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Decisione

12.2013.88

Revoca donazione

11 marzo 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, oltretutto creando una dicotomia inaccettabile, tra i singoli

ragionamenti e la conclusione, che viola il comune senso di giustizia, fino a

sfiorare l’arbitrio”.

9.2 Dall’appello,

formulato in modo assai disordinato e confuso, si possono tutto sommato individuare

due censure alla decisione pretorile: quella di aver omesso di considerare una

serie di circostanze rilevanti per il giudizio e quella di aver emanato una

decisione errata nel suo esito.

9.2.1 Il

rimprovero mosso al Pretore di aver omesso di considerare una serie di

circostanze rilevanti per il giudizio, segnatamente di non aver discusso il

fatto che gli altri due fratelli dell’attore avessero inoltrato un’istanza di

intervento accessorio a tutela della convenuta e di non aver considerato come mai

quest’ultima avrebbe dovuto favorire solo uno dei tre figli, dev’essere

disatteso. Le circostanze di cui la convenuta lamenta la mancata disamina da

parte del giudice di prime cure, e tra queste va pure aggiunta la questione

delle spese relative all’appartamento ricevuto in comodato e dell’esistenza o

meno del terzo certificato azionario, sono in effetti irricevibili, non essendo

state a suo tempo addotte negli allegati preliminari, ma solo con le

conclusioni (art. 229 cpv. 1 e 2 CPC) o addirittura solo con l’appello (art.

317 cpv. 1 CPC). L’ulteriore rimprovero al giudice di prime cure di non aver considerato

che la convenuta aveva in seguito prelevato dalle casse della società fr.

100'000.- è invece infondato, l’istruttoria di causa avendo dimostrato che

quell’importo in realtà era stato prelevato dall’attore, il quale l’aveva in

seguito consegnato alla controparte (cfr. doc. N) in previsione delle

conclusione di un affare per la società (in tal senso pure conclusioni della

convenuta p. 6 seg.). La circostanza, non determinante per l’esito della lite,

non necessitava così di essere approfondita dal primo giudice.

Quanto

alle altre circostanze evidenziate nell’appello, le stesse sono invece già

state menzionate anche dal Pretore, anche se questi non ne ha sempre dato

l’interpretazione pretesa dalla convenuta, che non può comunque essere

condivisa: si pensi alla questione dell’avvenuto mantenimento della convenuta

da parte dell’attore, che il Pretore ha ritenuto non contestata, senza che in

questa sede quest’ultima, che si era limitata a ritenere non provata la

circostanza, si sia confrontata con quella motivazione, dal che

l’irricevibilità della sua censura (cfr. consid. 8).

9.2.2 La

censura secondo cui il Pretore avrebbe emanato una decisione errata nel suo

esito deve essere dichiarata irricevibile. Contrariamente a quanto ritenuto

dalla convenuta, la semplice elencazione nel gravame di una serie di

circostanze di fatto, in larghissima misura già considerate dal giudice di

prime cure, con l’aggiunta della conclusione secondo cui “anche questo è un

ulteriore elemento che sommato a tutti gli altri dimostra sia la mancanza di animus

donandi, che la vestizione formale della fattispecie per fini certamente

diversi da quelli di una donazione” rispettivamente secondo cui la sentenza “è

manifestamente ingiusta poiché tralascia di motivare adeguatamente i fatti,

oltretutto creando una dicotomia inaccettabile, tra i singoli ragionamenti e la

conclusione, che viola il comune senso di giustizia, fino a sfiorare l’arbitrio”,

non costituisce una valida motivazione d’appello. La convenuta non si è in

effetti minimamente confrontata con l’ampia e dettagliata motivazione pretorile

sul tema della nullità e soprattutto della simulazione della donazione di cui

al doc. F, riassunta sopra, e non ha assolutamente spiegato per quali motivi di

fatto e/o di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr.

consid. 8). Non è in particolare dato a sapere in cosa consista l’asserita

inaccettabile “dicotomia … tra i singoli ragionamenti e la conclusione” del

Pretore. E nemmeno vi è stata una critica delle argomentazioni giuridiche - per

altro pertinenti e condivisibili - che, sulla base dei fatti da lui accertati, perlopiù

non validamente censurati in questa sede, avevano poi indotto il giudice di

prime cure a respingere le tesi della convenuta, non potendo bastare al

proposito la sua generica conclusione secondo cui la sentenza “è manifestamente

ingiusta” e ancora “viola il comune senso di giustizia, fino a sfiorare

l’arbitrio”.

Oltretutto

non va scordato che nell’appello la stessa convenuta ha ammesso che il

contratto di donazione era stato da lei firmato sulla base di asserite

convenienze fiscali, ciò che a maggior ragione induce ad escludere l’esistenza

di un atto simulato.

10. Nella

seconda parte della sua decisione il Pretore ha escluso che la donazione di cui

al doc. F potesse essere revocata. Egli ha ritenuto che, nonostante i rapporti

familiari tra le parti si fossero fortemente incrinati, la convenuta non aveva

saputo provare l’asserita grave ingratitudine dell’attore, non contestando

innanzitutto che quest’ultimo avesse provveduto al suo mantenimento con

versamenti mensili da 35 anni a questa parte (anche se recentemente ridotti, ma

pur sempre affiancati dal comodato di cui si è detto), e rilevando che i

successivi episodi (l’avvenuto cambio del cilindro di un altro appartamento di

S__________ __________ di cui la convenuta deteneva la chiave, la segnalazione

all’autorità tutoria della convenuta da parte dell’attore e la denuncia penale

sempre da parte di quest’ultimo) non raggiungevano il grado di gravità tale da

poter revocare una donazione, non trattandosi della commissione di un grave

reato o di una grave violazione degli obblighi di famiglia, illecitamente e in

modo oggettivamente e soggettivamente grave.

Nell’appello

(dall’inizio di p. 6 a p. 7), la convenuta ritiene che il Pretore aveva

liquidato in modo arbitrario la richiesta di revoca della donazione di cui al doc.

F ritenendo non sufficiente il fatto che l’attore l’avesse ridotta alla fame

riducendole lo spillatico da fr. 5'000.- a fr. 2'000.- mensili pur sapendo che

essa abbisognava di un aiuto domestico e il fatto che l’attore avesse cercato

di interdirla; a suo dire “il fatto di averla abbindolata, con motivazioni

fiscali, facendole credere che la firma della donazione e del susseguente

comodato, sarebbero stati atti puramente formali, oltre che averla denunciata

presso il Ministero Pubblico, costituiscono atti - che nel loro insieme -

fondano l’applicazione della norma sulla ripetizione dei beni donati”,

aggiungendo che “è di meridiana evidenza, che dal 2008/2009, ovvero a circa tre

anni di distanza dalla sottoscrizione della donazione, ottenuta con l’inganno,

e della firma del propedeutico contratto di comodato, a seguito dei

comportamenti del figlio, i rapporti tra la qui ricorrente e il signor AO 1,

rispettivamente tra quest’ultimo e di lui fratelli, si sono gravissimamente

deteriorati” e ancora che “la signora AP 1, è stata gettata nello sconforto,

oltre che nel bisogno, dalla scellerata macchinazione del figlio” e che “tali

esecrabili fatti, giustificano ampiamente la revoca della donazione”.

10.1 Giusta

l'art. 249 CO, trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita (o

non ancora eseguita, cfr. art. 250 cpv. 1 cifra 1 CO) il donante può revocare

la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia

ancora arricchito, segnatamente quando il donatario abbia commesso un grave

reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata (cifra 1)

oppure quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso

il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo (cifra

2). Dal momento che i motivi di revoca previsti dall'art. 249 cifre 1 e 2 CO

ricalcano quelli di diseredazione elencati all'art. 477 CC - che sono

consapevolmente stati ripresi dal legislatore (Maissen,

Der Schenkungsvertrag im schweizerischen Recht, p. 115; Vogt, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 8 ad art. 249 CO) -, i principi giurisprudenziali

sviluppati a proposito di tale norma sono applicabili, mutatis mutandis,

anche all'art. 249 CO (TF 9 giugno 2011 4A_171/2011 consid. 4; DTF 113 II 252

consid. 4a). Ne consegue che la gravità della mancanza allegata dipende dall'insieme

delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie, quali possono

essere il comportamento e un'eventuale concolpa del donante, il contesto nel

quale vivono i diretti interessati, la portata del pregiudizio arrecato ai

sentimenti del donante e della famiglia nonché i rapporti personali tra le

parti (cfr. DTF 113 II 252 consid. 4a, 106 II 304 consid. 3b e 3d). Il motivo

di revoca previsto dall'art. 249 cifre 1 e 2 CO è pertanto dato quando il

donatario, per propria colpa, illecitamente e in modo oggettivamente e

soggettivamente grave, abbia commesso un reato o abbia violato una norma del

diritto di famiglia (ad esempio gli art. 159 segg., 272 segg. e 328 segg. CC, cfr. Baddeley,

Commentaire romand, n. 12 ad art. 249 CO; II CCA 15 dicembre 2011 inc. n.

12.2010.35). La tutela di interessi legittimi annulla o

quantomeno sminuisce la gravità di una eventuale violazione da parte del

donatario (Maissen, op. cit., p.

116). Lo stesso dicasi se egli agisce in virtù di un legittimo obbligo morale,

contrattuale o legale. In siffatta evenienza la donazione non può essere

revocata (Liniger, in: Honsell,

Kurzkommentar OR, n. 6 ad art. 249 CO). L'atto considerato deve infine avere

avuto come effetto di compromettere gravemente i rapporti tra le parti (cfr.

DTF 106 II 304 consid. 3; 76 II 272 consid. 4, 55 II 165 consid. 7) e la revoca

deve costituire una sanzione adeguata alla colpa (cfr. Weimar, Berner Kommentar, n. 11 seg. ad art. 477 CC). Vista

la gravità della sanzione, l'adempimento delle condizioni per ammettere una

revoca deve essere apprezzato con un certo rigore, (cfr. Baddeley, op. cit., n. 8 ad art. 249 CO;

Meier, Der Widerruf von

Schenkungen im schweizerischen Recht, p. 118; in generale sul tema, cfr. II CCA

2 febbraio 2011 inc. n. 12.2010.1 pubbl. in Rti DI-2012 19c pag. 919).

10.2 La

censura d’appello, fondata in parte su circostanze nuove e con ciò irrite

(quali ad esempio il fatto che la convenuta necessitasse di un aiuto domestico)

e su circostanze irrilevanti o comunque non accertate (quali ad esempio il

fatto, smentito dal Pretore e non puntualmente censurato in questa sede, che

essa fosse stata “abbindolata” e ingannata o ancora il fatto, disatteso ai

consid. 9 segg., che la donazione fosse solo di carattere formale), è ancora

una volta irricevibile. Anche in questo caso la convenuta non si è in effetti

confrontata con la motivazione pretorile sul tema della revoca della donazione

di cui al doc. F e non ha assolutamente spiegato per quali motivi di fatto e/o

di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. consid. 8),

limitandosi ad affermare che i fatti rilevanti - che erano poi, né più né meno,

quelli già presi in considerazione dal Pretore - avrebbero invece giustificato

la conclusione opposta.

10.3 Fosse

anche stata ricevibile, la censura sarebbe stata in ogni caso destinata

all’insuccesso. L’istruttoria ha permesso di accertare che le relazioni

personali tra le parti si sono deteriorate all’incirca verso fine dicembre 2009

(doc. 6 inc. n. OA.2010.681 rich.), allorquando la convenuta ha iniziato a

contestare, poi sempre con maggiore insistenza, la validità della donazione di

cui al doc. F. Da quel momento la convenuta ha di fatto troncato ogni rapporto

con l’attore (cfr. doc. BB), minacciandolo di possibili conseguenze fiscali in

Italia (cfr. doc. CC). Da parte sua quest’ultimo, in un primo tempo, ha

ciononostante continuato a versare alla convenuta, già al beneficio della

rendita AVS (cfr. incarto fiscale rich.), il mensile di fr. 5'000.- che le

corrispondeva in precedenza - oltre beninteso a concederle, tramite la società,

l’uso in comodato gratuito di un appartamento, di cui pure pagava le spese

condominiali -, salvo poi decidere in seguito, nell’agosto 2010, per motivi più

che condivisibili, e meglio a seguito delle continue provocazioni e angherie

subite (cfr. in particolare la lettera di insulti e di minacce ricevuta dalla

convenuta l’11 maggio 2010 [cfr.

doc. GG] e l’ingiustificato

rifiuto, espresso nella seconda metà di quello stesso mese [cfr. doc. NN], di consegnare un altro appartamento di proprietà della società

utilizzato per i suoi eventuali ospiti e di cui essa deteneva la chiave) e in

considerazione del fatto che essa si era apparentemente riavvicinata agli altri

due figli (che in tal modo avrebbero pure potuto contribuire, almeno

parzialmente, a mantenerla, cfr. doc. II), di ridurre quell’importo a una

comunque più che sufficiente somma di fr. 2'000.-. L’inoltro, a quel momento,

nei confronti della convenuta di una denuncia penale per titolo di diffamazione,

abuso di impianto di telecomunicazione e minacce (cfr. doc. Z inc. n.

OA.2010.681 rich.), rispettivamente di una richiesta di interdizione (motivata

anche per il fatto che essa, allora già ottantacinquenne, si sarebbe in

precedenza resa responsabile di diversi atti di prodigalità [cfr. doc. LL]) appare la legittima e finanche logica conseguenza di queste azioni

e non può pertanto essere da lei strumentalizzato oltre misura. Lo stesso

discorso può essere fatto anche con riferimento al cambio del cilindro di un

altro appartamento di cui la convenuta deteneva la chiave, avvenuto sempre in

quel periodo, nel luglio 2010.

In tali

circostanze, ritenuto che la revoca della donazione va decretata con cautela e

tenuto conto dell’ampio potere di apprezzamento che il Pretore disponeva nella

particolare materia (DTF 106 II 304 consid. 3b; II CCA 15 dicembre 2011 inc. n.

12.2010.35), censurabile solo in caso di abuso, la sua conclusione di non

ammettere la revoca della donazione in assenza della necessaria gravità della

violazione degli obblighi familiari da parte del donatario può senz’altro

essere confermata, tanto più che - come detto - le relazioni familiari tra le

parti erano già compromesse ben prima dei tre episodi di cui la convenuta si è

ora prevalsa, che dunque neppure sono causali.

11. In

via subordinata (appello p. 3) la convenuta chiede di ridurre di metà le tasse,

le spese e le ripetibili della sede pretorile, evidenziando come la causa in

esame sarebbe stata congiunta per l’istruttoria con la causa inc. n. OA.2010.681

e il Pretore avrebbe in seguito emesso due sentenze separate praticamente

identiche, esponendo per ognuna di esse gli stessi oneri processuali, per altro

tali da violare il principio della copertura dei costi, e ripetibili. La

censura è ampiamente infondata. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione

della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore gode in effetti di un

ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o

di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano

tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150; II CCA 6 maggio 2011 inc. n.

12.2011.78, 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.112, 14 maggio 2013 inc. n.

12.2012.181, 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115; III CCA 14 febbraio 2011 inc.

13.2011.3). Ora, tenuto conto del valore litigioso di fr. 100'000.- indicato

nella sentenza, in realtà però solo di fr. 49'000.-, e rammentato che in

presenza di un tale valore l’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di

giustizia da fr. 1’500.- a fr. 5'000.- mentre che l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili prevede

un’aliquota dal 10% al 20%, il giudice di prime cure, esponendo una tassa di

fr. 3'000.- (oltretutto già comprensiva delle spese) e attribuendo un’indennità

per ripetibili di fr. 6'000.-, pari a circa il 12%, è in definitiva rimasto

entro i limiti delle tariffe applicabili, per cui non vi è ragione di ridurre

quegli importi, del tutto congrui, che già tengono adeguatamente delle

circostanze ora evidenziate dalla convenuta, ossia la congiunzione delle due

cause per l’istruttoria e l’emanazione di due sentenze speculari; del resto,

nulla avrebbe impedito al Pretore di esporre complessivamente, per entrambi i

procedimenti, una tassa di giustizia di fr. 6'000.- e ripetibili di fr.

12'000.-, importi che sarebbero rientrati nei limiti tariffari di cui si è

detto, per poi in seguito ripartire proporzionalmente quelle somme con

riferimento a ciascuna delle due cause. Manifestamente infondato è infine il

rimprovero secondo cui la somma risultante dalla LTG non rispetterebbe il principio costituzionale della copertura dei

costi, dato che in Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia

tra il 35% nel 2008 e il 24% nel 2009 (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n.

6361 sulla revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria; II CCA 6

maggio 2011 inc. n. 12.2011.78).

12. Nella

risposta all’appello l’attore chiede di supplire a una mancanza di chiarezza

del dispositivo pretorile, stabilendo non solo che la petizione era ammessa, ma

pure che di conseguenza era accertata la sua proprietà sul certificato

azionario con l’obbligo della controparte a consegnarglielo. La richiesta è

irricevibile: non è in effetti con la risposta all'appello ma semmai con un

appello incidentale - non presentato - che la parte appellata può chiedere la

modifica a suo favore del giudizio impugnato (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art.

314; II CCA 26 ottobre 2000 inc. n. 12.2000.47, 3 agosto 2005 inc. n.

12.2004.95, 27 febbraio 2006 inc. n. 12.2006.6).

13. Ne

discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui

è ricevibile. Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo

grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 49'000.-, seguono la

soccombenza (art. 106 CPC). Nella commisurazione di queste somme si è tenuto

conto del fatto che l’appello in esame (e la risposta allo stesso) era pressoché

identico all’appello (e alla risposta allo stesso) contro la sentenza di cui

all’inc. n. OA.2010.681, anch’esso evaso in data odierna (inc. n. 12.2013.87).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 16 maggio 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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