12.2013.39
Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora
2 aprile 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.39
Lugano
2 aprile 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2013.215 (tutela dei casi manifesti,
sgombero di immobile a fine contratto) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4 promossa con istanza 17 gennaio 2013 da
AO
1
contro
AP
1
chiedente l’espulsione
della conduttrice dopo disdetta straordinaria per mora dall’appartamento di 4
locali più retrocucina arredato e servizio al primo piano dello stabile in via __________,
con protesta di spese e ripetibili, domanda alla quale si è opposta la convenuta
e che il Pretore ha accolto con decisione 22 febbraio 2013, facendo ordine alla
convenuta di mettere a disposizione dell’istante l’appartamento di 4 locali al
primo piano nello stabile denominato __________ in via __________, entro 10
giorni dalla notificazione, e disponendone l’esecuzione effettiva;
appellante la convenuta,
che con atto denominato “ricorso” del 28 febbraio 2013 chiede in sintesi di
poter rimanere nell’appartamento che occupa da oltre 14 anni;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che la AO 1 (in seguito
locatrice) ha concesso in locazione dal 15 agosto 1998 a AP 1 (in seguito conduttrice) un appartamento di 4 locali al primo piano dello stabile
denominato __________, al canone di locazione di fr. 11'760.- annui, oltre a un
acconto di fr. 1'907.60 per spese accessorie, pagabili in rate mensili (doc. A);
che il 10 ottobre 2012 la AO 1 ha
inviato a AP 1 una diffida di pagamento per le pigioni scoperte (gennaio 2012
parziale, marzo 2012, settembre 2012 e ottobre 2012) per un totale di fr.
4'157.55, con la comminatoria della disdetta straordinaria in caso di mancato
pagamento entro 30 giorni (doc. B);
che il 22 novembre 2012 la
locatrice ha inviato alla conduttrice, mediante il formulario ufficiale, la
disdetta del contratto di locazione per il 31 dicembre 2012 (doc. C);
che la conduttrice non ha
riconsegnato alla scadenza l’appartamento oggetto del contratto disdetto;
che con istanza 16 gennaio 2013
la locatrice ha convenuto la conduttrice davanti alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4, per ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora
occupati;
che il Pretore ha convocato le
parti per l’udienza del 20 febbraio 2013, nel corso della quale l’istante ha
confermato la domanda di espulsione chiedendone l’esecuzione effettiva, mentre
la convenuta si è opposta all’espulsione non avendo un’altra sistemazione e ha
ammesso di non aver pagato la pigione relativa al saldo del mese di gennaio
2012 (fr. 594.90), al mese di marzo 2012 (fr. 1'187.55) e di settembre 2012 (fr.
1'187.55), mentre la pigione di ottobre 2012 è stata pagata direttamente
dall’assistenza;
che con decisione 22 febbraio
2013, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, il Pretore ha
accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora della conduttrice
ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda di espulsione, disponendone
l’esecuzione effettiva e ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia
e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte
istante fr. 100.- a titolo di indennità;
che con atto denominato “ricorso”
del 28 febbraio 2013 la convenuta espone il suo disaccordo con la decisione di
espulsione, rilevando la propria situazione di persona senza lavoro e senza
entrate regolari, che ha fatto tutto quanto rientrava nelle sue possibilità per
pagare la cifra scoperta e che non può affrontare i costi di un trasloco e una
pigione superiore a fr. 1'000.- mensili;
che l’atto non è stato notificato
alla controparte;
che contro una decisione emanata
in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di fr. 35'280.-,
come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro
10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1
CPC);
che l’appello deve essere
motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,
per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure
civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,
n. 207 pag. 56);
che nella fattispecie la
convenuta illustra le proprie difficoltà finanziarie, i tentativi di pagare gli
arretrati nei limiti delle proprie possibilità con versamenti parziali e con
l’aiuto dell’assistenza pubblica e si dichiara sconcertata per la decisione
della Cassa pensioni di mantenere la disdetta e di “metterla in mezzo alla
strada con mia figlia, dopo oltre 14 anni che vivo nell’appartamento”,
rilevando la sua buona fede e la sua buona volontà nel risolvere “i disguidi
creatisi”, rimettendosi per finire alla comprensione della Camera;
che nell’appello manca
completamente qualsiasi domanda di giudizio, nel senso che l’appellante non
indica come dovrebbe essere modificata la decisione del Pretore, motivo per cui
la sua ricevibilità è dubbia;
che a ogni modo l’appello
dovrebbe essere respinto anche se potesse essere esaminato nel merito;
che di fronte a una domanda di
espulsione da un immobile in seguito a disdetta straordinaria per mora, il Pretore
deve limitarsi ad accertare i fatti decisivi per tale domanda, vale a dire il
mancato pagamento delle pigioni, l’invio della diffida di pagamento con
comminatoria di disdetta straordinaria, la notifica della disdetta
straordinaria mediante il formulario ufficiale e la mancata riconsegna dei
locali alla scadenza del contratto;
che la Cassa pensioni istante ha
dimostrato con i documenti agli atti di aver diffidato ai sensi di legge la
conduttrice in mora, di non aver ricevuto il pagamento integrale delle pigioni
scoperte, di aver notificato con il formulario ufficiale la disdetta
straordinaria del contratto e di non aver ottenuto la riconsegna dei locali
alla fine del contratto, ciò che non è del resto stato contestato dalla
convenuta;
che la conduttrice, infatti, non
contesta di essere in mora nel pagamento della pigione e di avere arretrati da
pagare, non si è opposta nei termini di legge alla disdetta straordinaria e non
ha riconsegnato i locali che occupa tuttora;
che a detta della conduttrice, la
quale si fonda su informazioni ricevute dall’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, la pigione del mese di marzo 2012 sarebbe stata pagata
direttamente dall’assistenza pubblica e sarebbe quindi errata la constatazione
contenuta nella decisione impugnata;
che all’udienza del 20 febbraio
Fatti
2013 la conduttrice ha ammesso il mancato pagamento del saldo della pigione di
gennaio 2012, marzo 2012 e settembre 2012, sicché al momento in cui le è stata
notificata la disdetta straordinaria essa era comunque in mora nel pagamento
del saldo di gennaio 2012 (fr. 594.90) e di settembre 2012 (fr. 1'187.55) anche
nell’ipotesi in cui la pigione di marzo 2012 fosse stata pagata direttamente
dall’assistenza pubblica;
che nel caso concreto i fatti
sono pacifici (mora della conduttrice, disdetta straordinaria e mancata
riconsegna alla scadenza) e la situazione giuridica è chiara, poiché
dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi
dell’art. 257d CO, e pertanto a ragione il Pretore ha riconosciuto l’esistenza
di un caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC e ha accolto la domanda di
espulsione disponendone l’esecuzione diretta;
che la ricorrente non può
prevalersi di circostanze che possano impedire l’esecuzione della decisione 22 febbraio
Considerandi
2013, la propria difficile situazione economica, di cui per altro tutto si
ignora, non rientrando nelle obiezioni previste dall’art. 341 cpv. 3 CPC;
che del resto essa si è già
rivolta agli istituti sociali comunali per ottenere prestazioni assistenziali e
vi si può rivolgere anche per trovare una sistemazione provvisoria in attesa di
ottenere un appartamento adeguato alle sue possibilità economiche;
che il Pretore ha tenuto conto
delle difficoltà economiche della conduttrice prelevando la tassa di giustizia
minima prevista dalla legge sulla tariffa giudiziaria;
che in tali circostanze l’appello
si rivela manifestamente infondato nella misura in cui è ricevibile e può
essere deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la
procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che le spese processuali
dell’appello vanno a carico della conduttrice, soccombente, e possono essere
contenute nei minimi tariffali, viste le asserite circostanze economiche
precarie in cui si troverebbe l’appellante;
che non si attribuiscono
ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è stato notificato;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello 28 febbraio 2013
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione 22
febbraio 2013 (inc. SO.2013.215) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, è confermata.
2. Le spese processuali in
complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale
entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 199 LTF).