12.2013.91
Arbitrato CIA, irricevibilità di ricorso per nullità contro ordinanza processuale arbitrale
14 giugno 2013Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2013.91
Data decisione, Autorità:
14.06.2013, IICCA
Titolo:
Arbitrato CIA, irricevibilità di ricorso per nullità contro ordinanza processuale arbitrale
PROCEDIMENTO ARBITRALE
RICORSO
art. 356 CPC
art. 407 CPC
art. 48 LOG
Incarto n.
12.2013.91
Lugano
14 giugno
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
sedente per statuire nell’arbitrato UNCITRAL sottoposto al Tribunale arbitrale composto
del dr. iur. avv. __________, (presidente), prof. dr. iur avv. __________ e dr.
iur. avv. __________, (membri) con domanda 14 dicembre 2010 da
RE 1
rappr. dagli
avv. RA 1 e RA 2
contro
CO 1
rappr. dall’ RA
3
ed ora,
avendo il Tribunale arbitrale, con ordinanza procedurale del 29 aprile 2013,
designato il perito arbitrale (dispositivo n. 1), fissato gli anticipi delle
spese a carico delle parti (dispositivo n. 2), rifiutato all’attrice l’accesso
alla documentazione prodotta dalla convenuta (dispositivo n. 3) e respinto ogni
altra richiesta delle parti (dispositivo n. 4), sul ricorso per nullità proposto
dall’attrice il 29 maggio 2013 con cui chiede di annullare tale ordinanza,
previa sospensione fino a che il Tribunale arbitrale abbia a pronunciarsi sulla
memoria da essa proposta il 3 maggio 2013;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che tra RE
1. e CO 1 per lo __________ è pendente dal 14 dicembre 2010 una procedura di
arbitrato relativa all’interpretazione di un contratto di licenza per l’uso di
marchi (T__________) sottoscritto nel novembre 2001 (doc. 6);
che il
Tribunale arbitrale composto del dr. iur. avv. __________, presidente, prof.
dr. iur avv. __________ e dr. iur. avv. __________, membri, ha emanato il 29
aprile 2013 un’ordinanza (la n. 23) con la quale ha designato il perito
arbitrale (dispositivo n. 1), ha fissato gli anticipi delle spese a carico
delle parti (dispositivo n. 2), ha rifiutato all’attrice l’accesso alla
documentazione prodotta dalla convenuta (dispositivo n. 3) e ha respinto ogni
altra richiesta delle parti (dispositivo n. 4);
che con
atto 29 maggio 2013 denominato “ricorso per nullità” l’attrice insorge contro
tale ordinanza, chiedendone l’annullamento in quanto le nega l’accesso
illimitato a tutte le prove depositate dalla convenuta;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di procedura civile federale (CPC,
RS.272);
che la
procedura arbitrale, avviata il 14 dicembre 2010, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 407 cpv. 2 CPC) e meglio dal concordato
sull’arbitrato (CIA; RL 3.3.2.1.5), come correttamente esposto dalla
ricorrente;
che per
contro la procedura ricorsuale è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
407 cpv. 3 CPC), nella misura in cui riguarda una decisione (“order”) emanata
il 29 aprile 2013 (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_439/2012 e 4
A_457/2012 dell’8 maggio 2013);
che come
ammette la ricorrente, la decisione 29 aprile 2013 è un’ordinanza processuale
(n. 23), che in quanto tale avrebbe per altro potuto essere revocata d’ufficio
o su istanza di parte se ciò si fosse rivelato necessario alla luce delle
circostanze (in tal senso Habscheid,
Teil-, Zwischen- und Vorabschiedssprüche im schweizerischen und deutschen
Recht, ihre Anfechtbarkeit und die Rechtsfolgen ihrer Aufhebung durch
Staatsgericht (unter besonderer Berücksichtigung der Streitgenossenschaft), in:
RDS 1987 p. 677), e dunque non rientra tra i lodi (finali, parziali, o
incidentali) impugnabili nell’ambito dell’art. 392 CPC (Mráz, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 392 CPC; Rohner/Lazopoulos, DIKE-Komm-ZPO, n. 9
seg. ad art. 392; Schweizer, CPC
commenté, n. 4 e 17 ad art. 392; Gränicher,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 29 ad art. 392);
che
pertanto il “ricorso per nullità” è manifestamente irricevibile;
che del
resto il ricorso sarebbe irricevibile anche in quanto diretto a un’autorità
incompetente;
che in
effetti per legge il lodo è di principio ora impugnabile solo mediante ricorso
al Tribunale federale (art. 389 cpv. 1 CPC), ritenuto però che le parti
possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in
accordo successivo, convenire che lo stesso possa essere impugnato mediante
ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l’art. 356 cpv. 1 CPC
(art. 390 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie tale dichiarazione non può essere dedotta dal fatto che alla
procedura arbitrale sono applicabili le norme del CPC-TI e del CIA (cfr.
sentenza del Tribunale federale 4A_439/2012 e 4 A_457/2012 dell’8 maggio 2013,
consid. 2);
che di
conseguenza il ricorso dell’attrice è manifestamente irricevibile e la Camera,
nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, può
statuire senza notificare l’atto alla controparte e senza necessità di
esaminare le censure esposte dalla ricorrente, non potendo entrare nel merito
della vertenza (sentenza II CCA 31 agosto 2012 inc. 12.2011.210);
che visto
l’esito del gravame, diventa priva di oggetto la domanda di sospendere la
procedura di ricorso in attesa della decisione del Tribunale arbitrale sul
memoriale 3 maggio 2013;
che le
spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente (art. 106 cpv. 1 CPC)
e vanno calcolate tenendo conto del valore di causa EUR 2'903'402.51 (doc. 7) e
del fatto che la presente procedura non termina con un giudizio di merito (art.
21 LTG);
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. Il
ricorso 29 maggio 2013 di RE 1. è dichiarato irricevibile.
2. Le
spese processuali di questa sede, in complessivi fr. 1'000.-, sono poste a
carico della ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
al presidente del Tribunale arbitrale, dr. iur. avv. __________, __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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