Lexipedia

Decisione

12.2013.70

Provvedimenti cautelari, blocco di garanzia bancaria a prima richiesta, negato in concreto pregiudizio difficilmente riparabile, contratto di appalto generale con Sagl

27 giugno 2013Italiano20 min

quattro giorni prima della firma del “Contractor Agreement”, __________, __________,

Source ti.ch

AIUTO

RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

12.2013.70

Data decisione, Autorità:

27.06.2013, IICCA

Titolo:

Provvedimenti cautelari, blocco di garanzia bancaria a prima richiesta, negato in concreto pregiudizio difficilmente riparabile, contratto di appalto generale con Sagl

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

art. 261 CPC

Incarto n.

12.2013.70

Lugano

27 giugno

2013/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Simoni

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2013.18

e inc. n. CA.2013.20 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 -

promossa con istanza supercautelare 18 gennaio 2013 da

AP 1

rappr. dagli RA 1 e RA 2

contro

AO 1

rappr. dall’ RA 3

con cui

l’istante ha chiesto di far ordine alla __________, __________, di procedere

all’immediato blocco del pagamento, parziale o totale, della garanzia

“Performance Bond no. __________” emessa il 15 ottobre 2010 per un importo

massimo di fr. 1'000'000.- a favore della convenuta;

domanda

avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il

Pretore, dopo averla dapprima accolta in via supercautelare con decisione 18

gennaio 2013, ha respinto in data 3 aprile 2013, revocando di conseguenza il

provvedimento supercautelare;

appellante

l’istante con atto di appello 22 aprile 2013, con cui chiede, oltre alla

concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel

senso di confermare il provvedimento supercautelare del 18 gennaio 2013

ordinando alla __________, __________, il blocco cautelare della suddetta

garanzia, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

la convenuta con osservazioni (correttamente: risposta all’appello) 21 maggio

2013 postula la reiezione del gravame, protestando tasse, spese e ripetibili

d’appello;

letti

ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 19 ottobre 2010 AP 1 e AO 1 hanno stipulato un contratto di

impresa generale (“Contractor Agreement”) che aveva per oggetto la

realizzazione di un immobile multifunzionale sul fondo part. n. __________ RFD

di __________. Il contratto scritto, che consta di 39 pagine, prevedeva il

coinvolgimento di diverse figure di consulenti specialisti per l’organizzazione

e la realizzazione del progetto, nonché clausole specifiche regolanti le

modalità di esecuzione. Una di queste riguardava la tempistica dei lavori e

sanciva che AP 1 si sarebbe impegnata a consegnare lo stabile alla committente

entro il 30 settembre 2012, fatta eccezione per eventuali ritardi che avrebbero

dovuto essere definiti e segnalati seguendo iter ben precisi (cfr. doc. B, pag.

24, ad 7.4.1). Alla cifra 7.5.3 era inoltre regolata una pena convenzionale che

l’appaltatrice avrebbe dovuto pagare in caso di ritardo nella consegna

dell’immobile (doc. B, pag. 26).

B. A garanzia della corretta esecuzione

del “Contractor Agreement” e, in particolare, del rispetto della data di

consegna del 30 settembre 2012, AP 1 ha dichiarato alla cifra 9.1 del contratto

di avere consegnato a The North Face Sagl un cosiddetto “Performance Bond” per

un ammontare complessivo di fr. 1'000'000.- (cfr. doc. B, pag. 31). In effetti,

quattro giorni prima della firma del “Contractor Agreement”, __________, __________,

ha emesso una garanzia bancaria a prima richiesta (“Performance Bond no. __________”)

a favore di AO 1 (doc. A).

