12.2013.77
Exequatur di sentenza straniera e rigetto definitivo dell'opposizione - impugnazione all'estero della sentenza oggetto di exequatur
22 ottobre 2013Italiano22 min
atto che quella sentenza era stata impugnata l’11 novembre 2010 in Italia innanzi alla Corte d’appello di Milano con un appello (doc. 1), rimedio ordinario che a
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.77
Lugano
22 ottobre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2012.4578
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 9
ottobre 2012 da
CO
1
rappr.
da
contro
RE
1
rappr. da RA 1
con cui l’istante ha
chiesto di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________
emessa il 7 ottobre 2010 dal Tribunale di Monza, Sezione I Civile, e di
rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell’UE di Lugano per l’importo complessivo di fr. 47'328.35 oltre interessi al
2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45, domanda avversata dal convenuto, che
ha postulato la reiezione dell’istanza, in subordine la sua sospensione fino
alla definitiva conclusione della procedura innanzi alla Corte d’appello di
Milano e in via ancor più subordinata la subordinazione della prosecuzione
dell’esecuzione alla costituzione di una garanzia di fr. 48'000.-, e che il
Pretore, con decisione 18 aprile 2013 ha accolto;
ed ora sul reclamo 29
aprile 2013 (poi oggetto di parziale rettifica in data 10 giugno 2013) con cui il
convenuto ha chiesto di annullare il querelato giudizio e in via subordinata di
riformarlo nel senso della reiezione dell’istanza, in subordine della sua
sospensione fino alla definitiva conclusione della procedura innanzi alla Corte
d’appello di Milano e in via ancor più subordinata della subordinazione della
prosecuzione dell’esecuzione alla costituzione di una garanzia di fr. 48'000.-,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con
osservazioni 6 giugno 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
preso atto che il 18 giugno
2013 il convenuto ha presentato una replica spontanea;
richiamata la decisione 23
maggio 2013 con cui la presidente di questa Camera ha accolto, nella misura in
cui non era priva d’oggetto, la domanda volta alla concessione dell’effetto
sospensivo al reclamo;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con sentenza n. __________
del 7 ottobre 2010 (doc. B), il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, ha
accolto la domanda svolta da CO 1 in via principale, dichiarando simulata la
cessione delle partecipazioni societarie oggetto del contendere e, per l’effetto,
ha condannato RE 1 e per esso il custode giudiziario a fare consegna a CO 1 -
quale accertato effettivo titolare di tali partecipazioni - dei certificati
azionari n. 1 e n. 3 emessi da T__________ S.p.a., rappresentativi
rispettivamente di n. 1'000 azioni (pari al 5% del capitale sociale) e n. 3'000
azioni della società (pari al 15% del capitale sociale), del valore nominale di
€ 100.- cadauna (dispositivo n. 1); ha dichiarato T__________ S.p.a. tenuta ad
annullare, a richiesta di CO 1, i detti certificati azionari e ad emetterne
altri nuovi a nome di quest’ultimo, con ogni conseguente annotazione sul Libro
dei Soci (dispositivo n. 2); ha respinto, nel merito, le domande spiegate in
giudizio da RE 1 (dispositivo n. 3); ha condannato RE 1 al pagamento delle
spese processuali in favore di CO 1, liquidate in € 27'385.- (di cui € 2'743.65
per esborsi, € 5'142.- per diritti ed € 19'500.- per onorari), oltre spese
generali, IVA e CPA come per legge (dispositivo n. 4); ha dichiarato
interamente compensate le spese processuali tra CO 1 e i convenuti __________, __________,
__________ e T__________ S.p.a. (dispositivo n. 5); e ha dichiarato la sentenza
provvisoriamente esecutiva (dispositivo n. 6).
2. Con PE n. __________
dell’UE di Lugano (doc. E) CO 1 ha escusso RE 1 per gli importi di fr.
32'887.45 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45, di fr.
14'134.40 e di fr. 306.50, indicando come titolo e causa dell’obbligazione dei
primi due importi la sentenza n. __________ emessa il 7 ottobre 2010 dal
Tribunale di Monza, Sezione I Civile, e come titolo e causa dell’obbligazione
della terza somma gli interessi scaduti.
Al PE è stata interposta
tempestiva opposizione.
3. Con istanza 9 ottobre 2012 CO
1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, RE 1 chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la
sentenza n. __________ emessa il 7 ottobre 2010 dal Tribunale di Monza, Sezione
Fatti
I Civile, e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo complessivo di
fr. 47'328.35 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45.
In occasione dell’udienza di
discussione del 9 aprile 2013 il convenuto si è opposto all’istanza,
contestando tra l’altro che l’importo di fr. 14’134.40 oggetto del conteggio di
cui al doc. D trovasse conferma nella sentenza del Tribunale di Monza e, preso
atto che quella sentenza era stata impugnata l’11 novembre 2010 in Italia innanzi alla Corte d’appello di Milano con un appello (doc. 1), rimedio ordinario che a
suo dire aveva buone probabilità di essere accolto, ha chiesto in via
subordinata la sospensione dell’istanza fino alla definitiva conclusione della
procedura innanzi alla Corte d’appello e in via ancor più subordinata la
subordinazione della prosecuzione dell’esecuzione alla costituzione di una
garanzia di fr. 48'000.-.
4. Con la decisione 18 aprile
2013 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha accolto l’istanza. Il giudice di
prime cure ha ritenuto che la domanda di riconoscimento e di esecuzione della
sentenza 7 ottobre 2010 del Tribunale di Monza, da decidersi sulla base della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre
1988 (Convenzione di Lugano [CL], RU 1991 2436), doveva essere ammessa, siccome
quella sentenza, prodotta in copia conforme all’originale (art. 46 CL), era
stata dichiarata esecutiva nello Stato d’origine (art. 31 cpv. 1 CL), mentre che
la sospensione del procedimento e la prestazione di una garanzia richieste dal
convenuto in applicazione dell’art. 38 cpv. 1 e 3 CL per il fatto che quella
decisione era stata appellata in Italia non potevano essere decise dal giudice
dell’exequatur di prima istanza. Alla luce di quanto precedeva, anche la domanda
di rigetto definitivo dell’opposizione andava ammessa, la sentenza del
Tribunale di Monza rappresentando un valido titolo ai sensi dell’art. 80 LEF e
il convenuto non avendo sollevato alcuna valida eccezione nel contesto di
quelle proponibili nell’ambito dell’art. 81 LEF.
5. Con il reclamo 29 aprile
2013 che qui ci occupa (poi oggetto di parziale rettifica in data 10 giugno
2013), il convenuto chiede di annullare il querelato giudizio e in via
subordinata di riformarlo nel senso della reiezione dell’istanza, in subordine
della sua sospensione fino alla definitiva conclusione della procedura innanzi
alla Corte d’appello di Milano e in via ancor più subordinata della
subordinazione della prosecuzione dell’esecuzione alla costituzione di una garanzia
di fr. 48'000.-.
Egli rimprovera al Pretore di non
aver esaminato la sua contestazione relativa all’importo di fr. 14’134.40 e di
non essersi pronunciato sulle domande di sospensione del procedimento e di
prestazione di una garanzia, che pure erano di sua competenza, ciò che
giustificava di ritornargli la causa per un nuovo giudizio. Con le domande
subordinate chiede che tali questioni vengano in ogni caso esaminate
dall’autorità di secondo grado.
6. Delle osservazioni 6 giugno
2013 con cui l’istante postula la reiezione del gravame e della replica
spontanea 18 giugno 2013 con cui il convenuto ribadisce le sue richieste si dirà,
se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. A questo stadio della lite
è ormai pacifico che la procedura in esame è effettivamente retta dalla CL e
non dalla nuova normativa del 30 ottobre 2007 entrata in vigore in Svizzera il
1° gennaio 2011 (CLug; RS 0.275.12). La regola transitoria dell’art. 63 cpv. 1
CLug determina in effetti l’applicabilità della prima, tanto più che le
condizioni dell’eccezione prevista dall’art. 63 cpv. 2 lett. a CLug non sono
adempiute, la sentenza 7 ottobre 2010 del Tribunale di Monza essendo stata
emanata prima dell’entrata in vigore della CLug in Svizzera (DTF 138 III 82
consid. 2.2; TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid. 3).
8. Nel caso di specie la
richiesta di exequatur e la contestuale richiesta di rigetto definitivo
dell’opposizione al PE sono state inoltrate dopo il 1° gennaio 2011, sicché
alla procedura di primo grado e alla relativa impugnativa si applica il nuovo
codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Contro la
decisione pretorile è così esperibile solo il rimedio del reclamo (art. 319
segg. CPC), un appello essendo improponibile: da una parte l’opposizione
all’exequatur ai sensi dell’art. 36 CL costituisce in effetti un’impugnativa
contro una decisione del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3
CPC) e dall’altra la procedura di rigetto dell’opposizione è invece espressamente
inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC).
Proposto nel termine di legge, il
reclamo 29 aprile 2013 che ci occupa è pertanto ricevibile e può essere
vagliato nel merito. Altrettanto tempestive sono le osservazioni 6 giugno 2013.
Quanto alla competenza funzionale
a trattare il reclamo, la stessa teoricamente spetterebbe a questa Camera per
quanto concerne la contestazione del riconoscimento e dell’esecuzione della
sentenza estera (art. 48 lett. b n. 5 LOG, posto che la decisione impugnata
verte su una questione di diritto delle obbligazioni) e alla Camera di
esecuzione e fallimenti per quanto riguarda la questione del rigetto definitivo
dell’opposizione (art. 48 lett. e n. 1 LOG) con contestuale giudizio
pregiudiziale di riconoscibilità della decisione estera da eseguirsi. In
ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della
sicurezza del diritto, le due Camere hanno tuttavia convenuto di demandare il
giudizio su entrambe le questioni alla scrivente Camera in applicazione
analogica dell’art. 127 CPC (medesima soluzione in II CCA 11 maggio 2012 inc.
n. 12.2011.201-203).
9. Come si è detto, in questa
sede il convenuto rimprovera al Pretore di non aver esaminato la sua
contestazione relativa alla somma di fr. 14’134.40 e di non essersi espresso
sulle domande di sospensione del procedimento e di prestazione di una garanzia
ex art. 38 CL, ciò che a suo dire imponeva di annullare la decisione e di ritornargli
la causa per un nuovo giudizio.
Egli ha ragione a lamentare il
fatto che il giudice di prime cure abbia omesso di esaminare la contestazione,
da lui sollevata in risposta (ad 9), secondo cui l’importo di fr. 14’134.40
oggetto del conteggio di cui al doc. D non trovava conferma nella sentenza del
Tribunale di Monza. Ed ha pure ragione a rilevare che il giudice di prima
istanza era in realtà competente a decidere, beninteso solo nell’ambito del
giudizio pregiudiziale di riconoscibilità della decisione estera da eseguirsi
in occasione della pronuncia (non di natura unilaterale, ma contraddittoria) sul
rigetto dell’opposizione, le domande di sospensione del procedimento e di
prestazione di una garanzia ex art. 38 CL da lui formulate (Staehelin, Kommentar zum
Lugano-Übereinkommen, n. 17 seg. ad art. 38 CL; Hofmann/Kunz,
Basler Kommentar, n. 332 e 352 ad art. 38 CLug e n. 143 seg. ad art. 46 CLug; Plutschow, Lugano-Übereinkommen zum
internationalen Zivilverfahrensrecht, n. 15 seg. ad art. 46 CLug; Sogo, Vollstreckung ausländischer
Entscheide über Geldforderungen: Prüfung der internationalen Vollstreckbarkeit
im definitiven Rechtsöffnungsverfahren oder im separaten Exequaturverfahren?,
in: ZZZ 2008/09 p. 38; contra: Bucher,
Commentaire Romand, n. 2 ad art. 46 CLug; BlSchK 2007 p. 21, secondo i quali,
conformemente al tenore letterale della norma, la competenza a decidere in tal
senso compete, anche in caso di una procedura contraddittoria, solo
all’autorità di secondo grado). Sennonché, nel caso concreto, un annullamento
della decisione impugnata e un rinvio degli atti al primo giudice per l’emanazione
di un nuovo giudizio non si giustifica, dato che la causa è matura per il
giudizio e può così essere decisa dall’autorità di seconda istanza (art. 327
cpv. 3 lett. b CPC).
10. Passando innanzitutto ad
esaminare la contestazione del convenuto relativa all’importo di fr. 14’134.40
oggetto del conteggio di cui al doc. D, che a suo dire non trovava conferma
nella sentenza del Tribunale di Monza, si osserva che la stessa è
effettivamente fondata, almeno in parte. Nel dispositivo n. 4 della sentenza italiana
(doc. B) il tribunale aveva condannato il convenuto al pagamento delle spese
processuali di € 27’385.- e delle “spese generali, IVA e CPA come per legge”,
somme queste ultime che l’istante nel conteggio di cui al doc. D aveva indicato
essere pari a fr. 14'134.40. Sennonché, in quel conteggio sono state riportate
tutta una serie di posizioni che apparentemente nulla hanno a che vedere con
quanto indicato nella sentenza (interessi su spese liquidate, esame avviso
deposito sentenza, richiesta copie autentiche sentenza, richiesta copie
esecutive sentenza, esame sentenza, notifica sentenza, ritiro sentenza
notificata e disamina, pagamento tassa registro sentenza, ritiro fascicolo).
Stando così le cose, le spese generali, pacificamente pari al 12.5% (cfr. art.
14 D.M. 127/04 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2004 n. 115) delle
spese imponibili di € 24'642.- (dedotte cioè quelle esenti di € 2'743.65),
devono essere quantificate in € 3'080.25; il CPA (contributo pensionistico annuo),
pacificamente pari al 4% del totale (cfr. Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre
2009 n. 303 p. 57), deve essere quantificato in € 1'108.89; mentre l’IVA, allora
al 20% (e non al 21%), deve essere quantificata in € 5'766.22. I contributi
dovuti per “spese generali, IVA e CPA come per legge” ammontano quindi a € 9'955.36,
che, al cambio di fr. 1.2009 per € 1.- applicato alla data del PE, corrispondono
a fr. 11'955.40.
11. Ciò detto, si tratta di
esaminare se, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 CL - secondo cui il giudice davanti
al quale è proposta l’opposizione ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 CL può, su
istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se, tra l’altro, la
decisione straniera è stata, nello Stato d’origine, impugnata con un mezzo
ordinario - al convenuto possa essere concessa la sospensione della procedura in
considerazione del fatto che la sentenza del Tribunale di Monza era stata da
lui impugnata in Italia con un rimedio di diritto ordinario, quale è l’atto di
appello del diritto italiano (cfr. Donzallaz,
La Convention de Lugano, n. 4029; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216). Qui
di seguito occorre distinguere tra la decisione di sospensione della procedura
di rigetto definitivo dell’opposizione che il Pretore avrebbe dovuto trattare
nell’ambito del giudizio pregiudiziale sulla riconoscibilità della sentenza
estera e che, per ovviare alla sua omissione, dev’essere esaminata dalla
scrivente Camera, e la decisione di sospensione della sola procedura di
exequatur che questa Camera è in ogni caso tenuta ad esaminare quale prima e
unica autorità competente (Staehelin,
op. cit., n. 18 ad art. 38 CL; Plutschow,
op. cit., n. 16 ad art. 46 CLug).
11.1 La sospensione del
procedimento ex art. 38 cpv. 1 CL, che costituisce una misura eccezionale da
concedere in modo restrittivo al fine di non compromettere l’obiettivo della
Convenzione che consiste nell’assicurare la libera circolazione delle sentenze
e nel permettere che le decisioni esecutive emanate in uno Stato contraente
possano essere eseguite in un altro Stato contraente, può essere decretata dal
tribunale adito, sulla base del suo libero apprezzamento, solo sulla base di
motivi che non sono stati sottoposti o non sono potuti essere sottoposti al
giudice straniero che ha emanato la decisione oggetto dell’exequatur (NJW 1994
p. 2156; DTF 137 III 261 consid. 3.2 e 3.3; II CCA 8 luglio 2011 inc. n.
12.2009.216, 2 novembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n.
12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30). Ovviamente, tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente
nello Stato d’origine siccome è
precisamente il rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata che
giustifica la sospensione della procedura d’exequatur in attesa della crescita
in giudicato della decisione estera: occorre in definitiva che vi siano
seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero oppure che la
sentenza da riconoscere sia riconoscibilmente carente (PKG 2005 p. 72). Per contro, le censure specifiche della procedura di exequatur non
giustificano mai una sospensione ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CL. Tutt’al più
si potrebbe ipotizzare una sospensione in virtù del diritto processuale dello
Stato richiesto (in Svizzera giusta l’art. 126 CPC), nei limiti imposti dal
principio di celerità che caratterizza la Convenzione di Lugano (cfr. art. 34
cpv. 1 CL; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30).
11.2 Nel caso di specie non vi sono
ragioni sufficienti per decretare una sospensione del procedimento di exequatur
in base all’art. 38 cpv. 1 CL. Per stessa ammissione del convenuto (risposta ad
12 e reclamo p. 9), buona parte dei motivi da lui addotti a sostegno della sua
richiesta in tal senso - e meglio il buon fondamento dell’eccezione di incompetenza
territoriale del giudice adito e delle ragioni di merito a favore
dell’inesistenza della simulazione - erano in effetti già stati sottoposti per
esame al Tribunale di Monza, che li aveva disattesi, e non possono pertanto essere
ora presi in considerazione. La carenza di motivazione della sentenza estera,
pure evocata dal convenuto in questa sede, non modifica invece in modo
sostanziale questa situazione. Da una parte si osserva che, nonostante quell’eventuale
carenza, la sentenza italiana era in realtà perfettamente comprensibile.
Dall’altra va evidenziato che la Corte d’appello di Milano, tra l’altro confrontata
con quella e altre censure, non aveva ritenuto di sospendere l’esecutività
della sentenza del Tribunale di Monza in applicazione dell’art. 283 CPC/It
(cfr. decisione 19 aprile 2011, doc. G), disposizione nell’ambito della quale era
possibile effettuare una valutazione della fondatezza dell’appello onde cercare
di prevederne correttamente l’esito (cfr. Picardi,
Codice di procedura civile, 3ª ed., n. 3 ad art. 283 CPC/It). Non si può così ritenere
che vi siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero
rispettivamente che la sentenza da riconoscere sia riconoscibilmente viziata. Le
condizioni restrittive (DTF 137 III 261 consid. 3.2, 3.2.2 e 3.3) per ammettere
eccezionalmente la sospensione prevista dall’art. 38 cpv. 1 CL non sono
pertanto date. Per le medesime ragioni nemmeno si giustifica una sospensione
della sola procedura di rigetto definitivo dell’opposizione nell’ambito del
giudizio pregiudiziale sulla riconoscibilità della sentenza estera, tanto più
che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la particolare natura
della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione peculiare del diritto
svizzero, che imponeva particolare cautela nel concedere la sospensione, era
condivisa esplicitamente dalla dottrina (TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid.
6.1.2 pubbl. in: RtiD I-2007 con rif. a Donzallaz,
op. cit., n. 4066).
12. Resta da esaminare se,
giusta l’art. 38 cpv. 3 CL - secondo cui il giudice davanti al quale è
proposta l’opposizione ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 CL può, se, tra l’altro, la
decisione straniera è stata, nello Stato d’origine, impugnata con un mezzo
ordinario, subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia che
provvede a determinare - il convenuto possa eventualmente subordinare la
prosecuzione della procedura alla costituzione di una garanzia, da lui
quantificata in fr. 48'000.-. Anche in questo caso, occorre distinguere tra la
decisione sulla garanzia nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione
che il Pretore avrebbe dovuto trattare nell’ambito del giudizio pregiudiziale
sulla riconoscibilità della sentenza estera e che, per ovviare alla sua
omissione, dev’essere esaminata dalla scrivente Camera, e la decisione sulla
garanzia nella sola procedura di exequatur che questa Camera è in ogni caso
tenuta ad esaminare quale prima e unica autorità competente (Staehelin, op. cit., ibidem; Plutschow, op. cit., ibidem).
12.1 Le condizioni per poter
subordinare l'esecuzione della decisione straniera alla
costituzione di una garanzia a carico della parte creditrice sono
meno restrittive di quelle per la sospensione della procedura di exequatur (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 ad art.
46 CLug; Plutschow, op. cit., n.
10 ad art. 46 CLug; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7ª ed., n. 7 ad
art. 46 EuGVO), ritenuto che in tal caso il tribunale adito deve apprezzare
tutte le circostanze del caso (Hofmann/Kunz,
op. cit., ibidem; Plutschow, op.
cit., ibidem; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., n. 10 ad art. 46 CLug), ed in particolare le probabilità di
accoglimento del rimedio di diritto all'estero (senza la limitazione dei motivi
che giustificherebbero una sospensione dell'exequatur; cfr. NJW 1994 p.
2156; Hofmann/Kunz, op. cit.,
ibidem; Kropholler, op. cit., ibidem), la capacità finanziaria e la
solvibilità del creditore nonché gli eventuali altri impedimenti che potrebbero
opporsi alla restituzione della somma nel frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 118 seg. ad
art. 46 CLug; Rauscher,
Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, n. 17 ad art. 46 EuGVO; Geimer/Schütze,
op. cit., ibidem; BlSchK 2009 p. 120; II CCA 2 novembre 2011 inc. n.
12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012
inc. n. 12.2012.30).
12.2 Nel caso di specie, a
prescindere dalla probabilità o meno di esito favorevole dell’appello
presentato in Italia - rimedio che sarebbe stato verosimilmente respinto, in
considerazione della già menzionata decisione 19 aprile 2011 della Corte
d’appello di Milano (doc. G) -, le condizioni per subordinare la prosecuzione
della procedura alla costituzione di una garanzia non sono in ogni caso date,
non essendo stato sufficientemente provato che l’eventuale rimborso delle prestazioni
oggetto della sentenza del Tribunale di Monza sia dubbio a seguito della
insufficiente capacità finanziaria e la solvibilità dell’istante.
Il convenuto ha ammesso (reclamo p.
3) che l’istante era la persona fisica a cui faceva capo almeno in ragione
dell’80% (dedotta cioè la percentuale del 20% oggetto della causa appellata in
Italia, del valore nominale attuale di € 400'000.-, cfr. doc. 1 p. 36) la
società T__________ S.p.a., del valore nominale attuale complessivo di €
2'000'000.- (cfr. doc. 1 p. 36). Pur avendo affermato (reclamo p. 9 e 10) che
la futura capacità finanziaria di quest’ultimo era oltremodo dubbiosa e a
rischio in considerazione del fatto che costui era nel mirino delle autorità
fiscali e penali italiane con debiti e potenziali passivi milionari e a fronte
di una sua attività imprenditoriale in grossa crisi anche a causa della perdita
nel 2007 di un importante cliente, egli non ha dimostrato queste sue
affermazioni, contestate dalla controparte (cfr. replica, a p. 10 del verbale 9
aprile 2013, osservazioni p. 6), visto e considerato che il rinvio a quanto da
lui affermato nel rimedio di diritto presentato innanzi alla Corte d’appello di
Milano (doc. 1 p. 7 e 8, apparentemente suffragato da tutta una serie di
documenti ufficiali, che però non possono essere qui considerati siccome non prodotti
in questo procedimento) - l’unica prova in tal senso da lui versata agli atti -
non è sufficiente, in quanto semplice allegazione di parte, per ritenere
dimostrate quelle circostanze. Oltretutto, quand’anche tali problematiche
fossero effettivamente esistite, le stesse avrebbero perlopiù riguardato la
società T__________ S.p.a., fermo restando in ogni caso che non è stato
allegato e dimostrato se ed eventualmente in quale misura tali circostanze (e
meglio i problemi fiscali e penali di cui si è detto, che sembrerebbero
risultare dai doc. 9-11 allegati alle osservazioni, i quali però non menzionano
nessuna delle somme milionarie potenzialmente dovute dall’istante ed evocate
dal convenuto), per quanto riferibili invece all’istante, ne avrebbero potuto causare
una effettiva carente capacità finanziaria o solvibilità, tale cioè
da mettere in dubbio l’eventuale rimborso delle prestazioni decise nella
sentenza del Tribunale di Monza. Stando
così le cose, nemmeno si giustifica subordinare la prosecuzione della sola procedura
di rigetto definitivo dell’opposizione alla costituzione di una garanzia nell’ambito
del giudizio pregiudiziale sulla riconoscibilità della sentenza estera.
13. Ne discende, in parziale
accoglimento del reclamo, che la decisione pretorile dev’essere riformata
unicamente nel senso che il rigetto definitivo dell’opposizione al PE può
essere ammesso solo limitatamente all’importo di fr. 45'149.35 (fr. 32'887.45 +
fr. 11'955.40 + fr. 306.50) oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr.
32'887.45.
14. Gli oneri processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi, calcolati sulla base di un valore litigioso di quasi
fr. 500'000.- (di € 400'000.- per la procedura di exequatur e di fr. 47'328.35
per la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione) tenendo pure conto di
quanto stabilito dall’art. III del Protocollo n. 1 della CL, seguono la
pressoché integrale soccombenza del convenuto qui reclamante (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. Il
reclamo 29 aprile 2013 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 18 aprile 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è
così riformata:
1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza:
1.1 (invariato)
1.2
L’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva
limitatamente all’importo di fr.
45'149.35 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45.
Considerandi
2.
(invariato)
3.
(invariato)
2.
Gli oneri processuali di
complessivi fr. 2’000.- sono a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte
fr. 2’500.- per ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).