Lexipedia

Decisione

12.2013.97

Procedura. Rappresentanza professionale in giudizio

7 luglio 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti che con appello 14 giugno 2013 chiedono la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e di respingere di conseguenza la

petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

gli attori con risposta 23 luglio 2013 postulano la reiezione del gravame, pure

con protesta di “tassa di giustizia, spese giudiziarie e ripetibili”;

letti ed esaminati

gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con

la petizione in rassegna AO 1 e AO 2, rappresentati dall’avv. RA 2, hanno

chiesto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud di condannare AP 1 e AP

2 al risarcimento, con il vincolo della solidarietà, di “§. (…) tutti i costi

per il rifacimento del muro posto sul mapp. __________ RFD di __________ e di

quello posto sul mapp. __________ RFD di __________ di proprietà … e __________

__________, __________, nonché la sistemazione del terreno oggetto dello

scoscendimento del 6 novembre 2012. Essi sono pure condannati a pagare in

solido tutte le spese connesse con questo scoscendimento, quali – in maniera

non esaustiva – quelle occasionate dagli interventi __________, della __________

e dai pompieri”, nonché di “§. (…) tutti gli interventi che reputeranno

necessari per assicurare il muro a bordo della strada privata retrostante la

loro abitazione, in particolare i lavori di foratura del muro per lo scolo

delle acque e gli ancoraggi necessari per assicurare il muro. Il tutto per un

importo minimo di fr. 330'000.- oltre interessi al 5% per gli importi già

anticipati dagli attori”, così come hanno protestato “tasse, spese e congrue

ripetibili, tenuto conto del fatto che gli attori hanno tentato di tutto per

raggiungere un accordo con i qui convenuti che hanno sempre escluso ogni e

qualsiasi loro responsabilità con motivazioni giuridicamente assurde”. I

convenuti si sono opposti alla petizione, eccependo tra l’altro la loro carente

legittimazione passiva. Dopo aver limitato la discussione e l’istruttoria

all’esame dell’eccezione testé menzionata (art. 237 CPC), il Pretore, con la decisione

incidentale qui impugnata, ha concluso per la sua infondatezza e ha pertanto respinto

l’eccezione. Egli ha posto le spese processuali a carico dei convenuti, con

l’obbligo di rifondere alle controparti, in solido, complessivi “fr. 3'000.- a

titolo di ripetibili”.

B. Con

appello 14 giugno 2013 i convenuti hanno impugnato il giudizio testé

menzionato, chiedendone la riforma nel senso di accogliere l’eccezione di carenza

di legittimazione passiva e di respingere di conseguenza la petizione, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 23 luglio 2013

gli attori postulano invece la reiezione del gravame, pure con protesta di “tassa

di giustizia, spese giudiziarie e ripetibili”.

C. Il

30 aprile 2014 la Presidente di questa Camera, constatato che a partire dal 30

gennaio 2007 l’avv. RA 2 non era più iscritto nel Registro cantonale degli

avvocati, lo ha invitato a esprimersi sulla sua capacità di rappresentanza

degli attori. Con osservazioni 28 maggio 2014 il legale non ha negato tale

circostanza, affermando peraltro di non aver mai taciuto di non essere iscritto

nel registro testé menzionato. Egli ha rilevato, tuttavia, che sollevare in

appello la mancanza di una valida rappresentanza in giudizio sarebbe un eccesso

di formalismo, se non un abuso di diritto e mancanza di buona fede, dato che

tale presupposto processuale avrebbe dovuto essere esaminato, semmai, dinnanzi

al primo giudice. A suo dire, questa Camera potrebbe tutt’al più annullare

l’atto di risposta di cui alla presente procedura. Il 28 maggio 2014 le

controparti hanno invece chiesto che la decisione incidentale 14 maggio 2013

sia dichiarata nulla così come la petizione 19 giugno 2012.

considerato

in diritto: 1. Il giudice esamina d’ufficio,

in ogni stadio di causa, se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC; Zingg in: Berner Kommentar, 2012, vol.

