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Decisione

12.2013.44

Accertamento dell'inesistenza del debito - contratto di mandato ("obtaining a tax favorable lump sum tax ruling") - mercede - onere della prova - inadempimento

28 ottobre 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

20 agosto 2009, AO 1 ha sottoscritto la “Fee Proposal/Engagement Letter”

(doc. F = doc. 5) a lui indirizzata dalla __________, ora AP 1 (cfr. verbale di

audizione testimoniale 10 gennaio 2012) volta ad agevolare l’arrivo suo e della

sua famiglia in Svizzera dal Vietnam. In questo accordo, la AP 1 si impegnava

nei confronti di AO 1, entro la fine dell’anno 2009 o al più tardi entro

l’inizio dell’anno 2010, a “obtaining residency permits for you, your wife

and your new borne baby” e a “obtaining a tax favorable lump sum tax

ruling in the Canton of Ticino. The overall lump sum income and wealth taxes

for the family AO 1 should be in the region of EUR 30'000 (target amount). This

will, however, also heavily depend on the personal spending of your family per

annum”, il tutto per la “lump sum of EUR 23'000.-”, di cui € 10'000.-

dovevano essere versati quale acconto, ciò che AO 1 ha fatto il 26 agosto 2009 (doc. E e L). Il 3 febbraio 2010, per le “Beratungsleistungen bis am

31. Dezember 2009 im Zusammenhang mit (i) der Einholung der

Aufenthaltsbewilligung (inkl. Begleitung beim Behördengang), (ii) sowie

Einholung des Tax Rulings zuzustellen”, la AP 1 ha inviato a AO 1 la nota d’onorario n. __________ di € 14'929.50. Il 12 agosto 2010, AO 1 ha versato ulteriori fr. 10'000.- (doc. M) dopodiché egli non ha versato più nulla. La AP 1 lo ha

escusso per la somma di fr. 13'693.60 con il PE n. __________ dell’UE di __________,

emesso il 7 gennaio 2011 e pubblicato sul Foglio ufficiale n. __________ del __________

(doc. B), al quale non è stata interposta opposizione. Cosicché, con avviso di

pignoramento del 25 maggio 2011, l’UE di __________ ha comunicato a AO 1 di

aver fissato per il mattino dell’11 luglio 2011 la data del pignoramento per il

credito della convenuta di, interessi e spese compresi, fr. 14'457.50 (doc. C).

B. Con

petizione 1° luglio 2011, AO 1 ha chiesto, ex art. 85a LEF, in via

supercautelare e cautelare la sospensione provvisoria dell’esecuzione n. __________

dell’UE di __________ e, nel merito, l’accertamento dell’inesistenza del suo

debito di

fr.

14'457.50 nei confronti della AP 1, con conseguente annullamento e

cancellazione della medesima esecuzione. Egli spiega di non dover pagare interamente

la mercede richiesta dalla convenuta, poiché pretende che quest’ultima non avrebbe

eseguito completamente e tempestivamente il mandato affidatole il 20 agosto 2009, in particolare avrebbe ottenuto il permesso di dimora solo per la durata di 2 anni e non

avrebbe ottenuto la – a suo dire pattuita –decisione di tassazione globale. Con

decisione supercautelare 5 luglio 2011, il Pretore ha ordinato la sospensione

della procedura esecutiva. Con osservazioni 26 luglio 2011 la convenuta ha

chiesto di respingere la petizione e il proseguimento della procedura

esecutiva, poiché sostiene invece di avere eseguito completamente e

tempestivamente quanto pattuito il 20 agosto 2009 e che, comunque, l’attore,

tramite il suo precedente patrocinatore avv. __________, avrebbe già

riconosciuto il proprio debito (cfr. doc. 6).

C. All’udienza

di discussione 26 settembre 2011, le parti hanno confermato le proprie

allegazioni, contestando quelle avversarie, la convenuta precisando di avere

correttamente richiesto i permessi di dimora per la durata di 5 anni (doc. 1),

ma che era stata l’autorità a decidere di rilasciarli solo per 2, in ogni caso la durata dei permessi non era una condizione dell’accordo e spiegando di non essersi

impegnata nei confronti dell’attore a presentare la dichiarazione d’imposta,

bensì a ottenere dall’autorità fiscale “l’accordo generale per la tassazione

globale dell’attore”, accordo che pretende di aver raggiunto con la

ricezione dell’e-mail 30 ottobre 2009 da parte di M__________ F__________, giurista

