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Decisione

12.2013.90

Tutela casi manifesti; espulsione; restituzione termini

23 luglio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, che con atto 16 maggio 2013 chiedono la reiezione dell’istanza,

con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 e AP 2 (cognome ora mutato in a

seguito di matrimonio) l'abitazione composta da 7,5 locali denominata Casa R,

con rustico annesso, sita in via dei a , al canone di locazione mensile di fr.

3'500.- (doc. B);

che il contratto 27 gennaio 2012 (doc. B) indicava che la locazione, di durata indeterminata,

sarebbe iniziata il giorno stesso (doc. B);

che il 26 aprile 2012 la locatrice ha diffidato i conduttori a voler versare

entro trenta giorni i canoni di locazione scaduti dei mesi di marzo e aprile,

con la comminatoria di disdetta immediata in caso di mancato pagamento (doc.

H);

che il 10 ottobre 2012, constatato il mancato pagamento, la locatrice ha

notificato ai conduttori la disdetta del contratto con modulo ufficiale, per la

scadenza del 30 novembre 2012 (doc. F e G);

che i conduttori hanno in un primo tempo contestato la disdetta con istanza 12

novembre 2012 inoltrata al competente Ufficio di conciliazione, per poi

dichiarare, con scritto 17 gennaio 2013 alla stessa autorità, di ritirare tale istanza

comunicando nel contempo l'intenzione di lasciare l'oggetto locato entro il 28

febbraio 2013 (Incarto UC richiamato);

che la riconsegna dell'ente locato non è intervenuta in tale data e il 15

aprile 2013 la locatrice ha inoltrato alla competente Pretura domanda di

espulsione immediata (denominata "istanza di sfratto"), secondo la

procedura sommaria a tutela dei casi manifesti ex art. 257 CPC;

che all’udienza del 2 maggio 2013 l’istante ha confermato la domanda di

espulsione, mentre i convenuti non sono comparsi;

che con decisione 6 maggio 2013 il Pretore ha accertato che il caso e la

situazione giuridica erano chiari, visto l'impegno dei conduttori a liberare

l'ente locato entro il 28 febbraio 2013 e pertanto, alla luce della mancata

riconsegna dell’immobile entro tale data, ha accolto la domanda di espulsione,

ordinando ai coniugi AP 1 e AP 2 di mettere a libera disposizione dell’istante

l'abitazione e l'annesso rustico in questione entro 10 giorni dalla

notificazione della decisione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a loro

carico in solido la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con

l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;

che con appello 16 maggio 2013 AP 1 e AP 2 chiedono l'annullamento della

decisione pretorile: riepilogate le fasi salienti del rapporto contrattuale tra

le parti, gli appellanti chiedono dapprima la restituzione dei termini ai sensi

dell'art. 148 CPC asserendo di essere stati impediti a partecipare all'udienza

in Pretura poiché ignari, in quanto assenti all'estero, dell'avvenuto inoltro

dell'istanza. Essi asseriscono di non aver potuto, in buona fede, attendersi la

notifica di alcun atto giudiziario per un duplice motivo; dapprima poiché la

controparte e il suo legale sapevano dell'esistenza di un rapporto di

rappresentanza da parte di un legale precedentemente intervenuto e, inoltre,

poiché essi non potevano attendersi di essere citati in giudizio siccome a quel

momento "non erano parte ad un litigio" (appello pag. 4 n. 3)

e poiché comunque convinti che il contratto non avesse preso termine per

accordo tra le parti;

che, nel merito dello sfratto ordinato, gli appellanti rimproverano al Pretore

di aver deciso l’espulsione senza considerare che l'istante ha atteso dal 10

ottobre 2012 (data della disdetta) al 16 aprile 2013 prima di chiedere lo

sfratto; avendo così tollerato la presenza dei locatari e incassato le pigioni

senza nulla eccepire, la locatrice avrebbe fatto sorgere un nuovo contratto per

atti concludenti;

che con risposta all'appello 14 giugno 2013 l'appellata chiede di respingere l'impugnativa e confermare il giudizio pretorile;

che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi

manifesti e il cui valore è di fr. 126'000.- come accertato dal Pretore, è dato

il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

che gli appellanti sollevano la questione della mancata comparsa all'udienza invocandola

quale motivo di annullamento del giudizio impugnato, formulando richiesta di

essere ammessi ad un'udienza dinanzi al Pretore;

che giusta l’art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un

termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo

se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne

solo in lieve misura;

che tale istanza può

essere inoltrata anche, a determinate condizioni, se vi è già stata pronuncia

del giudice (art. 148 cpv. 3 CPC) e dev’essere indirizzata al giudice dinanzi

al quale l’atto è stato omesso (Oberhammer,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 3 ad art. 149 CPC);

che nella

fattispecie la richiesta dei convenuti, per quanto rientri nella competenza di

questa Camera dovendosi interpretare anche quale richiesta di annullamento del

giudizio pretorile per violazione del diritto di essere sentito, non può comunque

essere accolta, la citazione all'udienza del 2 maggio 2013 dovendo essere

ritenuta regolare;

che, preliminarmente, va rilevato come i conduttori in mora con il pagamento

della pigione, una volta ritirata l'istanza con la quale si erano opposti alla

disdetta e comunicata una precisa data per la restituzione dei locali, non

potevano certo ignorare che, trascorsa tale data senza aver mantenuto l'impegno

preso, la locatrice avrebbe con ogni verosimiglianza fatto capo agli strumenti

legali a sua disposizione, rivolgendosi all'autorità giudiziaria e citandoli

quindi in giudizio;

che, in siffatte circostanze, una citazione a comparire per un'udienza in

Pretura non poteva certo risultare inattesa da parte dei conduttori;

che il Pretore, ricevuta l'istanza 15 aprile 2013 dalla quale non risultava

alcun rappresentante legale dei convenuti, procedendo in conformità con l'art.

222 CPC l'ha correttamente notificata alle parti convenute menzionate nella

medesima;

che pertanto non possono questi dolersi del fatto di essere stati citati

all'udienza con invio postale recapitato al loro domicilio, non risultando alla

Pretura il rapporto di rappresentanza da parte di un patrocinatore, ciò che

rende la notificazione dell'istanza e della citazione valide, non avendo gli

appellanti addotto alcun valido motivo a giustificazione del mancato ritiro, e

ogni censura al riguardo risulta infondata;

che a

tale conclusione nulla muta la circostanza che il legale della parte istante

possa avere, scorrettamente, omesso di indicare che la convenuta era

rappresentata da un legale;

che, in

relazione alla validità della disdetta, gli appellanti non contestano né la

mora nel pagamento delle pigioni, né la diffida di pagamento ricevuta,

limitandosi ad invocare la successiva nascita di un nuovo rapporto di locazione

per atti concludenti;

che a tal riguardo l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza

di motivazione, le circostanze di fatto invocate essendo appena accennate in

violazione dei disposti dell'art. 311 CPC, che impone agli appellanti di

esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione

del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet,

Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le

droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

che, in ogni caso, se anche si volesse ritenere la censura ricevibile, non può

essere in alcun modo dedotto dall'atteggiamento della locatrice un qualsivoglia

tacito accordo a proseguire nel rapporto di locazione o una desistenza

dall'intento di riottenere l'ente locato dopo l'intervenuta disdetta per mora

dei conduttori;

che, infatti, sono stati gli stessi conduttori ad assumere un atteggiamento

atto a indurre e giustificare l'attesa della parte locatrice, avviando il 12

novembre 2012 la procedura di contestazione della disdetta dinanzi al

competente Ufficio di conciliazione e comunicando il 17 gennaio 2013, pendente

tale procedura, il ritiro della contestazione e l'intenzione di restituire il

bene locato entro breve, indicando la data del 28 febbraio 2013 come momento

della riconsegna;

che appare pertanto in manifesta malafede la parte appellante che pretende di

dedurre vantaggi dal fatto di aver lei stessa indotto l'appellata a non avviare

già prima del 15 aprile 2013, la procedura dinanzi alla competente Pretura;

che pertanto l’opposizione all’espulsione si rivela infondata, e l’appello,

nella misura in cui è ricevibile, va respinto;

che, tenuto conto del valore litigioso, all'appellante sono accollate spese

processuali di fr. 200.-, già anticipate, e l'onere di rifusione delle

ripetibili alla controparte.

Per questi

motivi

richiamati

la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 16 maggio 2013 di AP 1 e AP

Considerandi

2.

è respinto e la decisione 6 maggio 2013 del Pretore del

Distretto di Lugano, Sezione 4, è confermata.

2.

Le spese processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 200.-

sono poste a carico degli appellanti in solido che rifonderanno, pure con

vincolo di solidarietà, fr. 200.- all'appellata a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione:

- ,

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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