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Decisione

12.2013.63

Contratto di appalto, mercede a corpo, opere supplementari, onere di contestazione

1 aprile 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con appello 12 aprile 2013 in cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione limitatamente a

fr. 3'985.59 e conseguentemente di rigettare i precetti esecutivi limitatamente

a tale importo, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e

secondo grado di giudizio;

mentre

con risposta 17 maggio 2013 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

1. AP

1 e AP 2 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del fondo part. n. __________

RFD di R__________ su cui sorge un capannone industriale (doc. A). Nel corso

del mese di luglio 2009 essi hanno contattato la AO 1 per verificare la sua

disponibilità ad effettuare dei lavori di manutenzione al capannone di loro

proprietà. Il 30 settembre 2009 AP 1 ha firmato la conferma d’ordine n.

1167/2009 della AO 1 riguardante la “fornitura e posa rivestimento struttura

in carpenteria” per una somma totale di fr. 170'000.- (doc. B). Lo stesso

giorno AP 1 e AP 2 hanno sottoscritto un’altra conferma d’ordine con il

medesimo numero di quella precedente (1167/2009) concernente la “manutenzione

vostro fabbricato mappale __________” per un importo totale di fr.

126'400.- (doc. 1).

Nel periodo ottobre 2009 – gennaio 2010 la AO 1 ha inviato a AP 1 e AP 2 diverse fatture concernenti l’esecuzione di lavori che, a suo dire, costituirebbero

prestazioni aggiuntive rispetto a quanto contenuto nella conferma d’ordine. Il

22 giugno 2010 AP 1 e AP 2, per il tramite del loro legale, hanno contestato le

fatture emesse dalla AO 1, poiché “riferibili ad interventi mai eseguiti e

richiesti” (doc. 2). Dopo un sollecito di pagamento rimasto

infruttuoso (doc. GG), il 9 dicembre 2010 la AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 e AP 2 due distinti precetti esecutivi (PE n. __________ e

PE n. __________ UE di __________, doc. HH e doc. II) per l’importo complessivo

di fr. 37'317.38 oltre interessi, contro i quali è stata interposta

opposizione.

Considerandi

2.

Con

petizione 6 luglio 2011 la AO 1 ha postulato la condanna in solido di AP 1 e AP

2.

al pagamento dell’importo complessivo di fr. 35'704.50, oltre interessi, e il

rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________

dell’UE di Mendrisio. I convenuti, in risposta, hanno chiesto la reiezione

della petizione, contestando le pretese dell’attrice, poiché da una parte non

comprese nella conferma d’ordine alla base del rapporto contrattuale e

dall’altra concernenti opere mai richieste e mai eseguite. Essi ritengono

inoltre che in ogni caso tali pretese sarebbero da porre in compensazione con

le richieste da loro avanzate relative a presunti difetti dell’opera. Con

replica 2 novembre 2011 l’attrice ha riproposto sostanzialmente le sue

richieste creditorie e contestato l’esistenza di difetti, che in ogni caso

sarebbero stati segnalati tardivamente. I convenuti con la duplica 5 dicembre

2011.

hanno ribadito le loro motivazioni, osservando come nessuna prestazione

aggiuntiva fosse mai stata richiesta e i difetti fossero stati segnalati

adeguatamente e tempestivamente. Esperita l’istruttoria di causa, le parti

hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale e nei rispettivi

memoriali conclusivi esse hanno in sostanza confermato le proprie antitetiche

posizioni.

3.

Con

sentenza 4 marzo 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e

condannato i convenuti, con vincolo di solidarietà, al pagamento dell’importo

complessivo di fr. 16'768.47, oltre interessi, rigettato in via definitiva le

opposizioni ai PE n. __________-__________ e n. __________ limitatamente

all’importo menzionato e posto la tassa di giustizia e le spese a carico delle

parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili. Preliminarmente il

Pretore ha accertato che la conferma d’ordine di cui al doc. 1 (“Manutenzione

vostro fabbricato mappale __________” per un importo complessivo di fr.

126'400.-) era da considerare quale documento definitivo che le parti hanno

deciso di porre alla base della loro relazione contrattuale. Sulla base di tale

documento il primo giudice ha concluso che le parti hanno pattuito una mercede

a corpo ai sensi dell’art. 373 CO. Appurato in seguito che tutte le opere

descritte in petizione sono state realizzate, il Pretore ha concluso che le

stesse non erano oggetto della conferma d’ordine di cui al doc. 1 e che

pertanto erano da considerarsi opere supplementari (ad eccezione delle opere di

smontaggio delle vecchie lamiere di copertura delle pareti del capannone).

Sulla base delle risultanze istruttorie il Pretore ha quindi ritenuto che i

convenuti hanno di fatto tacitamente accettato l’esecuzione delle opere

supplementari, in particolare per quanto concerne “i lavori più eclatanti,

cioè quelli che non si possono – viste le loro dimensioni – ignorare”

(sentenza impugnata consid. 7, pag. 9). Per tali opere il Pretore ha

riconosciuto quanto richiesto con la petizione, negando la pretesa posta in

compensazione dai convenuti per asseriti difetti dell’opera.

4.

Con

appello 12 aprile 2013 AP 1 e AP 2 chiedono la parziale riforma della decisione

impugnata nel senso di respingere la petizione anche per quanto concerne il

lavoro relativo alla parete divisoria per un importo complessivo di fr.

12'782.88 (fr. 11'362.56 + fr. 1'420.30, doc. L e doc. M). A loro dire, dagli

atti di causa emergerebbe chiaramente come questa prestazione supplementare sia

già stata pagata dai convenuti. L’attrice con risposta 17 maggio 2013 ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso e per quanto necessario,

verranno riprese nei prossimi considerandi.

5.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome

la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405

CPC).

Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-,

la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il

termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 5 marzo 2013. L’appello

del 12 aprile 2013 e la risposta del 17 maggio 2013 sono tempestivi, il termine

di 30 giorni essendo stato prorogato per effetto delle ferie giudiziarie (art.

145.

cpv. 1 lett. a CPC).

6.

Non

vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di

appalto ai sensi dell’art. 363 e segg. CO, che la conferma di ordine di cui al

doc. 1 costituisce il documento definitivo che le parti hanno deciso di porre

alla base della loro relazione contrattuale e che queste ultime hanno pattuito

una mercede a corpo per la realizzazione delle opere di cui al documento

citato. Neppure la conclusione del Pretore, secondo cui le opere oggetto della

petizione non sono comprese nella conferma d’ordine, e quindi costituiscono

opere supplementari, è stata censurata in questa sede. Gli appellanti contestano

la decisione del Pretore unicamente per quanto concerne le posizioni di fr.

11'362.56 (doc. L) e di fr. 1'420.32 (doc. M) relative alla costruzione di una

parete interna divisoria. Essi sostengono in questa sede di avere già onorato

quanto dovuto per l’esecuzione di tale opera supplementare, poiché essi

avrebbero versato un importo maggiore rispetto a quanto concordato con la

conferma d’ordine di cui al doc. 1 (fr. 138'700.- a fronte di un importo di fr.

126'400.-, appello, pag. 3). La differenza tra quanto versato e quanto

concordato corrisponderebbe alla mercede per la costruzione della parete

divisoria. Gli appellanti criticano il Pretore per non avere considerato tale

circostanza emersa, a loro dire, in maniera chiara e univoca dall’istruttoria.

7.

Preliminarmente

occorre precisare che la censura è irricevibile, non essendo adempiute le

condizioni poste dall’art. 317 CPC. Con la risposta 29 settembre 2011 (act. III)

i convenuti e qui appellanti si sono infatti limitati a contestare le pretese

dell’attrice, sostenendo che queste ultime, oltre a non essere comprese nella

conferma d’ordine, riguarderebbero opere mai commissionate e mai eseguite. Con

la replica 5 dicembre 2011 (act. VI) i convenuti hanno ribadito la loro

contestazione, osservando come nessuna opera supplementare fosse mai stata ordinata

e realizzata. Con le conclusioni 30 novembre 2012 essi hanno ribadito, per

quanto concerne le fatture riferite alla parete interna divisoria (doc. M e L),

che dalle audizioni testimoniali non si poteva dedurre che l’esecuzione di tale

prestazione potesse essere qualificata come opera supplementare. Gli appellanti

hanno inoltre osservato che anche se dall’audizione del convenuto AP 2

risultava che “una porta divisoria aggiuntiva è stata richiesta dai

convenuti”, la prestazione sarebbe comunque già stata onorata. Essi sostengono

di avere versato l’importo complessivo “di Fr. 130'700.- rispetto ai

concordati Fr. 126'400.-“ (conclusioni, act. XX, pag. 5). Sennonché, la

circostanza che i lavori relativi alla parete divisoria interna siano opere

supplementari la cui esecuzione sarebbe già stata pagata dai convenuti, è stata

evocata (peraltro in maniera contraddittoria) per la prima volta, e con ciò

irritualmente (art. 229, 232 CPC), solo con le conclusioni di causa e non può

così nemmeno essere presa in considerazione in questa sede. Come già sotto

l’egida del CPC-TI anche in applicazione del nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero nuovi fatti, argomentazioni o contestazioni

sollevati per la prima volta con le conclusioni sono inammissibili (IICCA 6

febbraio 2014 inc. 12.2012.191, consid. 10). Ne discende l’irricevibilità della

contestazione, non essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 317 cpv. 1

lett. b CPC.

8.

Gli

appellanti sostengono che il Pretore avrebbe dovuto tenere conto del fatto che

le posizioni relative alla costruzione della parete interna divisoria (doc. L e

M) sarebbero da loro già state liquidate, poiché tale circostanza emergerebbe

in maniera chiara e univoca dalle tavole processuali. Il fatto che essi in

prima sede si siano limitati a contestare genericamente le prestazioni

dell’attrice in quanto mai commissionate e mai eseguite sarebbe pertanto

irrilevante. La tesi degli appellanti, pretestuosa, non può essere seguita.

8.1

Il Pretore

ha evidenziato come la parte convenuta ha omesso di contestare che quanto

eseguito dalla AO 1 non fosse compreso nell’accordo alla base della relazione

contrattuale. In applicazione del principio secondo cui tutto ciò che non è

contestato è ammesso, il giudice di prime cure ha concluso che tutte le opere

oggetto della lite non erano comprese nella conferma d’ordine di cui al doc. 1,

ad eccezione delle opere di smontaggio delle vecchie lamiere di copertura delle

pareti del capannone. Malgrado l’assenza di una specifica contestazione da

parte dei convenuti per tali opere, considerate le univoche risultanze

istruttorie (in particolare il testo della conferma d’ordine di cui al doc. 1),

il Pretore ha concluso che queste prestazioni fossero comprese nel contratto e

ha pertanto respinto la pretesa di una remunerazione supplementare (sentenza

impugnata, pag. 7 ad 6b).

8.2

Contrariamente

a quanto ritengono gli appellanti, è evidente che l’argomentazione pretorile

sopra evocata non può essere applicata anche per le pretese relative alla

costruzione della parete interna divisoria. Negli atti introduttivi i convenuti

si sono infatti sempre limitati a sostenere che le pretese di parte attrice non

erano comprese nella conferma d’ordine di cui al doc. 1 e di non avere mai

ordinato l’esecuzione di opere aggiuntive, in particolare di una nuova parete

divisoria interna (risposta, act. III, pag. 3, pag. 5; duplica, act. VI, pag.

3). A giusta ragione il Pretore, in applicazione dell’art. 150 CPC, ha quindi

determinato l’oggetto della prova. Nei procedimenti retti dal principio

attitatorio sono oggetto di prova i fatti controversi, se giuridicamente

rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC). Un fatto è controverso se è stato debitamente

allegato e specificato, nonché specificatamente contestato in causa (Trezzini in: Cocchi / Trezzini / Bernasconi, Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, pag. 622 seg.). Nel caso concreto gli

appellanti non possono pretendere di supplire al loro difetto di allegazione,

rispettivamente di contestazione, chiedendo l’applicazione dell’argomentazione

pretorile per quanto attiene all’oggetto della prova secondo l’art. 150 cpv. 1

CPC. La fase dell’istruttoria non ha quale scopo quello di colmare

un’insufficiente allegazione, rispettivamente contestazione, negli atti

introduttivi (DTF 108 II 337).

I

convenuti, limitando la loro contestazione all’assunto secondo cui le pretese

dell’attrice riguardavano lavori non compresi nell’ accordo di cui al doc. 1 e

che non erano mai stati ordinati e eseguiti, si sono assunti il rischio di vedersi

precludere l’esame di possibili censure, rimaste inesplorate poiché non prese

in considerazione neppure a titolo subordinato, rendendo superfluo

l'accertamento tramite istruttoria di quegli elementi che avrebbero permesso di

esaminare se l’esecuzione della parete interna divisoria era già stata da loro

remunerata. La censura degli appellanti deve pertanto essere respinta.

9.

In

definitiva, l’appello deve essere respinto nella limitata misura in cui è

ricevibile. Le spese processuali della presente procedura, calcolate sulla base

di un valore litigioso complessivo di fr. 12'782.88 (fr. 11'362.56 + fr.

1'420.32, doc. L e M) sono poste interamente a carico degli

appellanti in solido, risultati soccombenti (art. 106

cpv. 1 CPC), che devono inoltre rifondere alla controparte, sempre con vincolo

di solidarietà, un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese

gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello

12 aprile 2013 di AP 1 e AP 2 è respinto per quanto ricevibile. Di

conseguenza la sentenza 4 marzo 2013 della Pretura della Giurisdizione di __________,

è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate

dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla

controparte, con vincolo di solidarietà, fr. 1'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-,

-.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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