12.2013.88
Revoca donazione
11 marzo 2014Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2013.88
Data decisione, Autorità:
11.03.2014, IICCA
Titolo:
Revoca donazione
DONAZIONE
art. 249 CO
Incarto n.
12.2013.88
Lugano
11 marzo 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere :
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.6
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 31
gennaio 2011 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui l’attore
ha chiesto di accertare che il certificato azionario n. 1 per 49 azioni al
portatore di nominali fr. 1'000.- della società S__________ __________ era di
sua proprietà e con ciò di ordinarne la consegna a lui, domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 22 aprile 2013 ha accolto nel senso di disporre la consegna
all’attore del certificato azionario, ponendo a carico della convenuta le tasse
e le spese di complessivi fr. 3'000.- e le ripetibili di fr. 6'000.-;
appellante
la convenuta con atto di appello 16 maggio 2013, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione o quanto meno di
ridurre di metà le tasse, le spese e le ripetibili, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore
con osservazioni 3 luglio 2013 postula la reiezione del gravame con conseguente
accertamento della sua proprietà ed obbligo della controparte alla consegna del
certificato azionario, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
febbraio 1990, per volontà di AP 1, venne costituita e iscritta a RC la società
S__________ __________, che fu dapprima amministrata dall’avv. __________ e in
seguito dall’avv. P__________. Il capitale azionario, inizialmente di fr.
50'000.-, fu suddiviso in 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-, incorporate
nel certificato azionario n. 1 per 49 azioni (dalla n. 2 alla n. 50), rimasto in
possesso di AP 1, e nel certificato azionario n. 2 relativo all’azione n. 1,
trattenuto fiduciariamente dall’amministratore. Nel corso del 1997 il capitale
azionario venne poi aumentato a fr. 100'000.-, per cui furono sottoscritte e
liberate ulteriori 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-, senza però che - come
è stato appurato solo in seguito - i precedenti certificati azionari fossero
sostituiti o aggiornati.
2. Con
contratto di donazione 8 aprile 2005 (doc. F) AP 1, dando seguito alla sua
dichiarazione di volontà 11 marzo 2005 in tal senso (doc. E), ha ceduto 100 azioni di S__________ __________, incorporati “nei certificati azionari n. 1 e 2”, ad AO 1, uno dei suoi tre figli, ritenuto che in base all’accordo, retto espressamente dal
diritto svizzero, la proprietà e il possesso venivano trasferiti al donatario
da quel momento, mediante consegna dei certificati azionari indicati in
precedenza.
Quello
stesso giorno AO 1 ha rinnovato all’avv. P__________ __________ il mandato di
amministratore di S__________ __________.
Il 22
aprile 2005 (doc. O) quest’ultima ha concesso in comodato a AP 1 l’uso di un
appartamento a __________.
3. L’11
giugno 2010 AO 1, adducendo di aver smarrito il certificato azionario n. 1 di S__________
__________, ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con
un’istanza volta all’ammortamento del titolo, che non è però stato decretato, AP
1 avendo provveduto, il 1° dicembre 2010 (dopo uno scritto interlocutorio del 6
luglio 2010), a consegnare alla Pretura il certificato azionario da lei
detenuto (doc. H inc. n. OA.2010.681 rich.), di cui si professava proprietaria.
Preso atto della situazione, il 9 dicembre 2010 la Pretura ha assegnato ad AO 1
ex art. 985 cpv. 1 CO un termine di 60 giorni per promuovere la relativa azione
di rivendicazione.
4. Con
petizione 31 gennaio 2011, avversata da AP 1, AO 1 ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
chiedendo di accertare che il certificato azionario n. 1 era di sua proprietà e
che pertanto ne fosse ordinata la consegna a lui.
In
precedenza, il 22 settembre 2010 la convenuta aveva già provveduto a promuovere
nei suoi confronti innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, che
aveva poi trasmesso l’incarto alla sezione 1, la causa inc. n. OA.2010.681, chiedendo
di dichiarare nulla o simulata, e in via subordinata di annullare
rispettivamente di revocare la donazione 8 aprile 2005.
5. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusionali delle parti, il
Pretore, con decisione 22 aprile 2013, ha accolto la petizione nel senso che ha disposto la consegna all’attore del certificato azionario, ponendo a carico
della convenuta le tasse e le spese di complessivi fr. 3'000.- e le ripetibili
di fr. 6'000.-. Il giudice di prime cure, ammessi dal profilo formale la valida
alienazione del pacchetto azionario e l’obbligo della convenuta di trasferire i
certificati azionari all’attore, ha ritenuto che l’imprecisione dei titoli non
poteva essere considerata una mancanza tale da rendere inefficace la donazione.
Ha osservato che il comportamento tenuto dalle parti non poteva essere
considerato un indizio sufficiente per definire la donazione simulata e quindi
nulla, o ancora per ammettere l’ipotesi di una “sorta di usufrutto sulla
società”. Ha escluso la possibilità di invalidazione del contratto per errore,
dolo o lesione, oppure ancora sulla base di motivazioni a carattere
successorio. E ha negato l’esistenza delle condizioni per poter revocare la
donazione. Ammessa in tal modo la validità della donazione, ha ritenuto che
l’attore risultava essere il proprietario causa donandi dell’intero
pacchetto azionario della società, per cui, in esecuzione del contratto, allo
stesso, nella sua qualità di proprietario non possessore del certificato
azionario, andava riconosciuto il diritto a vedersi consegnato quel titolo.
6. Dell’appello
16 maggio 2013 con cui la convenuta, allegando alcuni documenti (tra cui, sub
doc. C e D, le due lettere 20 marzo e 12 novembre 2006, nuove e con ciò irrite
ex art. 317 cpv. 1 CPC), chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione o quanto meno di ridurre di metà le tasse, le spese e
le ripetibili, rispettivamente delle osservazioni (recte: risposta) 3
luglio 2013 con cui l’attore postula la reiezione del gravame con conseguente
accertamento della sua proprietà ed obbligo della controparte alla consegna del
certificato azionario, si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
7. Preliminarmente
occorre esaminare se il gravame e meglio la sua domanda principale, non debba
essere dichiarato irricevibile per il fatto che con lo stesso è stato chiesto di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione (come già
fatto dal Pretore), anziché di respingerla. Nel caso di specie il quesito va
risolto per la negativa. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di
stabilire che la sanzione dell’irricevibilità dell’appello per l’erroneità
della domanda di giudizio va applicata con cautela e che non può essere
sanzionato l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia comunque
chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui
sia sfavorevole all’appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi
alcun pregiudizio alla controparte (in tal senso II CCA 26 agosto 2011 inc. n.
12.2011.40, 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168). Ed è ciò che si è verificato
in concreto, atteso che la convenuta, pur non avendo concretizzato nel “petitum”
la domanda di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la
petizione, ha lasciato intendere che quello era il senso della sua richiesta,
non potendosi interpretare in altro modo il rimprovero al Pretore per aver
emanato una decisione errata sul tema della nullità e soprattutto della
simulazione della donazione di cui al doc. F (cfr. infra consid. 9.2),
rispettivamente per non aver ammesso la revoca di quest’ultima (cfr. infra
consid. 10). È pertanto chiaro che la richiesta principale di accoglimento della
petizione nel “petitum”, nemmeno evidenziata nella sua risposta all’appello
dalla controparte - che a maggior ragione non ne ha così subito un pregiudizio
-, costituiva un semplice refuso.
8. L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare,
infatti, non solo perché le sue argomentazioni siano fondate, ma anche perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza
ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante
deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler
/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011,4A_659/2011
consid. 4; II CCA 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc.
