12.2013.44
Accertamento dell'inesistenza del debito - contratto di mandato ("obtaining a tax favorable lump sum tax ruling") - mercede - onere della prova - inadempimento
28 ottobre 2013Italiano16 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2013.44
Data decisione, Autorità:
28.10.2013, IICCA
Titolo:
Accertamento dell'inesistenza del debito - contratto di mandato ("obtaining a tax favorable lump sum tax ruling") - mercede - onere della prova - inadempimento
INESISTENZA DEL DEBITO
REMUNERAZIONE
art. 394 CO
art. 95a cpv. 1 LEF
Incarto n.
12.2013.44
Lugano
28 ottobre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Meschiari
sedente per statuire nella causa a
procedura semplificata inc. n. SE.2011.198 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 1° luglio 2011 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto, ex. 85a LEF,
l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 14'457.50 di cui
all'esecuzione n° __________ dell'UE di __________ e il conseguente
annullamento nonché cancellazione di quella procedura esecutiva;
domande avversate dalla società convenuta
e che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione dell’8 febbraio 2013;
appellante la convenuta che, con atto di
appello 12 marzo 2013, chiede la riforma del querelato giudizio pretorile nel
senso di respingere la petizione e di condannare AO 1 “a pagare a AP 1 la
somma di fr. 14'457.50”, con protesta di tassa, spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l’attore con “osservazioni
all’appello” (correttamente: risposta) 24 aprile 2013, postula la reiezione
del gravame pure con protesta di tassa, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti,
ritenuto
Fatti
A. Il
20 agosto 2009, AO 1 ha sottoscritto la “Fee Proposal/Engagement Letter”
(doc. F = doc. 5) a lui indirizzata dalla __________, ora AP 1 (cfr. verbale di
audizione testimoniale 10 gennaio 2012) volta ad agevolare l’arrivo suo e della
sua famiglia in Svizzera dal Vietnam. In questo accordo, la AP 1 si impegnava
nei confronti di AO 1, entro la fine dell’anno 2009 o al più tardi entro
l’inizio dell’anno 2010, a “obtaining residency permits for you, your wife
and your new borne baby” e a “obtaining a tax favorable lump sum tax
ruling in the Canton of Ticino. The overall lump sum income and wealth taxes
for the family AO 1 should be in the region of EUR 30'000 (target amount). This
will, however, also heavily depend on the personal spending of your family per
annum”, il tutto per la “lump sum of EUR 23'000.-”, di cui € 10'000.-
dovevano essere versati quale acconto, ciò che AO 1 ha fatto il 26 agosto 2009 (doc. E e L). Il 3 febbraio 2010, per le “Beratungsleistungen bis am
31. Dezember 2009 im Zusammenhang mit (i) der Einholung der
Aufenthaltsbewilligung (inkl. Begleitung beim Behördengang), (ii) sowie
Einholung des Tax Rulings zuzustellen”, la AP 1 ha inviato a AO 1 la nota d’onorario n. __________ di € 14'929.50. Il 12 agosto 2010, AO 1 ha versato ulteriori fr. 10'000.- (doc. M) dopodiché egli non ha versato più nulla. La AP 1 lo ha
escusso per la somma di fr. 13'693.60 con il PE n. __________ dell’UE di __________,
emesso il 7 gennaio 2011 e pubblicato sul Foglio ufficiale n. __________ del __________
(doc. B), al quale non è stata interposta opposizione. Cosicché, con avviso di
pignoramento del 25 maggio 2011, l’UE di __________ ha comunicato a AO 1 di
aver fissato per il mattino dell’11 luglio 2011 la data del pignoramento per il
credito della convenuta di, interessi e spese compresi, fr. 14'457.50 (doc. C).
B. Con
petizione 1° luglio 2011, AO 1 ha chiesto, ex art. 85a LEF, in via
supercautelare e cautelare la sospensione provvisoria dell’esecuzione n. __________
dell’UE di __________ e, nel merito, l’accertamento dell’inesistenza del suo
debito di
fr.
