12.2013.52
Irricevibilità di appello contro rilascio di autorizzazione ad agire di ufficio di conciliazione in materia di locazione
8 aprile 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2013.52
Data decisione, Autorità:
08.04.2013, IICCA
Titolo:
Irricevibilità di appello contro rilascio di autorizzazione ad agire di ufficio di conciliazione in materia di locazione
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
AUTORIZZAZIONE AD AGIRE
art. 209 CPC
art. 308 CPC
Incarto n.
12.2013.52
Lugano
8 aprile 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Simoni
sedente per statuire nella procedura di conciliazione
inc. n. 83-2012 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Bellinzona, promossa con istanza 14 dicembre 2012 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 14
dicembre 2012 AO 1 si è rivolto all’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di __________, chiedendo di convocare per la procedura preventiva di
conciliazione l’AP 1, per una vertenza asseritamente fondata su un contratto di
affitto relativo all’immobile in cui è situato il Teatro del __________, del
valore di fr. 21'000.-;
che
l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ ha citato le
parti per l’udienza di conciliazione indetta il 15 marzo 2013;
che
all’udienza di conciliazione tenutasi il 15 marzo 2013 le parti non hanno
trovato un accordo, il convenuto contestando l’esistenza del contratto addotto
dall’istante e la competenza per materia dell’Ufficio di conciliazione in
Considerandi
materia di locazione;
che
l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, preso atto
della mancata conciliazione, ha rilasciato il 15 marzo 2013 a AO 1 l’autorizzazione ad agire;
che il 22
marzo 2013 il convenuto ha presentato appello contro il rilascio
dell’autorizzazione ad agire, chiedendone l’annullamento e il rinvio
all’Ufficio affinché si pronunci sulla propria competenza materiale, in via
subordinata postulandone la nullità per difetto di competenza materiale;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
l’appello è stato presentato contro il rilascio di un’autorizzazione ad agire
rilasciata dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione (autorità di
conciliazione giusta l’art. 4 LACPC) nell’ambito della procedura obbligatoria
di conciliazione (art. 197 a 212 CPC);
che ai
sensi dell’art. 308 CPC il rimedio dell’appello è dato contro le decisioni
finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) nelle vertenze
patrimoniali con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2);
che nella
fattispecie il requisito del valore litigioso è adempiuto, visto che l’istante
fa valere l’esistenza di un contratto di affitto con un valore di fr. 21'600.-;
che
l’autorità di conciliazione è “un’autorità di prima istanza” solo quando emana
decisioni ai sensi dell’art. 210 CPC (Messaggio sul CPC, FF 2006 pag. 6707; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 6 Vor Art. 308-334 pag. 1734,
n. 6 Art. 308 pag. 1755);
che
l’autorizzazione ad agire rilasciata dall’Ufficio di conciliazione in materia
di locazione di __________ non è una decisione sul merito della controversia e
si limita a constatare l’assenza di una conciliazione tra le parti, come si
rileva dal verbale di udienza 15 marzo 2013;
che il
rilascio dell’autorizzazione ad agire non è una decisione giudiziaria (sentenza
del Tribunale federale 4C.354/2004 consid. 3.2, citato in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 5
ad art. 209 pag. 1248);
che nella
fattispecie non vi è quindi una decisione di prima istanza, la procedura di
conciliazione essendo solo un presupposto della procedura giudiziaria ancora da
avviare;
che
l’appello 22 marzo 2013 è pertanto d’acchito improponibile e la Camera può statuire con la procedura prevista dall’art. 312 CPC, senza notificare l’atto
all’appellata e senza necessità di esaminare le particolareggiate censure
esposte dall’appellante, non potendo entrare nel merito della vertenza
(sentenza II CCA 14 agosto 2012 inc. 12.2012.134);
che a
titolo abbondanziale si può rilevare che le autorità di conciliazione non sono
competenti a statuire sulla propria competenza, territoriale o funzionale, il
giudizio sulla competenza spettando solo all’autorità giudiziaria alla quale
sarà poi presentata la procedura di merito (Peter,
Berner Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 197);
che le
spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC)
e non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è
stato notificato per osservazioni;
che nella
commisurazione delle spese processuali si può eccezionalmente derogare ai
criteri posti dagli art. 5 e 13 LTG, visto che il giudizio odierno non entra
nel merito del rimedio di diritto;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. L’appello
22 marzo 2013 di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di appello in complessivi fr. 300.- sono poste a carico
dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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