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Decisione

12.2013.8

Domanda di esecuzione - multa disciplinare - reclamo

19 luglio 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

del procedimento cautelare (inc. n. CA.2012.4) promosso da CO 1, figlia

riconosciuta del defunto R__________ __________, nei confronti di RE 1,

co-trustee - assieme a __________- del Trust B__________ (cfr. doc. 7), il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con decisione supercautelare 2

gennaio 2012 (doc. A), ha fatto ordine alla convenuta tra le altre cose “di

astenersi immediatamente da qualsivoglia atto di amministrazione straordinaria

- nonché di astenersi immediatamente dal collaborare con l’altro co-trustee per

tali atti riguardo: a) ai beni della successione fu R__________ __________,

nessuno escluso; b) a qualsiasi avere patrimoniale conferito al Trust B__________”

(dispositivo n. 1) rispettivamente “di astenersi immediatamente da qualsiasi

atto di disposizione di averi patrimoniali appartenenti o comunque conferiti, o

nella disponibilità del Trust B__________, nonché di astenersi immediatamente

dal collaborare con l’altro co-trustee per tali atti, e di astenersi

segnatamente da cessione o acquisizione di azioni o altri titoli di proprietà o

di godimento, da fusioni, liquidazioni societarie, aumenti di capitale,

diminuzioni di capitale riguardo alle società appartenenti al cosiddetto Gruppo

__________, con particolare riferimento alle seguenti:” - per quanto è qui di

rilievo - “a) L__________ __________, __________; … d) B__________ __________

S.p.A.” (dispositivo n. 2), ritenuto che questi ordini sono stati a quel

momento impartiti “nei confronti di RE 1 con la comminatoria di una multa

disciplinare di fr. 5'000.-” (dispositivo n. 7.2). Con decisione cautelare 23

luglio 2012 (doc. B) la pronuncia supercautelare è poi stata sostanzialmente

confermata dal Pretore.

B. Preso

atto che con contratto di cessione di ramo di azienda 31 agosto 2012 (doc. D) B__________

__________ S.p.A. aveva ceduto a __________ oltre cento suoi punti vendita e

ritenendo che quell’atto di disposizione straordinaria, attinente ad una delle

società riconducibili al Trust B__________, era stato portato a termine in

violazione dell’ordine oggetto delle menzionate decisioni supercautelare e

cautelare, con istanza (domanda di esecuzione) 17 ottobre 2012, avversata dalla

controparte, CO 1 ha nuovamente convenuto in giudizio innanzi alla medesima Pretura

RE 1, per ottenerne la condanna al versamento della multa disciplinare di fr.

5'000.- comminata al punto 7.2 della decisione supercautelare, pronuncia poi

confermata anche in via cautelare.

C. Con la

decisione 18 dicembre 2012 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha dapprima accertato

che il contratto di cessione di oltre cento punti vendita di proprietà di B__________

__________ S.p.A. (doc. D) costituiva di principio un atto di disposizione di

un’entità societaria in pancia al Trust B__________ ai sensi del dispositivo n.

2 del decreto supercautelare 2 gennaio 2012. Egli ha quindi ritenuto che la

conclusione di quel contratto configurava una violazione dell’ordine di

astensione imposto a suo tempo alla convenuta (doc. A e B), visto che

quest’ultima non aveva fatto tutto il possibile affinché quell’atto di

disposizione non andasse a buon fine, intervenendo nei confronti di B__________

__________ S.p.A. e soprattutto della sua controllante L__________ __________

che di quella era l’azionista esclusiva. Di qui l’accoglimento dell’istanza

(dispositivo n. 1), con accollo alla convenuta della tassa di giustizia e delle

spese di complessivi fr. 200.- nonché delle ripetibili di fr. 800.-

(dispositivo n. 2).