14'457.50 nei confronti della AP 1, con conseguente annullamento e
cancellazione della medesima esecuzione. Egli spiega di non dover pagare interamente
la mercede richiesta dalla convenuta, poiché pretende che quest’ultima non avrebbe
eseguito completamente e tempestivamente il mandato affidatole il 20 agosto 2009, in particolare avrebbe ottenuto il permesso di dimora solo per la durata di 2 anni e non
avrebbe ottenuto la – a suo dire pattuita –decisione di tassazione globale. Con
decisione supercautelare 5 luglio 2011, il Pretore ha ordinato la sospensione
della procedura esecutiva. Con osservazioni 26 luglio 2011 la convenuta ha
chiesto di respingere la petizione e il proseguimento della procedura
esecutiva, poiché sostiene invece di avere eseguito completamente e
tempestivamente quanto pattuito il 20 agosto 2009 e che, comunque, l’attore,
tramite il suo precedente patrocinatore avv. __________, avrebbe già
riconosciuto il proprio debito (cfr. doc. 6).
C. All’udienza
di discussione 26 settembre 2011, le parti hanno confermato le proprie
allegazioni, contestando quelle avversarie, la convenuta precisando di avere
correttamente richiesto i permessi di dimora per la durata di 5 anni (doc. 1),
ma che era stata l’autorità a decidere di rilasciarli solo per 2, in ogni caso la durata dei permessi non era una condizione dell’accordo e spiegando di non essersi
impegnata nei confronti dell’attore a presentare la dichiarazione d’imposta,
bensì a ottenere dall’autorità fiscale “l’accordo generale per la tassazione
globale dell’attore”, accordo che pretende di aver raggiunto con la
ricezione dell’e-mail 30 ottobre 2009 da parte di M__________ F__________, giurista
presso la Divisione delle contribuzioni (doc. 2). Quali mezzi di prova,
l’attore ha chiesto l’audizione dell’avv. __________, per “riferire in
merito al fatto che quella contenuta nel doc. 6 era semplicemente una proposta
transattiva volta a trovare un accordo bonale e non un riconoscimento di debito
da parte dell’attore”, mentre la convenuta ha chiesto quella di M__________
F__________, per riferire “in merito al fatto che l’accordo sulla tassazione
globale raggiunto per l’attore era stato ottenuto grazie ai servizi della
convenuta”. Esperita l’istruttoria, le parti hanno ribadito, in occasione
delle arringhe finali del 28 febbraio 2012, le proprie contrapposte domande di
giudizio, l’attore con un allegato scritto. Con decisione dell’8 febbraio 2013,
il Pretore aggiunto ha accolto la petizione e, di conseguenza, ha accertato
l’inesistenza del debito di fr. 14'457.50 di AO 1 nei confronti di AP 1, ha annullato e cancellato l’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ e ha posto la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- a carico della convenuta con
l’obbligo altresì per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 2'500.- a
titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha dapprima respinto la tesi
della convenuta secondo cui l’attore, tramite il suo precedente patrocinatore, avrebbe
riconosciuto il debito di fr. 14'457.50. In seguito, dopo aver qualificato
quale contratto di mandato ex art. 394 e seg. CO la “Fee Proposal/Engagement
Letter” del 20 agosto 2009 – qualificazione che comunque non era oggetto di
contestazione tra le parti – ha rilevato che il testo di questo contratto
stabilisce che tra i compiti della convenuta rientrava anche l’ottenimento (per
l’attore e la sua famiglia) di una decisione d’imposizione globale favorevole
nel cantone Ticino (“obtaining a tax favorable lump sum tax ruling in the
Canton of Ticino”) e che tale decisione fiscale doveva essere ottenuta per
la fine dell’anno 2009 o all’inizio del 2010 al più tardi (“… the tax ruling
should be obtained by year end 2009 or by the beginning of 2010 at the latest”).
