12.2013.48
Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, inammissibilità di nuovi mezzi di prova, contestazione della disdetta straordinaria priva di fondamento, domanda di gratuito patrocinio respinta per assenza di probabilità di successo in appello
9 aprile 2013Italiano9 min
una diffida di pagamento delle pigioni scoperte da maggio 2012 a novembre 2012 per un totale di fr. 3'370.50, con la comminatoria della disdetta straordinaria
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2013.48
Data decisione, Autorità:
09.04.2013, IICCA
Ricorso:
TF, 4A_265/2013, 8.7.2013
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, inammissibilità di nuovi mezzi di prova, contestazione della disdetta straordinaria priva di fondamento, domanda di gratuito patrocinio respinta per assenza di probabilità di successo in appello
DISDETTA STRAORDINARIA
MORA DEL DEBITORE
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 257d CO
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2013.48
Lugano
9 aprile 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere
Simoni
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.529 (tutela
dei casi manifesti, sgombero di immobile a fine contratto) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 4 febbraio 2013 da
AO 1
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
dall’ RA 1
chiedente
l’espulsione dei conduttori dai locali abitativi (appartamento 3.5 locali mq
78, posteggio) in via __________ dopo disdetta straordinaria per mora con
protesta di spese e ripetibili, domanda che il Pretore ha accolto con decisione
6 marzo 2013, facendo ordine ai convenuti di mettere a libera disposizione
dell’istante l’appartamento e disponendone l’esecuzione effettiva;
appellanti
Fatti
i convenuti, che con appello 18 marzo 2013 chiedono, previa concessione
dell’effetto sospensivo al gravame e ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio, l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa al
primo giudice per nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che AO 1
(in seguito: locatrice) ha concesso in locazione dal 1° agosto 2010 e per un
periodo di 15 anni a AP 1 e al figlio di questi AP 2 (in seguito: conduttori)
un appartamento di 3 ½ locali oltre a autorimessa, posteggio coperto e
posteggio scoperto nel suo stabile di via __________, al canone di locazione di
fr. 450.- mensili, con l’autorizzazione di costruire nel giardino un laghetto
per i pesci (doc. A);
che il 19
novembre 2012 la locatrice a inviato a ognuno dei conduttori, per raccomandata,
una diffida di pagamento delle pigioni scoperte da maggio 2012 a novembre 2012 per un totale di fr. 3'370.50, con la comminatoria della disdetta straordinaria
in caso di mancato pagamento (doc. B);
che la
locatrice ha poi inviato il 28 dicembre 2012 a ognuno dei conduttori, sempre per plico raccomandato, la disdetta del contratto di locazione per la scadenza del
31 gennaio 2013 (doc. C);
che i
conduttori hanno contestato la disdetta all’Ufficio di conciliazione in materia
di locazione di Lugano Est e non hanno riconsegnato i locali alla scadenza del 31
gennaio 2013 (doc. D a F);
che con
istanza 4 febbraio 2013 la locatrice ha convenuto i conduttori davanti alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenerne l’immediata
espulsione dai locali ancora occupati;
che il
Pretore ha convocato le parti per l’udienza del 6 marzo 2013, nel corso della
quale l’istante ha confermato la domanda di espulsione chiedendone l’esecuzione
effettiva, mentre i conduttori non sono comparsi;
che con
decisione 6 marzo 2013, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi
manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria
per mora dei conduttori ai sensi dell’art. 257d CO e ha accolto la domanda di
espulsione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico dei
convenuti in solido la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-,
con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;
che con
appello 18 marzo 2013 i convenuti chiedono, previa concessione dell’effetto
sospensivo al gravame e ammissione al beneficio del gratuito patrocinio,
l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa al primo giudice
per nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di almeno fr. 16'200.- come accertato dal Pretore, è dato il
rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per
legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (Bohnet, Le droit du bail
en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,
2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella
fattispecie gli appellanti fanno valere di aver chiesto alla locatrice una
proroga del pagamento delle pigioni, che sarebbe stata accordata, come
dimostrato dalla dichiarazione scritta della persona che aveva assistito alla
conversazione sulla proroga, ed espongono di essersi presentati all’udienza di
conciliazione presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Lugano Est, ma non all’udienza presso la Pretura;
che gli
Considerandi
appellanti contestano la validità della disdetta del contratto di locazione, a
