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Decisione

12.2013.53

Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, appello improponibile per carenza di motivazione

16 aprile 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, che con atto congiunto datato 22 marzo 2013 chiedono di poter

posticipare la decisione;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che AO 1

(locatore) ha concesso in locazione ai coniugi AP 1 (conduttore) ed AP 2 dal 1°

giugno 2012 un appartamento di 5 ½ locali oltre cucina, sala da bagno, doppio

servizio di complessivi 147 mq, per un canone di locazione mensile di fr. 2’175.-

oltre spese accessorie, al primo piano interno 1 dello stabile in via ai __________

(doc. A);

che il 22

novembre 2012 il locatore ha diffidato entrambi i coniugi, con lettera

separata, a versare entro 30 giorni gli arretrati del canone di locazione di agosto,

settembre, ottobre e novembre 2012 per un ammontare complessivo di fr. 8'700.-,

con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato pagamento

nel termine (doc. B, C, D e E);

che non

avendo ricevuto alcun versamento dopo la diffida, il 27 dicembre 2012 il

locatore ha inviato a ognuno dei coniugi la disdetta del contratto di locazione

mediante il modulo ufficiale, per la scadenza del 31 gennaio 2013 (doc. F, G,

I);

che i

coniugi non hanno riconsegnato i locali alla scadenza del contratto e si sono

rivolti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, non presentandosi

tuttavia all’udienza di conciliazione;

che la

procedura di conciliazione è stata stralciata dai ruoli il 1° febbraio 2013;

che con

istanza 1° febbraio 2013 il locatore ha convenuto entrambi i coniugi davanti

alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne l’immediata espulsione dai

locali ancora occupati;

che

all’udienza del 6 marzo 2013 il locatore ha confermato la domanda di espulsione

con esecuzione effettiva per entrambi i coniugi, e AP 1 si è opposto allo

sfratto, pur riconoscendo di non aver pagato le pigioni per difficoltà

finanziarie, mentre la moglie non è comparsa benché regolarmente citata;

che con

decisione 6 marzo 2013, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi

manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria

per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda,

facendo ordine ai coniugi di mettere a libera disposizione dell’istante i

locali occupati entro il 5 aprile 2013, disponendone l’esecuzione effettiva e

ponendo a carico dei coniugi convenuti la tassa di giustizia e le spese di

complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.-

a titolo di indennità;

che con

appello congiunto datato 22 marzo 2013 AP 1 ed AP 2 chiedono la posticipazione

della data di riconsegna del 5 aprile 2013, non avendo trovato un’altra

sistemazione;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte;

che

Considerandi

contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti

e il cui valore è di fr. 78'300.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio

dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

che nella

fattispecie ci si potrebbe interrogare sulla tempestività dell’appello, spedito

il 21 marzo 2013 (cfr. busta di spedizione) contro una decisione del Pretore

notificata il 7 marzo 2013;

che a

ogni modo, quand’anche l’appello fosse tempestivo, esso si rivelerebbe

irricevibile per mancanza di motivazione;

che

l’appello, infatti, deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve

esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione

del Pretore (Bohnet, Le droit du

bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,

2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

che i

coniugi appellanti non muovono critiche alla decisione del Pretore né per quel

che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne

l’applicazione del diritto e si limitano a ribadire di non avere una

sistemazione alternativa e a chiedere la posticipazione del termine di

riconsegna;

che in

tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di

motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla

controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

che a

ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello,

l’opposizione allo sfratto (correttamente: all’espulsione) si rivelerebbe

infondata;

che nel

caso concreto, infatti, sono incontestati la mora dei conduttori, la disdetta

straordinaria e la mancata riconsegna alla scadenza, e la situazione giuridica

è chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta

straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO;

che a

ragione il Pretore ha riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi

dell’art. 257 CPC e ha accolto la domanda di espulsione disponendone

l’esecuzione diretta solo dal 5 aprile 2013 per tener conto della situazione

familiare (genitori e due bambini di 7 e 6 anni);

che gli

appellanti chiedono la posticipazione del termine di riconsegna, non avendo

trovato un’altra sistemazione né un aiuto per trovarla;

che la

scadenza fissata dal Pretore (quasi un mese) può apparire breve agli

appellanti, ma è già a loro favorevole, visto che la protrazione del contratto

di locazione è esclusa se la disdetta è stata data per mora del conduttore

(art. 272a cpv. 1 CO);

che una

decisione di espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga del

termine di riconsegna potendo tuttavia essere accordata dall’istante;

che gli

appellanti non possono prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione

dell’ordine di espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);

che visto

quanto sopra l’appello è manifestamente infondato e può essere deciso senza che

sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista

dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

che gli

oneri processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti, soccombenti,

mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale

l’appello non è nemmeno stato notificato;

che nella

determinazione della tassa di giustizia si è tenuto conto delle circostanze

economiche precarie in cui affermano di trovarsi gli appellanti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. L’appello

21 marzo 2013 di AP 1 ed AP 2 è improponibile e la decisione 6 marzo 2013 nella

causa SO.2013.518 è confermata.

2. Le

spese processuali in complessivi fr. 100.-, già anticipate dagli appellanti,

rimangono a loro carico, con vincolo di solidarietà. Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se

le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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