12.2013.62
Società a garanzia limitata priva di revisore - scioglimento - appello - nova in appello - ripristino della situazione
28 giugno 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2013.62
Data decisione, Autorità:
28.06.2013, IICCA
Titolo:
Società a garanzia limitata priva di revisore - scioglimento - appello - nova in appello - ripristino della situazione
REVISORE O UFFICIO DI REVISIONE
SCIOGLIMENTO
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA
art. 727 CO
art. 731b cpv. 1 cf. 3 CO
art. 818 CO
art. 819 CO
art. 941a CO
art. 154 ORC
Incarto n.
12.2013.62
Lugano
28 giugno
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato della seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
quale giudice
unico ai sensi dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.5200
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 27
novembre 2012 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. da: RA
1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un
organo di revisione, domanda su cui la convenuta non si è espressa,
nell’ambito
della quale il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, con decisione 29 marzo
2013, ha pronunciato lo scioglimento della società convenuta e ne ha ordinato
la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante
la convenuta con atto di appello 12 aprile 2013 con cui chiede di respingere
l’istanza dell’Ufficio del registro di commercio, protestate tasse, spese e
ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre
l’istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 27 novembre 2012 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto
dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano AP 1, chiedendo che nei confronti
della società, priva dell’organo di revisione ai sensi degli art. 818 e 727 seg.
CO e invano diffidata (sia per raccomandata che tramite pubblicazione sul FUSC:
doc. B e C dell’inc. SO.2012.5200) al ripristino della situazione legale,
fossero adottate le necessarie misure (art. 154 cpv. 3 ORC, 731b, 819 e 941a
cpv. 1 CO);
che
con ordinanza 29 novembre 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha
assegnato alla convenuta un termine di 10 giorni per esprimersi in merito
all’istanza dell’Ufficio del registro di commercio con l’avvertenza delle
conseguenze in caso di silenzio nel termine impartito;
che con
sentenza 29 marzo 2013 il Pretore aggiunto, preso atto dell’inazione della
società, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO (cui rinvia l’art. 819
CO), ha accolto l’istanza dell’URC e pronunciato lo scioglimento della AP 1, e
ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 350.- sono state poste a
carico della società;
che
con appello del 12 aprile 2013 AP 1 postula la reiezione dell’istanza dell’URC
adducendo il ripristino della situazione legale e meglio la nomina del nuovo
ufficio di revisione – __________: v. doc. E - avvenuta nel corso
dell’assemblea generale straordinaria tenutasi in data 11 aprile 2013 (v. doc. D);
che
all’appello in esame, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di
una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo
codice di diritto processuale svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni
della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);
che
in considerazione del fatto che la causa non pone questioni di principio la
medesima può essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice
unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;
che
giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in
appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);
che
la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il
ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo
nella procedura ricorsuale, è idoneo ad evitare lo scioglimento della società
che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto
processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova)
in appello (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369; II CCA 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);
che
nel caso di specie la nomina del nuovo ufficio di revisione abilitato,
debitamente provata dai documenti allegati all’impugnativa, costituisce un vero
e proprio novum, ossia un fatto che si è verificato dopo l’emanazione
della pronunzia pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010, inc.
n.4A_106/2010, consid. 11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto
in considerazione senza restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente
il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747).
Ciò fa sì che il provvedimento adottato dal Pretore aggiunto nei confronti
della convenuta dev’essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza
(in tal senso Lorandi, in: AJP
11/2008 p. 1388; Machado, Carences
dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010
de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax
1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota
a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);
che,
in definitiva, l’appello deve pertanto essere accolto e la decisione di prima
istanza riformata nel senso che l’istanza dell’URC va respinta;
che
per quanto riguarda le spese e le ripetibili di prima e seconda sede, calcolate
sulla base di un valore litigioso di 20'000.-, pari al capitale sociale della
convenuta (doc. F; sentenza del Tribunale federale 22 giugno 2010, inc. n.4A_106/2010,
consid. 6; 8 luglio 2010, inc. n.4A_278/2010, consid. 6; II CCA 16 dicembre
2011, inc. n. 12.2011.206), vale quanto segue. Da una parte occorre considerare
che per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono
essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388),
dall’altra che la presente procedura – come già quella dinnanzi al Pretore –
avrebbe potuto essere evitata se l’appellante avesse ripristinato
tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle
ingiunzioni che ha ricevuto. Ciò premesso, in applicazione dell’art. 108 CPC,
la società deve sopportare le spese processuali da essa inutilmente causate. Ne
segue che il dispositivo sulla tassa di giustizia e sulle spese della sentenza
impugnata non viene modificato mentre le spese processuali di appello sono
fissate in fr. 600.-. Sempre in applicazione dell’art. 108 CPC non si assegnano
ripetibili (CPC Comm, Trezzini,
art.108, pag. 444).
Per questi motivi
richiamati gli art. 48b lett. b cfr. 3 LOG, 108
CPC nonché la LTG
decide: I. L’appello 12 aprile 2013 di
AP 1è accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 marzo 2013 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, inc. SO.2012.5200, invariati gli altri dispositivi,
è così riformata:
1. L’istanza 27 novembre 2012
dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.
II. Le
spese processuali di fr. 600.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo
carico. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il giudice unico
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF); se il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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