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Decisione

12.2013.45

Incendio. Difetto dell’opera o di manutenzione. Eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà.

9 dicembre 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i propri clienti non avrebbero risarcito alcunché “in quanto hanno delegato la

pratica alla loro assicurazione RC” (loc. cit.).

C. Il 7 aprile 2010 AP 1 ha

inoltrato dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città un’istanza

di esperimento di conciliazione (art. 354 segg. CPC/TI). In occasione

dell’udienza 11 maggio 2010 il tentativo è stato dichiarato fallito (inc. rich.

DI.2010.61). Il 19 aprile 2011 egli ha presentato una nuova istanza di

conciliazione (art. 197 segg. CPC). Constatata l’assenza di intesa, il Pretore

aggiunto ha rilasciato, il 1° giugno 2011, l’autorizzazione ad agire (inc.

CM.2011.26).

D. Con petizione 18 agosto 2011

AP 1 ha convenuto tutti i membri della Comunione ereditaria fu __________ __________

dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, postulando la loro

condanna al versamento, con il vincolo della solidarietà, di fr. 50'000.- oltre

interessi al 5% dall’11 maggio 2009. Con risposta 3 novembre 2011 le

controparti si sono opposte alla richiesta avversaria. Nel successivo scambio

di allegati preliminari le parti si sono confermate nelle proprie domande. Esse

hanno poi rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Con

le proprie conclusioni 17 dicembre 2012 l’attore ha ridotto la propria pretesa

a fr. 41'468.60 oltre interessi al 5% dal 10 (anziché dall’11) maggio 2009.

Statuendo con decisione 30 gennaio 2013 il Pretore ha respinto integralmente la

petizione. Nel frattempo, e meglio il 17 ottobre 2012, CC 2 è deceduta e le

sono subentrati i suoi eredi AO 17, AO 15 ed AO 16 (v. certificato ereditario

30 ottobre 2012 della Pretura di Locarno-Campagna).

E. Con appello 4 marzo 2013

l’attore è insorto contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel

senso di accogliere la richiesta espressa con le proprie conclusioni 17

dicembre 2012. Con risposta 3 maggio 2013 i convenuti si sono invece opposti al

gravame.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova

applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2. Il Pretore ha spiegato, in

sintesi, che l’attore non aveva dimostrato né l’esistenza di un difetto dell’opera

o di manutenzione della stessa, di proprietà dei convenuti e sulla quale era

divampato l’incendio in questione, né l’esistenza di un nesso causale adeguato

tra l’asserito danno è l’allegato vizio o difetto. Egli ha di conseguenza

ritenuto inapplicabile l’art. 58 CO. Quanto all’art. 679 CC, anch’esso invocato

dall’attore, il primo giudice ha spiegato che non poteva essere imputato ai

convenuti di aver ecceduto nell’esercizio del diritto di proprietà,

segnatamente per aver permesso ai loro conduttori di gestire nello stabile un

negozio dell’usato e avervi quindi esposto merce potenzialmente infiammabile.

3. L’appellante sostiene, in

primo luogo, che il Pretore avrebbe operato una “serie di forzature

manifestamente insostenibili”. Egli reputa, al riguardo, che l’onere di

dimostrare l’interruzione del nesso di causalità adeguata incombe al

proprietario dell’opera e non all’attore (memoriale, pag. 3). In realtà, il primo

giudice ha correttamente spiegato che compete a chi si prevale

dell’applicazione dell’art. 58 CO dimostrare l’esistenza, tra le altre cose, di

un nesso di causalità adeguata fra l’asserito vizio e il danno invocato. Egli

ha poi precisato che solo nell’ipotesi in cui tale nesso di causalità sia

comprovato, cosa che difettava nella fattispecie, compete alla controparte

dimostrare l’interruzione del medesimo (decisione impugnata, pag. 9, consid.

5.2). Su questo punto la decisione pretorile non presta quindi fianco a

critiche.

4. L’attore prosegue

affermando che il primo giudice avrebbe proceduto a un accertamento erroneo dei

fatti, poiché avrebbe indicato, fondandosi sul referto dell’esperto incaricato

dalla Sostituta procuratrice pubblica di delucidare le cause dell’incendio in

questione, che la sua origine era dolosa. A dire dell’appellante da tale

risultanza sarebbe invece emersa unicamente la verosimiglianza di tale dolo (memoriale,

pag. 4).

4.1 Effettivamente, come indicato sopra

(lett. A), nel referto 25 settembre 2009 (inc. rich. II, inc. del Ministero

pubblico n. 2009.4134: doc. 11) l’ing. __________ __________ ha concluso che la

tesi del dolo è “verosimile” (pag. 7). L’appellante dimentica, tuttavia, che

come evidenziato (sopra, consid. 3) gli compete la dimostrazione dell’esistenza

del nesso di causalità adeguata tra il vizio dell’opera o di manutenzione e

l’asserito danno. Nel referto testé menzionato è indicato che “la tipologia di

questi impianti e il loro funzionamento al momento del sinistro rendono comunque

remoto un loro concorso nello sviluppo dell’evento dannoso. Riscontri evidenti

come la manomissione della catena di chiusura della porta a soffietto e il

cratere al suolo, sul pavimento, in prossimità della parete occidentale del

locale “__________” rendono, per contro, verosimile la tesi del dolo” (loc.

cit.). Non è, quindi, tanto l’assenza di prova certa della dolosità dell’evento

a essere rilevante ai fini di causa, bensì l’assenza della prova che l’asserito

danno sia da ricondurre all’allegato vizio della costruzione o a un difetto di

manutenzione. Peraltro, l’attore dimentica che gli compete anche la

dimostrazione dell’esistenza di tale vizio o difetto, di cui si dirà in seguito

(consid. 4.2 e 5).

4.2 L’appellante sembra cercare,

comunque, di escludere l’esistenza di un dolo, pensando che ciò basti

automaticamente a dimostrare l’esistenza del vizio o del difetto summenzionato

(memoriale, pag. 4 in mezzo e in fondo e 5 in alto). Invero, egli afferma in primo luogo che sotto la porta a soffietto, ove vi è stata una manomissione della

catena di chiusura, vi era uno spazio di circa 20-30 cm sufficiente al passaggio di una persona. A suo dire, quindi, “è del tutto inverosimile che un

ipotetico incendiario per entrare nella proprietà dei convenuti si sia

soffermato ad allargare un anello della catena, in luogo e vece di passare

direttamente sotto la porta!”. In tal modo, tuttavia, egli non si confronta

compiutamente con l’argomentazione pretorile, limitandosi a ribadire quanto da

egli già sostenuto dinanzi al primo giudice. Al riguardo l’appello è pertanto

finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Invero, quest’ultimo ha spiegato

che non è anomalo pensare che un eventuale intruso abbia preferito introdursi

nella proprietà forzando la catena, visto l’esiguo spazio di passaggio

esistente sotto la porta e ciò al fine di garantirsi una veloce via di fuga

(decisione impugnata, pag. 12 in mezzo). A nulla muta, al riguardo,

l’allegazione dell’attore circa l’altezza dello spazio in questione, a suo dire

di 20-30 cm anziché i 15-20 cm accertati dal Pretore. È ben vero che la teste __________

__________ ha affermato che sotto la porta a soffietto “poteva passare una

persona” (verbale di audizione testimoniale 5 giugno 2012, pag. 2 in fondo), ma il teste __________ __________, pur aderendo a tale affermazione, ha dichiarato che

tale spazio era di circa 15-20 cm (verbale di audizione testimoniale 28 agosto

2012, pag. 6). Non vi è chi non veda che, come evidenziato dal primo giudice,

un’eventuale fuga non era senz’altro facilitata dall’esiguità dello spazio in

questione.

L’attore sostiene, inoltre, che

non è dato di sapere se tale anello sia stato aperto da pompieri o da altre

persone intervenute sul luogo. Fondandosi sul referto dell’ing. __________ __________

il Pretore ha spiegato che è poco verosimile che tale anello sia stato aperto

successivamente all’incendio, dato che l’area era stata recintata per evitare

l’accesso di estranei (decisione impugnata, pag. 12 in alto). L’appellante rinvia, a sostegno della propria censura, alla testimonianza dell’esperto.

Sennonché, questi ha ribadito quanto indicato nel proprio referto (“Ammetto che

non si può escludere a priori che l’anello aperto che ho costatato abbia potuto

essere aperto successivamente all’incendio. Ciò è però poco verosimile,

ritenuto come mi sia stato confermato che l’area era stata recintata per

evitare l’accesso di estranei” (verbale di audizione testimoniale 28 agosto

2012, pag. 3 in alto). Anche al riguardo l’appello è pertanto respinto.

Va detto, inoltre, che

l’appellante nemmeno contesta che la porta in questione fosse chiusa con la

catena al momento dell’incendio. Tale accertamento emerge, d’altra parte,

dall’istruttoria (cfr. audizione della teste __________ __________ 5 giugno

2012, pag. 4 in alto e del teste __________ __________ 28 agosto 2012, pag. 6).

L’attore sostiene, poi, che la presenza sul posto dell’ombrello bruciacchiato

non può avere alcuna rilevanza sull’esistenza del dolo (appello, pag. 4 in fondo). Sebbene tale circostanza sia indicata nel referto dell’esperto incaricato dal Ministero

pubblico (pag. 7 in alto), il Pretore non vi ha fatto menzione nelle proprie

argomentazioni. Tale censura è quindi priva di rilevanza ai fini del giudizio. Si

aggiunga che a sostegno della tesi del dolo non vi è unicamente la manomissione

dell’anello in questione, bensì, come pertinentemente rilevato dal primo

giudice sulla base del referto dell’ing. __________ __________ (decisione impugnata,

pag. 10), anche la presenza di un “cratere al suolo, sul pavimento, in

prossimità della parete occidentale (…)” (inc. rich. II, inc. del Ministero

pubblico n. 2009.4134: doc. 11, pag. 7).

5. Secondo l’appellante

sarebbe in ogni caso dimostrato che l’incendio non è stato appiccato con dolo,

bensì sarebbe da ricondurre allo stato dell’impianto elettrico e della

proprietà dei convenuti.

5.1 Egli sostiene, anzitutto, che nella

zona dove si è sviluppato l’incendio vi era un tank con circa 800 l di nafta con pompa alimentata elettricamente e impianti di illuminazione “volanti”, e meglio

tubi al neon affrancati “in qualche modo” al soffitto (memoriale, pag. 5 in alto). Fondandosi sul referto 25 settembre 2009 più volte menzionato il Pretore ha ritenuto che

la tipologia degli impianti tecnici (elettrici, di riscaldamento, ecc.) e il

loro funzionamento al momento del sinistro rendevano remoto un loro concorso

nello sviluppo dell’evento dannoso, mentre vi sono riscontri evidenti che

l’incendio è stato appiccato con dolo, come la manomissione della catena e il

cratere al suolo sul pavimento (decisione impugnata, pag. 10 in alto). Egli ha altresì precisato che non vi sono evidenze che l’incendio si sia sviluppato in

prossimità dei quadri elettrici o di fili elettrici “volanti”, oppure

dell’impianto di riscaldamento, spento, o del contenitore della nafta (loc.

cit., pag. 10 in mezzo). In occasione dell’audizione 28 agosto 2012 il teste

ing. __________ __________ ha dichiarato che “da quanto mi è stato riferito (ribadisco

che io non ho potuto più nulla costatare) vi erano degli impianti di

Considerandi

illuminazione “volanti” (neon affrancati in qualche modo al soffitto)”. Egli ha

poi confermato la propria conclusione riportata a pag. 7 del referto e indicata

sopra (consid. 4.1). L’appellante si limita di nuovo, quindi, a ribadire quanto

asserito in prima sede, senza confrontarsi con l’argomentazione pretorile. Egli

soggiunge che la notte in questione in varie parti dello stabile erano accese

delle luci. Ancora una volta, tuttavia, l’attore omette di prendere posizione

sulla motivazione del Pretore, laddove è indicato che non vi sono evidenze

circa il fatto che l’incendio sia partito dal locale in cui era “con grande

probabilità rimasta accesa, quella notte, una lampada” (loc. cit., pag. 10 in mezzo). Anche su questo punto il gravame è pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

5.2

L’attore sottolinea che l’ultimo

intervento all’impianto elettrico sarebbe avvenuto nel 1986 e che lo stesso

sarebbe stato oggetto di interventi da __________ __________, le cui competenze

in materia risulterebbero dubbie. Egli afferma che esso non sarebbe stato

conforme alle regole dell’arte, come risulterebbe anche dalla documentazione

fotografica agli atti dalla quale risulta la presenza di “fili a sbalzo”

(appello, pag. 5). Anche in questo caso, tuttavia, si rinvia al contenuto del

referto 25 settembre 2009. Dallo stesso risulta, infatti, che “nella zona «epicentro»”

dalla quale è scaturito l’incendio “non si identificano fattori tecnici

evidenti in grado di scatenare evento del genere” (pag. 5 in mezzo). Si ribadisce, poi, che l’esperto conclude affermando che sebbene “un’analisi

approfondita intesa a stabilire lo stato degli impianti tecnici non è stata

possibile a causa della totale distruzione dell’oggetto”, “la tipologia di

questi impianti e il loro funzionamento al momento del sinistro rendono

comunque remoto un loro concorso nello sviluppo dell’evento dannoso”. Il

tecnico ribadisce, poi, come invece siano “evidenti” i riscontri che rendono verosimile

la tesi del dolo (pag. 7 in fondo). Anche nell’ipotesi che le allegazioni

dell’appellante corrispondessero al vero, cosa che non è per nulla dimostrato,

alla luce delle emergenze di cui al referto summenzionato esse sarebbero comunque

irrilevanti ai fini del giudizio.

Si aggiunga che gli interventi di

__________ __________ all’impianto elettrico risalgono a un periodo precedente

al sopralluogo 22 settembre 2004 (doc. rich. III). Egli ha infatti dichiarato

essersi “occupato personalmente di rifare l’impianto elettrico interno ed

esterno dello stabile, poiché quello esistente era molto vecchio (…). Ho

eseguito questi lavori all’inizio, quando abbiamo preso in locazione lo stabile

(quindi circa quindici anni prima dell’incendio” (verbale di audizione

testimoniale 28 agosto 2012, pag. 5 in mezzo). A seguito del sopralluogo

summenzionato il tecnico ST C. __________, a quel tempo responsabile della

Polizia del fuoco per il comune di __________, ha stilato un rapporto 23

settembre 2004 nel quale affermava che le misure anti-incendio richieste per lo

“stabile __________” in questione erano state adottate. Quest’ultimo, che come

risulta dallo scritto 3 luglio 2012 dell’Ufficio tecnico comunale “aveva

frequentato il corso di formazione base in materia di misure anti-incendio ed

era quindi abilitato per conto del Comune a valutare le condizioni degli

stabili comunali e privati”, non ha affermato che l’impianto in questione fosse

idoneo a ingenerare un incendio e, quindi, non fosse conforme alle norme di

sicurezza (doc. rich. III). Se così fosse stato, allora nelle misure

anti-incendio ci sarebbe dovuto essere anche quella del rifacimento

dell’impianto in questione.

5.3

L’appellante sottolinea, altresì,

che i convenuti non avrebbero dato seguito all’ordine impartito nel 2004 dal

Municipio di __________ di posizionare nello stabile cinque rilevatori

d’incendio con sirena, o perlomeno gli stessi sarebbero stati asportati in un

secondo tempo o si sarebbero guastati. Tant’è che al momento dell’incendio

nessun testimone avrebbe sentito tali sirene e nemmeno sarebbero stati reperiti

tra le macerie. Inoltre, nemmeno i gestori del negozio ivi situato avrebbero

sostenuto che tali rilevatori, se presenti, fossero attivati (memoriale, pag. 6 in alto). Dal rapporto dell’Ufficio tecnico comunale 23 settembre 2004 emerge che in occasione del

sopralluogo 22 settembre 2004 i rilevatori erano stati posizionati (doc. rich.

III). I testi ing. __________ __________, __________ __________ e __________ __________

non si sono espressi al riguardo, ma ciò non significa ancora che i rilevatori

non fossero presenti nell’immobile. Lo stesso dicasi per quanto concerne i

reperti rinvenuti dopo l’incendio. Invero, l’ing. __________ __________ ha

premesso che “la totale distruzione causata dal fuoco non permette purtroppo di

verificare, in particolare, l’impianto elettrico” (referto 25 settembre 2009,

pag. 5 in mezzo). Quanto alla circostanza affermata dall’appellante, secondo la

quale nessun vicino avrebbe sentito il rumore di tali sirene, va detto che ciò

non dimostra ancora che esse non abbiano suonato e che, invece, non siano state

percepite dai terzi poiché il rumore non era abbastanza intenso. Infine, non

giova all’appellante nemmeno il riferimento alla sentenza del Tribunale

federale pubblicata in DTF 130 II 736 (correttamente: DTF 130 III 736). In tal

caso, infatti, non era in discussione l’esistenza del nesso causale adeguato

tra l’allegato vizio di costruzione o il difetto di manutenzione e l’asserito

danno, bensì era indiscusso che il bambino di tre anni e mezzo era caduto nel

canale poiché non vi erano delle barriere di sicurezza. Il tribunale ha quindi

approfondito la questione di sapere se l’opera, sprovvista di tali argini,

fosse difettosa ai sensi dell’art. 58 CO.

6.

L’attore reputa, inoltre,

che la responsabilità delle controparti è a maggior ragione data in

applicazione dell’art. 679 CC (appello, pag. 6 segg.). Il Pretore ha spiegato

che la presenza di mobilia altamente infiammabile nello stabile, presente in

ogni abitazione o locale commerciale, non comportava che il proprietario avesse

trasceso, giusta l’art. 679 CC, nell’esercizio del suo diritto di proprietà

(decisione impugnata, consid. 5.5). Egli ha poi sottolineato che lo stabile era

in origine addirittura adibito a falegnameria e che l’autorità comunale era a

conoscenza dell’attività successiva, ossia negozio dell’usato, tant’è che aveva

provveduto ai necessari collaudi del sistema anti-incendio, senza postulare

l’adozione di accorgimenti supplementari o di migliorie agli impianti elettrico

e di riscaldamento (loc. cit., consid. 6).

6.1

L’appellante rinvia, anzitutto, a

quanto da egli espresso al punto n. 4 del suo gravame, ove egli afferma, in

particolare, che spetta alle controparti dimostrare l’interruzione del nesso

causale adeguato e ribadisce la poca credibilità di un intervento doloso

all’origine dell’incendio. Per quanto concerne quest’ultima allegazione, si

rinvia a quanto illustrato (sopra, consid. 4.2 e 5). Circa l’onere probatorio, va

ricordato che compete all’attore dimostrare che il proprietario ha trasceso

nell’esercizio del suo diritto di proprietà, il nesso causale adeguato con il

danneggiamento nonché l’esistenza e l’ammontare del danno (Berner Kommentar, ZGB

655-679, Berna 1974, n. 142 ad art. 679 ZGB). L’attore sbaglia, quindi, quando

sembra far assurgere a ruolo di presunzione l’esistenza del nesso causale

adeguato e, così facendo, addossa l’onere probatorio al proprietario fondiario,

a cui competerebbe, a suo dire, di comprovare l’interruzione di tale nesso.

6.2

L’appellante sostiene che le

controparti avrebbero trasceso nell’esercizio del loro diritto di proprietà,

permettendo che nello stabile fossero esercitate attività tali da rendere “il

tutto altamente infiammabile”. A suo dire ciò sarebbe a maggior ragione

dimostrato dal fatto che essi avrebbero omesso di installare un “vero e proprio

sistema anti-incendio, con sensori per il fumo e ugelli di acqua”. Con le

proprie censure l’appellante non si confronta, tuttavia, con la motivazione

pretorile esposta sopra (consid. 6), sicché al riguardo l’appello è

inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attore ribadisce che al momento

dell’incendio non erano nemmeno attivi i rilevatori con sirene, la cui

istallazione era stata imposta nel 2004 dal Municipio di __________ “non certo

per puro caso”. L’argomentazione non può essere seguita per i motivi già

illustrati (consid. 5.3), a cui si rinvia.

6.3

L’attore critica il Pretore,

altresì, per aver inferito l’assenza di trascendimento nell’esercizio del

diritto di proprietà dalla circostanza che lo stabile era precedentemente

adibito a falegnameria e che l’attività di vendita dell’usato era nota all’autorità

comunale, che non aveva richiesto dei correttivi dell’impianto elettrico e di

riscaldamento. Secondo l’appellante è notorio che disposizioni di diritto

pubblico hanno “ben poca” rilevanza nello stabilire se si è in presenza di un

eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà giusta l’art. 679 CC. Tale

argomentazione non può essere condivisa. Sebbene sia vero che esistono casi in

cui il rispetto dei limiti posti dal diritto pubblico (ad esempio inerenti al

rumore) non esclude a priori l’esistenza di una violazione del diritto di

vicinato ai sensi dell’art. 684 CC (cfr. DTF 108 Ia 140 consid. 5c/aa), nel

presente caso ci si trova in una situazione del tutto differente. Invero, il

tecnico ST __________ __________, a quel tempo responsabile della Polizia del

fuoco per il comune di __________, ha constatato durante il sopralluogo 22

settembre 2004 che le misure anti-incendio richieste per lo “stabile __________”

in questione erano state adottate. Come risulta dallo scritto 3 luglio 2012

dell’Ufficio tecnico comunale il tecnico in questione “aveva frequentato il

corso di formazione base in materia di misure antincendio ed era quindi

abilitato per conto del Comune a valutare le condizioni degli stabili comunali

e privati” (doc. rich. III). Non vi è invece alcuna evidenza agli atti – e

nemmeno, a ben vedere, l’appellante lo sostiene, dato che infatti ne minimizza

la portata – che il diritto pubblico imponesse ai proprietari di adottare

ulteriori accorgimenti in tal senso. Mal si intravvede, quindi, come in una

simile circostanza si possa desumere una qualsivoglia responsabilità del

proprietario fondata sui rapporti di vicinato. Nemmeno è di ausilio alla tesi

dell’appellante il fatto, da egli asserito, secondo il quale gli ultimi

controlli da parte delle autorità comunali sarebbero avvenuti 5 o 6 anni prima

dell’incendio. Non vi è invero alcuna risultanza agli atti dalla quale si

desume che dall’ultimo controllo effettuato lo stabile non fosse conforme alla

normativa anti-incendio. Per gli stessi motivi non può essere seguita la censura

dell’attore secondo la quale il comportamento dei convenuti comporterebbe una

loro responsabilità indipendentemente dall’esistenza di altre cause

dell’asserito danno.

7.

L’appellante critica,

infine, il primo giudice per non aver vagliato la questione dell’esistenza e

dell’ammontare dell’asserito danno (memoriale, pag. 8). Alla luce di quanto

dianzi esposto non vi è motivo di chinarsi su tale censura.

8.

Ne consegue che nella

misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese giudiziarie sono

poste a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) e

sono commisurate al valore di causa di fr. 41'468.60, valido anche per un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Per i quali motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile

l’appello 4 marzo 2013 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese processuali di fr.

2'500.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti

complessivi fr. 3'000.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-;

-;

-.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).