12.2013.70
Provvedimenti cautelari, blocco di garanzia bancaria a prima richiesta, negato in concreto pregiudizio difficilmente riparabile, contratto di appalto generale con Sagl
27 giugno 2013Italiano20 min
quattro giorni prima della firma del “Contractor Agreement”, __________, __________,
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2013.70
Data decisione, Autorità:
27.06.2013, IICCA
Titolo:
Provvedimenti cautelari, blocco di garanzia bancaria a prima richiesta, negato in concreto pregiudizio difficilmente riparabile, contratto di appalto generale con Sagl
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 261 CPC
Incarto n.
12.2013.70
Lugano
27 giugno
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Simoni
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2013.18
e inc. n. CA.2013.20 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 -
promossa con istanza supercautelare 18 gennaio 2013 da
AP 1
rappr. dagli RA 1 e RA 2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA 3
con cui
l’istante ha chiesto di far ordine alla __________, __________, di procedere
all’immediato blocco del pagamento, parziale o totale, della garanzia
“Performance Bond no. __________” emessa il 15 ottobre 2010 per un importo
massimo di fr. 1'000'000.- a favore della convenuta;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore, dopo averla dapprima accolta in via supercautelare con decisione 18
gennaio 2013, ha respinto in data 3 aprile 2013, revocando di conseguenza il
provvedimento supercautelare;
appellante
l’istante con atto di appello 22 aprile 2013, con cui chiede, oltre alla
concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel
senso di confermare il provvedimento supercautelare del 18 gennaio 2013
ordinando alla __________, __________, il blocco cautelare della suddetta
garanzia, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta con osservazioni (correttamente: risposta all’appello) 21 maggio
2013 postula la reiezione del gravame, protestando tasse, spese e ripetibili
d’appello;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 19 ottobre 2010 AP 1 e AO 1 hanno stipulato un contratto di
impresa generale (“Contractor Agreement”) che aveva per oggetto la
realizzazione di un immobile multifunzionale sul fondo part. n. __________ RFD
di __________. Il contratto scritto, che consta di 39 pagine, prevedeva il
coinvolgimento di diverse figure di consulenti specialisti per l’organizzazione
e la realizzazione del progetto, nonché clausole specifiche regolanti le
modalità di esecuzione. Una di queste riguardava la tempistica dei lavori e
sanciva che AP 1 si sarebbe impegnata a consegnare lo stabile alla committente
entro il 30 settembre 2012, fatta eccezione per eventuali ritardi che avrebbero
dovuto essere definiti e segnalati seguendo iter ben precisi (cfr. doc. B, pag.
24, ad 7.4.1). Alla cifra 7.5.3 era inoltre regolata una pena convenzionale che
l’appaltatrice avrebbe dovuto pagare in caso di ritardo nella consegna
dell’immobile (doc. B, pag. 26).
B. A garanzia della corretta esecuzione
del “Contractor Agreement” e, in particolare, del rispetto della data di
consegna del 30 settembre 2012, AP 1 ha dichiarato alla cifra 9.1 del contratto
di avere consegnato a The North Face Sagl un cosiddetto “Performance Bond” per
un ammontare complessivo di fr. 1'000'000.- (cfr. doc. B, pag. 31). In effetti,
quattro giorni prima della firma del “Contractor Agreement”, __________, __________,
ha emesso una garanzia bancaria a prima richiesta (“Performance Bond no. __________”)
a favore di AO 1 (doc. A).
C. Per motivi che andranno appurati e
provati in altra sede (davanti ad un tribunale arbitrale, cfr. doc. B, pag. 38,
ad 12.3; doc. Z; doc. II; doc. KK), durante l’esecuzione dei lavori sono sorti
diversi problemi di coordinamento, di esecuzione, ecc. e ciò ha fatto sì che AP
1 (come da essa stessa preannunciato a più riprese già in corso d’opera) non è
stata in grado di consegnare l’immobile entro il termine previsto. Di
conseguenza, il 28 settembre 2012, AO 1 ha formalmente notificato a AP 1 una “Notice of Default”, informandola che avrebbe esercitato i propri diritti come
al titolo “liquidazione danni”, integrato nel “Contractor Agreement” (doc. O). AP
1, per il tramite del proprio legale, ha immediatamente contestato il contenuto
della missiva spiegando le ragioni dei ritardi secondo il suo punto di vista e
sottolineando di aver avvisato sin da subito che il termine di consegna sarebbe
slittato (doc. P).
D. Il 9 gennaio 2013 AO 1 ha inviato alla __________, __________, una richiesta di pagamento di fr. 310'000.- a carico del
“Performance Bond no. __________” emesso il 15 ottobre 2010, alludendo al
mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di AP 1 (doc. X).
Secondo i termini della garanzia bancaria, __________ avrebbe avuto 10 giorni
lavorativi dal giorno del sollecito per procedere al pagamento (cfr. doc. A).
E. Con istanza di provvedimenti superprovvisionali 18 gennaio 2013, AP
1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
chiedendo che fosse fatto ordine alla banca __________, __________, di disporre
l’immediato blocco del pagamento della garanzia “Performance Bond no. __________”
emessa in favore della committente. L’istante, dopo aver spiegato il proprio
punto di vista a giustificazione dei ritardi, ha evocato l’urgenza della
propria domanda, la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela
giurisdizionale di merito ed il pericolo del pregiudizio difficilmente
riparabile che le sarebbe potuto derivare dalla mancata adozione del
provvedimento. In particolare, AP 1 ha evidenziato come la pretesa di pagamento
della garanzia bancaria a prima richiesta da parte della convenuta
costituirebbe un abuso di diritto. Infatti, a mente dell’istante, AO 1 sarebbe
una delle vere responsabili dei ritardi accumulati e del conseguente mancato
rispetto della consegna entro il termine del 30 settembre 2012 (act. I, in inc.
CA.2013.18).
F. Il Pretore ha accolto l’istanza supercautelare 18 gennaio 2013
ordinando così il blocco della garanzia e ha citato le parti all’udienza il 5
febbraio 2013 per la discussione della domanda provvisionale (act. II, in inc.
CA.2013.20). In tale occasione la convenuta si è opposta all’istanza e ha
postulato la revoca immediata della misura superprovvisionale. In estrema
sintesi, AO 1, dopo aver contestato e rimandato al mittente i rimproveri circa
una sua (cor-) responsabilità per i ritardi sul cantiere, ha evocato la natura
e lo scopo di una garanzia bancaria a prima richiesta. In particolare, la
convenuta ha negato un suo comportamento abusivo e ha pertanto concluso di aver
diritto al pagamento della garanzia. Essa ha pure passato in rassegna i
presupposti per poter ordinare (in via cautelare e supercautelare) un blocco di
una garanzia bancaria, giungendo alla conclusione che lo stesso non si
imponeva. In particolare AO 1 non ha ravvisato né un suo manifesto abuso di
diritto, né tantomeno un rischio di un danno difficilmente riparabile per
l’istante (cfr. osservazioni della convenuta, allegato all’act. II, in inc.
CA.2013.18). Nei successivi allegati di replica e duplica le parti si sono
sostanzialmente confermate nelle proprie allegazioni e richieste.
G.Con decisione 3 aprile 2013 il Pretore
ha respinto la domanda provvisionale, rilevando che l’escussione della garanzia
bancaria da parte della convenuta appariva sì manifestamente abusiva, ma
constatando però che l’istante non aveva reso verosimile il rischio di subire
un pregiudizio difficilmente riparabile, e ha di conseguenza revocato il
provvedimento supercautelare del 18 gennaio 2013.
