12.2013.73
Contratto di assicurazione, interpretazione di clausola di limitazione temporale del rischio di invalidità contenuta nelle CGA (condizioni generali di assicurazione)
11 luglio 2014Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2013.73
Lugano
11 luglio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Grisanti (giudice supplente)
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2011.90 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 22 agosto
2011 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l'attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 315'000.- oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE
n. __________ dell'UE di Basilea per l'importo di fr. 180'000.- più interessi e
spese;
domande avversate dalla
convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 4 marzo 2013;
appellante l'attore che
con atto di appello 22 aprile 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambi le
sedi;
mentre la convenuta con
risposta 19 giugno 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 17 novembre 1992 AP 1,
nato nel 1951, docente di scuola elementare (in prepensionamento dal 1°
settembre 2010 [doc. C pag. 8]), ha concluso con AO 1 un contratto di
assicurazione individuale contro gli infortuni. La polizza n. __________ (doc. B)
prevedeva in particolare per il caso d'invalidità una somma assicurata di fr.
150'000.- secondo la variante B delle Condizioni generali per l'assicurazione
individuale contro gli infortuni, edizione 1990 (in seguito: CGA; doc. E). Il
19 settembre 2003 AP 1 è rimasto vittima di un infortunio. Cadendo dalle scale
della scuola di __________, dove insegnava, ha riportato diverse contusioni e
in particolare un trauma alla caviglia sinistra che ha reso necessari, nel
corso degli anni (da ultimo nel 2009), diversi interventi chirurgici nella
speranza di recuperare la funzionalità dell'articolazione. Al termine di un
lungo iter terapeutico, con rapporto del 30 giugno 2010 il dott. __________,
specialista in medicina infortunistica incaricato dall'assicuratore LAINF
contro gli infortuni __________, ha accertato la perdita di funzionalità della
caviglia e dell'articolazione di Chopard e valutato al 35% il tasso di
menomazione dell'integrità fisica secondo gli art. 24 e 25 LAINF e 36 OAINF
(doc. C). Dopo avere ottenuto - per le conseguenze dell'infortunio sulla
capacità lavorativa - le indennità giornaliere contrattuali e avere appreso del
carattere permanente dell'invalidità, l'assicurato ha chiesto a AO 1 il
versamento del capitale d'invalidità secondo le modalità stabilite dalle CGA
(doc. D). L'assicuratore ha respinto la richiesta per il motivo che
l'invalidità presunta definitiva non era intervenuta entro il termine di cinque
anni dall'infortunio, come invece prescrive(va) l'art. 7.1.1 delle CGA (doc.
F). Questa disposizione stabilisce che "Se un infortunio ha come
conseguenza, entro cinque anni dal giorno dell'evento, un'invalidità presunta
definitiva, la «AO
1» paga il capitale d'invalidità determinato in base al grado
d'invalidità, alla somma d'assicurazione pattuita e alla variante di
prestazione scelta. In questo caso è irrilevante se e in quale misura ne
consegue un'incapacità al lavoro. La prestazione dovuta è esigibile non appena
è accertata l'invalidità presunta permanente".
Considerandi
2.
Fallito il tentativo di conciliazione
(art. 197 segg. CPC; doc. M), con petizione 22 agosto 2011 AP 1 ha chiesto la
condanna di AO 1 al pagamento di fr. 315'000.- oltre interessi al 5% dal 10
novembre 2010 nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al PE n. __________ dell'UE di Basilea (doc. L) per l'importo di fr. 180'000.-
oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2010 e spese di fr. 200.-. Nella risposta
del 13 settembre 2011 la convenuta ha ribadito il proprio rifiuto, osservando
che l'invalidità presunta definitiva sarebbe intervenuta a sette anni
dall'infortunio e non nei cinque anni stabiliti dalle CGA. Oltre a ciò la
convenuta ha sollevato l'eccezione di prescrizione ex art. 46 LCA. Le parti
hanno in seguito, anche al termine dell'istruttoria, sostanzialmente confermato
le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle di controparte.