12.2011.119, 22 luglio 2013 inc. n. 12.2013.93).
9. Nella
prima parte della sua sentenza il Pretore, per quanto è qui di rilievo, ha
escluso che il contratto di donazione di cui al doc. F potesse essere
considerato nullo o simulato. In particolare egli ha ritenuto che
l’imprecisione dei titoli (ossia la mancata corrispondenza tra il numero delle
azioni incorporate nei certificati azionari ed il capitale sociale,
rispettivamente il mancato aggiornamento dei titoli dopo l’aumento del capitale
nel 1997) non poteva essere considerata una mancanza tale da rendere inefficace
la donazione, visto che le parti si erano espresse chiaramente in relazione
alla cessione dell’intero pacchetto azionario composto da 100 azioni, che, poco
importando se incorporate o meno in certificati azionari corretti (questione
questa di natura meramente societaria e di carattere dichiarativo), erano
effettivamente reali (cfr. gli statuti e l’iscrizione a RC) ed erano l’oggetto
del contratto. Pur avendo evidenziato - dopo aver ritenuto “singolari” il fatto
che la convenuta fosse ancora in possesso del certificato azionario al momento
della domanda di ammortamento e il fatto che essa e non l’attore avesse
apparentemente continuato a dichiarare fiscalmente quella partecipazione,
nonché aver rilevato che essa, nonostante quanto ritenuto dall’attore, aveva
effettivamente avuto un ruolo attivo all’interno della società anche dopo la
donazione - che le parti, dopo l’8 aprile 2005, nonostante il chiaro tenore
letterale del contratto, avevano proseguito nei propri rapporti così come in
quelli legati alla società in apparente contrasto con quanto pattuito,
perlomeno finché aveva retto tra loro uno stato di quieto vivere, egli ha
osservato che, anche volendo prescindere dagli stretti legami di parentela tra
le parti e dal protrarsi di una certa consuetudine, il comportamento da loro
tenuto non poteva però essere considerato un indizio sufficiente per definire
la donazione simulata e quindi nulla, in quanto la simulazione si configurava
in diritto nella dissimulazione di un negozio realmente voluto e valido a
discapito di quello simulato, mentre che nel caso concreto, ammesso che
l’operazione mirava all’ottimizzazione fiscale, non si era in presenza di un
negozio simulato mediante la donazione, ma solo, se del caso, in presenza di
ulteriori (fors’anche preponderanti) motivazioni legate all’atto.
9.1 Nell’appello
(dall’inizio a metà di p. 4), la convenuta ribadisce che il contratto di
donazione parlava di 100 azioni al portatore quando in realtà vi erano solo due
certificati azionari per 50 azioni; ripete di non aver mai provveduto alla
consegna alla controparte dei certificati azionari prevista nel contratto;
rileva di essere stata convinta a firmare il contratto di donazione sulla base
di asserite convenienze fiscali; e osserva che l’attore non aveva mai
dichiarato nei suoi formulari fiscali la proprietà dei titoli azionari; il
tutto concludendo che “anche questo è un ulteriore elemento che sommato a tutti
gli altri dimostra sia la mancanza di animus donandi, che la vestizione
formale della fattispecie per fini certamente diversi da quelli di una
donazione”. Nel prosieguo del suo allegato (da metà di p. 4 all’inizio di p.