I, art. 1-149 ZPO, n. 19 e 23 ad art. 60; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano

2011, pag. 203). L’art. 59 cpv. 2 CPC elenca in maniera non esaustiva tali

presupposti (“segnatamente”; Zingg, op.

cit., n. 25 ad art. 59), tra i quali figura anche la capacità di rappresentare

una parte in giustizia secondo quanto previsto all’art. 68 CPC (Zingg, op. cit., n. 62). Il difetto di

tale presupposto comporta l’inammissibilità dell’atto procedurale (Zingg, op. cit., n. 11 seg. e 16 ad art.

59, n. 52 ad art. 60; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., pag. 168).

2. Giusta l’art. 68 CPC ogni

parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo (cpv. 1).

Il secondo capoverso del disposto testé menzionato elenca tuttavia le persone

autorizzate a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio. In

particolare, la lett. a del cpv. 2 stabilisce che in

tutti i procedimenti hanno tale capacità gli avvocati legittimati ad esercitare

la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno

2000 sugli avvocati (LLCA; RS 935.61). Le lett. da b a d dell’art. 68 cpv. 2 CPC

concernono, invece, procedure differenti da quella di cui al presente giudizio

e sulle quali, quindi, non occorre soffermarsi.

2.1 Giusta

l’art. 4 LLCA l’avvocato iscritto in un registro cantonale degli avvocati può

esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera senza ulteriore

autorizzazione. Ogni Cantone istituisce un registro degli avvocati che

dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono

le condizioni di cui agli articoli 7 (formazione) e 8 (personali). Non è invece

iscritto in tale registro l’avvocato prestatore di servizi ai sensi dell’art.

21 cpv. 1 LLCA (cpv. 2 del disposto citato). Secondo tale disposto il cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS

abilitato a esercitare l'avvocatura nello Stato di provenienza con uno dei

titoli professionali elencati nell'allegato alla legge può esercitare la

rappresentanza in giudizio in Svizzera a titolo di prestazione di servizi. Egli

fa uso del suo titolo professionale di origine espresso nella lingua o in una

delle lingue ufficiali dello Stato di provenienza, con indicazione

dell'organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è abilitato a esercitare in applicazione della

legislazione di tale Stato (art. 24 LLCA). Nell'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio

il ministero di un avvocato, l'avvocato prestatore di servizi agisce tuttavia

di concerto con un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati

(art. 23 LLCA). Gli art. 27 segg. LLCA

sanciscono, inoltre, la possibilità per ogni cittadino di uno Stato membro

dell'UE o dell'AELS abilitato a esercitare l'avvocatura nello Stato di

provenienza con uno dei titoli elencati nell'allegato, di esercitare

permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il proprio titolo

professionale di origine se è iscritto presso un'autorità cantonale di

sorveglianza degli avvocati. L’iscrizione degli avvocati degli Stati membri

dell'UE o dell'AELS nel registro cantonale degli avvocati è infine regolata

dagli art. 30 segg. LLCA.

2.2 L’art. 2 cpv.

1 della Legge sull’avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1) prevede

che la rappresentanza professionale davanti alle autorità giudiziarie e di

conciliazione in materia civile e davanti alle autorità giudiziarie di

perseguimento in materia penale è riservata agli avvocati iscritti nel registro

cantonale o che beneficiano della libera circolazione secondo la LLCA, salvo

diversa disposizione della legge. La Commissione per l’avvocatura iscrive nel

registro cantonale degli avvocati il richiedente che dispone di un indirizzo

professionale nel cantone e adempie i requisiti fissati dagli articoli 7 e 8

LLCA (lett. a), nonché ha rilasciato la dichiarazione di fedeltà davanti al

Tribunale di appello (lett. b). Giusta l’art. 9 LAvv la stessa Commissione

iscrive invece all’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’Unione

europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) autorizzati

ad esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il

loro titolo professionale di origine il richiedente che adempie le condizioni

di cui all’articolo 28 cpv. 2 LLCA. Essa, infine, radia dal registro chi non adempie

più le condizioni di iscrizione (art. 9

LLCA), chi vi rinuncia o chi è oggetto del divieto definitivo di esercitare

(art. 11 cpv. 1 LAvv; cfr. anche art. 11 cpv. 4 LAvv).

