12.2013.57
Società anonima priva di revisore - scioglimento - appello - nova in appello
24 giugno 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2013.57
Data decisione, Autorità:
24.06.2013, IICCA
Titolo:
Società anonima priva di revisore - scioglimento - appello - nova in appello
REVISORE O UFFICIO DI REVISIONE
SCIOGLIMENTO
art. 727 CO
art. 731b CO
art. 941a CO
art. 154 ORC
Incarto n.
12.2013.57
Lugano
24 giugno
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato della seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
quale giudice
unico ai sensi dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.409
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 22
gennaio 2013 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. da RA 1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un
organo di revisione, domanda su cui la convenuta non si è espressa,
nell’ambito
della quale il Pretore, con decisione 26 marzo 2013, ha pronunciato lo scioglimento della società convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo
le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante
la convenuta con atto di appello 4 aprile 2013 con cui chiede di annullare la
querelata decisione, protestando spese e ripetibili;
mentre
l’istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 22 gennaio 2013 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto
dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano AP 1, __________, chiedendo che
nei confronti della società, priva dell’organo di revisione ai sensi dell’art.
727 CO e invano diffidata (sia per raccomandata che tramite pubblicazione sul
FUSC: doc. B e C) al ripristino della situazione legale, fossero adottate le
necessarie misure (art. 154 cpv. 3 ORC, 731b e 941a cpv. 1 CO);
che
con decisione 30 gennaio 2013 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1
n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare
la situazione legale pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che
essendo scaduto infruttuoso anche questo termine, con sentenza 26 marzo 2013 il
Pretore, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento
della AP 1, __________ e ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
che con
appello del 4 aprile 2013 AP 1 chiede l’annullamento del predetto giudizio
adducendo il ripristino della situazione legale e meglio la nomina del nuovo
ufficio di revisione - F__________: v. doc. C - avvenuta nel corso
dell’assemblea generale straordinaria tenutasi il medesimo giorno (v. doc. B) e
già oggetto di comunicazione all’Ufficio del registro di commercio (v. doc. D);
che
all’appello in esame, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di
una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo
codice di diritto processuale svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni
della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);
che in considerazione del fatto che la causa non pone questioni di principio la
medesima può essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice
unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;
che
giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in
appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);
che,
visto quanto precede, la censura secondo cui la situazione di legalità sarebbe
stata ripristinata dopo la decisione del Pretore dev’essere dichiarata
ricevibile e fondata;
che la
dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che
il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo
nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare lo scioglimento della
società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che
il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova)
in appello (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369; II CCA 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.142; 13 dicembre
2011, inc. n. 12.2011.183; 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);
che
nel caso di specie la nomina del nuovo ufficio di revisione abilitato,
debitamente provata dai documenti allegati all’impugnativa, costituisce un vero
e proprio novum, trattandosi di un fatto che si è verificato dopo
l’emanazione della pronunzia pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22
giugno 2010, inc. n.4A_106/2010, consid. 11.1), di modo che lo stesso può e
deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede (cfr.
Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC),
in: FF 2006 p. 6747). Ciò fa sì che il provvedimento adottato dal Pretore nei
confronti della convenuta dev’essere annullato, con conseguente reiezione
dell’istanza (in tal senso Lorandi,
in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado,
Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22
juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III
369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin,
nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.142;
13 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.183; 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);
che,
in definitiva, l’appello deve pertanto essere accolto e la decisione di prima
istanza riformata nel senso che l’istanza va respinta;
che
per quanto riguarda le spese e le ripetibili di appello, calcolate sulla base
di un valore litigioso di 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta
(doc. A dell’istanza 22 gennaio 2013 dell’URC; sentenza del Tribunale
federale 22 giugno 2010, inc. n.4A_106/2010, consid. 6; 8 luglio 2010, inc. n.
4A_278/2010, consid. 6; 19 agosto 2010, inc. n.4A_315/2010, consid. 2; II CCA
28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.142; 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206),
vale quanto segue. Da una parte occorre considerare che per diritto federale
all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate spese
procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388), dall’altra che la
presente procedura – come già quella dinnanzi al Pretore – avrebbe potuto
essere evitata se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione
legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto.
Ciò premesso, in applicazione dell’art. 108 CPC, la società deve sopportare le
spese processuali da essa inutilmente causate – pari all’anticipo versato – e
non le vengono assegnate ripetibili (CPC Comm, Trezzini,
art.108, pag. 444).
Per questi motivi
richiamati gli art. 48b lett. b cfr. 3 LOG, 108
CPC nonché la LTG;
decide: I. L’appello 4 aprile 2013 di
AP 1è accolto.
Di conseguenza la decisione 26 marzo 2013 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così
riformata:
1. L’istanza 22 gennaio 2013
dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.
II. Le
spese processuali di fr. 1’000.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo
carico. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il giudice unico
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF); se il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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