6), rileva che il Pretore aveva ammesso di non capire perché non erano stati
emessi nuovi certificati azionari dopo l’aumento di capitale, di non sapere che
fine aveva fatto il terzo certificato azionario (quello delle azioni dal n. 51
al n. 100), di ritenere “singolare” che la convenuta fosse ancora in possesso
del certificato azionario n. 1, di aver evidenziato che essa, nonostante quanto
ritenuto dall’attore, aveva effettivamente avuto un ruolo attivo all’interno
della società anche dopo la donazione; aggiunge che il giudice di prime cure
non aveva discusso il fatto che gli altri due fratelli dell’attore avessero
inoltrato un’istanza di intervento accessorio a tutela della convenuta, non
aveva considerato come mai quest’ultima avrebbe dovuto favorire solo uno dei
tre figli e non aveva tenuto conto che essa aveva in seguito prelevato dalle
casse della società fr. 100'000.-; ritiene che l’attore aveva mentito in merito
all’esistenza del terzo certificato azionario e al mantenimento della madre,
circostanze entrambe non provate; e aggiunge che, malgrado l’esistenza di un
atto di comodato riferito all’appartamento in cui viveva, essa non aveva mai
pagato le spese condominiali, saldate dalla società, e aveva continuato a
ricevere la corrispondenza relativa alla società stessa; il tutto concludendo
che “insomma, nella disamina della fattispecie, il Pretore si è limitato a
discutere alcune evidenze, separando le une dalle altre, evidenziandone le
stranezze e giungendo alla conclusione qui avversata”, che “a mente della
ricorrente è manifestamente ingiusta poiché tralascia di motivare adeguatamente
Fatti
i fatti, oltretutto creando una dicotomia inaccettabile, tra i singoli
ragionamenti e la conclusione, che viola il comune senso di giustizia, fino a
sfiorare l’arbitrio”.
9.2 Dall’appello,
formulato in modo assai disordinato e confuso, si possono tutto sommato individuare
due censure alla decisione pretorile: quella di aver omesso di considerare una
serie di circostanze rilevanti per il giudizio e quella di aver emanato una
decisione errata nel suo esito.
9.2.1 Il
rimprovero mosso al Pretore di aver omesso di considerare una serie di
circostanze rilevanti per il giudizio, segnatamente di non aver discusso il
fatto che gli altri due fratelli dell’attore avessero inoltrato un’istanza di
intervento accessorio a tutela della convenuta e di non aver considerato come mai
quest’ultima avrebbe dovuto favorire solo uno dei tre figli, dev’essere
disatteso. Le circostanze di cui la convenuta lamenta la mancata disamina da
parte del giudice di prime cure, e tra queste va pure aggiunta la questione
delle spese relative all’appartamento ricevuto in comodato e dell’esistenza o
meno del terzo certificato azionario, sono in effetti irricevibili, non essendo
state a suo tempo addotte negli allegati preliminari, ma solo con le
conclusioni (art. 229 cpv. 1 e 2 CPC) o addirittura solo con l’appello (art.
317 cpv. 1 CPC). L’ulteriore rimprovero al giudice di prime cure di non aver considerato
che la convenuta aveva in seguito prelevato dalle casse della società fr.
100'000.- è invece infondato, l’istruttoria di causa avendo dimostrato che
quell’importo in realtà era stato prelevato dall’attore, il quale l’aveva in
seguito consegnato alla controparte (cfr. doc. N) in previsione delle
conclusione di un affare per la società (in tal senso pure conclusioni della
convenuta p. 6 seg.). La circostanza, non determinante per l’esito della lite,
non necessitava così di essere approfondita dal primo giudice.
Quanto
alle altre circostanze evidenziate nell’appello, le stesse sono invece già
state menzionate anche dal Pretore, anche se questi non ne ha sempre dato
l’interpretazione pretesa dalla convenuta, che non può comunque essere
condivisa: si pensi alla questione dell’avvenuto mantenimento della convenuta
da parte dell’attore, che il Pretore ha ritenuto non contestata, senza che in
questa sede quest’ultima, che si era limitata a ritenere non provata la
circostanza, si sia confrontata con quella motivazione, dal che
l’irricevibilità della sua censura (cfr. consid. 8).
