12.2013.54
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - espulsione
13 maggio 2013Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.54
Lugano
13 maggio 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2013.176
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza (di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti) 15 febbraio 2013 da
AO 1
AO 2
AO 3
tutti rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dallo RA 1
volta ad ottenere
l’espulsione del convenuto dai locali commerciali al pianterreno dello stabile
in __________ a __________ adibiti ad esercizio pubblico (denominato __________
“F__________”), domanda avversata dal convenuto, e che il Pretore aggiunto ha
accolto il 21 marzo 2013, ordinando la sua espulsione dall’ente locato con una
decisione direttamente ed immediatamente eseguibile;
appellante il convenuto con
atto di appello 25 marzo 2013, con cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere l’istanza, di non autorizzare l’esecuzione anticipata
della decisione impugnata nonché di accertare l’annullamento della disdetta 31
dicembre 2012 e con ciò la continuazione del contratto di locazione, il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli istanti, con
osservazioni 19 aprile 2013, postulano, previo ottenimento dell’autorizzazione
all’esecuzione anticipata della decisione impugnata, la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che il 16 dicembre 2011 (doc. A) AP
1, con l’accordo degli allora proprietari e locatori __________ e __________, è
subentrato al conduttore __________ nel contratto di locazione no. __________ -
di durata indeterminata e disdicibile per la prima volta per il 15 ottobre 2015
- relativo ai locali commerciali al pianterreno dello stabile in __________ a __________
adibiti ad esercizio pubblico (denominato __________ “F__________”), ritenuto
che le parti si sono a quel momento accordate per una riduzione della pigione ad
un importo mensile di fr. 3'000.-, a cui andava aggiunto l’acconto per le spese
accessorie di fr. 200.-;
che con istanza 15 febbraio 2013 i
nuovi proprietari dell’immobile (dal 13 settembre 2012, cfr. ispezione a RF) AO
1, AO 2 e AO 3, rappresentati dalla succursale __________ di I__________ __________,
hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona F__________
di AP 1 per ottenerne l’espulsione dai locali in questione, rilevando come il
contratto di locazione, dopo l’infruttuosa comminatoria di pagamento ex art.
257d CO (doc. B, relativa alle pigioni e alle spese accessorie di ottobre e
novembre 2012), fosse stato da loro disdetto il 31 dicembre 2012 per mora del
conduttore con effetto dal 31 gennaio 2013 (doc. C), senza che l’ente locato
fosse poi stato liberato;
che in occasione dell’udienza di
dibattimento indetta per il 13 marzo 2013 il convenuto ha chiesto di dichiarare
irricevibile o di respingere l’istanza e di accertare l’annullamento, la
nullità o l’inefficacia della disdetta 31 dicembre 2012 e con ciò la
continuazione del contratto di locazione, contestando da una parte il potere di
rappresentanza della succursale __________ di I__________ __________ (doc. 2),
la legittimazione attiva degli istanti, l’invio rispettivamente il ricevimento
della diffida di pagamento e della disdetta, la data di ricezione di quest’ultima
ed evidenziando dall’altra l’esistenza di accordi che gli consentivano di
rimanere nell’ente locato anche dopo il 31 gennaio 2013 (doc. 3 e 4);
che in data 21 marzo 2013 il
Pretore aggiunto, ritenendo dati nella fattispecie i presupposti per la tutela
giurisdizionale nei casi manifesti ex art. 257 CPC, ha accolto l’istanza,
ordinando con ciò l’espulsione del convenuto dall’ente locato con una decisione
direttamente ed immediatamente eseguibile e caricando allo stesso gli oneri
processuali di fr. 100.- nonché l’indennità ripetibile a favore della
controparte di fr. 80.-: il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il
diritto di rappresentanza della succursale __________ di I__________ __________
si fondava sulle procure versate agli atti (doc. D1 e D2), ha ammesso che i
nuovi proprietari fossero senz’altro legittimati ad inoltrare l’istanza, ha
rilevato che la diffida di pagamento rimasta infruttuosa era stata regolarmente
notificata con un invio raccomandato non ritirato (doc. E), ha osservato che la
disdetta era stata consegnata il 31 dicembre 2012 al convenuto che per altro ne
aveva confermato in calce il ricevimento (doc. F) ed ha escluso che dagli atti
ed in particolare dal doc. 4 si potesse desumere che vi era in seguito stata
una modifica o una tacita riconduzione del contratto;
che con l’appello 25 marzo 2013
che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel
senso di non autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione impugnata, di
respingere l’istanza nonché di accertare l’annullamento della disdetta 31
dicembre 2012 e con ciò la continuazione del contratto di locazione: egli
ritiene che la succursale __________ di I__________ __________ era priva del
potere di rappresentanza siccome non disponeva di organi iscritti a RC (doc. 2);
lamenta il fatto che la diffida (doc. B), la disdetta (doc. C), l’istanza e la stessa
decisione di sfratto fossero state intestate e inviate a “F__________ di AP 1” a __________ anziché - come sarebbe stato corretto - alla sua persona con domicilio ad __________,
mentre l’espulsione, in modo contraddittorio, era poi stata decretata nei suoi
confronti; contesta nuovamente che la disdetta gli sia stata consegnata “brevi
manu” il 31 dicembre 2012; e ribadisce che da alcuni documenti (doc. 3 e 4)
risultava che il contratto non era stato disdetto o comunque era stato
ricondotto;
che con osservazioni 19 aprile
2013, corredate di alcuni nuovi documenti (cfr. doc. C) inammissibili in questa
sede (TF 7 novembre 2012 4A_420/2012 consid. 5), gli istanti, previo
ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata della decisione
impugnata, postulano la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 257 CPC il
giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale
in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente
comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se
queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);
che la domanda preliminare degli istanti
volta ad ottenere l’autorizzazione all’esecuzione anticipata della decisione
impugnata ex art. 315 cpv. 2 CPC diviene priva d’oggetto in considerazione
dell’emanazione del presente giudizio;
che, passando ad esaminare le
censure d’appello, si osserva che gran parte di quelle invocate dal convenuto devono
essere disattese: quella con cui egli reputa priva di qualsiasi potere di
rappresentanza la succursale __________ di I__________ __________ in assenza di
organi propri iscritti a RC (doc. 2) è infondata, visto che, in mancanza di
ulteriori iscrizioni relative alla succursale, si ritiene che gli organi dello
stabilimento principale, in concreto a __________, hanno il diritto di firma
anche per quest’ultima (art. 110 cpv. 1 lett. e ORC; Champeaux, SHK-HRegV, n. 9 seg. ad art. 110); quella con cui
lamenta il fatto che la diffida (doc. B e E), la disdetta (doc. C e F),
l’istanza e la decisione di sfratto fossero state intestate e inviate a “F__________
di AP 1” a __________ anziché alla sua persona con domicilio ad __________ è
irricevibile siccome è stata sollevata per la prima volta solo in questa sede
(art. 317 cpv. 1 CPC), tanto più che egli, se non altro per quanto riguarda la
notificazione dell’istanza e della decisione, non ha di fatto subito alcun
pregiudizio; quella secondo cui l’espulsione sarebbe poi stata decretata in
modo contraddittorio nei confronti della sua persona fisica anziché della sua
ditta individuale è invece priva di rilevanza, visto e considerato che,
nonostante l’apparente diversa denominazione della parte, il convenuto e “F__________
di AP 1” sono la stessa entità; quella con cui contesta che la disdetta gli sia
stata consegnata “brevi manu” il 31 dicembre 2012 è infondata, essendo smentita
dal doc. F, dal quale risulta, in calce alla disdetta, la firma del convenuto
sotto le parole “__________, 31 dicembre 2012 ” e sopra i termini “x ricevuta:”;
che è invece a ragione che il
convenuto ribadisce che alcuni documenti da lui versati agli atti (doc. 3 e 4)
mettevano seriamente in dubbio che il contratto fosse terminato il 31 gennaio
2013 e ciò in considerazione di non meglio precisati ulteriori “accordi” tra le
parti rispettivamente del fatto che i proprietari gli avevano riconosciuto la
qualità di “titolare del contratto di locazione” ossia di conduttore anche dopo
quella data: da una parte nel verbale di constatazione dello stato dell’ente
locato alla riconsegna del 31 gennaio 2013 il convenuto e la rappresentante dei
proprietari si erano in effetti dati atto che quel giorno “i locali non
vengono consegnati secondo accordi presi tra il signor AP 1 ed i proprietari,
accordi presi privatamente” (doc. 3) e dall’altra il 5 febbraio 2013 la
rappresentante dei proprietari aveva rilasciato una dichiarazione secondo cui “così
richiesti, a nome dei proprietari dell’immobile __________ in __________, __________
- mappale no. __________ - confermiamo che il signor AP 1 titolare del
contratto di locazione no. __________ stipulato il 16.12.2011 per il F__________
di __________, ci ha informati di gestire l’esercizio pubblico per il tramite
della società __________” (doc. 4), a favore della quale il 7 febbraio 2013
era poi stata rilasciata l’autorizzazione amministrativa alla gerenza
dell’esercizio pubblico (doc. G); in prima sede gli istanti non hanno del resto
fornito valide spiegazioni in merito alla sottoscrizione da parte loro di quei
due documenti, indicando in replica anzi che “anche su tale documento è
stato ribadito che il titolare del contratto di locazione era il signor AP 1” (verbale d’udienza 13 marzo
2013 p. 2), e nemmeno in questa sede hanno dato migliori chiarimenti,
limitandosi genericamente a confermare la conclusione del Pretore aggiunto (osservazioni
p. 7 seg.);
che, in tali circostanze, non
potendosi ritenere sufficientemente liquida in fatto e in diritto la domanda di
espulsione formulata dagli istanti sulla base della disdetta per mora con
effetto dal 31 gennaio 2013 (doc. C e F), l’istanza deve essere dichiarata
irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC);
che l’ulteriore richiesta
d’appello del convenuto di far accertare l’annullamento della disdetta 31
dicembre 2012 e con ciò l’avvenuta continuazione del contratto di locazione è
per contro irricevibile, tale richiesta non essendo stata oggetto in prima sede
di una specifica e formale domanda riconvenzionale, tanto più che in ogni caso
la stessa non sarebbe sufficientemente liquida per poter essere eventualmente
accolta;
che l’appello deve pertanto
essere parzialmente accolto così come ai considerandi che precedono, ritenuto che
gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati sulla base
di un valore litigioso di fr. 115'200.-, seguono la pressoché integrale
soccombenza degli istanti (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
Fatti
I. L’appello 25 marzo 2013 di
AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 21 marzo 2013 del
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona è così riformata:
1. L’istanza 15 febbraio 2013 di AO 1, AO
2 e AO 3 è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.-, da anticipare dagli
istanti in solido, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere al
convenuto, sempre in solido, fr. 80.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di
complessivi fr. 100.- sono a carico degli appellati in solido, che rifonderanno
all’appellante, sempre in solido, fr. 1’500.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso
è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).