12.2013.45
Incendio. Difetto dell’opera o di manutenzione. Eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà.
9 dicembre 2014Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.45
Lugano
9 dicembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OA.2011.15 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città – promossa con petizione 18 agosto
2011 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1;
AO 2;
AO 3;
AO 4;
AO 5;
AO 6;
AO 7;
AO 8;
AO 9;
AO 10;
AO 11;
AO 12;
AO 13;
AO 14 e
AO 15;
AO 16;
AO 17
CC 2
tutti rappr. dall’ RA 2 e
AO 18
tutti membri della CC 1
con cui ha chiesto di
condannare i convenuti in solido al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi
al 5% dall’11 maggio 2009;
domanda alla quale AO 18
non ha risposto, mentre gli altri convenuti ne hanno postulato la reiezione;
sulla quale il Pretore
ha deciso il 30 gennaio 2013 respingendo integralmente la petizione;
appellante l’attore che
con appello 4 marzo 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione per fr. 41'468.60 oltre interessi e di porre le spese giudiziarie
fissate dal Pretore interamente a carico delle controparti in solido, con
protesta delle spese processuali e delle ripetibili di appello;
mentre con risposta 3
maggio 2013 i convenuti rappresentati dall’avv. RA 2 hanno postulato la
reiezione del gravame avversario, pure con protesta di spese giudiziarie di
appello;
ritenuto
in fatto: A. AP 1 AP 1 è proprietario dei
fondi contigui n. __________ e __________ RFD di __________, ubicati in
località __________, sui quali sorgono due abitazioni con annesso un giardino
(doc. A e B). Tali particelle confinano a sud con il fondo n. __________ RFD di
proprietà, fino al luglio 2013, dei membri della CC 1 e, poi, di __________ __________
e __________ __________ __________ (estratto del Registro fondiario). Attorno
alla mezzanotte fra i giorni 9 e 10 maggio 2009 sul fondo n. __________ RFD di __________
è divampato un incendio che ha distrutto tutti i manufatti ivi ubicati,
concessi in locazione a terzi. Con referto 25 settembre 2009 l’ing. __________
– su incarico della Sostituta procuratrice pubblica __________ __________,
titolare dell’inchiesta penale – ha dichiarato che la tipologia e il
funzionamento degli impianti tecnici rendeva remoto un loro concorso nello
sviluppo dell’incendio, mentre “riscontri evidenti come la manomissione della
catena di chiusura della porta a soffietto e il cratere al suolo, sul pavimento
(…)” rendevano “verosimile la tesi del dolo” (inc. rich. II, inc. del Ministero
pubblico n. 2009.4134: doc. 11). Il 13 ottobre 2009 il procedimento penale
veniva sospeso poiché rimaneva ignoto l’autore del reato, nonché in attesa di
nuovi sviluppi (loc. cit.: doc. 18).
B. Con scritto 5 giugno 2009 AP
1, per il tramite del proprio legale avv. RA 1, ha trasmesso all’assicurazione
responsabilità civile dei membri della Comunione ereditaria CC 1, __________,
dei preventivi inerenti ad asseriti danni subiti a seguito dell’incendio. In
particolare, egli ha inviato all’assicurazione il preventivo per la riparazione
di tre autovetture e un “preventivo di massima” per il risanamento delle due
villette situate sui fondi di sua pertinenza (inc. rich. OR.2011.17: fascicolo
doc. I). Il 15 dicembre 2009 l’assicurazione ha risposto di non elargire alcuna
copertura per l’evento in questione, dato che dal rapporto di polizia emergeva
l’origine dolosa dell’incendio senza alcuna responsabilità da parte dei propri
assicurati (loc. cit.). Il 4 marzo 2010 il legale in questione ha scritto all’avv.
__________, rappresentante dei proprietari del fondo sul quale era divampato l’incendio,
chiedendo la fissazione di un incontro per “valutare l’eventuale disponibilità
(…) a risarcire il danno subìto dal mio cliente” (loc. cit.). Il giorno
successivo questi ha risposto negando l’esistenza di un danno e precisando che
Fatti
i propri clienti non avrebbero risarcito alcunché “in quanto hanno delegato la
pratica alla loro assicurazione RC” (loc. cit.).
