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Decisione

12.2013.87

Revoca donazione

11 marzo 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i massimi delle tariffe applicabili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad art. 148

e m. 19 ad art. 150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47, 27 febbraio

2014 inc. n. 12.2012.19). Ora, tenuto conto del valore litigioso di fr.

100'000.- e rammentato che in presenza di un tale valore l’art. 17 cpv. 1 vLTG

stabiliva una tassa di giustizia da fr. 2'000.- a fr. 8'000.- mentre che l’art.

11 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili prevede un’aliquota dall’8% al 15%, il giudice di prime cure, esponendo

una tassa di fr. 3'000.- (oltretutto già comprensiva delle spese) e attribuendo

un’indennità per ripetibili di fr. 6'000.-, pari al 6%, è in definitiva rimasto

entro (per quanto concerne la tassa) rispettivamente già al di sotto (per

quanto riguarda le ripetibili) dei limiti delle tariffe applicabili, per cui non

vi è ragione di ulteriormente ridurre quegli importi, del tutto congrui, che

già tengono adeguatamente delle circostanze ora evidenziate dall’attrice, ossia

la congiunzione delle due cause per l’istruttoria e l’emanazione di due

sentenze speculari; del resto, nulla avrebbe impedito al Pretore di esporre

complessivamente, per entrambi i procedimenti, una tassa di giustizia di fr.

6'000.- e ripetibili di fr. 12'000.-, importi che sarebbero rientrati nei

limiti tariffari di cui si è detto, per poi in seguito ripartire

proporzionalmente quelle somme con riferimento a ciascuna delle due cause.

Manifestamente infondato è infine il rimprovero secondo cui la somma risultante

dalla LTG non rispetterebbe il principio costituzionale

della copertura dei costi, dato che in Ticino il grado di copertura dei costi

della giustizia varia tra il 35% nel 2008 e il 24% nel 2009 (cfr. messaggio del

Consiglio di Stato n. 6361 sulla revisione totale della legge sulla tariffa

giudiziaria; II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78).

12. Nella

risposta all’appello il convenuto chiede di supplire a una mancanza di

chiarezza del dispositivo pretorile, stabilendo non solo che la petizione era

ammessa (recte: respinta), ma pure che di conseguenza era accertata la

sua proprietà sul certificato azionario n. 1 con l’obbligo della controparte a

consegnarglielo. La richiesta è manifestamente irricevibile: da un lato in

quanto quella sua domanda è nuova (art. 317 cpv. 2 CPC), non essendo mai stata

esposta nei suoi precedenti allegati, in cui la parte si era limitata a

postulare la reiezione della petizione; dall'altra per il fatto che non è con la

risposta all'appello ma semmai con un appello incidentale - non presentato -

che la parte appellata può chiedere la modifica a suo favore del giudizio impugnato

(cfr. per analogia Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 3 ad art. 314; II CCA 26 ottobre 2000 inc. n. 12.2000.47, 3 agosto

2005 inc. n. 12.2004.95, 27 febbraio 2006 inc. n. 12.2006.6).

13. Ne

discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile. Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo

grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, seguono la

soccombenza (art. 106 CPC). Nella commisurazione di queste somme si è tenuto

conto del fatto che l’appello in esame (e la risposta allo stesso) era pressoché

identico all’appello (e alla risposta allo stesso) contro la sentenza di cui

all’inc. n. OR.2011.6, anch’esso evaso in data odierna (inc. n. 12.2013.88).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 16 maggio 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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