3. Il 30 gennaio 2007 l’avv. RA

2, rappresentante in giudizio degli attori, ha rinunciato volontariamente

all’iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati (cfr. FU 10/2007 del 2

febbraio 2007, 890). Nemmeno risulta essere iscritto all’albo pubblico degli

avvocati degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione

europea di libero scambio (AELS) autorizzati a esercitare permanentemente la

rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di

origine. Invitato a prendere posizione sulla sua capacità di rappresentanza

degli attori, egli non ha nemmeno preteso di essere iscritto all’albo di un

altro Cantone o di agire quale avvocato

prestatore di servizi ai sensi degli art. 21 segg. LLCA. Non adempiendo alla

condizione posta dall’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC per l’esercizio della

rappresentanza professionale in giudizio, occorre esaminare se egli rientra nel

campo di applicazione del cpv. 1 del disposto testé menzionato, ovvero se ha

agito e agisce quale rappresentante non professionale della parte.

4. Il concetto di

rappresentanza professionale previsto all’art. 68 cpv. 2 CPC – posto in

contrapposizione con la rappresentanza da parte di una persona di fiducia di

cui al cpv. 1 del disposto menzionato (Staehelin/Schweizer,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2. ed., n. 5 ad

art. 68; Hrubesch-Millauer, ZPO Schweizerische

Zivilprozessordnung Kommentar, 2011, n. 3 ad art. 68) – non trova alcuna

definizione nel Messaggio, nel Rapporto o nelle discussioni commissionali e

parlamentari (Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht, 2. ed., n. 16, pag. 186; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 244). Già da un

punto di vista terminologico il concetto di svolgere quell’attività per

mestiere appare centrale. Taluni autori ritengono che indizi in questo senso siano

la remunerazione della sua attività di rappresentanza, la sua ripetizione, nonché

la formazione e la qualifica professionale del rappresentante (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

pag. 245). Altri sottolineano l’importanza del criterio dell’onerosità. In

particolare, essa è data quando la controprestazione – in denaro o in natura – non

può essere ragionevolmente reputata quale mero ringraziamento per i servizi

prestati (Staehelin/Schweizer, Kommentar

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ª ediz., n. 8 ad art. 68),

rispettivamente quando non si esaurisce nella sola rifusione dei costi sostenuti

dal mandatario (Sterchi in: Berner

Kommnetar, op. cit., n. 6 ad art. 68). Altri reputano, invece, che agisce

professionalmente anche il rappresentante al quale sono rifuse unicamente le

spese (Hrubesch-Millauer, ZPO

Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, ediz. 2011, n. 5 ad art. 68) e

traggono la conseguenza che ogni qualvolta il rappresentante agisce a titolo

oneroso sussiste la presunzione che la rappresentanza sia professionale (Leuenberger/Tobler, Schweizerisches

Zivilprozessrecht, ediz. 2010, pag. 82). Parte della dottrina spiega, al

riguardo, che ci si trova in presenza di una rappresentanza professionale anche

qualora l’aspetto oneroso è del tutto secondario ma l’attività è esercitata in

maniera regolare (Staehelin/Staehelin/Grolimund,

op. cit., n. 16, pag. 186; Affentranger,

Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), ediz. 2010, n. 6 ad art. 68),

ovvero ripetuta e improntata alla durata (Hrubesch-Millauer,

op. cit., n. 5 ad art. 68). Lo stesso autore testé menzionato, tuttavia,

spiega che anche una rappresentanza processuale occasionale rientra nel campo

di applicazione del cpv. 2 dell’art. 68 CPC qualora per il rappresentante l’aspetto

economico non riveste un ruolo secondario, nel senso che il suo sostentamento

si fonda, per una parte rilevante, sull’attività prestata (Hrubesch-Millauer, op .cit., n. 5 ad

art. 68 e nota 4 a piè di pag. 440). Altri, invece, precisano che la regolarità

non dev’essere effettiva, ma che determinante è la volontà del rappresentante

di eseguire mandati conferiti da più persone (Leuenberger/Tobler,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, pag. 82). Sterchi, infine, reputa che in presenza

di un rappresentante che non adempie ai requisiti posti dall’art. 68 cpv. 2 lett.

a CPC, occorre semplicemente trattare il medesimo come una persona di fiducia

giusta l’art. 68 cpv. 1 CPC e tenere conto di tale circostanza unicamente per

quanto concerne l’assegnazione delle ripetibili (Berner Kommentar, Vol. I, Art.

1-149 ZPO, ediz. 2012, n. 6 e 19 ad art. 68 CPC).

5. Nel caso concreto dagli

atti emerge che l’avv. RA 2 ha agito a titolo oneroso. Ciò risulta in primo

luogo dal contenuto della procura conferitagli dagli attori (prodotta solo in

appello su invito di questa Camera), ove è precisato che “a pratica ultimata,

il mandatario è autorizzato, nei limiti delle sue pretese, a trattenere atti da

lui redatti ed esercitare i diritti di compensazione e di ritenzione previsti

dalla legge fino alla liquidazione di ogni ragione di dare ed avere”. Tale

circostanza scaturisce anche dal contenuto degli allegati di causa. Invero,

nella petizione egli ha protestato “congrue ripetibili” (pag. 12) e ha ribadito

tale richiesta con le conclusioni limitate all’eccezione di carenza di

legittimazione passiva (pag. 6). Nemmeno si può ritenere che con “ripetibili”

egli abbia voluto intendere unicamente le spese necessarie (art. 95 cpv. 3

lett. a CPC) rispettivamente un’adeguata indennità di inconvenienza (art. 95

cpv. 3 lett. c CPC). A parte il fatto che non vi è traccia della motivazione di

una simile richiesta, come invece previsto dal disposto testé menzionato, nella

petizione l’avv. RA 2 ha a chiare lettere postulato al primo giudice di “tenere

in considerazione l’atteggiamento di controparte e di tenerne conto

nell’assegnazione delle ripetibili in quanto il comportamento di AP 1 e AP 2,

spalleggiati dall’avv. RA 1, ha causato ai qui attori spese legali non

indifferenti e supplementari rispetto a un normale patrocinio se le

controparti fossero state più ragionevoli, specialmente – come si vedrà – nei

rapporti con le assicurazioni” (pag. 9, punto 10). Egli ha peraltro menzionato

tale circostanza più volte negli allegati (replica, pag. 2 in mezzo e 7 in mezzo). I riferimenti che l’avv. RA 2 fa alla sua persona, poi, lasciano parimenti

intendere che egli abbia agito a tutti gli effetti nell’ambito della sua

professione e non quale mera persona di fiducia ai sensi dell’art. 68 cpv. 1

CPC. Al riguardo giova sottolineare che più volte egli ha indicato sé stesso

quale “legale” degli attori (petizione, pag. 7 in mezzo, 8 in alto, 9 in fondo; replica, pag. 5 in mezzo e in fondo), definendoli in una maniera

tale (“clienti” e “patrocinati”) da non differenziarsi in alcuna maniera da una

rappresentanza professionale (doc. R, W, Y). È ben vero che i documenti testé

menzionati concernono la corrispondenza preprocessuale e che i passaggi degli

allegati indicati sopra si riferiscono all’illustrazione, da parte del legale,

dei fatti occorsi prima del procedimento. Tuttavia, egli mai ha precisato di

agire quale mera persona di fiducia o in qualche maniera rettificato la sua

qualifica menzionata sopra. Si aggiunga che nella sua lettera 1° dicembre 2011

all’avv. RA 1, patrocinatore delle controparti, egli, sempre definendo i

signori AO 2 quali suoi “clienti”, ha affermato che qualora le controparti avessero

persistito “nella negazione della propria responsabilità”, avrebbe dovuto “mio

malgrado, procedere contro di loro in via giudiziaria, cautelandomi pure in via

esecutiva per i danni patiti dai miei rappresentati” (doc. W, pag. 2). Anche

dalla medesima non appare alcun accenno a una modifica della sua qualità di

rappresentante. Quale ulteriore elemento a sostegno di una rappresentanza

professionale vi è, infine, la maniera in cui si presenta la carta intestata

dell’avv. RA 2. Dalla medesima emergono in maiuscolo le generalità di

quest’ultimo, precedute dal titolo di avvocato, senza alcun riferimento a una

rappresentanza a mero titolo privato. Il fatto che non vi sia alcuna indicazione

sulla sua iscrizione al Registro cantonale degli avvocati non muta l’apparenza

che egli ha ingenerato e illustrata sopra, ovvero quella di agire a titolo

professionale. La circostanza, poi, asserita dal legale nelle sue osservazioni

28 maggio 2014 (pag. 2 in mezzo), secondo la quale gli attori e le controparti

erano state informate del fatto che egli non era iscritto nel citato registro,

non muta la qualifica di rappresentanza professionale di cui all’art. 68 cpv. 2

lett. a CPC. Alla luce di quanto illustrato sopra ne consegue che l’avv. RA 2, come detto, ha agito quale rappresentante professionale degli attori

senza essere legittimato in tal senso giusta la LLCA

(art. 68 cpv. 2 lett. a CPC). Ne consegue che nella fattispecie difetta, sia in

prima sede sia in appello, un presupposto processuale giusta l’art. 59 CPC.

6. Qualora non è

dato un presupposto processuale, l’azione dev’essere dichiarata

inammissibile (sopra, consid. 1). In una recente sentenza il Tribunale federale

si è chinato sulla questione di sapere se in un caso in cui la parte era

patrocinata da un avvocato non legittimato alla rappresentanza professionale

giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC occorreva assegnare al legale oppure alla

parte un termine ex art. 132 cpv. 1 CPC per sanare tale carenza

(sentenza inc.5A_461/2012 del 1° febbraio 2013). Secondo la norma testé citata

carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell’atto o la mancanza della

procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l’atto

si considera non presentato. Al riguardo il Tribunale federale ha anzitutto

precisato che l’assegnazione di un termine presuppone che il difetto o errore

sia sanabile, cosa che non è allorquando si è in presenza di una omissione

consapevole, ovvero non da ricondurre a una mera svista (sentenza menzionata,

consid. 4.1). Esso ha poi menzionato la motivazione della Corte cantonale,

secondo la quale non occorreva assegnare alcun termine dato che il legale aveva

agito, per l’appunto, nella consapevolezza dell’esistenza del difetto in

questione. In tale fattispecie l’appellante aveva invece rimproverato ai

giudici di non aver applicato la giurisprudenza pubblicata in DTF 120 V 413,

secondo la quale in presenza di un gravame carente di una valida firma, il

giudice deve concedere un termine adeguato per ovviare all’omissione come espressione di un principio generale del diritto processuale che deriva

dal divieto del formalismo eccessivo, principio vigente anche in sede di

procedura cantonale. Nella sentenza 1° febbraio 2013 summenzionata il Tribunale

federale ha spiegato che nella fattispecie nemmeno occorreva approfondire la

questione dell’assegnazione di un termine per sanare il difetto, dato che la

Corte cantonale aveva comunque chiesto al legale del procedimento di prima

istanza, legittimato alla rappresentanza professionale e per il quale

l’avvocato che aveva sottoscritto l’appello aveva agito “in rappresentanza”, di

dimostrare l’iscrizione di quest’ultimo al Registro cantonale degli avvocati.

