12.2013.85
Appalto: mercede, onere dell aprova
27 maggio 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.85
Lugano
27 maggio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Canepa Meuli (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2007.813
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 19
dicembre 2007 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha
postulato la condanna della convenuta al versamento di fr. 293'179.-, oltre
interessi al 5% a partire dal 12 ottobre 2003 e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;
domanda avversata dalla
convenuta che ha chiesto la reiezione integrale della petizione e che il
Pretore, dopo aver ammesso con decreto 9 novembre 2012 l’istanza di mutazione
dell’azione dell’attrice con richiesta di condanna in euro, ha accolto con decisione
29 marzo 2013, per 151’502.65 € oltre interessi al 5% dal 12 ottobre 2003,
importo limitatamente al quale è stata pure rigettata l’opposizione al PE n. __________
dell’UE di __________;
appellante la convenuta
che con atto di appello 7 maggio 2013, chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di spese
processuali e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice, con
risposta 21 giugno 2013, chiede la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. AO 1 ha fornito e posato
arredamenti di interni nell’ambito della realizzazione a __________ del
complesso alberghiero “S__________”, di proprietà dell’AP 1, composto da
un’unità alberghiera e da appartamenti. Per i piani da 0 a 4 dell’albergo, le parti hanno stipulato un contratto sottoscritto il 15 maggio 2002 per una
mercede complessiva di 1'100'000.- € (doc. D). Il 17 gennaio 2003 hanno
concluso un ulteriore accordo (doc. C) relativo al pagamento del saldo delle
forniture eseguite sulla base del contratto 15 maggio 2002 (doc. D) e di altre
forniture aggiuntive. Il saldo risultante dall’accordo (doc. C) è stato fissato
in complessivi 266'000 €, di cui 66'000 € non pagati.
L’attrice ha ancora fatturato
41'680 € per fornitura di altri manufatti nel periodo 15 marzo - 28 aprile 2003
(doc. G, in particolare foglio 2 “riepilogo situazione economica”, per opere
elencate nei doc H-N).
Per l’arredamento destinato agli
appartamenti del 5° e 6° piano della residenza l’11 febbraio 2003 le parti
hanno stipulato un contratto (doc. O contratto no. 02.02.03) per 80'255 €. Per
gli stessi appartamenti, l’attrice ha redatto due altri preventivi per
ulteriori opere supplementari (doc. P e Q) e emesso due fatture per altre
posizioni (doc. R e S). Il 23 maggio 2003 AO 1 ha inviato a AP 1 un riepilogo
contabile relativo ai lavori e alle forniture eseguite agli appartamenti del 5°
e 6° piano per un totale di 70'004.50 € (doc. T).
Il 3 ottobre 2003 AO 1 ha infine
sollecitato il pagamento dei saldi di tutte le fatture da lei emesse per il
complesso ”S__________”, per un totale di 177'684 € (doc. U), di cui 66'000 € a
saldo di forniture relative all’hotel (doc. C e D), 41'680 € per opere
realizzate dopo il 17 gennaio 2003 (doc. G) e 70'004 € relativi a forniture
negli appartamenti al quinto e sesto piano (doc. T).
AP 1 con lettera del 3 novembre
2003 si è opposta al pagamento, lamentando la sussistenza di difetti e
inadempienze, nonché la mancata sottoscrizione di un protocollo di consegna per
i lavori eseguiti e i manufatti forniti (doc. V).
Non avendo ricevuto alcun
pagamento, il 30 maggio 2007 AO 1 ha fatto spiccare contro AP 1 il PE n. __________
dell’UE di __________ per l’importo di fr. 293'179.- fr (doc. Z),
corrispondenti a 177'684 € al tasso di cambio del 29 maggio 2007 (doc. F).
L’escussa ha interposto opposizione al precetto.
B. Con petizione 19 dicembre
2007, AO 1 ha adito la Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo la
condanna di AP 1 a versarle l’importo di 293'179.- fr. oltre interessi a
partire dal 12 ottobre 2003 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. Z).