H. Con atto di appello 22 aprile 2013
l’istante ha impugnato la citata decisione provvisionale chiedendone la
riforma, nel senso di confermare il decreto supercautelare 18 gennaio 2013 e
ordinare il blocco della garanzia bancaria, con protesta di spese e ripetibili,
previo conferimento al rimedio dell’effetto sospensivo. L’appellata, dopo
essersi opposta alla domanda di effetto sospensivo con allegato 7 maggio 2013, ha postulato nelle osservazioni all’appello (correttamente: risposta all’appello) 21 maggio
2013, di respingere il gravame, confermando la decisione cautelare del 3 aprile
2013, protestando pure tasse, spese e ripetibili di secondo grado. La domanda
di concessione dell’effetto sospensivo all’appello 22 aprile 2013 è stata
accolta da questo Tribunale con decisione 8 maggio 2013. Delle argomentazioni
delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto:
Considerandi
1.A norma dell’art. 308 cpv. 1 CPC sono
impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza
(lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari
(lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali
poi, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione
riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2
CPC). Nel caso concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione di
prima istanza in materia di provvedimenti cautelari ai sensi della citata norma
e retta dalla procedura sommaria (art. 252 e segg. CPC). Il valore litigioso
ammonta a fr. 310'000.- e corrisponde alla garanzia escussa. L’appello è dunque
ricevibile ed è tempestivo. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2.Le garanzie bancarie possono essere
definite, in generale, come la promessa unilaterale della banca di assicurare
la disponibilità di una certa somma di denaro per i casi in cui il beneficiario
ne dovesse fare domanda secondo la convenzione stilata (DTF 131 III 511,
consid. 4.2). Nei casi in cui è stata emessa una garanzia a norma dell’art. 111
CO il garante è obbligato al pagamento della stessa, senza dover esaminare un’eventuale
disputa circa il contratto di base, a condizione che i presupposti sanciti
nella garanzia bancaria siano adempiuti (DTF 138 III 241, consid. 3.2; DTF 122
III 321, consid. 4a). L’indipendenza della garanzia trova però i suoi limiti
laddove la stessa venga fatta valere in modo manifestamente abusivo. In questi
casi il garante sollecitato non è solo autorizzato, bensì obbligato (verso il
terzo datore dell’ordine di garanzia) a rifiutare il pagamento (DTF 131 III
511, consid. 4.6; DTF 122 III 321, consid. 4a).
3.Giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC il
giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende
verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la
lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b).
La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di un provvedimento cautelare è
subordinata all’esistenza dei seguenti presupposti: la parvenza di buon
fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di
una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Huber in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., 2013, pag. 1711, n. 17 ss. ad
art. 261 CPC; Trezzini in
Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 1161 ss., ad art. 261 CPC; II CCA 20 febbraio
2012, inc. n. 12.2011.221). Nell’ambito delle misure cautelari è sufficiente la
verosimiglianza, e non la prova stretta, del fatto che ne permette l’adozione
(DTF 103 II 120, consid. 2b).
4.Secondo la giurisprudenza di questa
Camera (II CCA 25 agosto 2008, inc. n. 12.2007.142; II CCA 11 settembre 2006,
inc. n. 12.2005.210 in NRCP 2007 pag. 244; II CCA 24 febbraio 2006, inc. n.
12.2005.144
in NRCP 2006 pag. 194; II CCA 16 giugno 2005, inc. n. 12.2004.174;
II CCA 9 novembre 1994, inc. n. 131/94; II CCA 7 ottobre 1993, inc. n. 153/93;
II CCA 25 agosto 1992, inc. n. 96/92; NRCP 2004, pag. 544; Rep. 1990 pag. 224)
che si è sviluppata sotto l’egida del diritto cantonale previgente, ossia il Codice
di procedura civile ticinese (CPC-TI), affinché si possa ottenere una misura
cautelare volta a far divieto alla banca garante di onorare una garanzia a
prima richiesta, bisogna che l’istante dimostri sia l’esistenza di fatti che
costituiscono un agire fraudolento del beneficiario della garanzia, sia
che da ciò ne derivi un danno difficilmente riparabile (cfr. sentenza
del Tribunale federale 4P.90/2006 del 23 ottobre 2006; II CCA 11 settembre
2006, inc. n. 12.2005.210, consid. 6 con giurisprudenza e dottrina ivi citate
in NRCP 2007 pag. 244).
5.Come rettamente focalizzato dal
Pretore, il tema centrale della vertenza è quello di sapere se la convenuta ha
escusso la garanzia bancaria (“Performance Bond” del 15 ottobre 2010) con
manifesto abuso di diritto, causando quindi un pregiudizio difficilmente
riparabile all’istante. La responsabilità per i ritardi nella consegna
dell’opera dovrà poi essere stabilita dal tribunale arbitrale adito (cfr.
sentenza impugnata, pag. 1).
6.Dato che il Pretore ha respinto la
domanda provvisionale di blocco della garanzia bancaria dopo aver rilevato che
l’escussione della stessa era sì manifestamente abusiva, ma che l’istante non
aveva reso verosimile il rischio di subire un pregiudizio difficilmente
riparabile, l’appello che qui ci occupa è interamente improntato su questo
secondo presupposto.
6.1
In sintesi,
l’appellante critica il giudice di primo grado per aver ritenuto che i propri
argomenti a sostegno del rischio di subire un pregiudizio difficilmente
riparabile fossero “teorici e non comprovati”. AP 1 afferma invece di aver
provato di aver finora dovuto anticipare praticamente tutto il suo utile lordo
derivante dall’operazione, per pagare gli importi dovuti dall’appellata. Continua
sostenendo che, in un gruppo multinazionale, una società con un capitale di fr.
20'000.- e senza alcuna operatività può finanziare uno stabile di fr. 45
milioni unicamente ricevendo un mutuo intra-group dalla società finanziaria del
gruppo. AP 1 ritiene inoltre che il Pretore sarebbe caduto in errore, quando ha
tenuto conto del valore dello stabile di proprietà dell’appellata senza
considerare i passivi della stessa. L’appellante censura altresì il
ragionamento del Pretore, secondo il quale il fatto che l’appellata abbia un
capitale sociale di soli fr. 20'000.- non è indiziante di una sua insolvenza o
difficoltà nel far fronte ai suoi impegni, visto che non ha avuto particolari problemi
a sopportare un investimento di oltre fr. 40 milioni. A mente dell’istante,
sebbene la convenuta sia una società del Gruppo __________, la stessa, senza i
prestiti intra-group, sarebbe senza dubbio insolvibile e i predetti mutui
potrebbero essere interrotti in ogni istante. In seguito, l’appellante allude
al fatto che al momento della stipula del contratto di impresa generale nel
2010.
nessuna società del Gruppo __________ ha mai assunto un qualsiasi impegno
o garanzia degli obblighi della propria partecipata nei confronti di AP 1. In conclusione, la proposta dell’istante di versare la somma di un milione di franchi svizzeri su
un conto a disposizione del tribunale arbitrale - contrariamente a quanto
desunto dal Pretore - non sarebbe prova di solvibilità o solidità finanziaria
della stessa. Il Pretore non avrebbe nemmeno avuto alcuna informazione inerente
al bilancio dell’istante per poter sostenere che la stessa potrebbe sopportare
il pagamento di un importo fino a un milione di franchi.
6.2
Le numerose
censure sollevate, non scalfiscono il ragionamento del Pretore e ciò per i
motivi che verranno esposti qui di seguito.
6.2.1
Innanzitutto
va rilevato come, a ben vedere, le lagnanze di AP 1 si basano su circostanze di
fatto e su informazioni di cui la stessa disponeva fin dal giorno in cui ha
stipulato il “Contractor Agreement”. Infatti, AO 1 è iscritta nel Registro di
commercio del cantone Ticino dal 26 luglio 2010, ossia tre mesi prima della
sottoscrizione del suddetto contratto. Il capitale sociale è sempre ammontato a
fr. 20'000.- e, essendo oltretutto il contenuto dell’estratto del registro di
commercio un fatto notorio (sentenza del Tribunale federale 4A_739/2011 del 3
aprile 2012, consid. 1.3), AP 1 non può ora ignorare queste circostanze. Le affermazioni
secondo cui “la neonata e inattiva AO 1 non è una controparte solida” e “il
Gruppo __________ ha dunque obbligato l’appellante ed il signor __________ ad
accettare l’anteposizione della neo costituita appellata, con un capitale
sociale striminzito” (cfr. appello, pag. 7-8) rappresentano pertanto una
contraddizione con il fatto di aver comunque concluso il contratto e tali
argomentazioni conducono a qualificare il comportamento dell’appellante di venire
contra factum proprium. Lo stesso dicasi anche per le critiche circa il
rifiuto del Gruppo __________ di garantire le prestazioni dell’appellata nei
confronti di AP 1 e del signor __________. A riguardo, l’appellante cita due
esempi (appello, pag. 7, ad. 31-32) che risalgono “al momento della stipula del
contratto di impresa generale nel 2010” e al “12 febbraio 2010”. Essa non si avvede però del fatto che, così facendo, non fa che confermare di avere comunque
coscientemente accettato di impegnarsi contrattualmente con AO 1, benché fosse
a piena conoscenza di tutte queste circostanze. Sollevarle ora è pertanto
abusivo. Del resto, il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che è
compito delle parti trovarsi un partner contrattuale degno di fiducia (DTF 100
II 45, consid. 2b).
6.2.2
I timori
ventilati dall’appellante circa la precaria situazione finanziaria di AO 1
restano, anche in questa sede, allo stato teorico poiché non resi verosimili.
Fondamentale
per giudicare il pregiudizio e la situazione di rischio devono essere criteri oggettivi
e non la sensazione soggettiva dell’istante (Huber
in Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger
(ed.), op. cit., pag. 1712, n. 20 ad art. 261 CPC). Il pregiudizio paventato
deve essere obiettivamente verosimile (Messaggio del Consiglio federale
concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28
giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6726). L’istante non ha reso verosimili le
circostanze a favore dell’esistenza di un danno difficilmente riparabile. Il
fatto che la convenuta sia una società a garanzia limitata con un capitale
sociale di soli fr. 20'000.- non permette (ancora) di concludere per un
pericolo concreto per quanto riguarda l’eventuale restituzione della somma
oggetto della garanzia. Come fatto notare dall’appellata, nella valutazione
della solidità finanziaria di una società il capitale sociale è un fattore
secondario e non per forza determinante. Infatti, anche delle grandi aziende
possono disporre di un capitale minimo e molte di esse hanno, in rapporto alle
loro attività aziendali e alle loro somme di bilancio, un capitale sociale
molto esiguo (Meier-Hayoz/Forstmoser,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Berna 2004, pag. 491, § 18 n. 20 con rinvio
a pag. 380, § 16 n. 83).
In ogni
caso si rileva che l’appellante non ha per esempio nemmeno dimostrato (in modo
almeno verosimile) che la convenuta non ha fatto fronte ai propri impegni
finanziari o che vi siano segnali di ritardo o di mancati pagamenti, che
possano far anche lontanamente temere un suo scioglimento o fallimento. I fatti
sembrano dimostrare il contrario. AO 1 è una società del Gruppo __________
leader mondiale nel settore dell’abbigliamento e delle scarpe e dall’estratto
del risultato del Gruppo si evince che “__________” sta avendo una forte
crescita anche in Europa (cfr. doc. 13, pag. 2).
Oltretutto,
non può essere ignorato il fatto che la convenuta è comunque proprietaria del
fondo sul quale l’istante sta lavorando e, dal canto suo, è la stessa
appellante che ammette trattasi di un “edificio di pregio, che arriverà a costare
all’incirca CHF 45 mio” (cfr. appello, pag. 3).
6.2.3
L’appellante
ha criticato il Pretore per aver citato una sentenza del Tribunale federale - a
suo dire - non rintracciabile. La sentenza a cui il giudice di prime cure ha
fatto riferimento è invece reperibile in rete (www.bger.ch) e si tratta
della 4P.5/2002 dell’8 aprile 2002. L’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire
che l’esistenza di un pregiudizio giuridico irreparabile può essere ammessa
unicamente nel caso in cui la somma di denaro in questione sia di una certa
importanza (cfr. sentenza citata, consid. 4a e 4b). Contrariamente a quanto
ritenuto dall’istante, il fatto che il Pretore le abbia rimproverato di non
aver né dimostrato, né tantomeno allegato di essere privata di una somma importante,
in particolare tale da non permetterle di far valere in futuro le sue ragioni,
rispettivamente di dimostrare che la possibilità di ottenere il risarcimento
fosse messa in pericolo dalla situazione finanziaria della convenuta, non è un
approccio errato, bensì conforme al diritto, segnatamente alle disposizioni in
materia di onere della prova (sentenza del Tribunale federale 4P.5/2002 dell’8
aprile 2002, consid. 4b; II CCA 21 giugno 2004, inc. n. 12.2003.1999, consid.
6.2). Giustamente il Pretore ha poi dedotto dalla proposta dell’istante di
versare l’intero importo della garanzia su un conto bloccato per tutta la
durata del processo di merito, che la stessa non debba subire un pregiudizio
tale da impedirle di far fronte ai suoi debiti ordinari. Una tale richiesta
denota in effetti che la privazione dell’importo oggetto della garanzia
bancaria non è sufficiente per minare la situazione finanziaria e l’attività
corrente di AP 1.
Infine,
l’appellante critica la conclusione a cui è giunto il Pretore il quale, senza
alcuna informazione sul bilancio dell’appellante a sostegno delle sue
affermazioni, avrebbe lasciato intendere che AP 1 possa sopportare il pagamento
di fr. 1 milione, essendo una società leader in Ticino per la costruzione di
stabili. Al riguardo, si rileva che benché da un’affermazione del tenore
“l’istante, e il signor __________, hanno già edificato una buona dozzina di stabili
dalle simili finalità, con budget spazianti fra 10 e 30 milioni di CHF
ciascuno” (cfr. replica, pag. 11) non si possa effettivamente ancora desumere
la solidità finanziaria di AP 1, quest’ultima non ha però nemmeno documentato
il contrario. Secondo il principio attitatorio sono infatti le parti al
processo a dover esporre al giudice il complesso di fatti e a indicare le prove
che intendono assumere per dimostrare la veridicità dei fatti addotti (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op.
cit., pag. 125, ad art. 55 CPC). Spettava pertanto comunque a AP 1 di rendere
verosimile al Pretore - esponendo la propria contabilità, bilanci e situazione
finanziaria - che il pagamento del “Performance Bond” la pregiudica mettendo a
rischio la sua attività corrente.
7.
Non
essendo stata resa verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile, viene quindi a mancare un presupposto cumulativo per
accordare il blocco cautelare della garanzia bancaria (Treis in Baker & McKenzie (ed.), Schweizerische
Zivilprozessordnung, Berna 2010, pag. 990, n. 3 ad art. 261 CPC; Kofmel Ehrenzeller in Oberhammer (ed.),
ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, pag. 1034, n. 4
ss. ad art. 261 CPC). Risulta pertanto superfluo esaminare se l’escussione
della garanzia da parte di AO 1 sia manifestamente abusiva, ciò che è stato
ammesso dal Pretore, senza che le parti lo contestino.
8.
Ne
discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106
CPC). Nella determinazione delle ripetibili d’appello si tiene conto del valore
litigioso di fr. 310'000.- (rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale) e dei criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulle
ripetibili (Rtar).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
1.
L’appello
22.
aprile 2013 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese processuali di appello in complessivi fr. 3’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2’000.- per ripetibili di
appello.
3.
Notificazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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