12.2013.50
Affitto agricolo, scadenza del contratto per transazione
5 luglio 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2013.50
Data decisione, Autorità:
05.07.2013, IICCA
Titolo:
Affitto agricolo, scadenza del contratto per transazione
AFFITTO AGRICOLO
art. 26 LAAGR
Incarto n.
12.2013.50
Lugano
5 luglio 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Meschiari
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.16
della Pretura del Distretto di Vallemaggia - promossa con istanza
(correttamente: petizione) 25/26 ottobre 2012 da
AP 1
contro
AO 1
AO 2
con cui l’attore ha chiesto di accertare la scadenza
del contratto di affitto agricolo concluso con i convenuti per novembre 2013 e
di prorogarne la scadenza fino al 10 novembre 2014;
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la
reiezione della petizione ricordando che il contratto è giunto a scadenza il
giorno 11 novembre 2012 e aggiungendo che se ammessa la proroga fino a novembre
2014, il contratto dovrà sottostare a determinate condizioni inderogabili;
domanda integralmente respinta dal Pretore del
Distretto di Vallemaggia, con decisione del 13 febbraio 2013;
appellante l’attore, che con atto di appello del 20
marzo 2013, chiede di accogliere integralmente la petizione e di mettere tassa,
spese e ripetibili a carico dei convenuti;
mentre i convenuti, con risposta del 24 aprile 2013, postulano
la reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile, protestando
tassa, spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Il 2
aprile 2005 AO 2 e AO 1, in qualità di locatori, e AP 1, in qualità di conduttore, hanno sottoscritto un contratto di affitto agricolo, avente per oggetto
alcuni fondi situati nel comune di __________ (doc. A), con un canone di
affitto annuo di fr. 10'000.-, pagabili in 11 rate mensili di fr. 830.- e una
rata di fr. 870.-. Il contratto è stato concluso “a tempo determinato”
per la durata di 9 anni, con inizio il 1° giugno 2004 e scadenza il 10 novembre
2012 (correttamente: il 10 novembre 2013). Le parti hanno inoltre concordato
che in mancanza di disdetta per la scadenza, il contratto era da considerare
rinnovato per un nuovo periodo di 6 anni e così di seguito.
B. Il
27 luglio 2007 i locatori hanno notificato al conduttore la disdetta anticipata
del contratto per motivi gravi, con effetto dall’11 novembre 2008 (petizione,
pag. 4, inc. AC.2007.1 richiamato). Il conduttore ha contestato la disdetta
presso la Pretura del Distretto di Vallemaggia. All’udienza di discussione del
13 dicembre 2007, le parti, assistite dai rispettivi legali, hanno concluso una
transazione che prevedeva, tra l’altro, al suo punto 1 che “il contratto
d’affitto terminerà l’11 novembre 2012, il giorno di S. Martino. Il termine è
perentorio e non potranno essere richieste o concesse proroghe. Durante il
periodo da oggi alla data sopraindicata le parti si impegnano a rispettare
puntigliosamente le condizioni contrattuali specificate nel contratto e nel suo
allegato (doc. A)”. Il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha stralciato
dal ruolo tale procedura con decreto 15 giugno 2012, che non è stato impugnato
dalle parti.
C. Previo
un infruttuoso tentativo di conciliazione, il conduttore si è rivolto il 25
ottobre 2012 alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per far accertare che il
contratto di affitto scadeva il mese di novembre 2013 e per chiederne una
proroga fino al 10 novembre 2014. Nella risposta del 9 novembre 2012, i
convenuti AO 2 e AO 1 si sono opposti alla petizione, affermando che
all’udienza del 13 dicembre 2007 era stata pattuita la scadenza perentoria del
contratto di affitto agricolo per l’11 novembre 2012 e che un’eventuale proroga
poteva entrare in linea di conto solo in via subordinata, a condizione che il
conduttore accettasse le ben precise e dettagliate condizioni sulle modalità di
utilizzo da loro indicate. All’udienza di prime arringhe del 30 novembre 2012
l’attore ha ribadito le proprie domande, alle quali si sono opposti i
convenuti. L’attore si è riservato un periodo di 3/5 giorni per prendere
posizione sulle proposte dei convenuti, ma non ha più dato notizie. Con i
memoriali conclusivi del 7 gennaio 2013 e del 21 gennaio 2013 le parti si sono
riconfermate nelle rispettive antitetiche posizioni, l’attore evidenziando i
seri problemi che la fine del contratto avrebbe per lui e per il suo bestiame.
D. Con
decisione del 13 febbraio 2013, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto
la tassa di fr. 200.- e le spese a carico di AP 1, tenuto inoltre a rifondere
alle controparti fr. 300.- a titolo di indennità.
E. AP 1
è insorto contro la decisione del Pretore con atto di appello del 20 marzo
2013, con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accertare la scadenza del contratto di affitto agricolo per novembre 2014 e di
prorogarla al 10 novembre 2014, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
Nella risposta del 24 aprile 2013 gli appellati propongono di respingere
l’appello e di confermare la sentenza pretorile, protestando anch’essi tassa,
spese e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
In
concreto la vertenza poggia sulla domanda di accertamento della scadenza di un
contratto di affitto agricolo e sulla sua protrazione, ed è dunque retta dalla
procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 let. c CPC). Il termine per promuovere
l’appello e per inoltrare la risposta è di 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311
seg. CPC). Da qui la tempestività del gravame del 20 marzo 2013 e delle
osservazioni del 24 aprile 2013. Nulla osta pertanto alla trattazione del
gravame.
2.
L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello
delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è
inammissibile (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1.). L’appellante deve spiegare,
infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero
erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore.
3.
In
questa sede i documenti (da A a C) prodotti dagli appellati sono ammissibili,
nonostante il divieto di produrre nuovi documenti in appello, poiché si tratta
di fotocopie di verbali e decisioni giudiziarie tratte dagli incarti richiamati
esplicitamente nella procedura davanti al Pretore (AC.2007.1 e CM.2011.1).
4.
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che i locatori e il conduttore avevano
concluso all’udienza del 13 dicembre 2007 (incarto AC.2007.1) una transazione
in forza della quale il contratto di affitto agricolo scadeva l’11 novembre
2012, senza possibilità di proroghe. La causa giudiziaria è poi stata
stralciata dal ruolo il 15 giugno 2012 “per intervenuta transazione e
perenzione per quanto attiene al punto 3 della convenzione”. Non vi era
quindi più alcuno spazio per accertare una scadenza dell’affitto agricolo dopo
tale data. Inoltre, prosegue il primo giudice, una domanda di proroga del
contratto di affitto agricolo avrebbe dovuto essere presentata al più tardi
nove mesi prima della scadenza (art. 26 LAAgr), e la richiesta 25 ottobre 2012
era quindi tardiva. Da qui la reiezione della petizione.
5.
L’appellante
contesta che sia stata conclusa una valida transazione giudiziaria nel 2007.
Egli rileva che la lista dettagliata sui rispettivi obblighi e doveri prevista
al punto 3 del verbale di udienza (incarto AC.2007.1) non era stata presentata
nel termine di 60 giorni, così che la transazione non si era perfezionata. La
lista in questione, infatti, doveva diventare parte integrante della
transazione, e in sua assenza il punto 1 del verbale del 13 dicembre 2007 non
poteva valere per sé stante. Da qui la scadenza del contratto di affitto
agricolo al 10 novembre 2014.
6.
Una
transazione giudiziaria permette alle parti che lo desiderano di porre fine
alla procedura che hanno introdotto, domandando al giudice che alleghi il loro
accordo al verbale di udienza per farlo valere quale decisione o domandandogli
di riprendere i termini dell’accordo nel dispositivo della sentenza (Favre Pascal G./Tercier Pierre, Les contrats spéciaux, 2009, pag. 1226). La
transazione, giudiziaria o meno, è considerata come un contratto sui generis,
essa infatti non è solo un contratto di diritto privato (DTF 132 III 737,
consid. 1.3) ma anche un’istituzione procedurale (DTF 110 II 44, consid. 4;
Favre Pascal G./Tercier Pierre, op. cit. pag. 1227).
