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Decisione

12.2013.73

Contratto di assicurazione, interpretazione di clausola di limitazione temporale del rischio di invalidità contenuta nelle CGA (condizioni generali di assicurazione)

11 luglio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

12.2013.73

Lugano

11 luglio 2014/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo,

presidente,

Bozzini

e Grisanti (giudice supplente)

vicecancelliera:

Verda

Chiocchetti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2011.90 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 22 agosto

2011 da

AP

1

rappr. dall’ RA 1

contro

AO

1

rappr. dall’ RA 2

con cui l'attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 315'000.- oltre

accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE

n. __________ dell'UE di Basilea per l'importo di fr. 180'000.- più interessi e

spese;

domande avversate dalla

convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 4 marzo 2013;

appellante l'attore che

con atto di appello 22 aprile 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambi le

sedi;

mentre la convenuta con

risposta 19 giugno 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di

spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 17 novembre 1992 AP 1,

nato nel 1951, docente di scuola elementare (in prepensionamento dal 1°

settembre 2010 [doc. C pag. 8]), ha concluso con AO 1 un contratto di

assicurazione individuale contro gli infortuni. La polizza n. __________ (doc. B)

prevedeva in particolare per il caso d'invalidità una somma assicurata di fr.

150'000.- secondo la variante B delle Condizioni generali per l'assicurazione

individuale contro gli infortuni, edizione 1990 (in seguito: CGA; doc. E). Il

19 settembre 2003 AP 1 è rimasto vittima di un infortunio. Cadendo dalle scale

della scuola di __________, dove insegnava, ha riportato diverse contusioni e

in particolare un trauma alla caviglia sinistra che ha reso necessari, nel

corso degli anni (da ultimo nel 2009), diversi interventi chirurgici nella

speranza di recuperare la funzionalità dell'articolazione. Al termine di un

lungo iter terapeutico, con rapporto del 30 giugno 2010 il dott. __________,

specialista in medicina infortunistica incaricato dall'assicuratore LAINF

contro gli infortuni __________, ha accertato la perdita di funzionalità della

caviglia e dell'articolazione di Chopard e valutato al 35% il tasso di

menomazione dell'integrità fisica secondo gli art. 24 e 25 LAINF e 36 OAINF

(doc. C). Dopo avere ottenuto - per le conseguenze dell'infortunio sulla

capacità lavorativa - le indennità giornaliere contrattuali e avere appreso del

carattere permanente dell'invalidità, l'assicurato ha chiesto a AO 1 il

versamento del capitale d'invalidità secondo le modalità stabilite dalle CGA

(doc. D). L'assicuratore ha respinto la richiesta per il motivo che

l'invalidità presunta definitiva non era intervenuta entro il termine di cinque

anni dall'infortunio, come invece prescrive(va) l'art. 7.1.1 delle CGA (doc.

F). Questa disposizione stabilisce che "Se un infortunio ha come

conseguenza, entro cinque anni dal giorno dell'evento, un'invalidità presunta

definitiva, la «AO

1» paga il capitale d'invalidità determinato in base al grado

d'invalidità, alla somma d'assicurazione pattuita e alla variante di

prestazione scelta. In questo caso è irrilevante se e in quale misura ne

consegue un'incapacità al lavoro. La prestazione dovuta è esigibile non appena

è accertata l'invalidità presunta permanente".

Considerandi

2.

Fallito il tentativo di conciliazione

(art. 197 segg. CPC; doc. M), con petizione 22 agosto 2011 AP 1 ha chiesto la

condanna di AO 1 al pagamento di fr. 315'000.- oltre interessi al 5% dal 10

novembre 2010 nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

al PE n. __________ dell'UE di Basilea (doc. L) per l'importo di fr. 180'000.-

oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2010 e spese di fr. 200.-. Nella risposta

del 13 settembre 2011 la convenuta ha ribadito il proprio rifiuto, osservando

che l'invalidità presunta definitiva sarebbe intervenuta a sette anni

dall'infortunio e non nei cinque anni stabiliti dalle CGA. Oltre a ciò la

convenuta ha sollevato l'eccezione di prescrizione ex art. 46 LCA. Le parti

hanno in seguito, anche al termine dell'istruttoria, sostanzialmente confermato

le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle di controparte.

3.

Con sentenza 4 marzo 2013

il Pretore ha respinto la petizione. Per il primo giudice, il termine

quinquennale previsto all'art. 7.1.1 delle CGA configura(va) una lecita

limitazione temporale del rischio. L'invalidità presunta definitiva doveva

insorgere entro questo termine per potere dare luogo alla pretesa. Ciò che non

è stato poiché il rischio assicurato si è realizzato solo al termine dell'iter

terapeutico, una volta stabilizzatasi l'invalidità. Prima del 30 giugno 2010

mancherebbero riscontri oggettivi che permettano di definire acquisita

l'invalidità. Il Pretore ha infine posto le spese e le tasse di giustizia di

fr. 5'000.- a carico dell'attore obbligandolo a rifondere alla convenuta fr.

19'000.- a titolo di ripetibili.

4.

L'attore è insorto contro

il giudizio pretorile con un appello del 22 aprile 2013, con il quale chiede la

riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione con

protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nella risposta del

19.

giugno 2013 la convenuta propone di respingere l'appello, pure con protesta

di tasse, spese e ripetibili.

5.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)

che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al

Pretore è stata avviata dopo tale data.

6.

L’interpretazione di un

contratto assicurativo segue i principi che valgono generalmente per qualsiasi

altro contratto, a meno che la legge non preveda disposizioni particolari. Le

CGA che sono state esplicitamente incorporate nel contratto vanno interpretate

come le altre clausole contrattuali (DTF 135 III 1 consid. 2 pag. 6, 133 III

675.

consid. 3.3 pag. 681). In presenza di divergenze sul contenuto di una

clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare la reale e comune

volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le stesse hanno

utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Se questa - come in concreto - non può essere

determinata o diverge, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i

comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento; le

dichiarazioni delle parti vengono quindi interpretate come potrebbe

comprenderle un terzo di buona fede che si trovasse nelle medesime circostanze

(Brulhart, Droit des assurances

privées, Berna 2008, pag. 125, n. 276). Il principio dell’affidamento permette

quindi di imputare ad una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o

del suo comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr.

DTF 135 III 410, consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart,

op. cit., pag. 124, n. 276). Anche se la giurisprudenza non ammette più di

fondarsi esclusivamente sul tenore letterale di una clausola, questo assume

comunque un ruolo prioritario rispetto agli altri mezzi di interpretazione.

Così, se gli ulteriori elementi di interpretazione non consentono con certezza

di concludere diversamente ci si atterrà al tenore letterale (sentenza del

Tribunale federale 5C.21/2007 del 20 aprile 2007 consid. 3.1; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, N. 369

all'art. 18 CO; Franz Hasenböhler,

Zur Auslegung von Versicherungspolicen, in: Festschrift Ernst A. Kramer,

Basilea 2004, pag. 849). Qualora, al termine di siffatta operazione, permanga

un dubbio sul significato da attribuire alle clausole contrattuali, queste

devono essere interpretate in sfavore del loro autore (“Unklarheitsregel”, DTF

122.

III 118 consid. 2a). Secondo la dottrina e la giurisprudenza, per l'applicazione

di questo principio, non basta che le parti siano in disaccordo sul senso da

dare a una dichiarazione, ma è anche necessario che questa possa essere

compresa in modi diversi e che sia impossibile togliere il dubbio con

un'interpretazione ordinaria (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 III 342 consid.

1a). Ciò che non è il caso nella fattispecie.

7.

Come ha correttamente

indicato il Pretore, la clausola in esame è chiara oltre che usuale nel settore

(cfr. Roland Schaer, Modernes

Versicherungsrecht: das Privatversicherungsrecht und seine Schnittstellen zum

Sozialversicherungs- und Haftpflichtrecht, 2007, pag. 602 seg. con riferimento

a una sentenza dell'Obergericht di Zurigo del 15 dicembre 1989; Alfred Maurer, Schweizerisches

Privatversicherungsrecht, 3a ed. 1995, pag. 400 seg.). Essa configura, a non

averne dubbio, una lecita limitazione temporale del rischio e della

prestazione, in quanto tale ammessa sia dalla dottrina che dalla

giurisprudenza. In virtù di una simile clausola le parti possono subordinare

una pretesa assicurativa alla realizzazione, entro un determinato termine,

delle condizioni per il diritto alla prestazione, in particolare prescrivendo,

come in concreto, che un'invalidità debba subentrare entro un determinato

periodo di tempo dal verificarsi di un infortunio. In tal caso, la limitazione

temporale costituisce una ulteriore condizione materiale della pretesa

assicurativa (Schaer, op. cit.,

pag. 602). Secondo il suo tenore indubbio, sono così compresi

nell'assicurazione solo gli infortuni che, entro il termine stabilito, hanno

per conseguenza la realizzazione del rischio assicurato (in casu: l'invalidità

presunta definitiva o permanente). Si tratta quindi non di un termine la cui

inosservanza possa produrre la decadenza di un diritto già acquisito, come

invece avviene per la prescrizione e la perenzione, bensì di una limitazione

contrattuale. Nella prima ipotesi il diritto decade, nella seconda invece il

diritto nemmeno sorge (DTF 52 II 154 consid. 1b pag. 157 seg.). Per il rischio

che si realizza solo dopo quel termine viene infatti a mancare la copertura

assicurativa. In tal modo nemmeno si pone più la questione della prescrizione.

Similmente a quanto avviene per

la determinazione della somma assicurata, una limitazione temporale del rischio

e della prestazione non è fuorviante né è di per sé contraria alla natura del

contratto. Ogni contratto assicurativo deve infatti delimitare il rischio

assicurato e definire le prestazioni dovute. Da questa valutazione dipende del

resto poi anche la definizione del premio. Simili clausole non costituiscono

una inammissibile elusione dell'art. 46 cpv. 2 LCA, che dichiara di principio

nulli i patti che assoggettano il credito verso l'assicuratore ad una

prescrizione o ad un termine più breve rispetto a quello - di due anni -

previsto dal cpv. 1 (cfr. Maurer,

op. cit., pag. 401). Ciò quantomeno se la limitazione non è stabilita per una

durata inferiore a due anni. Di conseguenza, la limitazione temporale può

realizzarsi prima di una eventuale prescrizione (Schaer, op. cit., pag. 602).

8.

Va dato atto all'appellante

che il giudizio impugnato può forse dare adito a qualche malinteso nella misura

in cui, almeno in due riprese, rileva che l'invalidità sarebbe insorta entro

cinque anni dall'infortunio. È però evidente, e tale conclusione emerge con

chiarezza dal medesimo giudizio, che con tale formulazione il Pretore non ha

certamente inteso la realizzazione del rischio assicurato, ovvero

dell'invalidità presunta definitiva o permanente. Lo dimostra del resto

la stessa lettura del giudizio impugnato laddove specifica che il rischio

assicurato andava considerato "realizzatosi solo al termine dell'iter

terapeutico, una volta stabilizzatasi l'invalidità". Di conseguenza,

la questione centrale resta(va) quella di sapere se l'infortunio avesse avuto

come conseguenza l'invalidità presunta definitiva entro il termine di cinque

anni dall'infortunio e non quella - qui non di rilievo, ma sostenuta

dall'attore - se il termine di prescrizione di due anni ex art. 46 cpv. 1 LCA

fosse o meno scaduto a far tempo dall'accertamento di quell'invalidità (v.

appello, pag. 8). Per il resto, contrariamente a quanto sembra equivocare

l'appellante, non è l'accertamento in quanto tale dell'invalidità

presunta definitiva - dal cui momento, giusta l'art. 7.1.1 CGA, dipende(va)

invece l'esigibilità della prestazione - a costituire il "fatto

rilevante ai fini del periodo di limitazione di 5 anni", quanto

piuttosto la realizzazione (vale a dire il risultato: "ha come

conseguenza") del rischio assicurato entro il termine definito. È vero

che per stabilire questa circostanza è necessario il parere di un esperto

medico (cfr. Carré, Loi fédérale

sur le contrat d’assurance, Edition annotée, Losanna 2000, ad art. 88 LCA, pag.

444). Tuttavia, mentre l'esigibilità della pretesa interviene solo al momento

dell'accertamento, la realizzazione del rischio assicurato può - non solo in

teoria, ma spesso anche in pratica - essere ricondotta a un momento

precedente. Ciò che però, per quanto si dirà anche in seguito, non è avvenuto

nella fattispecie, quantomeno non nei cinque anni immediatamente successivi

all'infortunio.

9.

Il Pretore ha fatto

risalire la realizzazione del rischio assicurato (l'invalidità presunta

definitiva o permanente) al momento in cui, nel 2010, la situazione, in base

alla valutazione 30 giugno 2010 del dott. __________, è stata considerata

definitiva e non migliorabile, e quindi stabile. Prima di tale data, il primo

giudice non ha invece ravvisato riscontri oggettivi che permettessero di

concludere per una situazione invalidante acquisita, permanente e duratura.

Questo accertamento non è seriamente messo in discussione dall'appellante il

quale del resto ancora nel suo memoriale ricorsuale ricorda che al termine

delle cure, "raggiunto il grado di saturazione, con rapporto

30.06.2010

[...] il Dr. med. __________, perito della __________ Lainf,

accertava l'esistenza di un'invalidità permanente conseguenza naturale

dell'infortunio". Detto accertamento trova inoltre conferma nelle

dichiarazioni rese dallo stesso specialista in occasione della sua deposizione

testimoniale del 27 marzo 2012 in cui ha ricordato che la situazione non si era

ancora stabilizzata nei cinque anni dall'infortunio perché vi era stato ancora

un intervento nel 2009 volto a stabilizzare la caviglia con l'avanpiede e che

quindi in definitiva essa "dal 21.06.2010 [...] poteva essere

considerata come stabilizzata perché altri provvedimenti non portavano ad alcun

netto miglioramento". Questa valutazione è del resto conforme all'orientamento

giurisprudenziale in materia. L'invalidità viene infatti definita come una

diminuzione, probabilmente permanente, della capacità lavorativa

dell'assicurato (art. 88 LCA) oppure - come nella fattispecie, in cui le CGA

non subordinano il pagamento del capitale d'invalidità all'esistenza di una

incapacità al lavoro (art. 7.1.1) - della integrità psichica o fisica

(anatomica o funzionale: cfr. art. 7.1.2 CGA che fissa i tassi d'invalidità per

mezzo di una tabella percentuale in funzione della perdita totale o parziale

anatomica o funzionale). Questa situazione si realizza generalmente quando i

rapporti medici stabiliscono che le misure terapeutiche destinate a guarire o

almeno a limitare gli effetti pregiudizievoli del danno alla salute hanno

fallito, nel senso che dal trattamento medico non ci si può più attendere un

miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. sentenze del Tribunale

federale 5C.78/2005 del 12 luglio 2005 consid. 2.1, 2.5 e 2.6 nonché 5C.61/2003 del 23 ottobre 2003 consid. 3.3 e 3.5; DTF 118 II 447 consid. 2b), e che l'assicurato è

quindi colpito da un'invalidità verosimilmente definitiva (DTF 81 II 155

consid. 4a).

10.

Non è per contro atto a

relativizzare le chiare (e ai fini del giudizio decisive) dichiarazioni del

dott. __________ in merito al raggiungimento del grado di saturazione delle

cure e quindi alla stabilizzazione della situazione, il passaggio citato

dall'appellante sempre relativo all'audizione dello specialista in cui

quest'ultimo, prendendo posizione su che cosa avrebbe risposto al quesito

peritale a sapere se l'infortunio del 19 settembre 2003 avesse o meno avuto

come conseguenza entro i cinque anni dal giorno dell'infortunio l'invalidità

presunta definitiva, ha indicato che avrebbe risposto affermativamente e

avrebbe anche aggiunto che la situazione era persino lievemente peggiore

rispetto a quella che aveva constatato nella sua visita del giugno 2010. Questo

passaggio va contestualizzato. Esso si riallaccia alla precedente dichiarazione

del dott. __________ per il quale l'infortunio in questione aveva sì avuto,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante, come conseguenza la nota

limitazione funzionale del piede nei cinque anni successivi all'infortunio, con

la precisazione però che "la cosa non si era ancora stabilizzata nei 5

anni perché vi è stato un intervento nel 2009 volto a stabilizzare la caviglia

con l'avanpiede". Inoltre, la valutazione espressa dal testimone in

merito alla realizzazione del rischio assicurato entro i cinque anni dall'infortunio

comprendeva almeno in parte un apprezzamento giuridico (l'interpretazione e

l'applicazione della clausola contrattuale) e non solo un accertamento di fatto

e non era così propriamente di sua competenza. Se il testimone perito poteva e

doveva giustamente pronunciarsi sul tema dell'evoluzione della situazione

medica - cosa che ha fatto in maniera chiara -, egli non poteva invece statuire

sull'adempimento della clausola contrattuale che implicava necessariamente una

sua interpretazione e sussunzione giuridica.

11.

Ne discende che l'infortunio

non ha avuto come conseguenza, entro cinque anni dal giorno dell'evento,

un'invalidità presunta definitiva. In questo modo la limitazione temporale del

rischio doveva giustamente trovare applicazione e ostava alla nascita della

pretesa assicurativa. L'appellante si duole (comprensibilmente) del fatto che

con la soluzione qui proposta egli si trova di fatto confrontato con un diniego

delle prestazioni pattuite per il solo motivo, da lui ininfluenzabile, che

l'iter terapeutico sarebbe durato oltre cinque anni e non avrebbe avuto il

successo auspicato. A suo giudizio, al dovere dell'assicurato di contribuire

alla riduzione del danno (art. 61 LCA) sottoponendosi alle adeguate cure

mediche, dovrebbe specularmente corrispondere un dies a quo che non sia

precedente al raggiungimento del loro grado di saturazione. Sennonché il testo

della clausola contrattuale è chiaro e non si presta a una siffatta

interpretazione. Se quest'ultima si giustifica per stabilire il dies a quo

del termine di prescrizione dell'art. 46 cpv. 1 LCA per le prestazioni dovute

in caso d'invalidità (cfr. DTF 118 II 447), essa non può per contro vanificare

l'applicabilità di una chiara e lecita limitazione temporale del rischio che,

come detto, costituisce una condizione (supplementare) per l'insorgenza della

pretesa assicurativa e in quanto tale serve a delimitare il rischio assicurato

e a definire le prestazioni dovute oltre che il premio da pagare. Né è del

resto ravvisabile un rischio di abuso - peraltro neppure invocato - da parte

dell'assicuratore privato per il motivo che esso potrebbe essere indotto a

prolungare oltre misura l'iter terapeutico, rinviando così il momento della

stabilizzazione dello stato di salute e, di riflesso, la realizzazione del

rischio assicurato. Tale rischio è oltretutto scongiurato nella fattispecie

poiché la prognosi medica è stata resa da uno specialista esterno alla

convenuta e incaricato da un terzo assicuratore (sociale).

12.

Ne segue che l’appello deve

essere respinto e la sentenza impugnata va confermata. Le spese processuali,

calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 315'000.-,

determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono

poste interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106

cpv. 1 CPC), il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per

spese ripetibili di appello, calcolate in applicazione dell’art. 11 Regolamento

sulle ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento

sulle ripetibili,

decide:

1. L'appello 22 aprile 2013 di

AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali della

procedura di appello di complessivi fr. 3'000.-, già anticipate dall’appellante,

restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 5'700.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).