Lexipedia

Decisione

12.2013.95

Lavoro - licenziamento immediato

30 gennaio 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

A. A partire

dal 1° dicembre 2006 (doc. 2 e 3) AP 1 è stato assunto alle dipendenze di AO 1

(denominata anche "M__________ ", doc. D, E e F), rivenditrice

ufficiale in Svizzera dell'omonima marca di autoveicoli.

Dopo aver svolto per alcuni mesi la funzione di sales supporter, dal

mese di ottobre 2007 AP 1 ha assunto la nuova funzione di direttore delle

succursali di __________ e __________ (doc. B, C e 5). Le condizioni di lavoro

sono state formalizzate e attualizzate con contratto del 5 marzo 2009 (doc. D e

doc. 6), con validità dal 1° agosto 2009. Questo stabiliva, tra l'altro, un

termine di disdetta di sei mesi e un salario mensile lordo di fr. 12'000.-,

oltre tredicesima e bonus fissato sulla base di uno specifico regolamento

aziendale (cfr. certificati di salario doc. 2 e 3).

B. La vendita

di autoveicoli da parte delle suddette filiali di AO 1 si è svolta in

collaborazione con __________ AG, importatrice ufficiale per la Svizzera (doc. 8).

Sulla base di specifici accordi, i rivenditori ufficiali (per quanto qui

interessa le filiali di AO 1) acquistano i veicoli dalla suddetta importatrice

che, allo scopo di incrementare le vendite, ha pattuito la concessione di sconti

speciali. Tra questi vi era lo sconto per la fornitura di veicoli destinati a

far parte delle cosiddette flotte, ovvero rivenduti a particolari

clienti dell'agenzia che acquistano nel tempo un certo numero di autovetture da

utilizzare quali veicoli di servizio o aziendali (doc. 11 e 16). Sulla base dei

medesimi accordi l'importatrice concedeva altresì ai rivenditori (nel caso specifico

quindi alle agenzie summenzionate dirette da AP 1) una riduzione del prezzo sui

veicoli direttamente acquistati a loro nome, a condizione che venissero da loro

utilizzati per un minimo di due mesi, mettendoli a disposizione dei rispettivi

clienti quali veicoli di servizio o dimostrativo (doc. 10 con riferimento al

"Demowagenrabatt" dell'8% e doc. 15).

Nel corso del 2010 sono emerse, a livello nazionale, irregolarità commesse da

un dipendente di una succursale per ottenere indebitamente sconti speciali. Con

modalità di cui meglio si dirà in seguito, per quanto rilevante, la questione è

divenuta oggetto di discussione tra i responsabili nazionali di AO 1 e i

direttori delle numerose succursali svizzere e in particolare è stata al centro

di una specifica riunione, sfociata nella sottoscrizione da parte di tutti i

quadri dirigenti aziendali e dirigenti di filiale di un accordo a valere quale

nuovo codice di comportamento (doc. E: "M__________ -Verhaltenskodex"

sottoscritto da AP 1 il 14 aprile 2010).

Nelle settimane successive hanno poi fatto seguito ulteriori riunioni a questo

proposito tra i dirigenti della società e i singoli direttori di succursale,

rispettivamente il loro personale addetto alle questioni amministrative. In

questo ambito, nel mese di giugno 2010, i responsabili a livello nazionale della

AO 1, tra i quali il delegato del suo Consiglio di amministrazione T__________

J__________ e M__________ M__________ si sono incontrati con AP 1 per discutere

specificatamente di alcune pratiche di vendita (con applicazione del

summenzionato sconto per auto di servizio) eseguite dalle succursali da lui

dirette, con riguardo ad operazioni svoltesi negli anni 2007, 2008 e 2009

(audizione teste M__________ M__________ del 2 ottobre 2012 pag. 3). Con invio

mail del 12 luglio 2010 AP 1 ha quindi fatto avere ai suoi interlocutori un documento

con la lista di tutti i casi ("Anbei alle Fälle") di vetture

di servizio acquistate con specifico sconto, ma in realtà vendute a clienti

prima della decorrenza del termine fissato dal regolamento (doc. 13). Tale

ricapitolazione, elaborata con il supporto di una tabella excel (file

dall'eloquente nome: "STATIST/__________ /Premi falsi.xls")

elencava una trentina di casi tra il 2004 e il 2009, con specificazione del

veicolo, delle date in cui è stato fornito e effettivamente rivenduto,

rispettivamente la data falsamente indicata all'importatrice affinché l'operazione

di compravendita del veicolo apparisse rispettosa delle condizioni pattuite per

ottenere lo sconto (colonna denominata: "Auslösung gefälscht").

C. Nel corso

della medesima estate la suddetta importatrice per la Svizzera e la casa madre

di riferimento D__________ AG hanno svolto ulteriori verifiche con un controllo

a campione delle domande di retrocessione presentate dalle succursali svizzere.

In tale ambito l'importatrice __________ AG ha interpellato AP 1 (con invio

e-mail 13 luglio 2010, plico Doc. Q) in merito ad alcuni casi in cui si

ipotizzava che la succursale da lui diretta avesse venduto veicoli concedendo

indebitamente agli acquirenti lo sconto flotta, in violazione del relativo

regolamento. Come richiesto, il direttore ha preso posizione in merito,

fornendo puntuali spiegazioni sulle singole operazioni e negando responsabilità

per eventuali irregolarità che, a suo parere, sarebbero semmai addebitabili agli

acquirenti, promettendo peraltro di intervenire (scambio mail plico doc. Q).

D. Con lettera

3 agosto 2010 (doc. 14) l'importatrice __________ AG ha scritto a AP 1, con

copia a AO 1, rendendo noto l'esito dei controlli relativi alle succursali

ticinesi da lui dirette, dai quali sarebbe emerso un agire illecito per

ottenere retrocessioni non dovute servendosi di documenti appositamente

falsificati. A seguito degli accertamenti dei suoi responsabili nazionali, intervenuti

in Ticino per chiedere spiegazioni (audizione teste M__________ M__________ del

2 ottobre 2012 pag, 4), il 9 agosto 2010 AO 1 con riferimento al colloquio di

stessa data e alle precedenti comunicazioni verbali, ha disdetto con effetto immediato

il contratto di lavoro con il direttore AP 1, riservandosi altresì di procedere

nei confronti del dipendente per il risarcimento del danno subito e di

chiederne il perseguimento in sede penale per l'ipotesi di frode e falsità in

documenti (doc. H). Sollecitata a fornire i motivi a giustificazione del

licenziamento in tronco (doc. I) e a correggere il contenuto del certificato di

lavoro (doc. L) la datrice di lavoro ha specificato il motivo nello scritto 2

settembre 2010 con riferimento al comportamento del dipendente a suo dire

inconciliabile con le direttive e alla politica aziendale ("Aufgrund

von Verhaltensweisen als Geschäfts- und Verkaufsleiter, welche sich mit unseren

Richtlinien und mit unserer Unternehmenspolitik nicht vereinbaren lassen"

doc. M).

E. Con

petizione 17 settembre 2010 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di

complessivi fr. 158'600.- a titolo di rifusione del pregiudizio patito in

seguito alla rescissione immediata del rapporto di lavoro e di indennità per

licenziamento immediato ingiustificato, nonché la modifica del certificato di

lavoro. In breve, egli ha contestato la sussistenza di motivi tali da

giustificare il suo licenziamento immediato ed ha sostenuto che eventuali

manchevolezze a lui imputate avrebbero dovuto indurre la datrice di lavoro a

formulare un avvertimento preventivo sulle conseguenze del ripetersi di

comportamenti anticontrattuali, ciò che nel caso concreto non sarebbe avvenuto.

Il licenziamento in tronco risulterebbe pertanto ingiustificato, ragion per cui

egli ritiene di aver diritto al guadagno che avrebbe conseguito se il rapporto

di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta di sei mesi, oltre

ad un’indennità pari a sei mensilità giusta l’art. 337c cpv. 3 CO. L'attore

chiede inoltre la modifica del certificato di lavoro nel senso di eliminare il

riferimento ai comportamenti ingiustamente rimproveratigli.

F. Con risposta

10 gennaio 2011 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione. In

sintesi, essa ha argomentato che l'agire del dipendente, a maggior ragione se

si tien conto del suo ruolo di direttore, avrebbe pregiudicato in modo

definitivo e irreversibile il rapporto di fiducia. Non solo egli avrebbe

volutamente sottaciuto fatti gravi in occasione dei chiarimenti richiesti

durante l'incontro del 1° giugno 2010, ma avrebbe tollerato e sostenuto le

pratiche scorrette anche dopo tale data, esponendo così la datrice di lavoro al

rischio di procedure giudiziarie da parte dell'importatrice vittima

dell'inganno e del conseguente danno. Tali gravi manchevolezze sarebbero quindi

valido motivo del licenziamento immediato.

Nella replica e nella duplica orale le parti si sono riconfermate nelle proprie

allegazioni e richieste. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a

comparire alla discussione finale, ribadendo le proprie antitetiche posizioni nei

rispettivi allegati conclusivi.

G. Con sentenza del

13 maggio 2013 il Pretore ha confermato la validità e la tempestività del

licenziamento immediato e conseguentemente respinto le pretese dell'attore,

ponendo a suo carico tasse di giustizia e ripetibili.

