12.2013.53
Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, appello improponibile per carenza di motivazione
16 aprile 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2013.53
Data decisione, Autorità:
16.04.2013, IICCA
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, appello improponibile per carenza di motivazione
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 310 CPC
art. 311 CPC
art. 312 CPC
Incarto n.
12.2013.53
Lugano
16 aprile
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Simoni
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.518 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4 promossa con istanza 1° febbraio 2013 da
AO 1
contro
AP 1
AP 2
chiedente
lo sfratto immediato dei convenuti dall’appartamento di 5 ½ locali in via __________
con protesta di spese e ripetibili, domanda che il Pretore ha accolto con
decisione 6 marzo 2013;
appellanti
Fatti
i convenuti, che con atto congiunto datato 22 marzo 2013 chiedono di poter
posticipare la decisione;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che AO 1
(locatore) ha concesso in locazione ai coniugi AP 1 (conduttore) ed AP 2 dal 1°
giugno 2012 un appartamento di 5 ½ locali oltre cucina, sala da bagno, doppio
servizio di complessivi 147 mq, per un canone di locazione mensile di fr. 2’175.-
oltre spese accessorie, al primo piano interno 1 dello stabile in via ai __________
(doc. A);
che il 22
novembre 2012 il locatore ha diffidato entrambi i coniugi, con lettera
separata, a versare entro 30 giorni gli arretrati del canone di locazione di agosto,
settembre, ottobre e novembre 2012 per un ammontare complessivo di fr. 8'700.-,
con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato pagamento
nel termine (doc. B, C, D e E);
che non
avendo ricevuto alcun versamento dopo la diffida, il 27 dicembre 2012 il
locatore ha inviato a ognuno dei coniugi la disdetta del contratto di locazione
mediante il modulo ufficiale, per la scadenza del 31 gennaio 2013 (doc. F, G,
I);
che i
coniugi non hanno riconsegnato i locali alla scadenza del contratto e si sono
rivolti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, non presentandosi
tuttavia all’udienza di conciliazione;
che la
procedura di conciliazione è stata stralciata dai ruoli il 1° febbraio 2013;
che con
istanza 1° febbraio 2013 il locatore ha convenuto entrambi i coniugi davanti
alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne l’immediata espulsione dai
locali ancora occupati;
che
all’udienza del 6 marzo 2013 il locatore ha confermato la domanda di espulsione
con esecuzione effettiva per entrambi i coniugi, e AP 1 si è opposto allo
sfratto, pur riconoscendo di non aver pagato le pigioni per difficoltà
finanziarie, mentre la moglie non è comparsa benché regolarmente citata;
che con
decisione 6 marzo 2013, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi
manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria
per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda,
facendo ordine ai coniugi di mettere a libera disposizione dell’istante i
locali occupati entro il 5 aprile 2013, disponendone l’esecuzione effettiva e
ponendo a carico dei coniugi convenuti la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.-
a titolo di indennità;
che con
appello congiunto datato 22 marzo 2013 AP 1 ed AP 2 chiedono la posticipazione
della data di riconsegna del 5 aprile 2013, non avendo trovato un’altra
sistemazione;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
Considerandi
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di fr. 78'300.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio
dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che nella
fattispecie ci si potrebbe interrogare sulla tempestività dell’appello, spedito
il 21 marzo 2013 (cfr. busta di spedizione) contro una decisione del Pretore
notificata il 7 marzo 2013;
che a
ogni modo, quand’anche l’appello fosse tempestivo, esso si rivelerebbe
irricevibile per mancanza di motivazione;
che
l’appello, infatti, deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve
esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione
del Pretore (Bohnet, Le droit du
bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,
2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che i
coniugi appellanti non muovono critiche alla decisione del Pretore né per quel
che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne
l’applicazione del diritto e si limitano a ribadire di non avere una
sistemazione alternativa e a chiedere la posticipazione del termine di
riconsegna;
che in
tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di
motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla
controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che a
ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello,
l’opposizione allo sfratto (correttamente: all’espulsione) si rivelerebbe
infondata;
che nel
caso concreto, infatti, sono incontestati la mora dei conduttori, la disdetta
straordinaria e la mancata riconsegna alla scadenza, e la situazione giuridica
è chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta
straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO;
che a
ragione il Pretore ha riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi
dell’art. 257 CPC e ha accolto la domanda di espulsione disponendone
l’esecuzione diretta solo dal 5 aprile 2013 per tener conto della situazione
familiare (genitori e due bambini di 7 e 6 anni);
che gli
appellanti chiedono la posticipazione del termine di riconsegna, non avendo
trovato un’altra sistemazione né un aiuto per trovarla;
che la
scadenza fissata dal Pretore (quasi un mese) può apparire breve agli
appellanti, ma è già a loro favorevole, visto che la protrazione del contratto
di locazione è esclusa se la disdetta è stata data per mora del conduttore
(art. 272a cpv. 1 CO);
che una
decisione di espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga del
termine di riconsegna potendo tuttavia essere accordata dall’istante;
che gli
appellanti non possono prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione
dell’ordine di espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);
che visto
quanto sopra l’appello è manifestamente infondato e può essere deciso senza che
sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista
dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che gli
oneri processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti, soccombenti,
mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale
l’appello non è nemmeno stato notificato;
che nella
determinazione della tassa di giustizia si è tenuto conto delle circostanze
economiche precarie in cui affermano di trovarsi gli appellanti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello
21 marzo 2013 di AP 1 ed AP 2 è improponibile e la decisione 6 marzo 2013 nella
causa SO.2013.518 è confermata.
2. Le
spese processuali in complessivi fr. 100.-, già anticipate dagli appellanti,
rimangono a loro carico, con vincolo di solidarietà. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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