C. Il 7 aprile 2010 AP 1 ha
inoltrato dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città un’istanza
di esperimento di conciliazione (art. 354 segg. CPC/TI). In occasione
dell’udienza 11 maggio 2010 il tentativo è stato dichiarato fallito (inc. rich.
DI.2010.61). Il 19 aprile 2011 egli ha presentato una nuova istanza di
conciliazione (art. 197 segg. CPC). Constatata l’assenza di intesa, il Pretore
aggiunto ha rilasciato, il 1° giugno 2011, l’autorizzazione ad agire (inc.
CM.2011.26).
D. Con petizione 18 agosto 2011
AP 1 ha convenuto tutti i membri della Comunione ereditaria fu __________ __________
dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, postulando la loro
condanna al versamento, con il vincolo della solidarietà, di fr. 50'000.- oltre
interessi al 5% dall’11 maggio 2009. Con risposta 3 novembre 2011 le
controparti si sono opposte alla richiesta avversaria. Nel successivo scambio
di allegati preliminari le parti si sono confermate nelle proprie domande. Esse
hanno poi rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Con
le proprie conclusioni 17 dicembre 2012 l’attore ha ridotto la propria pretesa
a fr. 41'468.60 oltre interessi al 5% dal 10 (anziché dall’11) maggio 2009.
Statuendo con decisione 30 gennaio 2013 il Pretore ha respinto integralmente la
petizione. Nel frattempo, e meglio il 17 ottobre 2012, CC 2 è deceduta e le
sono subentrati i suoi eredi AO 17, AO 15 ed AO 16 (v. certificato ereditario
30 ottobre 2012 della Pretura di Locarno-Campagna).
E. Con appello 4 marzo 2013
l’attore è insorto contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel
senso di accogliere la richiesta espressa con le proprie conclusioni 17
dicembre 2012. Con risposta 3 maggio 2013 i convenuti si sono invece opposti al
gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova
applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. Il Pretore ha spiegato, in
sintesi, che l’attore non aveva dimostrato né l’esistenza di un difetto dell’opera
o di manutenzione della stessa, di proprietà dei convenuti e sulla quale era
divampato l’incendio in questione, né l’esistenza di un nesso causale adeguato
tra l’asserito danno è l’allegato vizio o difetto. Egli ha di conseguenza
ritenuto inapplicabile l’art. 58 CO. Quanto all’art. 679 CC, anch’esso invocato
dall’attore, il primo giudice ha spiegato che non poteva essere imputato ai
convenuti di aver ecceduto nell’esercizio del diritto di proprietà,
segnatamente per aver permesso ai loro conduttori di gestire nello stabile un
negozio dell’usato e avervi quindi esposto merce potenzialmente infiammabile.
3. L’appellante sostiene, in
primo luogo, che il Pretore avrebbe operato una “serie di forzature
manifestamente insostenibili”. Egli reputa, al riguardo, che l’onere di
dimostrare l’interruzione del nesso di causalità adeguata incombe al
proprietario dell’opera e non all’attore (memoriale, pag. 3). In realtà, il primo
giudice ha correttamente spiegato che compete a chi si prevale
dell’applicazione dell’art. 58 CO dimostrare l’esistenza, tra le altre cose, di
un nesso di causalità adeguata fra l’asserito vizio e il danno invocato. Egli
ha poi precisato che solo nell’ipotesi in cui tale nesso di causalità sia
comprovato, cosa che difettava nella fattispecie, compete alla controparte
dimostrare l’interruzione del medesimo (decisione impugnata, pag. 9, consid.
5.2). Su questo punto la decisione pretorile non presta quindi fianco a
critiche.