C. Per motivi che andranno appurati e

provati in altra sede (davanti ad un tribunale arbitrale, cfr. doc. B, pag. 38,

ad 12.3; doc. Z; doc. II; doc. KK), durante l’esecuzione dei lavori sono sorti

diversi problemi di coordinamento, di esecuzione, ecc. e ciò ha fatto sì che AP

1 (come da essa stessa preannunciato a più riprese già in corso d’opera) non è

stata in grado di consegnare l’immobile entro il termine previsto. Di

conseguenza, il 28 settembre 2012, AO 1 ha formalmente notificato a AP 1 una “Notice of Default”, informandola che avrebbe esercitato i propri diritti come

al titolo “liquidazione danni”, integrato nel “Contractor Agreement” (doc. O). AP

1, per il tramite del proprio legale, ha immediatamente contestato il contenuto

della missiva spiegando le ragioni dei ritardi secondo il suo punto di vista e

sottolineando di aver avvisato sin da subito che il termine di consegna sarebbe

slittato (doc. P).

D. Il 9 gennaio 2013 AO 1 ha inviato alla __________, __________, una richiesta di pagamento di fr. 310'000.- a carico del

“Performance Bond no. __________” emesso il 15 ottobre 2010, alludendo al

mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di AP 1 (doc. X).

Secondo i termini della garanzia bancaria, __________ avrebbe avuto 10 giorni

lavorativi dal giorno del sollecito per procedere al pagamento (cfr. doc. A).

E. Con istanza di provvedimenti superprovvisionali 18 gennaio 2013, AP

1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

chiedendo che fosse fatto ordine alla banca __________, __________, di disporre

l’immediato blocco del pagamento della garanzia “Performance Bond no. __________”

emessa in favore della committente. L’istante, dopo aver spiegato il proprio

punto di vista a giustificazione dei ritardi, ha evocato l’urgenza della

propria domanda, la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela

giurisdizionale di merito ed il pericolo del pregiudizio difficilmente

riparabile che le sarebbe potuto derivare dalla mancata adozione del

provvedimento. In particolare, AP 1 ha evidenziato come la pretesa di pagamento

della garanzia bancaria a prima richiesta da parte della convenuta

costituirebbe un abuso di diritto. Infatti, a mente dell’istante, AO 1 sarebbe

una delle vere responsabili dei ritardi accumulati e del conseguente mancato

rispetto della consegna entro il termine del 30 settembre 2012 (act. I, in inc.

CA.2013.18).

F. Il Pretore ha accolto l’istanza supercautelare 18 gennaio 2013

ordinando così il blocco della garanzia e ha citato le parti all’udienza il 5

febbraio 2013 per la discussione della domanda provvisionale (act. II, in inc.

CA.2013.20). In tale occasione la convenuta si è opposta all’istanza e ha

postulato la revoca immediata della misura superprovvisionale. In estrema

sintesi, AO 1, dopo aver contestato e rimandato al mittente i rimproveri circa

una sua (cor-) responsabilità per i ritardi sul cantiere, ha evocato la natura

e lo scopo di una garanzia bancaria a prima richiesta. In particolare, la

convenuta ha negato un suo comportamento abusivo e ha pertanto concluso di aver

diritto al pagamento della garanzia. Essa ha pure passato in rassegna i

presupposti per poter ordinare (in via cautelare e supercautelare) un blocco di

una garanzia bancaria, giungendo alla conclusione che lo stesso non si

imponeva. In particolare AO 1 non ha ravvisato né un suo manifesto abuso di

diritto, né tantomeno un rischio di un danno difficilmente riparabile per

l’istante (cfr. osservazioni della convenuta, allegato all’act. II, in inc.

CA.2013.18). Nei successivi allegati di replica e duplica le parti si sono

sostanzialmente confermate nelle proprie allegazioni e richieste.

G.Con decisione 3 aprile 2013 il Pretore

ha respinto la domanda provvisionale, rilevando che l’escussione della garanzia

bancaria da parte della convenuta appariva sì manifestamente abusiva, ma

constatando però che l’istante non aveva reso verosimile il rischio di subire

un pregiudizio difficilmente riparabile, e ha di conseguenza revocato il

provvedimento supercautelare del 18 gennaio 2013.

H. Con atto di appello 22 aprile 2013

l’istante ha impugnato la citata decisione provvisionale chiedendone la

riforma, nel senso di confermare il decreto supercautelare 18 gennaio 2013 e

ordinare il blocco della garanzia bancaria, con protesta di spese e ripetibili,

previo conferimento al rimedio dell’effetto sospensivo. L’appellata, dopo

essersi opposta alla domanda di effetto sospensivo con allegato 7 maggio 2013, ha postulato nelle osservazioni all’appello (correttamente: risposta all’appello) 21 maggio

2013, di respingere il gravame, confermando la decisione cautelare del 3 aprile

2013, protestando pure tasse, spese e ripetibili di secondo grado. La domanda

di concessione dell’effetto sospensivo all’appello 22 aprile 2013 è stata

accolta da questo Tribunale con decisione 8 maggio 2013. Delle argomentazioni

delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:

Considerandi

1.A norma dell’art. 308 cpv. 1 CPC sono

impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza

(lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari

(lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali

poi, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione

riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2

CPC). Nel caso concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione di

prima istanza in materia di provvedimenti cautelari ai sensi della citata norma

e retta dalla procedura sommaria (art. 252 e segg. CPC). Il valore litigioso

ammonta a fr. 310'000.- e corrisponde alla garanzia escussa. L’appello è dunque

ricevibile ed è tempestivo. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

2.Le garanzie bancarie possono essere

definite, in generale, come la promessa unilaterale della banca di assicurare

la disponibilità di una certa somma di denaro per i casi in cui il beneficiario

ne dovesse fare domanda secondo la convenzione stilata (DTF 131 III 511,

consid. 4.2). Nei casi in cui è stata emessa una garanzia a norma dell’art. 111

CO il garante è obbligato al pagamento della stessa, senza dover esaminare un’eventuale

disputa circa il contratto di base, a condizione che i presupposti sanciti

nella garanzia bancaria siano adempiuti (DTF 138 III 241, consid. 3.2; DTF 122

III 321, consid. 4a). L’indipendenza della garanzia trova però i suoi limiti

laddove la stessa venga fatta valere in modo manifestamente abusivo. In questi

casi il garante sollecitato non è solo autorizzato, bensì obbligato (verso il

terzo datore dell’ordine di garanzia) a rifiutare il pagamento (DTF 131 III

511, consid. 4.6; DTF 122 III 321, consid. 4a).

3.Giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC il

giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende

verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la

lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b).

La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di un provvedimento cautelare è

subordinata all’esistenza dei seguenti presupposti: la parvenza di buon

fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di

una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Huber in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., 2013, pag. 1711, n. 17 ss. ad

art. 261 CPC; Trezzini in

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 1161 ss., ad art. 261 CPC; II CCA 20 febbraio

2012, inc. n. 12.2011.221). Nell’ambito delle misure cautelari è sufficiente la

verosimiglianza, e non la prova stretta, del fatto che ne permette l’adozione

(DTF 103 II 120, consid. 2b).

4.Secondo la giurisprudenza di questa

Camera (II CCA 25 agosto 2008, inc. n. 12.2007.142; II CCA 11 settembre 2006,

inc. n. 12.2005.210 in NRCP 2007 pag. 244; II CCA 24 febbraio 2006, inc. n.

12.2005.144

in NRCP 2006 pag. 194; II CCA 16 giugno 2005, inc. n. 12.2004.174;

II CCA 9 novembre 1994, inc. n. 131/94; II CCA 7 ottobre 1993, inc. n. 153/93;

II CCA 25 agosto 1992, inc. n. 96/92; NRCP 2004, pag. 544; Rep. 1990 pag. 224)

che si è sviluppata sotto l’egida del diritto cantonale previgente, ossia il Codice

di procedura civile ticinese (CPC-TI), affinché si possa ottenere una misura

cautelare volta a far divieto alla banca garante di onorare una garanzia a

prima richiesta, bisogna che l’istante dimostri sia l’esistenza di fatti che

costituiscono un agire fraudolento del beneficiario della garanzia, sia

che da ciò ne derivi un danno difficilmente riparabile (cfr. sentenza

del Tribunale federale 4P.90/2006 del 23 ottobre 2006; II CCA 11 settembre

2006, inc. n. 12.2005.210, consid. 6 con giurisprudenza e dottrina ivi citate

in NRCP 2007 pag. 244).