3.
Con sentenza 4 marzo 2013
il Pretore ha respinto la petizione. Per il primo giudice, il termine
quinquennale previsto all'art. 7.1.1 delle CGA configura(va) una lecita
limitazione temporale del rischio. L'invalidità presunta definitiva doveva
insorgere entro questo termine per potere dare luogo alla pretesa. Ciò che non
è stato poiché il rischio assicurato si è realizzato solo al termine dell'iter
terapeutico, una volta stabilizzatasi l'invalidità. Prima del 30 giugno 2010
mancherebbero riscontri oggettivi che permettano di definire acquisita
l'invalidità. Il Pretore ha infine posto le spese e le tasse di giustizia di
fr. 5'000.- a carico dell'attore obbligandolo a rifondere alla convenuta fr.
19'000.- a titolo di ripetibili.
4.
L'attore è insorto contro
il giudizio pretorile con un appello del 22 aprile 2013, con il quale chiede la
riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione con
protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nella risposta del
19.
giugno 2013 la convenuta propone di respingere l'appello, pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili.
5.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)
che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al
Pretore è stata avviata dopo tale data.
6.
L’interpretazione di un
contratto assicurativo segue i principi che valgono generalmente per qualsiasi
altro contratto, a meno che la legge non preveda disposizioni particolari. Le
CGA che sono state esplicitamente incorporate nel contratto vanno interpretate
come le altre clausole contrattuali (DTF 135 III 1 consid. 2 pag. 6, 133 III
675.
consid. 3.3 pag. 681). In presenza di divergenze sul contenuto di una
clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare la reale e comune
volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le stesse hanno
utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Se questa - come in concreto - non può essere
determinata o diverge, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i
comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento; le
dichiarazioni delle parti vengono quindi interpretate come potrebbe
comprenderle un terzo di buona fede che si trovasse nelle medesime circostanze
(Brulhart, Droit des assurances
privées, Berna 2008, pag. 125, n. 276). Il principio dell’affidamento permette
quindi di imputare ad una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o
del suo comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr.
DTF 135 III 410, consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart,
op. cit., pag. 124, n. 276). Anche se la giurisprudenza non ammette più di
fondarsi esclusivamente sul tenore letterale di una clausola, questo assume
comunque un ruolo prioritario rispetto agli altri mezzi di interpretazione.
Così, se gli ulteriori elementi di interpretazione non consentono con certezza
di concludere diversamente ci si atterrà al tenore letterale (sentenza del
Tribunale federale 5C.21/2007 del 20 aprile 2007 consid. 3.1; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, N. 369
all'art. 18 CO; Franz Hasenböhler,
Zur Auslegung von Versicherungspolicen, in: Festschrift Ernst A. Kramer,
Basilea 2004, pag. 849). Qualora, al termine di siffatta operazione, permanga
un dubbio sul significato da attribuire alle clausole contrattuali, queste
devono essere interpretate in sfavore del loro autore (“Unklarheitsregel”, DTF
122.
III 118 consid. 2a). Secondo la dottrina e la giurisprudenza, per l'applicazione
di questo principio, non basta che le parti siano in disaccordo sul senso da
dare a una dichiarazione, ma è anche necessario che questa possa essere
compresa in modi diversi e che sia impossibile togliere il dubbio con
un'interpretazione ordinaria (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 III 342 consid.
1a). Ciò che non è il caso nella fattispecie.
7.