D. Con

il reclamo 7 gennaio 2013 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il

querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e

ripetibili. Essa, ribadendo in sostanza quanto addotto nella sede pretorile,

ritiene di non aver compiuto alcun atto di amministrazione straordinaria

relativa a beni del Trust B__________ e di non aver con ciò violato l’obbligo

di astensione impartito in sede supercautelare e cautelare; rileva che in base

al diritto italiano B__________ __________ S.p.A. nemmeno era tenuta a dar

seguito ad eventuali sue istruzioni in qualità di azionista o capogruppo, sicché

le era legalmente impossibile rispettare l’ingiunzione di impedire la cessione,

che dunque non poteva essere sanzionata; ed osserva che il Pretore non si era

assolutamente espresso sulla sua argomentazione, tratta dalla dottrina, secondo

cui l’entità della multa doveva in ogni caso essere stabilita con la decisione

di esecuzione.

Con

scritto 10 giugno 2013 la convenuta ha in seguito evidenziato che la causa di

merito precedentemente avviata in Italia, che aveva indotto il Pretore a non

assegnare alla controparte un termine per la convalida dei provvedimenti cautelari,

era stata dichiarata irricevibile il 18 aprile 2013 per incompetenza

territoriale del tribunale italiano adito con una decisione nel frattempo comunque

oggetto di impugnativa, rilevando che la circostanza, se confermata, potrebbe

pure comportare la decadenza del provvedimento cautelare.

E. Delle

osservazioni 15 febbraio 2013 e 16 luglio 2013 con cui l'istante postula la

reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Chi si pretende titolare di una decisione che però non può essere

direttamente eseguita ha la facoltà di adire il giudice dell’esecuzione - in

Ticino il Pretore (art. 37 cpv. 3 LOG) - con una domanda (art. 338 cpv. 1 CPC)

volta ad ottenerne l’esecuzione. Il giudizio che ne segue è emanato nell'ambito

della procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC) e può essere impugnato solo mediante

reclamo (art. 309 lett. a CPC), da proporre entro 10 giorni dalla notificazione

della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). La controparte può, nello stesso

termine, proporre il suo memoriale di risposta (art. 322 cpv. 2 CPC).

2.

Mentre

la tempestività delle osservazioni di risposta è pacifica, l’istante solleva

alcune perplessità sulla tempestività del reclamo chiedendo a questa Camera di

volerla verificare d’ufficio. A torto. Nel suo allegato

(p. 2) la convenuta ha spiegato

che l’avviso di ritiro della sentenza impugnata, da lei poi ritirata il

successivo 27 dicembre 2012 al termine dei 7 giorni della giacenza postale, era

stato depositato il 19 dicembre 2012, per cui il termine di 10 giorni per

presentare il reclamo giungeva a scadenza il 7 gennaio 2013. Nell’occasione

essa ha prodotto una copia della busta contenente la sentenza impugnata (raccomandata

n. __________), sulla quale sono stati apposti, a tergo, due timbri postali,

uno con la data del 19 dicembre 2012 e l’altro con la data del 27 dicembre

2012, ritenuto che dalla ricerca Track & Trace relativa a quell’invio è risultato

che la prima data corrispondeva a quella dell’avviso in casella e la seconda a

quella dell’effettiva consegna. La spedizione dell’allegato il 7 gennaio 2013 è

invece provata dal timbro postale apposto sulla busta contenente l’atto. Ora,

ritenuto che il termine di giacenza postale ha iniziato a decorrere dal giorno

successivo al deposito dell’avviso di ritiro (TF 17

marzo 2010 5A_2/2010 consid. 2; Donzallaz,

La notification en droit interne suisse, n. 1029; Bohnet, Faire défault à Neuchâtel, in: RJN 2000 p. 46; Koller, Das Bundesgericht und die

Sieben-Tage-Regelung zum Zweitem…, in: Jusletter 17 maggio 2010 n. 4; II CCA 28

luglio 2006 inc. n. 12.2006.46, 17 settembre 2008 inc. n. 12.2008.149, 26

ottobre 2012 inc. n. 12.2010.185, 5 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.106), in

concreto quindi dal 20 dicembre 2012, e scadeva 7

giorni dopo, il 26 dicembre 2013 (indipendentemente che si tratti di un giorno

festivo o ricada nelle ferie giudiziarie, cfr. Donzallaz, op. cit., n.

