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Decisione

12.2013.85

Appalto: mercede, onere dell aprova

27 maggio 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 ha fornito e posato

arredamenti di interni nell’ambito della realizzazione a __________ del

complesso alberghiero “S__________”, di proprietà dell’AP 1, composto da

un’unità alberghiera e da appartamenti. Per i piani da 0 a 4 dell’albergo, le parti hanno stipulato un contratto sottoscritto il 15 maggio 2002 per una

mercede complessiva di 1'100'000.- € (doc. D). Il 17 gennaio 2003 hanno

concluso un ulteriore accordo (doc. C) relativo al pagamento del saldo delle

forniture eseguite sulla base del contratto 15 maggio 2002 (doc. D) e di altre

forniture aggiuntive. Il saldo risultante dall’accordo (doc. C) è stato fissato

in complessivi 266'000 €, di cui 66'000 € non pagati.

L’attrice ha ancora fatturato

41'680 € per fornitura di altri manufatti nel periodo 15 marzo - 28 aprile 2003

(doc. G, in particolare foglio 2 “riepilogo situazione economica”, per opere

elencate nei doc H-N).

Per l’arredamento destinato agli

appartamenti del 5° e 6° piano della residenza l’11 febbraio 2003 le parti

hanno stipulato un contratto (doc. O contratto no. 02.02.03) per 80'255 €. Per

gli stessi appartamenti, l’attrice ha redatto due altri preventivi per

ulteriori opere supplementari (doc. P e Q) e emesso due fatture per altre

posizioni (doc. R e S). Il 23 maggio 2003 AO 1 ha inviato a AP 1 un riepilogo

contabile relativo ai lavori e alle forniture eseguite agli appartamenti del 5°

e 6° piano per un totale di 70'004.50 € (doc. T).

Il 3 ottobre 2003 AO 1 ha infine

sollecitato il pagamento dei saldi di tutte le fatture da lei emesse per il

complesso ”S__________”, per un totale di 177'684 € (doc. U), di cui 66'000 € a

saldo di forniture relative all’hotel (doc. C e D), 41'680 € per opere

realizzate dopo il 17 gennaio 2003 (doc. G) e 70'004 € relativi a forniture

negli appartamenti al quinto e sesto piano (doc. T).

AP 1 con lettera del 3 novembre

2003 si è opposta al pagamento, lamentando la sussistenza di difetti e

inadempienze, nonché la mancata sottoscrizione di un protocollo di consegna per

i lavori eseguiti e i manufatti forniti (doc. V).

Non avendo ricevuto alcun

pagamento, il 30 maggio 2007 AO 1 ha fatto spiccare contro AP 1 il PE n. __________

dell’UE di __________ per l’importo di fr. 293'179.- fr (doc. Z),

corrispondenti a 177'684 € al tasso di cambio del 29 maggio 2007 (doc. F).

L’escussa ha interposto opposizione al precetto.

B. Con petizione 19 dicembre

2007, AO 1 ha adito la Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo la

condanna di AP 1 a versarle l’importo di 293'179.- fr. oltre interessi a

partire dal 12 ottobre 2003 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. Z).

Con risposta 30 aprile 2008 AP 1

si è opposta alla petizione e ne ha chiesto la reiezione integrale.

AO 1 si è sostanzialmente

riconfermata con la replica, salvo riconoscere che dall’importo del doc. R

andassero dedotti 3'400 € (replica, atto III, pag. 6, cons. 5 d). In duplica la

convenuta ha pure ribadito le sue tesi.

Esperita l’istruttoria, le parti

hanno rinunciato al dibattimento finale, presentando le loro rispettive

conclusioni.

C. Il 29 ottobre 2012 l’attrice

ha inoltrato un’istanza di mutazione dell’azione relativamente alla valuta del

credito, chiedendo che la condanna venisse pronunciata in via principale nella

valuta originaria cioè in euro, per l’importo di 177'684.50 €, anziché in

franchi. Il 9 novembre 2012 il Pretore ha ammesso l’istanza.

D. Con decisione 29 marzo 2013

la petizione è stata parzialmente accolta per l’importo di 151'502.65 €, oltre

interessi al 5% dal 12 ottobre 2003. La Giudice di prime cure ha analizzato e

interpretato gli accordi contrattuali delle parti e ha in seguito vagliato le

singole pretese creditorie, come si dirà più nel dettaglio nei considerandi in

diritto.

