12.2013.64
Estromissione delle conclusioni per mancata comparsa della parte al dibattimento? i.c negato; apprezzamento delle prove in mancanza di prova peritale
25 agosto 2014Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.64
Lugano
25 agosto 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.722
della Pretura __________ - promossa con petizione 12 ottobre 2010 da
AO
1
rappr. dall’avv. RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’avv. RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'335.45, oltre
interessi al 5% dal 5 luglio 2010;
domanda avversata dalla
convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
sentenza 26 febbraio 2013 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta
con atto di appello 15 aprile 2013 con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con
risposta 15 maggio 2013 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso dei mesi di maggio e
giugno 2010 la società AO 1 ha partecipato alla ristrutturazione dell’immobile
sito sul fondo part. n. __________ RFD di B__________, di proprietà di __________
A__________. Quest’ultimo ha appaltato i lavori edili di ristrutturazione alla
ditta AP 1, la quale a sua volta ha subappaltato i lavori inerenti la
ristrutturazione del bagno, l’isolazione e la formazione del betoncino del
balcone alla ditta AO 1 (petizione, pag. 2; risposta pag. 2 e 4, doc. A e B).
Il 25 giugno 2010 la AO 1 ha inviato alla AP 1 una fattura di fr. 14'335.45
pari al saldo ancora dovuto per l’esecuzione delle opere “di demolizione e
sgombero e ricostruzione” eseguite a regia per il periodo 6 maggio - 21 giugno
2010 (doc. C). Dopo un sollecito di pagamento rimasto infruttuoso (doc. D), AO
1 ha chiesto e ottenuto l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori per la somma di fr. 14'335.45, oltre interessi, a
carico della part. n. __________ RFD di B__________, di proprietà di __________
A__________ (decisione 11 maggio 2011 inc. OA.2010.520 della Pretura di Lugano,
sez. 3, richiamato).
B. Con petizione 12 ottobre
2010 AO 1 ha postulato la condanna della ditta AP 1 al pagamento di fr.
14'335.45, oltre spese e interessi del 5% dal 5 luglio 2010, quale
corrispettivo delle opere eseguite in subappalto. La convenuta, in risposta, ha
chiesto la reiezione della petizione e, in via riconvenzionale, la condanna
dell’attrice al pagamento di fr. 19'764.08, oltre interessi, a titolo di
risarcimento dei danni dovuti per i difetti dell’opera. Tale domanda è stata in
seguito stralciata dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo richiesto.
All’udienza preliminare del 26 settembre 2011 le parti si sono confermate nelle
rispettive antitetiche posizioni di fatto e di diritto. Esperita l’istruttoria esse
sono state citate il 29 novembre 2012 al dibattimento finale indetto per il 23
gennaio 2013. Le parti hanno prodotto dei memoriali conclusivi scritti, l’attrice
il 14 dicembre 2012 e la convenuta il 18 gennaio 2013. Contestualmente al
dibattimento finale del 23 gennaio 2013 la convenuta, unica parte comparsa, ha
chiesto l’estromissione delle conclusioni del 14 dicembre 2012 dell’attrice,
non avendo quest’ultima rinunciato allo stesso (verbale udienza 23 gennaio
2013, act. XXII).
C. Con sentenza 26 febbraio 2013,
qui impugnata, il Pretore ha integralmente accolto la petizione, condannando la
convenuta a pagare all’attrice fr. 14'335.45, oltre interessi al 5% dal 5
luglio 2010, e ad assumere l’onere delle spese e delle ripetibili. Il giudice
di prime cure ha dapprima respinto la richiesta di estromissione delle
conclusioni prodotte dall’attrice a seguito della sua mancata comparsa al
dibattimento finale. Egli ha poi concluso che l’istruttoria non aveva permesso
di fare chiarezza sull’effettiva responsabilità degli asseriti difetti né
sull’entità degli stessi. Il Pretore ha per contro ritenuto comprovata la
pretesa dell’attrice in rapporto alle opere eseguite ed alla congruità della
fatturazione ed ha accolto integralmente la petizione.
D. Con l’appello 15 aprile 2013
la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, con accollo alla controparte degli oneri processuali e
dell’indennità ripetibile di primo e secondo grado. L’appellante rimprovera al
Pretore una violazione dell’art. 143 CPC/TI per non avere estromesso le
conclusioni del 14 dicembre 2012 di parte attrice, malgrado la stessa non si
sia presentata alla successiva udienza del dibattimento finale. Nel merito solleva
un errato apprezzamento delle prove e una violazione degli art. 97 e 368 CO. Contesta
la valenza probatoria conferita dal Pretore ai bollettini di lavoro e ribadisce
l’assunto secondo cui i difetti dell’ opera eseguita dall’attrice sarebbero
stati confermati dalle testimonianze raccolte durante l’istruttoria. Incombeva
pertanto a quest’ultima l’onere di dimostrare l’assenza di colpa per i difetti
riscontrati. L’integrale ricusa dell’opera sarebbe pertanto pienamente
legittima.
E. Con osservazioni
(correttamente: risposta) all’appello 15 maggio 2013 AO 1 postula la reiezione
del gravame con argomenti che, se e per quanto necessario, verranno ripresi nei
prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella
data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale
in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405 cpv. 1 CPC).
Nelle controversie patrimoniali
con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello
(art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale
per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie la decisione
impugnata è stata notificata il 26 febbraio 2013 e ricevuta il giorno
successivo. Tenuto conto della sospensione dei termini (art. 145 cpv. 1 lett. a
CPC), il gravame del 15 aprile 2013 è tempestivo, così come lo è la risposta
del 15 maggio 2013, essendo stata inoltrata nel termine di 30 giorni impartito
da questa Camera il 25 aprile 2013. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del
gravame.
2. L’appellante rimprovera il
Pretore per non avere sanzionato la mancata comparsa dell’attrice al
dibattimento finale con l’estromissione delle sue conclusioni in applicazione
dell’art. 143 CPC/TI. Nella decisione impugnata il Pretore, in applicazione
dell’art. 280 cpv. 3 e 4 CPC/TI e dell’art. 135 cpv. 1 CPC/TI, ha spiegato che
nell’ambito di procedimenti soggetti alla procedura ordinaria appellabile, in
caso di assunzione di prove, vi è la facoltà per ogni parte di produrre fino a
5 giorni prima del dibattimento finale un allegato conclusionale. La successiva
mancata comparsa di una delle parti comporta l’applicazione dell’art. 135 cpv.
1 CPC/TI, in base al quale il giudice deve tenere conto delle precedenti
allegazioni della parte non comparsa. Il giudice di prime cure ha quindi
escluso che la mancata comunicazione dell’assenza dell’attrice potesse essere
sanzionata con l’estromissione dagli atti delle conclusioni scritte prodotte
tempestivamente, non essendo una tale sanzione contemplata dal CPC/TI. Egli ha
altresì considerato che lo scopo del termine previsto per la produzione degli
allegati conclusionali è di permetterne la notifica prima del dibattimento
finale affinché le parti possano poi prendere compiutamente posizione in merito
contestualmente al dibattimento finale e che in quest’ottica l’assenza di una
parte va unicamente a suo discapito, “non essendo più possibile per essa
prendere posizione sulle argomentazioni addotte in sede conclusionale dall’avversario,
che si trova quindi avvantaggiato“ (decisione impugnata ad 9 pag. 5). L’appellante
non si confronta con la motivazione pretorile, limitandosi a contrapporre la
sua personale opinione in merito, senza nemmeno spiegare in che maniera la
mancata estromissione delle conclusioni di controparte gli avrebbe causato un
pregiudizio irreparabile come richiesto dall’art. 143 cpv. 1 CPC/TI. Su questo
punto l’appello, non rispettando le esigenze di motivazione previste dall’art.
311 cpv. 1 CPC, è irricevibile. La censura dovrebbe in ogni modo essere
disattesa. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il memoriale
conclusivo in forma scritta non è “un atto condizionato anche dalla personale
comparizione al dibattimento finale” (appello, ad 7, pag. 7). Ciò rappresenta
una semplice conclusione dell’appellante non supportata da norme di procedura,
che si pone in contrasto con il tenore, lo scopo e la sistematica dell’art. 280
cpv. 3 e 4 CPC/TI. Con l’allegato conclusivo scritto viene data alla parte
l’occasione di esprimersi, in ossequio al suo diritto di essere sentita, sulle
risultanze dell’istruttoria, per cui, privandola di tale possibilità, la controparte
non le sottrae un’arma processuale di particolare rilevanza, né migliora in
alcun modo la propria posizione sostanziale o processuale, di modo che la
mancata estromissione di tale allegato non arreca alla convenuta alcun
pregiudizio, a maggior ragione nel caso di specie, in cui l’attrice non ha
provveduto ad estendere o modificare le proprie domande. Ne discende che il
Pretore non ha violato l’art. 143 CPC/TI.
3. L’appellante rimprovera al
Pretore una violazione degli artt. 367 segg. CO per avere considerato che le
carenze esecutive riscontrate non potevano nel caso concreto essere ricondotte
all’operato della sola attrice, non potendo escludere errori o direttive errate
da parte di altri artigiani o del committente stesso. La convenuta ritiene
sufficiente, affinché si attivi il regime della garanzia per i difetti, che il
committente ne dimostri l’esistenza senza tuttavia dover provare la loro
origine. Così come espressa l’osservazione è di per sé pertinente. Tuttavia l’appellante
confonde l’origine del difetto (inteso come causa che può risiedere in un errore
di costruzione, in un difetto nell’uso dei materiali, in un errato metodo di
lavoro, in un’errata cronologia degli interventi, ecc.) dalla responsabilità
per il difetto (vale a dire chi deve rispondere per il difetto). Il regime
della garanzia per i difetti dell’opera ai sensi degli artt. 367 segg. CO
presuppone infatti che gli stessi siano la causa di circostanze imputabili
all’appaltatore, rispondendo quest’ultimo unicamente per i difetti riscontrati
nell’opera da lui eseguita sulla base del contratto stipulato con il
committente e non per quelli che esulano da tale contratto o inerenti a opere
di altri artigiani (cfr. Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 8 ad art. 368 CO). La censura dell’appellante
risulta pertanto infondata.
4. L’appellante rimprovera al Pretore
una errata valutazione delle prove.
4.1 A suo dire dalle testimonianze di __________
P__________, __________ B__________, __________ D__________ e __________ A__________
risulterebbe in modo univoco e coerente che i lavori eseguiti dall’attrice
erano viziati da difetti che rendevano l’opera inutilizzabile e inaccettabile,
rendendo superflua pertanto una perizia giudiziaria.
Preliminarmente si rileva che la
censura, esposta in maniera del tutto generica, non adempie ai requisiti di
motivazione previsti dall’art. 311 cpv. 1 CPC risultando pertanto irricevibile.
Essa non distingue infatti tra le varie conclusioni a cui è giunto il Pretore
in merito alle condizioni poste per poter porre in compensazione i diritti di
garanzia secondo gli artt. 367 segg. CO. Il Pretore, nel giudizio impugnato, ha
respinto le contestazioni dell’appellante concludendo che l’istruttoria non
aveva permesso di stabilire se le carenze esecutive emerse dalle testimonianze
fossero da ricondurre all’operato della sola attrice o se vi fossero state a
monte direttive errate o errori da parte di altri artigiani (sentenza consid.
13.1). Il primo giudice ha poi ritenuto che, anche volendo ammettere una piena
responsabilità della ditta appaltatrice, il committente non aveva in ogni caso
dimostrato né la necessità di un rifacimento totale di tutte le opere né
l’ammontare del minor valore dell’opera, mancando agli atti qualsiasi prova
atta a suffragare la stima fatta valere dal committente sulla base del doc. 4
(sentenza consid. 13.2). L’appellante non si confronta compiutamente con le
diverse conclusioni pretorili, alle quali viene più che altro contrapposta una
diversa e generica tesi, nel tentativo di ovviare al suo atteggiamento processuale
avuto in merito all’assunzione della prova peritale. In occasione dell’udienza
preliminare del 26 settembre 2011 la convenuta (act. IX) aveva chiesto di
esperire una perizia giudiziaria sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla
congruità della mercede e dei costi di materiale per il rifacimento delle
opere, prova ammessa dal Pretore con ordinanza 6 marzo 2012 (act. XI), salvo
poi rinunciare a farsi parte attiva e lasciando trascorrere infruttuoso il
termine assegnatole dal Pretore per presentare i propri quesiti peritali (cfr. ordinanza
24 aprile 2014 act. XII). La convenuta non ha quindi intrapreso nulla per
ottenere un referto peritale a sostegno delle sue allegazioni, in particolare
in riferimento all’esistenza e all’entità dei difetti. Nella fattispecie
l’unico supporto probatorio consiste nei documenti agli atti e nelle
testimonianze assunte. Contrariamente a quanto vuol fare intendere
l’appellante, le audizioni testimoniali non permettono di dedurre né
l’esistenza di difetti imputabili all’attrice, né l’entità degli stessi. L’appellante
non indica peraltro in quale modo il Pretore, pur in assenza di un referto
peritale, potesse disporre di quegli elementi tecnici che consentissero di
decidere in merito alla questione a sapere se i difetti erano di una gravità
tale da rendere inaccettabile o inservibile l’opera, rispettivamente di
quantificare l'ammontare della riduzione della mercede (sulla necessità di fare
capo ad una perizia quando il giudice non dispone delle necessarie conoscenze
tecniche, cfr. DTF 132 III 83 consid. 3.5). Come accertato dal Pretore, e non
contestato in questa sede dall’appellante, dalle varie testimonianze dei
diversi artigiani che hanno lavorato sul medesimo cantiere, emerge come la
convenuta, impresa edile esperta del ramo, ha regolarmente seguito il cantiere,
impartendo agli artigiani le direttive sui lavori da eseguire (audizione testi __________
V__________, __________ B__________, __________ D__________, verbale di udienza
23 novembre 2011, pag. 2, 5 e 8). Dalle testimonianze degli artigiani, come
accertato dal Pretore medesimo, emerge che i muri e i pavimenti del bagno
risultavano fuori squadra e fuori piombo, le quote dei pavimenti non
rispettavano i piani, il muretto divisorio del bagno era troppo largo e
rivestito di cartongesso e non rispettava le pendenze e che
l’impermeabilizzazione del balcone non era stata eseguita a regola d’arte.
Nessun teste si esprime invece sulla gravità di tali carenze esecutive,
rispettivamente sulla necessità di un rifacimento totale delle opere, sui costi
necessari per la riparazione o su un eventuale minor valore dell’opera. Nemmeno
il doc. 4 prodotto dalla convenuta a sostegno dell’importo fatto valere in
compensazione ha valore probatorio. Tale documento è la fattura che la
convenuta avrebbe inviato al proprietario del fondo per il rifacimento delle
opere in questione. L’importo citato non è tuttavia stato dimostrato né dal
proprietario (teste __________ A__________, verbale di udienza 5 giugno 2012),
né dall’artigiano che avrebbe eseguito le opere da piastrellista (teste __________
B__________, verbale di udienza 23 novembre 2011, pag. 4 e segg.), che nulla riferiscono
in merito. Nel caso di specie, in considerazione dell’ampio potere di
apprezzamento di cui gode il giudice di prime cure nell’ambito della
valutazione delle prove (art. 90 CPC/TI), il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto
che non era possibile, in base alle prove agli atti, pronunciarsi né sulle
effettive responsabilità delle parti né sull’entità degli asseriti difetti, non
può assolutamente essere considerato errato e come tale deve pertanto essere
confermato.
4.2 L’appellante contesta inoltre
il Pretore per avere ritenuto che la sottoscrizione dei bollettini a regia da
parte del committente comportava la presunzione di fatto che i lavori fossero
stati accettati (appello, ad 8, pag. 7). La censura, benché fondata, non è
rilevante per l’esito della lite, vista la lacuna probatoria accertata che
riguarda l’origine dei difetti e la loro entità. Il Pretore ha infatti fondato
la sua decisione sulla mancanza di elementi istruttori, dai quali si potesse
evincere l’effettiva responsabilità e l’entità dei difetti.
5. L’appellante contesta al
Pretore un’errata applicazione del diritto per avere disatteso il principio
dell’onere probatorio secondo l’art. 8 CC. A suo dire incombeva alla
convenuta/committente l’onere di provare i difetti, mentre
all’attrice/appaltatrice incombeva l’onere di dimostrare l’assenza di colpa per
Fatti
i difetti riscontrati. Ritenuto che ciò non è avvenuto, il Pretore avrebbe
dovuto respingere integralmente la petizione “conformemente ai principi sulla
responsabilità contrattuale degli art. 97 e 367 segg. CO” (appello, ad 9, pag.
10).
La censura, oltre che priva di
rilievo, avendo l’appellante fallito la prova inerente l’entità dei difetti
(consid. 5), è manifestamente infondata. I diritti del committente per i
difetti dell’opera secondo l’art. 368 CO (ricusa, riparazione o riduzione della
mercede) non presuppongono una colpa dell’appaltatore. La responsabilità per i
difetti dell’opera è una responsabilità causale: l’appaltatore non può infatti
liberarsi dalla responsabilità dimostrando di non avere colpa (Gauch, Der Werkvertrag, 5a
ed., n. 1503 segg.).
6. Abbondanzialmente si rileva
che la decisione del Pretore andrebbe comunque confermata nell’esito anche per
il fatto che la notifica dei difetti risulta tardiva.
6.1 Secondo l'art. 367 cpv. 1 CO,
seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario
corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all'appaltatore i
difetti.
La mancata verifica e il mancato
avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita
dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore della
sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con
l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia
scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la
perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (DTF 64 II 257 segg.; Gauch,
op. cit., n. 2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere
dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata
nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). L'onere della prova della tempestiva
notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 107
Considerandi
II 176, 118 II 147; ZR 1975 p. 231; Gauch,
op. cit., n. 2164 segg.; Zindel/Pulver,
op. cit., n. 32 ad art. 367 CO), committente che deve inoltre dimostrare quando
il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato
l'esistenza, ritenuto che se è assodata proceduralmente l'intempestività il
giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso che
l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (Gauch, op. cit., n. 2174; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, m. 46 ad art. 183; Rep. 1991 p. 375, 1993 p. 200; II CCA 9
luglio 2007 inc. n. 12.2006.111 in: NRCP 2007 pag. 357, 14 agosto 2008 inc. n.
12.2007
).
6.2
Per quanto concerne la consegna
dell’opera non vi è contestazione sul fatto che i lavori eseguiti dall’attrice
sono terminati il 21 giugno 2010 (risposta ad 5, pag. 4; replica, pag. 5) e che
l’attrice dopo tale data non ha più eseguito alcun lavoro sul cantiere in
questione (doc. A). Mancando agli atti qualsiasi altro elemento, ben si può
ritenere che questa data equivalga pure alla consegna dell’opera ai sensi
dell’art. 367 cpv. 1 CO. Dal fascicolo processuale emerge inoltre che al più
tardi il 21 giugno 2010 il committente era a conoscenza degli asseriti difetti
(doc. 1). Resta pertanto da esaminare se la notifica dei difetti è avvenuta
tempestivamente. La prima prova documentale agli atti è la lettera datata 2
luglio 2010 del legale della ditta committente alla AO 1 (doc. 2), non potendo
valere il doc. 1 quale valida notifica ai sensi dell’art. 367 cpv. 1 CO,
essendo stato inviato ad un indirizzo di posta elettronica e ad una persona di
cui tutto si ignora, in particolare circa i suoi rapporti con la ditta
appaltatrice (sul contenuto della notifica cfr. Gauch,
op. cit. n. 2128 segg., 2145). L’allegazione della convenuta, secondo cui il
messaggio è stato inviato al direttore della ditta attrice non è infatti
supportata da alcun riscontro probatorio. Ne discende che la notifica dei
difetti del 2 luglio 2010 (doc. 2) non può essere ritenuta tempestiva, essendo
intervenuta oltre 10 giorni da quando il committente ha preso conoscenza dei
difetti (sulla questione della tempestività cfr. decisione del TF 4D_4/2011 del
1°aprile 2011 consid. 4.1, II CCA del 4 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.157, Gauch, op. cit., n. 2141 segg.).
7.
In definitiva, dunque, la
sentenza del Pretore regge alle critiche dell’appellante e deve essere confermata.
L’appello della AP 1, per quanto ricevibile, va respinto. Gli oneri processuali
per la procedura di appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr.
14'335.45, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, sono posti interamente a carico dell’appellante, risultata
soccombente, con l’obbligo di rifondere a AO 1 un’equa indennità per ripetibili.
Le spese processuali sono stabilite in base ai criteri degli artt. 2, 7 e 13
LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata in
applicazione dell’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (Rtar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 15 aprile 2013
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli oneri processuali di fr.
500.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di
rifondere alla controparte fr. 750.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).