9.2.2 La
censura secondo cui il Pretore avrebbe emanato una decisione errata nel suo
esito deve essere dichiarata irricevibile. Contrariamente a quanto ritenuto
dalla convenuta, la semplice elencazione nel gravame di una serie di
circostanze di fatto, in larghissima misura già considerate dal giudice di
prime cure, con l’aggiunta della conclusione secondo cui “anche questo è un
ulteriore elemento che sommato a tutti gli altri dimostra sia la mancanza di animus
donandi, che la vestizione formale della fattispecie per fini certamente
diversi da quelli di una donazione” rispettivamente secondo cui la sentenza “è
manifestamente ingiusta poiché tralascia di motivare adeguatamente i fatti,
oltretutto creando una dicotomia inaccettabile, tra i singoli ragionamenti e la
conclusione, che viola il comune senso di giustizia, fino a sfiorare l’arbitrio”,
non costituisce una valida motivazione d’appello. La convenuta non si è in
effetti minimamente confrontata con l’ampia e dettagliata motivazione pretorile
sul tema della nullità e soprattutto della simulazione della donazione di cui
al doc. F, riassunta sopra, e non ha assolutamente spiegato per quali motivi di
fatto e/o di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr.
consid. 8). Non è in particolare dato a sapere in cosa consista l’asserita
inaccettabile “dicotomia … tra i singoli ragionamenti e la conclusione” del
Pretore. E nemmeno vi è stata una critica delle argomentazioni giuridiche - per
altro pertinenti e condivisibili - che, sulla base dei fatti da lui accertati, perlopiù
non validamente censurati in questa sede, avevano poi indotto il giudice di
prime cure a respingere le tesi della convenuta, non potendo bastare al
proposito la sua generica conclusione secondo cui la sentenza “è manifestamente
ingiusta” e ancora “viola il comune senso di giustizia, fino a sfiorare
l’arbitrio”.
Oltretutto
non va scordato che nell’appello la stessa convenuta ha ammesso che il
contratto di donazione era stato da lei firmato sulla base di asserite
convenienze fiscali, ciò che a maggior ragione induce ad escludere l’esistenza
di un atto simulato.
10. Nella
seconda parte della sua decisione il Pretore ha escluso che la donazione di cui
al doc. F potesse essere revocata. Egli ha ritenuto che, nonostante i rapporti
familiari tra le parti si fossero fortemente incrinati, la convenuta non aveva
saputo provare l’asserita grave ingratitudine dell’attore, non contestando
innanzitutto che quest’ultimo avesse provveduto al suo mantenimento con
versamenti mensili da 35 anni a questa parte (anche se recentemente ridotti, ma
pur sempre affiancati dal comodato di cui si è detto), e rilevando che i
successivi episodi (l’avvenuto cambio del cilindro di un altro appartamento di
S__________ __________ di cui la convenuta deteneva la chiave, la segnalazione
all’autorità tutoria della convenuta da parte dell’attore e la denuncia penale
sempre da parte di quest’ultimo) non raggiungevano il grado di gravità tale da
poter revocare una donazione, non trattandosi della commissione di un grave
reato o di una grave violazione degli obblighi di famiglia, illecitamente e in
modo oggettivamente e soggettivamente grave.
Nell’appello
(dall’inizio di p. 6 a p. 7), la convenuta ritiene che il Pretore aveva
liquidato in modo arbitrario la richiesta di revoca della donazione di cui al doc.
F ritenendo non sufficiente il fatto che l’attore l’avesse ridotta alla fame
riducendole lo spillatico da fr. 5'000.- a fr. 2'000.- mensili pur sapendo che
essa abbisognava di un aiuto domestico e il fatto che l’attore avesse cercato
di interdirla; a suo dire “il fatto di averla abbindolata, con motivazioni
fiscali, facendole credere che la firma della donazione e del susseguente
comodato, sarebbero stati atti puramente formali, oltre che averla denunciata
presso il Ministero Pubblico, costituiscono atti - che nel loro insieme -
fondano l’applicazione della norma sulla ripetizione dei beni donati”,
aggiungendo che “è di meridiana evidenza, che dal 2008/2009, ovvero a circa tre
anni di distanza dalla sottoscrizione della donazione, ottenuta con l’inganno,
e della firma del propedeutico contratto di comodato, a seguito dei
comportamenti del figlio, i rapporti tra la qui ricorrente e il signor AO 1,
rispettivamente tra quest’ultimo e di lui fratelli, si sono gravissimamente
deteriorati” e ancora che “la signora AP 1, è stata gettata nello sconforto,
oltre che nel bisogno, dalla scellerata macchinazione del figlio” e che “tali
esecrabili fatti, giustificano ampiamente la revoca della donazione”.