E. Con atto di appello 7 maggio

2013 AP 1 è insorta avverso la predetta decisione pretorile, chiedendo di

riformarla nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di

spese processuali e ripetibili di prima e seconda sede. Con risposta 21 giugno

2013, AO 1 ha invece chiesto la reiezione del gravame.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS

272). Ritenuto che la procedura in prima istanza è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, è stata disciplinata dal

diritto previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura

civile ticinese (CPC-TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale

in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile

comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.

405.

cpv. 1 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore superiore a fr.

10'000.- la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC)

entro un termine di trenta giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della

risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata

notificata il 29 marzo 2013. Il gravame 7 maggio 2013, tenuto conto della

sospensione dei termini per il periodo pasquale (art. 145 cpv. 1 let. a CPC), è

tempestivo (art. 311 CPC), così come la risposta del 21 giugno 2013, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 21 maggio 2013. Ciò

posto nulla osta alla trattazione del gravame.

2.

La competenza dei Tribunali

svizzeri, così come l’applicabilità del diritto svizzero, è pacifica, ritenuto

che dai doc. D e O risulta che le parti si sono accordate in tal senso (doc. D,

pto 7 e 8; doc. O, pto 7 e 8) (art. 5 e 116 LDIP).

La qualificazione giuridica

operata dal Pretore, che ha stabilito che tra le parti sono venuti in essere

rapporti contrattuali d’appalto ai sensi dell’art. 363 e seg. CO è corretta e

neppure contestata.

3.

La prima censura di AP 1 in

appello riguarda l’interpretazione data dal Pretore al protocollo di fine

lavori previsto nei contratti sottoscritti con AO 1 (doc. C e doc. O). A suo

giudizio sarebbe “fatto inoppugnabile che i due accordi pongano in relazione

l’obbligo di pagamento dell’appellante all’allestimento di un protocollo” (appello,

atto XXVI, pag. 5, 5.2.2). A partire da questa affermazione, contesta le

conclusioni alle quali è giunta la prima Giudice, a suo dire frutto di una sua

personale interpretazione e del tutto arbitrarie.

3.1

Per costante giurisprudenza

del Tribunale Federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una

norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo

intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. L’arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile.

Per quanto attiene in particolare

all’apprezzamento delle prove una decisione è arbitraria solo nel caso in cui

il giudice non ha in maniera manifesta compreso il senso e la portata del mezzo

di prova, se ha omesso senza una ragione seria di tenere in considerazione un

importante mezzo di prova suscettibile di modificare la decisione impugnata o

se, sulla base degli elementi raccolti, ha compiuto delle deduzioni

insostenibili (DTF 129 I 8 e relativi rinvii). Nella valutazione delle prove il

giudice di prime cure gode di ampio potere di apprezzamento, censurabile in

appello solo in caso di decisione manifestamente iniqua o ingiusta (cfr. COCCHI/TREZZINI, CPC-TI, m. 32 ad 307, II CC 12

novembre 2008 inc. 12.227.191, 20 ottobre 2009, inc. 12.2008.140, 9 marzo 2011,

inc. 12.2010.154).

3.2

Il Pretore, ritenendo che

nel caso concreto non esistessero accertamenti di fatto sulla reale e concorde

volontà delle parti riguardo al significato da attribuire al protocollo, ha

proceduto, per determinarlo, ad un’interpretazione degli accordi contrattuali

(doc. C e O) secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che

ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni

di volontà dell’altro nella situazione concreta (DTF 4C. 408/2004 cons. 5.1),

tenuto pure conto che in ragione dello stesso principio a una parte può essere

attribuito il senso oggettivo della sua dichiarazione, anche se questo non

corrisponde alla sua intima volontà (DTF 131 III 377 cons. 4.2; 130 III 417).

Trattandosi di dichiarazioni scritte, ha pure analizzato il significato

letterale e ha concluso che allestire un protocollo di fine lavori dovesse

significare nel caso concreto semplicemente stabilire che questi erano

terminati, senza che fosse necessaria una particolare collaborazione da parte

dell’appaltatrice, eccetto quella di firmare un eventuale verbale, obbligo che

peraltro non ha giudicato desumibile dal contenuto del doc. C, ma previsto solo

nel contratto doc. O. Per il Pretore, comunque, in entrambi i casi, l’attrice

non si è mai impegnata ad allestire di sua iniziativa un protocollo e nemmeno

c’è stata volontà delle parti di subordinare la consegna dell’opera ad una

verifica (in comune) della stessa. Di conseguenza ha attribuito alla convenuta

la negligenza di non aver allestito un protocollo di fine lavori. A suo

giudizio, l’indicazione contrattuale di “un protocollo di fine lavori”

non può essere interpretata diversamente se non nel senso che la convenuta

aveva il diritto e l’obbligo di notificare eventuali difetti, da indicare in un

protocollo da lei stessa redatto, indipendentemente dal fatto che

l’appaltatrice li riconoscesse o meno.

3.3

Le conclusioni della prima

Giudice non configurano per questa Camera alcun arbitrio e resistono alle critiche

dell’appellante.

Va avantutto rilevato che AP 1

non spiega, se non in maniera del tutto generica in dispregio al suo obbligo di

motivazione (art. 311 CPC), in che cosa consista l’arbitrio in concreto e

neppure si confronta compiutamente con le argomentazioni pretorili. La

motivazione della prima Giudice è sostenibile e coerente con la giurisprudenza

per quanto riguarda l’interpretazione di un contratto e con le norme di legge,

perché analizza le posizioni delle parti anche alla luce delle disposizioni

previste nell’ambito dell’appalto (art. 363 e seg. CO), relativamente alla

consegna, all’accettazione di un manufatto e alla notifica degli eventuali

difetti.

Quindi, contrariamente a quanto

allega l’insorgente, la conclusione pretorile, secondo la quale la

collaborazione dell’attrice dovesse limitarsi alla firma del protocollo, è

sostenibile.

Rientra altresì nello spirito

della legge che ad allestire il protocollo dovesse essere in primo luogo il

committente, giacché a lui incombeva la verifica dell’opera e la notifica di

eventuali difetti. Le motivazioni della prima Giudice non sono affatto

arbitrarie nel senso della giurisprudenza citata sub cons. 3.1.

AP 1 sostanzia la sua

censura estrapolando e trascrivendo unicamente alcune affermazioni di due testi

(__________C__________ e __________ P__________), dalle quali a suo dire

emergerebbe con assoluta evidenza la volontà delle parti di subordinare il

pagamento della mercede all’allestimento di un protocollo di fine lavori,

motivo per cui non sarebbe stato necessario che il Pretore procedesse ad

interpretazioni.

Va rilevato che le due

deposizioni, considerate nel loro complesso, riferiscono anche elementi che

l’appellante sottace (vedi anche 3.5 per il teste __________ C__________). Ma

in ogni caso si potrebbe rimproverare al Pretore di non averle considerate solo

nell’ipotesi in cui sarebbero state suscettibili di modificare la decisione

impugnata in modo evidente o se, sulla base degli elementi analizzati, il

Pretore avesse compiuto delle deduzioni insostenibili. Ciò che non sembra

essere stato il caso.

3.4

Per l’appellante, siccome è

l’attrice a reclamare il pagamento, questa avrebbe dovuto portare l’onere della

prova dell’esistenza del protocollo di fine lavori al quale era subordinato il

pagamento o, quantomeno, avrebbe dovuto dimostrare di averne preteso

l’allestimento e che la convenuta vi si è sottratta abusivamente.

Tale argomentazione è contraria

alla buona fede alla luce delle risultanze istruttorie

Il teste __________ C__________,

lo stesso citato anche dall’appellante, ha ricordato che il motivo per il quale

non si è giunti alla sottoscrizione del previsto protocollo è da ascrivere al

fatto che proprio “i dipendenti della committenza glissavano e che

nessuno voleva assumersi la responsabilità di apporre la firma e soprattutto di

assumersi degli impegni che avrebbero comportato per la committenza

l’accettazione della fornitura e quindi il pagamento” (atto X, verbale di

udienza 5 febbraio 2009, pag. 4). Anche il teste __________ M__________

ha ricordato le stesse circostanze, in particolare che allorquando

l’appaltatrice aveva chiesto “di avere il protocollo di fine lavori firmato,

non si riusciva ad entrare in contatto con il committente che in pratica si

negava” (atto VII, verbale di udienza 26.11.2008, pagg. 3-4), tant’è che

siccome non si riusciva a far firmare il protocollo di fine lavori è stato

deciso di inviare la lettera doc. E, da lui personalmente redatta. AP 1 è

quindi sicuramente malvenuta in questa sede ad invocare che la controparte

aveva l’onere di provare ciò di cui essa stessa ostacolava il compimento.