Tale richiesta doveva essere interpretata in buona fede dal destinatario in

primo luogo come la comunicazione dell’esistenza di una carenza e, poi, che essa

poteva essere sanata con la sottoscrizione da parte di un legale legittimato entro

il termine assegnato. Sennonché, il legale non aveva agito di conseguenza

(consid. 4.1 e 4.2). A ben vedere, quindi, il Tribunale federale non ha sancito

l’applicazione al caso in questione dei principi formulati nella sentenza

pubblicata in DTF 120 V 413, bensì ha spiegato che anche reputando applicabile

l’art. 132 cpv. 1 CPC i ricorrenti avevano torto. In caso contrario, del resto,

esso non avrebbe ribadito l’esigenza di verificare se l’errore è da ricondurre

a una mera svista. Giova osservare, peraltro, che nella sentenza pubblicata in

DTF 120 V 413 l’alta Corte aveva spiegato che l’entrata in vigore dell’art. 30

cpv. 2 OG era dettata dall’esigenza di evitare formalismi eccessivi e che ciò

valeva anche in presenza di atti sottoscritti da rappresentanti non

legittimati. Di conseguenza, esso aveva precisato che il giudice cantonale

agiva in contrasto con la buona fede qualora non assegnava un termine per

sanare la carenza di valida rappresentanza processuale (consid. 5c). In una

sentenza successiva, tuttavia, il Tribunale federale ha affermato, seppur

riferendosi a un gravame inviato per telefax e quindi munito di una firma che

non poteva essere reputata originale, che con l’art. 30 OG a quel tempo in

vigore il legislatore non poteva ragionevolmente aver voluto la protezione di

un’omissione consapevole e volontaria, dato che in tal caso la conseguenza

sarebbe stata quella di prolungare di fatto il termine per inoltrare l’atto

viziato. L’alta Corte ha altresì spiegato che legittimare un simile procedere

avrebbe comportato degli oneri eccessivi per i tribunali, tenuti in tal caso,

ad esempio, a ricevere per fax a ogni ora atti procedurali con il rischio,

peraltro, di essere tenuta responsabile di eventuali errori del sistema e con

incertezze sulla data determinante di invio dei medesimi, nonché con l’aggravio

di dover ogni volta sollecitare la parte all’invio di un atto sottoscritto in

originale (DTF 121 II 252 consid. 4c). L’applicazione dell’art. 132 cpv. 1 CPC

presuppone che la carenza sia da ricondurre a una mera svista e non a un

procedere consapevolmente illegittimo, come è stato ribadito recentemente dal

Tribunale federale (sentenza inc.4D_2/2013 del 1° maggio 2013, consid. 3.1). Al

riguardo esso ha rinviato alla sua giurisprudenza di cui agli inc.5A_461/2012

e DTF 121 II 252. In tale caso, ove difettava la procura, l’alta Corte aveva

reputato che alla parte non poteva essere rimproverato di aver agito

consapevolmente e, quindi, doveva esserle assegnato un termine per sanare il

difetto. Non da ultimo va menzionata la sentenza del Tribunale federale

pubblicata in DTF 112 Ia 305. Dopo aver ricordato che il divieto di formalismo eccessivo

si applica anche nell’ambito dell’applicazione delle norme inerenti alla valida

rappresentanza in giudizio, esso ha fatto una distinzione. L’alta Corte ha spiegato

che non vi è una violazione del medesimo allorquando non sussiste per il

rappresentante alcuna possibilità per sanare la sua carenza. Al contrario, costituisce

un formalismo eccessivo dichiarare inammissibile un atto presentato da un

avvocato titolare di un certificato di capacità di un altro cantone, ma

sprovvisto dell'autorizzazione cantonale di esercitare la professione allora

necessaria, senza impartirgli secondo il diritto vigente a quel tempo un

termine per produrre tale autorizzazione. Il Tribunale federale ha precisato

che ciò valeva in ogni caso quando, come nel Cantone Grigioni, l’autorizzazione

in questione dipendeva unicamente dal possesso di un brevetto di avvocato di un

altro cantone (consid. 2b).