1030; II CCA 17 settembre 2008 inc. n. 12.2008.149, 26 ottobre 2012 inc. n.

12.2010

, 5 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.106), il

termine di 10 giorni per inoltrare il reclamo è scaduto sabato 5 gennaio 2013,

termine da riportare al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC),

ossia a lunedì 7 gennaio 2013. Di qui la tempestività del rimedio giuridico,

che può pertanto essere vagliato nel merito.

3.

Con

la domanda di esecuzione l'istante deve dimostrare che le condizioni

d'esecutività della decisione sono adempite e deve allegare i documenti

necessari (art. 338 cpv. 2 CPC).

L’adempimento

delle condizioni d’esecutività - e fra queste l’obiezione che l’esecuzione sia

impossibile con mezzi legali o ancora che il termine stabilito per

l’adempimento non sia ancora scaduto (Droese,

Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, n. 24 ad art. 341) - è esaminato dal giudice d'ufficio (art.

341.

cpv. 1 CPC), a prescindere dalle eventuali eccezioni sollevate dal

soccombente (Trezzini, in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero, p. 1457 seg. ad art. 341; Droese,

op. cit., n. 4 seg. e 23 seg. ad art. 341; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ª ed., n. 14 seg. ad art. 341; Kofmel

Ehrenzeller, in: Oberhammer, Kurzkommentar, ZPO, n. 5 e 9 ad art. 341; Rohner/Jenny, in: Brunner/Gasser/Schwander,

Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 1, 5 segg. e 14 ad art. 341).

A

differenza dei requisiti formali di una domanda di esecuzione, il giudice non

procede invece ad un esame d'ufficio dei motivi che ostano all'esecuzione di

una decisione: pertanto, le eccezioni materiali opponibili ad una prestazione

dovuta devono essere sollevate e dimostrate dal soccombente (art. 341 cpv. 3

CPC; Droese, op. cit., n. 28 e 38

ad art. 341; Kofmel Ehrenzeller, op.

cit., n. 7 ad art. 341; Rohner/Jenny, op.

cit., n. 3 ad art. 341). Egli può segnatamente obiettare che dopo la

comunicazione della decisione sono intervenute circostanze atte ad impedirne

l'esecuzione: in particolare - a titolo esemplificativo (Trezzini, op. cit., p. 1459 ad art. 341)

- può invocare l'adempimento o la concessione di una dilazione (tesi queste che

egli deve provare con documenti direttamente prodotti oppure richiesti in

edizione alla controparte o a terzi [Trezzini,

op. cit., p. 1459 ad art. 341]) oppure la prescrizione o la perenzione

della prestazione dovuta (Droese, op.

cit., n. 32 segg. ad art. 341; Staehelin,

op. cit., n. 10 seg. ad art. 341; Kofmel

Ehrenzeller, op. cit., n. 12 seg. ad art. 341; Rohner/Jenny, op. cit., n. 17 segg. ad art. 341; II CCA 20

dicembre 2012 inc. n. 12.2012.184 e 12.2012.186).

4.

Con

la prima censura ricorsuale, che per altro avrebbe dovuto essere esaminata

d’ufficio riguardando l’adempimento delle condizioni d’esecutività (art. 341

cpv. 1 CPC), la convenuta ritiene di non aver compiuto alcun atto di

amministrazione straordinaria relativa a beni del Trust B__________ e di non

aver con ciò violato l’ordine di astensione impartitole in sede supercautelare

e cautelare. La censura è chiaramente fondata.

Con le

menzionate decisioni supercautelare e cautelare (doc. A e B), alla convenuta

era stato unicamente fatto ordine “di astenersi … da qualsivoglia atto di

amministrazione straordinaria” rispettivamente “da qualsiasi atto di

disposizione di averi patrimoniali” riconducibili al Trust B__________ nonché

“di astenersi … dal collaborare con l’altro co-trustee per tali atti”. Ora,

in italiano, il termine “astenersi” significa “tenersi lontano da qualcosa,

farne a meno” rispettivamente “trattenersi dal fare o dal dire qualcosa” (cfr. Zingarelli, Vocabolario della lingua

italiana, 2009, p. 202) e indica in sostanza un comportamento passivo, così che

in definitiva alla convenuta era stato a suo tempo ordinato solo di non fare

alcun atto di amministrazione straordinaria o di disposizione relativo a quei

beni rispettivamente di non collaborare con il co-trustee alla loro

effettuazione. Nulla permette invece di ritenere, contrariamente a quanto

ritenuto dall’istante e dal Pretore, che l’ordine di “astenersi” potesse oggettivamente

comportare l’obbligo di tenere un comportamento attivo e meglio - com’è stato indicato

nella decisione impugnata (p. 2) - di svolgere “un’attività, ossia il fare

il possibile affinché quell’atto di disposizione non andasse a buon fine”,

ciò essendo chiaramente in contrasto con il tenore dell’ordine impartito. Pacifico

da una parte che la cessione degli oltre cento punti di vendita di B__________ __________

S.p.A. era stata attuata da quest’ultima entità e non dalla convenuta, e dall’altra

non essendo stato preteso dall’istante, ancor prima che provato, che quest’ultima,

eventualmente collaborando con il co-trustee, abbia favorito quel negozio

giuridico con un comportamento attivo (l’istante ammette anzi che la

controparte era rimasta del tutto inattiva, cfr. osservazioni p. 7), se ne deve

concludere che essa non ha in alcun modo violato gli ordini supercautelare e

cautelare impartitile. Essa non può pertanto essere condannata a versare la

multa disciplinare di fr. 5'000.- comminata con quelle decisioni in caso di

violazione di quegli ordini.

5.

In

tali circostanze, dovendosi cioè respingere la domanda di esecuzione già per

questo motivo, non occorre esaminare le ulteriori censure ricorsuali, e meglio

quella (subordinata) con cui la convenuta rilevava che in base al diritto

italiano B__________ __________ S.p.A. nemmeno era tenuta a dar seguito ad

eventuali sue istruzioni in qualità di azionista o capogruppo per cui le era

legalmente impossibile ossequiare all’ingiunzione di impedire la cessione,

rispettivamente quella (ancor più subordinata) secondo cui il Pretore aveva

omesso di esprimersi sulla tesi dottrinale (Staehelin,

op. cit., n. 22 seg. ad art. 343) da lei sollevata secondo cui l’entità

della multa doveva in ogni caso essere stabilita con la decisione di esecuzione.

Quanto alla

circostanza, evocata dalla convenuta con lo scritto 10 giugno 2013, secondo cui

l’irricevibilità della causa di merito precedentemente avviata in Italia

potrebbe pure comportare la decadenza dei provvedimenti cautelari, la stessa

non può invece essere presa in considerazione, trattandosi di un fatto nuovo,

inammissibile in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC).

6.

La

reiezione della domanda di esecuzione implica altresì la modifica del

Dispositivo

dispositivo sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili della sede pretorile. Contrariamente

a quanto ritenuto dall’istante, la formulazione “protestate spese e

ripetibili” esposta senza ulteriori aggiunte dalla convenuta al punto 2 del

petitum non si riferisce in effetti solo alle spese giudiziarie della

sede ricorsuale ma anche a quelle della sede pretorile; tanto più che anche il precedente

punto 1 del petitum concerneva sia il reclamo, di cui era postulato

l’accoglimento, sia la domanda di esecuzione, di cui era chiesta la reiezione,

e che oltretutto la convenuta aveva dichiarato di voler impugnare l’intera

decisione pretorile (reclamo p. 1) e non solo il suo dispositivo n. 1.

7. Ne

discende l’integrale accoglimento del reclamo, ritenuto che le spese

processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 5'000.-, seguono la soccombenza (art. 106

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. Il reclamo 7 gennaio 2013 di RE 1 è accolto.

Di

conseguenza la decisione 18 dicembre 2012 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. L’istanza (domanda di

esecuzione) è respinta.

2. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-, da anticipare

dall’istante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta

fr. 800.- a titolo di ripetibili.

II. Gli oneri processuali di fr. 500.- sono a carico della resistente,

che rifonderà alla reclamante fr. 600.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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