Oltre le circostanze evocate dai

testi, dal fascicolo processuale si rileva ancora che la convenuta ha invocato

per la prima volta la necessità di sottoscrivere un protocollo soltanto molti

mesi dopo la conclusione dei lavori (doc. 2), quando AO 1 ne ha preteso il

pagamento e ha minacciato di procedere per via giudiziaria.

3.5

Come rettamente concluso dal

Pretore, l’obbligo di pagamento della mercede nasce all’atto della consegna dei

manufatti, a norma dell’art. 372 cpv. 2 CO.

Riguardo a questo aspetto,

l’appellante contesta la conclusione della prima Giudice secondo la quale il

fatto di avere usufruito dell’albergo da fine agosto 2002 e degli appartamenti

dal mese di maggio 2003 è, già da solo, indicativo di avvenuta consegna

dell’opera. A suo dire, e lo ribadisce per l’ennesima volta, in difetto di

protocollo nessuna consegna sarebbe avvenuta. Per gli stessi motivi esposti in

precedenza tale argomento va rigettato.

Si osserva che le censure

sollevate da AP 1 nel gravame in esame non sono nuove a questa Camera che già

in precedenti sentenze per fattispecie analoghe si è pronunciata in modo chiaro

e inequivocabile (II CCA, 9 marzo 2009, inc. 12.2008.76; 23 marzo 2009, inc.

12.2008

). Tale giurisprudenza non può che essere confermata e non viene

scalfita dall’insistenza dell’appellante nel riproporre sempre le stesse

argomentazioni.

4.

Chiarite e interpretate le

pattuizioni contrattuali, la prima Giudice ha in seguito verificato se i

manufatti per i quali l’attrice ha preteso il pagamento sono da considerarsi

effettivamente consegnati e ha proceduto ad analizzare le singole richieste

creditorie nel dettaglio.

Per quanto riguarda la richiesta

del saldo di 66'000 € (doc. C), integralmente riconosciuto nella sentenza

impugnata, l’appellante ribadisce che in assenza di protocollo e siccome le

opere non sarebbero state terminate, nulla sarebbe più dovuto. A suo dire la

controparte non avrebbe dimostrato come le competeva di avere eseguito quelle

mancanti (punti 3, 8 e 11 allegato doc. C), mentre il Pretore rimproverando al

committente un’insufficiente allegazione delle opere non eseguite avrebbe

operato un’inversione dell’onere della prova.

La ricorrente dimentica che a

fronte della sua contestazione di risposta, l’attrice in replica ha prodotto

documentazione (doc. AA) dalla quale si desume l’esportazione e la consegna

della merce contestata. Nel corso dell’istruttoria diversi testi hanno

confermato la consegna e il montaggio anche delle opere che sostiene non

fossero state fornite. I riferimenti sono ampiamente citati nella sentenza

impugnata (pag. 9). In presenza di tali prove dell’attrice, che sostanziano la

sua pretesa, incombeva alla convenuta confutarle e proporre prove contrarie,

ciò che però non è avvenuto. Il Pretore non ha quindi operato alcuna inversione

dell’onere probatorio, come pure corretta è la valutazione della documentazione

e delle testimonianze agli atti, che pertanto non è più necessario riprendere.

5.

Per quanto riguarda le

pretese per posa di sagome a soffitto per camere in legno di ciliegio

(posizione 1° aprile 2003 fattura doc. G e preventivo doc. H), che il Pretore

ha accolto per fr. 14'044.95 con la motivazione che la committente avrebbe

riconosciuto una pretesa pari ai 2/3 della mercede preventivata, AP 1 osserva

che i calcoli operati dal primo giudice sarebbero errati. I metri posati

sarebbero stati 2'000 anziché 3'900 come da preventivo, quindi la metà, e i

giorni di lavoro sarebbero stati 77, anziché 88 preventivati. L’appellante

ammette che il Giudice avrebbe potuto riconoscere solo la metà della pretesa

per giorni di lavoro e pasti, quindi un totale di 9'720 € ( 9060 + 660).

Il Pretore per la sua analisi ha

preso in considerazione i doc. G e H e li ha analizzati alla luce delle altre

prove agli atti.

Si rileva che il doc. H del 21

marzo 2003 per stessa indicazione nel documento costituisce un’offerta per

fornitura di una sagoma in legno da posare nelle 85 camere di albergo. Per stessa

indicazione dell’offerente sia le quantità di materiale che la tempistica di

esecuzione avrebbero dovuto essere riconfermate. Con il doc. G, del 23 maggio

2003.

l’appaltatrice conferma che tutti i lavori indicati nell’allegato (quindi

anche la posizione relativa al 1° aprile 2003, oggetto dell’offerta doc. H)

sono stati eseguiti e ne richiede il pagamento. Si tratta della fattura finale.

Alla prima Giudice competeva in sostanza di verificare soltanto i dati

effettivi esposti al doc. G, perché la pretesa dell’attrice si riferiva a

questi e non a quelli presumibili indicati nel preventivo doc. H (cfr. anche

richiesta di petizione, atto I, pag. 3 punto 4 e 4a.). Non c’era alcuna

necessità di procedere al raffronto tra l’offerta (doc. H) e la fattura (doc. G).

Diversa sarebbe stata la situazione se l’appaltatrice avesse fatturato sulla

base dell’offerta (doc. H).

Contrariamente a quanto assume la

prima Giudice va pure osservato che il doc. H non rappresenta un accordo.

Ciò posto, anche per la verifica

in base al doc. G, l’onere della prova dei giorni di lavoro eseguiti e dei

chilometri fatturati incombeva all’appaltatrice. La documentazione da essa

prodotta a tal scopo (doc. BB e CC) non è però convincente e nemmeno si trovano

altre evidenze istruttorie.

Il Pretore ha ciò nonostante

ammesso la pretesa per 2/3 dell’importo fatturato, pari a fr. 14'044.95,

riferendosi ad allegazioni di ammissione dell’importo da parte della convenuta,

senza però citarle. Da una verifica delle comparse scritte (risposta atto II,

pag. 3, punto 4 a, duplica atto IV, pag. 2-3, punto 4) e dei documenti non si

scorge tale ammissione, come osserva l’appellante.

A prescindere da ciò, essa ha

tuttavia indicato che il Pretore non avrebbe potuto riconoscere che la metà

della pretesa per giorni di lavoro e pasti, ovvero 9'720 € (risultanti dalla

somma di 9’060 € e 660 €) (appello atto XXVI, pag. 12, punto 5.3.1),

riconoscendo quindi implicitamente tale importo che va dunque ammesso.

Dall’allegato del doc. G emerge

che l’appaltatrice ha fatturato per la posizione 1° aprile 2003 un totale di

20'562 €, di cui 3’000 € per i manufatti (sagome a soffitto in legno), 14'784 €

per la loro messa in opera, 1'155 € per pasti consumati e 1'623.60 € per

trasferte. Ritenuto che l’appellante ammette le ultime tre voci per l’importo

di 9'720 €, e queste si riferiscono ai lavori di posa, appare evidente che

implicitamente ammette, senza altra contestazione, anche la consegna del

materiale posato, ossia 2000 metri di sagome per un valore di 3'000 € (doc. G),

che deve quindi essere aggiunto ai 9'720 € suddetti, per un totale di 12'720 €.

6.

Per quanto riguarda le

opere indicate nei doc. I e L, l’insorgente lamenta che il Pretore avrebbe

adottato una soluzione che comporta un illegale ribaltamento dell’onere della

prova. AP 1 osserva di averne chiaramente contestato l’esecuzione, nonché la

quantità fatturata e il prezzo unitario. A fronte di tali contestazioni, a suo

giudizio, la controparte avrebbe dovuto dimostrare quanto fatto e la

correttezza della fatturazione.

Tali argomentazioni non trovano

riscontro, semmai è avvenuto il contrario: a non aver fatto fronte all’onere

probatorio è proprio stata la committente.

Come rettamente osservato dal

Pretore, dalle testimonianze assunte risulta che le opere sono state

effettivamente compiute e consegnate e la convenuta ne ha usufruito e ciò basta

ad ossequiare l’onere probatorio della loro esecuzione da parte

dell’appaltatrice.

Le contestazioni relative alla

quantità della merce fornita e alla congruità del prezzo sono state rettamente

respinte in assenza di motivazione e prove.

7.

Relativamente alle

posizioni 18 marzo, 22 e 28 aprile 2003, indicate al doc. G, l’appellante

rileva che, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore, le sue contestazioni

riguardo alle quantità indicate dalla controparte e al prezzo erano tali da

dover imporre all’appaltatrice, cui a suo dire incombeva l’onere probatorio, di

dimostrare quanto fornito e che il prezzo fosse congruo. Un tale ragionamento

non può essere seguito, tanto più che l’insorgente non spiega in che modo

avrebbe sufficientemente circostanziato le sue contestazione. Infatti è la

convenuta a non aver fornito la prova delle eccezioni sollevate, onere primario

che le incombeva anche in virtù dell’art. 170 cpv. 1 let. f CPC-TI (applicabile

in prima istanza come indicato sub. 1) mentre per contro alla controparte, alla

luce delle deposizioni citate nella sentenza pretorile, è riuscita la prova

dell’avvenuta esecuzione e consegna dei contestati manufatti. Ne discende, che

anche la quantità indicata e il prezzo unitario devono essere ammessi, siccome

la convenuta non ha nemmeno provato che questi non fossero conformi agli

accordi.

8.

Riguardo alla mercede per

le opere eseguite in virtù del contratto 11 febbraio 2003 (doc. O),

l’appellante insiste ancora con l’argomentazione che la stessa non sarebbe

dovuta, in quanto in assenza di un protocollo, non sarebbe avvenuta alcuna

consegna. Non occorre ripetersi ulteriormente, dato che la censura è già stata

ampiamente vagliata al considerando 3, al quale si rimanda.

9.

AP 1 ritiene che l’attrice

non ha portato la prova che le opere di cui al doc. R concernessero

effettivamente il 5° e 6° piano della residenza. Essa trascrive le

contestazioni esposte con la risposta (atto II, punto 5 b, pag. 5 e 6).

In sede di replica (atto III,

punto 5b, pag. 6) l’attrice ha effettivamente ammesso che le opere fatturate

nel doc. R, tranne il piano per mobile (di 580 €), riguardavano l’hotel e non

gli appartamenti e vi ha rinunciato. La richiesta di pagamento è stata limitata

a 580 €. Il Pretore ha osservato che la convenuta ha contestato solo

genericamente che anche l’importo di 580 € non fosse dovuto, senza giustificazione

di sorta. In effetti non risulta alcuna prova in tal senso. Va ancora aggiunto

a quanto rilevato dal Pretore che il teste D__________ (atto VII, verbale di

udienza 26 novembre 2008, pag. 2) ha indicato con riferimento al doc. R di

avere eseguito tutte le altre voci, eccetto la posa di 2'000 metri di “sagomina”.

Tra queste altre voci rientra quindi anche il piano di 580 €.

10.

Infine l'appellante censura

che il Pretore non ha ammesso la sua contestazione relativa alla fattura doc.

S, con la quale negava l’ordine dei lavori in essa indicati. La deduzione della

prima Giudice anche a questo riguardo è però corretta, in considerazione del

fatto che due testi, D__________ (atto VII, verbale di udienza 26 novembre

2008) e F__________ (atto X, verbale di udienza 5 febbraio 2009, pag. 8),

confermano la posa e l’esecuzione anche di queste opere.

11.

In conclusione a favore di AO

1.

va confermato l’importo di 66'000 € a saldo delle opere di cui ai doc. C e D.

Oltre a questo, per i manufatti ai piani 0-4 dell’albergo (doc. G), l’importo

calcolato dal Pretore va ridotto a fr. 18'888.20 (cfr. cons. 5, l’importo di

14'044.95 € è da ridurre a 12'720 €). Infine, per le prestazioni relative agli

appartamenti ai piani 5° e 6° (doc. O) l’appaltatrice ha diritto al saldo

stabilito dal Pretore di 65'289.50 €.

La sentenza impugnata va quindi

confermata per 150'177.70 € (= 66'000 € + 18'888.20 € + 65'289.50 €).

12.

Ne consegue che l’appello è

parzialmente accolto. Le spese processuali e le ripetibili sono calcolate su un

valore litigioso di 151’502.65 €, fermo restando che la convenuta, essendo

vincente solo in minima parte (meno dell’1%), va considerata integralmente

soccombente per quel che concerne gli oneri processuali. Considerato che

all’attrice è stato riconosciuto un importo quasi pari a quanto da lei

richiesto dinanzi alla prima Giudice, non vi è motivo di modificare il

Dispositivo

dispositivo sugli oneri processuali di prima istanza.

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide

1.L’appello

7 maggio 2015 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza

29 marzo 2013 della Pretura di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1.1 invariato

1.2 Di

conseguenza la AP 1, __________, è

condannata a pagare

alla AO 1, IT – __________, l’importo di € 150'177.70 oltre interessi al

5% dal 12 ottobre 2003.

1.3 invariato

1.4 invariato

2. invariato

3. invariato

2. Le spese processuali di fr.

5'000.--, in parte già anticipate, sono poste a carico dell’appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-,

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza.