12.2013.8
Domanda di esecuzione - multa disciplinare - reclamo
19 luglio 2013Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2013.8
Data decisione, Autorità:
19.07.2013, IICCA
Titolo:
Domanda di esecuzione - multa disciplinare - reclamo
ESECUZIONE DELLE DECISIONI
RECLAMO
art. 338 CPC
art. 341 CPC
Incarto n.
12.2013.8
Lugano
19 luglio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2012.4478
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza
(domanda di esecuzione) 17 ottobre 2012 da
CO 1
rappr. dagli RA
2 e RA 3
contro
RE 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di una multa
disciplinare di fr. 5'000.- ai sensi del punto 7.2 del decreto (correttamente:
decisione) supercautelare 2 gennaio 2012, poi confermato dal decreto (correttamente:
decisione) cautelare 23 luglio 2012;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore con decisione 18 dicembre 2012 ha accolto;
ed ora sul
reclamo 7 gennaio 2013 con cui la convenuta chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili;
mentre
l'istante con osservazioni 15 febbraio 2013 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
del procedimento cautelare (inc. n. CA.2012.4) promosso da CO 1, figlia
riconosciuta del defunto R__________ __________, nei confronti di RE 1,
co-trustee - assieme a __________- del Trust B__________ (cfr. doc. 7), il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con decisione supercautelare 2
gennaio 2012 (doc. A), ha fatto ordine alla convenuta tra le altre cose “di
astenersi immediatamente da qualsivoglia atto di amministrazione straordinaria
- nonché di astenersi immediatamente dal collaborare con l’altro co-trustee per
tali atti riguardo: a) ai beni della successione fu R__________ __________,
nessuno escluso; b) a qualsiasi avere patrimoniale conferito al Trust B__________”
(dispositivo n. 1) rispettivamente “di astenersi immediatamente da qualsiasi
atto di disposizione di averi patrimoniali appartenenti o comunque conferiti, o
nella disponibilità del Trust B__________, nonché di astenersi immediatamente
dal collaborare con l’altro co-trustee per tali atti, e di astenersi
segnatamente da cessione o acquisizione di azioni o altri titoli di proprietà o
di godimento, da fusioni, liquidazioni societarie, aumenti di capitale,
diminuzioni di capitale riguardo alle società appartenenti al cosiddetto Gruppo
__________, con particolare riferimento alle seguenti:” - per quanto è qui di
rilievo - “a) L__________ __________, __________; … d) B__________ __________
S.p.A.” (dispositivo n. 2), ritenuto che questi ordini sono stati a quel
momento impartiti “nei confronti di RE 1 con la comminatoria di una multa
disciplinare di fr. 5'000.-” (dispositivo n. 7.2). Con decisione cautelare 23
luglio 2012 (doc. B) la pronuncia supercautelare è poi stata sostanzialmente
confermata dal Pretore.
B. Preso
atto che con contratto di cessione di ramo di azienda 31 agosto 2012 (doc. D) B__________
__________ S.p.A. aveva ceduto a __________ oltre cento suoi punti vendita e
ritenendo che quell’atto di disposizione straordinaria, attinente ad una delle
società riconducibili al Trust B__________, era stato portato a termine in
violazione dell’ordine oggetto delle menzionate decisioni supercautelare e
cautelare, con istanza (domanda di esecuzione) 17 ottobre 2012, avversata dalla
controparte, CO 1 ha nuovamente convenuto in giudizio innanzi alla medesima Pretura
RE 1, per ottenerne la condanna al versamento della multa disciplinare di fr.
5'000.- comminata al punto 7.2 della decisione supercautelare, pronuncia poi
confermata anche in via cautelare.
C. Con la
decisione 18 dicembre 2012 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha dapprima accertato
che il contratto di cessione di oltre cento punti vendita di proprietà di B__________
__________ S.p.A. (doc. D) costituiva di principio un atto di disposizione di
un’entità societaria in pancia al Trust B__________ ai sensi del dispositivo n.
