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Decisione

12.2013.96

Appalto - mercede - deduzioni varie

22 maggio 2015Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi, e tanto meno i relativi costi di ripristino, dovuti alla presenza di

umidità, comunque limitata e dunque non eccessiva (p. 47, e neppure causata dai

drenaggi, cfr. p. 18 e 47 seg.), al piano cantina (a p. 47 seg.), fatto

quest’ultimo che le nuove domande, così come formulate, non erano idonee a

rimettere in discussione.

7. Ciò posto, è innanzitutto a

torto che il convenuto pretende che i costi di ripristino dei difetti dei

drenaggi possano essere superiori ai fr. 25’000.- + IVA inizialmente considerati

dal Pretore (e da lui poi ridotti di fr. 7'000.- + IVA a p. 28 della sentenza,

aspetto questo che è oggetto di una puntuale censura che verrà esaminata più

avanti, cfr. consid. 9) per il fatto che l’intervento di ripristino proposto

dal perito e dal giudice costituirebbe un semplice “palliativo”,

rispettivamente auspica che gli possa essere riconosciuta anche la rifusione dei

costi di ripristino per la presenza di umidità nel locale cantina negati dal

giudice di prime cure (sentenza p. 28 seg.). Quelle sue pretese, di per sé

nemmeno quantificate in questa sede e con ciò già irricevibili (art. 311 cpv. 1

CPC; DTF 137 III 617 consid. 4.3; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.83),

non sono in effetti state provate, l’istruttoria di causa, a prescindere dalle

soggettive impressioni del convenuto circa l’esistenza di un suo ingente credito

a seguito di questi difetti e danni, non avendo in realtà permesso di accertare,

nonostante l’allestimento della perizia (che - come detto - non ha potuto

essere ulteriormente completata in questa sede), che quegli asseriti difetti comportassero

un pregiudizio superiore alla somma di fr. 25'000.- + IVA indicata dal Pretore

per il ripristino dei difetti dei drenaggi (il perito non ha per altro mai

detto che gli interventi di ripristino dei drenaggi da lui indicati

costituissero dei semplici “palliativi”, cfr. perizia p. 19 seg. e complemento

peritale p. 1 seg.). In tali circostanze il convenuto non può ovviamente

prevalersi della facilitazione della prova di cui all’art. 42 cpv. 2 CO, il

mancato riconoscimento di eventuali posizioni di danno superiori non essendo stato

causato dall’impossibilità di determinarlo in modo preciso (cfr. anzi le

risultanze peritali riassunte al considerando precedente, con l’ulteriore

aggiunta che il convenuto mai aveva o ha chiesto al perito di quantificare il

risarcimento per un intervento atto ad eliminare in modo “non palliativo” i

difetti dei drenaggi).

8. Il convenuto rimprovera in

seguito al Pretore di non aver dedotto dalle spettanze dell’attrice la somma

fatturatagli per il noleggio della gru durante 4 mesi, da ottobre 2003 a gennaio 2004 (sentenza p. 23 seg.), che avrebbe giustificato una deduzione di altri fr.

6’000.- + IVA (corrispondente a fr. 6'456.- IVA inclusa). Egli ritiene in

sostanza che la messa a disposizione della gru, che faceva parte dell’impianto

di cantiere esposto a prezzo globale, doveva essergli concessa, senza

l’esposizione di un noleggio mensile separato, fino alla conclusione di tutti i

lavori previsti dal contratto, compresi quelli relativi alla sistemazione

esterna (terminata nel gennaio 2004), e non solo fino al termine dei lavori di

edificazione per cui la gru sarebbe stata necessaria (terminati già nel

settembre 2003). La censura è infondata.

In base al capitolato (doc. B)

l’impianto di cantiere, indennizzato globalmente, comprendeva tutte le macchine

e le attrezzature ecc. necessarie per un’esecuzione a regola d’arte delle opere

oggetto dell’appalto (pos. R111, p. 5) e valeva per l’esecuzione della

costruzione completa (pos. R141, p. 6). Ciò non può però ragionevolmente essere

inteso - come invece preteso dal convenuto - nel senso che l’intero impianto di

cantiere doveva rimanere in loco fino al termine di tutti i lavori

contrattuali, ma unicamente nel senso che ogni sua parte avrebbe dovuto

rimanervi solo nella misura in cui ciò era necessario per la corretta

conclusione degli stessi (cfr. pure perizia p. 54). Proprio in quest’ottica,

l’attrice, con scritto 22 settembre 2003 (doc. T), ha così comunicato al

direttore dei lavori, valido rappresentante del convenuto (cfr. doc. A), che i

lavori di sua spettanza per i quali era necessario l’utilizzo della gru sarebbero