presso la Divisione delle contribuzioni (doc. 2). Quali mezzi di prova,

l’attore ha chiesto l’audizione dell’avv. __________, per “riferire in

merito al fatto che quella contenuta nel doc. 6 era semplicemente una proposta

transattiva volta a trovare un accordo bonale e non un riconoscimento di debito

da parte dell’attore”, mentre la convenuta ha chiesto quella di M__________

F__________, per riferire “in merito al fatto che l’accordo sulla tassazione

globale raggiunto per l’attore era stato ottenuto grazie ai servizi della

convenuta”. Esperita l’istruttoria, le parti hanno ribadito, in occasione

delle arringhe finali del 28 febbraio 2012, le proprie contrapposte domande di

giudizio, l’attore con un allegato scritto. Con decisione dell’8 febbraio 2013,

il Pretore aggiunto ha accolto la petizione e, di conseguenza, ha accertato

l’inesistenza del debito di fr. 14'457.50 di AO 1 nei confronti di AP 1, ha annullato e cancellato l’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ e ha posto la tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- a carico della convenuta con

l’obbligo altresì per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 2'500.- a

titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha dapprima respinto la tesi

della convenuta secondo cui l’attore, tramite il suo precedente patrocinatore, avrebbe

riconosciuto il debito di fr. 14'457.50. In seguito, dopo aver qualificato

quale contratto di mandato ex art. 394 e seg. CO la “Fee Proposal/Engagement

Letter” del 20 agosto 2009 – qualificazione che comunque non era oggetto di

contestazione tra le parti – ha rilevato che il testo di questo contratto

stabilisce che tra i compiti della convenuta rientrava anche l’ottenimento (per

l’attore e la sua famiglia) di una decisione d’imposizione globale favorevole

nel cantone Ticino (“obtaining a tax favorable lump sum tax ruling in the

Canton of Ticino”) e che tale decisione fiscale doveva essere ottenuta per

la fine dell’anno 2009 o all’inizio del 2010 al più tardi (“… the tax ruling

should be obtained by year end 2009 or by the beginning of 2010 at the latest”).

Non vi sono motivi, continua il Pretore aggiunto, per ritenere che questo testo

contrattuale non rifletta la concorde volontà delle parti, sicché si deve

concludere che secondo l’intenzione delle stesse la convenuta doveva adoperarsi

affinché l’autorità fiscale competente emettesse, entro il termine indicato,

una decisione formale di tassazione globale per l’attore e la sua famiglia. A

tale scopo, osserva il primo giudice, non è evidentemente sufficiente l’accordo

generale sulla tassazione globale dell’attore, che è stato concluso con l’ACC

nell’ottobre del 2009 grazie all’intervento della convenuta (doc. 2). In simili

circostanze, egli conclude, che la convenuta non ha dimostrato di aver portato

a termine il mandato affidatole, sicché la sua mercede non è esigibile e non ne

può dunque essere richiesto il pagamento.

D. Con

appello 12 marzo 2013 la società convenuta chiede la

riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione, nonché

di condannare AO 1 “a pagare a AP

1 la somma di fr. 14'457.50”, protestando tassa, spese e ripetibili di entrambe

le sedi. L’attore, con “osservazioni

all’appello” (correttamente: risposta) 24 aprile 2013, propone di

respingere il gravame, pure con protesta di tassa, spese e ripetibili. Delle precise

argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio

pretorile è stato intimato alle parti l’11 febbraio 2013, la procedura di

appello è pertanto retta dal CPC. Nelle controversie patrimoniali con valore di

almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore aggiunto è impugnabile mediante

appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1

CPC), ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è stata notificata all’appellante il 12

febbraio 2013 in una procedura ordinaria (semplificata) con valore superiore a

fr. 10'000.-. L’appello 12 marzo 2013 è dunque tempestivo, come pure la risposta

24.

aprile 2013 allo stesso.

2.

Giusta

l’art. 85a cpv. 1 LEF, l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del

luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua

estinzione o della concessione di una dilazione. Se l’azione è ammessa, il

tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l’esecuzione (cpv. 3). In

particolare, l’azione di accertamento prevista dall’art. 85a LEF è proponibile

quando l’escusso ha omesso – come nella fattispecie – di interporre opposizione

al precetto esecutivo. Dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti

prodotti, il giudice può anche pronunciare la sospensione provvisoria

dell’esecuzione se ritiene la domanda molto verosimilmente fondata (cpv. 2),

come è stato il caso nella fattispecie. L’azione dell’art. 85a LEF è un’azione

di accertamento negativa (art. 88 CPC) che, se è ben vero che ha una duplice

natura – da un lato ha carattere sostanziale, nella misura in cui consente

all’escusso di ottenere una sentenza sull’esistenza o sull’esigibilità della

pretesa posta in esecuzione (cpv. 1), dall’altro è di natura procedurale

(esecutiva), siccome tende all’annullamento o alla sospensione dell’esecuzione

(cpv. 3) – non ha natura condannatoria. In simili circostanze, la domanda

dell’appellante volta a far condannare AO 1 a pagare a AP 1 la somma di fr. 14'457.50 è inammissibile e l’appello, su questo punto, deve pertanto essere

respinto.