Come ha correttamente
indicato il Pretore, la clausola in esame è chiara oltre che usuale nel settore
(cfr. Roland Schaer, Modernes
Versicherungsrecht: das Privatversicherungsrecht und seine Schnittstellen zum
Sozialversicherungs- und Haftpflichtrecht, 2007, pag. 602 seg. con riferimento
a una sentenza dell'Obergericht di Zurigo del 15 dicembre 1989; Alfred Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3a ed. 1995, pag. 400 seg.). Essa configura, a non
averne dubbio, una lecita limitazione temporale del rischio e della
prestazione, in quanto tale ammessa sia dalla dottrina che dalla
giurisprudenza. In virtù di una simile clausola le parti possono subordinare
una pretesa assicurativa alla realizzazione, entro un determinato termine,
delle condizioni per il diritto alla prestazione, in particolare prescrivendo,
come in concreto, che un'invalidità debba subentrare entro un determinato
periodo di tempo dal verificarsi di un infortunio. In tal caso, la limitazione
temporale costituisce una ulteriore condizione materiale della pretesa
assicurativa (Schaer, op. cit.,
pag. 602). Secondo il suo tenore indubbio, sono così compresi
nell'assicurazione solo gli infortuni che, entro il termine stabilito, hanno
per conseguenza la realizzazione del rischio assicurato (in casu: l'invalidità
presunta definitiva o permanente). Si tratta quindi non di un termine la cui
inosservanza possa produrre la decadenza di un diritto già acquisito, come
invece avviene per la prescrizione e la perenzione, bensì di una limitazione
contrattuale. Nella prima ipotesi il diritto decade, nella seconda invece il
diritto nemmeno sorge (DTF 52 II 154 consid. 1b pag. 157 seg.). Per il rischio
che si realizza solo dopo quel termine viene infatti a mancare la copertura
assicurativa. In tal modo nemmeno si pone più la questione della prescrizione.
Similmente a quanto avviene per
la determinazione della somma assicurata, una limitazione temporale del rischio
e della prestazione non è fuorviante né è di per sé contraria alla natura del
contratto. Ogni contratto assicurativo deve infatti delimitare il rischio
assicurato e definire le prestazioni dovute. Da questa valutazione dipende del
resto poi anche la definizione del premio. Simili clausole non costituiscono
una inammissibile elusione dell'art. 46 cpv. 2 LCA, che dichiara di principio
nulli i patti che assoggettano il credito verso l'assicuratore ad una
prescrizione o ad un termine più breve rispetto a quello - di due anni -
previsto dal cpv. 1 (cfr. Maurer,
op. cit., pag. 401). Ciò quantomeno se la limitazione non è stabilita per una
durata inferiore a due anni. Di conseguenza, la limitazione temporale può
realizzarsi prima di una eventuale prescrizione (Schaer, op. cit., pag. 602).
8.
Va dato atto all'appellante
che il giudizio impugnato può forse dare adito a qualche malinteso nella misura
in cui, almeno in due riprese, rileva che l'invalidità sarebbe insorta entro
cinque anni dall'infortunio. È però evidente, e tale conclusione emerge con
chiarezza dal medesimo giudizio, che con tale formulazione il Pretore non ha
certamente inteso la realizzazione del rischio assicurato, ovvero
dell'invalidità presunta definitiva o permanente. Lo dimostra del resto
la stessa lettura del giudizio impugnato laddove specifica che il rischio
assicurato andava considerato "realizzatosi solo al termine dell'iter
terapeutico, una volta stabilizzatasi l'invalidità". Di conseguenza,
la questione centrale resta(va) quella di sapere se l'infortunio avesse avuto
come conseguenza l'invalidità presunta definitiva entro il termine di cinque
anni dall'infortunio e non quella - qui non di rilievo, ma sostenuta
dall'attore - se il termine di prescrizione di due anni ex art. 46 cpv. 1 LCA
fosse o meno scaduto a far tempo dall'accertamento di quell'invalidità (v.
appello, pag. 8). Per il resto, contrariamente a quanto sembra equivocare
l'appellante, non è l'accertamento in quanto tale dell'invalidità
presunta definitiva - dal cui momento, giusta l'art. 7.1.1 CGA, dipende(va)
invece l'esigibilità della prestazione - a costituire il "fatto
rilevante ai fini del periodo di limitazione di 5 anni", quanto
piuttosto la realizzazione (vale a dire il risultato: "ha come
conseguenza") del rischio assicurato entro il termine definito. È vero
che per stabilire questa circostanza è necessario il parere di un esperto
medico (cfr. Carré, Loi fédérale
sur le contrat d’assurance, Edition annotée, Losanna 2000, ad art. 88 LCA, pag.
444). Tuttavia, mentre l'esigibilità della pretesa interviene solo al momento
dell'accertamento, la realizzazione del rischio assicurato può - non solo in
teoria, ma spesso anche in pratica - essere ricondotta a un momento
precedente. Ciò che però, per quanto si dirà anche in seguito, non è avvenuto
nella fattispecie, quantomeno non nei cinque anni immediatamente successivi
all'infortunio.
9.
Il Pretore ha fatto
risalire la realizzazione del rischio assicurato (l'invalidità presunta
definitiva o permanente) al momento in cui, nel 2010, la situazione, in base
alla valutazione 30 giugno 2010 del dott. __________, è stata considerata
definitiva e non migliorabile, e quindi stabile. Prima di tale data, il primo
giudice non ha invece ravvisato riscontri oggettivi che permettessero di
concludere per una situazione invalidante acquisita, permanente e duratura.
Questo accertamento non è seriamente messo in discussione dall'appellante il
quale del resto ancora nel suo memoriale ricorsuale ricorda che al termine
delle cure, "raggiunto il grado di saturazione, con rapporto
30.06.2010
[...] il Dr. med. __________, perito della __________ Lainf,
accertava l'esistenza di un'invalidità permanente conseguenza naturale
dell'infortunio". Detto accertamento trova inoltre conferma nelle
dichiarazioni rese dallo stesso specialista in occasione della sua deposizione
testimoniale del 27 marzo 2012 in cui ha ricordato che la situazione non si era
ancora stabilizzata nei cinque anni dall'infortunio perché vi era stato ancora
un intervento nel 2009 volto a stabilizzare la caviglia con l'avanpiede e che
quindi in definitiva essa "dal 21.06.2010 [...] poteva essere
considerata come stabilizzata perché altri provvedimenti non portavano ad alcun
netto miglioramento". Questa valutazione è del resto conforme all'orientamento
giurisprudenziale in materia. L'invalidità viene infatti definita come una
diminuzione, probabilmente permanente, della capacità lavorativa
dell'assicurato (art. 88 LCA) oppure - come nella fattispecie, in cui le CGA
non subordinano il pagamento del capitale d'invalidità all'esistenza di una
incapacità al lavoro (art. 7.1.1) - della integrità psichica o fisica
(anatomica o funzionale: cfr. art. 7.1.2 CGA che fissa i tassi d'invalidità per
mezzo di una tabella percentuale in funzione della perdita totale o parziale
anatomica o funzionale). Questa situazione si realizza generalmente quando i
rapporti medici stabiliscono che le misure terapeutiche destinate a guarire o
almeno a limitare gli effetti pregiudizievoli del danno alla salute hanno
fallito, nel senso che dal trattamento medico non ci si può più attendere un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. sentenze del Tribunale
federale 5C.78/2005 del 12 luglio 2005 consid. 2.1, 2.5 e 2.6 nonché 5C.61/2003 del 23 ottobre 2003 consid. 3.3 e 3.5; DTF 118 II 447 consid. 2b), e che l'assicurato è
quindi colpito da un'invalidità verosimilmente definitiva (DTF 81 II 155
consid. 4a).
10.
Non è per contro atto a
relativizzare le chiare (e ai fini del giudizio decisive) dichiarazioni del
dott. __________ in merito al raggiungimento del grado di saturazione delle
cure e quindi alla stabilizzazione della situazione, il passaggio citato
dall'appellante sempre relativo all'audizione dello specialista in cui
quest'ultimo, prendendo posizione su che cosa avrebbe risposto al quesito
peritale a sapere se l'infortunio del 19 settembre 2003 avesse o meno avuto
come conseguenza entro i cinque anni dal giorno dell'infortunio l'invalidità
presunta definitiva, ha indicato che avrebbe risposto affermativamente e
avrebbe anche aggiunto che la situazione era persino lievemente peggiore
rispetto a quella che aveva constatato nella sua visita del giugno 2010. Questo
passaggio va contestualizzato. Esso si riallaccia alla precedente dichiarazione
del dott. __________ per il quale l'infortunio in questione aveva sì avuto,
secondo il grado della verosimiglianza preponderante, come conseguenza la nota
limitazione funzionale del piede nei cinque anni successivi all'infortunio, con
la precisazione però che "la cosa non si era ancora stabilizzata nei 5
anni perché vi è stato un intervento nel 2009 volto a stabilizzare la caviglia
con l'avanpiede". Inoltre, la valutazione espressa dal testimone in
merito alla realizzazione del rischio assicurato entro i cinque anni dall'infortunio
comprendeva almeno in parte un apprezzamento giuridico (l'interpretazione e
l'applicazione della clausola contrattuale) e non solo un accertamento di fatto
e non era così propriamente di sua competenza. Se il testimone perito poteva e
doveva giustamente pronunciarsi sul tema dell'evoluzione della situazione
medica - cosa che ha fatto in maniera chiara -, egli non poteva invece statuire
sull'adempimento della clausola contrattuale che implicava necessariamente una
sua interpretazione e sussunzione giuridica.
11.
Ne discende che l'infortunio
non ha avuto come conseguenza, entro cinque anni dal giorno dell'evento,
un'invalidità presunta definitiva. In questo modo la limitazione temporale del
rischio doveva giustamente trovare applicazione e ostava alla nascita della
pretesa assicurativa. L'appellante si duole (comprensibilmente) del fatto che
con la soluzione qui proposta egli si trova di fatto confrontato con un diniego
delle prestazioni pattuite per il solo motivo, da lui ininfluenzabile, che
l'iter terapeutico sarebbe durato oltre cinque anni e non avrebbe avuto il
successo auspicato. A suo giudizio, al dovere dell'assicurato di contribuire
alla riduzione del danno (art. 61 LCA) sottoponendosi alle adeguate cure
mediche, dovrebbe specularmente corrispondere un dies a quo che non sia
precedente al raggiungimento del loro grado di saturazione. Sennonché il testo
della clausola contrattuale è chiaro e non si presta a una siffatta
interpretazione. Se quest'ultima si giustifica per stabilire il dies a quo
del termine di prescrizione dell'art. 46 cpv. 1 LCA per le prestazioni dovute
in caso d'invalidità (cfr. DTF 118 II 447), essa non può per contro vanificare
l'applicabilità di una chiara e lecita limitazione temporale del rischio che,
come detto, costituisce una condizione (supplementare) per l'insorgenza della
pretesa assicurativa e in quanto tale serve a delimitare il rischio assicurato
e a definire le prestazioni dovute oltre che il premio da pagare. Né è del
resto ravvisabile un rischio di abuso - peraltro neppure invocato - da parte
dell'assicuratore privato per il motivo che esso potrebbe essere indotto a
prolungare oltre misura l'iter terapeutico, rinviando così il momento della
stabilizzazione dello stato di salute e, di riflesso, la realizzazione del
rischio assicurato. Tale rischio è oltretutto scongiurato nella fattispecie
poiché la prognosi medica è stata resa da uno specialista esterno alla
convenuta e incaricato da un terzo assicuratore (sociale).
12.
Ne segue che l’appello deve
essere respinto e la sentenza impugnata va confermata. Le spese processuali,
calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 315'000.-,
determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono
poste interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106
cpv. 1 CPC), il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
spese ripetibili di appello, calcolate in applicazione dell’art. 11 Regolamento
sulle ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento
sulle ripetibili,
decide:
1. L'appello 22 aprile 2013 di
AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali della
procedura di appello di complessivi fr. 3'000.-, già anticipate dall’appellante,
restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 5'700.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).