12.2013.63
Contratto di appalto, mercede a corpo, opere supplementari, onere di contestazione
1 aprile 2014Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2013.63
Data decisione, Autorità:
01.04.2014, IICCA
Titolo:
Contratto di appalto, mercede a corpo, opere supplementari, onere di contestazione
DISPOSIZIONI GENERALI
MERCEDE A CORPO
art. 263 CO
art. 150 CPC
art. 317 cpv. 1 cf. b CPC
Incarto n.
12.2013.63
Lugano
1 aprile 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. __________
della Pretura della Giurisdizione di __________ - promossa con petizione 6
luglio 2011 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
AP 2
tutti rappr. dall’ RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al versamento di fr. 35'704.50
oltre interessi, e il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai
precetti esecutivi n. __________ e n. __________ dell’UEF di __________, con
protesta di tasse, spese e ripetibili;
domanda
avversata dai convenuti e che il Pretore con giudizio 4 marzo 2013 ha parzialmente accolto limitatamente a fr. 16'768.47, oltre interessi, e rigettando in via
definitiva per pari importo le opposizioni ai precetti esecutivi n. __________
e n. __________ dell’UEF di __________;
appellanti
Fatti
i convenuti con appello 12 aprile 2013 in cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione limitatamente a
fr. 3'985.59 e conseguentemente di rigettare i precetti esecutivi limitatamente
a tale importo, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e
secondo grado di giudizio;
mentre
con risposta 17 maggio 2013 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
1. AP
1 e AP 2 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del fondo part. n. __________
RFD di R__________ su cui sorge un capannone industriale (doc. A). Nel corso
del mese di luglio 2009 essi hanno contattato la AO 1 per verificare la sua
disponibilità ad effettuare dei lavori di manutenzione al capannone di loro
proprietà. Il 30 settembre 2009 AP 1 ha firmato la conferma d’ordine n.
1167/2009 della AO 1 riguardante la “fornitura e posa rivestimento struttura
in carpenteria” per una somma totale di fr. 170'000.- (doc. B). Lo stesso
giorno AP 1 e AP 2 hanno sottoscritto un’altra conferma d’ordine con il
medesimo numero di quella precedente (1167/2009) concernente la “manutenzione
vostro fabbricato mappale __________” per un importo totale di fr.
126'400.- (doc. 1).
Nel periodo ottobre 2009 – gennaio 2010 la AO 1 ha inviato a AP 1 e AP 2 diverse fatture concernenti l’esecuzione di lavori che, a suo dire, costituirebbero
prestazioni aggiuntive rispetto a quanto contenuto nella conferma d’ordine. Il
22 giugno 2010 AP 1 e AP 2, per il tramite del loro legale, hanno contestato le
fatture emesse dalla AO 1, poiché “riferibili ad interventi mai eseguiti e
richiesti” (doc. 2). Dopo un sollecito di pagamento rimasto
infruttuoso (doc. GG), il 9 dicembre 2010 la AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 e AP 2 due distinti precetti esecutivi (PE n. __________ e
PE n. __________ UE di __________, doc. HH e doc. II) per l’importo complessivo
di fr. 37'317.38 oltre interessi, contro i quali è stata interposta
opposizione.
Considerandi
2.
Con
petizione 6 luglio 2011 la AO 1 ha postulato la condanna in solido di AP 1 e AP
2.
al pagamento dell’importo complessivo di fr. 35'704.50, oltre interessi, e il
rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________
dell’UE di Mendrisio. I convenuti, in risposta, hanno chiesto la reiezione
della petizione, contestando le pretese dell’attrice, poiché da una parte non
comprese nella conferma d’ordine alla base del rapporto contrattuale e
dall’altra concernenti opere mai richieste e mai eseguite. Essi ritengono
inoltre che in ogni caso tali pretese sarebbero da porre in compensazione con
le richieste da loro avanzate relative a presunti difetti dell’opera. Con
replica 2 novembre 2011 l’attrice ha riproposto sostanzialmente le sue
richieste creditorie e contestato l’esistenza di difetti, che in ogni caso
sarebbero stati segnalati tardivamente. I convenuti con la duplica 5 dicembre
2011.
hanno ribadito le loro motivazioni, osservando come nessuna prestazione
aggiuntiva fosse mai stata richiesta e i difetti fossero stati segnalati
adeguatamente e tempestivamente. Esperita l’istruttoria di causa, le parti
hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale e nei rispettivi
memoriali conclusivi esse hanno in sostanza confermato le proprie antitetiche
posizioni.
3.
Con
sentenza 4 marzo 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e
condannato i convenuti, con vincolo di solidarietà, al pagamento dell’importo
complessivo di fr. 16'768.47, oltre interessi, rigettato in via definitiva le
opposizioni ai PE n. __________-__________ e n. __________ limitatamente
all’importo menzionato e posto la tassa di giustizia e le spese a carico delle
parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili. Preliminarmente il
Pretore ha accertato che la conferma d’ordine di cui al doc. 1 (“Manutenzione
vostro fabbricato mappale __________” per un importo complessivo di fr.
126'400.-) era da considerare quale documento definitivo che le parti hanno
deciso di porre alla base della loro relazione contrattuale. Sulla base di tale
documento il primo giudice ha concluso che le parti hanno pattuito una mercede
a corpo ai sensi dell’art. 373 CO. Appurato in seguito che tutte le opere
descritte in petizione sono state realizzate, il Pretore ha concluso che le
stesse non erano oggetto della conferma d’ordine di cui al doc. 1 e che
pertanto erano da considerarsi opere supplementari (ad eccezione delle opere di
smontaggio delle vecchie lamiere di copertura delle pareti del capannone).
Sulla base delle risultanze istruttorie il Pretore ha quindi ritenuto che i
convenuti hanno di fatto tacitamente accettato l’esecuzione delle opere
supplementari, in particolare per quanto concerne “i lavori più eclatanti,
cioè quelli che non si possono – viste le loro dimensioni – ignorare”
(sentenza impugnata consid. 7, pag. 9). Per tali opere il Pretore ha
riconosciuto quanto richiesto con la petizione, negando la pretesa posta in
compensazione dai convenuti per asseriti difetti dell’opera.
4.
Con
appello 12 aprile 2013 AP 1 e AP 2 chiedono la parziale riforma della decisione
impugnata nel senso di respingere la petizione anche per quanto concerne il
lavoro relativo alla parete divisoria per un importo complessivo di fr.
12'782.88 (fr. 11'362.56 + fr. 1'420.30, doc. L e doc. M). A loro dire, dagli
atti di causa emergerebbe chiaramente come questa prestazione supplementare sia
già stata pagata dai convenuti. L’attrice con risposta 17 maggio 2013 ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso e per quanto necessario,
verranno riprese nei prossimi considerandi.
5.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome
la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405
CPC).
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-,
la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il
termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 5 marzo 2013. L’appello
del 12 aprile 2013 e la risposta del 17 maggio 2013 sono tempestivi, il termine
di 30 giorni essendo stato prorogato per effetto delle ferie giudiziarie (art.
145.
cpv. 1 lett. a CPC).
6.
Non
vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di
appalto ai sensi dell’art. 363 e segg. CO, che la conferma di ordine di cui al
doc. 1 costituisce il documento definitivo che le parti hanno deciso di porre
alla base della loro relazione contrattuale e che queste ultime hanno pattuito
una mercede a corpo per la realizzazione delle opere di cui al documento
citato. Neppure la conclusione del Pretore, secondo cui le opere oggetto della
petizione non sono comprese nella conferma d’ordine, e quindi costituiscono
opere supplementari, è stata censurata in questa sede. Gli appellanti contestano
la decisione del Pretore unicamente per quanto concerne le posizioni di fr.
11'362.56 (doc. L) e di fr. 1'420.32 (doc. M) relative alla costruzione di una
parete interna divisoria. Essi sostengono in questa sede di avere già onorato
quanto dovuto per l’esecuzione di tale opera supplementare, poiché essi
avrebbero versato un importo maggiore rispetto a quanto concordato con la
conferma d’ordine di cui al doc. 1 (fr. 138'700.- a fronte di un importo di fr.
126'400.-, appello, pag. 3). La differenza tra quanto versato e quanto
concordato corrisponderebbe alla mercede per la costruzione della parete
divisoria. Gli appellanti criticano il Pretore per non avere considerato tale
circostanza emersa, a loro dire, in maniera chiara e univoca dall’istruttoria.
7.
Preliminarmente
occorre precisare che la censura è irricevibile, non essendo adempiute le
condizioni poste dall’art. 317 CPC. Con la risposta 29 settembre 2011 (act. III)
i convenuti e qui appellanti si sono infatti limitati a contestare le pretese
dell’attrice, sostenendo che queste ultime, oltre a non essere comprese nella
conferma d’ordine, riguarderebbero opere mai commissionate e mai eseguite. Con
la replica 5 dicembre 2011 (act. VI) i convenuti hanno ribadito la loro
contestazione, osservando come nessuna opera supplementare fosse mai stata ordinata
e realizzata. Con le conclusioni 30 novembre 2012 essi hanno ribadito, per
quanto concerne le fatture riferite alla parete interna divisoria (doc. M e L),
che dalle audizioni testimoniali non si poteva dedurre che l’esecuzione di tale
prestazione potesse essere qualificata come opera supplementare. Gli appellanti
hanno inoltre osservato che anche se dall’audizione del convenuto AP 2
risultava che “una porta divisoria aggiuntiva è stata richiesta dai
convenuti”, la prestazione sarebbe comunque già stata onorata. Essi sostengono
di avere versato l’importo complessivo “di Fr. 130'700.- rispetto ai
concordati Fr. 126'400.-“ (conclusioni, act. XX, pag. 5). Sennonché, la
circostanza che i lavori relativi alla parete divisoria interna siano opere
supplementari la cui esecuzione sarebbe già stata pagata dai convenuti, è stata
evocata (peraltro in maniera contraddittoria) per la prima volta, e con ciò
irritualmente (art. 229, 232 CPC), solo con le conclusioni di causa e non può
così nemmeno essere presa in considerazione in questa sede. Come già sotto
l’egida del CPC-TI anche in applicazione del nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero nuovi fatti, argomentazioni o contestazioni
sollevati per la prima volta con le conclusioni sono inammissibili (IICCA 6
febbraio 2014 inc. 12.2012.191, consid. 10). Ne discende l’irricevibilità della
contestazione, non essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 317 cpv. 1
lett. b CPC.
8.
Gli
appellanti sostengono che il Pretore avrebbe dovuto tenere conto del fatto che
le posizioni relative alla costruzione della parete interna divisoria (doc. L e
M) sarebbero da loro già state liquidate, poiché tale circostanza emergerebbe
in maniera chiara e univoca dalle tavole processuali. Il fatto che essi in
prima sede si siano limitati a contestare genericamente le prestazioni
dell’attrice in quanto mai commissionate e mai eseguite sarebbe pertanto
irrilevante. La tesi degli appellanti, pretestuosa, non può essere seguita.
8.1
Il Pretore
ha evidenziato come la parte convenuta ha omesso di contestare che quanto
eseguito dalla AO 1 non fosse compreso nell’accordo alla base della relazione
contrattuale. In applicazione del principio secondo cui tutto ciò che non è
contestato è ammesso, il giudice di prime cure ha concluso che tutte le opere
oggetto della lite non erano comprese nella conferma d’ordine di cui al doc. 1,
ad eccezione delle opere di smontaggio delle vecchie lamiere di copertura delle
pareti del capannone. Malgrado l’assenza di una specifica contestazione da
parte dei convenuti per tali opere, considerate le univoche risultanze
istruttorie (in particolare il testo della conferma d’ordine di cui al doc. 1),
il Pretore ha concluso che queste prestazioni fossero comprese nel contratto e
ha pertanto respinto la pretesa di una remunerazione supplementare (sentenza
impugnata, pag. 7 ad 6b).
8.2
Contrariamente
a quanto ritengono gli appellanti, è evidente che l’argomentazione pretorile
sopra evocata non può essere applicata anche per le pretese relative alla
costruzione della parete interna divisoria. Negli atti introduttivi i convenuti
si sono infatti sempre limitati a sostenere che le pretese di parte attrice non
erano comprese nella conferma d’ordine di cui al doc. 1 e di non avere mai
ordinato l’esecuzione di opere aggiuntive, in particolare di una nuova parete
divisoria interna (risposta, act. III, pag. 3, pag. 5; duplica, act. VI, pag.
3). A giusta ragione il Pretore, in applicazione dell’art. 150 CPC, ha quindi
determinato l’oggetto della prova. Nei procedimenti retti dal principio
attitatorio sono oggetto di prova i fatti controversi, se giuridicamente
rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC). Un fatto è controverso se è stato debitamente
allegato e specificato, nonché specificatamente contestato in causa (Trezzini in: Cocchi / Trezzini / Bernasconi, Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, pag. 622 seg.). Nel caso concreto gli
appellanti non possono pretendere di supplire al loro difetto di allegazione,
rispettivamente di contestazione, chiedendo l’applicazione dell’argomentazione
pretorile per quanto attiene all’oggetto della prova secondo l’art. 150 cpv. 1
CPC. La fase dell’istruttoria non ha quale scopo quello di colmare
un’insufficiente allegazione, rispettivamente contestazione, negli atti
introduttivi (DTF 108 II 337).
I
convenuti, limitando la loro contestazione all’assunto secondo cui le pretese
dell’attrice riguardavano lavori non compresi nell’ accordo di cui al doc. 1 e
che non erano mai stati ordinati e eseguiti, si sono assunti il rischio di vedersi
precludere l’esame di possibili censure, rimaste inesplorate poiché non prese
in considerazione neppure a titolo subordinato, rendendo superfluo
l'accertamento tramite istruttoria di quegli elementi che avrebbero permesso di
esaminare se l’esecuzione della parete interna divisoria era già stata da loro
remunerata. La censura degli appellanti deve pertanto essere respinta.
9.
In
definitiva, l’appello deve essere respinto nella limitata misura in cui è
ricevibile. Le spese processuali della presente procedura, calcolate sulla base
di un valore litigioso complessivo di fr. 12'782.88 (fr. 11'362.56 + fr.
1'420.32, doc. L e M) sono poste interamente a carico degli
appellanti in solido, risultati soccombenti (art. 106
cpv. 1 CPC), che devono inoltre rifondere alla controparte, sempre con vincolo
di solidarietà, un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese
gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello
12 aprile 2013 di AP 1 e AP 2 è respinto per quanto ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 4 marzo 2013 della Pretura della Giurisdizione di __________,
è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate
dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla
controparte, con vincolo di solidarietà, fr. 1'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-,
-.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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