3.

Secondo l’art. 310 CPC con l’appello possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto, sia l’errato accertamento dei fatti, ritenuto che il giudice non ha l’obbligo di pronunciarsi su tutti gli argomenti

sottopostigli, ma solo su quelli rilevanti per il giudizio (DTF 134 I 83

consid. 4.1. e sentenze citate; Trezzini, op. cit., pag. 1055 ad art. 238

CPC).

4.

L’appellante

rimprovera sostanzialmente al Pretore aggiunto di aver erroneamente

interpretato il termine “tax ruling”

contenuto nella “Fee Proposal/Engagement Letter” del 20 agosto 2009 e,

di conseguenza, di aver accertato in modo errato un fatto rilevante quando sostiene che tra i compiti della convenuta vi era pure quello di ottenere una “decisione

d’imposizione globale favorevole nel Cantone Ticino” e di aver applicato

erroneamente il diritto, “e meglio l’art. 18 CO, affermando che oggetto

della concorde volontà delle parti espressa nel contratto di cui al doc. 5 fosse

l’ottenimento di una decisione di tassazione e non di un tax ruling, come

riportato nel testo dell’accordo” (appello, pag. 7 e 8). Nel concreto la questione volta all’interpretazione della “Fee

Proposal/Engagement Letter” del 20 agosto 2009 può rimanere indecisa, poiché, quand’anche si potesse condividere la censura dell’appellante

e ammettere che in virtù del testo contrattuale la AP 1 doveva limitarsi a

ottenere “l’accordo preventivo e vincolante con il fisco, il tax ruling”,

non è possibile concludere che ella l’aveva ottenuto.

5.

Concretamente risulta che il 30 ottobre 2009, K__________ P__________, direttrice

della AP 1 ha inviato, mediante posta elettronica, a M__________ F__________ e

P__________ B__________ (vicedirettore della Divisione delle contribuzioni) una

lettera dall’oggetto “Familie AO 1: Antrag auf Pauschalbesteuerung”, con

la quale, dapprima, ha esposto gli elementi rilevanti per la valutazione

fiscale dell’attore e della sua famiglia, evidenziando che il dato concernente

la “Wohngemeinde” non poteva essere indicato, poiché il contribuente era

ancora alla ricerca di una “günstige Mietwohnung”. Dopodiché ha

formulato la seguente proposta “das pauschal steuerbare Einkommen für das

Steuerjahr 2009 ist mit CHF 170'000 festzulegen. Das pauschal steuerbare

Einkommen erhöht sich entsprechend, sofern die jährliche Miete x 5 den Betrag

von CHF 170'000 übersteigen würde. Sofern der Regierungsrat des Kantons Tessin

das minimal steuerbare Einkommen für das Steuerjahr 2010 erhöht, wird das für die

Familie AO 1 steuerbare Einkommen entsprechend auf das neu gültige minimal

steuerbare Einkommen angehoben” e, infine, ha chiesto “Darf ich Sie

bitten, unseren Antrag wohlwollend zu prüfen. Sollten Sie mit unserem Antrag

einverstanden sein, bitten wir Sie höflich, zum Zeichen Ihres Einverständnisses

uns diese E-Mail unterzeichnet per E-Mail oder Fax zu retournieren”,

precisando che “Sobald ein Mietvertrag abgeschlossen ist, erlauben wir uns,

Ihnen diesen für die Ausstellung einer offiziellen Steuervereinbarung

zuzustellen” (doc. H = doc. 2). Dagli atti non risulta né che P__________ B__________

o M__________ F__________ abbiano mai sottoscritto questa “Antrag auf

Pauschalbesteuerung”, né che la convenuta abbia mai inviato loro il

promesso “Mietvertrag” cosicché sia stata perfezionata una “offizielle

Steuervereinbarung”. Dagli atti risulta nondimeno, come rilevato dalla

convenuta, che quel medesimo giorno M__________ F__________ ha risposto a K__________

