12.2013.80
Lavoro, pretese salariali, appello in gran parte sprovvisto di valida motivazione (ricopiatura conclusioni di prima sede), onere della prova per lo scioglimento consensuale del contratto a carico del
26 settembre 2013Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2013.80
Data decisione, Autorità:
26.09.2013, IICCA
Titolo:
Lavoro, pretese salariali, appello in gran parte sprovvisto di valida motivazione (ricopiatura conclusioni di prima sede), onere della prova per lo scioglimento consensuale del contratto a carico del datore di lavoro
LICENZIAMENTO / DISDETTA
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 311 CPC
Incarto n.
12.2013.80
Lugano
26 settembre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura
semplificata inc. n. SE.2012.480 (contratto di lavoro) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 5 dicembre 2012 da
AO 1
rappr. dall’RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di complessivi
fr. 14'559.95 a titolo di salario per i mesi da marzo ad agosto 2012,
protestate tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dalla società convenuta la quale ha postulato
l’integrale reiezione della petizione, protestando a sua volta tassa, spese e
ripetibili;
e che il Pretore, con sentenza 26 marzo 2013, ha integralmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 14'559.95 netti a titolo
di salario per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2012, con l’obbligo di
versare all’attore fr. 1'200.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta che con atto di appello 6 maggio 2013 postula
la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere la petizione,
con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre l’attore, con risposta 4 giugno 2013, propone di respingere
l’appello con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
ritenuto
Fatti
A. AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 in qualità di rappresentante dal 1° febbraio 2012. Il contratto sottoscritto il 30 gennaio 2012
(doc. B) per durata indeterminata prevedeva dal 1° febbraio 2012 un salario
mensile lordo di fr. 2'800.- oltre al pagamento di 8.33% del salario mensile a
titolo di ferie (doc. B, punto 4.1 e 6.1), un periodo di prova di tre mesi con
possibilità di disdetta mediante lettera raccomandata con preavviso di 30
giorni per entrambe le parti (doc. B, punto 3.3, 3.1). Con scritto 27 luglio
2012 la datrice di lavoro AP 1 ha disdetto il contratto con effetto dal 31
agosto 2012, motivando la disdetta con il mancato rispetto da parte del
dipendente degli accordi verbali stipulati per sostituire il contratto di
lavoro scritto con un contratto di agente a commissione (doc. C).
B. Fallito
il tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC), con petizione del 5
dicembre 2012, AO 1 ha chiesto la condanna della ex datrice di lavoro convenuta
al pagamento di fr. 14'559.95 a titolo di pretesa salariale per i mesi da marzo
ad agosto 2012. In breve, egli ha sostenuto di aver ricevuto unicamente il
pagamento dello stipendio del mese di febbraio 2012 (doc. D) e di aver
sollecitato più volte il pagamento del dovuto, negando la modifica del
contratto asserita dalla convenuta. Nella risposta del 14 gennaio 2013 la
convenuta si è integralmente opposta alla petizione, argomentando che l’attore non
si sarebbe mai presentato al lavoro e non avrebbe eseguito alcuna prestazione
lavorativa. Nel contempo ha precisato che proprio a causa di tale inadempienza,
le parti avrebbero di comune accordo risolto il contratto del 30 gennaio 2012,
sostituendolo con un altro contratto (di agente a commissione), anch’esso mai adempiuto
dall’attore. A sostegno della sua tesi la convenuta sostiene che le 4 fatture
emesse dall’attore per merce venduta a clienti comproverebbero la sostituzione
del contratto di lavoro in contratto di agente (doc. 4). All’udienza di
dibattimento del 22 gennaio 2013 le parti si sono riconfermate nelle proprie
allegazioni e richieste. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire
alla discussione finale e nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno
ribadito le proprie antitetiche posizioni, la convenuta precisando che l’attore
avrebbe dato esecuzione al contratto di agente unicamente per le vendite di cui
alle fatture 6 maggio e 28 maggio 2012 (doc. 4; conclusioni pag. 2, punto 2).
C. Con
sentenza 26 marzo 2013 il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la convenuta
al pagamento di fr. 14'559.95 all’attore. Dopo aver preliminarmente accertato
che tra le parti era stato concluso un contratto di lavoro, con un salario
mensile di fr. 2'800.--, il primo giudice ha esaminato la controversa questione
della risoluzione del contratto di lavoro e della sua asserita sostituzione con
un contratto di agenzia a commissione. Il Pretore ha accertato che incombeva
alla datrice di lavoro l’onere della prova dell’avvenuta estinzione del
contratto di lavoro e della sua sostituzione con un contratto di agente a
commissione ed è giunto alla conclusione che la convenuta non aveva provato né
lo scioglimento consensuale del contratto di lavoro, né la sua sostituzione con
un altro contratto.
D. La
convenuta è insorta contro il giudizio pretorile con un appello del 6 maggio
2013, con il quale chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di
respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta del
4 giugno 2013 l’attore propone di respingere l’appello, protestando tasse,
spese e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). A norma dell’art. 405 cpv.1 CPC alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione (DTF 137 III 127 consid. 2, pag.129-130). La decisione
pretorile è stata resa il 26 marzo 2013 e intimata lo stesso giorno, sicché la
procedura d’appello è retta dal nuovo CPC. Nelle controversie patrimoniali con
valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante
appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1
CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 26 marzo 2013 in una procedura semplificata con valore superiore a fr. 10'000.-. L’appello del 6 maggio 2013 è
tempestivo, così come lo è la risposta 4 maggio 2013.
2.
L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda e
deve essere motivato, così da consentire, entro i limiti delle domande
formulate, la sua verifica da parte dell’autorità superiore ed eventualmente la
sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente (art. 310 e 311 CPC). La
semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi
stralci delle stesse è inammissibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 pag. 375;
sentenza del Tribunale federale 5 A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con
rinvii; sentenza della II CCA del 6 marzo 2012, inc. 12.2010.53, consid. 3.4; Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero-CPC, pag. 1367 seg. ad art. 311 CPC). L’appellante
deve infatti spiegare perché le sue argomentazioni sono fondate e perché le
motivazioni del Pretore sarebbero erronee o censurabili, vale a dire che egli,
nel proprio allegato, deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni
addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi -giuridici e
fattuali- le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.
3.
In
questa sede l’appellante ripropone letteralmente le medesime considerazioni
presentate nelle proprie conclusioni 21 marzo 2013. Ciò corrisponde
sostanzialmente altresì a quanto già esposto nelle osservazioni 14 gennaio 2013
e all’udienza di dibattimento 22 gennaio 2013. Più precisamente, la parte
introduttiva dell’appello corrisponde, quasi letteralmente, alla parte
introduttiva delle conclusioni (cfr. appello, pag. 3, punto 1 e conclusioni,
pag. 2, punto 1). Stessa considerazione vale per il punto 2 dell’appello (cfr.
appello, pag. 3, cifra 2 e conclusioni, pag. 2, punto 2. e 3.), ad eccezione
del paragrafo a pag. 4 in initio, secondo cui il giudice di prime
cure avrebbe accolto la domanda formulata dall’attore, fondando il proprio
convincimento su considerazioni in fatto e in diritto che si discosterebbero
notevolmente dalle risultanze istruttorie. Anche il punto 3.1 dell’appello
(pag. 4) corrisponde al punto 3.1 delle conclusioni (pag. 3 e 4). Altrettanto
vale per il punto 3.2 (pag. 6), che ripropone il contenuto dei punti 3.2, 3.3,
3.4
e 3.5 delle conclusioni (pag. 5 segg.). Infine, il punto 4 corrisponde al
punto 4 delle conclusioni (pag. 8), ad eccezione di qualche aggiunta, non
rilevante ai fini del presente giudizio, e comunque già ribadita nel testo
dell’appello. Perciò, per i motivi testé esposti, l’appello è su questi punti
manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte dai
precitati allegati non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.
4.
Di
seguito verranno pertanto trattate le censure espressamente sollevate con
l’atto di appello, che soddisfano le premesse sopra illustrate e che hanno una
valenza autonoma rispetto alla parte corrispondente alle conclusioni. In
particolare, pur non specificandone le motivazioni in maniera circostanziata,
l’appellante censura l’errata applicazione del diritto - nella misura in cui il
Pretore avrebbe trascurato la carenza di prove in merito all’esistenza delle
pretese salariali da parte del lavoratore - e l’errato accertamento dei fatti -
nella misura in cui la decisione sarebbe in contraddizione con le risultanze
istruttorie documentali e testimoniali (appello, pag. 10, punto 5.).
