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Decisione

12.2013.50

Affitto agricolo, scadenza del contratto per transazione

5 luglio 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 2

aprile 2005 AO 2 e AO 1, in qualità di locatori, e AP 1, in qualità di conduttore, hanno sottoscritto un contratto di affitto agricolo, avente per oggetto

alcuni fondi situati nel comune di __________ (doc. A), con un canone di

affitto annuo di fr. 10'000.-, pagabili in 11 rate mensili di fr. 830.- e una

rata di fr. 870.-. Il contratto è stato concluso “a tempo determinato”

per la durata di 9 anni, con inizio il 1° giugno 2004 e scadenza il 10 novembre

2012 (correttamente: il 10 novembre 2013). Le parti hanno inoltre concordato

che in mancanza di disdetta per la scadenza, il contratto era da considerare

rinnovato per un nuovo periodo di 6 anni e così di seguito.

B. Il

27 luglio 2007 i locatori hanno notificato al conduttore la disdetta anticipata

del contratto per motivi gravi, con effetto dall’11 novembre 2008 (petizione,

pag. 4, inc. AC.2007.1 richiamato). Il conduttore ha contestato la disdetta

presso la Pretura del Distretto di Vallemaggia. All’udienza di discussione del

13 dicembre 2007, le parti, assistite dai rispettivi legali, hanno concluso una

transazione che prevedeva, tra l’altro, al suo punto 1 che “il contratto

d’affitto terminerà l’11 novembre 2012, il giorno di S. Martino. Il termine è

perentorio e non potranno essere richieste o concesse proroghe. Durante il

periodo da oggi alla data sopraindicata le parti si impegnano a rispettare

puntigliosamente le condizioni contrattuali specificate nel contratto e nel suo

allegato (doc. A)”. Il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha stralciato

dal ruolo tale procedura con decreto 15 giugno 2012, che non è stato impugnato

dalle parti.

C. Previo

un infruttuoso tentativo di conciliazione, il conduttore si è rivolto il 25

ottobre 2012 alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per far accertare che il

contratto di affitto scadeva il mese di novembre 2013 e per chiederne una

proroga fino al 10 novembre 2014. Nella risposta del 9 novembre 2012, i

convenuti AO 2 e AO 1 si sono opposti alla petizione, affermando che

all’udienza del 13 dicembre 2007 era stata pattuita la scadenza perentoria del

contratto di affitto agricolo per l’11 novembre 2012 e che un’eventuale proroga

poteva entrare in linea di conto solo in via subordinata, a condizione che il

conduttore accettasse le ben precise e dettagliate condizioni sulle modalità di

utilizzo da loro indicate. All’udienza di prime arringhe del 30 novembre 2012

l’attore ha ribadito le proprie domande, alle quali si sono opposti i

convenuti. L’attore si è riservato un periodo di 3/5 giorni per prendere

posizione sulle proposte dei convenuti, ma non ha più dato notizie. Con i

memoriali conclusivi del 7 gennaio 2013 e del 21 gennaio 2013 le parti si sono

riconfermate nelle rispettive antitetiche posizioni, l’attore evidenziando i

seri problemi che la fine del contratto avrebbe per lui e per il suo bestiame.

D. Con

decisione del 13 febbraio 2013, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto

la tassa di fr. 200.- e le spese a carico di AP 1, tenuto inoltre a rifondere

alle controparti fr. 300.- a titolo di indennità.

E. AP 1

è insorto contro la decisione del Pretore con atto di appello del 20 marzo

2013, con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di

accertare la scadenza del contratto di affitto agricolo per novembre 2014 e di

prorogarla al 10 novembre 2014, il tutto con protesta di spese e ripetibili.

Nella risposta del 24 aprile 2013 gli appellati propongono di respingere

l’appello e di confermare la sentenza pretorile, protestando anch’essi tassa,

spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

In

concreto la vertenza poggia sulla domanda di accertamento della scadenza di un

contratto di affitto agricolo e sulla sua protrazione, ed è dunque retta dalla

procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 let. c CPC). Il termine per promuovere

l’appello e per inoltrare la risposta è di 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311

seg. CPC). Da qui la tempestività del gravame del 20 marzo 2013 e delle

osservazioni del 24 aprile 2013. Nulla osta pertanto alla trattazione del

gravame.

2.

L’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello

delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è

inammissibile (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1.). L’appellante deve spiegare,

infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero

erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore.

3.

In

questa sede i documenti (da A a C) prodotti dagli appellati sono ammissibili,

nonostante il divieto di produrre nuovi documenti in appello, poiché si tratta

di fotocopie di verbali e decisioni giudiziarie tratte dagli incarti richiamati

esplicitamente nella procedura davanti al Pretore (AC.2007.1 e CM.2011.1).

4.

Nella

fattispecie il Pretore ha accertato che i locatori e il conduttore avevano

concluso all’udienza del 13 dicembre 2007 (incarto AC.2007.1) una transazione

in forza della quale il contratto di affitto agricolo scadeva l’11 novembre

2012, senza possibilità di proroghe. La causa giudiziaria è poi stata

stralciata dal ruolo il 15 giugno 2012 “per intervenuta transazione e

perenzione per quanto attiene al punto 3 della convenzione”. Non vi era

quindi più alcuno spazio per accertare una scadenza dell’affitto agricolo dopo

tale data. Inoltre, prosegue il primo giudice, una domanda di proroga del

contratto di affitto agricolo avrebbe dovuto essere presentata al più tardi

nove mesi prima della scadenza (art. 26 LAAgr), e la richiesta 25 ottobre 2012

era quindi tardiva. Da qui la reiezione della petizione.

5.

L’appellante

contesta che sia stata conclusa una valida transazione giudiziaria nel 2007.

Egli rileva che la lista dettagliata sui rispettivi obblighi e doveri prevista

al punto 3 del verbale di udienza (incarto AC.2007.1) non era stata presentata

nel termine di 60 giorni, così che la transazione non si era perfezionata. La

lista in questione, infatti, doveva diventare parte integrante della

transazione, e in sua assenza il punto 1 del verbale del 13 dicembre 2007 non

poteva valere per sé stante. Da qui la scadenza del contratto di affitto

agricolo al 10 novembre 2014.

6.

Una

transazione giudiziaria permette alle parti che lo desiderano di porre fine

alla procedura che hanno introdotto, domandando al giudice che alleghi il loro

accordo al verbale di udienza per farlo valere quale decisione o domandandogli

di riprendere i termini dell’accordo nel dispositivo della sentenza (Favre Pascal G./Tercier Pierre, Les contrats spéciaux, 2009, pag. 1226). La

transazione, giudiziaria o meno, è considerata come un contratto sui generis,

essa infatti non è solo un contratto di diritto privato (DTF 132 III 737,

consid. 1.3) ma anche un’istituzione procedurale (DTF 110 II 44, consid. 4;

Favre Pascal G./Tercier Pierre, op. cit. pag. 1227).

6.1

Nella

fattispecie i locatori avevano notificato al conduttore la disdetta

straordinaria per gravi motivi del contratto di affitto agricolo con effetto dall’11

novembre 2008, la quale è stata contestata dal conduttore con la procedura

avviata nel 2007, procedura che è poi stata stralciata il 15 giugno 2012 (AC.2007.1).

Nella transazione consegnata a verbale il 13 dicembre 2007, sottoscritta da

tutte le parti, dai loro legali e dal Pretore, i locatori e il conduttore avevano

pattuito la scadenza inderogabile del contratto di affitto agricolo all’11 novembre

2012, giorno di San Martino, le parti contrattuali impegnandosi “a

rispettare puntigliosamente le condizioni contrattuali specificate nel

contratto e nel suo allegato” (punto 1). Al punto 3 della transazione, come

rileva l’appellante, era stato previsto che “le parti inoltreranno a questa

Pretura entro 60 giorni un’ulteriore lista condivisa e sottoscritta da tutti

attestante i rispettivi obblighi e doveri e che diventerà parte integrante

della presente transazione in caso di contestazioni”. La lista non è

pacificamente stata inviata alla Pretura, ma la sua presentazione non era una

condizione di validità degli altri punti della transazione. Dal testo consegnato

a verbale il 13 dicembre 2007, infatti, non risulta che le parti abbiano

condizionato la validità degli accordi sulla scadenza del contratto di affitto

agricolo a tale lista, che era intesa solo come strumento per evitare ogni

ulteriore contestazione sui reciproci diritti e doveri. Né l’appellante ha

impugnato la decisione del 15 giugno 2012 del Pretore, che ha stralciato dal

ruolo la causa AC.2007.1 per transazione relativamente ai punti 1, 2 e 4 e per

inattività delle parti (perenzione processuale, art. 351 cpv. 2 CPC-TI) per

quanto attiene al punto 3. In simili circostanze la conclusione del Pretore,

che ha ritenuto valido l’accordo sulla scadenza del contratto all’11 novembre

2012, regge alla critica. Non va dimenticato, del resto, che nel 2007 era in

discussione la validità della disdetta anticipata straordinaria notificata dai

locatori con effetto dall’11 novembre 2008. L’appellante sembra non accorgersi

che se non fosse valida la transazione conclusa il 13 dicembre 2007, sarebbe

stata valida la disdetta per l’11 novembre 2008, visto che la causa di

contestazione della disdetta anticipata straordinaria è stata stralciata il 15

giugno 2012.

6.2

Nel diritto

processuale ticinese, in vigore fino al 31 dicembre 2010, e al quale era rimasta

soggetta la causa AC.2007.1 (art. 404 cpv. 1 CPC), la transazione metteva fine

alla lite senza che vi fosse necessità di una decisione del Pretore. Il decreto

di stralcio era una mera formalità, con portata solo dichiarativa, e la

transazione conclusa tra le parti davanti al giudice aveva forza di cosa

giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC-TI). La questione della scadenza del contratto

di affitto agricolo era dunque già stata giudicata. Il Pretore non poteva

quindi entrare nel merito della domanda n. 1 della petizione del 25/26 ottobre

2012, difettando un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC).

7.

In

via subordinata l’appellante chiede una proroga del contratto fino al 10

novembre 2014, per poter trovare un oggetto sostitutivo “per me, la mia

famiglia e le mie bestie”. La domanda è improponibile. Come esposto dal

Pretore, la conclusione n. 2 della petizione del 25/26 ottobre 2012, intesa a

ottenere la protrazione del contratto fino al 10 novembre 2014, era tardiva,

perché avrebbe dovuto essere presentata al più tardi nove mesi prima dell’11

novembre 2012, come prescritto dall’art. 26 LAAgr.

8.

In

conclusione, l’appello si rivela infondato e deve essere respinto. Le spese

processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e vanno quindi a

carico dell’appellante, il quale rifonderà inoltre agli appellati, che hanno

presentato una risposta unica senza un rappresentante professionista,

un’adeguata indennità di inconvenienza a titolo di ripetibili (art. 95 cpv. 3

lett. c CPC). Il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 20'000.- (pigione per

due anni).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese

la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 20 marzo 2013 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in complessivi

fr. 100.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. AP 1 rifonderà

inoltre a AO 2 e a AO 1 complessivi fr. 100.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art.119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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