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Decisione

12.2013.77

Exequatur di sentenza straniera e rigetto definitivo dell'opposizione - impugnazione all'estero della sentenza oggetto di exequatur

22 ottobre 2013Italiano22 min

atto che quella sentenza era stata impugnata l’11 novembre 2010 in Italia innanzi alla Corte d’appello di Milano con un appello (doc. 1), rimedio ordinario che a

Source ti.ch

Incarto n.

12.2013.77

Lugano

22 ottobre 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo,

presidente,

Bozzini

e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2012.4578

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 9

ottobre 2012 da

CO

1

rappr.

da

contro

RE

1

rappr. da RA 1

con cui l’istante ha

chiesto di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________

emessa il 7 ottobre 2010 dal Tribunale di Monza, Sezione I Civile, e di

rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________

dell’UE di Lugano per l’importo complessivo di fr. 47'328.35 oltre interessi al

2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45, domanda avversata dal convenuto, che

ha postulato la reiezione dell’istanza, in subordine la sua sospensione fino

alla definitiva conclusione della procedura innanzi alla Corte d’appello di

Milano e in via ancor più subordinata la subordinazione della prosecuzione

dell’esecuzione alla costituzione di una garanzia di fr. 48'000.-, e che il

Pretore, con decisione 18 aprile 2013 ha accolto;

ed ora sul reclamo 29

aprile 2013 (poi oggetto di parziale rettifica in data 10 giugno 2013) con cui il

convenuto ha chiesto di annullare il querelato giudizio e in via subordinata di

riformarlo nel senso della reiezione dell’istanza, in subordine della sua

sospensione fino alla definitiva conclusione della procedura innanzi alla Corte

d’appello di Milano e in via ancor più subordinata della subordinazione della

prosecuzione dell’esecuzione alla costituzione di una garanzia di fr. 48'000.-,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’istante con

osservazioni 6 giugno 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta

di spese e ripetibili;

preso atto che il 18 giugno

2013 il convenuto ha presentato una replica spontanea;

richiamata la decisione 23

maggio 2013 con cui la presidente di questa Camera ha accolto, nella misura in

cui non era priva d’oggetto, la domanda volta alla concessione dell’effetto

sospensivo al reclamo;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con sentenza n. __________

del 7 ottobre 2010 (doc. B), il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, ha

accolto la domanda svolta da CO 1 in via principale, dichiarando simulata la

cessione delle partecipazioni societarie oggetto del contendere e, per l’effetto,

ha condannato RE 1 e per esso il custode giudiziario a fare consegna a CO 1 -

quale accertato effettivo titolare di tali partecipazioni - dei certificati

azionari n. 1 e n. 3 emessi da T__________ S.p.a., rappresentativi

rispettivamente di n. 1'000 azioni (pari al 5% del capitale sociale) e n. 3'000

azioni della società (pari al 15% del capitale sociale), del valore nominale di

€ 100.- cadauna (dispositivo n. 1); ha dichiarato T__________ S.p.a. tenuta ad

annullare, a richiesta di CO 1, i detti certificati azionari e ad emetterne

altri nuovi a nome di quest’ultimo, con ogni conseguente annotazione sul Libro

dei Soci (dispositivo n. 2); ha respinto, nel merito, le domande spiegate in

giudizio da RE 1 (dispositivo n. 3); ha condannato RE 1 al pagamento delle

spese processuali in favore di CO 1, liquidate in € 27'385.- (di cui € 2'743.65

per esborsi, € 5'142.- per diritti ed € 19'500.- per onorari), oltre spese

generali, IVA e CPA come per legge (dispositivo n. 4); ha dichiarato

interamente compensate le spese processuali tra CO 1 e i convenuti __________, __________,

__________ e T__________ S.p.a. (dispositivo n. 5); e ha dichiarato la sentenza

provvisoriamente esecutiva (dispositivo n. 6).

2. Con PE n. __________

dell’UE di Lugano (doc. E) CO 1 ha escusso RE 1 per gli importi di fr.

32'887.45 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45, di fr.

14'134.40 e di fr. 306.50, indicando come titolo e causa dell’obbligazione dei

primi due importi la sentenza n. __________ emessa il 7 ottobre 2010 dal

Tribunale di Monza, Sezione I Civile, e come titolo e causa dell’obbligazione

della terza somma gli interessi scaduti.

Al PE è stata interposta

tempestiva opposizione.

3. Con istanza 9 ottobre 2012 CO

1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, RE 1 chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la

sentenza n. __________ emessa il 7 ottobre 2010 dal Tribunale di Monza, Sezione

Fatti

I Civile, e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo complessivo di

fr. 47'328.35 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45.

In occasione dell’udienza di

discussione del 9 aprile 2013 il convenuto si è opposto all’istanza,

contestando tra l’altro che l’importo di fr. 14’134.40 oggetto del conteggio di

cui al doc. D trovasse conferma nella sentenza del Tribunale di Monza e, preso

atto che quella sentenza era stata impugnata l’11 novembre 2010 in Italia innanzi alla Corte d’appello di Milano con un appello (doc. 1), rimedio ordinario che a

suo dire aveva buone probabilità di essere accolto, ha chiesto in via

subordinata la sospensione dell’istanza fino alla definitiva conclusione della

procedura innanzi alla Corte d’appello e in via ancor più subordinata la

subordinazione della prosecuzione dell’esecuzione alla costituzione di una

garanzia di fr. 48'000.-.

4. Con la decisione 18 aprile

2013 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha accolto l’istanza. Il giudice di

prime cure ha ritenuto che la domanda di riconoscimento e di esecuzione della

sentenza 7 ottobre 2010 del Tribunale di Monza, da decidersi sulla base della

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre

1988 (Convenzione di Lugano [CL], RU 1991 2436), doveva essere ammessa, siccome

quella sentenza, prodotta in copia conforme all’originale (art. 46 CL), era

stata dichiarata esecutiva nello Stato d’origine (art. 31 cpv. 1 CL), mentre che

la sospensione del procedimento e la prestazione di una garanzia richieste dal

convenuto in applicazione dell’art. 38 cpv. 1 e 3 CL per il fatto che quella

decisione era stata appellata in Italia non potevano essere decise dal giudice

dell’exequatur di prima istanza. Alla luce di quanto precedeva, anche la domanda

di rigetto definitivo dell’opposizione andava ammessa, la sentenza del

Tribunale di Monza rappresentando un valido titolo ai sensi dell’art. 80 LEF e

il convenuto non avendo sollevato alcuna valida eccezione nel contesto di

quelle proponibili nell’ambito dell’art. 81 LEF.

5. Con il reclamo 29 aprile

2013 che qui ci occupa (poi oggetto di parziale rettifica in data 10 giugno

2013), il convenuto chiede di annullare il querelato giudizio e in via

subordinata di riformarlo nel senso della reiezione dell’istanza, in subordine

della sua sospensione fino alla definitiva conclusione della procedura innanzi

alla Corte d’appello di Milano e in via ancor più subordinata della

subordinazione della prosecuzione dell’esecuzione alla costituzione di una garanzia

di fr. 48'000.-.

Egli rimprovera al Pretore di non

aver esaminato la sua contestazione relativa all’importo di fr. 14’134.40 e di

non essersi pronunciato sulle domande di sospensione del procedimento e di

prestazione di una garanzia, che pure erano di sua competenza, ciò che

giustificava di ritornargli la causa per un nuovo giudizio. Con le domande

subordinate chiede che tali questioni vengano in ogni caso esaminate

dall’autorità di secondo grado.

6. Delle osservazioni 6 giugno

2013 con cui l’istante postula la reiezione del gravame e della replica

spontanea 18 giugno 2013 con cui il convenuto ribadisce le sue richieste si dirà,

se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

7. A questo stadio della lite

è ormai pacifico che la procedura in esame è effettivamente retta dalla CL e

non dalla nuova normativa del 30 ottobre 2007 entrata in vigore in Svizzera il

1° gennaio 2011 (CLug; RS 0.275.12). La regola transitoria dell’art. 63 cpv. 1

CLug determina in effetti l’applicabilità della prima, tanto più che le

condizioni dell’eccezione prevista dall’art. 63 cpv. 2 lett. a CLug non sono

adempiute, la sentenza 7 ottobre 2010 del Tribunale di Monza essendo stata

emanata prima dell’entrata in vigore della CLug in Svizzera (DTF 138 III 82

consid. 2.2; TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid. 3).

8. Nel caso di specie la

richiesta di exequatur e la contestuale richiesta di rigetto definitivo

dell’opposizione al PE sono state inoltrate dopo il 1° gennaio 2011, sicché

alla procedura di primo grado e alla relativa impugnativa si applica il nuovo

codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Contro la

decisione pretorile è così esperibile solo il rimedio del reclamo (art. 319

segg. CPC), un appello essendo improponibile: da una parte l’opposizione

all’exequatur ai sensi dell’art. 36 CL costituisce in effetti un’impugnativa

contro una decisione del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3

CPC) e dall’altra la procedura di rigetto dell’opposizione è invece espressamente

inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC).

Proposto nel termine di legge, il

reclamo 29 aprile 2013 che ci occupa è pertanto ricevibile e può essere

vagliato nel merito. Altrettanto tempestive sono le osservazioni 6 giugno 2013.

Quanto alla competenza funzionale

a trattare il reclamo, la stessa teoricamente spetterebbe a questa Camera per

quanto concerne la contestazione del riconoscimento e dell’esecuzione della

sentenza estera (art. 48 lett. b n. 5 LOG, posto che la decisione impugnata

verte su una questione di diritto delle obbligazioni) e alla Camera di

esecuzione e fallimenti per quanto riguarda la questione del rigetto definitivo

dell’opposizione (art. 48 lett. e n. 1 LOG) con contestuale giudizio

pregiudiziale di riconoscibilità della decisione estera da eseguirsi. In

ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della

sicurezza del diritto, le due Camere hanno tuttavia convenuto di demandare il

giudizio su entrambe le questioni alla scrivente Camera in applicazione

analogica dell’art. 127 CPC (medesima soluzione in II CCA 11 maggio 2012 inc.

n. 12.2011.201-203).

9. Come si è detto, in questa

sede il convenuto rimprovera al Pretore di non aver esaminato la sua

contestazione relativa alla somma di fr. 14’134.40 e di non essersi espresso

sulle domande di sospensione del procedimento e di prestazione di una garanzia

ex art. 38 CL, ciò che a suo dire imponeva di annullare la decisione e di ritornargli

la causa per un nuovo giudizio.

Egli ha ragione a lamentare il

fatto che il giudice di prime cure abbia omesso di esaminare la contestazione,

da lui sollevata in risposta (ad 9), secondo cui l’importo di fr. 14’134.40

oggetto del conteggio di cui al doc. D non trovava conferma nella sentenza del

Tribunale di Monza. Ed ha pure ragione a rilevare che il giudice di prima

istanza era in realtà competente a decidere, beninteso solo nell’ambito del

giudizio pregiudiziale di riconoscibilità della decisione estera da eseguirsi

in occasione della pronuncia (non di natura unilaterale, ma contraddittoria) sul

rigetto dell’opposizione, le domande di sospensione del procedimento e di

prestazione di una garanzia ex art. 38 CL da lui formulate (Staehelin, Kommentar zum

Lugano-Übereinkommen, n. 17 seg. ad art. 38 CL; Hofmann/Kunz,

Basler Kommentar, n. 332 e 352 ad art. 38 CLug e n. 143 seg. ad art. 46 CLug; Plutschow, Lugano-Übereinkommen zum

internationalen Zivilverfahrensrecht, n. 15 seg. ad art. 46 CLug; Sogo, Vollstreckung ausländischer

Entscheide über Geldforderungen: Prüfung der internationalen Vollstreckbarkeit

im definitiven Rechtsöffnungsverfahren oder im separaten Exequaturverfahren?,

in: ZZZ 2008/09 p. 38; contra: Bucher,

Commentaire Romand, n. 2 ad art. 46 CLug; BlSchK 2007 p. 21, secondo i quali,

conformemente al tenore letterale della norma, la competenza a decidere in tal

senso compete, anche in caso di una procedura contraddittoria, solo

all’autorità di secondo grado). Sennonché, nel caso concreto, un annullamento

della decisione impugnata e un rinvio degli atti al primo giudice per l’emanazione

di un nuovo giudizio non si giustifica, dato che la causa è matura per il

giudizio e può così essere decisa dall’autorità di seconda istanza (art. 327

cpv. 3 lett. b CPC).

10. Passando innanzitutto ad

esaminare la contestazione del convenuto relativa all’importo di fr. 14’134.40

oggetto del conteggio di cui al doc. D, che a suo dire non trovava conferma

nella sentenza del Tribunale di Monza, si osserva che la stessa è

effettivamente fondata, almeno in parte. Nel dispositivo n. 4 della sentenza italiana

(doc. B) il tribunale aveva condannato il convenuto al pagamento delle spese

processuali di € 27’385.- e delle “spese generali, IVA e CPA come per legge”,

somme queste ultime che l’istante nel conteggio di cui al doc. D aveva indicato

essere pari a fr. 14'134.40. Sennonché, in quel conteggio sono state riportate

tutta una serie di posizioni che apparentemente nulla hanno a che vedere con

quanto indicato nella sentenza (interessi su spese liquidate, esame avviso

deposito sentenza, richiesta copie autentiche sentenza, richiesta copie

esecutive sentenza, esame sentenza, notifica sentenza, ritiro sentenza

notificata e disamina, pagamento tassa registro sentenza, ritiro fascicolo).

Stando così le cose, le spese generali, pacificamente pari al 12.5% (cfr. art.

14 D.M. 127/04 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2004 n. 115) delle

spese imponibili di € 24'642.- (dedotte cioè quelle esenti di € 2'743.65),

devono essere quantificate in € 3'080.25; il CPA (contributo pensionistico annuo),

pacificamente pari al 4% del totale (cfr. Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre

2009 n. 303 p. 57), deve essere quantificato in € 1'108.89; mentre l’IVA, allora

al 20% (e non al 21%), deve essere quantificata in € 5'766.22. I contributi

dovuti per “spese generali, IVA e CPA come per legge” ammontano quindi a € 9'955.36,

che, al cambio di fr. 1.2009 per € 1.- applicato alla data del PE, corrispondono

a fr. 11'955.40.

11. Ciò detto, si tratta di

esaminare se, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 CL - secondo cui il giudice davanti

al quale è proposta l’opposizione ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 CL può, su

istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se, tra l’altro, la

decisione straniera è stata, nello Stato d’origine, impugnata con un mezzo

ordinario - al convenuto possa essere concessa la sospensione della procedura in

considerazione del fatto che la sentenza del Tribunale di Monza era stata da

lui impugnata in Italia con un rimedio di diritto ordinario, quale è l’atto di

appello del diritto italiano (cfr. Donzallaz,

La Convention de Lugano, n. 4029; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216). Qui

di seguito occorre distinguere tra la decisione di sospensione della procedura

di rigetto definitivo dell’opposizione che il Pretore avrebbe dovuto trattare

nell’ambito del giudizio pregiudiziale sulla riconoscibilità della sentenza

estera e che, per ovviare alla sua omissione, dev’essere esaminata dalla

scrivente Camera, e la decisione di sospensione della sola procedura di

exequatur che questa Camera è in ogni caso tenuta ad esaminare quale prima e

unica autorità competente (Staehelin,

op. cit., n. 18 ad art. 38 CL; Plutschow,

op. cit., n. 16 ad art. 46 CLug).

11.1 La sospensione del

procedimento ex art. 38 cpv. 1 CL, che costituisce una misura eccezionale da

concedere in modo restrittivo al fine di non compromettere l’obiettivo della

Convenzione che consiste nell’assicurare la libera circolazione delle sentenze

e nel permettere che le decisioni esecutive emanate in uno Stato contraente

possano essere eseguite in un altro Stato contraente, può essere decretata dal

tribunale adito, sulla base del suo libero apprezzamento, solo sulla base di

motivi che non sono stati sottoposti o non sono potuti essere sottoposti al

giudice straniero che ha emanato la decisione oggetto dell’exequatur (NJW 1994

p. 2156; DTF 137 III 261 consid. 3.2 e 3.3; II CCA 8 luglio 2011 inc. n.

12.2009.216, 2 novembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n.

12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30). Ovviamente, tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente

nello Stato d’origine siccome è

precisamente il rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata che

giustifica la sospensione della procedura d’exequatur in attesa della crescita

in giudicato della decisione estera: occorre in definitiva che vi siano

seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero oppure che la

sentenza da riconoscere sia riconoscibilmente carente (PKG 2005 p. 72). Per contro, le censure specifiche della procedura di exequatur non

giustificano mai una sospensione ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CL. Tutt’al più

si potrebbe ipotizzare una sospensione in virtù del diritto processuale dello

Stato richiesto (in Svizzera giusta l’art. 126 CPC), nei limiti imposti dal

principio di celerità che caratterizza la Convenzione di Lugano (cfr. art. 34

cpv. 1 CL; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30).

11.2 Nel caso di specie non vi sono

ragioni sufficienti per decretare una sospensione del procedimento di exequatur

in base all’art. 38 cpv. 1 CL. Per stessa ammissione del convenuto (risposta ad

12 e reclamo p. 9), buona parte dei motivi da lui addotti a sostegno della sua

richiesta in tal senso - e meglio il buon fondamento dell’eccezione di incompetenza

territoriale del giudice adito e delle ragioni di merito a favore

dell’inesistenza della simulazione - erano in effetti già stati sottoposti per

esame al Tribunale di Monza, che li aveva disattesi, e non possono pertanto essere

ora presi in considerazione. La carenza di motivazione della sentenza estera,

pure evocata dal convenuto in questa sede, non modifica invece in modo

sostanziale questa situazione. Da una parte si osserva che, nonostante quell’eventuale

carenza, la sentenza italiana era in realtà perfettamente comprensibile.

Dall’altra va evidenziato che la Corte d’appello di Milano, tra l’altro confrontata

con quella e altre censure, non aveva ritenuto di sospendere l’esecutività

della sentenza del Tribunale di Monza in applicazione dell’art. 283 CPC/It

(cfr. decisione 19 aprile 2011, doc. G), disposizione nell’ambito della quale era

possibile effettuare una valutazione della fondatezza dell’appello onde cercare

di prevederne correttamente l’esito (cfr. Picardi,

Codice di procedura civile, 3ª ed., n. 3 ad art. 283 CPC/It). Non si può così ritenere

che vi siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero

rispettivamente che la sentenza da riconoscere sia riconoscibilmente viziata. Le

condizioni restrittive (DTF 137 III 261 consid. 3.2, 3.2.2 e 3.3) per ammettere

eccezionalmente la sospensione prevista dall’art. 38 cpv. 1 CL non sono

pertanto date. Per le medesime ragioni nemmeno si giustifica una sospensione

della sola procedura di rigetto definitivo dell’opposizione nell’ambito del

giudizio pregiudiziale sulla riconoscibilità della sentenza estera, tanto più

che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la particolare natura

della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione peculiare del diritto

svizzero, che imponeva particolare cautela nel concedere la sospensione, era

condivisa esplicitamente dalla dottrina (TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid.

6.1.2 pubbl. in: RtiD I-2007 con rif. a Donzallaz,

op. cit., n. 4066).

12. Resta da esaminare se,

giusta l’art. 38 cpv. 3 CL - secondo cui il giudice davanti al quale è

proposta l’opposizione ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 CL può, se, tra l’altro, la

decisione straniera è stata, nello Stato d’origine, impugnata con un mezzo

ordinario, subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia che

provvede a determinare - il convenuto possa eventualmente subordinare la

prosecuzione della procedura alla costituzione di una garanzia, da lui

quantificata in fr. 48'000.-. Anche in questo caso, occorre distinguere tra la

decisione sulla garanzia nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione

che il Pretore avrebbe dovuto trattare nell’ambito del giudizio pregiudiziale

sulla riconoscibilità della sentenza estera e che, per ovviare alla sua

omissione, dev’essere esaminata dalla scrivente Camera, e la decisione sulla

garanzia nella sola procedura di exequatur che questa Camera è in ogni caso

tenuta ad esaminare quale prima e unica autorità competente (Staehelin, op. cit., ibidem; Plutschow, op. cit., ibidem).

12.1 Le condizioni per poter

subordinare l'esecuzione della decisione straniera alla

costituzione di una garanzia a carico della parte creditrice sono

meno restrittive di quelle per la sospensione della procedura di exequatur (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 ad art.

46 CLug; Plutschow, op. cit., n.

10 ad art. 46 CLug; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7ª ed., n. 7 ad

art. 46 EuGVO), ritenuto che in tal caso il tribunale adito deve apprezzare

tutte le circostanze del caso (Hofmann/Kunz,

op. cit., ibidem; Plutschow, op.

cit., ibidem; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., n. 10 ad art. 46 CLug), ed in particolare le probabilità di

accoglimento del rimedio di diritto all'estero (senza la limitazione dei motivi

che giustificherebbero una sospensione dell'exequatur; cfr. NJW 1994 p.

2156; Hofmann/Kunz, op. cit.,

ibidem; Kropholler, op. cit., ibidem), la capacità finanziaria e la

solvibilità del creditore nonché gli eventuali altri impedimenti che potrebbero

opporsi alla restituzione della somma nel frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 118 seg. ad

art. 46 CLug; Rauscher,

Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, n. 17 ad art. 46 EuGVO; Geimer/Schütze,

op. cit., ibidem; BlSchK 2009 p. 120; II CCA 2 novembre 2011 inc. n.

12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012

inc. n. 12.2012.30).

12.2 Nel caso di specie, a

prescindere dalla probabilità o meno di esito favorevole dell’appello

presentato in Italia - rimedio che sarebbe stato verosimilmente respinto, in

considerazione della già menzionata decisione 19 aprile 2011 della Corte

d’appello di Milano (doc. G) -, le condizioni per subordinare la prosecuzione

della procedura alla costituzione di una garanzia non sono in ogni caso date,

non essendo stato sufficientemente provato che l’eventuale rimborso delle prestazioni

oggetto della sentenza del Tribunale di Monza sia dubbio a seguito della

insufficiente capacità finanziaria e la solvibilità dell’istante.

Il convenuto ha ammesso (reclamo p.

3) che l’istante era la persona fisica a cui faceva capo almeno in ragione

dell’80% (dedotta cioè la percentuale del 20% oggetto della causa appellata in

Italia, del valore nominale attuale di € 400'000.-, cfr. doc. 1 p. 36) la

società T__________ S.p.a., del valore nominale attuale complessivo di €

2'000'000.- (cfr. doc. 1 p. 36). Pur avendo affermato (reclamo p. 9 e 10) che

la futura capacità finanziaria di quest’ultimo era oltremodo dubbiosa e a

rischio in considerazione del fatto che costui era nel mirino delle autorità

fiscali e penali italiane con debiti e potenziali passivi milionari e a fronte

di una sua attività imprenditoriale in grossa crisi anche a causa della perdita

nel 2007 di un importante cliente, egli non ha dimostrato queste sue

affermazioni, contestate dalla controparte (cfr. replica, a p. 10 del verbale 9

aprile 2013, osservazioni p. 6), visto e considerato che il rinvio a quanto da

lui affermato nel rimedio di diritto presentato innanzi alla Corte d’appello di

Milano (doc. 1 p. 7 e 8, apparentemente suffragato da tutta una serie di

documenti ufficiali, che però non possono essere qui considerati siccome non prodotti

in questo procedimento) - l’unica prova in tal senso da lui versata agli atti -

non è sufficiente, in quanto semplice allegazione di parte, per ritenere

dimostrate quelle circostanze. Oltretutto, quand’anche tali problematiche

fossero effettivamente esistite, le stesse avrebbero perlopiù riguardato la

società T__________ S.p.a., fermo restando in ogni caso che non è stato

allegato e dimostrato se ed eventualmente in quale misura tali circostanze (e

meglio i problemi fiscali e penali di cui si è detto, che sembrerebbero

risultare dai doc. 9-11 allegati alle osservazioni, i quali però non menzionano

nessuna delle somme milionarie potenzialmente dovute dall’istante ed evocate

dal convenuto), per quanto riferibili invece all’istante, ne avrebbero potuto causare

una effettiva carente capacità finanziaria o solvibilità, tale cioè

da mettere in dubbio l’eventuale rimborso delle prestazioni decise nella

sentenza del Tribunale di Monza. Stando

così le cose, nemmeno si giustifica subordinare la prosecuzione della sola procedura

di rigetto definitivo dell’opposizione alla costituzione di una garanzia nell’ambito

del giudizio pregiudiziale sulla riconoscibilità della sentenza estera.

13. Ne discende, in parziale

accoglimento del reclamo, che la decisione pretorile dev’essere riformata

unicamente nel senso che il rigetto definitivo dell’opposizione al PE può

essere ammesso solo limitatamente all’importo di fr. 45'149.35 (fr. 32'887.45 +

fr. 11'955.40 + fr. 306.50) oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr.

32'887.45.

14. Gli oneri processuali e le

ripetibili di entrambe le sedi, calcolati sulla base di un valore litigioso di quasi

fr. 500'000.- (di € 400'000.- per la procedura di exequatur e di fr. 47'328.35

per la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione) tenendo pure conto di

quanto stabilito dall’art. III del Protocollo n. 1 della CL, seguono la

pressoché integrale soccombenza del convenuto qui reclamante (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. Il

reclamo 29 aprile 2013 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 18 aprile 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è

così riformata:

1. L’istanza è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza:

1.1 (invariato)

1.2

L’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva

limitatamente all’importo di fr.

45'149.35 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45.

Considerandi

2.

(invariato)

3.

(invariato)

2.

Gli oneri processuali di

complessivi fr. 2’000.- sono a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte

fr. 2’500.- per ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).