Con risposta 30 aprile 2008 AP 1
si è opposta alla petizione e ne ha chiesto la reiezione integrale.
AO 1 si è sostanzialmente
riconfermata con la replica, salvo riconoscere che dall’importo del doc. R
andassero dedotti 3'400 € (replica, atto III, pag. 6, cons. 5 d). In duplica la
convenuta ha pure ribadito le sue tesi.
Esperita l’istruttoria, le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale, presentando le loro rispettive
conclusioni.
C. Il 29 ottobre 2012 l’attrice
ha inoltrato un’istanza di mutazione dell’azione relativamente alla valuta del
credito, chiedendo che la condanna venisse pronunciata in via principale nella
valuta originaria cioè in euro, per l’importo di 177'684.50 €, anziché in
franchi. Il 9 novembre 2012 il Pretore ha ammesso l’istanza.
D. Con decisione 29 marzo 2013
la petizione è stata parzialmente accolta per l’importo di 151'502.65 €, oltre
interessi al 5% dal 12 ottobre 2003. La Giudice di prime cure ha analizzato e
interpretato gli accordi contrattuali delle parti e ha in seguito vagliato le
singole pretese creditorie, come si dirà più nel dettaglio nei considerandi in
diritto.
E. Con atto di appello 7 maggio
2013 AP 1 è insorta avverso la predetta decisione pretorile, chiedendo di
riformarla nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di
spese processuali e ripetibili di prima e seconda sede. Con risposta 21 giugno
2013, AO 1 ha invece chiesto la reiezione del gravame.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS
272). Ritenuto che la procedura in prima istanza è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, è stata disciplinata dal
diritto previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura
civile ticinese (CPC-TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale
in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405.
cpv. 1 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore superiore a fr.
10'000.- la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC)
entro un termine di trenta giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della
risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata
notificata il 29 marzo 2013. Il gravame 7 maggio 2013, tenuto conto della
sospensione dei termini per il periodo pasquale (art. 145 cpv. 1 let. a CPC), è
tempestivo (art. 311 CPC), così come la risposta del 21 giugno 2013, inoltrata
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 21 maggio 2013. Ciò
posto nulla osta alla trattazione del gravame.
2.
La competenza dei Tribunali
svizzeri, così come l’applicabilità del diritto svizzero, è pacifica, ritenuto
che dai doc. D e O risulta che le parti si sono accordate in tal senso (doc. D,
pto 7 e 8; doc. O, pto 7 e 8) (art. 5 e 116 LDIP).
La qualificazione giuridica
operata dal Pretore, che ha stabilito che tra le parti sono venuti in essere
rapporti contrattuali d’appalto ai sensi dell’art. 363 e seg. CO è corretta e
neppure contestata.
3.
La prima censura di AP 1 in
appello riguarda l’interpretazione data dal Pretore al protocollo di fine
lavori previsto nei contratti sottoscritti con AO 1 (doc. C e doc. O). A suo
giudizio sarebbe “fatto inoppugnabile che i due accordi pongano in relazione
l’obbligo di pagamento dell’appellante all’allestimento di un protocollo” (appello,
atto XXVI, pag. 5, 5.2.2). A partire da questa affermazione, contesta le
conclusioni alle quali è giunta la prima Giudice, a suo dire frutto di una sua
personale interpretazione e del tutto arbitrarie.
3.1
Per costante giurisprudenza
del Tribunale Federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. L’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile.
Per quanto attiene in particolare
all’apprezzamento delle prove una decisione è arbitraria solo nel caso in cui
il giudice non ha in maniera manifesta compreso il senso e la portata del mezzo
di prova, se ha omesso senza una ragione seria di tenere in considerazione un
importante mezzo di prova suscettibile di modificare la decisione impugnata o
se, sulla base degli elementi raccolti, ha compiuto delle deduzioni
insostenibili (DTF 129 I 8 e relativi rinvii). Nella valutazione delle prove il
giudice di prime cure gode di ampio potere di apprezzamento, censurabile in
appello solo in caso di decisione manifestamente iniqua o ingiusta (cfr. COCCHI/TREZZINI, CPC-TI, m. 32 ad 307, II CC 12
novembre 2008 inc. 12.227.191, 20 ottobre 2009, inc. 12.2008.140, 9 marzo 2011,
inc. 12.2010.154).
3.2
Il Pretore, ritenendo che
nel caso concreto non esistessero accertamenti di fatto sulla reale e concorde
volontà delle parti riguardo al significato da attribuire al protocollo, ha
proceduto, per determinarlo, ad un’interpretazione degli accordi contrattuali
(doc. C e O) secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che
ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni
di volontà dell’altro nella situazione concreta (DTF 4C. 408/2004 cons. 5.1),
tenuto pure conto che in ragione dello stesso principio a una parte può essere
attribuito il senso oggettivo della sua dichiarazione, anche se questo non
corrisponde alla sua intima volontà (DTF 131 III 377 cons. 4.2; 130 III 417).
Trattandosi di dichiarazioni scritte, ha pure analizzato il significato
letterale e ha concluso che allestire un protocollo di fine lavori dovesse
significare nel caso concreto semplicemente stabilire che questi erano
terminati, senza che fosse necessaria una particolare collaborazione da parte
dell’appaltatrice, eccetto quella di firmare un eventuale verbale, obbligo che
peraltro non ha giudicato desumibile dal contenuto del doc. C, ma previsto solo
nel contratto doc. O. Per il Pretore, comunque, in entrambi i casi, l’attrice
non si è mai impegnata ad allestire di sua iniziativa un protocollo e nemmeno
c’è stata volontà delle parti di subordinare la consegna dell’opera ad una
verifica (in comune) della stessa. Di conseguenza ha attribuito alla convenuta
la negligenza di non aver allestito un protocollo di fine lavori. A suo
giudizio, l’indicazione contrattuale di “un protocollo di fine lavori”
non può essere interpretata diversamente se non nel senso che la convenuta
aveva il diritto e l’obbligo di notificare eventuali difetti, da indicare in un
protocollo da lei stessa redatto, indipendentemente dal fatto che
l’appaltatrice li riconoscesse o meno.
3.3
Le conclusioni della prima
Giudice non configurano per questa Camera alcun arbitrio e resistono alle critiche
dell’appellante.
Va avantutto rilevato che AP 1
non spiega, se non in maniera del tutto generica in dispregio al suo obbligo di
motivazione (art. 311 CPC), in che cosa consista l’arbitrio in concreto e
neppure si confronta compiutamente con le argomentazioni pretorili. La
motivazione della prima Giudice è sostenibile e coerente con la giurisprudenza
per quanto riguarda l’interpretazione di un contratto e con le norme di legge,
perché analizza le posizioni delle parti anche alla luce delle disposizioni
previste nell’ambito dell’appalto (art. 363 e seg. CO), relativamente alla
consegna, all’accettazione di un manufatto e alla notifica degli eventuali
difetti.
Quindi, contrariamente a quanto
allega l’insorgente, la conclusione pretorile, secondo la quale la
collaborazione dell’attrice dovesse limitarsi alla firma del protocollo, è
sostenibile.
Rientra altresì nello spirito
della legge che ad allestire il protocollo dovesse essere in primo luogo il
committente, giacché a lui incombeva la verifica dell’opera e la notifica di
eventuali difetti. Le motivazioni della prima Giudice non sono affatto
arbitrarie nel senso della giurisprudenza citata sub cons. 3.1.
AP 1 sostanzia la sua
censura estrapolando e trascrivendo unicamente alcune affermazioni di due testi
(__________C__________ e __________ P__________), dalle quali a suo dire
emergerebbe con assoluta evidenza la volontà delle parti di subordinare il
pagamento della mercede all’allestimento di un protocollo di fine lavori,
motivo per cui non sarebbe stato necessario che il Pretore procedesse ad
interpretazioni.