7. Sulla questione

dell’assegnazione di un termine per sanare il difetto la dottrina non è

unanime. Taluni si riferiscono a quanto deciso dal Tribunale federale nella

sentenza pubblicata in DTF 112 Ia 305 (Trezzini

in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 252).

Altri affermano che tali atti non sono in alcun modo sanabili e sono, semmai,

da ripetere per mezzo della parte medesima o di un valido rappresentante. Secondo

i medesimi autori, poi, qualora vi sia un problema di tempestività, allora la

parte potrebbe, semmai, chiedere una restituzione giusta l’art. 148 CPC (Domej in: Oberhammer/Domej/Haas, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª

ed., pag. 350). Taluni ritengono, invece, che occorre verificare se l’inammissibilità

dell’atto comporta la perdita di un diritto materiale alla parte e, in tal

caso, si giustificherebbe di assegnare un termine per sanare la carenza del

presupposto processuale (Tenchio, in:

Spühler/Tenchio/Infanger, Schweizerische

Zivilprozessordnung, 2ª ed., n. 4 ad art. 68 CPC). Ciò comporterebbe, tuttavia,

una disparità di trattamento con chi, ad esempio, subisce dei pregiudizi a

seguito dell’errata interruzione della prescrizione da parte di un avvocato

legittimato alla rappresentanza professionale in giudizio. Non si comprende,

invero, perché anche nel caso menzionato sopra il cliente non si avvalga,

invece, dei mezzi giuridici a sua disposizione per rivalersi, se del caso,

sull’avvocato non legittimato alla rappresentanza. Inoltre, il tribunale

sarebbe tenuto, per verificare la perdita di un diritto materiale, ad

anticipare, in definitiva, almeno in parte il giudizio. Certi autori affermano,

altresì, che in presenza di un ricorso sottoscritto da un avvocato non

legittimato alla rappresentanza professionale il Tribunale federale deve assegnare

un termine per sanare tale difetto (Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht, 2 ª ed., n. 18, pag. 186; Staehelin/Schweizer, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2 ª ed., n. 26 ad art. 68 CPC; Affentranger in: Baker & McKenzie, Scheizerische Zivilprozessordnung

(ZPO), ed. 2010, n. 11 ad art. 68 CPC). Essi, tuttavia, si riferiscono in

definitiva alla procedura dinnanzi all’alta Corte, ove tale procedere è sancito

espressamente dall’art. 42 cpv. 5 LTF. Hrubesch-Millauer

sostiene, infine, che occorre impartire un termine alla parte per sanare il

difetto ma unicamente riferendosi alla mancanza di una procura giusta l’art. 68

cpv. 3 CPC (autore menzionato in: Brunner/Gasser/Schwander,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, ed. 2011, n. 11 ad art.

68 CPC) e Zingg sostiene

l’applicazione dell’art. 132 cpv. 1 CPC senza tuttavia spiegare il suo assunto

(Berner Kommentar, op. cit., n. 63 ad art. 59 CPC e n. 52 ad art. 60 CPC).

8. Alla luce dei considerandi

precedenti si deve concludere che nella fattispecie gli atti sottoscritti

dall’avv. RA 2 – che ha agito senza essere autorizzato alla rappresentanza ai

sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC – sono da reputarsi nulli. Ne consegue

che non solo la risposta al gravame 23 luglio 2013 è nulla, ma già la petizione

19 giugno 2012 inoltrata dal legale e, di conseguenza, l’intero procedimento di

prima istanza (Zingg in: Berner

Kommentar, op. cit., n. 11 e 23 ad art. 59 CPC). Nemmeno si giustifica

l’assegnazione di un termine per sanare la carenza in questione. Come

illustrato sopra (consid. 5) il legale ha agito scientemente, non si è distinto

minimamente da un avvocato legittimato a esercitare la rappresentanza dinanzi a

un tribunale svizzero giusta la LLCA e ha chiesto e incassato congrue

ripetibili. Permettere di sanare un simile difetto significherebbe tutelare un

abuso di diritto. Non va dimenticato, inoltre, il pericolo di innestare

situazioni rischiose per i patrocinati, nel senso che legali non autorizzati

potrebbero inoltrare degli atti da far ratificare poi, se del caso, in un

secondo tempo dai clienti, inizialmente del tutto ignari del fatto che essi

fossero sprovvisti di autorizzazione a rappresentare in giudizio. In tale

evenienza verrebbe meno la tutela dei rappresentati che si troverebbero ad

affidare, in definitiva, la gestione della causa a persone non autorizzate in

tal senso, peraltro senza la certezza che le stesse abbiano la copertura

assicurativa prevista per gli avvocati autorizzati all’esercizio professionale.

A nulla muta l’affermazione dell’avv. RA 2 (osservazioni 28 maggio 2014, pa. 2 in mezzo) circa il fatto che, a suo dire, gli attori, le controparti e il Pretore fossero a

conoscenza del difetto del presupposto processuale in questione. Invero, non

compete né alle parti né al giudice modificare norme inderogabili previste dal

legislatore. Per lo stesso motivo nemmeno può supplire ai requisiti per

esercitare professionalmente la rappresentanza professionale in giudizio giusta

l’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC il fatto, dichiarato dal legale, che egli fosse

stato iscritto nell’Albo degli avvocati del Canton Ticino dal 1980 e dunque

avrebbe “l’esperienza per praticare la professione di avvocato, titolo questo

acquisito nel 1979” (loc. cit., pag. 2 in mezzo). Certo, sussiste la possibilità di farsi rappresentare da una persona di fiducia giusta l’art. 68 cpv. 1

CPC (cosa che, come illustrato sopra, non sussiste nella fattispecie). Non va

dimenticato, tuttavia, che le disposizioni concernenti l’ammissione di avvocati

alla rappresentanza professionale in giudizio hanno lo scopo di garantire alle

parti che i rappresentanti siano adeguati sia dal profilo formativo sia da

quello personale (cfr. anche DTF 112 Ia 305).

9. Ne consegue che l’appello dev’essere

accolto, seppur per altri motivi rispetto a quelli indicati dai convenuti, e la

decisione incidentale pretorile riformata nel senso che la petizione dev’essere

dichiarata inammissibile (art. 59 cpv. 1 CPC). Quanto alle spese giudiziarie di

prima e di seconda istanza, in applicazione dell’art. 108 CPC le stesse sono da

addossare integralmente all’avv. RA 2, che le ha causate inutilmente. Reputato

che gli attori non sono validamente rappresentati occorre notificare il

presente giudizio anche a loro direttamente. Il valore di causa ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale supera ampiamente il

limite di fr. 30'000.- previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per i quali motivi,

richiamata la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide: I. L’appello 14 giugno 2013 di AP

1 e AP 2 è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la

decisione 14 maggio 2013 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è

così riformata:

1. La

petizione 19 giugno 2012 di AO 1 e AO 2 è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia, di fr. 1'500.-, e le spese sono poste a carico dell’avv. RA 2,

tenuto a rifondere a AP 1 e AP 2 complessivi fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

3-3.1-4

(Invariati)

Considerandi

II. Le spese processuali di

appello di fr. 1'000.-, già anticipate dagli appellanti, sono poste a carico

dell’avv. RA 2, con l’obbligo di rifondere a AP 1 e AP 2 complessivi fr. 500.-

a titolo di ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-;

-;

-.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è

ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).