4. L’attore prosegue
affermando che il primo giudice avrebbe proceduto a un accertamento erroneo dei
fatti, poiché avrebbe indicato, fondandosi sul referto dell’esperto incaricato
dalla Sostituta procuratrice pubblica di delucidare le cause dell’incendio in
questione, che la sua origine era dolosa. A dire dell’appellante da tale
risultanza sarebbe invece emersa unicamente la verosimiglianza di tale dolo (memoriale,
pag. 4).
4.1 Effettivamente, come indicato sopra
(lett. A), nel referto 25 settembre 2009 (inc. rich. II, inc. del Ministero
pubblico n. 2009.4134: doc. 11) l’ing. __________ __________ ha concluso che la
tesi del dolo è “verosimile” (pag. 7). L’appellante dimentica, tuttavia, che
come evidenziato (sopra, consid. 3) gli compete la dimostrazione dell’esistenza
del nesso di causalità adeguata tra il vizio dell’opera o di manutenzione e
l’asserito danno. Nel referto testé menzionato è indicato che “la tipologia di
questi impianti e il loro funzionamento al momento del sinistro rendono comunque
remoto un loro concorso nello sviluppo dell’evento dannoso. Riscontri evidenti
come la manomissione della catena di chiusura della porta a soffietto e il
cratere al suolo, sul pavimento, in prossimità della parete occidentale del
locale “__________” rendono, per contro, verosimile la tesi del dolo” (loc.
cit.). Non è, quindi, tanto l’assenza di prova certa della dolosità dell’evento
a essere rilevante ai fini di causa, bensì l’assenza della prova che l’asserito
danno sia da ricondurre all’allegato vizio della costruzione o a un difetto di
manutenzione. Peraltro, l’attore dimentica che gli compete anche la
dimostrazione dell’esistenza di tale vizio o difetto, di cui si dirà in seguito
(consid. 4.2 e 5).
4.2 L’appellante sembra cercare,
comunque, di escludere l’esistenza di un dolo, pensando che ciò basti
automaticamente a dimostrare l’esistenza del vizio o del difetto summenzionato
(memoriale, pag. 4 in mezzo e in fondo e 5 in alto). Invero, egli afferma in primo luogo che sotto la porta a soffietto, ove vi è stata una manomissione della
catena di chiusura, vi era uno spazio di circa 20-30 cm sufficiente al passaggio di una persona. A suo dire, quindi, “è del tutto inverosimile che un
ipotetico incendiario per entrare nella proprietà dei convenuti si sia
soffermato ad allargare un anello della catena, in luogo e vece di passare
direttamente sotto la porta!”. In tal modo, tuttavia, egli non si confronta
compiutamente con l’argomentazione pretorile, limitandosi a ribadire quanto da
egli già sostenuto dinanzi al primo giudice. Al riguardo l’appello è pertanto
finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Invero, quest’ultimo ha spiegato
che non è anomalo pensare che un eventuale intruso abbia preferito introdursi
nella proprietà forzando la catena, visto l’esiguo spazio di passaggio
esistente sotto la porta e ciò al fine di garantirsi una veloce via di fuga
(decisione impugnata, pag. 12 in mezzo). A nulla muta, al riguardo,
l’allegazione dell’attore circa l’altezza dello spazio in questione, a suo dire
di 20-30 cm anziché i 15-20 cm accertati dal Pretore. È ben vero che la teste __________
__________ ha affermato che sotto la porta a soffietto “poteva passare una
persona” (verbale di audizione testimoniale 5 giugno 2012, pag. 2 in fondo), ma il teste __________ __________, pur aderendo a tale affermazione, ha dichiarato che
tale spazio era di circa 15-20 cm (verbale di audizione testimoniale 28 agosto
2012, pag. 6). Non vi è chi non veda che, come evidenziato dal primo giudice,
un’eventuale fuga non era senz’altro facilitata dall’esiguità dello spazio in
questione.
L’attore sostiene, inoltre, che
non è dato di sapere se tale anello sia stato aperto da pompieri o da altre
persone intervenute sul luogo. Fondandosi sul referto dell’ing. __________ __________
il Pretore ha spiegato che è poco verosimile che tale anello sia stato aperto
successivamente all’incendio, dato che l’area era stata recintata per evitare
l’accesso di estranei (decisione impugnata, pag. 12 in alto). L’appellante rinvia, a sostegno della propria censura, alla testimonianza dell’esperto.
Sennonché, questi ha ribadito quanto indicato nel proprio referto (“Ammetto che
non si può escludere a priori che l’anello aperto che ho costatato abbia potuto
essere aperto successivamente all’incendio. Ciò è però poco verosimile,
ritenuto come mi sia stato confermato che l’area era stata recintata per
evitare l’accesso di estranei” (verbale di audizione testimoniale 28 agosto
2012, pag. 3 in alto). Anche al riguardo l’appello è pertanto respinto.
Va detto, inoltre, che
l’appellante nemmeno contesta che la porta in questione fosse chiusa con la
catena al momento dell’incendio. Tale accertamento emerge, d’altra parte,
dall’istruttoria (cfr. audizione della teste __________ __________ 5 giugno
2012, pag. 4 in alto e del teste __________ __________ 28 agosto 2012, pag. 6).
L’attore sostiene, poi, che la presenza sul posto dell’ombrello bruciacchiato
non può avere alcuna rilevanza sull’esistenza del dolo (appello, pag. 4 in fondo). Sebbene tale circostanza sia indicata nel referto dell’esperto incaricato dal Ministero
pubblico (pag. 7 in alto), il Pretore non vi ha fatto menzione nelle proprie
argomentazioni. Tale censura è quindi priva di rilevanza ai fini del giudizio. Si
aggiunga che a sostegno della tesi del dolo non vi è unicamente la manomissione
dell’anello in questione, bensì, come pertinentemente rilevato dal primo
giudice sulla base del referto dell’ing. __________ __________ (decisione impugnata,
pag. 10), anche la presenza di un “cratere al suolo, sul pavimento, in
prossimità della parete occidentale (…)” (inc. rich. II, inc. del Ministero
pubblico n. 2009.4134: doc. 11, pag. 7).
5. Secondo l’appellante
sarebbe in ogni caso dimostrato che l’incendio non è stato appiccato con dolo,
bensì sarebbe da ricondurre allo stato dell’impianto elettrico e della
proprietà dei convenuti.
5.1 Egli sostiene, anzitutto, che nella
zona dove si è sviluppato l’incendio vi era un tank con circa 800 l di nafta con pompa alimentata elettricamente e impianti di illuminazione “volanti”, e meglio
tubi al neon affrancati “in qualche modo” al soffitto (memoriale, pag. 5 in alto). Fondandosi sul referto 25 settembre 2009 più volte menzionato il Pretore ha ritenuto che
la tipologia degli impianti tecnici (elettrici, di riscaldamento, ecc.) e il
loro funzionamento al momento del sinistro rendevano remoto un loro concorso
nello sviluppo dell’evento dannoso, mentre vi sono riscontri evidenti che
l’incendio è stato appiccato con dolo, come la manomissione della catena e il
cratere al suolo sul pavimento (decisione impugnata, pag. 10 in alto). Egli ha altresì precisato che non vi sono evidenze che l’incendio si sia sviluppato in
prossimità dei quadri elettrici o di fili elettrici “volanti”, oppure
dell’impianto di riscaldamento, spento, o del contenitore della nafta (loc.
