12.2013.98
Un appello contro il decreto di stralcio per desistenza (ritiro di petizione) è irricevibile, solo il dispositivo sulle spese può essere impugnato con reclamo
2 luglio 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2013.98
Data decisione, Autorità:
02.07.2013, IICCA
Titolo:
Un appello contro il decreto di stralcio per desistenza (ritiro di petizione) è irricevibile, solo il dispositivo sulle spese può essere impugnato con reclamo
FINE DEL PROCEDIMENTO SENZA DECISIONE DEL GIUDICE
art. 241 CPC
Incarto n.
12.2013.98
Lugano
2 luglio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.236 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1 promossa con petizione 13 novembre 2012 da
AP 1
contro
AO 1
AO 2
AO 3
(tutti rappr. dall’
RA 1 )
volta a
ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 6'197.- per danni
derivanti dalla tardiva consegna dell’appartamento, alla consegna della scorta
di piastrelle mancanti, alla sostituzione di una piastrella rotta nel bagno
padronale, all’eliminazione del cattivo odore proveniente dal lavabo del bagno
padronale e a porre rimedio al persistente rumore d’acqua nei mesi in cui
funziona il riscaldamento; in subordine l’attore chiede la condanna dei
convenuti, in via solidale, al risarcimento del danno e/o al rimborso
corrispondente al minor valore dell’appartamento, la cui quantificazione “viene
rimessa al giudice, … entro il limite massimo previsto per l’azione
semplificata”;
e ora
sulla decisione 27 maggio 2013, con la quale il Pretore ha preso atto della
desistenza 14 gennaio 2013 dell’attore e ha stralciato la causa dai ruoli,
senza prelevare spese processuali né assegnare ripetibili;
appellante
l’attore con atto del 12 giugno 2013, con il quale chiede di tener valida la
replica 14 aprile 2013, di accettare la richiesta di procedere senza il
patrocinio di un avvocato in procedura semplificata e di “dare il giusto peso
anche al merito delle mie richieste e non solamente agli aspetti procedurali”;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
petizione 13 novembre 2012, esplicitamente promossa con il formulario previsto
per la procedura semplificata, AP 1 ha convenuto in causa i venditori
dell’appartamento da lui acquistato, chiedendo in via solidale la loro condanna
al pagamento di fr. 6'197.- per danni derivanti dalla tardiva consegna
dell’appartamento, alla consegna della scorta di piastrelle mancanti, alla
sostituzione di una piastrella rotta nel bagno padronale, a eliminare il
cattivo odore proveniente dal lavabo del bagno padronale e a porre rimedio al
persistente rumore d’acqua nei mesi in cui funziona il riscaldamento; in
subordine l’attore chiede la condanna dei convenuti, in via solidale, al
risarcimento del danno e/o al rimborso corrispondente al minor valore
dell’appartamento, la cui quantificazione “viene rimessa al giudice, … entro il
limite massimo previsto per l’azione semplificata”;
che con
decisione ordinatoria 19 novembre 2012, confermata il 27 dicembre 2012, il
Pretore ha ritenuto che la causa doveva essere a procedura ordinaria e ha
assegnato all’attore un termine per munirsi di un patrocinatore;
che i
convenuti hanno proposto con la loro risposta 27 dicembre 2012 di respingere la
petizione;
che con
lettera 14 gennaio 2013, notificata alla controparte il 6 marzo 2013, l’attore,
preso atto della decisione del Pretore di proseguire la causa secondo le norme
della procedura ordinaria, ha dichiarato che intendeva “desistere dalla causa”;
che
all’attore è stato assegnato con decisione ordinatoria 26 marzo 2013 un termine
per la presentazione della replica, che egli ha prodotto il 14 aprile 2013;
che
ricevuta l’ordinanza 26 marzo 2013, i convenuti hanno osservato il 2 aprile
2013 che l’attore aveva desistito il 14 gennaio 2013;
che con
decisione 27 maggio 2013 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per
intervenuta desistenza dell’attore, senza prelevare spese processuali né
assegnare ripetibili;
che con
atto del 12 giugno 2013 l’attore dichiara di appellare contro la citata
decisione del Pretore e chiede di tener valida la replica 14 aprile 2013, di
accettare la richiesta di procedere senza il patrocinio di un avvocato in
procedura semplificata e di “dare il giusto peso anche al merito delle mie
richieste e non solamente agli aspetti procedurali”;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che a
norma dell’art. 241 cpv. 2 CPC “la transazione, l’acquiescenza e la desistenza
hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato”;
che con
la lettera 14 gennaio 2013 l’attore ha chiaramente voluto desistere dalla causa
e che tale sua dichiarazione ha messo fine per legge alla procedura giudiziaria
in corso (cfr. per la transazione la sentenza del Tribunale federale
4A_605/2012 del 22 febbraio 2013 in SZZP 2013 pag. 249, destinata alla
pubblicazione);
che l’assegnazione
all’attore, per svista, del termine per presentare la replica non può far
rinascere la causa giudiziaria, terminata il 14 gennaio 2013;
che la
decisione di stralcio del 27 maggio 2013 è, infatti, solo una formalità per
chiudere l’incarto (cfr. per la transazione la sentenza del Tribunale federale
4A_605/2012 del 22 febbraio 2013 in SZZP 2013 pag. 249, destinata alla
pubblicazione, consid. 1.2 e riferimenti citati) e che contro la stessa non è
possibile né l’appello né il reclamo, se non per il dispositivo sulle spese e
le ripetibili;
che nel
caso concreto il Pretore non ha prelevato tasse e spese e non ha assegnato
ripetibili alle controparti, che vi avevano rinunciato per il caso della
desistenza;
che di
conseguenza la decisione 27 maggio 2013, limitata alla sola chiusura
dell’incarto OR. 2012.236, non può essere esaminata in alcun modo da questa
Camera (sentenza del Tribunale federale citata);
che in
presenza di un appello improponibile, la Camera può statuire, nella
composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza
notificare l’atto alla controparte e senza necessità di esaminare le censure
esposte dall’appellante, non potendo entrare nel merito della vertenza;
che viste
le particolarità della fattispecie si può rinunciare a prelevare spese
processuali, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alle
controparti, alle quali l’appello non è stato notificato;
Per questi motivi,
visti gli art. 241 cpv. 2 CPC e 48b lett. a n. 2
LOG,
decide: 1. L'appello
12 giugno 2013 di AP 1 è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74
cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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