10.1 Giusta
l'art. 249 CO, trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita (o
non ancora eseguita, cfr. art. 250 cpv. 1 cifra 1 CO) il donante può revocare
la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia
ancora arricchito, segnatamente quando il donatario abbia commesso un grave
reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata (cifra 1)
oppure quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso
il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo (cifra
2). Dal momento che i motivi di revoca previsti dall'art. 249 cifre 1 e 2 CO
ricalcano quelli di diseredazione elencati all'art. 477 CC - che sono
consapevolmente stati ripresi dal legislatore (Maissen,
Der Schenkungsvertrag im schweizerischen Recht, p. 115; Vogt, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 8 ad art. 249 CO) -, i principi giurisprudenziali
sviluppati a proposito di tale norma sono applicabili, mutatis mutandis,
anche all'art. 249 CO (TF 9 giugno 2011 4A_171/2011 consid. 4; DTF 113 II 252
consid. 4a). Ne consegue che la gravità della mancanza allegata dipende dall'insieme
delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie, quali possono
essere il comportamento e un'eventuale concolpa del donante, il contesto nel
quale vivono i diretti interessati, la portata del pregiudizio arrecato ai
sentimenti del donante e della famiglia nonché i rapporti personali tra le
parti (cfr. DTF 113 II 252 consid. 4a, 106 II 304 consid. 3b e 3d). Il motivo
di revoca previsto dall'art. 249 cifre 1 e 2 CO è pertanto dato quando il
donatario, per propria colpa, illecitamente e in modo oggettivamente e
soggettivamente grave, abbia commesso un reato o abbia violato una norma del
diritto di famiglia (ad esempio gli art. 159 segg., 272 segg. e 328 segg. CC, cfr. Baddeley,
Commentaire romand, n. 12 ad art. 249 CO; II CCA 15 dicembre 2011 inc. n.
12.2010.35). La tutela di interessi legittimi annulla o
quantomeno sminuisce la gravità di una eventuale violazione da parte del
donatario (Maissen, op. cit., p.
116). Lo stesso dicasi se egli agisce in virtù di un legittimo obbligo morale,
contrattuale o legale. In siffatta evenienza la donazione non può essere
revocata (Liniger, in: Honsell,
Kurzkommentar OR, n. 6 ad art. 249 CO). L'atto considerato deve infine avere
avuto come effetto di compromettere gravemente i rapporti tra le parti (cfr.
DTF 106 II 304 consid. 3; 76 II 272 consid. 4, 55 II 165 consid. 7) e la revoca
deve costituire una sanzione adeguata alla colpa (cfr. Weimar, Berner Kommentar, n. 11 seg. ad art. 477 CC). Vista
la gravità della sanzione, l'adempimento delle condizioni per ammettere una
revoca deve essere apprezzato con un certo rigore, (cfr. Baddeley, op. cit., n. 8 ad art. 249 CO;
Meier, Der Widerruf von
Schenkungen im schweizerischen Recht, p. 118; in generale sul tema, cfr. II CCA
2 febbraio 2011 inc. n. 12.2010.1 pubbl. in Rti DI-2012 19c pag. 919).
10.2 La
censura d’appello, fondata in parte su circostanze nuove e con ciò irrite
(quali ad esempio il fatto che la convenuta necessitasse di un aiuto domestico)
e su circostanze irrilevanti o comunque non accertate (quali ad esempio il
fatto, smentito dal Pretore e non puntualmente censurato in questa sede, che
essa fosse stata “abbindolata” e ingannata o ancora il fatto, disatteso ai
consid. 9 segg., che la donazione fosse solo di carattere formale), è ancora
una volta irricevibile. Anche in questo caso la convenuta non si è in effetti
confrontata con la motivazione pretorile sul tema della revoca della donazione
di cui al doc. F e non ha assolutamente spiegato per quali motivi di fatto e/o
di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. consid. 8),
limitandosi ad affermare che i fatti rilevanti - che erano poi, né più né meno,
quelli già presi in considerazione dal Pretore - avrebbero invece giustificato
la conclusione opposta.
10.3 Fosse
anche stata ricevibile, la censura sarebbe stata in ogni caso destinata
all’insuccesso. L’istruttoria ha permesso di accertare che le relazioni
personali tra le parti si sono deteriorate all’incirca verso fine dicembre 2009
(doc. 6 inc. n. OA.2010.681 rich.), allorquando la convenuta ha iniziato a
contestare, poi sempre con maggiore insistenza, la validità della donazione di
cui al doc. F. Da quel momento la convenuta ha di fatto troncato ogni rapporto
con l’attore (cfr. doc. BB), minacciandolo di possibili conseguenze fiscali in
Italia (cfr. doc. CC). Da parte sua quest’ultimo, in un primo tempo, ha
ciononostante continuato a versare alla convenuta, già al beneficio della
rendita AVS (cfr. incarto fiscale rich.), il mensile di fr. 5'000.- che le
corrispondeva in precedenza - oltre beninteso a concederle, tramite la società,
l’uso in comodato gratuito di un appartamento, di cui pure pagava le spese
condominiali -, salvo poi decidere in seguito, nell’agosto 2010, per motivi più
che condivisibili, e meglio a seguito delle continue provocazioni e angherie
subite (cfr. in particolare la lettera di insulti e di minacce ricevuta dalla
convenuta l’11 maggio 2010 [cfr.
doc. GG] e l’ingiustificato
rifiuto, espresso nella seconda metà di quello stesso mese [cfr. doc. NN], di consegnare un altro appartamento di proprietà della società
utilizzato per i suoi eventuali ospiti e di cui essa deteneva la chiave) e in
considerazione del fatto che essa si era apparentemente riavvicinata agli altri
due figli (che in tal modo avrebbero pure potuto contribuire, almeno
parzialmente, a mantenerla, cfr. doc. II), di ridurre quell’importo a una
comunque più che sufficiente somma di fr. 2'000.-. L’inoltro, a quel momento,
nei confronti della convenuta di una denuncia penale per titolo di diffamazione,
abuso di impianto di telecomunicazione e minacce (cfr. doc. Z inc. n.
OA.2010.681 rich.), rispettivamente di una richiesta di interdizione (motivata
anche per il fatto che essa, allora già ottantacinquenne, si sarebbe in
precedenza resa responsabile di diversi atti di prodigalità [cfr. doc. LL]) appare la legittima e finanche logica conseguenza di queste azioni
e non può pertanto essere da lei strumentalizzato oltre misura. Lo stesso
discorso può essere fatto anche con riferimento al cambio del cilindro di un
altro appartamento di cui la convenuta deteneva la chiave, avvenuto sempre in
quel periodo, nel luglio 2010.
In tali
circostanze, ritenuto che la revoca della donazione va decretata con cautela e
tenuto conto dell’ampio potere di apprezzamento che il Pretore disponeva nella
particolare materia (DTF 106 II 304 consid. 3b; II CCA 15 dicembre 2011 inc. n.
12.2010.35), censurabile solo in caso di abuso, la sua conclusione di non
ammettere la revoca della donazione in assenza della necessaria gravità della
violazione degli obblighi familiari da parte del donatario può senz’altro
essere confermata, tanto più che - come detto - le relazioni familiari tra le
parti erano già compromesse ben prima dei tre episodi di cui la convenuta si è
ora prevalsa, che dunque neppure sono causali.
11. In
via subordinata (appello p. 3) la convenuta chiede di ridurre di metà le tasse,
le spese e le ripetibili della sede pretorile, evidenziando come la causa in
esame sarebbe stata congiunta per l’istruttoria con la causa inc. n. OA.2010.681
e il Pretore avrebbe in seguito emesso due sentenze separate praticamente
identiche, esponendo per ognuna di esse gli stessi oneri processuali, per altro
tali da violare il principio della copertura dei costi, e ripetibili. La
censura è ampiamente infondata. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione
della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore gode in effetti di un
ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o
di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano
tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150; II CCA 6 maggio 2011 inc. n.
12.2011.78, 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.112, 14 maggio 2013 inc. n.
12.2012.181, 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115; III CCA 14 febbraio 2011 inc.
13.2011.3). Ora, tenuto conto del valore litigioso di fr. 100'000.- indicato
nella sentenza, in realtà però solo di fr. 49'000.-, e rammentato che in
presenza di un tale valore l’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di
giustizia da fr. 1’500.- a fr. 5'000.- mentre che l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili prevede
un’aliquota dal 10% al 20%, il giudice di prime cure, esponendo una tassa di
fr. 3'000.- (oltretutto già comprensiva delle spese) e attribuendo un’indennità
per ripetibili di fr. 6'000.-, pari a circa il 12%, è in definitiva rimasto
entro i limiti delle tariffe applicabili, per cui non vi è ragione di ridurre
quegli importi, del tutto congrui, che già tengono adeguatamente delle
circostanze ora evidenziate dalla convenuta, ossia la congiunzione delle due
cause per l’istruttoria e l’emanazione di due sentenze speculari; del resto,
nulla avrebbe impedito al Pretore di esporre complessivamente, per entrambi i
procedimenti, una tassa di giustizia di fr. 6'000.- e ripetibili di fr.
12'000.-, importi che sarebbero rientrati nei limiti tariffari di cui si è
detto, per poi in seguito ripartire proporzionalmente quelle somme con
riferimento a ciascuna delle due cause. Manifestamente infondato è infine il
rimprovero secondo cui la somma risultante dalla LTG non rispetterebbe il principio costituzionale della copertura dei
costi, dato che in Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia
tra il 35% nel 2008 e il 24% nel 2009 (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n.
6361 sulla revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria; II CCA 6
maggio 2011 inc. n. 12.2011.78).
12. Nella
risposta all’appello l’attore chiede di supplire a una mancanza di chiarezza
del dispositivo pretorile, stabilendo non solo che la petizione era ammessa, ma
pure che di conseguenza era accertata la sua proprietà sul certificato
azionario con l’obbligo della controparte a consegnarglielo. La richiesta è
irricevibile: non è in effetti con la risposta all'appello ma semmai con un
appello incidentale - non presentato - che la parte appellata può chiedere la
modifica a suo favore del giudizio impugnato (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art.
314; II CCA 26 ottobre 2000 inc. n. 12.2000.47, 3 agosto 2005 inc. n.
12.2004.95, 27 febbraio 2006 inc. n. 12.2006.6).
13. Ne
discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui
è ricevibile. Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo
grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 49'000.-, seguono la
soccombenza (art. 106 CPC). Nella commisurazione di queste somme si è tenuto
conto del fatto che l’appello in esame (e la risposta allo stesso) era pressoché
identico all’appello (e alla risposta allo stesso) contro la sentenza di cui
all’inc. n. OA.2010.681, anch’esso evaso in data odierna (inc. n. 12.2013.87).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 16 maggio 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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