Va rilevato che le due
deposizioni, considerate nel loro complesso, riferiscono anche elementi che
l’appellante sottace (vedi anche 3.5 per il teste __________ C__________). Ma
in ogni caso si potrebbe rimproverare al Pretore di non averle considerate solo
nell’ipotesi in cui sarebbero state suscettibili di modificare la decisione
impugnata in modo evidente o se, sulla base degli elementi analizzati, il
Pretore avesse compiuto delle deduzioni insostenibili. Ciò che non sembra
essere stato il caso.
3.4
Per l’appellante, siccome è
l’attrice a reclamare il pagamento, questa avrebbe dovuto portare l’onere della
prova dell’esistenza del protocollo di fine lavori al quale era subordinato il
pagamento o, quantomeno, avrebbe dovuto dimostrare di averne preteso
l’allestimento e che la convenuta vi si è sottratta abusivamente.
Tale argomentazione è contraria
alla buona fede alla luce delle risultanze istruttorie
Il teste __________ C__________,
lo stesso citato anche dall’appellante, ha ricordato che il motivo per il quale
non si è giunti alla sottoscrizione del previsto protocollo è da ascrivere al
fatto che proprio “i dipendenti della committenza glissavano e che
nessuno voleva assumersi la responsabilità di apporre la firma e soprattutto di
assumersi degli impegni che avrebbero comportato per la committenza
l’accettazione della fornitura e quindi il pagamento” (atto X, verbale di
udienza 5 febbraio 2009, pag. 4). Anche il teste __________ M__________
ha ricordato le stesse circostanze, in particolare che allorquando
l’appaltatrice aveva chiesto “di avere il protocollo di fine lavori firmato,
non si riusciva ad entrare in contatto con il committente che in pratica si
negava” (atto VII, verbale di udienza 26.11.2008, pagg. 3-4), tant’è che
siccome non si riusciva a far firmare il protocollo di fine lavori è stato
deciso di inviare la lettera doc. E, da lui personalmente redatta. AP 1 è
quindi sicuramente malvenuta in questa sede ad invocare che la controparte
aveva l’onere di provare ciò di cui essa stessa ostacolava il compimento.
Oltre le circostanze evocate dai
testi, dal fascicolo processuale si rileva ancora che la convenuta ha invocato
per la prima volta la necessità di sottoscrivere un protocollo soltanto molti
mesi dopo la conclusione dei lavori (doc. 2), quando AO 1 ne ha preteso il
pagamento e ha minacciato di procedere per via giudiziaria.
3.5
Come rettamente concluso dal
Pretore, l’obbligo di pagamento della mercede nasce all’atto della consegna dei
manufatti, a norma dell’art. 372 cpv. 2 CO.
Riguardo a questo aspetto,
l’appellante contesta la conclusione della prima Giudice secondo la quale il
fatto di avere usufruito dell’albergo da fine agosto 2002 e degli appartamenti
dal mese di maggio 2003 è, già da solo, indicativo di avvenuta consegna
dell’opera. A suo dire, e lo ribadisce per l’ennesima volta, in difetto di
protocollo nessuna consegna sarebbe avvenuta. Per gli stessi motivi esposti in
precedenza tale argomento va rigettato.
Si osserva che le censure
sollevate da AP 1 nel gravame in esame non sono nuove a questa Camera che già
in precedenti sentenze per fattispecie analoghe si è pronunciata in modo chiaro
e inequivocabile (II CCA, 9 marzo 2009, inc. 12.2008.76; 23 marzo 2009, inc.
12.2008
). Tale giurisprudenza non può che essere confermata e non viene
scalfita dall’insistenza dell’appellante nel riproporre sempre le stesse
argomentazioni.
4.
