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Decisione

12.2013.59

Contratto di architetto - responsabilità - mercede

11 marzo 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i vari preventivi allestiti, quello determinante per valutare un eventuale

sorpasso di spesa imputabile all'architetto. Il Pretore non ha considerato

quale preventivo definitivo quello con l'importo più elevato e più recente, ammontante

a fr. 696'928.- (doc. S), siccome redatto a lavori oramai pressoché ultimati. Tra

i due preventivi allestiti nel corso del mese di giugno 2007 (doc. F e G) il giudice

di prime cure, sulla base di considerazioni che verranno in seguito esposte per

quanto rilevanti ai fini del presente giudizio, ha identificato nel secondo quello

determinante, per un costo complessivo di fr. 618'550.- (doc. G). Considerata

una soglia di tolleranza del 10%, in applicazione dei principi generali

sviluppati da dottrina e giurisprudenza, il primo giudice ha quindi calcolato la

differenza tra il valore così ricalcolato (pari a

fr. 680'405.-) e il costo totale

dell'opera eseguita, e in seguito esaminato in quale misura tale cosiddetto

maggior valore oggettivo fosse da ridurre per tenere conto dell'interesse dei

committenti ad avere un'opera di valore e qualità superiore. Sulla base del

referto peritale, che ha attestato come una serie di costi supplementari sarebbero

da ricondurre alla qualità e alla quantità delle rifiniture, di livello superiore

rispetto a quello standard, il Pretore ha quantificato in fr. 58'000.- il

maggior valore soggettivo non imputabile alla responsabilità dell'architetto,

aumentando di conseguenza la soglia di tolleranza a fr. 738'405.-.

Passati in rassegna una serie di costi oggetto di attenzione e contestazione da

parte dei committenti, sulla base delle emergenze istruttorie e in particolare

del referto peritale, il Pretore ha quindi concluso che il sorpasso del

preventivo imputabile ad un'eventuale violazione contrattuale ammonta nel caso

concreto a fr. 6'928,05.

Con riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 398 CO per riconoscere la

responsabilità del mandatario, il primo giudice ha quindi accertato l'esistenza

del pregiudizio e della colpa, ma non ha ravvisato alcun nesso di causalità

adeguato tra la violazione contrattuale dell'architetto e il danno patito dagli

attori, respingendone di conseguenza la pretesa risarcitoria.

Il Pretore ha quindi esaminato le domande formulate in via riconvenzionale e, respinta

la tesi dei convenuti riconvenzionali in merito alla pattuizione di una

remunerazione forfetaria, ha accertato l'esistenza di un accordo tra le parti

per il calcolo di una remunerazione percentuale sulla base all'importo di

liquidazione. Ne ha quindi concluso che il saldo dell'onorario ancora dovuto

all'architetto per le sue prestazioni professionali ammonta a fr. 17'170.-,

condannando i convenuti riconvenzionali in solido al pagamento.

5.Con

appello 8 aprile 2013 gli attori principali postulano la riforma del giudizio

di prima istanza nel senso di accogliere parzialmente la petizione

limitatamente a fr. 30'028,05 e respingere la domanda riconvenzionale,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con risposta 24 maggio 2013 la parte appellata postula la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili.

6.Il 1°

gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata

avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece

la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una

decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove

disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

7.Preliminarmente

occorre fare chiarezza in merito alla corretta indicazione delle parti nel procedimento.

Infatti, gli attori hanno convenuto in giudizio "A di A " specificando

altresì come il convenuto fosse "titolare della ragione individuale A

di A " (petizione 24 settembre 2009, pag. 1 e 2 n. 1). Stessa

indicazione è stata utilizzata dal convenuto nell'allegato di risposta, la cui

domanda riconvenzionale ha peraltro esplicitamente chiesto di condannare i

convenuti riconvenzionali al pagamento in solido della somma "alla

ditta individuale A di A, C" (risposta e azione riconvenzionale 22

novembre 2009, pag. 1 e 5). L'imprecisione in merito alla denominazione della

parte nella procedura emerge anche dagli allegati successivi e trova infine

riscontro nella stessa decisione pretorile, segnatamente laddove il primo

giudice accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale condannando le

controparti in solido a pagare la somma pretesa "alla ditta individuale

A di A " (sentenza impugnata, punto 3 del dispositivo). Nessuna delle

parti si duole di simili imprecisioni e lo stesso atto di appello, così come la

relativa risposta, non ne sono immuni. La questione non è comunque rilevante ai

fini del presente giudizio, l'identità delle parti nel procedimento essendo

chiara e non prestandosi a fraintendimento alcuno. L'imprecisa indicazione di

una delle parti, nel caso specifico con il nome del convenuto e attore

riconvenzionale inutilmente abbinato al riferimento della ditta individuale di

cui era titolare, configura infatti un semplice caso di imprecisione o erronea

designazione della parte (II CCA 17 dicembre 2003 inc. n. 12.2003.85 e 2

settembre 2005 inc. n. 12.2005.30), errore facilmente rilevabile dalle parti, non

essendo sorto dubbio alcuno su chi fosse chiamato in causa per le pretese

litigiose, e che non ha loro impedito di prendere posizione in merito alla domanda

principale e a quella riconvenzionale. L'inesattezza dell'indicazione della

parte non ha pertanto alcuna conseguenza di carattere procedurale e in

particolare non pone alcun dubbio in merito alla legittimazione della parte

stessa, chiaramente intervenuta in lite a titolo personale, sebbene

specificando (abbondanzialmente e inutilmente) pure la titolarità della ditta

individuale. La rettifica va quindi eseguita d’ufficio in questa sede.

8.L’atto di

appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare,

infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero

erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. La dottrina e la

giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto che l’appellante deve

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali

ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare

(sentenza del Tribunale federale 7 dicembre 2011,4A_659/2011 consid. 4; II CCA

23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17

ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler

/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311).

9.A questo stadio della lite

è pacifico che le prestazioni d’architetto dalle quali gli attori principali

traggono pretese risarcitorie e per le quali l’attore riconvenzionale pretende

di essere remunerato siano rette dalle norme relative al contratto di mandato

(art. 394 segg. CO), prescrizioni legali in merito alle quali il Pretore ha già

ampiamente esposto dottrina e giurisprudenza che qui non occorre pertanto ribadire.

Azione principale

10.

Gli appellanti espongono ampie censure che, visto l'esito del

giudizio, non occorre illustrare nel dettaglio. Infatti, buona parte dell'allegato

d'appello (da pag. 2 a pag. 6) altro non è che una ricopiatura delle

conclusioni e risulta già per questo irricevibile (art. 311 CPC).

A ben vedere l'unica censura ricevibile, nei confronti del giudizio pretorile

sull'azione principale, riguarda quindi la questione del nesso di causalità

adeguata che il Pretore, a detta degli appellanti, avrebbe a torto negato. La censura

non può comunque essere accolta. Contrariamente a quanto questi pretendono non

può assurgere a prova determinante la dichiarazione resa dal convenuto con lo

scritto 17 settembre 2008 inviato all'ingegnere D, incaricato del controllo

della liquidazione per conto dei committenti (doc. P). In ogni modo, se anche

si volesse interpretare la dichiarazione in questione quale "prova

lampante del fatto che gli appellati (correttamente: appellanti), sin

dall'inizio hanno fatto quanto potevano per cercare di contenere i costi"

(appello pag. 7 n. 7), l'episodio così addotto non sarebbe comunque atto a

sovvertire la conclusione pretorile. Oltre ad attestare una circostanza comunque

presunta, siccome il contenimento dei costi in termini generali è obiettivo implicito

di chiunque affronti un simile investimento immobiliare, nell'esporre tale tesi

gli appellanti omettono di confrontarsi con gli elementi specifici elencati dal

Pretore a sostegno di una diversa conclusione. Il primo giudice non si è

infatti limitato ad esaminare la questione in termini generali, ma si è invece soffermato

concretamente sui lavori voluti dai committenti, che non si sono accontentati

di livelli di finitura standard o di far eseguire unicamente quanto

inizialmente previsto, richiedendo in corso d'opera una serie di modifiche e di

prestazioni aggiuntive o di qualità più elevata. Sulla base delle emergenze

istruttorie il primo giudice ha ad esempio ravvisato una richiesta

supplementare nei lavori di sistemazione del giardino secondo uno standard elevato,

nell'esecuzione di una canna fumaria o ancora in alcune opere eseguite

dall'idraulico (doc. L, sentenza impugnata pag. 10 consid. 7.2). Il Pretore ha peraltro

accertato tali circostanze rilevanti facendo proprie le conclusioni del referto

peritale (perizia giudiziaria, pag. 6), puntualmente citato nella motivazione

della sentenza, e riferendosi altresì alle delucidazioni fornite dallo stesso

perito (verbale udienza 15 giugno 2012, pag. 20 e 21). A questo riguardo gli

appellanti non sono stati in grado di fornire elementi che ne contraddicano le conclusioni,

limitandosi sostanzialmente a proporre asserzioni del tutto generiche e

inconcludenti (e pertanto irricevibili ai sensi dell'art. 311 CPC), ad esempio

sostenendo che "il superamento del preventivo si è verificato durante

l'avanzamento dei lavori, ragion per cui gli appellanti non avevano altra

scelta che proseguire nell'edificazione, non potendo certo lasciare la

costruzione incompiuta e inutilizzabile!!" (appello pag. 7 n. 7).

Su questo punto la sentenza del Pretore regge pertanto alle critiche mosse e l'appello,

nella misura in cui è ricevibile, risulta quindi infondato e deve essere

respinto.

Azione riconvenzionale

11. Gli appellanti contestano

infine la decisione pretorile che ha accolto parzialmente la domanda

riconvenzionale. A ragione. Infatti, il Pretore, pur avendo correttamente

escluso che le parti abbiano pattuito un onorario forfetario, ha erroneamente

omesso di considerare alcune circostanze rilevanti, invocate nella risposta e

nella duplica riconvenzionale e qui nuovamente riproposte con l'appello. Dagli

atti istruttori emerge infatti come l'architetto abbia a più riprese calcolato

la mercede in complessivi fr. 42'558.-, limitando a tale importo la sua

remunerazione, come emerge dalla liquidazione finale (doc. I) che trova

riscontro nella fattura 25 aprile 2008 (doc. AA). Con il pagamento del saldo di

tale fattura, circostanza questa ammessa, i mandanti potevano pertanto

legittimamente ritenere di aver saldato ogni pretesa derivante dal rapporto

contrattuale con l'architetto, nessun elemento essendo stato fornito loro per

ritenere che potessero sussistere ulteriori pretese del mandatario. Alla luce

delle circostanze concrete, e del comportamento nel caso specifico assunto dall'asserito

creditore, non meritava pertanto accoglimento la pretesa ulteriore da questi formulata

con l'azione riconvenzionale. Dopo essersi in un primo tempo ritenuto tacitato,

perlomeno per atti concludenti, egli ha rivendicato per la prima volta nel

settembre 2009 una cifra complessiva nettamente superiore (doc. 14 e 15), quale

evidente risposta allo scritto 31 agosto 2009 con il quale i mandanti lo

rendevano responsabile del superamento dei costi preventivati (doc. Q). Il

Pretore non ha considerato l'obiezione mossa al riguardo dai convenuti

riconvenzionali, aderendo a torto ad una domanda formulata dall'architetto che,

da parte sua, neppure ha ritenuto di prendere compiutamente posizione in merito

alle allegazioni specifiche dei suoi mandanti su questo suo comportamento

qualificato come temerario, e in particolare sul significato della fattura da

lui emessa a saldo delle pretese vantate (doc. AA) e della corrispondente posta

nella liquidazione finale (doc. I). A ragione gli appellanti rilevano come il

Pretore, riconoscendo la pretesa formulata in via riconvenzionale, contraddice i

calcoli che egli stesso ha posto alla base del giudizio sulla domanda

principale. Infatti, un supplemento di onorario per l'architetto costituirebbe

un ulteriore aumento del costo complessivo dell'opera e come tale avrebbe dovuto

di conseguenza, seguendo il ragionamento pretorile, essere a sua volta considerato

nel calcolo del sorpasso del preventivo. Di questo elemento non vi è invece

traccia nei calcoli e nelle relative conclusioni del primo giudice.

Il giudizio pretorile sulla domanda principale giunge peraltro a negare la

responsabilità dell'architetto per il superamento dei costi siccome gli attori

sono stati costantemente informati sui maggiori costi e si sono di conseguenza

determinati. Tale conclusione del Pretore regge senz'altro alla critica per quanto

concerne le varie poste esaminate sulla base della liquidazione finale, ma non

può per contro trovare conferma per un costo aggiuntivo (parte del costo finale

e del conseguente asserito danno) che mai in precedenza l'architetto ha ritenuto

di esplicitare facendo valere il relativo credito. Ne consegue che, almeno per

questo costo supplementare, non può certo essere imputato ai mandanti di aver

dato un consenso implicito dopo aver ricevuto adeguate informazioni e non

troverebbe pertanto applicazione la conclusione pretorile in merito all'assenza

di un nesso di causalità adeguato (giudizio impugnato pag. 13 consid, 8.3). Sulla

base dei calcoli e delle conclusioni a cui è giunto il Pretore, il maggior

costo fatturato dall'architetto a titolo di mercede andrebbe di conseguenza a

costituire una posta del danno da risarcire, ritenuta l'esistenza di una colpa imputabile

al mandatario che non ha prestato la dovuta diligenza (giudizio impugnato pag.

12 e 13 consid, 8.2). Come giustamente rilevato dagli appellanti le due pretese

di pari entità si porrebbero una in compensazione dell'altra. Su questo punto

l'appello merita quindi accoglimento e il giudizio pretorile deve essere conseguentemente

riformato.

12. Ne discende che l’appello in

esame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto nel senso di confermare il

giudizio pretorile sull'azione principale (dispositivi n. 1 e 2) e modificare

lo stesso in merito alla domanda riconvenzionale (dispositivi n. 3 e 4).

Le spese processuali e

le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 106 CPC),

tenuto conto di un valore litigioso di fr. 47'190,05 (fr. 30'028,05 + fr.

17'170.-), importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale

Federale.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I. L’appello

8 aprile 2013 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 21 febbraio 2013 della Pretura del Distretto di Bellinzona, invariati

gli altri dispositivi, è così riformata:

3. L'azione riconvenzionale è respinta.

4. La

tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 1'600.- sono poste a carico

dell'attore riconvenzionale, che rifonderà ai convenuti riconvenzionali

complessivi fr. 2'500.- per ripetibili.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di

questa sede per complessivi fr. 2'000.- sono posti a carico degli appellanti,

in solido, in ragione di

fr. 1'200.- e per la parte

rimanente a carico dell'appellato, al quale gli appellanti rifonderanno, con

medesimo vincolo di solidarietà, fr. 1'000.- a titolo di ripetibili parziali.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).