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Decisione

12.2013.6

Locazione - contestazione della disdetta - espulsione del conduttore

31 marzo 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i quali nessuna valida pattuizione contraria sia mai sopraggiunta. D'altro

canto l'appellante non trae conclusioni da queste sue generiche asserzioni,

limitandosi in modo manifestamente irrito, a riproporre inalterata (da pag. 10 a pag. 17 dell'appello) la quasi totalità (da pag. 4 a pag. 14) dell'istanza 30 agosto 2010

presentata all'Ufficio di conciliazione (procedimento n. 158/2010-Ov). Il

semplice richiamo a precedenti allegati non costituisce infatti una valida

motivazione in questa sede (II CCA 5 febbraio 2013 inc. 12.2010.127, consid. 2; Reetz/Theiler in: ZPO. Kommentar, 2a ed.,

Art. 311, N. 38; Hungerbühler,

DIKE-Komm-ZPO, Art. 311, N. 37).

Non hanno poi miglior sorte dal punto di vista della ricevibilità le

considerazioni finali su questo aspetto (pag. 18 dell'appello) formulate nella

forma di quesiti, perlopiù retorici, omettendo ancora una volta di confrontarsi

direttamente con le considerazioni espresse dalla Pretora.

Ne deriva che, su questo punto, le censure di appello sono da ritenere

irricevibili.

13. L'appellante prosegue poi ribadendo

la tesi secondo la quale tra lei e i proprietari dell'appartamento in questione

sarebbe sorto un nuovo contratto il 26 aprile 2010. Ancora una volta, senza

confrontarsi con il giudizio impugnato, l'appellante si limita semplicemente a

riproporre (da pag. 20 a pag. 24 dell'appello) la trascrizione di ampi stralci

della querela penale che dichiara aver presentato il 14 novembre 2010 al

Ministero pubblico (atto irritualmente proposto quale doc. CC con l'appello)

per concludere al proposito trattarsi "di circostanze fattuali

articolate e molto importanti che la Pretora ha totalmente ignorato, proprio

conto tenuto del tipo di analisi da Ella operato, assente ogni tipo di cenno

nella sua decisione qui querelata" (appello pag. 24).

La tesi, irricevibile, è comunque da respingere nel merito in quanto non idonea

a smentire le differenti conclusioni pretorili. A ben vedere nelle allegazioni

dell'appellante vi si trova anzi la conferma del fatto che proprio il

disaccordo tra i titolari dello studio legale, caratterizzato da dissapori che

avrebbero coinvolto anche la sublocatrice, è stato l'ostacolo che ha impedito la

stipulazione di un nuovo contratto come chiaramente desiderato dalla

sublocatrice appellante, ovvero di un contratto di locazione direttamente con i

proprietari dell'ente locato. Queste ammissioni di parte bastano da sole a

provare come il contratto di sublocazione (doc. B) abbia continuato a

sussistere inalterato, come correttamente rilevato dalla Pretora, circostanza

che ha peraltro trovato conferma nelle dichiarazioni rese da uno dei locatori

sentito quale teste (audizione testimoniale di G__________ R__________

rilasciata nell'ambito della procedura DI.2010.1307, incarto richiamato), come ritenuto

nel giudizio impugnato che ne ha ripreso alcuni stralci (pag. 3 consid. 5b).

I rimproveri mossi alla Pretora a questo proposito, oltre che irricevibili,

sono quindi pure infondati nel merito.

14. L'appellante accenna altresì

ad una presunta violazione del "suo diritto al rispetto del domicilio

professionale: trattasi di una sfera privata che dovrebbe essere protetta in

modo accresciuto dato che si tratta di uno studio legale che sottende la

protezione di una serie di valori degni di meritevolezza - ancorché non tutti

scritti, ma che la giurisprudenza federale ha elevato e codificato tra quelli

tutelati a livello costituzionale - che si saldano ai suoi diritti discendenti

dalla protezione della sfera privata, garantiti dalla Costituzione (art. 13

Cost., art. 8 CEDU, art. 17 PATTO II), gravemente e illecitamente lesi"

(appello pag. 25).

Senonché la censura, motivata in modo carente e a tratti confusa, omette di

indicare in cosa consisterebbe la violazione degli invocati diritti a seguito

di una valida disdetta del contratto di locazione. Irrilevanti ai fini di

questa procedura risultano infine le circostanze invocate in maniera vaga (e

pure in parte nuove) relative a presunte minacce subite dall'appellante e dai

clienti del suo studio legale, a violazioni del segreto professionale e di

altri non meglio precisati "valori vitali e irrinunciabili"

(appello pag. 25), così come a non meglio specificate esigenze di protezione

accresciuta contro le ingerenze statali.

15. L'appellante rimprovera alla

Pretora di aver violato il diritto federale per aver applicato la procedura

sommaria in luogo di quella ordinaria in base alla quale la parte non comparsa

all'udienza avrebbe dovuto essere nuovamente citata, concedendole così la

facoltà di partecipare al contraddittorio e chiedere l'assunzione di prove.

L'appellante produce quindi (quale nuovo doc. DD) la memoria scritta che

afferma aver preparato in vista dell'udienza alla quale non è comparsa.

Già si è detto in merito all'inammissibilità della produzione di nuovi

documenti (considerando n. 5). La censura è comunque da respingere poiché la

procedura seguita dalla Pretora risulta conforme ai disposti legali applicabili,

come già evidenziato nei considerandi che precedono. In particolare, secondo il

codice di rito cantonale allora in vigore, la procedura applicabile alla domanda

di sfratto presentata con istanza 27 settembre 2010 dalla sublocatrice (inc.

DI.2010.1451) risultava regolata dagli art. 404 segg CPC-TI che prevedevano appunto

una procedura speciale per le controversie in materia di locazione di locali

d'abitazione e commerciali. Già si è detto (considerando n. 10) in merito al

disposto dell'art. 408 cpv. 1 CPC-TI applicato dalla Pretora, previo formale

avvertimento scritto alla parte convenuta (Act. I).

Anche su questo punto l'appello deve pertanto essere respinto.

16. Evase le censure esposte

dall'appellante, giova infine rilevare come a ben vedere essa non abbia neppure

ritenuto di contestare la validità della disdetta del contratto notificato

dalla sublocatrice il 29 luglio 2010 (doc. D) o di invocarne, in modo motivato,

la nullità o di obiettare alcunché in merito alla violazione dell'obbligo di

diligenza della subconduttrice (art. 257f CO). Le obiezioni esposte con l'appello sono infatti limitate a sostenere, come visto con modalità parzialmente irricevibili

e senza valida ragione, la nullità, rispettivamente l'annullabilità della

disdetta nell'ipotesi in cui il contratto di sublocazione (doc. F) non fosse più

stato in vigore a seguito di stipulazione di un nuovo contratto, con argomenti

che prescindono pertanto dalla motivazione della disdetta in oggetto. Ne

consegue che, vista la corretta deduzione pretorile in merito alla sussistenza

di un valido contratto di sublocazione al momento della disdetta del 29 luglio

2010 (doc. D), la conseguente conclusione della Pretora è da confermare poiché

neppure contestata in sede di appello.

17. In definitiva,

l’appello deve essere respinto per quanto ricevibile. Trattandosi di una

contestazione relativa alla disdetta, il valore di causa, anche ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, corrisponde a 3 anni

di locazioni (sentenza del Tribunale federale 4A_551/2009 del 6 ottobre 2010;

4A_130/2008 del 26 maggio 2008, consid. 1.1) ed è quindi di fr. 34'200.- come

accertato dalla Pretora. Le spese processuali della presente procedura seguono

la soccombenza (art. 106 CPC) e sono quindi poste a carico della conduttrice,

che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di

appello, calcolate secondo gli artt. 11 e 13 del Regolamento sulle ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide

1. L’appello 4 gennaio 2013

dell'avv. AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di

complessivi fr. 600.- sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2'000.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).