12.2013.56
Mora del conduttore - espulsione - tutela giurisdizionale nei casi manifesti
8 maggio 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2013.56
Data decisione, Autorità:
08.05.2013, IICCA
Titolo:
Mora del conduttore - espulsione - tutela giurisdizionale nei casi manifesti
ESPULSIONE
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2013.56
Lugano
8 maggio 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2013.874
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 25
febbraio 2013 da
AO 1
AO 2
AO 3
tutti rappr. da RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
volta ad
ottenere lo sfratto immediato (recte: l’espulsione immediata) della
convenuta dall’appartamento di 3 locali al 1° piano nello stabile sito in __________
a __________, domanda sulla quale la convenuta, non comparsa all’udienza di
dibattimento, non si è espressa, e che il Pretore con decisione 22 marzo 2013 ha accolto, facendole ordine di lasciare libero l’ente locato entro 10 giorni dalla
notificazione del suo giudizio;
appellante
la convenuta con atto di appello 29 marzo 2013, con cui, previa concessione del
gratuito patrocinio, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza e in subordine di aumentare da 10 a 60 giorni il periodo di tempo entro cui dover lasciare l’ente locato, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre gli
istanti non hanno presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
contratto di locazione 23 maggio 2012 (doc. A), di durata indeterminata e
disdicibile per la prima volta per il 31 maggio 2013, la comproprietà __________
ha concesso in locazione a AP 1 l’appartamento di 3 locali al 1° piano nello
stabile sito in __________ a __________, per una pigione mensile, comprensiva
dell’acconto per spese accessorie, di fr. 920.-;
che con
istanza 25 febbraio 2013 AO 1, AO 2 e AO 3, membri della comproprietà __________,
hanno chiesto direttamente al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, lo
sfratto immediato (recte: l’espulsione immediata) di AP 1
dall’appartamento in questione, rilevando come il contratto di locazione tra le
parti, dopo l’infruttuosa comminatoria di pagamento ex art. 257d CO (doc. B,
relativa alle pigioni di agosto-ottobre 2012), fosse stato da loro disdetto il
10 dicembre 2012 per mora della conduttrice con effetto dal 31 gennaio 2013
(doc. C), senza che l’ente locato fosse poi stato liberato;
che
all’udienza di dibattimento indetta per il 20 marzo 2013 gli istanti si sono
riconfermati nella loro domanda, mentre la convenuta non è comparsa;
che con
decisione 22 marzo 2013 il Pretore, ritenendo adempiuti nella fattispecie i
presupposti per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti ex art. 257 CPC,
ha accolto l’istanza, ordinando con ciò alla convenuta di lasciare libero
l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione del suo giudizio e caricando
alla stessa gli oneri processuali di fr. 100.- nonché l’indennità a favore
della controparte pure di fr. 100.-;
che con l’appello
29 marzo 2013 che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione del
gratuito patrocinio per la sede ricorsuale, la convenuta, dopo aver evidenziato
di non aver potuto ritirare, per un presunto disservizio postale, le varie raccomandate
contenenti la diffida di sfratto (da lei poi comunque ricevuta per posta B), la
disdetta, la citazione all’udienza di dibattimento e la stessa decisione
impugnata (poi consegnatale direttamente dalla controparte), chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, rimproverando
in sintesi al Pretore di aver deciso la sua espulsione nella procedura sommaria
ex art. 257 cpv. 1 CPC nonostante gli istanti avessero presentato una scarna “istanza
di sfratto” e non un’“istanza a tutela giurisdizionale dei casi manifesti”,
dimostrando così di aver voluto avviare una procedura semplificata, per la
quale era necessaria la preventiva procedura di conciliazione, mai avvenuta,
donde l’irricevibilità della loro domanda, rispettivamente sostenendo che gli
istanti non avevano comunque comprovato di averle inoltrato la disdetta del
contratto; in subordine chiede di aumentare da 10 a 60 giorni il periodo di tempo entro cui dover lasciare l’ente locato;
che gli
istanti non hanno presentato osservazioni al gravame;
che in
questa sede la convenuta, pur avendo evidenziato di non aver potuto ritirare -
