12.2013.78
Contratto di compravendita. Eccezione di prescrizione. Giorno di decorrenza della prescrizione e atti interruttivi della prescrizione
9 settembre 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2013.78
Data decisione, Autorità:
09.09.2013, IICCA
Titolo:
Contratto di compravendita. Eccezione di prescrizione. Giorno di decorrenza della prescrizione e atti interruttivi della prescrizione
PRESCRIZIONE
art. 67 CO
art. 135 CO
Incarto n.
12.2013.78
Lugano
9 settembre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa a procedura
semplificata - inc. n. SE.2012.491 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3 - promossa con petizione 11 dicembre 2012 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
Considerandi
2.
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di Euro 18'000.- oltre interessi al 5% dall’11 gennaio 2011 nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. 1533428
dell’UE di Lugano; domande avversate dalla controparte che ha postulato la
reiezione della petizione,
ed ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dal
convenuto in sede di risposta e che il Pretore con sentenza 29 marzo 2013 ha accolto,
appellante l’attore che con gravame 30 aprile 2013
chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere l’eccezione
di prescrizione, protestando tasse, spese e ripetibili,
mentre il convenuto con osservazioni del 24 maggio
2013.
postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili,
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
A
inizio gennaio 2011 AP 1, titolare della ditta individuale K__________, e AO 1,
titolare della ditta individuale H__________, hanno intrattenuto dei contatti
al fine di concludere un contratto di compravendita avente per oggetto uno
stock di merce outlet depositato presso __________. AP 1, acquirente della
merce, ha effettuato il 10 e l’11 gennaio 2011 due bonifici bancari per
complessivi Euro 18’000.- (doc. C e C1), allo scopo di proseguire nelle
trattative per la conclusione del contratto di compravendita. Pochi giorni dopo
AP 1 ha deciso di interrompere le trattative e con scritto del 17 gennaio 2011 ha chiesto alla controparte la restituzione dell’importo versato (doc. D). Tale richiesta è
stata respinta da AO 1 con lettera del 7 febbraio 2011 (doc. E). Il rimborso è quindi
stato nuovamente sollecitato in due occasioni, l’11 febbraio e il 23 marzo 2011
(doc. F e G), senza successo. Con scritto del 29 marzo 2011 AO 1 ha ribadito il suo rifiuto di restituire la somma versata e ha avanzato contropretese di natura
creditoria (cfr. per i dettagli doc. H). In data 20 gennaio 2012 AP 1 ha quindi avviato una procedura esecutiva con relativa domanda di esecuzione nei confronti di AO 1.
Contro il relativo precetto esecutivo è stata interposta opposizione (doc. I e K).
2.
AP 1 ha quindi inoltrato un’istanza chiedente lo svolgimento del tentativo di conciliazione obbligatorio,
fallito il quale egli ha ottenuto l’autorizzazione ad agire. In data 11
dicembre 2012 egli ha quindi adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, postulando la condanna di controparte al pagamento di Euro 18'000.- nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al
PE n. 1533428 dell’UE di Lugano. In sintesi, egli ha
fondato la propria pretesa sulle norme dell’indebito arricchimento. L’attore ha
sostenuto che il termine di prescrizione di un anno decorreva dall’istanza per
l’esperimento di conciliazione del 17 aprile 2012, momento in cui egli ha
appreso l’esistenza, la natura e gli elementi del danno che fondano il suo
diritto di ripetizione. Ragion per cui la pretesa non sarebbe stata prescritta.
Sempre stando alle argomentazioni attoree, il convenuto avrebbe riconosciuto,
con scritto del 7 febbraio 2011, il proprio obbligo di restituzione. Di fatto,
tale lettera costituirebbe un riconoscimento di debito e quindi un valido atto
interruttivo di prescrizione.
3.
Con
osservazioni (corretto: risposta) del 25 gennaio 2013 AO 1 si è opposto alla
petizione ed ha sollevato, tra l’altro, l’eccezione di prescrizione. In
particolare, egli ha sostenuto che il momento dal quale andava fatto decorrere
il termine di prescrizione era quello del 15 gennaio 2011 quando AP 1 ha formulato per la prima volta la sua richiesta di restituzione della somma di Euro 18'000.-;
richiesta da lui poi ribadita in data 17 gennaio 2011. A detta del convenuto, al più tardi in questa data l’attore ha avuto conoscenza del suo diritto
di ripetizione. Egli sapeva infatti che la causa per la quale era stato
effettuato il pagamento non si sarebbe realizzata, conosceva inoltre l’ammontare
dell’importo oggetto del presunto indebito arricchimento come pure la persona
indebitamente arricchita. Parte convenuta ha pertanto affermato che la
procedura esecutiva avviata in data 20 gennaio 2012 e sfociata nel PE n. 1533428 dell’UE di Lugano era tardiva
e non atta ad interrompere la prescrizione annuale di cui all’art. 67 CO, con
la conseguenza che la pretesa attorea risultava prescritta e non più esigibile.
AO 1 nega inoltre di aver riconosciuto la pretesa avanzata dall’attore.
4.
Dopo
aver limitato la prima udienza alla discussione dell’eccezione di prescrizione,
il Pretore l’ha accolta. In sintesi, il giudice di prime cure - alla luce della
dottrina e della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in relazione
agli art. 67 CO e 135 CO - ha ritenuto che l’attore avesse avuto conoscenza del
suo diritto di ripetizione già in data 17 gennaio 2011, quando, tramite lettera
scritta, ha richiesto alla parte convenuta il rimborso di quanto versato pochi
giorni prima tramite i due bonifici. Il magistrato ha ritenuto che, in assenza
di validi atti interruttivi della prescrizione, quest’ultima è intervenuta in
data 17 gennaio 2012, con la conseguenza che la domanda di esecuzione inoltrata
all’UE di Lugano il 20 gennaio 2012 risultava tardiva e non atta ad
interrompere la prescrizione annuale prima del suo decorso. Il Pretore ha
quindi giudicato prescritta e pertanto non più esigibile la pretesa attorea.
5.
Con
l’appello che qui ci occupa parte attrice chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione e dunque di
rinviare gli atti al Pretore per l’istruttoria di causa, negando di aver avuto
conoscenza del proprio diritto di ripetizione già in data 17 gennaio 2011 e
ribadendo che in ogni caso la prescrizione sarebbe stata sospesa in virtù del
riconoscimento di debito contenuto nello scritto datato 7 febbraio 2011. Parte appellante
afferma di aver appreso della rinuncia di parte convenuta alla stipula del
contratto unicamente in occasione della ricezione della lettera del 7 febbraio
2011, sarebbe pertanto al più presto in quella data che ella sarebbe stata in
possesso di sufficiente documentazione e di motivazioni effettive per avviare
una causa giudiziaria. Ne discenderebbe pertanto, che il precetto fatto
spiccare in data 20 gennaio 2012 ha validamente interrotto la prescrizione. AP
1.
sostiene inoltre che, nella denegata ipotesi pretorile della decorrenza del
termine annuale dal 17 gennaio 2011, la prescrizione sarebbe comunque stata
interrotta a seguito dello scritto del 7 febbraio 2011 nel quale AO 1, avrebbe
ammesso il proprio obbligo di restituzione e che l’appellante qualifica come
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 CO.
6.
Nel
giudizio impugnato il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la
giurisprudenza applicabili alla fattispecie. In relazione all’art. 67 CO, in questa
sede risulta pertanto sufficiente ricordare che il termine di prescrizione
annuale decorre dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo
diritto di ripetizione, ovvero dal momento in cui egli ebbe conoscenza
dell’esistenza, della natura e degli elementi essenziali del danno (cfr. anche Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, Zurigo, 9a ed., pag. 229 n. 8).
Per
quanto qui interessa, dagli atti si evince che in data 17 gennaio 2011 AP 1 ha scritto alla parte convenuta chiedendo “(…) la restituzione di 18.000,00 euro (diciottomila
euro) che sono stati inviati al Vostro conto di HGM presso Banca dello Stato
del Cantone Ticino” (doc. D). Nel contempo egli ha fornito le proprie
coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico. Per stessa ammissione dell’attore,
questa richiesta ha fatto seguito alla sua decisione di rinunciare al
proseguimento delle trattative in vista della conclusione del contratto di
compravendita. A questo proposito nella petizione AP 1 si è così espresso: “(…)
l’attrice ha deciso di interrompere le trattative e chiedere la restituzione
dell’importo versato” (cfr. petizione pag. 4). Contrariamente a quanto
sostiene l’attore, è palese che in questo frangente egli conosceva già tutti
gli elementi essenziali del danno. Infatti, non solo egli sapeva che la causa all’origine
dei due versamenti non si sarebbe realizzata - avendo per sua parte rinunciato
a proseguire le trattative - ma egli conosceva pure l’importo del danno
(corrispondente alla somma dei due bonifici) e la persona, a suo dire,
indebitamente arricchita, ovvero il convenuto. Già in quel momento AP 1
disponeva pertanto degli elementi necessari per avviare un’eventuale causa
giudiziaria. La tesi attorea secondo cui egli sarebbe venuto a conoscenza di
questi elementi solo alla ricezione dello presa di posizione di controparte del
7.
febbraio 2011 in cui AO 1 dichiarava di rinunciare alla stipula del contratto
a seguito di presunte violazione di regole commerciali e della privacy (doc. E)
- tesi oltretutto sollevata per la prima volta in sede di appello e pertanto
irritualmente - stride con le risultanze istruttorie e non può pertanto essere
seguita. Ne discende che il termine di prescrizione annuale ha iniziato a
decorrere già in data 17 gennaio 2011, così come accertato dal Pretore.
7.
In
relazione agli atti interruttivi di prescrizione previsti dall’art. 135 cpv. 1
CO la dottrina e il Tribunale federale hanno già avuto modo di chiarire che per
riconoscimento di debito si intende ogni manifestazione di pensiero del
debitore con cui questi riconosce nei confronti del creditore, in maniera
univoca e secondo le regole della buona fede, l’esistenza del proprio debito.
Col proprio comportamento il debitore dimostra di sentirsi giuridicamente - e
non solo moralmente - legato. Non costituisce per contro riconoscimento di
debito il contestare una domanda di pagamento (cfr. anche Pichonnaz, Commentaire Romand I,
Basilea, 2003, n. 10 ad art. 135 CO e Däppen,
Basler Kommentar, 2007, Basilea, 4a ed., n. 2 ad art. 135 CO).
Nel caso
concreto, lo scritto del 7 febbraio 2011 (doc. E) che l’appellante qualifica
quale riconoscimento di debito, e su cui fonda le proprie argomentazioni di
avvenuta interruzione della prescrizione, non può essere ritenuto tale. Come accennato
qui sopra, per essere definito quale riconoscimento di debito l’atto in oggetto
deve esprimere la consapevolezza del debitore del proprio debito. Questa
consapevolezza deve trasparire in modo chiaro ed univoco. A non averne dubbio la
presa di posizione indirizzata da AO 1 a AP 1 esprime l’esatto contrario, contestando le pretese attoree. Il senso generale dello scritto in esame è inequivocabile.
Gli
estratti della lettera così come riportati dall’attore nel proprio allegato
ricorsuale (cfr. atto di appello pag. 4) distorcono il senso della stessa, che
è quella di respingere la richiesta dell’attore e di preannunciare l’avvio di
una causa legale. Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante lo scritto
del 7 febbraio 2011 non è pertanto atto ad interrompere la prescrizione.
8.
Alla
luce di quanto precede, ne discende che, in assenza di validi atti interruttivi
di prescrizione, la stessa è intervenuta in data 17 gennaio 2012. La domanda di
esecuzione inoltrata all’UE di Lugano in data 20 gennaio 2012 era pertanto tardiva
e inidonea ad interrompere la prescrizione annuale prevista dall’art. 67 CO
prima del suo decorso. La pretesa avanzata dall’attore è quindi prescritta e
non più esigibile.
9.
In
definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà a
controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini
di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 18'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC
decide:
1. L’appello 30
aprile 2013 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese d’appello di complessivi fr. 600.-, già anticipate dall’appellante,
restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 1’000.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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