12.2013.58
Reclamo in materia di spese e ripetibili
22 luglio 2013Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2013.58
Data decisione, Autorità:
22.07.2013, IICCA
Titolo:
Reclamo in materia di spese e ripetibili
RECLAMO
SPESE GIUDIZIARIE
art. 110 CPC
Incarto n.
12.2013.58
Lugano
22 luglio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Meschiari
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.950
a procedura ordinaria appellabile della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione del 22/23 dicembre 2010 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui la società attrice ha chiesto la
condanna della società convenuta al pagamento di fr. 72'796.65, oltre interessi
e spese, il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________
(importo posto in esecuzione: fr. 57'718.80) e n. __________ (importo posto in
esecuzione: fr. 15'077.85) dell’UE di Lugano, l’accertamento dell’inesistenza
del debito di fr. 314'396.65 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e la
conseguente richiesta di cancellazione di questo PE;
domande alle quali si è opposta la
convenuta, proponendo un’azione riconvenzionale nei confronti dell’attrice volta
a ottenere la rifusione dell’importo, quantificato con le conclusioni dopo
compensazione, di fr. 2'219.95;
domande sulle quali il Pretore ha statuito
il 18 marzo 2013, accogliendo parzialmente la petizione per fr. 15'077.85 oltre
interessi, respingendo in via definitiva per il medesimo importo l’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, accertando l’inesistenza del
debito di fr. 314'396.65 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano, respingendo
l’azione riconvenzionale e ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'500.- e le
spese dell’azione principale a carico dell’attrice in ragione di 1/5 e per i
rimanenti 4/5 a carico della convenuta, condannando altresì quest’ultima a
rifondere all’attrice fr. 10'000.- per ripetibili parziali;
reclamante la convenuta, la quale con “appellazione”
(correttamente: reclamo) del 5 aprile 2013 ha chiesto di riformare il dispositivo n. 3 del querelato giudizio come segue: “La tassa di giustizia di fr.
5'500.- (cinquemilacinquecento) e le spese dell’azione principale, da
anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico in ragione di 4/5 e per il
rimanente 1/5 sono poste a carico della AP 1. L’attrice principale rifonderà
inoltre alla convenuta AP 1 l’importo di fr. 5'560.- (cinquemilacinquecentosessanta)
a titolo di ripetibili”, protestando tassa, spese e ripetibili di secondo
grado;
nella risposta del 27 maggio 2013, l’attrice
ha chiesto di respingere il reclamo e di confermare il dispositivo n. 3 della
sentenza pretorile, protestando pure tassa, spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 22/23 dicembre 2010, la società AO 1 ha chiesto la condanna della società AP 1 al pagamento di fr. 72'796.65 oltre interessi, il rigetto
in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ (importo
posto in esecuzione: fr. 57'718.80) e n. __________ (importo posto in
esecuzione: fr. 15'077.85) dell’UE di Lugano, l’accertamento dell’inesistenza
del debito di fr. 314'396.65 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e la
conseguente richiesta di cancellazione di questo PE.
B. La
convenuta, mediante “risposta con domanda riconvenzionale” del 1° marzo
2011, si è opposta alle domande dell’attrice. Ella non ha contestato di essere
ancora debitrice nei confronti dell’attrice dell’importo di fr. 15'077.85, tuttavia
pone questo importo in compensazione a quello della sua azione riconvenzionale,
con la quale ha chiesto la condanna della AO 1 a “a. pagare alla ditta terza che l’attrice riconvenzionale avrà premura di individuare le
riparazioni dei difetti che verranno accertati nell’immobile, subordinatamente
e/o in aggiunta; b. risarcire all’attrice riconvenzionale l’eventuale minor
valore dell’opera che venisse accertato; c. risarcire all’attrice
riconvenzionale il danno subito per la mancata riparazione dei difetti dell’opera;
d. risarcire all’attrice riconvenzionale il mancato guadagno quantificato in
CHF 14'939.59”. Domande riconvenzionali
integralmente avversate dall’attrice con allegato di “replica e risposta
riconvenzionale” del 4 aprile 2011.
C. Dopo
un doppio scambio di allegati scritti – sia sull’azione principale, sia sulla
domanda riconvenzionale – e conclusa l’istruttoria, le parti hanno concordemente
rinunciato a comparire al dibattimento finale, producendo delle conclusioni
scritte il 18 ed il 21 gennaio 2013, con le quali hanno entrambe ribadito le
proprie contrapposte domande di giudizio, con protesta di tassa, spese e
ripetibili; la convenuta quantificando in fr. 17'297.80 il danno patito, per
modo che, dopo compensazione con l’importo riconosciuto di fr. 15'077.85, ha
modificato il petitum della domanda riconvenzionale come segue:
“1. L’azione riconvenzionale di AP 1, è parzialmente accolta.
1.1.
Conseguentemente AO 1 è condannata a pagare a AP 1, l’importo di fr. 2'219.95
oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2011”,
il tutto con protesta di tassa, spese e ripetibili.
D. Con
decisione del 18 marzo 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nella
misura di fr. 15'077.85, oltre interessi, ha respinto in via definitiva per il
medesimo importo l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell’UE di Lugano, ha accertato l’inesistenza del debito di fr. 314'396.65 di
cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e dunque fatto ordine all’UE di
Lugano di procedere, ad avvenuta crescita in giudicato della decisione, alla
cancellazione di questo PE, ha respinto l’azione riconvenzionale e ha posto la
tassa di giustizia di fr. 5'500.- e le spese dell’azione principale a carico
dell’attrice in ragione di 1/5 e per i rimanenti 4/5 a carico della convenuta,
con altresì l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr.
10'000.- per ripetibili parziali.
E. Con
“appellazione” (correttamente: reclamo) del 5 aprile 2013, la convenuta insorge
contro la decisione del 18 marzo 2013, chiedendo la riforma del dispositivo n.
3 del giudizio pretorile, nel senso di ridurre a 1/5 la parte a suo carico
della tassa di giustizia e delle spese dell’azione principale e, di conseguenza,
di aumentare a 4/5 la parte a carico dell’attrice, nonché di non assegnare
ripetibili a favore di AO 1, bensì di condannare quest’ultima a rifondere a lei
fr. 5'560.- a titolo di ripetibili, protestando infine tassa, spese e
ripetibili di seconda istanza.
Con
risposta del 27 maggio 2013, l’attrice ha chiesto di respingere il reclamo e di
confermare il dispositivo n. 3 del giudizio pretorile, postulando, anch’essa,
tassa, spese e ripetibili di seconda istanza.
Delle
ulteriori argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 cpv. 1 CPC
prevede che, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai
procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si
applica il diritto procedurale previgente. Ne segue che il procedimento che ci
occupa, essendo stato avviato con petizione del 22/23 dicembre 2010, è retto
dalle norme del CPC-TI. L’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione. Pertanto, essendo stata intimata il 18 marzo 2013, all’impugnazione
della decisione torna applicabile il CPC.
La
decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e
assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1
CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il
merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre
nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311
cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni
(art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC), qualora il valore litigioso sia
inferiore a fr. 10'000.-.
Giusta
l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo
indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a
prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante
appello o reclamo (Trezzini, Commentario
CPC, pag. 447), da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in
concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC); rilevato che la
competenza a statuire su quel rimedio giuridico spetterà alla Camera d’appello
competente per il merito, nel primo caso quindi, a dipendenza della materia, alla
prima o alla seconda Camera civile, nel secondo caso alla Camera civile dei
reclami (sentenza della III CCA del 22 giugno 2011, inc. n. 13.2011.34; sentenza
della II CCA del 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.137).
La
sentenza impugnata è stata notificata alla reclamante il 20 marzo 2013; il
reclamo in esame, inoltrato il 5 aprile 2013, è dunque tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
La
competenza di questa Camera a statuire su questo reclamo è pure data, poiché la
convenuta ha impugnato a titolo indipendente solo il dispositivo in materia di
spese, in una causa creditoria con domanda di accertamento d’inesistenza del
debito, il cui valore litigioso, anche se oggetto di contestazione in questa
sede, è di certo superiore a fr. 10'000.-.
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 5'500.- e
le spese dell’azione principale a carico dell’attrice in ragione di 1/5 e a
carico della convenuta per i rimanenti 4/5, con altresì l’obbligo per
quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili
parziali, considerato che “tassa, spese di giustizia e ripetibili vanno
ripartite ex art. 148 CPC, tenuto conto per quanto riguarda la soccombenza nel
calcolo del valore litigioso va tenuto in considerazione anche l’intero importo
del PE no. __________ di fr. 314'396.65” (consid. 18 della decisione impugnata).