loro dire abusiva perché essi non erano da considerare in mora, avendo ottenuto
una dilazione di pagamento e producono a sostegno della loro argomentazione i
doc. 2, 3 e 4, chiedendo il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio
dopo audizione di un testimone;
che nella
procedura sommaria di tutela dei casi manifesti non sono ammesse nuove prove, i
giudici di appello dovendo decidere sulla base delle prove assunte nella
procedura davanti al Pretore (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7
novembre 2012);
che i
nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova presentati in questa sede dagli appellanti
sono pertanto improponibili e la Camera deve pronunciarsi solo in base al
fascicolo processuale SO.2013.529, senza tener conto della procedura di
contestazione della disdetta avviata nel frattempo;
che il
giudice chiamato a decidere sulla tutela giurisdizionale dei casi manifesti può
pronunciarsi sulla validità della disdetta del contratto di locazione,
esaminando se la contestazione sollevata dal conduttore sia verosimile o se
essa sia priva di fondamento (Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero, FF 2006 pag. 6724, Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1442,
1448);
che di
fronte a una domanda di espulsione da un immobile in seguito a disdetta
straordinaria per mora, il Pretore deve accertare i fatti decisivi per tale
domanda, vale a dire il mancato pagamento delle pigioni, l’invio della diffida
di pagamento con comminatoria di disdetta straordinaria, la notifica della
disdetta straordinaria mediante il formulario ufficiale e la mancata riconsegna
dei locali alla scadenza del contratto;
che la
proprietaria istante ha dimostrato con i documenti agli atti di aver diffidato
ai sensi di legge i conduttori in mora, con plichi raccomandati separati, di
aver notificato con il formulario ufficiale la disdetta straordinaria del
contratto a entrambi i conduttori e di non aver ottenuto la riconsegna dei
locali alla fine del contratto, i conduttori nemmeno contestando in questa sede
il mancato pagamento delle pigioni dopo il mese di maggio 2012 e la mancata
riconsegna dei locali;
che gli
appellanti sono stati regolarmente convocati all’udienza di discussione in
Pretura, dove avrebbero potuto esporre le proprie ragioni, ma per non meglio
precisati motivi non si sono presentati, come ammettono nell’appello (“mancata
presenza del tutto involontaria”), né hanno fatto valere l’esistenza di motivi
giustificanti una restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC;
che la
loro mancata partecipazione all’udienza ha reso improponibile l’argomentazione
fondata sull’abusività della disdetta per l’asserita dilazione di pagamento a
suo tempo concessa dalla locatrice;
che dagli
atti della causa SO.2013.529 i fatti sono chiari (mora dei conduttori, disdetta
straordinaria e mancata riconsegna alla scadenza) e la situazione giuridica è
chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria
ai sensi dell’art. 257d CO;
che pertanto
a ragione il Pretore ha ritenuto priva di fondamento la contestazione della
disdetta e ha riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi dell’art.
257.
CPC, accogliendo la domanda di espulsione e disponendone l’esecuzione
diretta;
che gli
appellanti non possono prevalersi di circostanze che possano impedire
l’esecuzione, la loro asserita situazione di indigenza, per altro non
dimostrata, non rientrando nelle obiezioni previste dall’art. 341 cpv. 3 CPC;
che in
tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato nella limitata
misura in cui è ricevibile e può essere deciso senza che sia necessario
notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1
CPC;
che la
domanda di gratuito patrocinio presentata con l’appello deve essere respinta,
perché la domanda è priva di probabilità di successo, l’appello essendo
manifestamente infondato;
che le
spese processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti e possono essere
contenute nei minimi tariffali, viste le asserite circostanze economiche
precarie in cui essi si troverebbero;
che per
la procedura della domanda di gratuito patrocinio non sono prelevate spese
processuali (art. 119 cpv. 6 CPC);
che non
si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è
stato notificato;
che il
valore litigioso ammonta ad almeno fr.16'200.-, come accertato dal Pretore;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello
18 marzo 2013 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile e la
decisione 6 marzo 2013 (incarto SO.2013.529) del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, è confermata.
2. Le
spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico degli appellanti in
solido. Non si attribuiscono ripetibili.
3. La
domanda di gratuito patrocinio presentata da AP 1 e AP 2 è respinta.
4. Non
si prelevano spese processuali per la domanda di gratuito patrocinio.
5. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 199 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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