Non vi sono motivi, continua il Pretore aggiunto, per ritenere che questo testo
contrattuale non rifletta la concorde volontà delle parti, sicché si deve
concludere che secondo l’intenzione delle stesse la convenuta doveva adoperarsi
affinché l’autorità fiscale competente emettesse, entro il termine indicato,
una decisione formale di tassazione globale per l’attore e la sua famiglia. A
tale scopo, osserva il primo giudice, non è evidentemente sufficiente l’accordo
generale sulla tassazione globale dell’attore, che è stato concluso con l’ACC
nell’ottobre del 2009 grazie all’intervento della convenuta (doc. 2). In simili
circostanze, egli conclude, che la convenuta non ha dimostrato di aver portato
a termine il mandato affidatole, sicché la sua mercede non è esigibile e non ne
può dunque essere richiesto il pagamento.
D. Con
appello 12 marzo 2013 la società convenuta chiede la
riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione, nonché
di condannare AO 1 “a pagare a AP
1 la somma di fr. 14'457.50”, protestando tassa, spese e ripetibili di entrambe
le sedi. L’attore, con “osservazioni
all’appello” (correttamente: risposta) 24 aprile 2013, propone di
respingere il gravame, pure con protesta di tassa, spese e ripetibili. Delle precise
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio
pretorile è stato intimato alle parti l’11 febbraio 2013, la procedura di
appello è pertanto retta dal CPC. Nelle controversie patrimoniali con valore di
almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore aggiunto è impugnabile mediante
appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1
CPC), ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è stata notificata all’appellante il 12
febbraio 2013 in una procedura ordinaria (semplificata) con valore superiore a
fr. 10'000.-. L’appello 12 marzo 2013 è dunque tempestivo, come pure la risposta
24.
aprile 2013 allo stesso.
2.
Giusta
l’art. 85a cpv. 1 LEF, l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del
luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua
estinzione o della concessione di una dilazione. Se l’azione è ammessa, il
tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l’esecuzione (cpv. 3). In
particolare, l’azione di accertamento prevista dall’art. 85a LEF è proponibile
quando l’escusso ha omesso – come nella fattispecie – di interporre opposizione
al precetto esecutivo. Dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti
prodotti, il giudice può anche pronunciare la sospensione provvisoria
dell’esecuzione se ritiene la domanda molto verosimilmente fondata (cpv. 2),
come è stato il caso nella fattispecie. L’azione dell’art. 85a LEF è un’azione
di accertamento negativa (art. 88 CPC) che, se è ben vero che ha una duplice
natura – da un lato ha carattere sostanziale, nella misura in cui consente
all’escusso di ottenere una sentenza sull’esistenza o sull’esigibilità della
pretesa posta in esecuzione (cpv. 1), dall’altro è di natura procedurale
(esecutiva), siccome tende all’annullamento o alla sospensione dell’esecuzione
(cpv. 3) – non ha natura condannatoria. In simili circostanze, la domanda
dell’appellante volta a far condannare AO 1 a pagare a AP 1 la somma di fr. 14'457.50 è inammissibile e l’appello, su questo punto, deve pertanto essere
respinto.
3.
Secondo l’art. 310 CPC con l’appello possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto, sia l’errato accertamento dei fatti, ritenuto che il giudice non ha l’obbligo di pronunciarsi su tutti gli argomenti
sottopostigli, ma solo su quelli rilevanti per il giudizio (DTF 134 I 83
consid. 4.1. e sentenze citate; Trezzini, op. cit., pag. 1055 ad art. 238
CPC).
4.
