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Decisione

12.2013.52

Irricevibilità di appello contro rilascio di autorizzazione ad agire di ufficio di conciliazione in materia di locazione

8 aprile 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2013.52

Data decisione, Autorità:

08.04.2013, IICCA

Titolo:

Irricevibilità di appello contro rilascio di autorizzazione ad agire di ufficio di conciliazione in materia di locazione

APPELLO E APPELLO INCIDENTALE

AUTORIZZAZIONE AD AGIRE

art. 209 CPC

art. 308 CPC

Incarto n.

12.2013.52

Lugano

8 aprile 2013/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Simoni

sedente per statuire nella procedura di conciliazione

inc. n. 83-2012 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di

Bellinzona, promossa con istanza 14 dicembre 2012 da

AO 1

rappr. dall’ RA

2

contro

AP 1

rappr. dall’ RA

1

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 14

dicembre 2012 AO 1 si è rivolto all’Ufficio di conciliazione in materia di

locazione di __________, chiedendo di convocare per la procedura preventiva di

conciliazione l’AP 1, per una vertenza asseritamente fondata su un contratto di

affitto relativo all’immobile in cui è situato il Teatro del __________, del

valore di fr. 21'000.-;

che

l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ ha citato le

parti per l’udienza di conciliazione indetta il 15 marzo 2013;

che

all’udienza di conciliazione tenutasi il 15 marzo 2013 le parti non hanno

trovato un accordo, il convenuto contestando l’esistenza del contratto addotto

dall’istante e la competenza per materia dell’Ufficio di conciliazione in

Considerandi

materia di locazione;

che

l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, preso atto

della mancata conciliazione, ha rilasciato il 15 marzo 2013 a AO 1 l’autorizzazione ad agire;

che il 22

marzo 2013 il convenuto ha presentato appello contro il rilascio

dell’autorizzazione ad agire, chiedendone l’annullamento e il rinvio

all’Ufficio affinché si pronunci sulla propria competenza materiale, in via

subordinata postulandone la nullità per difetto di competenza materiale;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte;

che

l’appello è stato presentato contro il rilascio di un’autorizzazione ad agire

rilasciata dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione (autorità di

conciliazione giusta l’art. 4 LACPC) nell’ambito della procedura obbligatoria

di conciliazione (art. 197 a 212 CPC);

che ai

sensi dell’art. 308 CPC il rimedio dell’appello è dato contro le decisioni

finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) nelle vertenze

patrimoniali con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2);

che nella

fattispecie il requisito del valore litigioso è adempiuto, visto che l’istante

fa valere l’esistenza di un contratto di affitto con un valore di fr. 21'600.-;

che

l’autorità di conciliazione è “un’autorità di prima istanza” solo quando emana

decisioni ai sensi dell’art. 210 CPC (Messaggio sul CPC, FF 2006 pag. 6707; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 6 Vor Art. 308-334 pag. 1734,

n. 6 Art. 308 pag. 1755);

che

l’autorizzazione ad agire rilasciata dall’Ufficio di conciliazione in materia

di locazione di __________ non è una decisione sul merito della controversia e

si limita a constatare l’assenza di una conciliazione tra le parti, come si

rileva dal verbale di udienza 15 marzo 2013;

che il

rilascio dell’autorizzazione ad agire non è una decisione giudiziaria (sentenza

del Tribunale federale 4C.354/2004 consid. 3.2, citato in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 5

ad art. 209 pag. 1248);

che nella

fattispecie non vi è quindi una decisione di prima istanza, la procedura di

conciliazione essendo solo un presupposto della procedura giudiziaria ancora da

avviare;

che

l’appello 22 marzo 2013 è pertanto d’acchito improponibile e la Camera può statuire con la procedura prevista dall’art. 312 CPC, senza notificare l’atto

all’appellata e senza necessità di esaminare le particolareggiate censure

esposte dall’appellante, non potendo entrare nel merito della vertenza

(sentenza II CCA 14 agosto 2012 inc. 12.2012.134);

che a

titolo abbondanziale si può rilevare che le autorità di conciliazione non sono

competenti a statuire sulla propria competenza, territoriale o funzionale, il

giudizio sulla competenza spettando solo all’autorità giudiziaria alla quale

sarà poi presentata la procedura di merito (Peter,

Berner Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 197);

che le

spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC)

e non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è

stato notificato per osservazioni;

che nella

commisurazione delle spese processuali si può eccezionalmente derogare ai

criteri posti dagli art. 5 e 13 LTG, visto che il giudizio odierno non entra

nel merito del rimedio di diritto;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. L’appello

22 marzo 2013 di AP 1 è irricevibile.

2. Le

spese processuali di appello in complessivi fr. 300.- sono poste a carico

dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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