P__________ per e-mail quanto segue: “Kurz vor einer Woche Ferien könnte ich

Herrn B__________ per Handy noch erreichen und Ihren Vorschalg ihm

unterbreiten. Für das Steuerjahr 2009 wäre er mit Ihrem Vorschlag einverstanden…

Ich hoffe, mit solcher Nachricht Ihnen z.Z. genügend gedient zu haben und

verbleibe mit freundlichen Grüssen” (doc. G = doc. 2). Sennonché non appare

possibile, come pretende la convenuta, sostenere che con la ricezione di questa

e-mail ella abbia ottenuto il “tax ruling” contrattualmente pattuito,

poiché, per utilizzare le sue stesse parole, non è possibile ammettere che

questa e-mail 30 ottobre 2009 sia “una comunicazione vincolante

dell’autorità avente ad oggetto le modalità con cui verrà effettuata una

tassazione” (appello, pag. 6, punto 5.1. all’inizio). Di fatto questo

documento non contiene né una comunicazione da parte dell’autorità

fiscale, limitandosi il funzionario a riportare ciò che avrebbe affermato una

terza persona (P__________ B__________) per di più raggiunta brevemente per

telefono prima di una settimana di ferie, né le modalità con le quali sarebbe

poi stato tassato l’attore e, nemmeno, invero, una comunicazione vincolante da

parte dell’autorità fiscale posto come M__________ F__________ riferisce che P__________ B__________ sarebbe (“wäre”) d’accordo con la

proposta della convenuta e non è (“ist”) d’accordo con la proposta della

medesima. È ben vero che dall’istruttoria emerge che M__________ F__________ ha dichiarato, in occasione della sua audizione,

“posso dire che in questo modo, con l’invio del mio e-mail 30.10.2009 alla

sig.ra P__________ (doc. 2), l’ACC forniva al sig. AO 1 un’assicurazione in

merito alla sua tassazione globale per il 2009” (verbale

audizione testimoniale, pag. 6) e ha scritto, in una e-mail 16 agosto 2011, “come

richiesto, posso confermarle che il nostro accordo trasmesso per e-mail il 30

ottobre 2009 […] era considerato vincolante per la nostra amministrazione”

(doc. 7). Sennonché queste circostanze non trovano alcuna conferma negli altri

atti istruttori nemmeno – invero – nel proseguio della sua stessa deposizione testimoniale,

ove il funzionario dichiara che “al momento dell’invio degli e-mail del

30.10.2009

mancava ancora il dato relativo al canone di locazione del sig. AO 1,

dato che poteva anche far cambiare la decisione in merito alla tassazione

globale, pertanto quello raggiunto il 30.10.2009 in merito alla tassazione

globale dell’istante era un preaccordo”. Questa circostanza, al contrario

di quella precedente, trova conferma non solo nell’istruttoria, ma anche nella “Antrag auf Pauschalbesteuerung” 30 ottobre 2009 allestita dalla

convenuta, nella quale afferma “Sobald ein Mietvertrag abgeschlossen ist,

erlauben wir uns, Ihnen diesen für die Ausstellung einer offiziellen

Steuervereinbarung zuzustellen”. Se ne deve dunque concludere che, malgrado

quanto affermi in questa sede, la convenuta era cosciente del fatto che senza

il dato relativo al contratto di locazione dell’attore non era possibile

ottenere dall’autorità fiscale “una comunicazione vincolante” avente per

oggetto le modalità con cui sarebbe stata effettuata la tassazione globale del

medesimo. Non avendo la convenuta mai dimostrato – né preteso – di averlo

inoltrato, si deve concludere che ella non ha nemmeno mai potuto ottenere il “tax

ruling” contrattualmente pattuito. Alla luce di quanto precede, il giudizio

del Pretore aggiunto regge alle critiche mosse, poiché, in definitiva, la

convenuta non ha dimostrato di aver portato a termine il mandato affidatole,

sicché la sua mercede non è esigibile e non ne può dunque essere richiesto il

pagamento.

6.

Ne

segue che l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto e

la sentenza impugnata confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà inoltre all’appellato

una congrua indennità per ripetibili. Il valore litigioso è di fr. 14'457.50,

determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale. La

tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e

13.

LTG, tenuto anche conto del fatto che il Pretore aggiunto non si è attenuto ai

limiti minimi tariffari.

Per i questi motivi,

richiamati

la LTG e il Rtar,

decide:

1.

L'appello

12.

marzo 2013 di AP 1, è respinto, nella misura in cui è

ricevibile.

2.

Le

spese d’appello di complessivi fr. 1'000.-, già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla

alla controparte fr. 1’250.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se

il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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