Chiarite e interpretate le
pattuizioni contrattuali, la prima Giudice ha in seguito verificato se i
manufatti per i quali l’attrice ha preteso il pagamento sono da considerarsi
effettivamente consegnati e ha proceduto ad analizzare le singole richieste
creditorie nel dettaglio.
Per quanto riguarda la richiesta
del saldo di 66'000 € (doc. C), integralmente riconosciuto nella sentenza
impugnata, l’appellante ribadisce che in assenza di protocollo e siccome le
opere non sarebbero state terminate, nulla sarebbe più dovuto. A suo dire la
controparte non avrebbe dimostrato come le competeva di avere eseguito quelle
mancanti (punti 3, 8 e 11 allegato doc. C), mentre il Pretore rimproverando al
committente un’insufficiente allegazione delle opere non eseguite avrebbe
operato un’inversione dell’onere della prova.
La ricorrente dimentica che a
fronte della sua contestazione di risposta, l’attrice in replica ha prodotto
documentazione (doc. AA) dalla quale si desume l’esportazione e la consegna
della merce contestata. Nel corso dell’istruttoria diversi testi hanno
confermato la consegna e il montaggio anche delle opere che sostiene non
fossero state fornite. I riferimenti sono ampiamente citati nella sentenza
impugnata (pag. 9). In presenza di tali prove dell’attrice, che sostanziano la
sua pretesa, incombeva alla convenuta confutarle e proporre prove contrarie,
ciò che però non è avvenuto. Il Pretore non ha quindi operato alcuna inversione
dell’onere probatorio, come pure corretta è la valutazione della documentazione
e delle testimonianze agli atti, che pertanto non è più necessario riprendere.
5.
Per quanto riguarda le
pretese per posa di sagome a soffitto per camere in legno di ciliegio
(posizione 1° aprile 2003 fattura doc. G e preventivo doc. H), che il Pretore
ha accolto per fr. 14'044.95 con la motivazione che la committente avrebbe
riconosciuto una pretesa pari ai 2/3 della mercede preventivata, AP 1 osserva
che i calcoli operati dal primo giudice sarebbero errati. I metri posati
sarebbero stati 2'000 anziché 3'900 come da preventivo, quindi la metà, e i
giorni di lavoro sarebbero stati 77, anziché 88 preventivati. L’appellante
ammette che il Giudice avrebbe potuto riconoscere solo la metà della pretesa
per giorni di lavoro e pasti, quindi un totale di 9'720 € ( 9060 + 660).
Il Pretore per la sua analisi ha
preso in considerazione i doc. G e H e li ha analizzati alla luce delle altre
prove agli atti.
Si rileva che il doc. H del 21
marzo 2003 per stessa indicazione nel documento costituisce un’offerta per
fornitura di una sagoma in legno da posare nelle 85 camere di albergo. Per stessa
indicazione dell’offerente sia le quantità di materiale che la tempistica di
esecuzione avrebbero dovuto essere riconfermate. Con il doc. G, del 23 maggio
2003.
l’appaltatrice conferma che tutti i lavori indicati nell’allegato (quindi
anche la posizione relativa al 1° aprile 2003, oggetto dell’offerta doc. H)
sono stati eseguiti e ne richiede il pagamento. Si tratta della fattura finale.
Alla prima Giudice competeva in sostanza di verificare soltanto i dati
effettivi esposti al doc. G, perché la pretesa dell’attrice si riferiva a
questi e non a quelli presumibili indicati nel preventivo doc. H (cfr. anche
richiesta di petizione, atto I, pag. 3 punto 4 e 4a.). Non c’era alcuna
necessità di procedere al raffronto tra l’offerta (doc. H) e la fattura (doc. G).
Diversa sarebbe stata la situazione se l’appaltatrice avesse fatturato sulla
base dell’offerta (doc. H).
Contrariamente a quanto assume la
prima Giudice va pure osservato che il doc. H non rappresenta un accordo.
Ciò posto, anche per la verifica
in base al doc. G, l’onere della prova dei giorni di lavoro eseguiti e dei
chilometri fatturati incombeva all’appaltatrice. La documentazione da essa
prodotta a tal scopo (doc. BB e CC) non è però convincente e nemmeno si trovano
altre evidenze istruttorie.
Il Pretore ha ciò nonostante
ammesso la pretesa per 2/3 dell’importo fatturato, pari a fr. 14'044.95,
riferendosi ad allegazioni di ammissione dell’importo da parte della convenuta,
senza però citarle. Da una verifica delle comparse scritte (risposta atto II,
pag. 3, punto 4 a, duplica atto IV, pag. 2-3, punto 4) e dei documenti non si
scorge tale ammissione, come osserva l’appellante.
A prescindere da ciò, essa ha
tuttavia indicato che il Pretore non avrebbe potuto riconoscere che la metà
della pretesa per giorni di lavoro e pasti, ovvero 9'720 € (risultanti dalla
somma di 9’060 € e 660 €) (appello atto XXVI, pag. 12, punto 5.3.1),
riconoscendo quindi implicitamente tale importo che va dunque ammesso.
Dall’allegato del doc. G emerge
che l’appaltatrice ha fatturato per la posizione 1° aprile 2003 un totale di
20'562 €, di cui 3’000 € per i manufatti (sagome a soffitto in legno), 14'784 €
per la loro messa in opera, 1'155 € per pasti consumati e 1'623.60 € per
trasferte. Ritenuto che l’appellante ammette le ultime tre voci per l’importo
di 9'720 €, e queste si riferiscono ai lavori di posa, appare evidente che
implicitamente ammette, senza altra contestazione, anche la consegna del
materiale posato, ossia 2000 metri di sagome per un valore di 3'000 € (doc. G),
che deve quindi essere aggiunto ai 9'720 € suddetti, per un totale di 12'720 €.
6.
Per quanto riguarda le
opere indicate nei doc. I e L, l’insorgente lamenta che il Pretore avrebbe
adottato una soluzione che comporta un illegale ribaltamento dell’onere della
prova. AP 1 osserva di averne chiaramente contestato l’esecuzione, nonché la
quantità fatturata e il prezzo unitario. A fronte di tali contestazioni, a suo
giudizio, la controparte avrebbe dovuto dimostrare quanto fatto e la
correttezza della fatturazione.
Tali argomentazioni non trovano
riscontro, semmai è avvenuto il contrario: a non aver fatto fronte all’onere
probatorio è proprio stata la committente.
Come rettamente osservato dal
Pretore, dalle testimonianze assunte risulta che le opere sono state
effettivamente compiute e consegnate e la convenuta ne ha usufruito e ciò basta
ad ossequiare l’onere probatorio della loro esecuzione da parte
dell’appaltatrice.
Le contestazioni relative alla
quantità della merce fornita e alla congruità del prezzo sono state rettamente
respinte in assenza di motivazione e prove.
7.
Relativamente alle
posizioni 18 marzo, 22 e 28 aprile 2003, indicate al doc. G, l’appellante
rileva che, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore, le sue contestazioni
riguardo alle quantità indicate dalla controparte e al prezzo erano tali da
dover imporre all’appaltatrice, cui a suo dire incombeva l’onere probatorio, di
dimostrare quanto fornito e che il prezzo fosse congruo. Un tale ragionamento
non può essere seguito, tanto più che l’insorgente non spiega in che modo
avrebbe sufficientemente circostanziato le sue contestazione. Infatti è la
convenuta a non aver fornito la prova delle eccezioni sollevate, onere primario
che le incombeva anche in virtù dell’art. 170 cpv. 1 let. f CPC-TI (applicabile
in prima istanza come indicato sub. 1) mentre per contro alla controparte, alla
luce delle deposizioni citate nella sentenza pretorile, è riuscita la prova
dell’avvenuta esecuzione e consegna dei contestati manufatti. Ne discende, che
anche la quantità indicata e il prezzo unitario devono essere ammessi, siccome
la convenuta non ha nemmeno provato che questi non fossero conformi agli
accordi.
8.
Riguardo alla mercede per
le opere eseguite in virtù del contratto 11 febbraio 2003 (doc. O),
l’appellante insiste ancora con l’argomentazione che la stessa non sarebbe
dovuta, in quanto in assenza di un protocollo, non sarebbe avvenuta alcuna
consegna. Non occorre ripetersi ulteriormente, dato che la censura è già stata
ampiamente vagliata al considerando 3, al quale si rimanda.
9.
AP 1 ritiene che l’attrice
non ha portato la prova che le opere di cui al doc. R concernessero
effettivamente il 5° e 6° piano della residenza. Essa trascrive le
contestazioni esposte con la risposta (atto II, punto 5 b, pag. 5 e 6).
In sede di replica (atto III,
punto 5b, pag. 6) l’attrice ha effettivamente ammesso che le opere fatturate
nel doc. R, tranne il piano per mobile (di 580 €), riguardavano l’hotel e non
gli appartamenti e vi ha rinunciato. La richiesta di pagamento è stata limitata
a 580 €. Il Pretore ha osservato che la convenuta ha contestato solo
genericamente che anche l’importo di 580 € non fosse dovuto, senza giustificazione
di sorta. In effetti non risulta alcuna prova in tal senso. Va ancora aggiunto
a quanto rilevato dal Pretore che il teste D__________ (atto VII, verbale di
udienza 26 novembre 2008, pag. 2) ha indicato con riferimento al doc. R di
avere eseguito tutte le altre voci, eccetto la posa di 2'000 metri di “sagomina”.
Tra queste altre voci rientra quindi anche il piano di 580 €.
10.
Infine l'appellante censura
che il Pretore non ha ammesso la sua contestazione relativa alla fattura doc.
S, con la quale negava l’ordine dei lavori in essa indicati. La deduzione della
prima Giudice anche a questo riguardo è però corretta, in considerazione del
fatto che due testi, D__________ (atto VII, verbale di udienza 26 novembre
2008) e F__________ (atto X, verbale di udienza 5 febbraio 2009, pag. 8),
confermano la posa e l’esecuzione anche di queste opere.
11.
In conclusione a favore di AO
1.
va confermato l’importo di 66'000 € a saldo delle opere di cui ai doc. C e D.
Oltre a questo, per i manufatti ai piani 0-4 dell’albergo (doc. G), l’importo
calcolato dal Pretore va ridotto a fr. 18'888.20 (cfr. cons. 5, l’importo di
14'044.95 € è da ridurre a 12'720 €). Infine, per le prestazioni relative agli
appartamenti ai piani 5° e 6° (doc. O) l’appaltatrice ha diritto al saldo
stabilito dal Pretore di 65'289.50 €.
La sentenza impugnata va quindi
confermata per 150'177.70 € (= 66'000 € + 18'888.20 € + 65'289.50 €).
12.
Ne consegue che l’appello è
parzialmente accolto. Le spese processuali e le ripetibili sono calcolate su un
valore litigioso di 151’502.65 €, fermo restando che la convenuta, essendo
vincente solo in minima parte (meno dell’1%), va considerata integralmente
soccombente per quel che concerne gli oneri processuali. Considerato che
all’attrice è stato riconosciuto un importo quasi pari a quanto da lei
richiesto dinanzi alla prima Giudice, non vi è motivo di modificare il
Dispositivo
dispositivo sugli oneri processuali di prima istanza.
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide
1.L’appello
7 maggio 2015 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza
29 marzo 2013 della Pretura di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1.1 invariato
1.2 Di
conseguenza la AP 1, __________, è
condannata a pagare
alla AO 1, IT – __________, l’importo di € 150'177.70 oltre interessi al
5% dal 12 ottobre 2003.
1.3 invariato
1.4 invariato
2. invariato
3. invariato
2. Le spese processuali di fr.
5'000.--, in parte già anticipate, sono poste a carico dell’appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-,
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza.