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Decisione

12.2013.66

Lavoro - licenziamento abusivo

21 novembre 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i passi (riferiti nel giudizio impugnato) per accompagnare la dipendente

nell'assunzione del nuovo ruolo, investendo risorse per facilitarne il lavoro e

nel tentativo di superare gli ostacoli incontrati.

Ancora una volta la tesi esposta dall’appellante oltre che infondata è

irricevibile, limitandosi sostanzialmente ad opporre una diversa tesi e una soggettiva

interpretazione dei fatti, senza entrare nel merito delle diverse conclusioni

pretorili, definite semplicemente non corrette o contraddittorie.

13. Al

Pretore viene in fine rimproverato di non aver considerato il fatto che la

dipendente ha svolto per tre anni con piena soddisfazione la funzione di

assistente del personale, occupandosi delle relative problematiche. A torto. Il

Pretore non ha mancato di esaminare l'intero periodo lavorativo e di rilevare

gli apprezzamenti raccolti dall'appellante per lo svolgimento dei suoi compiti dal

2004 al 2007 ("era particolarmente apprezzata", sentenza pag.

7), ma ha altresì indicato per quali motivi sono sorti dei problemi nel

successivo svolgimento della nuova funzione, ruolo e compiti che la stessa

appellante riconosce essere mutati, soprattutto per quanto concerne il tipo di

relazione con i superiori e i dipendenti in genere. La soddisfazione della

datrice di lavoro per lo svolgimento dei compiti assegnati (elencati nella

"Stellenbeschreibung" doc. 2) è peraltro implicita

nell'avanzamento proposto alla dipendente, ma non basta ancora ad escludere

l'insorgenza di problemi nell'espletamento della nuova funzione ("Stellenbeschreibung"

doc. N), tali da giustificare un'interruzione del rapporto di impiego nei termini

legali o contrattuali (art. 335 CO), senza che questo debba costituire un agire

illecito tale da qualificare la disdetta come abusiva ai sensi dell'art. 336

CO.

14. In

definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall’appellante,

per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere

respinto.

Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul

diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c

CPC). Le spese ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base del

valore litigioso di fr. 30'000.- seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamato il Regolamento sulle ripetibili,

decide

1. L’appello 16 aprile 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese processuali. L'appellante rifonderà alla

parte appellata fr. 1'200.- per ripetibili d'appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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