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Decisione

12.2013.39

Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora

2 aprile 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2013 la conduttrice ha ammesso il mancato pagamento del saldo della pigione di

gennaio 2012, marzo 2012 e settembre 2012, sicché al momento in cui le è stata

notificata la disdetta straordinaria essa era comunque in mora nel pagamento

del saldo di gennaio 2012 (fr. 594.90) e di settembre 2012 (fr. 1'187.55) anche

nell’ipotesi in cui la pigione di marzo 2012 fosse stata pagata direttamente

dall’assistenza pubblica;

che nel caso concreto i fatti

sono pacifici (mora della conduttrice, disdetta straordinaria e mancata

riconsegna alla scadenza) e la situazione giuridica è chiara, poiché

dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi

dell’art. 257d CO, e pertanto a ragione il Pretore ha riconosciuto l’esistenza

di un caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC e ha accolto la domanda di

espulsione disponendone l’esecuzione diretta;

che la ricorrente non può

prevalersi di circostanze che possano impedire l’esecuzione della decisione 22 febbraio

Considerandi

2013, la propria difficile situazione economica, di cui per altro tutto si

ignora, non rientrando nelle obiezioni previste dall’art. 341 cpv. 3 CPC;

che del resto essa si è già

rivolta agli istituti sociali comunali per ottenere prestazioni assistenziali e

vi si può rivolgere anche per trovare una sistemazione provvisoria in attesa di

ottenere un appartamento adeguato alle sue possibilità economiche;

che il Pretore ha tenuto conto

delle difficoltà economiche della conduttrice prelevando la tassa di giustizia

minima prevista dalla legge sulla tariffa giudiziaria;

che in tali circostanze l’appello

si rivela manifestamente infondato nella misura in cui è ricevibile e può

essere deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la

procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

che le spese processuali

dell’appello vanno a carico della conduttrice, soccombente, e possono essere

contenute nei minimi tariffali, viste le asserite circostanze economiche

precarie in cui si troverebbe l’appellante;

che non si attribuiscono

ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è stato notificato;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. L’appello 28 febbraio 2013

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione 22

febbraio 2013 (inc. SO.2013.215) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione

4, è confermata.

2. Le spese processuali in

complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale

entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 199 LTF).