5.Come rettamente focalizzato dal

Pretore, il tema centrale della vertenza è quello di sapere se la convenuta ha

escusso la garanzia bancaria (“Performance Bond” del 15 ottobre 2010) con

manifesto abuso di diritto, causando quindi un pregiudizio difficilmente

riparabile all’istante. La responsabilità per i ritardi nella consegna

dell’opera dovrà poi essere stabilita dal tribunale arbitrale adito (cfr.

sentenza impugnata, pag. 1).

6.Dato che il Pretore ha respinto la

domanda provvisionale di blocco della garanzia bancaria dopo aver rilevato che

l’escussione della stessa era sì manifestamente abusiva, ma che l’istante non

aveva reso verosimile il rischio di subire un pregiudizio difficilmente

riparabile, l’appello che qui ci occupa è interamente improntato su questo

secondo presupposto.

6.1

In sintesi,

l’appellante critica il giudice di primo grado per aver ritenuto che i propri

argomenti a sostegno del rischio di subire un pregiudizio difficilmente

riparabile fossero “teorici e non comprovati”. AP 1 afferma invece di aver

provato di aver finora dovuto anticipare praticamente tutto il suo utile lordo

derivante dall’operazione, per pagare gli importi dovuti dall’appellata. Continua

sostenendo che, in un gruppo multinazionale, una società con un capitale di fr.

20'000.- e senza alcuna operatività può finanziare uno stabile di fr. 45

milioni unicamente ricevendo un mutuo intra-group dalla società finanziaria del

gruppo. AP 1 ritiene inoltre che il Pretore sarebbe caduto in errore, quando ha

tenuto conto del valore dello stabile di proprietà dell’appellata senza

considerare i passivi della stessa. L’appellante censura altresì il

ragionamento del Pretore, secondo il quale il fatto che l’appellata abbia un

capitale sociale di soli fr. 20'000.- non è indiziante di una sua insolvenza o

difficoltà nel far fronte ai suoi impegni, visto che non ha avuto particolari problemi

a sopportare un investimento di oltre fr. 40 milioni. A mente dell’istante,

sebbene la convenuta sia una società del Gruppo __________, la stessa, senza i

prestiti intra-group, sarebbe senza dubbio insolvibile e i predetti mutui

potrebbero essere interrotti in ogni istante. In seguito, l’appellante allude

al fatto che al momento della stipula del contratto di impresa generale nel

2010.

nessuna società del Gruppo __________ ha mai assunto un qualsiasi impegno

o garanzia degli obblighi della propria partecipata nei confronti di AP 1. In conclusione, la proposta dell’istante di versare la somma di un milione di franchi svizzeri su

un conto a disposizione del tribunale arbitrale - contrariamente a quanto

desunto dal Pretore - non sarebbe prova di solvibilità o solidità finanziaria

della stessa. Il Pretore non avrebbe nemmeno avuto alcuna informazione inerente

al bilancio dell’istante per poter sostenere che la stessa potrebbe sopportare

il pagamento di un importo fino a un milione di franchi.

6.2

Le numerose

censure sollevate, non scalfiscono il ragionamento del Pretore e ciò per i

motivi che verranno esposti qui di seguito.

6.2.1

Innanzitutto

va rilevato come, a ben vedere, le lagnanze di AP 1 si basano su circostanze di

fatto e su informazioni di cui la stessa disponeva fin dal giorno in cui ha

stipulato il “Contractor Agreement”. Infatti, AO 1 è iscritta nel Registro di

commercio del cantone Ticino dal 26 luglio 2010, ossia tre mesi prima della

sottoscrizione del suddetto contratto. Il capitale sociale è sempre ammontato a

fr. 20'000.- e, essendo oltretutto il contenuto dell’estratto del registro di

commercio un fatto notorio (sentenza del Tribunale federale 4A_739/2011 del 3

aprile 2012, consid. 1.3), AP 1 non può ora ignorare queste circostanze. Le affermazioni

secondo cui “la neonata e inattiva AO 1 non è una controparte solida” e “il

Gruppo __________ ha dunque obbligato l’appellante ed il signor __________ ad

accettare l’anteposizione della neo costituita appellata, con un capitale

sociale striminzito” (cfr. appello, pag. 7-8) rappresentano pertanto una

contraddizione con il fatto di aver comunque concluso il contratto e tali

argomentazioni conducono a qualificare il comportamento dell’appellante di venire

contra factum proprium. Lo stesso dicasi anche per le critiche circa il

rifiuto del Gruppo __________ di garantire le prestazioni dell’appellata nei

confronti di AP 1 e del signor __________. A riguardo, l’appellante cita due

esempi (appello, pag. 7, ad. 31-32) che risalgono “al momento della stipula del

contratto di impresa generale nel 2010” e al “12 febbraio 2010”. Essa non si avvede però del fatto che, così facendo, non fa che confermare di avere comunque

coscientemente accettato di impegnarsi contrattualmente con AO 1, benché fosse

a piena conoscenza di tutte queste circostanze. Sollevarle ora è pertanto

abusivo. Del resto, il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che è

compito delle parti trovarsi un partner contrattuale degno di fiducia (DTF 100

II 45, consid. 2b).

6.2.2

I timori

ventilati dall’appellante circa la precaria situazione finanziaria di AO 1

restano, anche in questa sede, allo stato teorico poiché non resi verosimili.

Fondamentale

per giudicare il pregiudizio e la situazione di rischio devono essere criteri oggettivi

e non la sensazione soggettiva dell’istante (Huber

in Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leuenberger

(ed.), op. cit., pag. 1712, n. 20 ad art. 261 CPC). Il pregiudizio paventato

deve essere obiettivamente verosimile (Messaggio del Consiglio federale

concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28

giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6726). L’istante non ha reso verosimili le

circostanze a favore dell’esistenza di un danno difficilmente riparabile. Il

fatto che la convenuta sia una società a garanzia limitata con un capitale

sociale di soli fr. 20'000.- non permette (ancora) di concludere per un

pericolo concreto per quanto riguarda l’eventuale restituzione della somma

oggetto della garanzia. Come fatto notare dall’appellata, nella valutazione

della solidità finanziaria di una società il capitale sociale è un fattore

secondario e non per forza determinante. Infatti, anche delle grandi aziende

possono disporre di un capitale minimo e molte di esse hanno, in rapporto alle

loro attività aziendali e alle loro somme di bilancio, un capitale sociale

molto esiguo (Meier-Hayoz/Forstmoser,

Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Berna 2004, pag. 491, § 18 n. 20 con rinvio

a pag. 380, § 16 n. 83).

In ogni

caso si rileva che l’appellante non ha per esempio nemmeno dimostrato (in modo

almeno verosimile) che la convenuta non ha fatto fronte ai propri impegni

finanziari o che vi siano segnali di ritardo o di mancati pagamenti, che

possano far anche lontanamente temere un suo scioglimento o fallimento. I fatti

sembrano dimostrare il contrario. AO 1 è una società del Gruppo __________

leader mondiale nel settore dell’abbigliamento e delle scarpe e dall’estratto

del risultato del Gruppo si evince che “__________” sta avendo una forte

crescita anche in Europa (cfr. doc. 13, pag. 2).

Oltretutto,

non può essere ignorato il fatto che la convenuta è comunque proprietaria del

fondo sul quale l’istante sta lavorando e, dal canto suo, è la stessa

appellante che ammette trattasi di un “edificio di pregio, che arriverà a costare

all’incirca CHF 45 mio” (cfr. appello, pag. 3).