L’appellante
rimprovera sostanzialmente al Pretore aggiunto di aver erroneamente
interpretato il termine “tax ruling”
contenuto nella “Fee Proposal/Engagement Letter” del 20 agosto 2009 e,
di conseguenza, di aver accertato in modo errato un fatto rilevante quando sostiene che tra i compiti della convenuta vi era pure quello di ottenere una “decisione
d’imposizione globale favorevole nel Cantone Ticino” e di aver applicato
erroneamente il diritto, “e meglio l’art. 18 CO, affermando che oggetto
della concorde volontà delle parti espressa nel contratto di cui al doc. 5 fosse
l’ottenimento di una decisione di tassazione e non di un tax ruling, come
riportato nel testo dell’accordo” (appello, pag. 7 e 8). Nel concreto la questione volta all’interpretazione della “Fee
Proposal/Engagement Letter” del 20 agosto 2009 può rimanere indecisa, poiché, quand’anche si potesse condividere la censura dell’appellante
e ammettere che in virtù del testo contrattuale la AP 1 doveva limitarsi a
ottenere “l’accordo preventivo e vincolante con il fisco, il tax ruling”,
non è possibile concludere che ella l’aveva ottenuto.
5.
Concretamente risulta che il 30 ottobre 2009, K__________ P__________, direttrice
della AP 1 ha inviato, mediante posta elettronica, a M__________ F__________ e
P__________ B__________ (vicedirettore della Divisione delle contribuzioni) una
lettera dall’oggetto “Familie AO 1: Antrag auf Pauschalbesteuerung”, con
la quale, dapprima, ha esposto gli elementi rilevanti per la valutazione
fiscale dell’attore e della sua famiglia, evidenziando che il dato concernente
la “Wohngemeinde” non poteva essere indicato, poiché il contribuente era
ancora alla ricerca di una “günstige Mietwohnung”. Dopodiché ha
formulato la seguente proposta “das pauschal steuerbare Einkommen für das
Steuerjahr 2009 ist mit CHF 170'000 festzulegen. Das pauschal steuerbare
Einkommen erhöht sich entsprechend, sofern die jährliche Miete x 5 den Betrag
von CHF 170'000 übersteigen würde. Sofern der Regierungsrat des Kantons Tessin
das minimal steuerbare Einkommen für das Steuerjahr 2010 erhöht, wird das für die
Familie AO 1 steuerbare Einkommen entsprechend auf das neu gültige minimal
steuerbare Einkommen angehoben” e, infine, ha chiesto “Darf ich Sie
bitten, unseren Antrag wohlwollend zu prüfen. Sollten Sie mit unserem Antrag
einverstanden sein, bitten wir Sie höflich, zum Zeichen Ihres Einverständnisses
uns diese E-Mail unterzeichnet per E-Mail oder Fax zu retournieren”,
precisando che “Sobald ein Mietvertrag abgeschlossen ist, erlauben wir uns,
Ihnen diesen für die Ausstellung einer offiziellen Steuervereinbarung
zuzustellen” (doc. H = doc. 2). Dagli atti non risulta né che P__________ B__________
o M__________ F__________ abbiano mai sottoscritto questa “Antrag auf
Pauschalbesteuerung”, né che la convenuta abbia mai inviato loro il
promesso “Mietvertrag” cosicché sia stata perfezionata una “offizielle
Steuervereinbarung”. Dagli atti risulta nondimeno, come rilevato dalla
convenuta, che quel medesimo giorno M__________ F__________ ha risposto a K__________
P__________ per e-mail quanto segue: “Kurz vor einer Woche Ferien könnte ich
Herrn B__________ per Handy noch erreichen und Ihren Vorschalg ihm
unterbreiten. Für das Steuerjahr 2009 wäre er mit Ihrem Vorschlag einverstanden…
Ich hoffe, mit solcher Nachricht Ihnen z.Z. genügend gedient zu haben und
verbleibe mit freundlichen Grüssen” (doc. G = doc. 2). Sennonché non appare
possibile, come pretende la convenuta, sostenere che con la ricezione di questa
e-mail ella abbia ottenuto il “tax ruling” contrattualmente pattuito,
poiché, per utilizzare le sue stesse parole, non è possibile ammettere che
questa e-mail 30 ottobre 2009 sia “una comunicazione vincolante
dell’autorità avente ad oggetto le modalità con cui verrà effettuata una
tassazione” (appello, pag. 6, punto 5.1. all’inizio). Di fatto questo
documento non contiene né una comunicazione da parte dell’autorità
fiscale, limitandosi il funzionario a riportare ciò che avrebbe affermato una
terza persona (P__________ B__________) per di più raggiunta brevemente per
telefono prima di una settimana di ferie, né le modalità con le quali sarebbe
poi stato tassato l’attore e, nemmeno, invero, una comunicazione vincolante da
parte dell’autorità fiscale posto come M__________ F__________ riferisce che P__________ B__________ sarebbe (“wäre”) d’accordo con la
proposta della convenuta e non è (“ist”) d’accordo con la proposta della
medesima. È ben vero che dall’istruttoria emerge che M__________ F__________ ha dichiarato, in occasione della sua audizione,
“posso dire che in questo modo, con l’invio del mio e-mail 30.10.2009 alla
sig.ra P__________ (doc. 2), l’ACC forniva al sig. AO 1 un’assicurazione in
merito alla sua tassazione globale per il 2009” (verbale
audizione testimoniale, pag. 6) e ha scritto, in una e-mail 16 agosto 2011, “come
richiesto, posso confermarle che il nostro accordo trasmesso per e-mail il 30
ottobre 2009 […] era considerato vincolante per la nostra amministrazione”
(doc. 7). Sennonché queste circostanze non trovano alcuna conferma negli altri
atti istruttori nemmeno – invero – nel proseguio della sua stessa deposizione testimoniale,
ove il funzionario dichiara che “al momento dell’invio degli e-mail del
30.10.2009
mancava ancora il dato relativo al canone di locazione del sig. AO 1,
dato che poteva anche far cambiare la decisione in merito alla tassazione
globale, pertanto quello raggiunto il 30.10.2009 in merito alla tassazione
globale dell’istante era un preaccordo”. Questa circostanza, al contrario
di quella precedente, trova conferma non solo nell’istruttoria, ma anche nella “Antrag auf Pauschalbesteuerung” 30 ottobre 2009 allestita dalla
convenuta, nella quale afferma “Sobald ein Mietvertrag abgeschlossen ist,
erlauben wir uns, Ihnen diesen für die Ausstellung einer offiziellen
Steuervereinbarung zuzustellen”. Se ne deve dunque concludere che, malgrado
quanto affermi in questa sede, la convenuta era cosciente del fatto che senza
il dato relativo al contratto di locazione dell’attore non era possibile
ottenere dall’autorità fiscale “una comunicazione vincolante” avente per
oggetto le modalità con cui sarebbe stata effettuata la tassazione globale del
medesimo. Non avendo la convenuta mai dimostrato – né preteso – di averlo
inoltrato, si deve concludere che ella non ha nemmeno mai potuto ottenere il “tax
ruling” contrattualmente pattuito. Alla luce di quanto precede, il giudizio
del Pretore aggiunto regge alle critiche mosse, poiché, in definitiva, la
convenuta non ha dimostrato di aver portato a termine il mandato affidatole,
sicché la sua mercede non è esigibile e non ne può dunque essere richiesto il
pagamento.
6.
Ne
segue che l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto e
la sentenza impugnata confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà inoltre all’appellato
una congrua indennità per ripetibili. Il valore litigioso è di fr. 14'457.50,
determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale. La
tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e
13.
LTG, tenuto anche conto del fatto che il Pretore aggiunto non si è attenuto ai
limiti minimi tariffari.
Per i questi motivi,
richiamati
la LTG e il Rtar,
decide:
1.
L'appello
12.
marzo 2013 di AP 1, è respinto, nella misura in cui è
ricevibile.
2.
Le
spese d’appello di complessivi fr. 1'000.-, già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla
alla controparte fr. 1’250.- per ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se
il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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