stati completati entro la fine del mese, come è poi pacificamente avvenuto, e

che da quel momento il richiesto mantenimento della gru sul cantiere avrebbe

comportato la fatturazione separata di un noleggio, senza che il destinatario

della comunicazione avesse avuto da ridire (ciò a conferma del fatto che la

clausola contrattuale andava intesa proprio in quel senso). In tali circostanze,

la fatturazione separata del noleggio della gru da ottobre 2003 a gennaio 2004, cioè durante il periodo in cui l’attrice, pur non avendo ancora concluso tutti i

lavori esterni, non aveva più necessità di utilizzarla di modo che la stessa è

stata usata per permettere la conclusione dei lavori di altri artigiani (teste __________

p. 5), è pertanto corretta.

9.Nel

prosieguo del suo esposto il convenuto contesta al Pretore anche di aver riconosciuto,

per i costi di ripristino dei drenaggi difettosi, una deduzione a suo favore di

soli fr. 24'090.- (fr. 90.- per la chiusura delle ispezioni con appositi

coperchi, fr. 6'000.- per la riparazione dei tubi orizzontali rotti e fr.

18'000.- per la chiusura dei fori nei tubi delle ispezioni verticali dei drenaggi,

cfr. sentenza p. 27 seg.) + IVA anziché di fr. 31'090.- (con la posizione per

la chiusura dei fori nei tubi delle ispezioni verticali dei drenaggi

quantificata in fr. 25'000.-) + IVA, ciò che avrebbe aumentato il credito dell’attrice

di fr. 7’000.- + IVA (corrispondente a fr. 7'532.- IVA inclusa). La censura è

infondata. Come rilevato dal Pretore, in un primo momento il perito, fondandosi

su un’offerta della ditta __________, aveva in effetti quantificato in fr.

25'000.- la spesa per la chiusura dei fori nei tubi delle ispezioni verticali

dei drenaggi (10 x fr. 2'500.-, perizia p. 19 e 73); sennonché, dopo aver

contattato altre ditte che si occupavano di tali opere, segnatamente la ditta __________,

egli ha ritenuto di poter aggiornare il suo preventivo dei costi a fr. 18'000.-

prudenziali (10 x 1'800.- complemento peritale p. 1, 2 e 7). Contrariamente a

quanto preteso dal convenuto, in tali circostanze non si è dunque in presenza

di due tipi di interventi di ripristino con costi diversi, uno di fr. 25'000.-

e un altro di fr. 18'000.-, per cui è del tutto a torto che egli rivendica “il

diritto di potere scegliere l’impresa migliore che dia il massimo di garanzia

in termini di esperienza e professionalità” rispettivamente osserva che “un

risarcimento per i difetti in base alla offerta meno cara per contenerne le

conseguenze viola i principi legali e non costituisce un risarcimento congruo

per il danno subito” (appello p. 9).

10. Nella sentenza (p. 20) il Pretore

ha quindi escluso che il convenuto potesse dedurre dalle spettanze dell’attrice

la fatturazione a regia dei ponteggi destinati a permettere l’esecuzione da

parte della ditta __________ della scala interna in ferro, di fr. 2'028.45 +

IVA (corrispondente a fr. 2'182.60 IVA inclusa): nell’occasione egli non ha ritenuto

di seguire l’opinione del perito, il quale, dopo aver in un primo tempo ammesso

quella fatturazione, in un secondo momento l’aveva dedotta siccome la

prestazione non sarebbe stata più riscontrabile, osservando invece che la

mancata rilevabilità a posteriori della stessa era ovvia siccome si trattava di

lavori limitati al supporto logistico necessario per la posa della scala, la

cui esecuzione era comunque da presumersi in virtù dell’avvenuta sottoscrizione

da parte del direttore dei lavori dei relativi bollettini a regia.

In questa sede il convenuto riconferma

il buon fondamento della deduzione, rilevando da una parte che in base al

contratto quei ponteggi erano compresi nell’impianto di cantiere esposto a

prezzo globale o comunque nella posizione a misura “ponteggi” e dall’altra che

il perito non era stato in grado di confermare la posa di quei ponteggi. La censura

dev’essere disattesa.

Con riferimento alla prima

questione, si osserva che dal capitolato (doc. B) si evince innanzitutto che i

pianerottoli d’appoggio, i ponteggi per solette, le impalcature di montaggio, le

impalcature mobili e gli altri componenti oltre a quelli che sarebbero stati descritti

in seguito erano compresi nel costo dell’impianto di cantiere (pos. E093.03, p.

8) esposto a prezzo globale, sennonché non risulta che i ponteggi destinati a

permettere l’esecuzione della scala interna in ferro che qui interessano

rientrino in queste posizioni; sempre dal capitolato si evince poi che il

ponteggio di facciata e di parete (pos. E100, p. 8), il cui prezzo andava fatturato

a misura, era previsto per le opere da impresario costruttore e per tutte le

opere necessarie per la finitura della costruzione eseguite da altre ditte

(pos. R151.01 e R151.02, p. 9), circostanza questa correttamente rammentata

anche dal perito (perizia p. 55), sennonché neanche in questo caso risulta che

i ponteggi destinati a permettere l’esecuzione della scala interna in ferro qui

in esame rientrino nei ponteggi (esterni) di facciata e di parete ed è verosimilmente

proprio per questa ragione che il perito aveva poi concluso che la fatturazione

a regia di queste prestazioni era dunque assolutamente giustificata (perizia p.

55).

Con riferimento al secondo

aspetto, il convenuto si è qui limitato a ribadire che il perito non aveva

potuto verificare l’esecuzione della prestazione (complemento peritale p. 4),

senza però essersi minimamente confrontato con l’argomentazione pretorile

secondo cui quell’esecuzione era comunque da presumersi eseguita a seguito

della firma dei bollettini n. 840 e 846 da parte della direzione dei lavori. La

censura, già irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), dev’essere

respinta anche nel merito, visto che i bollettini in questione, inerenti proprio

quella prestazione (perizia p. 55 e complemento peritale p. 4), riportano per

l’appunto la firma del direttore dei lavori (cfr. doc. D), dalla quale si può così

presumere che la relativa prestazione sia stata eseguita (teste __________ p.

2); anche i rapporti giornalieri (doc. C) danno del resto atto della loro

esecuzione.

11. Nel suo giudizio (p. 21

seg.) il Pretore ha pure escluso che il convenuto potesse dedurre dalle

spettanze dell’attrice la fatturazione relativa al reinterro dello scavo in

scarpata, di fr. 2'466.- + IVA (corrispondente a fr. 2'653.40 IVA inclusa): anche

in questo caso egli non ha ritenuto di seguire l’opinione del perito, il quale

non aveva ammesso quella fatturazione in quanto non gli era chiaro di cosa si

trattasse esattamente, osservando invece che dal bollettino a regia n. 818

risultava che il lavoro era riferito agli allacciamenti, posizione questa non

compresa nelle opere contrattualmente previste a corpo o a misura.

Nell’appello il convenuto ritiene

che la prestazione rientrava tra quelle fatturabili a misura. La censura dev’essere

disattesa.

Essa è dapprima irricevibile in

ordine, siccome il convenuto, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art.

311 cpv. 1 CPC), non si è confrontato con l’assunto pretorile secondo cui il

bollettino n. 818 aveva per oggetto gli allacciamenti, posizione da fatturarsi

a regia. Ed è infondata anche nel merito, dato che il bollettino era proprio di

quel tenore (doc. D) e gli allacciamenti andavano per l’appunto esposti a regia

(perizia p. 54 e 62; in tal senso, pure, sentenza p. 18 seg.).

12. In questa sede il convenuto

rimprovera poi al Pretore di non essersi espresso sulla deduzione della fatturazione

relativa al bollettino n. 831, di fr. 2’748.80 + IVA (corrispondente a fr.

2'957.70 IVA inclusa), qui riproposta, e ciò nonostante il perito avesse

confermato che quella prestazione era compresa nell’impianto di cantiere a

prezzo forfetario. A ragione.

In merito a quel bollettino,

concernente il “trasporto di materiali + sollevamento con gru” (cfr. doc. D),

il perito, oltre ad aver precisato che nemmeno era chiaro a quali materiali

esso si riferisse, ha in effetti poi aggiunto che quella prestazione, insieme

ad altre, sembravano di per sé incluse nel costo forfetario per l’impianto di

cantiere (perizia p. 54). In sede di complemento peritale egli ha quindi

quantificato in fr. 2’748.80 + IVA la somma da dedurre con riferimento a quel

bollettino (complemento peritale p. 3 e 7), che va senz’altro riconosciuta,

anche perché l’obiezione dell’attrice secondo cui il perito aveva aggiunto che

“risulta che la carotatrice sia stata portata in cantiere per una prestazione a

regia e l’esecuzione degli allacciamenti non era prevista sul modulo d’offerta

e dunque va fatturata a regia” (risposta all’appello p. 5) era irrilevante,

essendo riferita ai bollettini n. 813, 817 e 858 (perizia p. 54).

13. Nella sentenza (p. 22 seg.) il

Pretore ha quindi escluso che il convenuto potesse dedurre dalle spettanze

dell’attrice le ore di manodopera fatturategli in eccesso per raffronto a

quanto risultava dai bollettini giornalieri, pari a fr. 6'043.50 + IVA (quelle

di fr. 2'294.75 risultanti dai bollettini n. 855, 856, 858, 901, 902 e 903 [perizia

p. 5], quelle di fr. 272.- risultanti dai bollettini n. 904, 909 e 910 [perizia

p. 6], quelle di fr. 520.25 risultanti dai bollettini n. 811, 812, 813, 814,

815, 816, 817, 818, 820, 821, 823, 824 e 825 [perizia p. 9], quelle di fr.

1'800.- risultanti dai bollettini n. 833, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846,

847, 848, 850, 174, 176, 178, 180, 181, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 e

2308 [perizia p. 12] e quelle di fr. 391.50, di fr. 288.- e di fr. 477.-

risultanti dai bollettini doc. K p. 7 [perizia p. 14], corrispondenti a fr.

6'502.80 IVA inclusa): nell’occasione egli ha ritenuto che in caso di

incongruenze tra i bollettini giornalieri e i rapporti a regia dovevano fare

stato questi ultimi, tanto più che il perito non aveva ritenuto ingiustificate

queste maggiori ore per raffronto al valore dell’opera eseguita, né errata la

relativa fatturazione.

Per il convenuto la conclusione

del Pretore è insostenibile, dato che il perito aveva confermato che le ore di

manodopera trascritte nei bollettini non corrispondevano alle prestazioni

effettivamente eseguite, per cui non poteva più valere la presunzione secondo

cui in caso di incongruenze tra i bollettini giornalieri e i rapporti a regia

dovevano fare stato questi ultimi. La censura merita di essere accolta. In base

alle disposizioni sull’onere della prova (art. 8 CC), era in effetti all’attrice

che incombeva provare l’entità delle sue pretese, ivi comprese delle ore di

manodopera da lei fatturate a regia, per cui il fatto che il perito abbia dichiarato

che le ore di manodopera trascritte nei bollettini a regia (doc. D), in seguito

correttamente riportate nelle rispettive fatture (perizia p. 15), non

corrispondevano però con quelle risultanti dai relativi bollettini giornalieri (doc.

C, cfr. perizia p. 15), deve andare a suo sfavore, anche perché il fatto, da

lei evidenziato nella sua risposta all’appello (p. 6), che l’esperto abbia

dichiarato che in numerosi casi essa non aveva fatturato delle ore registrate

nei bollettini giornalieri, non migliora la sua posizione, essa stessa avendo da

una parte rinunciato a fatturarle e non risultando dall’altra a quanto esse ammontino.

14. Il convenuto, preso atto che

il Pretore aveva accertato che le parti avevano a suo tempo concordato uno

sconto contrattuale dello 0.4% per la partecipazione ai costi assicurativi,

chiede in questa sede di poter dedurre dalle spettanze dell’attrice questo

sconto, che valeva altri fr. 2'454.- (0.4% di fr. 613'520.80).

La richiesta è parzialmente

giustificata. L’esistenza di un tale sconto (risultante dal doc. A), accertata

dal Pretore (sentenza p. 13) ed ammessa dalla stessa attrice (replica p. 7), come

pure il mancato riconoscimento di quest’ultimo erano in effetti stati evocati

dal convenuto sia negli allegati preliminari (risposta p. 6 e 12 seg., duplica

p. 7) sia in sede conclusionale (p. 2 e 17). Ritenuto però che, visto quanto si

è detto, l’attrice avrebbe potuto tutt’al più fatturare solo fr. 590'827.55

(fr. 613'520.80 effettivamente fatturati ./. fr. 13'232.75 importi già dedotti

dal Pretore [già tolti quelli aventi per oggetto il ripristino dei difetti] ./.

fr. 9'460.50 importi dedotti da questa Camera), lo sconto da ulteriormente

dedurre ammonta unicamente a fr. 2'363.30.

15. Il convenuto chiede infine

che gli interessi di mora del 5% sul credito residuo dell’attrice abbiano a

decorrere dal 13 maggio 2013, data della sentenza pretorile, o in subordine dal

17 maggio 2011, giorno successivo alla consegna della perizia, anziché dal 3

giugno 2004, come invece deciso dal giudice di prime cure.

La prima richiesta è irricevibile

per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), il convenuto non avendo qui spiegato

per quali ragioni gli interessi dovessero partire dalla data della sentenza. La

seconda, motivata dal fatto che l’attrice avrebbe avuto un “comportamento

doloso, gravemente lesivo degli obblighi contrattuali, … che ha privato la DL

di ogni vera possibilità di verifica dell’operato e delle prestazioni

dell’impresa” che in definitiva hanno potuto essere verificate solo grazie alla

perizia, è a sua volta irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta

solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI), tanto più che il Pretore con

decreto 15 ottobre 2012 aveva respinto l’istanza di restituzione in intero 6

agosto 2012 con cui il convenuto aveva chiesto di essere autorizzato a far

valere una tale domanda, e in questa sede quest’ultimo, venendo meno al suo

obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontato con le

argomentazioni addotte a suo tempo dal giudice di prime cure.

Ad ogni buon conto, entrambe le

domande sarebbero state infondate anche nel merito, visto e considerato che la verifica

delle prestazioni fatturate avrebbe potuto essere effettuata anche prima del

rilascio della perizia, tanto più che è pur sempre risultato un saldo a favore

dell’attrice e con ciò una mora del convenuto a far tempo dalla data della

prima interpellazione, avvenuta con l’inoltro dell’istanza di annotazione in

via provvisoria dell’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori. Nulla

permette del resto di ritenere che l’operato dell’attrice fosse stato doloso e

fosse stato tale da aver creato al convenuto un danno, da lui ora posto in

compensazione, pari agli interessi moratori che sarebbe stato tenuto a versare

con la sentenza.

16. Da quanto precede risulta

così che l’appello del convenuto dev’essere parzialmente accolto nel senso che

la petizione può essere ammessa solo per la somma di fr. 33'729.40 IVA inclusa

(fr. 45'553.20 ./. fr. 2'957.70 ./. fr. 6'502.80 ./. fr. 2'363.30) oltre

interessi al 5% dal 3 giugno 2004 ed accessori, ritenuto che la tassa di

giustizia e le spese della sede pretorile seguono la rispettiva soccombenza

delle parti (art. 148 CPC/TI); per quanto riguarda le ripetibili di primo grado,

si osserva tuttavia che l’appellante con il gravame, oltre a non aver indicato

quale importo avrebbe voluto ottenere in riforma del giudizio del Pretore che

le aveva compensate, in via principale neppure le ha protestate e in via

subordinata ne ha chiesto la compensazione, di modo che la sua eventuale richiesta

in tal senso avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile (II CCA 30 giugno

2014 inc. n. 12.2012.208, 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147), con conseguente

conferma della pronuncia pretorile. Le spese processuali e le ripetibili della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso

di fr. 45'487.25 (recte: fr. 45'553.20), seguono la soccombenza (art.

106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello

13 giugno 2013 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 13 maggio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è

così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

1.1 Di conseguenza AP 1, __________, è condannato a

versare a AO 1, ora AO 1, __________, l’importo di fr. 33'729.40, IVA inclusa, oltre interessi al 5% dal 3 giugno 2004.

1.2 È fatto ordine all’Ufficiale dei Registri del

Distretto di Lugano di procedere all’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca

legale degli artigiani e degli imprenditori per la somma di fr. 33'729.40, IVA inclusa, oltre interessi al 5% dal 3 giugno 2004, in favore di AO 1, ora AO 1, __________, ed a carico del mappale n. __________ RFD di __________,

di proprietà di AP 1, __________.

2. La tassa di giustizia di fr. 6’800.- e le spese,

da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico di quest’ultima per 7/11

e per 4/11 sono poste a carico del convenuto, compensate le ripetibili.

3. Intimazione alle parti come di rito e, ad

avvenuta crescita in giudicato, all’Ufficiale dei Registri del Distretto di

Lugano per esecuzione del punto 1.2 del dispositivo.

Considerandi

II. Le spese processuali di

complessivi fr. 3’500.- sono poste per 3/4 a carico dell’appellante e per 1/4 a

carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 1'750.- a titolo di

ripetibili parziali.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).