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Decisione

12.2013.64

Estromissione delle conclusioni per mancata comparsa della parte al dibattimento? i.c negato; apprezzamento delle prove in mancanza di prova peritale

25 agosto 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti riscontrati. Ritenuto che ciò non è avvenuto, il Pretore avrebbe

dovuto respingere integralmente la petizione “conformemente ai principi sulla

responsabilità contrattuale degli art. 97 e 367 segg. CO” (appello, ad 9, pag.

10).

La censura, oltre che priva di

rilievo, avendo l’appellante fallito la prova inerente l’entità dei difetti

(consid. 5), è manifestamente infondata. I diritti del committente per i

difetti dell’opera secondo l’art. 368 CO (ricusa, riparazione o riduzione della

mercede) non presuppongono una colpa dell’appaltatore. La responsabilità per i

difetti dell’opera è una responsabilità causale: l’appaltatore non può infatti

liberarsi dalla responsabilità dimostrando di non avere colpa (Gauch, Der Werkvertrag, 5a

ed., n. 1503 segg.).

6. Abbondanzialmente si rileva

che la decisione del Pretore andrebbe comunque confermata nell’esito anche per

il fatto che la notifica dei difetti risulta tardiva.

6.1 Secondo l'art. 367 cpv. 1 CO,

seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario

corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all'appaltatore i

difetti.

La mancata verifica e il mancato

avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita

dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore della

sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con

l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia

scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la

perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (DTF 64 II 257 segg.; Gauch,

op. cit., n. 2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere

dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata

nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). L'onere della prova della tempestiva

notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 107

Considerandi

II 176, 118 II 147; ZR 1975 p. 231; Gauch,

op. cit., n. 2164 segg.; Zindel/Pulver,

op. cit., n. 32 ad art. 367 CO), committente che deve inoltre dimostrare quando

il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato

l'esistenza, ritenuto che se è assodata proceduralmente l'intempestività il

giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso che

l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (Gauch, op. cit., n. 2174; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, m. 46 ad art. 183; Rep. 1991 p. 375, 1993 p. 200; II CCA 9

luglio 2007 inc. n. 12.2006.111 in: NRCP 2007 pag. 357, 14 agosto 2008 inc. n.

12.2007

).

6.2

Per quanto concerne la consegna

dell’opera non vi è contestazione sul fatto che i lavori eseguiti dall’attrice

sono terminati il 21 giugno 2010 (risposta ad 5, pag. 4; replica, pag. 5) e che

l’attrice dopo tale data non ha più eseguito alcun lavoro sul cantiere in

questione (doc. A). Mancando agli atti qualsiasi altro elemento, ben si può

ritenere che questa data equivalga pure alla consegna dell’opera ai sensi

dell’art. 367 cpv. 1 CO. Dal fascicolo processuale emerge inoltre che al più

tardi il 21 giugno 2010 il committente era a conoscenza degli asseriti difetti

(doc. 1). Resta pertanto da esaminare se la notifica dei difetti è avvenuta

tempestivamente. La prima prova documentale agli atti è la lettera datata 2

luglio 2010 del legale della ditta committente alla AO 1 (doc. 2), non potendo

valere il doc. 1 quale valida notifica ai sensi dell’art. 367 cpv. 1 CO,

essendo stato inviato ad un indirizzo di posta elettronica e ad una persona di

cui tutto si ignora, in particolare circa i suoi rapporti con la ditta

appaltatrice (sul contenuto della notifica cfr. Gauch,

op. cit. n. 2128 segg., 2145). L’allegazione della convenuta, secondo cui il

messaggio è stato inviato al direttore della ditta attrice non è infatti

supportata da alcun riscontro probatorio. Ne discende che la notifica dei

difetti del 2 luglio 2010 (doc. 2) non può essere ritenuta tempestiva, essendo

intervenuta oltre 10 giorni da quando il committente ha preso conoscenza dei

difetti (sulla questione della tempestività cfr. decisione del TF 4D_4/2011 del

1°aprile 2011 consid. 4.1, II CCA del 4 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.157, Gauch, op. cit., n. 2141 segg.).

7.

In definitiva, dunque, la

sentenza del Pretore regge alle critiche dell’appellante e deve essere confermata.

L’appello della AP 1, per quanto ricevibile, va respinto. Gli oneri processuali

per la procedura di appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr.

14'335.45, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale, sono posti interamente a carico dell’appellante, risultata

soccombente, con l’obbligo di rifondere a AO 1 un’equa indennità per ripetibili.

Le spese processuali sono stabilite in base ai criteri degli artt. 2, 7 e 13

LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata in

applicazione dell’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 15 aprile 2013

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Gli oneri processuali di fr.

500.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di

rifondere alla controparte fr. 750.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura __________.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).