2 del decreto supercautelare 2 gennaio 2012. Egli ha quindi ritenuto che la
conclusione di quel contratto configurava una violazione dell’ordine di
astensione imposto a suo tempo alla convenuta (doc. A e B), visto che
quest’ultima non aveva fatto tutto il possibile affinché quell’atto di
disposizione non andasse a buon fine, intervenendo nei confronti di B__________
__________ S.p.A. e soprattutto della sua controllante L__________ __________
che di quella era l’azionista esclusiva. Di qui l’accoglimento dell’istanza
(dispositivo n. 1), con accollo alla convenuta della tassa di giustizia e delle
spese di complessivi fr. 200.- nonché delle ripetibili di fr. 800.-
(dispositivo n. 2).
D. Con
il reclamo 7 gennaio 2013 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e
ripetibili. Essa, ribadendo in sostanza quanto addotto nella sede pretorile,
ritiene di non aver compiuto alcun atto di amministrazione straordinaria
relativa a beni del Trust B__________ e di non aver con ciò violato l’obbligo
di astensione impartito in sede supercautelare e cautelare; rileva che in base
al diritto italiano B__________ __________ S.p.A. nemmeno era tenuta a dar
seguito ad eventuali sue istruzioni in qualità di azionista o capogruppo, sicché
le era legalmente impossibile rispettare l’ingiunzione di impedire la cessione,
che dunque non poteva essere sanzionata; ed osserva che il Pretore non si era
assolutamente espresso sulla sua argomentazione, tratta dalla dottrina, secondo
cui l’entità della multa doveva in ogni caso essere stabilita con la decisione
di esecuzione.
Con
scritto 10 giugno 2013 la convenuta ha in seguito evidenziato che la causa di
merito precedentemente avviata in Italia, che aveva indotto il Pretore a non
assegnare alla controparte un termine per la convalida dei provvedimenti cautelari,
era stata dichiarata irricevibile il 18 aprile 2013 per incompetenza
territoriale del tribunale italiano adito con una decisione nel frattempo comunque
oggetto di impugnativa, rilevando che la circostanza, se confermata, potrebbe
pure comportare la decadenza del provvedimento cautelare.
E. Delle
osservazioni 15 febbraio 2013 e 16 luglio 2013 con cui l'istante postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Chi si pretende titolare di una decisione che però non può essere
direttamente eseguita ha la facoltà di adire il giudice dell’esecuzione - in
Ticino il Pretore (art. 37 cpv. 3 LOG) - con una domanda (art. 338 cpv. 1 CPC)
volta ad ottenerne l’esecuzione. Il giudizio che ne segue è emanato nell'ambito
della procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC) e può essere impugnato solo mediante
reclamo (art. 309 lett. a CPC), da proporre entro 10 giorni dalla notificazione
della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). La controparte può, nello stesso
termine, proporre il suo memoriale di risposta (art. 322 cpv. 2 CPC).
2.
Mentre
la tempestività delle osservazioni di risposta è pacifica, l’istante solleva
alcune perplessità sulla tempestività del reclamo chiedendo a questa Camera di
volerla verificare d’ufficio. A torto. Nel suo allegato
(p. 2) la convenuta ha spiegato
che l’avviso di ritiro della sentenza impugnata, da lei poi ritirata il
successivo 27 dicembre 2012 al termine dei 7 giorni della giacenza postale, era
stato depositato il 19 dicembre 2012, per cui il termine di 10 giorni per
presentare il reclamo giungeva a scadenza il 7 gennaio 2013. Nell’occasione
essa ha prodotto una copia della busta contenente la sentenza impugnata (raccomandata
n. __________), sulla quale sono stati apposti, a tergo, due timbri postali,
uno con la data del 19 dicembre 2012 e l’altro con la data del 27 dicembre
2012, ritenuto che dalla ricerca Track & Trace relativa a quell’invio è risultato
che la prima data corrispondeva a quella dell’avviso in casella e la seconda a
quella dell’effettiva consegna. La spedizione dell’allegato il 7 gennaio 2013 è
invece provata dal timbro postale apposto sulla busta contenente l’atto. Ora,
ritenuto che il termine di giacenza postale ha iniziato a decorrere dal giorno
successivo al deposito dell’avviso di ritiro (TF 17
marzo 2010 5A_2/2010 consid. 2; Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, n. 1029; Bohnet, Faire défault à Neuchâtel, in: RJN 2000 p. 46; Koller, Das Bundesgericht und die
Sieben-Tage-Regelung zum Zweitem…, in: Jusletter 17 maggio 2010 n. 4; II CCA 28
luglio 2006 inc. n. 12.2006.46, 17 settembre 2008 inc. n. 12.2008.149, 26
ottobre 2012 inc. n. 12.2010.185, 5 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.106), in
concreto quindi dal 20 dicembre 2012, e scadeva 7
giorni dopo, il 26 dicembre 2013 (indipendentemente che si tratti di un giorno
festivo o ricada nelle ferie giudiziarie, cfr. Donzallaz, op. cit., n.