cit., pag. 10 in mezzo). In occasione dell’audizione 28 agosto 2012 il teste
ing. __________ __________ ha dichiarato che “da quanto mi è stato riferito (ribadisco
che io non ho potuto più nulla costatare) vi erano degli impianti di
Considerandi
illuminazione “volanti” (neon affrancati in qualche modo al soffitto)”. Egli ha
poi confermato la propria conclusione riportata a pag. 7 del referto e indicata
sopra (consid. 4.1). L’appellante si limita di nuovo, quindi, a ribadire quanto
asserito in prima sede, senza confrontarsi con l’argomentazione pretorile. Egli
soggiunge che la notte in questione in varie parti dello stabile erano accese
delle luci. Ancora una volta, tuttavia, l’attore omette di prendere posizione
sulla motivazione del Pretore, laddove è indicato che non vi sono evidenze
circa il fatto che l’incendio sia partito dal locale in cui era “con grande
probabilità rimasta accesa, quella notte, una lampada” (loc. cit., pag. 10 in mezzo). Anche su questo punto il gravame è pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
5.2
L’attore sottolinea che l’ultimo
intervento all’impianto elettrico sarebbe avvenuto nel 1986 e che lo stesso
sarebbe stato oggetto di interventi da __________ __________, le cui competenze
in materia risulterebbero dubbie. Egli afferma che esso non sarebbe stato
conforme alle regole dell’arte, come risulterebbe anche dalla documentazione
fotografica agli atti dalla quale risulta la presenza di “fili a sbalzo”
(appello, pag. 5). Anche in questo caso, tuttavia, si rinvia al contenuto del
referto 25 settembre 2009. Dallo stesso risulta, infatti, che “nella zona «epicentro»”
dalla quale è scaturito l’incendio “non si identificano fattori tecnici
evidenti in grado di scatenare evento del genere” (pag. 5 in mezzo). Si ribadisce, poi, che l’esperto conclude affermando che sebbene “un’analisi
approfondita intesa a stabilire lo stato degli impianti tecnici non è stata
possibile a causa della totale distruzione dell’oggetto”, “la tipologia di
questi impianti e il loro funzionamento al momento del sinistro rendono
comunque remoto un loro concorso nello sviluppo dell’evento dannoso”. Il
tecnico ribadisce, poi, come invece siano “evidenti” i riscontri che rendono verosimile
la tesi del dolo (pag. 7 in fondo). Anche nell’ipotesi che le allegazioni
dell’appellante corrispondessero al vero, cosa che non è per nulla dimostrato,
alla luce delle emergenze di cui al referto summenzionato esse sarebbero comunque
irrilevanti ai fini del giudizio.
Si aggiunga che gli interventi di
__________ __________ all’impianto elettrico risalgono a un periodo precedente
al sopralluogo 22 settembre 2004 (doc. rich. III). Egli ha infatti dichiarato
essersi “occupato personalmente di rifare l’impianto elettrico interno ed
esterno dello stabile, poiché quello esistente era molto vecchio (…). Ho
eseguito questi lavori all’inizio, quando abbiamo preso in locazione lo stabile
(quindi circa quindici anni prima dell’incendio” (verbale di audizione
testimoniale 28 agosto 2012, pag. 5 in mezzo). A seguito del sopralluogo
summenzionato il tecnico ST C. __________, a quel tempo responsabile della
Polizia del fuoco per il comune di __________, ha stilato un rapporto 23
settembre 2004 nel quale affermava che le misure anti-incendio richieste per lo
“stabile __________” in questione erano state adottate. Quest’ultimo, che come
risulta dallo scritto 3 luglio 2012 dell’Ufficio tecnico comunale “aveva
frequentato il corso di formazione base in materia di misure anti-incendio ed
era quindi abilitato per conto del Comune a valutare le condizioni degli
stabili comunali e privati”, non ha affermato che l’impianto in questione fosse
idoneo a ingenerare un incendio e, quindi, non fosse conforme alle norme di
sicurezza (doc. rich. III). Se così fosse stato, allora nelle misure
anti-incendio ci sarebbe dovuto essere anche quella del rifacimento
dell’impianto in questione.
5.3
L’appellante sottolinea, altresì,
che i convenuti non avrebbero dato seguito all’ordine impartito nel 2004 dal
Municipio di __________ di posizionare nello stabile cinque rilevatori
d’incendio con sirena, o perlomeno gli stessi sarebbero stati asportati in un
secondo tempo o si sarebbero guastati. Tant’è che al momento dell’incendio
nessun testimone avrebbe sentito tali sirene e nemmeno sarebbero stati reperiti
tra le macerie. Inoltre, nemmeno i gestori del negozio ivi situato avrebbero
sostenuto che tali rilevatori, se presenti, fossero attivati (memoriale, pag. 6 in alto). Dal rapporto dell’Ufficio tecnico comunale 23 settembre 2004 emerge che in occasione del
sopralluogo 22 settembre 2004 i rilevatori erano stati posizionati (doc. rich.