Con
il reclamo in esame, la AP 1 censura la quota di ripartizione della tassa di
giustizia e delle spese, nonché l’ammontare e il criterio di ripartizione delle
ripetibili, poiché, a suo dire, “risultano a. in contrasto con il valore
della causa principale, così come attribuito dalla stessa parte attrice; b. in
contrasto con l’esito della vertenza principale in relazione alla soccombenza,
rispettivamente soddisfacimento delle ragioni delle parti; c. in contrasto con
lo stesso ammontare della tassa di giustizia applicata alla causa principale
dal medesimo tribunale”.
3.
Per quanto concerne la censura relativa al valore litigioso della causa
principale, la reclamante rimprovera al Pretore di aver conteggiato a torto
anche l’intero importo di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano di fr.
314'396.65, fissando così un valore litigioso di fr. 387'193.30 (fr. 72'796.65
+ fr. 314'396.65). A suo dire, il valore litigioso di riferimento avrebbe
dovuto invece corrispondere al solo ammontare dell’azione creditoria, ossia fr.
72'796.65.
3.1. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, quando una parte postula, in un unico
procedimento, un accertamento negativo e una pretesa condannatoria – come nella
causa in esame – il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due
pretese. I valori litigiosi non vengono quindi sommati. Decisivo è il fatto che
– nonostante entrambe le richieste di giudizio provengano dalla stessa parte –
una pretesa della parte attrice e una pretesa della parte convenuta siano
opposte (Stein / Wigger, in Sutter–Somm / Hasenböhler / Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a
ed., n. 9 ad art. 94).
3.2. Nella
fattispecie, con l’azione creditoria di fr. 72'796.65, l’attrice ha chiesto il
pagamento dei lavori supplementari svolti contestualmente a un contratto
d’appalto concluso con AP 1 e avente per oggetto la realizzazione degli impianti
di sanitario, di riscaldamento e climatizzazione nell’ambito dell’edificanda “__________”
ai mappali n. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà della
stessa convenuta. Mentre, con la domanda di accertamento negativo, ha chiesto
di accertare l’inesistenza del debito di fr. 314'396.65 di cui al PE n. __________
dell’UE di Lugano fatto spiccare nei suoi confronti dalla convenuta che
indicava, come causa dell’obbligazione, “eliminazione difetti e risarcimento
del danno”. La convenuta ha giustificato di non aver pagato parte della
pretesa creditoria vantata dall’attrice allo scopo di ottenere da lei la
riparazione dei difetti riscontrati e il risarcimento del danno patito, scopi,
come visto, alla base del PE appena citato, nonché della domanda
riconvenzionale. Ne discende che, nonostante entrambe le richieste di giudizio
– l’accertamento negativo e la pretesa creditoria – provengano da AO 1, una
pretesa dell’attrice e una della convenuta sono opposte. Il valore litigioso corretto
corrisponde dunque alla più elevata di queste due pretese, ossia fr.
314'396.65.- e non a fr. 387'193.30 come ritenuto dal Pretore, né a fr.
72'796.65 come preteso dalla reclamante e come, si osserva, inizialmente indicato
dall’attrice con la petizione del 22 dicembre 2010.
4. Giusta
l’art. 148 CPC-TI, il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare
all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1),
ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi,
egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2).
Per
giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle
ripetibili il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile unicamente
in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti
rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (sentenza della
II CCA 11 agosto 2005, inc. n. 12.2005.5, consid. 7, sentenza della III CCA 20
agosto 2012, inc. n. 13.2012.43 e Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad art. 148).
4.1. Per
quanto concerne la determinazione della soccombenza, i diversi ragionamenti
proposti dalla reclamante non possono essere seguiti, poiché si fondano sull’errata
convinzione che il valore litigioso della causa principale sia di fr. 72'796.65
e pertanto, a fronte di una condanna finale al pagamento di fr. 15'077.85, che l’attrice
abbia ottenuto soddisfazione in ragione di 1/5.
In
realtà, come nondimeno è stato anche evidenziato dalla reclamante stessa, a
fronte di una pretesa totale di fr. 387'193.30 [fr. 314’396.65 (azione di
accertamento negativo) + fr. 72'796.65 (azione condannatoria)], l’attrice ha
vinto nella misura di fr. 329'474.50 [fr. 314'396.65 (importo di cui è stata
dichiarata l’inesistenza nell’azione di accertamento negativo) + fr. 15'077.85
(importo riconosciuto dal Pretore nell’azione creditoria)], ossia nella misura
dell’85% (fr. 329'474.50 : fr. 387'193.30 x 100). Ciò significa che vi è stata
soccombenza reciproca e meglio l’attrice è risultata soccombente in ragione del
15%, mentre la convenuta dell’85%.
4.2. Detto
ciò, per quanto concerne la ripartizione della tassa di giustizia e delle spese,
il Pretore, ponendole a carico dell’attrice in ragione di 1/5 (pari al 20%) e
per i rimanenti 4/5 (pari all’80%) a carico della convenuta, è stato
addirittura al di sotto della percentuale sopra accertata, ciò che però non denota
eccesso o abuso, ma rientra ancora nell’esercizio dell’ampio potere di
apprezzamento di cui gode in questo ambito.
In
simili circostanze, non v’è motivo di modificare la ripartizione della tassa di
giustizia e delle spese così come effettuata dal Pretore.
Abbondanzialmente
si osserva che il Pretore, fissando la tassa di giustizia a fr. 5'500.-, non ha
ritenuto un valore di causa di fr. 72'796.65, come preteso dalla reclamante, bensì
di fr. 387'193.30 come indicato nel considerando n. 18 della sentenza. L’art. 17
cpv. 1 vLTG (applicabile in virtù della norma transitoria di cui all’art. 33
LTG) prevedeva infatti che in presenza di un valore litigioso situato tra i fr.
200'001.- e i fr. 500'000.- (applicabile sia per il valore di causa corretto di
fr. 314'396.65, sia per quello di fr. 387'193.30 assodato dal Pretore), la tassa
di giustizia doveva rientrare tra i fr. 5'000.- e i fr. 20'000.-. L’importo accertato
dal Pretore di fr. 5'500.-, rientra pertanto nei limiti
tariffali.
4.3. Per
quanto invece concerne le ripetibili, contrariamente a quanto preteso dalla
reclamante, è a ragione che il Pretore ha concesso non già alla convenuta, ma all’attrice
la rifusione di ripetibili parziali: AO 1 è infatti risultata vincente nella
misura dell’85%.
Giusta
l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili, in presenza di una causa come quella
in esame, con un valore litigioso di fr. 314'396.65 (ma lo stesso varrebbe
anche con il valore accertato dal Pretore di fr. 387'193.30), l’indennità piena
in favore della parte vincente può essere stabilita tra il 6% e il 9% del
valore di causa, ossia tra fr. 18'863.80 e fr. 28'295.70 (oppure, tenuto conto
del valore accertato dal Pretore, tra fr. 23'231.60 e fr. 34'847.40); ritenuto
che le ripetibili sono fissate, entro tali limiti, secondo l’importanza della
lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato
dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (cpv. 2).
L’attrice,
vincente nella misura dell’85%, avrebbe avuto diritto a ripetibili per il 70%
(100% - 85% = 15% e dunque 85% - 15% = 70%), ossia, calcolate in funzione
dell’indennità sopra stabilita, ad almeno fr. 13'204.65 (fr. 18'863.80 : 100 x
70).
La
decisione del Pretore, che ha fissato le ripetibili a fr. 10'000.-, è finanche
favorevole per la reclamante, rimanendo addirittura al disotto della
percentuale minima sopraindicata. In simili circostanze non vi è ragione di modificare
né la ripartizione, né l’importo delle ripetibili fissate dalla prima giudice.
5. Visto
quanto si è detto, “l’appellazione” (correttamente: reclamo) del 5
aprile 2013 di AP 1 risulta infondata e deve essere respinta.
Il
valore litigioso della presente procedura è di fr. 18'860.- pari agli importi
di cui la reclamante ha chiesto la riforma in questa sede [(4/5 x fr. 5'500 – 1/5
di fr. 5'500) + fr. 10'000.- + fr. 5'560.-].
Le
spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria del
30 novembre 2010 (LTG), la quale prevede per decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello una tassa di giustizia fissata tra fr. 100.- e 10'000.- (art. 14). Ne
segue che le spese processuali per questa decisione sono fissate a fr. 600.- e
poste interamente a carico della reclamante, interamente soccombente. A AO 1 è assegnata un’indennità per ripetibili di fr. 900.-
calcolata secondo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili.
per questi motivi,
richiamata la LTG e il Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar),
decide:
1. Il reclamo del 5 aprile 2013 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese processuali di appello di complessivi fr. 600.-, già anticipate dalla
reclamante, restano interamente a suo carico, la quale rifonderà pure a AO 1
fr. 900.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.
1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74
cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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