestività della relativa notifica alla
venditrice, il Pretore ha poi esaminato la domanda di riduzione del prezzo,
indicata in fr. 23'800.- dall’attrice sulla scorta di una consulenza di parte
(doc. M). Premesso che la prova peritale offerta dall’attrice non era stata
eseguita per mancata presentazione dei relativi quesiti nel termine impartito,
il primo giudice è giunto alla conclusione che l’esistenza di un minor valore
era indubbia, ma non poteva essere determinata oggettivamente con riferimento
al torpedone oggetto della compravendita. La consulenza di parte, infatti, era
generica e non teneva conto delle particolarità del veicolo, come l’effettivo
chilometraggio, la situazione oggettiva e l’equipaggiamento che esso aveva. Né
si poteva ricavare, prosegue il Pretore, il valore reale del veicolo senza
difetti dal doc. M, di modo che non era possibile accertare l’entità dell’effettivo
minor valore del veicolo. Il primo giudice è quindi giunto alla conclusione che
l’attrice aveva fallito nell’onere della prova sull’entità del minor valore e
ha quindi respinto la petizione, ripartendo a metà tra le parti le spese
processuali e compensando le spese ripetibili per tenere conto del fatto che
l’attrice aveva visto riconosciuto il principio dell’esistenza di un minor
valore, negata dalla convenuta.
3.
È
pacifico che tra le parti è sorto un contratto di compravendita a norma degli
art. 184 e segg. CO, avente per oggetto un torpedone da turismo d’occasione. Non
è altresì contestata l’esistenza di un difetto del veicolo, notificato
tempestivamente alla venditrice. In questa sede rimane litigioso solo il
quesito di sapere se l’attrice abbia provato l’entità del minor valore del
veicolo.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale, salvo prova contraria, si
presume che il prezzo di vendita convenuto corrisponda al valore oggettivo
della cosa senza difetti (DTF 111 II 162). Il minor valore della cosa è da
calcolare in applicazione del metodo relativo, per il quale la relazione tra il
prezzo ridotto e il prezzo senza difetti corrisponde alla relazione tra il
valore oggettivo della cosa difettosa ed il suo valore senza difetti (Giger, Berner Kommentar, n. 17 e seg. ad
art. 205 CO; Rep. 1982 pag. 388).
4.
Dopo
aver ripercorso con dovizia di particolari la cronistoria della vicenda
(appello, punti da 1 a 14), l’appellante rimprovera al Pretore di aver
ingiustamente respinto le sue richieste, ritenendo non provata l’entità del
minor valore del torpedone. Essa afferma che il minor valore di fr. 23'800.-
fatto valere in causa è dimostrato non solo dalla relazione peritale doc. M e
dalla deposizione testimoniale del suo estensore, ma anche da “tutti gli altri
univoci e concordanti riscontri probatori”. L’attrice rileva in primo luogo che
il prezzo da essa pagato di fr. 53'800.- per il torpedone è presunto
corrispondere al valore oggettivo e che le condizioni generali del veicolo e il
suo equipaggiamento non hanno alcuna incidenza per l’accertamento del minor
valore, causato solo dalla differenza di categoria tra Euro 0 e Euro 1. A detta dell’appellante il chilometraggio effettivo non era determinante, poiché l’istruttoria, in
particolare l’audizione del testimone C__________, ha dimostrato che il
torpedone aveva pochissimi chilometri in più al momento della rivendita, ciò
che non poteva influire sulla valutazione del minor valore.
5.
Dall’istruttoria
è emerso che il torpedone oggetto della vertenza è stato immatricolato nel
luglio 1992 (fascicolo richiamato I). Il consulente di parte dell’attrice,
esperto di autoveicoli membro dell’ASEAI (Associazione svizzera esperti
autoveicoli indipendenti) ha spiegato nel corso della sua audizione
testimoniale del 6 giugno 2011 di non aver mai visto il veicolo in questione e
di aver risposto alle domande poste dal patrocinatore dell’attrice sulla base
della fattura d’acquisto, della copia della licenza di circolazione e dell’attestazione
del Garage __________ di __________, come specificato nel referto doc. M. Il
testimone ha precisato che nessuno di tali documenti menzionava i chilometri al
contatore del veicolo e che la sua valutazione si fondava in astratto sulla
differenza di valore tra un veicolo di quel tipo “in funzione della categoria
di inquinamento Euro 0 o Euro 1”. La consulenza di parte giungeva alla
conclusione che il valore commerciale massimo del veicolo al novembre 2007
corrispondeva a fr. 30'000.-, IVA compresa, tenuto conto di un minor valore
stimato di fr. 20'000.-, dovuto alla penalizzazione per la categoria Euro 0,
che riduceva il valore commerciale del veicolo. Il testimone C__________,
attivo nel commercio di veicoli, ha riferito nel corso della sua deposizione 15
settembre 2011 che nel commercio vengono presi in considerazione diversi
criteri quali l’anno di messa in circolazione, il chilometraggio, il prezzo
originale, le condizioni generali del veicolo, l’equipaggiamento, il collaudo e
la classificazione del codice delle emissioni. Il testimone non ha potuto
indicare quali fossero i chilometri indicati al contatore del torpedone nel
novembre 2007 e si è limitato a dire che erano “sicuramente già parecchi”. Da
quest’ultima deposizione emerge in ogni modo con chiarezza che il
chilometraggio è solo uno dei vari criteri che incidono sul prezzo dei
torpedoni usati. Preso isolatamente, tale criterio, non è di conseguenza sufficiente
per stimare oggettivamente il valore del torpedone e le considerazioni
dell’appellante sui pochi chilometri intercorsi tra il suo acquisto e la
successiva rivendita non sono dunque rilevanti. Né le giova la consulenza di
parte (la cosiddetta perizia di parte non costituisce un mezzo di prova:
Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28
giugno 2006, pag. 6697), poiché il consulente di parte si è espresso solo in
astratto, senza aver mai visto il veicolo oggetto della vertenza né aver avuto
altre indicazioni oggettive sul suo stato effettivo.
6.
A
detta dell’appellante il minor valore del veicolo sarebbe comprovato dalla
differenza tra il prezzo di fr. 10'760.- pagato dalla venditrice quasi tre mesi
prima della rivendita all’attrice e quello di fr. 53'800.- pagato da quest’ultima
(doc. D). Solo il primo, prosegue l’appellante, corrisponderebbe al prezzo di
mercato e il minor valore sarebbe dunque ampiamente superiore all’importo di
fr. 23'800.- fatto valere in causa. L’argomentazione è irricevibile, in quanto
tale circostanza è emersa in occasione della deposizione rogatoriale del teste
C__________ (act. VII d), ma il documento da questi prodotto non è stato formalmente
acquisito agli atti istruttori, né è stato oggetto di una formale domanda di
restituzione in intero davanti al primo giudice o di una domanda conforme
all’art. 317 cpv. 1 CPC in questa sede. La critica non potrebbe essere accolta
neppure se si potesse esaminarla nel merito. Agli atti, infatti, manca
qualsiasi dato oggettivo che possa provare quale era lo stato effettivo del
veicolo al momento in cui l’ha acquistato l’attrice. Come rilevato con
pertinenza dal Pretore, pertanto, è impossibile determinare il minor valore del
veicolo, non disponendo dei dati con cui fare un confronto tra il suo valore
oggettivo e quello senza difetti, alla luce di tutte le caratteristiche che
possono influire sul prezzo di un torpedone usato.
7.
In
definitiva, la conclusione del Pretore sulla mancata prova dell’entità del
minor valore regge alle critiche e l’appello va dunque respinto. Le spese processuali
e le ripetibili della procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore
litigioso di fr. 23'800.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), con
l’obbligo per l’appellante di rifondere alla controparte un’adeguata indennità
per spese ripetibili di appello. Nella determinazione di queste ultime si tiene
conto dei criteri stabiliti dall’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
1.
L’appello 25 febbraio 2013 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese processuali della procedura di appello di
complessivi
fr. 1’000.- sono
poste a carico dell’appellante, la quale verserà alla parte appellata fr. 800.-
per ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e
di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art.119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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