6.1
Nella
fattispecie i locatori avevano notificato al conduttore la disdetta
straordinaria per gravi motivi del contratto di affitto agricolo con effetto dall’11
novembre 2008, la quale è stata contestata dal conduttore con la procedura
avviata nel 2007, procedura che è poi stata stralciata il 15 giugno 2012 (AC.2007.1).
Nella transazione consegnata a verbale il 13 dicembre 2007, sottoscritta da
tutte le parti, dai loro legali e dal Pretore, i locatori e il conduttore avevano
pattuito la scadenza inderogabile del contratto di affitto agricolo all’11 novembre
2012, giorno di San Martino, le parti contrattuali impegnandosi “a
rispettare puntigliosamente le condizioni contrattuali specificate nel
contratto e nel suo allegato” (punto 1). Al punto 3 della transazione, come
rileva l’appellante, era stato previsto che “le parti inoltreranno a questa
Pretura entro 60 giorni un’ulteriore lista condivisa e sottoscritta da tutti
attestante i rispettivi obblighi e doveri e che diventerà parte integrante
della presente transazione in caso di contestazioni”. La lista non è
pacificamente stata inviata alla Pretura, ma la sua presentazione non era una
condizione di validità degli altri punti della transazione. Dal testo consegnato
a verbale il 13 dicembre 2007, infatti, non risulta che le parti abbiano
condizionato la validità degli accordi sulla scadenza del contratto di affitto
agricolo a tale lista, che era intesa solo come strumento per evitare ogni
ulteriore contestazione sui reciproci diritti e doveri. Né l’appellante ha
impugnato la decisione del 15 giugno 2012 del Pretore, che ha stralciato dal
ruolo la causa AC.2007.1 per transazione relativamente ai punti 1, 2 e 4 e per
inattività delle parti (perenzione processuale, art. 351 cpv. 2 CPC-TI) per
quanto attiene al punto 3. In simili circostanze la conclusione del Pretore,
che ha ritenuto valido l’accordo sulla scadenza del contratto all’11 novembre
2012, regge alla critica. Non va dimenticato, del resto, che nel 2007 era in
discussione la validità della disdetta anticipata straordinaria notificata dai
locatori con effetto dall’11 novembre 2008. L’appellante sembra non accorgersi
che se non fosse valida la transazione conclusa il 13 dicembre 2007, sarebbe
stata valida la disdetta per l’11 novembre 2008, visto che la causa di
contestazione della disdetta anticipata straordinaria è stata stralciata il 15
giugno 2012.
6.2
Nel diritto
processuale ticinese, in vigore fino al 31 dicembre 2010, e al quale era rimasta
soggetta la causa AC.2007.1 (art. 404 cpv. 1 CPC), la transazione metteva fine
alla lite senza che vi fosse necessità di una decisione del Pretore. Il decreto
di stralcio era una mera formalità, con portata solo dichiarativa, e la
transazione conclusa tra le parti davanti al giudice aveva forza di cosa
giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC-TI). La questione della scadenza del contratto
di affitto agricolo era dunque già stata giudicata. Il Pretore non poteva
quindi entrare nel merito della domanda n. 1 della petizione del 25/26 ottobre
2012, difettando un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC).
7.
In
via subordinata l’appellante chiede una proroga del contratto fino al 10
novembre 2014, per poter trovare un oggetto sostitutivo “per me, la mia
famiglia e le mie bestie”. La domanda è improponibile. Come esposto dal
Pretore, la conclusione n. 2 della petizione del 25/26 ottobre 2012, intesa a
ottenere la protrazione del contratto fino al 10 novembre 2014, era tardiva,
perché avrebbe dovuto essere presentata al più tardi nove mesi prima dell’11
novembre 2012, come prescritto dall’art. 26 LAAgr.
8.
In
conclusione, l’appello si rivela infondato e deve essere respinto. Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e vanno quindi a
carico dell’appellante, il quale rifonderà inoltre agli appellati, che hanno
presentato una risposta unica senza un rappresentante professionista,
un’adeguata indennità di inconvenienza a titolo di ripetibili (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC). Il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 20'000.- (pigione per
due anni).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese
la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 20 marzo 2013 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in complessivi
fr. 100.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. AP 1 rifonderà
inoltre a AO 2 e a AO 1 complessivi fr. 100.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art.119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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