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Decisione

12.2013.5

Domanda cautelare - appello

15 aprile 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I rimproveri mossi alla Pretora a questo proposito, invocando una serie di

violazioni di disposti di rango costituzionale e della CEDU, oltre che irricevibili,

sono quindi pure infondati nel merito.

10. L'appellante accenna altresì

ad una presunta violazione del "suo diritto al rispetto del domicilio

professionale: trattasi di una sfera privata che dovrebbe essere protetta in

modo accresciuto dato che si tratta di uno studio legale che sottende la

protezione di una serie di valori degni di meritevolezza - ancorché non tutti

scritti, ma che la giurisprudenza federale ha elevato e codificato tra quelli

tutelati a livello costituzionale - che si saldano ai suoi diritti discendenti

dalla protezione della sfera privata, garantiti dalla Costituzione (art. 13

Cost., art. 8 CEDU, art. 17 PATTO II), gravemente e illecitamente lesi"

(appello pag. 17).

Sennonché la censura, motivata in modo carente e a tratti confusa, omette di

indicare in cosa consisterebbe la violazione degli invocati diritti a seguito

delle conclusioni pretorili al riguardo dello specifico rapporto di locazione e

delle conseguenze sul diritto della parte sublocatrice di accedere liberamente

ai locali. Irrilevanti ai fini di questa procedura risultano infine le

circostanze invocate in maniera vaga (e pure in parte nuove) e quindi in modo

nuovamente irricevibile, relativamente a presunte scorrettezze e a atti di

rilevanza penale subiti dall'appellante (appello pag. 19 e 20).

11. Evase le censure esposte

dall'appellante, giova infine rilevare come a ben vedere essa non abbia neppure

ritenuto di contestare il diritto della parte istante, sulla base del rapporto

contrattuale in vigore accertato dalla Pretora, di poter accedere liberamente

agli spazi oggetto di locazione comune. Le obiezioni esposte con l'appello sono

infatti limitate a sostenere, come visto con modalità parzialmente irricevibili

e senza valida ragione, che non sussisterebbe più alcun contratto di sublocazione

parziale (doc. C inc. DI.2010.977) a seguito di stipulazione di un nuovo

contratto. Ne consegue che, vista la corretta deduzione pretorile in merito

alla sussistenza di un valido contratto di sublocazione, la conseguente

conclusione della Pretora in merito al diritto dell'istante di accedere

liberamente ai locali e ottenere il ripristino dello stato precedente del

mobilio è da confermare poiché neppure contestata in sede di appello.

12. In definitiva,

l’appello deve essere respinto per quanto ricevibile. Il valore di causa, anche

ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale,

corrisponde a fr. 11'400.- come accertato dalla Pretora. Le spese processuali

della presente procedura seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono quindi

poste a carico della conduttrice, che rifonderà a controparte un’adeguata

indennità per spese ripetibili di appello, calcolate secondo gli artt. 11 e 13

del Regolamento sulle ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L’appello 4 gennaio 2013

dell'avv. AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di

complessivi fr. 600.- sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 1'500.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).