III). I testi ing. __________ __________, __________ __________ e __________ __________
non si sono espressi al riguardo, ma ciò non significa ancora che i rilevatori
non fossero presenti nell’immobile. Lo stesso dicasi per quanto concerne i
reperti rinvenuti dopo l’incendio. Invero, l’ing. __________ __________ ha
premesso che “la totale distruzione causata dal fuoco non permette purtroppo di
verificare, in particolare, l’impianto elettrico” (referto 25 settembre 2009,
pag. 5 in mezzo). Quanto alla circostanza affermata dall’appellante, secondo la
quale nessun vicino avrebbe sentito il rumore di tali sirene, va detto che ciò
non dimostra ancora che esse non abbiano suonato e che, invece, non siano state
percepite dai terzi poiché il rumore non era abbastanza intenso. Infine, non
giova all’appellante nemmeno il riferimento alla sentenza del Tribunale
federale pubblicata in DTF 130 II 736 (correttamente: DTF 130 III 736). In tal
caso, infatti, non era in discussione l’esistenza del nesso causale adeguato
tra l’allegato vizio di costruzione o il difetto di manutenzione e l’asserito
danno, bensì era indiscusso che il bambino di tre anni e mezzo era caduto nel
canale poiché non vi erano delle barriere di sicurezza. Il tribunale ha quindi
approfondito la questione di sapere se l’opera, sprovvista di tali argini,
fosse difettosa ai sensi dell’art. 58 CO.
6.
L’attore reputa, inoltre,
che la responsabilità delle controparti è a maggior ragione data in
applicazione dell’art. 679 CC (appello, pag. 6 segg.). Il Pretore ha spiegato
che la presenza di mobilia altamente infiammabile nello stabile, presente in
ogni abitazione o locale commerciale, non comportava che il proprietario avesse
trasceso, giusta l’art. 679 CC, nell’esercizio del suo diritto di proprietà
(decisione impugnata, consid. 5.5). Egli ha poi sottolineato che lo stabile era
in origine addirittura adibito a falegnameria e che l’autorità comunale era a
conoscenza dell’attività successiva, ossia negozio dell’usato, tant’è che aveva
provveduto ai necessari collaudi del sistema anti-incendio, senza postulare
l’adozione di accorgimenti supplementari o di migliorie agli impianti elettrico
e di riscaldamento (loc. cit., consid. 6).
6.1
L’appellante rinvia, anzitutto, a
quanto da egli espresso al punto n. 4 del suo gravame, ove egli afferma, in
particolare, che spetta alle controparti dimostrare l’interruzione del nesso
causale adeguato e ribadisce la poca credibilità di un intervento doloso
all’origine dell’incendio. Per quanto concerne quest’ultima allegazione, si
rinvia a quanto illustrato (sopra, consid. 4.2 e 5). Circa l’onere probatorio, va
ricordato che compete all’attore dimostrare che il proprietario ha trasceso
nell’esercizio del suo diritto di proprietà, il nesso causale adeguato con il
danneggiamento nonché l’esistenza e l’ammontare del danno (Berner Kommentar, ZGB
655-679, Berna 1974, n. 142 ad art. 679 ZGB). L’attore sbaglia, quindi, quando
sembra far assurgere a ruolo di presunzione l’esistenza del nesso causale
adeguato e, così facendo, addossa l’onere probatorio al proprietario fondiario,
a cui competerebbe, a suo dire, di comprovare l’interruzione di tale nesso.
6.2
L’appellante sostiene che le
controparti avrebbero trasceso nell’esercizio del loro diritto di proprietà,
permettendo che nello stabile fossero esercitate attività tali da rendere “il
tutto altamente infiammabile”. A suo dire ciò sarebbe a maggior ragione
dimostrato dal fatto che essi avrebbero omesso di installare un “vero e proprio
sistema anti-incendio, con sensori per il fumo e ugelli di acqua”. Con le
proprie censure l’appellante non si confronta, tuttavia, con la motivazione
pretorile esposta sopra (consid. 6), sicché al riguardo l’appello è
inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attore ribadisce che al momento
dell’incendio non erano nemmeno attivi i rilevatori con sirene, la cui
istallazione era stata imposta nel 2004 dal Municipio di __________ “non certo
per puro caso”. L’argomentazione non può essere seguita per i motivi già
illustrati (consid. 5.3), a cui si rinvia.
6.3
L’attore critica il Pretore,
altresì, per aver inferito l’assenza di trascendimento nell’esercizio del
diritto di proprietà dalla circostanza che lo stabile era precedentemente
adibito a falegnameria e che l’attività di vendita dell’usato era nota all’autorità
comunale, che non aveva richiesto dei correttivi dell’impianto elettrico e di
riscaldamento. Secondo l’appellante è notorio che disposizioni di diritto
pubblico hanno “ben poca” rilevanza nello stabilire se si è in presenza di un
eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà giusta l’art. 679 CC. Tale
argomentazione non può essere condivisa. Sebbene sia vero che esistono casi in
cui il rispetto dei limiti posti dal diritto pubblico (ad esempio inerenti al
rumore) non esclude a priori l’esistenza di una violazione del diritto di
vicinato ai sensi dell’art. 684 CC (cfr. DTF 108 Ia 140 consid. 5c/aa), nel
presente caso ci si trova in una situazione del tutto differente. Invero, il
tecnico ST __________ __________, a quel tempo responsabile della Polizia del
fuoco per il comune di __________, ha constatato durante il sopralluogo 22
settembre 2004 che le misure anti-incendio richieste per lo “stabile __________”
in questione erano state adottate. Come risulta dallo scritto 3 luglio 2012
dell’Ufficio tecnico comunale il tecnico in questione “aveva frequentato il
corso di formazione base in materia di misure antincendio ed era quindi
abilitato per conto del Comune a valutare le condizioni degli stabili comunali
e privati” (doc. rich. III). Non vi è invece alcuna evidenza agli atti – e
nemmeno, a ben vedere, l’appellante lo sostiene, dato che infatti ne minimizza
la portata – che il diritto pubblico imponesse ai proprietari di adottare
ulteriori accorgimenti in tal senso. Mal si intravvede, quindi, come in una
simile circostanza si possa desumere una qualsivoglia responsabilità del
proprietario fondata sui rapporti di vicinato. Nemmeno è di ausilio alla tesi
dell’appellante il fatto, da egli asserito, secondo il quale gli ultimi
controlli da parte delle autorità comunali sarebbero avvenuti 5 o 6 anni prima
dell’incendio. Non vi è invero alcuna risultanza agli atti dalla quale si
desume che dall’ultimo controllo effettuato lo stabile non fosse conforme alla
normativa anti-incendio. Per gli stessi motivi non può essere seguita la censura
dell’attore secondo la quale il comportamento dei convenuti comporterebbe una
loro responsabilità indipendentemente dall’esistenza di altre cause
dell’asserito danno.
7.
L’appellante critica,
infine, il primo giudice per non aver vagliato la questione dell’esistenza e
dell’ammontare dell’asserito danno (memoriale, pag. 8). Alla luce di quanto
dianzi esposto non vi è motivo di chinarsi su tale censura.
8.
Ne consegue che nella
misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese giudiziarie sono
poste a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) e
sono commisurate al valore di causa di fr. 41'468.60, valido anche per un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per i quali motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile
l’appello 4 marzo 2013 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese processuali di fr.
2'500.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti
complessivi fr. 3'000.- per ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-;
-;
-.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).