6.2.3

L’appellante

ha criticato il Pretore per aver citato una sentenza del Tribunale federale - a

suo dire - non rintracciabile. La sentenza a cui il giudice di prime cure ha

fatto riferimento è invece reperibile in rete (www.bger.ch) e si tratta

della 4P.5/2002 dell’8 aprile 2002. L’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire

che l’esistenza di un pregiudizio giuridico irreparabile può essere ammessa

unicamente nel caso in cui la somma di denaro in questione sia di una certa

importanza (cfr. sentenza citata, consid. 4a e 4b). Contrariamente a quanto

ritenuto dall’istante, il fatto che il Pretore le abbia rimproverato di non

aver né dimostrato, né tantomeno allegato di essere privata di una somma importante,

in particolare tale da non permetterle di far valere in futuro le sue ragioni,

rispettivamente di dimostrare che la possibilità di ottenere il risarcimento

fosse messa in pericolo dalla situazione finanziaria della convenuta, non è un

approccio errato, bensì conforme al diritto, segnatamente alle disposizioni in

materia di onere della prova (sentenza del Tribunale federale 4P.5/2002 dell’8

aprile 2002, consid. 4b; II CCA 21 giugno 2004, inc. n. 12.2003.1999, consid.

6.2). Giustamente il Pretore ha poi dedotto dalla proposta dell’istante di

versare l’intero importo della garanzia su un conto bloccato per tutta la

durata del processo di merito, che la stessa non debba subire un pregiudizio

tale da impedirle di far fronte ai suoi debiti ordinari. Una tale richiesta

denota in effetti che la privazione dell’importo oggetto della garanzia

bancaria non è sufficiente per minare la situazione finanziaria e l’attività

corrente di AP 1.

Infine,

l’appellante critica la conclusione a cui è giunto il Pretore il quale, senza

alcuna informazione sul bilancio dell’appellante a sostegno delle sue

affermazioni, avrebbe lasciato intendere che AP 1 possa sopportare il pagamento

di fr. 1 milione, essendo una società leader in Ticino per la costruzione di

stabili. Al riguardo, si rileva che benché da un’affermazione del tenore

“l’istante, e il signor __________, hanno già edificato una buona dozzina di stabili

dalle simili finalità, con budget spazianti fra 10 e 30 milioni di CHF

ciascuno” (cfr. replica, pag. 11) non si possa effettivamente ancora desumere

la solidità finanziaria di AP 1, quest’ultima non ha però nemmeno documentato

il contrario. Secondo il principio attitatorio sono infatti le parti al

processo a dover esporre al giudice il complesso di fatti e a indicare le prove

che intendono assumere per dimostrare la veridicità dei fatti addotti (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op.

cit., pag. 125, ad art. 55 CPC). Spettava pertanto comunque a AP 1 di rendere

verosimile al Pretore - esponendo la propria contabilità, bilanci e situazione

finanziaria - che il pagamento del “Performance Bond” la pregiudica mettendo a

rischio la sua attività corrente.

7.

Non

essendo stata resa verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile, viene quindi a mancare un presupposto cumulativo per

accordare il blocco cautelare della garanzia bancaria (Treis in Baker & McKenzie (ed.), Schweizerische

Zivilprozessordnung, Berna 2010, pag. 990, n. 3 ad art. 261 CPC; Kofmel Ehrenzeller in Oberhammer (ed.),

ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, pag. 1034, n. 4

ss. ad art. 261 CPC). Risulta pertanto superfluo esaminare se l’escussione

della garanzia da parte di AO 1 sia manifestamente abusiva, ciò che è stato

ammesso dal Pretore, senza che le parti lo contestino.

8.

Ne

discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106

CPC). Nella determinazione delle ripetibili d’appello si tiene conto del valore

litigioso di fr. 310'000.- (rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale) e dei criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulle

ripetibili (Rtar).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

1.

L’appello

22.

aprile 2013 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese processuali di appello in complessivi fr. 3’000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2’000.- per ripetibili di

appello.

3.

Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster