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Decisione

12.2013.37

Reclamo indipendente contro dispositivo sulle spese giudiziarie e la loro ripartizione tra le parti

5 novembre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

petizione 3 novembre 2010 CO 1 ha chiesto la condanna della società RE 1 al

pagamento di fr. 23'800.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio. Nella

risposta 5 gennaio 2011 la convenuta si è opposta integralmente alle domande

dell’attrice. Le parti hanno ribadito le proprie contrapposte domande di

giudizio in un secondo scambio di allegati e, dopo l’istruttoria, con le

conclusioni e al dibattimento finale.

B. Statuendo

il 24 gennaio 2013, il Pretore ha respinto la petizione, ha posto la tassa di

giustizia di fr. 2'000.- e le spese a carico delle parti in ragione di ½

ciascuno e ha compensato le ripetibili.

C. La

convenuta è insorta con reclamo 25 febbraio 2013 contro la decisione pretorile

24 gennaio 2013, chiedendo la riforma del dispositivo n. 2 del giudizio

pretorile, nel senso di porre interamente a carico della parte attrice la tassa

di giustizia e le spese e di condannarla al pagamento di fr. 4'000.- a titolo

di ripetibili.

D. Con

risposta 8 aprile 2013 l’attrice ha chiesto di respingere il reclamo e di

confermare il dispositivo n. 2 del giudizio pretorile, protestando tassa, spese

e ripetibili di seconda istanza.

E. Questa

Camera ha respinto l’appello dell’attrice con decisione di data 5 novembre 2013

(inc. 12.2013.36). Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto

necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto

in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data

d’intimazione (DTF 137 II 127, consid. 2, pag. 129-130). La procedura innanzi

al Pretore è iniziata nel 2010 e fino alla sua conclusione è rimasta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a

dire dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di reclamo,

per contro, ha preso avvio a seguito di una sentenza pretorile resa e intimata

il 24 gennaio 2013 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali.

2.

La decisione con la quale

il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di

regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile

unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile

(art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni

all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante

reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1

CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-. Giusta l’art.

110.

CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo

indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a

prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante

appello o reclamo (Trezzini,

Commentario CPC, 2010, art. 110. pag. 447), da proporre nel medesimo termine

del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);

rilevato che la competenza a statuire sul quel rimedio giuridico spetterà alla

Camera d’appello competente per il merito: nel caso di un valore litigioso

superiore a fr. 10'000.- (a dipendenza della materia), alla prima o alla

seconda Camera civile, nel caso contrario alla Camera civile dei reclami (sentenze

della III CCA 22 giugno 2011, inc. n. 13.2011,34; II CCA 28 ottobre 2011, inc.

n. 12.2011.137).

3.

La sentenza impugnata è

stata notificata alla reclamante il 28 gennaio 2013. Il reclamo in esame, inoltrato

il 25 febbraio 2013 è dunque tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile. La competenza di questa Camera a statuire su questo reclamo è pure

data, poiché la convenuta ha impugnato a titolo indipendente solo il

Dispositivo

dispositivo in materia di spese, in una causa creditoria il cui valore

litigioso è superiore a fr. 10'000.-, fondata su un contratto di compravendita.

4. Nella fattispecie il

Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese a carico delle

parti in ragione di ½ ciascuno e ha compensato le ripetibili. In sintesi il

primo giudice è giunto alla conclusione che l’attrice aveva provato l’esistenza

di un difetto del veicolo d’occasione oggetto della compravendita, la notifica

tempestiva del difetto alla venditrice, ma aveva fallito nell’onere della prova

sull’entità del minor valore oggettivo del veicolo. Ha pertanto respinto la

petizione, ripartendo a metà tra le parti le spese processuali e compensando le

spese ripetibili per tenere conto del fatto che l’attrice aveva visto

riconosciuto il principio dell’esistenza di un minor valore, negata dalla

convenuta, che si era opposta alla petizione.

5. Con il proprio reclamo, la

convenuta censura il principio di ripartizione della tassa di giustizia e delle

spese, nonché la compensazione delle ripetibili, poiché a suo dire “il

Pretore non solo è incorso in un abuso ma ha addirittura mal applicato la legge”

(reclamo, p. 5). La reclamante rimprovera in sostanza al Pretore di aver

applicato il nuovo CPC, precisamente l’art. 106 CPC, al posto del CPC-TI,

applicabile in concreto a una causa avviata nel 2010. La censura è

manifestamente infondata. Il Pretore, infatti, ha chiaramente indicato a pag. 8

della propria decisione di aver applicato gli art. 147 e segg. CPC per le spese

e le ripetibili, menzionando una sentenza della III Camera civile del Tribunale

d’appello resa in un caso analogo e in cui era stato applicato il CPC-TI

(decisione 22 giugno 2011 inc. 13.2011.33).

6. Giusta l’art. 148 CPC-TI,

il giudice condannava la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le

spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1) ritenuto che, se vi era soccombenza

reciproca o concorrevano altri giusti motivi, egli poteva ripartirle

parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2). Per giurisprudenza invalsa, nella

fissazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di

ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile unicamente per

eccesso o abuso del potere di apprezzamento, ciò che non è il caso se gli

importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa

applicabile (II CCA 11 agosto 2005, inc. n. 12.2005.5, consid. 7; II CCA 24

marzo 2005, inc. n. 12.2004.15, consid. 3.1; III CCA 20 agosto 2012, inc. n.

13.2012.43; II CCA 22 luglio 2013, inc. n. 12.2013.58, consid. 4; III CCA 22

giugno 2011, inc. n. 13.2011. 33 e Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148).

7. Nel caso concreto, il

Pretore ha tenuto conto del fatto che l’attrice è risultata vincente sul

principio dell’esistenza di un difetto del torpedone da lei acquistato, ma ha

perso per non aver provato l’entità del minor valore rivendicato. In tal modo,

distanziandosi dal principio della soccombenza aritmetica e tenendo conto del

fatto che l’attrice risultava vittoriosa integralmente sul principio, il

giudice di prime cure non ha ecceduto né abusato del potere di apprezzamento,

né il suo giudizio può essere ritenuto arbitrario (II CCA 6 settembre 1999,

inc. n. 12.1999.12, consid. 34; II CCA 12 marzo 1999, inc. n. 12.1998.130,

consid. 3; II CCA 23 maggio 1996, inc. n. 12.1996.109). La ripartizione della

tassa di giustizia e delle spese tra le parti in ragione di ½ ciascuno rientra

nell’esercizio dell’ampio potere di apprezzamento di cui il primo giudice gode

in quest’ambito. Nel caso di specie, quindi, anche la seconda censura invocata

dalla reclamante, ossia l’abuso in cui sarebbe incorso il Pretore, si rivela infondata.

Non vi è quindi motivo per modificare la ripartizione delle spese giudiziarie e

la compensazione delle spese ripetibili così come effettuata dal Pretore.

8. Assodata la correttezza

della ripartizione a metà delle spese processuali e la compensazione delle

ripetibili, è superfluo chinarsi sulla critica della reclamante relativa

all’entità delle ripetibili. Per le ragioni sopra esposte, il reclamo 25

febbraio 2013 va respinto. Il valore litigioso della presente procedura è di

fr. 5'000.- pari agli importi di cui la reclamante ha chiesto la riforma in

questa sede (tassa di giustizia fr. 1'000.- più ripetibili fr. 4'000.-). Le

spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono stabilite

in base ai criteri dell’art. 14 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG).

L’attrice ha diritto a un’indennità per spese ripetibili di questa sede, calcolata

secondo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar).

Per questi motivi,

richiamata la LTG e il Rtar,

decide:

1. Il reclamo 25 febbraio 2013

di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali della

procedura di reclamo, consistenti in complessivi fr. 500.-, già anticipate

dalla reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 un’indennità

di fr. 400.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).