12.2013.89
Procedura di conciliazione in materia di diritto di locazione, irricevibilità di appello contro il rilascio di autorizzazione ad agire,
14 giugno 2013Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
12.2013.89
Data decisione, Autorità:
14.06.2013, IICCA
Titolo:
Procedura di conciliazione in materia di diritto di locazione, irricevibilità di appello contro il rilascio di autorizzazione ad agire,
AUTORIZZAZIONE AD AGIRE
RECLAMO
art. 209 CPC
art. 308 CPC
Incarto n.
12.2013.89
Lugano
14 giugno
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
sedente per statuire nelle procedure di conciliazione
inc. n. 015/13 e 029/13 dell’Ufficio di conciliazione in materia
di locazione di Agno, promosse con istanze 5 febbraio 2013 e 4 marzo 2013 tra
AO 1
rappr. dall’RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
dall’ RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 5
febbraio 2013 (inc. 015/13) e il 4 marzo 2013 (inc. 029/13) AO 1, __________,
si è rivolta all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno,
chiedendo di convocare per la procedura preventiva di conciliazione AP 1 e AP 2, in materia di richiesta di riduzione della pigione per minor valore dell’ente locato e di
annullamento della disdetta e di adeguamento della pigione;
che
l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno ha citato le parti
per l’udienza di conciliazione indetta il 18 aprile 2013;
che
all’udienza di conciliazione tenutasi il 18 aprile 2013 le persone comparse in
udienza in rappresentanza delle parti non hanno trovato un accordo, motivo per
cui l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno, preso atto
della mancata conciliazione, ha rilasciato il medesimo giorno alla parte
attrice l’autorizzazione ad agire nella vertenza 015/13 (riduzione della
Considerandi
pigione per minor valore dell’ente locato);
che il 16
maggio 2013 i convenuti hanno presentato appello contro il rilascio
dell’autorizzazione ad agire, chiedendo di dichiararne la nullità e di
stralciare dai ruoli le cause in quanto prive di oggetto, il tutto con protesta
di spese e ripetibili;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
l’appello è stato presentato contro il rilascio di un’autorizzazione ad agire
rilasciata dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione (autorità di
conciliazione giusta l’art. 4 LACPC) nell’ambito della procedura obbligatoria
di conciliazione (art. 197 a 212 CPC);
che ai
sensi dell’art. 308 CPC il rimedio dell’appello è dato contro le decisioni
finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) nelle vertenze
patrimoniali con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2);
che nella
fattispecie, a detta degli appellanti, il valore supera fr. 10'000.-, sicché è
adempiuto il requisito del valore litigioso;
che
l’autorità di conciliazione è “un’autorità di prima istanza” solo quando emana
decisioni ai sensi dell’art. 210 CPC (Messaggio sul CPC, FF 2006 pag. 6707; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 6 Vor Art. 308-334 pag. 1734,
n. 6 Art. 308 pag. 1755);
che
l’autorizzazione ad agire rilasciata dall’Ufficio di conciliazione in materia
di locazione di Agno non è una decisione sul merito della controversia e si
limita a constatare l’assenza di una conciliazione, come si rileva dal verbale
di udienza 18 aprile 2013;
che il
rilascio dell’autorizzazione ad agire non è una decisione giudiziaria (sentenza
del Tribunale federale 4C.354/2004 consid. 3.2, citato in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 5
ad art. 209 pag. 1248);
che nella
fattispecie non vi è quindi una decisione di prima istanza, la procedura di
conciliazione essendo solo un presupposto della procedura giudiziaria ancora da
avviare;
che
l’appello 16 maggio 2013 è pertanto d’acchito improponibile e la Camera, nella
composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, può
statuire con la procedura prevista dall’art. 312 CPC, senza notificare l’atto
all’appellata e senza necessità di esaminare le particolareggiate censure
esposte dagli appellanti, non potendo entrare nel merito della vertenza
(sentenza II CCA 14 agosto 2012 inc. 12.2012.134);
che le
spese processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC);
che in
ragione della manifesta irricevibilità dell’appello la controparte non è stata
invitata a presentare la risposta, ma l’ha presentata spontaneamente,
diffondendosi sul merito dell’appello, che come visto sfugge però a ogni esame
della Camera;
che non
vi è pertanto motivo di attribuire ripetibili alla controparte per un atto
processuale non richiesto e che nemmeno poteva essere esaminato nel merito;
che nella
commisurazione delle spese processuali si può eccezionalmente derogare ai
criteri posti dagli art. 5 e 13 LTG, visto che il giudizio odierno non entra
nel merito del rimedio di diritto;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. L’appello
16 maggio 2013 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di appello in complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli
appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster