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Decisione

12.2013.99

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, pagamento del saldo di un contratto di compravendita di esercizio pubblico

12 agosto 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti avevano preteso che il contratto dovesse essere inficiato per

eventuali vizi di volontà, che il giudice di prime cure non era pertanto

autorizzato a considerare d’ufficio. Di qui il buon fondamento della domanda

principale, fermo restando che in base alla dottrina quella subordinata avrebbe

a sua volta potuto essere fatta valere innanzi al giudice adito.

5. Delle

osservazioni 12 luglio 2013 con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame

e della replica spontanea 22 e 23 luglio 2013 dell’istante si dirà, se e per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

6. Giusta

l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda

tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o

immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo

restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).

In base

alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid.

5.1.1), un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se può

essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. La prova del

fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare).

La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del

rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la

sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei

rapporti fattuali. Se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la

tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in

particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente

obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente

confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato

in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento

delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice

circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non

possano a priori essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II

CCA 23 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.175).

Sempre in

base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2), la

situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza

giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto

della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un

risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se

l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di

apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso

(in tal senso pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190).

7. Nel

caso di specie è indubbio che i fatti addotti nell’istanza, puntualmente

suffragati dalle prove documentali versate agli atti a quel momento (cfr. in

particolare doc. A, B e C), sarebbero di per sé sufficienti per convincere il

giudice del buon fondamento - fatto salvo quanto si dirà più avanti (cfr. infra

consid. 11) - della domanda principale fatta valere con l’istanza stessa.

Nei

prossimi considerandi si tratterà di esaminare se i convenuti, come imposto

dalla giurisprudenza, abbiano nondimeno sostanziato e addotto in modo

concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere

immediatamente confutate e siano atte a far vacillare quel convincimento.

8. Come

si è visto, i convenuti hanno preso posizione sull’istanza con uno scritto di

osservazioni trasmesso via fax, senza però che l’originale, sia pure

sollecitato, sia mai pervenuto in Pretura.

In questa

sede l’istante ritiene che quelle osservazioni sarebbero irrite, dal che,

implicitamente, l’inesistenza di qualsiasi contestazione all’istanza. Ora, se

di principio è vero che l’art. 130 cpv. 1 e 2 CPC non permette una trasmissione

via fax o per e-mail degli atti di causa (Trezzini,

Commentario CPC, p. 553), è però altrettanto vero che un tale vizio è sanabile

(Trezzini, op. cit., p. 554).

Dalla decisione impugnata si evince che il Pretore ha effettivamente offerto ai

convenuti la facoltà di rimediare al vizio, sollecitando la presentazione dell’originale,

ma non risulta invece se nell’occasione quella richiesta fosse stata munita

della comminatoria secondo cui in caso di inadempimento l’atto avrebbe dovuto

essere considerato come non presentato (art. 132 cpv. 1 e 147 cpv. 3 CPC). In

tali circostanze non è così possibile stabilire se quell’allegato fosse

irricevibile. Ad ogni buon conto, visto l’esito della lite, la questione non

necessita di essere ulteriormente approfondita.

9. Con

quelle osservazioni - come detto - i convenuti si erano opposti all’istanza

rilevando in sostanza che “le questioni sollevate tramite la lettera

allegata [ndr. del 27 giugno 2012] da parte del nostro ufficio fiduciario-contabile D__________ SA, si

sono effettivamente rivelate negative creandoci notevoli difficoltà economiche

e finanziarie”. In tale formulazione,

contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non si ravvisa alcuna

contestazione dei fatti dell’istanza, il semplice fatto che le questioni

sollevate in un altro scritto allegato possano essersi rilevate negative per i

convenuti ed aver creato loro delle difficoltà non potendo essere inteso in tal

senso. Non essendovi così stata una valida contestazione dei fatti addotti con

l’istanza, di per sé provati, l’istanza doveva essere ammessa già per questo

solo motivo.

10. Ma quand’anche,

per ipotesi, si volesse ammettere con il Pretore che con quelle osservazioni i

convenuti avevano di fatto inteso ribadire le circostanze oggetto dello scritto

del 27 giugno 2012, ciò non migliorerebbe in ogni caso la loro posizione.

10.1 Nella

lettera del 27 giugno 2012 l’acquirente aveva lamentato “la presenza di

rilevanti vizi sia dei beni strumentali presenti nell’esercizio che nelle

qualità dello stesso promesse da parte venditrice” esposti in 5 punti, tra

cui - al punto 3 - la notevole discrepanza nel volume d’affari del ristorante

tra quanto promesso e quanto poi riscontrato, invitando la controparte a “provvedere

al ripristino dei vizi presenti, a cessare ogni uso illegittimo del logo e del

nome del “Ristorante __________”” e comunicando altresì “sin d’ora la

necessità di riduzione del prezzo del bene in sede di saldo, visti i numerosi e

ingenti vizi presenti sia nei beni strumentali che nelle qualità promesse

dell’attività, come previsto dall’art. 197 CO”, con riserva del “conguaglio

delle spese già sostenute, oltre al ristorno di ogni altro danno”. Dallo

scritto del 18 luglio 2012 (doc. C), si evince che “le rimostranze già

contenute nel Suo scritto 27 giugno u.s.” erano poi state ribadite in un

incontro tra le parti avvenuto il 17 luglio 2012. Sennonché, nonostante la

venditrice avesse contestato recisamente ogni addebito mossole in precedenza, a

quel momento essa e i convenuti si sono poi pacificamente accordati per una

riduzione del prezzo e per la responsabilità solidale di AO 2 per il pagamento

dell’ultima rata, a condizione che “il signor AO 1 con la riduzione del

prezzo di vendita da lui proposta e accettata dalla mia mandante si ritiene

tacitato di ogni e qualsiasi pretesa per qualsivoglia titolo o ragione a

dipendenza del contratto in oggetto, rinunciando in futuro a sollevare

qualsiasi contestazione / obiezioni”.

In tali

circostanze, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, è evidente che tutte

le rimostranze oggetto dello scritto del 27 giugno 2012, ivi compresa quella

relativa alla presunta discrepanza nel volume d’affari del ristorante, sono

state superate dalla stipulazione dell’accordo transattivo del 18 luglio 2012. In base a quell’accordo l’acquirente non poteva pertanto più sollevare nuovamente quelle

medesime rimostranze, così che le stesse, quand’anche fossero state ribadite

con le osservazioni all’istanza, dovevano senz’altro essere disattese.

Lo stesso

discorso può essere fatto per i rimproveri fatti valere dai convenuti con le

loro osservazioni all’appello, per altro irricevibili già per il fatto che

nella procedura ex art. 257 CPC non è possibile addurre in appello nuovi fatti

o prove nemmeno qualora fossero per ipotesi adempiute le condizioni dell’art.

317 cpv. 1 CPC (TF 7 novembre 2012 4A_420/2012 consid. 5; II CCA 23 gennaio

2013 inc. n. 12.2012.175, 26 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.136, 12 marzo 2013

inc. n. 12.2013.30): nella misura in cui era già stato menzionato nello scritto

del 18 giugno 2012 (ai punti 4 e 5) e non costituiva perciò un fatto nuovo e

con ciò irrito nemmeno giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC, il fatto che l’attore

continuasse a fare pubblicità ingannevole e deleteria per il “Ristorante __________”

rispettivamente ricevesse corrispondenza raccomandata indirizzata al Ristorante

senza darne comunicazione era in effetti stato superato dal più volte menzionato

accordo di cui al doc. C; oltretutto questi due fatti nemmeno sono poi stati sufficientemente

provati, tanto è vero che su quel tema i convenuti non hanno offerto alcuna prova.

10.2 Nella

menzionata lettera del 27 giugno 2012 l’acquirente non ha poi assolutamente

preteso che il contratto di compravendita dell’inventario fosse allora stato impugnato

per eventuali vizi del consenso ex art. 23 segg. CO. Il Pretore non poteva

pertanto rilevare d’ufficio che il fatto che gli accordi sottoscritti avrebbero

potuto essere ancora messi in discussione invocando eventuali vizi ex art. 23

segg. CO ostava a sua volta all’accoglimento dellistanza, tale contestazione

non essendo mai stata sollevata in prima istanza dai convenuti, che allora nemmeno

avevano mai dichiarato di impugnare quegli accordi. Poco importa se con le

osservazioni all’appello, datate 12 luglio 2013, essi abbiano ora ritenuto di

eccepire formalmente questi vizi, nell’ambito della procedura ex art. 257 CPC non

essendo - come detto - possibile far valere in appello nuovi fatti e prove (cfr.

supra consid. 10.1). Oltretutto, nel frattempo, il termine annuale entro

cui far valere l’eventuale annullamento del contratto di compravendita per vizi

del consenso (art. 31 CO), decorrente al più tardi dallo scritto del 27 giugno

2012, era oramai scaduto, ciò che comportava la ratifica dello stesso; mentre neppure

sono state qui addotte le eventuali ragioni in fatto e in diritto che avrebbero

legittimato una valida impugnazione dell’accordo di cui al doc. C, che non può così

essere ammessa. Per questo motivo nemmeno si giustifica dar seguito alla non

meglio precisata prova testimoniale e peritale offerta dai convenuti con le

loro osservazioni d’appello.

11. Alla

luce di quanto precede, la domanda principale volta ad ottenere la condanna dei

convenuti in solido al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi nonché il

rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE può senz’altro

essere accolta (senza che occorra pronunciarsi sull’eventuale buon fondamento

della domanda subordinata di rigetto in via provvisoria delle opposizioni ai

PE). Essa non può di contro essere integralmente ammessa nella misura in cui

mirava ad ottenere la condanna al pagamento rispettivamente il rigetto

dell'opposizione per le spese esecutive (spese per il precetto di fr. 103.- e

la tassa d'incasso di fr. 100.-, cfr. doc. F e G). Se la domanda di condanna al

pagamento delle spese relative al PE rispettivamente di rigetto delle stesse può

essere riconosciuta, ciò non vale però per le tasse d'incasso, che al momento

dell’emanazione della decisione erano solo eventuali e che in effetti saranno a

carico del debitore solo se nei suoi confronti verrà proseguita la procedura

forzata (cfr. II CCA 22 gennaio 2002 inc. n. 10.1998.24, 28 marzo 2002 inc. n.

12.2001.100).

12. Ne

discende, in parziale accoglimento dell’appello, che l’istanza dev’essere

ammessa, tranne per quanto riguarda la richiesta di condanna al pagamento rispettivamente

di rigetto dell’opposizione relativa alla tassa d’incasso del PE, che deve

essere dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC).

Gli oneri

processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su un valore

litigioso di fr. 20'000.-, seguono la pressoché integrale soccombenza dei convenuti

(art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I. L’appello 17 giugno 2013 di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la decisione 5 giugno 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, è così riformata:

1. L’istanza è parzialmente

accolta.

§ AO

2, __________, e AO 1, __________, sono condannati in solido a pagare a AP 1, __________,

fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013 e spese esecutive di fr.

103.-.

§§ Limitatamente a questi importi sono

rigettate in via definitiva le opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di

Lugano.

§§§ Per il resto, l’istanza è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese, anticipate dalla parte istante,

sono poste a carico delle parti convenute in solido, con l’obbligo di rifondere

all’istante fr. 100.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 400.- sono a carico degli appellati

in solido, che rifonderanno all’appellante, sempre in solido, fr. 600.- per

ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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