H. Con atto di

appello 13 giugno 2013 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso

di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili.

Con risposta del 27 agosto 2013 la convenuta propone la reiezione del gravame

pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1°

gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile

svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura

innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2.

Nella

propria sentenza il Pretore, ribadite dottrina e giurisprudenza in materia di

disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337

CO, ha esaminato le divergenze sorte tra le parti in merito ai motivi del

licenziamento e alla sua tempestività.

Il primo giudice ha dapprima ritenuto che le pratiche ingannevoli messe in atto

per ottenere sconti sulle auto di servizio costituissero una grave violazione

dei doveri contrattuali dell'attore, oggetto di ben due ammonimenti in

occasione degli incontri avvenuti nei mesi di febbraio e giugno 2010. La chiara

volontà dalla datrice di lavoro di non più tollerare simili pratiche sarebbe

inoltre stata codificata nel codice di comportamento appositamente allestito e

sottoscritto dalle parti (doc. E) e resa altresì esplicita in occasione della

campagna di sensibilizzazione e informazione del personale appositamente

promossa a livello svizzero ad inizio 2010. Alla luce di queste circostanze,

apparendo chiaro all'attore il rischio di licenziamento immediato in caso di

nuovi analoghi comportamenti scorretti, il Pretore ha considerato il dipendente

adeguatamente ammonito, pur in assenza di un'esplicita minaccia in tal senso.

3.

Il

giudice di prime cure ha poi esaminato i fatti posteriori a tale ammonimento

intravvedendovi, sulla base delle risultanze istruttorie, una responsabilità

dell'attore in merito alla pratica degli sconti flotta indebitamente ottenuti

in violazione alle precise direttive aziendali. Tale prassi non solo sarebbe

stata resa possibile da un atteggiamento tollerante dell'attore, ma questi

l'avrebbe addirittura sostenuta, dando ai dipendenti indicazioni al fine di

consentire una pratica ingannevole, continuando ad agire in tal modo anche dopo

aver sottoscritto il codice di comportamento. A mente del primo giudice, durante

gli incontri chiarificatori dei mesi di febbraio e giugno 2010 l'attore avrebbe quindi indebitamente sottaciuto ai suoi superiori gli abusi commessi con gli

sconti flotta, violando così in modo grave il dovere di fedeltà che gli

incombeva considerata la funzione di direttore e tenuto conto in particolare

dell'opportunità datagli di mantenere la funzione dirigenziale concessagli

malgrado gli abusi a quel momento emersi in merito agli sconti per le auto di

servizio. Il Pretore ne ha concluso che i motivi gravi rendessero giustificato

un licenziamento immediato del dipendente ai sensi dell'art. 337 CO.

A mente del giudice di prime cure la convenuta sarebbe venuta a conoscenza dei

fatti gravi posti a giustificazione del licenziamento solo il 6 agosto 2010,

svolgendo gli accertamenti scaturiti dalla comunicazione 3 agosto 2010 (doc. 14).

In precedenza non vi sarebbero stati elementi sufficienti atti a destare

sospetti o incrinare il rapporto di fiducia esistente e quanto inizialmente emerso

in merito allo sconto per le auto di servizio neppure costituirebbe, a mente

del Pretore, un motivo grave ai sensi dell'art. 337 cpv. 1 CO (sentenza

impugnata pag. 10 n. 11). La disdetta pronunciata il 10 agosto 2010 è quindi

stata ritenuta tempestiva dal giudice di prime cure, che ha respinto le domande

di risarcimento e di indennità, così come la richiesta di modificare il

certificato di lavoro rilasciato, risultato corretto e veritiero.

4.

Nel

proprio appello l'attore contesta le conclusioni pretorili secondo cui le

mancanze a lui imputate sarebbero di gravità tale da giustificarne il

licenziamento in tronco. L’appellante espone preliminarmente i tratti salienti

del suo rapporto di lavoro, del ruolo dell'appellata rispetto all'importatrice

e le circostanze che hanno condotto al licenziamento, riassumendo infine il

giudizio pretorile. Queste parti iniziali dell'allegato (da pag. 1 a pag. 7) sono una sorta di premessa e come tale non costituiscono una censura motivata ai sensi

dell'art. 311 CPC, ma sono semmai da considerare quale introduzione generale alle

censure di seguito esposte.

5.

In sintesi,

le tesi ampiamente sviluppate dall'appellante vertono su tre aspetti. Dapprima

contestano la deduzione pretorile in merito alla gravità del motivo posto alla

base della disdetta del rapporto di lavoro, siccome la datrice di lavoro

sarebbe stata a conoscenza della prassi adottata in materia di sconti per flotta

contraria alle direttive dell'importatrice.

Il Pretore sarebbe inoltre incorso in un'errata applicazione del diritto per

aver dedotto dalla sola sottoscrizione del codice di comportamento (doc. E) un

formale avvertimento.

In ogni caso, a mente dell'appellante, il licenziamento immediato sarebbe stato

deciso in modo intempestivo, la datrice di lavoro potendo disporre di tutti gli

elementi per fondare la sua decisione già nel corso del mese di luglio 2010. Di

conseguenza l'appellante ribadisce le pretese di natura pecuniaria e la

richiesta di modifica del certificato di lavoro.

6.

L'art.

337.

CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con

effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la

continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata

appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto

immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo

restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28 consid. 4.1 e 213 consid.

3.

). L’esistenza di un motivo grave ai sensi dell’art. 337 CO viene ammessa

con prudenza nel caso in cui il licenziamento in tronco è pronunciato nel corso

di una disdetta ordinaria precedente. Manchevolezze minori possono sì

giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente

malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III

351.

consid. 2.1, 130 III 28 consid. 4.1).

Determinante è il motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte – o

comunque presente – al momento della disdetta; tuttavia, a titolo eccezionale,

chi ha dato la disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già

esistiti ed emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né

abbia potuto conoscerli (DTF 127 III 310, consid. 4a; 124 III 25 consid.

3c; 121 III 467, consid. 4 e 5).

Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei

doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le

circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità

(DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto,

ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso

recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez,

Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, n. 13 ad art. 337 CO; II CCA, sentenza inc.

12.2007.85

del 7 settembre 2007, inc. 12.2006.164 del 26 giugno 2008). Sulla

questione dell'esistenza dei giusti motivi a sostegno di un licenziamento in

tronco il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento (art.

337.

cpv. 3 CO), censurabile in appello in caso di abuso (DTF 127 III 153 consid. 1a; II CCA,

sentenza inc. 12.2005.117 del 10 marzo 2006, inc. 12.2006.164 del 26 giugno

2008, inc. 12.2008.45 del 17 ottobre 2008, inc. 12.2009.168 del 29 novembre

2010). Tale consolidata prassi giurisprudenziale vale anche nel nuovo

ordinamento processuale (Reetz/Theiler,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordunung ZPO, 2a ed., n.

15.

Vorbemerkungen zu den Art. 308-318, n. 37 Art. 310).

7.

A titolo di

premessa generale, prima di entrare nel dettaglio delle tesi sviluppate

dall'appellante, va rilevato come questi non si confronti esplicitamente e

compiutamente con la circostanza, non contestata e comunque risultante dagli

atti, che il suo impiego l'abbia visto operare quale persona con funzione dirigenziale

e di particolare responsabilità all'interno dell'azienda. Le tesi di appello tendono

piuttosto a minimizzare tale ruolo, nel tentativo di far apparire il dipendente

alla stregua di un qualsiasi subordinato e di imputargli semmai un errore tutto

sommato di scarsa rilevanza, la cui responsabilità sarebbe oltrettutto condivisa

con altri dipendenti che, tra l'altro, neppure sarebbero stati licenziati a

seguito degli stessi fatti (appello pag. 13). Questa impostazione delle censure

non può trovare accoglimento e omette, a ben vedere, di confrontarsi

adeguatamente con la conclusione pretorile. Il primo giudice ha infatti

ritenuto che il licenziamento immediato, senza esigenza di preventiva diffida,

trovasse la sua giustificazione in più di un giusto motivo imputabile

all'appellante, proprio in virtù della funzione dirigenziale svolta, in qualità

di direttore delle succursali di __________ e __________. Giustamente il

Pretore ha quindi esaminato le circostanze alla luce di tale particolarità,

considerando come un simile ruolo di responsabilità implichi per la datrice di

lavoro di poter confidare in una lealtà assoluta da parte del dipendente (DTF116

II 145). In tale ottica, già il solo fatto di essersi reso responsabile di un

agire ingannevole nei confronti della datrice di lavoro, e segnatamente dei suoi

responsabili a livello nazionale, è un comportamento atto a irrimediabilmente

compromettere la necessaria fiducia. In termini generali, ovvero a prescindere

dalle circostanze particolari verificatesi nella fattispecie, di cui si dirà nei

considerandi successivi, il direttore di una o più succursali dell'azienda è

per sua stessa funzione chiamato a intraprendere quanto necessario per evitare

che comportamenti illeciti e pratiche ingannevoli possano essere messi in atto

dai suoi subalterni, controllare il verificarsi di simili episodi e, se del

caso, intervenire tempestivamente a tutela dell'azienda. Nel caso concreto

l'appellante non solo ha omesso di agire in tal senso, ma si è addirittura reso

personalmente responsabile dell'inganno, lasciando che la succursale fornisse

all'importatrice documentazione volutamente artefatta al fine di ottenere

indebiti sconti, in palese violazione con gli accordi presi. L'illiceità di

tale comportamento è manifesta e a ben vedere neppure controversa. Non può

infatti essere considerata un'adeguata contestazione la semplice invocazione di

una identica illecita prassi adottata da chi precedentemente svolgeva la

medesima funzione dirigenziale (pratiche scorrette che emergono ad esempio dal

doc. 13 e dalle deposizioni dei testi). Agli atti non risulta che l'agire del

dipendente sia stato perseguito penalmente (come la datrice di lavoro si era inizialmente

riservata di fare con lo scritto doc. 14), ma le circostanze emerse permettono

comunque di qualificare l'allestimento di documentazione falsa ai fini di

ottenere indebiti vantaggi economici quale agire ingannevole. A prescindere

dalla valutazione di un simile comportamento dal profilo delle disposizioni di

diritto penale, da un punto di vista della violazione dei doveri professionali

la gravità dell'agire illecito è palese e non necessita di ulteriori

considerazioni.

Alla reprensibilità di un simile comportamento si aggiunge altresì la gravità

dell'atteggiamento per nulla trasparente assunto dall'attore durante gli

accertamenti messi in atto dalla convenuta (cfr. considerando B). In quei

frangenti egli ha fornito chiarimenti e ammissione parziale per alcune pratiche

illecite sugli sconti per le auto di servizio (doc. 13), ma ha scientemente

sottaciuto le altre pratiche illecite relative agli sconti flotta, ovvero

proprio quelle circostanze poi emerse nel corso dei controllo del mese di

agosto 2010, tra le quali la falsificazione di documenti per ottenere indebiti

sconti, poste alla base del licenziamento immediato. Alla luce di tali

circostanze, tenuto conto delle accresciute esigenze poste a quadri aziendali

(sentenza Tribunale federale 2.12.2009 inc.4A_476/2009, consid, 3.1) merita

conferma la conclusione pretorile che ha riconosciuto come irrimediabilmente compromessa

la necessaria fiducia della datrice di lavoro nei confronti del dipendente

dirigente.

8.

Se anche

si volesse esaminare l'invocata corresponsabilità di terzi (appello pag. 11 n.

12.1

c e pag. 13) e i rimproveri che attribuiscono ad altri dipendenti delle

succursali in questione l'iniziativa di aver agito in modo scorretto nelle

pratiche per l'ottenimento indebito di sconti, va rilevato come tali pretese

circostanze risultano tutt'altro che provate. In ogni caso l'esito non sarebbe

stato più favorevole all'appellante che, in qualità di dirigente, sarebbe

comunque chiamato a sopportare le conseguenze di tale agire dei suoi subordinati

per aver volutamente e attivamente dissimulato tale situazione, contravvenendo così

all'obbligo di informazione verso i suoi superiori. Anche in simili circostanze

meriterebbe quindi conferma la conclusione pretorile che ha ritenuto

irrimediabilmente compromessa la fiducia della datrice di lavoro nei suoi

confronti.

Nel tentativo di dare forza alle sue tesi l'appellante si spinge fino a

rimproverare ad una sua subordinata di non aver segnalato alla direzione la

prassi dello sconto flotta, come era invece tenuta a fare, e a lamentarsi del

suo mancato licenziamento a seguito di tale omissione. Egli si definisce quindi

una sorta di capro espiatorio, ingiustamente punito malgrado il merito di

"aver interrotto il malvezzo degli anni precedenti già al suo arrivo in

ditta: dagli 11 casi del 2006, si è passati a 4 nel 2008 (…omissis…), a 2 nel

2009, per poi sparire del tutto nel 2010" (appello pag. 13 in fine e 14). Sennonché tale tesi, che costituisce peraltro l'ammissione di un comportamento

comunque scorretto, non scalfisce certo le conclusioni pretorili, ma anzi le

conferma. Vista la gravità della violazione dei doveri (alla luce delle circostanze

particolari evocate nei precedenti considerandi), la frequenza dei

comportamenti scorretti non appare infatti elemento decisivo nell'ottica del

giudizio sulla fiducia venuta meno nei confronti di un direttore che si era

impegnato a rispettare le regole (doc. E) e si è poi comportato in modo contrario.

9.

Privo di

consistenza appare pure lo sforzo dell'appellante finalizzato a operare un

artificioso distinguo tra "la problematica degli sconti sulle auto di

servizio", a suo dire unico oggetto delle discussioni avvenute tra

responsabili delle filiali, e i cosiddetti "sconti flotta"

(appello pag. 14). La tesi è anzitutto smentita dalle risultanze istruttorie

che attestano una preoccupazione di ordine generale della datrice di lavoro in

merito a prassi di vendita contrarie agli accordi presi con l'importatrice (tra

gli altri si veda quanto riferito dal teste A__________ G la cui deposizione

viene riproposta dall'appellante in modo parziale e accompagnata da una personale

e errata interpretazione, appello pag. 14).

Così come proposta la censura neppure risulta peraltro ricevibile (art. 311

CPC), non confrontandosi adeguatamente con la contraria conclusione pretorile

che ha ritenuto comprovata la volontà della convenuta di fare luce su ogni tipo

di abuso (decisone impugnata pag. 13). L'obbligo di fedeltà del dipendente e il

conseguente dovere di informazione verso i superiori non si esaurisce comunque

nella sola risposta ai quesiti esplicitamente posti, ma si estende

evidentemente a tutte le questioni rilevanti, tra le quali vi sono certamente

prassi di vendita contrarie a chiare prescrizioni interne all'azienda e atte a

costituire la violazione di obblighi da questa contrattualmente assunti verso

l'importatrice.

10.

L'appellante omette altresì di

considerare come il suo comportamento abbia esposto la datrice di lavoro al

rischio di venire resa responsabile delle ripetute violazioni contrattuali commesse

verso l'importatrice. Oltre a vedersi confrontata con la legittima richiesta di

restituzione di quanto indebitamente ottenuto (quale eccessiva riduzione del

prezzo dei veicoli) la datrice di lavoro, secondo l'ordinario andamento delle

cose, ha pure corso il rischio di vedersi rescindere il contratto che la legava

all'importatrice. Non poteva certo sfuggire al direttore di una succursale la

circostanza che il suo agire, rispettivamente le sue omissioni, comportassero

un notevole pregiudizio per la datrice di lavoro, oltretutto in un momento in

cui la tematica degli abusi nelle pratiche di ottenimento di sconti era al

centro dell'attenzione dell'importatrice e aveva messo seriamente alla prova la

convenuta, chiamata a rispondere nei confronti della sua controparte

contrattuale. Così facendo il direttore ha pertanto gravemente leso legittimi

interessi della datrice di lavoro e di conseguenza irrimediabilmente

compromesso la fiducia riposta nei suoi confronti, giustificando la disdetta

immediata del contratto di lavoro.

Va detto che in ogni caso, a prescindere dalle conseguenze concrete subite

dalla datrice di lavoro o dall'entità del rischio effettivamente corso, l'agire

del direttore è qualificabile quale violazione di direttive chiare e importanti

della datrice di lavoro, comportamento che nelle circostanze concrete già

risulterebbe comunque sufficiente a giustificare un licenziamento immediato (DTF

4A_454/2007 del 5 febbraio 2008 in: JAR 2009, p. 189).

11.

A ben vedere l'appellante, soffermandosi

dettagliatamente su una serie di circostanze, si è comunque limitato a

sollevare considerazioni di carattere generale, nel tentativo di minimizzare la

portata del suo agire. Oltre a non confrontarsi concretamente con le sue

specifiche mansioni e responsabilità dirigenziali (come indicato ai

considerandi precedenti) egli non affronta neppure la questione delle aspettative

in lui concretamente riposte della datrice di lavoro. Questa lo aveva infatti identificato

quale interlocutore privilegiato nell'affrontare la problematica degli abusi

sugli sconti, chiedendogli di darle man forte nella soluzione del problema emerso,

ovvero nello scongiurare in futuro il verificarsi di analoghe pratiche

scorrette. Contrariamente alle aspettative egli si è invece rivelato come uno

degli autori diretti di una ripetuta e sistematica violazione delle direttive, attuata

anche con l'ausilio di falsificazione di documenti, al fine di ingannare la

datrice di lavoro e nel contempo l'importatrice, indotta così a concedere

sconti non dovuti.

E neppure può essere ignorata, a proposito delle motivazioni soggettive che

hanno mosso l'appellante, la circostanza che tale agire scorretto comportasse per

lui evidenti vantaggi economici quale beneficiario di remunerazioni calcolate

anche sulla base della cifra d'affari conseguita (cfr. contratto doc. 6, punto

6.

"Erfolgsbeteiligung" e doc. 7).

12.

Non merita di essere seguita

l'impostazione logica delle tesi dell'appellante tendente a far apparire quali

circostanze rilevanti ai fini del licenziamento solo puntuali e specifici fatti

(si veda ad esempio la dettagliata ricostruzione, a pag. 16 dell'appello, della

corrispondenza intercorsa per alcune vendite con sconto flotta). Questi episodi

non sono infatti che una parte di un insieme di circostanze rilevanti, ovvero

quelle irregolarità e quei comportamenti scorretti emersi in occasione dei

tentativi della dirigenza aziendale di capire la portata dei comportamenti

illeciti e contrari alle direttive, di istruire conseguentemente i dipendenti

richiamandoli al rigoroso rispetto e ai loro doveri professionali (tra i quali

la vigilanza e la segnalazione ai superiori), di estirpare la prassi in atto

con chiaro riferimento ai rischi in cui l'azienda sarebbe incorsa visti gli

obblighi contrattuali della stessa nei confronti dell'importatrice e del gruppo

automobilistico di cui era uno dei punti di riferimento per la vendita in

Svizzera. In questo senso eloquenti risultano le dichiarazioni fornite dal

responsabile di tutte le filiali svizzere M__________ M__________ sentito quale

teste (audizione del 2 ottobre 2012, pag. 2 e 6 ).

13.

Ritenuto come il dipendente

abbia, con il suo comportamento sopra descritto, minato la base della fiducia

in lui riposta, le inadempienze lamentate dalla datrice di lavoro e addotte a

motivazione del licenziamento immediato risultano di gravità tale da rendere

intollerabile il proseguimento del rapporto lavorativo fino al normale termine

di disdetta. Il licenziamento del 9 agosto 2010 (doc. H) risulta pertanto

basato su valido motivo.

14.

L'appellante lamenta

ripetutamente l'assenza di un formale avvertimento prima del licenziamento per

motivi gravi. Visto quanto esposto ai considerandi precedenti la questione

potrebbe anche rimanere indecisa, siccome la gravità del comportamento

dell'attore è tale da giustificare il licenziamento immediato anche in assenza

di una esplicita diffida (sentenza del Tribunale federale del 2 dicembre 2009

inc.4A_476/2009). Abbondanzialmente va comunque rilevato come la

sottoscrizione del doc. E, visto il suo chiaro tenore, va comunque considerata

come una valida diffida, come correttamente concluso dal Pretore.

L'accordo in questione, sottoscritto anche dall'appellante, si qualificava

espressamente quale aggiunta al contratto di lavoro (si vedano le diciture

"Anhang zum Anstellungsvertrag" e "ergänzende

Bestandteil des Anstellungsvertrages"). Oltre ad affermare alcuni principi

generali di comportamento al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali nel

rispetto di assuluta correttezza e onestà ("unter Einhaltung von

absolute Ehrlichkeit"), tra i quali il divieto di esigere da colleghi

o subordinati comportamenti illeciti ("Kein Vorgesetzter und kein

Kollege fordert eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter bewusst zu einem

Fehlverhalten auf"), veniva altresì ricordato l'obbligo di segnalare

direttamente ai membri della dirigenza aziendale o al presidente del consiglio

di amministrazione ogni sospetto di mancato rispetto di leggi, prescrizioni e

direttive. Più specificatamente l'accordo indicava inoltre l'esigenza di

rispettare le regole imposte dall'importatore e che solo con il consenso di

quest'ultimo sarebbero state possibili modifiche. I sottoscrittori dell'accordo

confermavano quindi di aver letto e compreso il codice di comportamento, il cui

mancato rispetto avrebbe comportato sanzioni ("Bei Nichtbefolgung ist

mit Sanktionen zu Rechnen").

Al più tardi al momento della firma di tale accordo aggiuntivo per l'appellante

era quindi chiaramente riconoscibile che, in caso di nuovi episodi contrari

alle norme di comportamento ricordate, la sanzione sarebbe stata il

licenziamento. Egli non poteva interpretare tale aggiunta contrattuale come una

semplice indicazione astratta e generica, ma doveva, viste le circostanze,

coglierne i riferimenti alla specifica situazione riscontrata e alle prassi

illegittime passate che la dirigenza aziendale chiedeva di estirpare, con

esplicito riguardo ai doveri di verifica e segnalazione di ogni sospetto,

rispettivamente alle sanzioni in caso di violazione.

L'appellante cerca quindi invano di sminuire la portata del codice di

comportamento sottoscritto (doc. E) ribadendo la tesi secondo la quale questo

sarebbe "da sempre stato un esercizio pretestuoso voluto dalla qui

appellata per ricostruirsi un'immagine d'irreprensibilità di fronte

all'importatrice" (appello pag. 10 n. 12.1.a con rimando alle tesi

sostenute a pag. 2 della replica). L'asserto è rimasto allo stadio di mera allegazione

di parte, frutto di una valutazione soggettiva e privo di riscontro probatorio,

e il tentativo di riproporlo in questa sede a fronte delle diverse deduzioni

pretorili risulta pertanto addirittura irricevibile per carenza di adeguata

motivazione (art. 311 CPC).

15.

Resta infine da esaminare la

tempestività del licenziamento in tronco deciso dalla datrice di lavoro e

notificato al dipendente con lo scritto 9 agosto 2010. L'appellante sostiene che la datrice di lavoro avrebbe già avuto gli elementi per trarre le

conclusioni poste alla base del licenziamento immediato ben prima del mese di

agosto.

Anzitutto va rilevato come il rimprovero mosso al dipendente in occasione del

licenziamento, verso il quale era venuta meno la fiducia, non si riferisse a

singole pratiche o a dettagli di una specifica operazione di vendita. In questo

senso non è quindi determinante sapere se e come l'appellante abbia risposto

adeguatamente alle richieste di informazioni in occasione di uno scambio di lettere

intervenuto nel corso del mese di luglio 2010 (dettagliatamente descritto a

pag. 16 dell'appello). Questa corrispondenza ha peraltro visto il dipendente

fornire ai superiori spiegazioni che apparivano come convincenti in merito al

diritto di determinati clienti all'ottenimento dello sconto flotta. Neppure

l'appellante pretende che da tali riscontri emergessero chiari elementi atti a

trarre conclusioni come quelle poste alla base del licenziamento, limitandosi egli

stesso a trarne una generica deduzione. Egli si limita infatti a proporre una

soggettiva valutazione secondo la quale "Dalla 'scoperta' di cui sopra

(doc. 16), M__________ avrebbe dovuto quindi al più tardi in quell'occasione,

capire che non vi era qualcosa che 'non andava' pure per le vendite sugli

sconti flotta" (appello pag. 16).

Sempre con riferimento a tale corrispondenza l'appellante rileva che "M__________

avrebbe dovuto spontaneamente attivarsi e svolgere indagini per sgomberare

il campo da dubbi su di un'eventuale violazione contrattuale" (appello

pag. 19). A suo dire sarebbe quindi stata l'appellata a omettere di chiarire la

fattispecie, cosa che avrebbe poi fatto solo a partire dal 3 agosto successivo.

La tesi dell'appellante non trova conferma. Infatti non considera un aspetto

rilevante, ovvero che in occasione dello scambio di corrispondenza in questione

il direttore delle succursali ticinesi godeva (ancora) della fiducia dei responsabili

a livello nazionale che, nell'ambito di un tale rapporto di leale

collaborazione, hanno ricevuto spiegazioni (su precisi contratti e singoli

clienti) che non apparivano certamente destituite di fondamento o inverosimili.

La fiducia allora rinnovata è invece venuta meno a fronte dei riscontri emersi

dopo lo scritto inviato il 3 agosto 2010 dall'importatrice all'appellante (con

copia all'appellata) che comunicava di aver riscontrato irregolarità in

occasione delle verifiche a campione eseguite, accusava il destinatario di

essersi servito di documentazione falsificata per ottenere indebiti vantaggi, ipotizzava

comportamenti delittuosi ("betrügerische Delikte") e proponeva una

procedura per ottenere i necessari chiarimenti (doc. 14). La trasferta di M__________

M__________ a __________ del 6 agosto 2010 appare eloquente al proposito degli

accertamenti prontamente svolti (come risulta dalla deposizione dello stesso

resa il 2 ottobre 2012 a pag. 4, ampiamente riproposta dall'appellante e dalle

conferme di altri testi tra i quali R__________ E__________ durante l'audizione

del 24 gennaio 2012, pag. 10). Il Pretore ne ha tratto le giuste conclusioni e

inutilmente, e in modo pure irrito (art. 311 CPC), l'appellante cerca di

scalfirle proponendo generiche tesi in merito all'agire ingannevole, alle "intenzioni

machiavelliche", ad una disdetta "pretestuosamente costruita

per motivi strategici" o alla distruzione di documenti per sopprimere

prove rilevanti (appello pag. 20).

16.

In conclusione merita conferma

la decisione del primo giudice che ha ritenuto giustificato il licenziamento

immediato del dipendente respingendone la pretesa risarcitoria avanzata giusta

l’art. 337c cpv. 1 CO.

Vista la conferma del giudizio pretorile a questo riguardo, risulta pertanto

superfluo l'esame delle censure (appello da pag. 21 a pag. 24, n. 14 e 15) relative alle pretese pecuniarie e alla modifica del certificato di lavoro,

in quanto si basano sulla premessa di un licenziamento senza causa grave.

17.

Ne discende che l’appello, per

quanto ricevibile, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la

soccombenza (art. 106 CPC) e sono calcolate su di un valore litigioso

complessivo di fr. 158'600.-, determinante anche ai fini di un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale Federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG

decide:

1. L’appello 13 giugno 2013 di

AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Le spese processuali di

appello di fr. 4'500.-, già anticipate, sono poste a carico dell'appellante che

rifonderà alla controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).