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Decisione

12.2013.89

Procedura di conciliazione in materia di diritto di locazione, irricevibilità di appello contro il rilascio di autorizzazione ad agire,

14 giugno 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2013.89

Data decisione, Autorità:

14.06.2013, IICCA

Titolo:

Procedura di conciliazione in materia di diritto di locazione, irricevibilità di appello contro il rilascio di autorizzazione ad agire,

AUTORIZZAZIONE AD AGIRE

RECLAMO

art. 209 CPC

art. 308 CPC

Incarto n.

12.2013.89

Lugano

14 giugno

2013/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La presidente della seconda Camera civile

del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

sedente per statuire nelle procedure di conciliazione

inc. n. 015/13 e 029/13 dell’Ufficio di conciliazione in materia

di locazione di Agno, promosse con istanze 5 febbraio 2013 e 4 marzo 2013 tra

AO 1

rappr. dall’RA 2

contro

AP 1

AP 2

entrambi rappr.

dall’ RA 1

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 5

febbraio 2013 (inc. 015/13) e il 4 marzo 2013 (inc. 029/13) AO 1, __________,

si è rivolta all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno,

chiedendo di convocare per la procedura preventiva di conciliazione AP 1 e AP 2, in materia di richiesta di riduzione della pigione per minor valore dell’ente locato e di

annullamento della disdetta e di adeguamento della pigione;

che

l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno ha citato le parti

per l’udienza di conciliazione indetta il 18 aprile 2013;

che

all’udienza di conciliazione tenutasi il 18 aprile 2013 le persone comparse in

udienza in rappresentanza delle parti non hanno trovato un accordo, motivo per

cui l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno, preso atto

della mancata conciliazione, ha rilasciato il medesimo giorno alla parte

attrice l’autorizzazione ad agire nella vertenza 015/13 (riduzione della

Considerandi

pigione per minor valore dell’ente locato);

che il 16

maggio 2013 i convenuti hanno presentato appello contro il rilascio

dell’autorizzazione ad agire, chiedendo di dichiararne la nullità e di

stralciare dai ruoli le cause in quanto prive di oggetto, il tutto con protesta

di spese e ripetibili;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte;

che

l’appello è stato presentato contro il rilascio di un’autorizzazione ad agire

rilasciata dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione (autorità di

conciliazione giusta l’art. 4 LACPC) nell’ambito della procedura obbligatoria

di conciliazione (art. 197 a 212 CPC);

che ai

sensi dell’art. 308 CPC il rimedio dell’appello è dato contro le decisioni

finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) nelle vertenze

patrimoniali con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2);

che nella

fattispecie, a detta degli appellanti, il valore supera fr. 10'000.-, sicché è

adempiuto il requisito del valore litigioso;

che

l’autorità di conciliazione è “un’autorità di prima istanza” solo quando emana

decisioni ai sensi dell’art. 210 CPC (Messaggio sul CPC, FF 2006 pag. 6707; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 6 Vor Art. 308-334 pag. 1734,

n. 6 Art. 308 pag. 1755);

che

l’autorizzazione ad agire rilasciata dall’Ufficio di conciliazione in materia

di locazione di Agno non è una decisione sul merito della controversia e si

limita a constatare l’assenza di una conciliazione, come si rileva dal verbale

di udienza 18 aprile 2013;

che il

rilascio dell’autorizzazione ad agire non è una decisione giudiziaria (sentenza

del Tribunale federale 4C.354/2004 consid. 3.2, citato in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 5

ad art. 209 pag. 1248);

che nella

fattispecie non vi è quindi una decisione di prima istanza, la procedura di

conciliazione essendo solo un presupposto della procedura giudiziaria ancora da

avviare;

che

l’appello 16 maggio 2013 è pertanto d’acchito improponibile e la Camera, nella

composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, può

statuire con la procedura prevista dall’art. 312 CPC, senza notificare l’atto

all’appellata e senza necessità di esaminare le particolareggiate censure

esposte dagli appellanti, non potendo entrare nel merito della vertenza

(sentenza II CCA 14 agosto 2012 inc. 12.2012.134);

che le

spese processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC);

che in

ragione della manifesta irricevibilità dell’appello la controparte non è stata

invitata a presentare la risposta, ma l’ha presentata spontaneamente,

diffondendosi sul merito dell’appello, che come visto sfugge però a ogni esame

della Camera;

che non

vi è pertanto motivo di attribuire ripetibili alla controparte per un atto

processuale non richiesto e che nemmeno poteva essere esaminato nel merito;

che nella

commisurazione delle spese processuali si può eccezionalmente derogare ai

criteri posti dagli art. 5 e 13 LTG, visto che il giudizio odierno non entra

nel merito del rimedio di diritto;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. L’appello

16 maggio 2013 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.

2. Le

spese processuali di appello in complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli

appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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