1030; II CCA 17 settembre 2008 inc. n. 12.2008.149, 26 ottobre 2012 inc. n.
12.2010
, 5 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.106), il
termine di 10 giorni per inoltrare il reclamo è scaduto sabato 5 gennaio 2013,
termine da riportare al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC),
ossia a lunedì 7 gennaio 2013. Di qui la tempestività del rimedio giuridico,
che può pertanto essere vagliato nel merito.
3.
Con
la domanda di esecuzione l'istante deve dimostrare che le condizioni
d'esecutività della decisione sono adempite e deve allegare i documenti
necessari (art. 338 cpv. 2 CPC).
L’adempimento
delle condizioni d’esecutività - e fra queste l’obiezione che l’esecuzione sia
impossibile con mezzi legali o ancora che il termine stabilito per
l’adempimento non sia ancora scaduto (Droese,
Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, n. 24 ad art. 341) - è esaminato dal giudice d'ufficio (art.
341.
cpv. 1 CPC), a prescindere dalle eventuali eccezioni sollevate dal
soccombente (Trezzini, in:
Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, p. 1457 seg. ad art. 341; Droese,
op. cit., n. 4 seg. e 23 seg. ad art. 341; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ª ed., n. 14 seg. ad art. 341; Kofmel
Ehrenzeller, in: Oberhammer, Kurzkommentar, ZPO, n. 5 e 9 ad art. 341; Rohner/Jenny, in: Brunner/Gasser/Schwander,
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 1, 5 segg. e 14 ad art. 341).
A
differenza dei requisiti formali di una domanda di esecuzione, il giudice non
procede invece ad un esame d'ufficio dei motivi che ostano all'esecuzione di
una decisione: pertanto, le eccezioni materiali opponibili ad una prestazione
dovuta devono essere sollevate e dimostrate dal soccombente (art. 341 cpv. 3
CPC; Droese, op. cit., n. 28 e 38
ad art. 341; Kofmel Ehrenzeller, op.
cit., n. 7 ad art. 341; Rohner/Jenny, op.
cit., n. 3 ad art. 341). Egli può segnatamente obiettare che dopo la
comunicazione della decisione sono intervenute circostanze atte ad impedirne
l'esecuzione: in particolare - a titolo esemplificativo (Trezzini, op. cit., p. 1459 ad art. 341)
- può invocare l'adempimento o la concessione di una dilazione (tesi queste che
egli deve provare con documenti direttamente prodotti oppure richiesti in
edizione alla controparte o a terzi [Trezzini,
op. cit., p. 1459 ad art. 341]) oppure la prescrizione o la perenzione
della prestazione dovuta (Droese, op.
cit., n. 32 segg. ad art. 341; Staehelin,
op. cit., n. 10 seg. ad art. 341; Kofmel
Ehrenzeller, op. cit., n. 12 seg. ad art. 341; Rohner/Jenny, op. cit., n. 17 segg. ad art. 341; II CCA 20
dicembre 2012 inc. n. 12.2012.184 e 12.2012.186).
4.
Con
la prima censura ricorsuale, che per altro avrebbe dovuto essere esaminata
d’ufficio riguardando l’adempimento delle condizioni d’esecutività (art. 341
cpv. 1 CPC), la convenuta ritiene di non aver compiuto alcun atto di
amministrazione straordinaria relativa a beni del Trust B__________ e di non
aver con ciò violato l’ordine di astensione impartitole in sede supercautelare
e cautelare. La censura è chiaramente fondata.
Con le
menzionate decisioni supercautelare e cautelare (doc. A e B), alla convenuta
era stato unicamente fatto ordine “di astenersi … da qualsivoglia atto di
amministrazione straordinaria” rispettivamente “da qualsiasi atto di
disposizione di averi patrimoniali” riconducibili al Trust B__________ nonché
“di astenersi … dal collaborare con l’altro co-trustee per tali atti”. Ora,
in italiano, il termine “astenersi” significa “tenersi lontano da qualcosa,
farne a meno” rispettivamente “trattenersi dal fare o dal dire qualcosa” (cfr. Zingarelli, Vocabolario della lingua
italiana, 2009, p. 202) e indica in sostanza un comportamento passivo, così che
in definitiva alla convenuta era stato a suo tempo ordinato solo di non fare
alcun atto di amministrazione straordinaria o di disposizione relativo a quei
beni rispettivamente di non collaborare con il co-trustee alla loro
effettuazione. Nulla permette invece di ritenere, contrariamente a quanto
ritenuto dall’istante e dal Pretore, che l’ordine di “astenersi” potesse oggettivamente
comportare l’obbligo di tenere un comportamento attivo e meglio - com’è stato indicato
nella decisione impugnata (p. 2) - di svolgere “un’attività, ossia il fare
il possibile affinché quell’atto di disposizione non andasse a buon fine”,
ciò essendo chiaramente in contrasto con il tenore dell’ordine impartito. Pacifico
da una parte che la cessione degli oltre cento punti di vendita di B__________ __________
S.p.A. era stata attuata da quest’ultima entità e non dalla convenuta, e dall’altra
non essendo stato preteso dall’istante, ancor prima che provato, che quest’ultima,
eventualmente collaborando con il co-trustee, abbia favorito quel negozio
giuridico con un comportamento attivo (l’istante ammette anzi che la
controparte era rimasta del tutto inattiva, cfr. osservazioni p. 7), se ne deve
concludere che essa non ha in alcun modo violato gli ordini supercautelare e
cautelare impartitile. Essa non può pertanto essere condannata a versare la
multa disciplinare di fr. 5'000.- comminata con quelle decisioni in caso di
violazione di quegli ordini.
5.
In
tali circostanze, dovendosi cioè respingere la domanda di esecuzione già per
questo motivo, non occorre esaminare le ulteriori censure ricorsuali, e meglio
quella (subordinata) con cui la convenuta rilevava che in base al diritto
italiano B__________ __________ S.p.A. nemmeno era tenuta a dar seguito ad
eventuali sue istruzioni in qualità di azionista o capogruppo per cui le era
legalmente impossibile ossequiare all’ingiunzione di impedire la cessione,
rispettivamente quella (ancor più subordinata) secondo cui il Pretore aveva
omesso di esprimersi sulla tesi dottrinale (Staehelin,
op. cit., n. 22 seg. ad art. 343) da lei sollevata secondo cui l’entità
della multa doveva in ogni caso essere stabilita con la decisione di esecuzione.
Quanto alla
circostanza, evocata dalla convenuta con lo scritto 10 giugno 2013, secondo cui
l’irricevibilità della causa di merito precedentemente avviata in Italia
potrebbe pure comportare la decadenza dei provvedimenti cautelari, la stessa
non può invece essere presa in considerazione, trattandosi di un fatto nuovo,
inammissibile in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC).
6.
La
reiezione della domanda di esecuzione implica altresì la modifica del
Dispositivo
dispositivo sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili della sede pretorile. Contrariamente
a quanto ritenuto dall’istante, la formulazione “protestate spese e
ripetibili” esposta senza ulteriori aggiunte dalla convenuta al punto 2 del
petitum non si riferisce in effetti solo alle spese giudiziarie della
sede ricorsuale ma anche a quelle della sede pretorile; tanto più che anche il precedente
punto 1 del petitum concerneva sia il reclamo, di cui era postulato
l’accoglimento, sia la domanda di esecuzione, di cui era chiesta la reiezione,
e che oltretutto la convenuta aveva dichiarato di voler impugnare l’intera
decisione pretorile (reclamo p. 1) e non solo il suo dispositivo n. 1.
7. Ne
discende l’integrale accoglimento del reclamo, ritenuto che le spese
processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 5'000.-, seguono la soccombenza (art. 106
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. Il reclamo 7 gennaio 2013 di RE 1 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 18 dicembre 2012 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. L’istanza (domanda di
esecuzione) è respinta.
2. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-, da anticipare
dall’istante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta
fr. 800.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali di fr. 500.- sono a carico della resistente,
che rifonderà alla reclamante fr. 600.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster