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Decisione

12.2013.80

Lavoro, pretese salariali, appello in gran parte sprovvisto di valida motivazione (ricopiatura conclusioni di prima sede), onere della prova per lo scioglimento consensuale del contratto a carico del

26 settembre 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 in qualità di rappresentante dal 1° febbraio 2012. Il contratto sottoscritto il 30 gennaio 2012

(doc. B) per durata indeterminata prevedeva dal 1° febbraio 2012 un salario

mensile lordo di fr. 2'800.- oltre al pagamento di 8.33% del salario mensile a

titolo di ferie (doc. B, punto 4.1 e 6.1), un periodo di prova di tre mesi con

possibilità di disdetta mediante lettera raccomandata con preavviso di 30

giorni per entrambe le parti (doc. B, punto 3.3, 3.1). Con scritto 27 luglio

2012 la datrice di lavoro AP 1 ha disdetto il contratto con effetto dal 31

agosto 2012, motivando la disdetta con il mancato rispetto da parte del

dipendente degli accordi verbali stipulati per sostituire il contratto di

lavoro scritto con un contratto di agente a commissione (doc. C).

B. Fallito

il tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC), con petizione del 5

dicembre 2012, AO 1 ha chiesto la condanna della ex datrice di lavoro convenuta

al pagamento di fr. 14'559.95 a titolo di pretesa salariale per i mesi da marzo

ad agosto 2012. In breve, egli ha sostenuto di aver ricevuto unicamente il

pagamento dello stipendio del mese di febbraio 2012 (doc. D) e di aver

sollecitato più volte il pagamento del dovuto, negando la modifica del

contratto asserita dalla convenuta. Nella risposta del 14 gennaio 2013 la

convenuta si è integralmente opposta alla petizione, argomentando che l’attore non

si sarebbe mai presentato al lavoro e non avrebbe eseguito alcuna prestazione

lavorativa. Nel contempo ha precisato che proprio a causa di tale inadempienza,

le parti avrebbero di comune accordo risolto il contratto del 30 gennaio 2012,

sostituendolo con un altro contratto (di agente a commissione), anch’esso mai adempiuto

dall’attore. A sostegno della sua tesi la convenuta sostiene che le 4 fatture

emesse dall’attore per merce venduta a clienti comproverebbero la sostituzione

del contratto di lavoro in contratto di agente (doc. 4). All’udienza di

dibattimento del 22 gennaio 2013 le parti si sono riconfermate nelle proprie

allegazioni e richieste. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire

alla discussione finale e nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno

ribadito le proprie antitetiche posizioni, la convenuta precisando che l’attore

avrebbe dato esecuzione al contratto di agente unicamente per le vendite di cui

alle fatture 6 maggio e 28 maggio 2012 (doc. 4; conclusioni pag. 2, punto 2).

C. Con

sentenza 26 marzo 2013 il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la convenuta

al pagamento di fr. 14'559.95 all’attore. Dopo aver preliminarmente accertato

che tra le parti era stato concluso un contratto di lavoro, con un salario

mensile di fr. 2'800.--, il primo giudice ha esaminato la controversa questione

della risoluzione del contratto di lavoro e della sua asserita sostituzione con

un contratto di agenzia a commissione. Il Pretore ha accertato che incombeva

alla datrice di lavoro l’onere della prova dell’avvenuta estinzione del

contratto di lavoro e della sua sostituzione con un contratto di agente a

commissione ed è giunto alla conclusione che la convenuta non aveva provato né

lo scioglimento consensuale del contratto di lavoro, né la sua sostituzione con

un altro contratto.

D. La

convenuta è insorta contro il giudizio pretorile con un appello del 6 maggio

2013, con il quale chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di

respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta del

4 giugno 2013 l’attore propone di respingere l’appello, protestando tasse,

spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). A norma dell’art. 405 cpv.1 CPC alle

impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione

della decisione (DTF 137 III 127 consid. 2, pag.129-130). La decisione

pretorile è stata resa il 26 marzo 2013 e intimata lo stesso giorno, sicché la

procedura d’appello è retta dal nuovo CPC. Nelle controversie patrimoniali con

valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante

appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1

CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 26 marzo 2013 in una procedura semplificata con valore superiore a fr. 10'000.-. L’appello del 6 maggio 2013 è

tempestivo, così come lo è la risposta 4 maggio 2013.

2.

L’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda e

deve essere motivato, così da consentire, entro i limiti delle domande

formulate, la sua verifica da parte dell’autorità superiore ed eventualmente la

sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente (art. 310 e 311 CPC). La

semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi

stralci delle stesse è inammissibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 pag. 375;

sentenza del Tribunale federale 5 A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con

rinvii; sentenza della II CCA del 6 marzo 2012, inc. 12.2010.53, consid. 3.4; Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero-CPC, pag. 1367 seg. ad art. 311 CPC). L’appellante

deve infatti spiegare perché le sue argomentazioni sono fondate e perché le

motivazioni del Pretore sarebbero erronee o censurabili, vale a dire che egli,

nel proprio allegato, deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni

addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi -giuridici e

fattuali- le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.

3.

In

questa sede l’appellante ripropone letteralmente le medesime considerazioni

presentate nelle proprie conclusioni 21 marzo 2013. Ciò corrisponde

sostanzialmente altresì a quanto già esposto nelle osservazioni 14 gennaio 2013

e all’udienza di dibattimento 22 gennaio 2013. Più precisamente, la parte

introduttiva dell’appello corrisponde, quasi letteralmente, alla parte

introduttiva delle conclusioni (cfr. appello, pag. 3, punto 1 e conclusioni,

pag. 2, punto 1). Stessa considerazione vale per il punto 2 dell’appello (cfr.

appello, pag. 3, cifra 2 e conclusioni, pag. 2, punto 2. e 3.), ad eccezione

del paragrafo a pag. 4 in initio, secondo cui il giudice di prime

cure avrebbe accolto la domanda formulata dall’attore, fondando il proprio

convincimento su considerazioni in fatto e in diritto che si discosterebbero

notevolmente dalle risultanze istruttorie. Anche il punto 3.1 dell’appello

(pag. 4) corrisponde al punto 3.1 delle conclusioni (pag. 3 e 4). Altrettanto

vale per il punto 3.2 (pag. 6), che ripropone il contenuto dei punti 3.2, 3.3,

3.4

e 3.5 delle conclusioni (pag. 5 segg.). Infine, il punto 4 corrisponde al

punto 4 delle conclusioni (pag. 8), ad eccezione di qualche aggiunta, non

rilevante ai fini del presente giudizio, e comunque già ribadita nel testo

dell’appello. Perciò, per i motivi testé esposti, l’appello è su questi punti

manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte dai

precitati allegati non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.

4.

Di

seguito verranno pertanto trattate le censure espressamente sollevate con

l’atto di appello, che soddisfano le premesse sopra illustrate e che hanno una

valenza autonoma rispetto alla parte corrispondente alle conclusioni. In

particolare, pur non specificandone le motivazioni in maniera circostanziata,

l’appellante censura l’errata applicazione del diritto - nella misura in cui il

Pretore avrebbe trascurato la carenza di prove in merito all’esistenza delle

pretese salariali da parte del lavoratore - e l’errato accertamento dei fatti -

nella misura in cui la decisione sarebbe in contraddizione con le risultanze

istruttorie documentali e testimoniali (appello, pag. 10, punto 5.).

5.

Nel

proprio appello la convenuta, dopo aver riepilogati i fatti salienti della

vertenza, ripropone dapprima la tesi secondo la quale dagli atti non è

dimostrato l’adempimento della prestazione lavorativa da parte dell’attore. La

semplice sottoscrizione del contratto di lavoro, prosegue l’appellante, non

dimostrerebbe ancora l’avvenuta esecuzione della prestazione lavorativa. La

documentazione agli atti dimostrerebbe invero la risoluzione del contratto di

lavoro e la successiva prestazione di attività sporadica di agente a

commissione. Le fatture prodotte agli atti (doc. 4) dimostrerebbero infatti che

l’attore aveva lavorato come agente percependo una commissione del 40 %

(dicitura “sconto”) sulla merce venduta. Inoltre, afferma la convenuta,

l’attore non avrebbe fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio

di febbraio 2012, proprio perché il dipendente non aveva mai adempiuto il

contratto di lavoro, che sarebbe stato sciolto consensualmente dalle parti

quasi subito. Rileva inoltre che non sarebbe stato stipulato alcun contratto di

previdenza professionale per l’attore e che le risultanze testimoniali non

avrebbero supportato quanto affermato da quest’ultimo, non avendo potuto i

testimoni riferire né per quale ditta avrebbe lavorato l’attore, né se egli

avesse lavorato in qualità di dipendente o agente.

6.

L’appellante,

come già indicato nei considerandi precedenti, si è limitata in questa sede a

ribadire le tesi già proposte con le conclusioni 21 marzo 2013, senza indicare

per quale motivo i diversi accertamenti del Pretore, poggianti sull’esame e l’apprezzamento

delle prove documentali e testimoniali, sarebbero errati. Queste censure, per i

motivi sopra esposti, si rivelano pertanto nulle per carenza di motivazione

conforme all’art. 311 CPC. Ad ogni modo, quand’anche potessero essere esaminate

nel merito, esse dovrebbero essere respinte in quanto infondate, per i motivi

di cui si dità in seguito.

7.

L’art.

319.

CO definisce il contratto individuale di lavoro come quello con il quale il

lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo

determinato o indeterminato in un rapporto di subordinazione, con un salario

stabilito in tempo o a cottimo (Tercier/Favre

/Conus, Les contrats spéciaux, 4a ed., Friborgo/Ginevra 2009,

n. 5255). Gli elementi caratterizzanti il contratto di lavoro sono quindi la

prestazione di lavoro o di servizi, il rapporto di subordinazione giuridica, la

remunerazione e la durata del contratto (Wyler,

Le droit du travail, Berne, 2008, pag. 57-59).

8.

Il

Pretore, fondandosi sull’istruttoria, ha accertato la pacifica conclusione tra

l’attore e la società convenuta di un contratto di lavoro ai sensi degli artt.

319.

e segg. CO, con un salario mensile lordo di fr. 2'800.- (doc. B),

circostanza rimasta incontestata in sede di appello. Ha poi ritenuto che la convenuta

non aveva provato l’asserito scioglimento orale del contratto nel febbraio 2012

e che quindi l’unica disdetta era quella del 27 luglio 2012, con la conseguenza

che lo stipendio pattuito era dovuto fino al 31 agosto 2012, per un totale di

fr. 14'559.95 al netto delle trattenute sociali. Si tratta in questa sede di

esaminare la censura della convenuta secondo la quale il Pretore, pur avendo

dato atto che l’onere probatorio circa l’esistenza della pretesa salariale

spetta al lavoratore, avrebbe trascurato la mancanza di prove al riguardo.

8.1

L’art.

8.

CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115

II 300 consid. 3), la ripartizione dell’onere probatorio e, pertanto le

conseguenze dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non

dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da

lui asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. Riferito al

diritto al salario sgorgante dal rapporto di lavoro ciò significa che il lavoratore

deve addurre le circostanze di fatto necessarie a provare l'avvenuta

stipulazione di un contratto di lavoro - mediante un'esplicita dichiarazione di

volontà delle parti o per legge (art. 320 cpv. 2 CO) - così come l'ammontare

del salario, convenuto o d'uso (art. 322 cpv. 1 CO). Dal canto suo, al datore di

lavoro incombe dimostrare l'estinzione del rapporto di lavoro o la prova

dell’avvenuto pagamento del salario. Non può tuttavia essere richiesto al

lavoratore di dimostrare la durata del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro

che si oppone al pagamento dello stipendio deve dimostrare l’estinzione del

rapporto di lavoro. Egli dovrà quindi dimostrare le circostanze relative ad

un’eventuale disdetta del contratto, a un annullamento mediante convenzione

oppure ogni altro motivo per cui il rapporto di lavoro ha preso fine (DTF 125

III 78 consid. 3.b). Per contro, la prova dell’esecuzione conforme alle

condizioni previste nel contratto di lavoro spetta al lavoratore solo se il

datore di lavoro rende verosimile una violazione di un obbligo contrattuale o

di una esecuzione incompleta (Piotet

in Commentaire romand CO-I, nota 52 ad art. 8 CC).

8.2

L’onere

di dimostrare l’esistenza di un contratto di lavoro e l’asserita pattuizione di

un salario di fr. 2'800.- lordi mensili incombeva di conseguenza al lavoratore,

mentre alla datrice di lavoro spettava provare la risoluzione del contratto,

l’inadempimento contrattuale, rispettivamente la sostituzione del contratto 30

gennaio 2012 con un altro contratto di diversa natura. L’attore ha fatto fronte

all’onere della prova a suo carico dimostrando l’esistenza del contratto di

lavoro e la pattuizione di un salario lordo mensile di fr. 2'800.- (doc. B),

per altro nemmeno contestato dalla convenuta. Quest’ultima è invece partita

dalla premessa, invero errata, che il lavoratore doveva dimostrare di aver

effettivamente lavorato. Nel suo appello la convenuta ha insistito sulla

mancanza di prove a sostegno della prestazione dell’attività lavorativa

dell’attore, senza avvedersi che spettava a lei provare perché non era dovuto il

salario e spiegare per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore.

9.

Per

quel che concerne l’asserito scioglimento consensuale del contratto doc. B e la

sua sostituzione con un contratto di agente a commissione, il Pretore ha

spiegato compiutamente per quali motivi non lo riteneva provato (sentenza 26

marzo 2013, consid. 6 e 7), riferendosi ai documenti agli atti (in particolare

all’incarto richiamato I° dalla Basilese, dove l’attore figurava il 27 febbraio

2012.

come rappresentante dei dipendenti) e alle risultanze delle deposizioni

testimoniali. In questa sede l’appellante non si è confrontata con tali

argomentazioni e ha incentrato tutto l’appello solo sulla mancata prova dello

svolgimento di attività lavorativa da parte dell’attore. Se non che, era

compito della convenuta provare la decadenza del contratto doc. B. Il Pretore,

accertata l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto di lavoro tra le

parti (doc. B) e constatata la mancanza di prove sulla risoluzione,

l’inadempimento o la sostituzione di tale contratto con un contratto di agente

a commissione, ha ritenuto pacifico l’obbligo della convenuta di versare un

salario mensile lordo di fr. 2'800.- e ha riconosciuto all’attore il diritto

all’intero salario per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2012, per un

importo complessivo di fr. 14'559.95 netti. Tali conclusioni reggerebbero alla

critica anche se l’appello fosse ricevibile, visto che la convenuta non ha

fatto fronte all’onere della prova che le incombeva. Non si ravvisa dunque in

concreto un’errata applicazione del diritto né un errato accertamento dei

fatti. L’appello 6 maggio 2013, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve

quindi essere respinto.

10.

Non

si prelevano spese processuali in questa sede, trattandosi di una causa fondata

sul diritto del lavoro di valore inferiore ai fr. 30'000.-. L’appellante

verserà all’attore, patrocinato da un sindacato, un’indennità per ripetibili

commisurata al valore litigioso di fr. 14'559.95 (doc. G) e alla stringatezza

della risposta.

Per questi

motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

1.

L’appello 6 maggio 2013 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

2.

Non

si prelevano spese processuali. L’appellante verserà alla parte appellata fr.

100.

- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia

di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non si

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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