a seguito un presunto disservizio postale, da lei comunque nemmeno reso
verosimile in modo preponderante (TF 5 giugno 2009 2C_38/2009 consid. 4.1; II
CCA 30 settembre 2009 inc. n. 12.2008.230, 28 giugno 2011 inc. n. 12.2011.89, 10
febbraio 2012 inc. n. 12.2011.226) - tra gli altri invii la raccomandata
contenente la citazione all’udienza di dibattimento, non censura in ogni caso una
carente notificazione di quell’atto giudiziario, che aveva legittimato il
giudice di prime cure, nonostante essa non fosse comparsa alla successiva
udienza, a decidere in base agli atti (art. 234 CPC);
che il
rimprovero mosso al Pretore di aver sottoposto l’incarto alla procedura
sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti di cui all’art. 257 CPC,
anziché a quella semplificata di cui agli art. 243 segg. CPC, in concreto a suo
dire irricevibile siccome non preceduta dalla necessaria preventiva
conciliazione, è al limite del temerario, atteso che l’atto inoltrato dagli
istanti il 25 febbraio 2013 era stato espressamente intitolato “istanza di
sfratto ex art. 257 CPC” (cfr. pure TF 10 aprile 2012 4A_87/2012 consid. 3.1.1,
secondo cui dall’istanza si deve poter intendere la volontà di far capo alla
procedura a tutela dei casi manifesti); del resto una domanda di “sfratto
immediato” come quella in parola può solo essere ragionevolmente intesa come
una domanda di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dell’art. 257
CPC (II CCA 1° giugno 2012 inc. n. 12.2012.71);
che
parimenti infondata è poi la censura secondo cui gli istanti non avrebbero
comunque comprovato di averle effettivamente inoltrato la disdetta, che essa
sosteneva di non aver ricevuto, tale censura essendo stata da lei evocata per
la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1
CPC);
che non
ha migliore sorte nemmeno la richiesta subordinata di aumentare da 10 a 60 giorni il periodo di tempo entro cui dover lasciare l’ente locato per la pretesa “oggettiva impossibilità
di trovare entro i termini imposti una nuova soluzione abitativa e provvedere
allo sgombero dell’abitazione”, la convenuta non essendosi nell’occasione
prevalsa di circostanze che impedivano l’esecuzione della decisione di
espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC; II CCA 1° giugno 2012 inc. n. 12.2012.71, 11
giugno 2012 inc. n. 12.2012.88, 6 luglio 2012 inc. n. 12.2012.93, 13 agosto
2012 inc. n. 12.2012.133, 8 marzo 2013 inc. n. 12.2013.32); tanto più che una
domanda di proroga è improponibile in sede giudiziaria dopo la scadenza del
contratto e che una decisione di espulsione non può essere ritardata
dall’autorità d’appello, un’eventuale proroga dei termini potendo nondimeno
essere accordata dalla parte istante (II CCA 11 giugno 2012 inc. n. 12.2012.88,
6 luglio 2012 inc. n. 12.2012.93, 13 agosto 2012 inc. n. 12.2012.133);
che
l’appello, del tutto infondato, deve così essere respinto nella misura in cui è
ricevibile;
che l’istanza
della convenuta volta all’ottenimento del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
deve a sua volta essere disattesa, e meglio per il fatto che il rimedio da lei
inoltrato appariva privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC);
che in
considerazione della precaria situazione economica della convenuta qui
soccombente - debitamente comprovata dai documenti allegati alla sua richiesta
di gratuito patrocinio -, si può tuttavia soprassedere eccezionalmente dal
prelevare oneri processuali per la procedura di secondo grado e per quella di
concessione del gratuito patrocinio (quest’ultima per altro di regola gratuita,
cfr. art. 119 cpv. 6 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili agli
istanti, i quali - come detto - non hanno presentato osservazioni in questa
sede;
che, per
un’eventuale impugnazione al Tribunale federale, fa stato il valore litigioso
di almeno fr. 28'800.- indicato dal Pretore nella sua decisione;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide
1. L’appello 29 marzo 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
2. L’istanza di gratuito patrocinio per la procedura di appello
presentata AP 1 è respinta.
3. Non si prelevano oneri processuali. Non si attribuiscono indennità
ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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