5.
Nel
proprio appello la convenuta, dopo aver riepilogati i fatti salienti della
vertenza, ripropone dapprima la tesi secondo la quale dagli atti non è
dimostrato l’adempimento della prestazione lavorativa da parte dell’attore. La
semplice sottoscrizione del contratto di lavoro, prosegue l’appellante, non
dimostrerebbe ancora l’avvenuta esecuzione della prestazione lavorativa. La
documentazione agli atti dimostrerebbe invero la risoluzione del contratto di
lavoro e la successiva prestazione di attività sporadica di agente a
commissione. Le fatture prodotte agli atti (doc. 4) dimostrerebbero infatti che
l’attore aveva lavorato come agente percependo una commissione del 40 %
(dicitura “sconto”) sulla merce venduta. Inoltre, afferma la convenuta,
l’attore non avrebbe fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio
di febbraio 2012, proprio perché il dipendente non aveva mai adempiuto il
contratto di lavoro, che sarebbe stato sciolto consensualmente dalle parti
quasi subito. Rileva inoltre che non sarebbe stato stipulato alcun contratto di
previdenza professionale per l’attore e che le risultanze testimoniali non
avrebbero supportato quanto affermato da quest’ultimo, non avendo potuto i
testimoni riferire né per quale ditta avrebbe lavorato l’attore, né se egli
avesse lavorato in qualità di dipendente o agente.
6.
L’appellante,
come già indicato nei considerandi precedenti, si è limitata in questa sede a
ribadire le tesi già proposte con le conclusioni 21 marzo 2013, senza indicare
per quale motivo i diversi accertamenti del Pretore, poggianti sull’esame e l’apprezzamento
delle prove documentali e testimoniali, sarebbero errati. Queste censure, per i
motivi sopra esposti, si rivelano pertanto nulle per carenza di motivazione
conforme all’art. 311 CPC. Ad ogni modo, quand’anche potessero essere esaminate
nel merito, esse dovrebbero essere respinte in quanto infondate, per i motivi
di cui si dità in seguito.
7.
L’art.
319.
CO definisce il contratto individuale di lavoro come quello con il quale il
lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo
determinato o indeterminato in un rapporto di subordinazione, con un salario
stabilito in tempo o a cottimo (Tercier/Favre
/Conus, Les contrats spéciaux, 4a ed., Friborgo/Ginevra 2009,
n. 5255). Gli elementi caratterizzanti il contratto di lavoro sono quindi la
prestazione di lavoro o di servizi, il rapporto di subordinazione giuridica, la
remunerazione e la durata del contratto (Wyler,
Le droit du travail, Berne, 2008, pag. 57-59).
8.
Il
Pretore, fondandosi sull’istruttoria, ha accertato la pacifica conclusione tra
l’attore e la società convenuta di un contratto di lavoro ai sensi degli artt.
319.
e segg. CO, con un salario mensile lordo di fr. 2'800.- (doc. B),
circostanza rimasta incontestata in sede di appello. Ha poi ritenuto che la convenuta
non aveva provato l’asserito scioglimento orale del contratto nel febbraio 2012
e che quindi l’unica disdetta era quella del 27 luglio 2012, con la conseguenza
che lo stipendio pattuito era dovuto fino al 31 agosto 2012, per un totale di
fr. 14'559.95 al netto delle trattenute sociali. Si tratta in questa sede di
esaminare la censura della convenuta secondo la quale il Pretore, pur avendo
dato atto che l’onere probatorio circa l’esistenza della pretesa salariale
spetta al lavoratore, avrebbe trascurato la mancanza di prove al riguardo.
8.1
L’art.
8.
CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115
II 300 consid. 3), la ripartizione dell’onere probatorio e, pertanto le
conseguenze dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non
dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da
lui asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. Riferito al
diritto al salario sgorgante dal rapporto di lavoro ciò significa che il lavoratore
deve addurre le circostanze di fatto necessarie a provare l'avvenuta
stipulazione di un contratto di lavoro - mediante un'esplicita dichiarazione di
volontà delle parti o per legge (art. 320 cpv. 2 CO) - così come l'ammontare
del salario, convenuto o d'uso (art. 322 cpv. 1 CO). Dal canto suo, al datore di
lavoro incombe dimostrare l'estinzione del rapporto di lavoro o la prova
dell’avvenuto pagamento del salario. Non può tuttavia essere richiesto al
lavoratore di dimostrare la durata del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro
che si oppone al pagamento dello stipendio deve dimostrare l’estinzione del
rapporto di lavoro. Egli dovrà quindi dimostrare le circostanze relative ad
un’eventuale disdetta del contratto, a un annullamento mediante convenzione
oppure ogni altro motivo per cui il rapporto di lavoro ha preso fine (DTF 125
III 78 consid. 3.b). Per contro, la prova dell’esecuzione conforme alle
condizioni previste nel contratto di lavoro spetta al lavoratore solo se il
datore di lavoro rende verosimile una violazione di un obbligo contrattuale o
di una esecuzione incompleta (Piotet
in Commentaire romand CO-I, nota 52 ad art. 8 CC).
8.2
L’onere
di dimostrare l’esistenza di un contratto di lavoro e l’asserita pattuizione di
un salario di fr. 2'800.- lordi mensili incombeva di conseguenza al lavoratore,
mentre alla datrice di lavoro spettava provare la risoluzione del contratto,
l’inadempimento contrattuale, rispettivamente la sostituzione del contratto 30
gennaio 2012 con un altro contratto di diversa natura. L’attore ha fatto fronte
all’onere della prova a suo carico dimostrando l’esistenza del contratto di
lavoro e la pattuizione di un salario lordo mensile di fr. 2'800.- (doc. B),
per altro nemmeno contestato dalla convenuta. Quest’ultima è invece partita
dalla premessa, invero errata, che il lavoratore doveva dimostrare di aver
effettivamente lavorato. Nel suo appello la convenuta ha insistito sulla
mancanza di prove a sostegno della prestazione dell’attività lavorativa
dell’attore, senza avvedersi che spettava a lei provare perché non era dovuto il
salario e spiegare per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore.
9.
Per
quel che concerne l’asserito scioglimento consensuale del contratto doc. B e la
sua sostituzione con un contratto di agente a commissione, il Pretore ha
spiegato compiutamente per quali motivi non lo riteneva provato (sentenza 26
marzo 2013, consid. 6 e 7), riferendosi ai documenti agli atti (in particolare
all’incarto richiamato I° dalla Basilese, dove l’attore figurava il 27 febbraio
2012.
come rappresentante dei dipendenti) e alle risultanze delle deposizioni
testimoniali. In questa sede l’appellante non si è confrontata con tali
argomentazioni e ha incentrato tutto l’appello solo sulla mancata prova dello
svolgimento di attività lavorativa da parte dell’attore. Se non che, era
compito della convenuta provare la decadenza del contratto doc. B. Il Pretore,
accertata l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto di lavoro tra le
parti (doc. B) e constatata la mancanza di prove sulla risoluzione,
l’inadempimento o la sostituzione di tale contratto con un contratto di agente
a commissione, ha ritenuto pacifico l’obbligo della convenuta di versare un
salario mensile lordo di fr. 2'800.- e ha riconosciuto all’attore il diritto
all’intero salario per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2012, per un
importo complessivo di fr. 14'559.95 netti. Tali conclusioni reggerebbero alla
critica anche se l’appello fosse ricevibile, visto che la convenuta non ha
fatto fronte all’onere della prova che le incombeva. Non si ravvisa dunque in
concreto un’errata applicazione del diritto né un errato accertamento dei
fatti. L’appello 6 maggio 2013, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve
quindi essere respinto.
10.
Non
si prelevano spese processuali in questa sede, trattandosi di una causa fondata
sul diritto del lavoro di valore inferiore ai fr. 30'000.-. L’appellante
verserà all’attore, patrocinato da un sindacato, un’indennità per ripetibili
commisurata al valore litigioso di fr. 14'559.95 (doc. G) e alla stringatezza
della risposta.
Per questi
motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
1.
L’appello 6 maggio 2013 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
2.
Non
si prelevano spese processuali. L’appellante verserà alla parte appellata fr.
100.
- a titolo di ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non si
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster