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Decisione

12.2013.48

Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, inammissibilità di nuovi mezzi di prova, contestazione della disdetta straordinaria priva di fondamento, domanda di gratuito patrocinio respinta per assenza di probabilità di successo in appello

9 aprile 2013Italiano9 min

una diffida di pagamento delle pigioni scoperte da maggio 2012 a novembre 2012 per un totale di fr. 3'370.50, con la comminatoria della disdetta straordinaria

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Numero d'incarto:

12.2013.48

Data decisione, Autorità:

09.04.2013, IICCA

Ricorso:

TF, 4A_265/2013, 8.7.2013

Titolo:

Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, inammissibilità di nuovi mezzi di prova, contestazione della disdetta straordinaria priva di fondamento, domanda di gratuito patrocinio respinta per assenza di probabilità di successo in appello

DISDETTA STRAORDINARIA

MORA DEL DEBITORE

TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI

art. 257d CO

art. 257 CPC

Incarto n.

12.2013.48

Lugano

9 aprile 2013/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere

Simoni

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.529 (tutela

dei casi manifesti, sgombero di immobile a fine contratto) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 4 febbraio 2013 da

AO 1

contro

AP 1

AP 2

entrambi rappr.

dall’ RA 1

chiedente

l’espulsione dei conduttori dai locali abitativi (appartamento 3.5 locali mq

78, posteggio) in via __________ dopo disdetta straordinaria per mora con

protesta di spese e ripetibili, domanda che il Pretore ha accolto con decisione

6 marzo 2013, facendo ordine ai convenuti di mettere a libera disposizione

dell’istante l’appartamento e disponendone l’esecuzione effettiva;

appellanti

Fatti

i convenuti, che con appello 18 marzo 2013 chiedono, previa concessione

dell’effetto sospensivo al gravame e ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio, l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa al

primo giudice per nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che AO 1

(in seguito: locatrice) ha concesso in locazione dal 1° agosto 2010 e per un

periodo di 15 anni a AP 1 e al figlio di questi AP 2 (in seguito: conduttori)

un appartamento di 3 ½ locali oltre a autorimessa, posteggio coperto e

posteggio scoperto nel suo stabile di via __________, al canone di locazione di

fr. 450.- mensili, con l’autorizzazione di costruire nel giardino un laghetto

per i pesci (doc. A);

che il 19

novembre 2012 la locatrice a inviato a ognuno dei conduttori, per raccomandata,

una diffida di pagamento delle pigioni scoperte da maggio 2012 a novembre 2012 per un totale di fr. 3'370.50, con la comminatoria della disdetta straordinaria

in caso di mancato pagamento (doc. B);

che la

locatrice ha poi inviato il 28 dicembre 2012 a ognuno dei conduttori, sempre per plico raccomandato, la disdetta del contratto di locazione per la scadenza del

31 gennaio 2013 (doc. C);

che i

conduttori hanno contestato la disdetta all’Ufficio di conciliazione in materia

di locazione di Lugano Est e non hanno riconsegnato i locali alla scadenza del 31

gennaio 2013 (doc. D a F);

che con

istanza 4 febbraio 2013 la locatrice ha convenuto i conduttori davanti alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenerne l’immediata

espulsione dai locali ancora occupati;

che il

Pretore ha convocato le parti per l’udienza del 6 marzo 2013, nel corso della

quale l’istante ha confermato la domanda di espulsione chiedendone l’esecuzione

effettiva, mentre i conduttori non sono comparsi;

che con

decisione 6 marzo 2013, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi

manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria

per mora dei conduttori ai sensi dell’art. 257d CO e ha accolto la domanda di

espulsione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico dei

convenuti in solido la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-,

con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;

che con

appello 18 marzo 2013 i convenuti chiedono, previa concessione dell’effetto

sospensivo al gravame e ammissione al beneficio del gratuito patrocinio,

l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa al primo giudice

per nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte;

che

contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti

e il cui valore è di almeno fr. 16'200.- come accertato dal Pretore, è dato il

rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per

legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

che

l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,

anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del

Pretore (Bohnet, Le droit du bail

en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,

2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

che nella

fattispecie gli appellanti fanno valere di aver chiesto alla locatrice una

proroga del pagamento delle pigioni, che sarebbe stata accordata, come

dimostrato dalla dichiarazione scritta della persona che aveva assistito alla

conversazione sulla proroga, ed espongono di essersi presentati all’udienza di

conciliazione presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di

Lugano Est, ma non all’udienza presso la Pretura;

che gli

Considerandi

appellanti contestano la validità della disdetta del contratto di locazione, a

loro dire abusiva perché essi non erano da considerare in mora, avendo ottenuto

una dilazione di pagamento e producono a sostegno della loro argomentazione i

doc. 2, 3 e 4, chiedendo il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio

dopo audizione di un testimone;

che nella

procedura sommaria di tutela dei casi manifesti non sono ammesse nuove prove, i

giudici di appello dovendo decidere sulla base delle prove assunte nella

procedura davanti al Pretore (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7

novembre 2012);

che i

nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova presentati in questa sede dagli appellanti

sono pertanto improponibili e la Camera deve pronunciarsi solo in base al

fascicolo processuale SO.2013.529, senza tener conto della procedura di

contestazione della disdetta avviata nel frattempo;

che il

giudice chiamato a decidere sulla tutela giurisdizionale dei casi manifesti può

pronunciarsi sulla validità della disdetta del contratto di locazione,

esaminando se la contestazione sollevata dal conduttore sia verosimile o se

essa sia priva di fondamento (Messaggio concernente il Codice di diritto

processuale civile svizzero, FF 2006 pag. 6724, Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1442,

1448);

che di

fronte a una domanda di espulsione da un immobile in seguito a disdetta

straordinaria per mora, il Pretore deve accertare i fatti decisivi per tale

domanda, vale a dire il mancato pagamento delle pigioni, l’invio della diffida

di pagamento con comminatoria di disdetta straordinaria, la notifica della

disdetta straordinaria mediante il formulario ufficiale e la mancata riconsegna

dei locali alla scadenza del contratto;

che la

proprietaria istante ha dimostrato con i documenti agli atti di aver diffidato

ai sensi di legge i conduttori in mora, con plichi raccomandati separati, di

aver notificato con il formulario ufficiale la disdetta straordinaria del

contratto a entrambi i conduttori e di non aver ottenuto la riconsegna dei

locali alla fine del contratto, i conduttori nemmeno contestando in questa sede

il mancato pagamento delle pigioni dopo il mese di maggio 2012 e la mancata

riconsegna dei locali;

che gli

appellanti sono stati regolarmente convocati all’udienza di discussione in

Pretura, dove avrebbero potuto esporre le proprie ragioni, ma per non meglio

precisati motivi non si sono presentati, come ammettono nell’appello (“mancata

presenza del tutto involontaria”), né hanno fatto valere l’esistenza di motivi

giustificanti una restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC;

che la

loro mancata partecipazione all’udienza ha reso improponibile l’argomentazione

fondata sull’abusività della disdetta per l’asserita dilazione di pagamento a

suo tempo concessa dalla locatrice;

che dagli

atti della causa SO.2013.529 i fatti sono chiari (mora dei conduttori, disdetta

straordinaria e mancata riconsegna alla scadenza) e la situazione giuridica è

chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria

ai sensi dell’art. 257d CO;

che pertanto

a ragione il Pretore ha ritenuto priva di fondamento la contestazione della

disdetta e ha riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi dell’art.

257.

CPC, accogliendo la domanda di espulsione e disponendone l’esecuzione

diretta;

che gli

appellanti non possono prevalersi di circostanze che possano impedire

l’esecuzione, la loro asserita situazione di indigenza, per altro non

dimostrata, non rientrando nelle obiezioni previste dall’art. 341 cpv. 3 CPC;

che in

tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato nella limitata

misura in cui è ricevibile e può essere deciso senza che sia necessario

notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1

CPC;

che la

domanda di gratuito patrocinio presentata con l’appello deve essere respinta,

perché la domanda è priva di probabilità di successo, l’appello essendo

manifestamente infondato;

che le

spese processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti e possono essere

contenute nei minimi tariffali, viste le asserite circostanze economiche

precarie in cui essi si troverebbero;

che per

la procedura della domanda di gratuito patrocinio non sono prelevate spese

processuali (art. 119 cpv. 6 CPC);

che non

si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è

stato notificato;

che il

valore litigioso ammonta ad almeno fr.16'200.-, come accertato dal Pretore;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. L’appello

18 marzo 2013 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile e la

decisione 6 marzo 2013 (incarto SO.2013.529) del Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4, è confermata.

2. Le

spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico degli appellanti in

solido. Non si attribuiscono ripetibili.

3. La

domanda di gratuito patrocinio presentata da AP 1 e AP 2 è respinta.

4. Non

si prelevano spese processuali per la domanda di gratuito patrocinio.

5. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 199 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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