12.2013.99
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, pagamento del saldo di un contratto di compravendita di esercizio pubblico
12 agosto 2013Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2013.99
Data decisione, Autorità:
12.08.2013, IICCA
Titolo:
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, pagamento del saldo di un contratto di compravendita di esercizio pubblico
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2013.99
Lugano
12 agosto
2013/sdb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria -
inc. n. SO.2013.1278 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 -
promossa con istanza (di tutela giurisdizionale nei casi manifesti) 22 marzo
2013 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
AO 2
con cui
l’istante ha chiesto in via principale la condanna dei convenuti in solido al
pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi e spese esecutive nonché il rigetto
in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________
dell’UE di Lugano e in via subordinata il rigetto in via provvisoria delle opposizioni
interposte ai PE;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore con decisione 5 giugno 2013 ha dichiarato irricevibile;
appellante
l'istante con atto di appello 17 giugno 2013, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti con osservazioni 12 luglio 2013 postulano la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
l’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 22 marzo 2013 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AO 1 e AO 2, al
fine di ottenere in via principale la loro condanna in solido al pagamento di
fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013 e spese esecutive di fr.
203.- nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n.
__________ e __________ dell’UE di Lugano, e in via subordinata il rigetto in
via provvisoria delle opposizioni ai PE. Egli ha evidenziato che con contratto
22 marzo 2012 (doc. B) R__________ __________ Sagl aveva venduto a AO 1
l’inventario dell’esercizio pubblico denominato “Ristorante __________” a __________;
che con lettera 18 luglio 2012 (doc. C), controfirmata per accordo da AO 1 e AO
2, il legale della venditrice, in risposta alle rimostranze sollevate
dall’acquirente con scritto 27 giugno 2012, aveva acconsentito a una riduzione
del prezzo di fr. 30'000.-, a condizione - per quanto qui interessa - che “il
signor AO 1 con la riduzione del prezzo di vendita da lui proposta e accettata
dalla mia mandante si ritiene tacitato di ogni e qualsiasi pretesa per
qualsivoglia titolo o ragione a dipendenza del contratto in oggetto,
rinunciando in futuro a sollevare qualsiasi contestazione / obiezioni” e
che “la signora AO 2, moglie di AO 1, con la firma della presente si
dichiara debitrice solidale con il marito per il pagamento delle 2 ultime rate
(fr. 30'000.- e fr. 20'000.-) del prezzo di vendita dell’inventario”,
pagabili entro il 30 settembre 2012 rispettivamente entro il 31 dicembre 2012;
che il 29 gennaio 2013 (doc. A) la venditrice aveva ceduto a AP 1 il proprio
credito di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2012, relativo
all’ultima rata del prezzo, tuttora insoluta; e che AO 1 e AO 2, escussi dal
cessionario con i PE n. __________ (doc. F) e __________ (doc. G) dell’UE di
Lugano per l’importo di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre
2012, avevano interposto ingiustificata opposizione.
2. Con
osservazioni 12 aprile 2013, trasmesse unicamente per fax - senza per altro che
l’originale, sebbene sollecitato, sia mai pervenuto in Pretura -, i convenuti
hanno comunicato “che la nostra decisione di fare opposizione alla richiesta
del saldo da noi dovuto di fr. 20'000.- per l’inventario del Ristorante __________,
è scaturita dal fatto che le questioni sollevate tramite la lettera allegata [ndr. del 27 giugno 2012; cfr. il documento annesso alle
osservazioni] da parte del nostro ufficio
fiduciario-contabile D__________ SA, si sono effettivamente rivelate negative
creandoci notevoli difficoltà economiche e finanziarie”.
3. Con
decisione 5 giugno 2013 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza, caricando
all’istante la tassa di giustizia di fr. 350.-, le spese e l’indennità alla
controparte di fr. 100.-. Il giudice di prime cure ha ritenuto che nel caso di
specie ci si trovava confrontati con una problematica di inadempimento
contrattuale, contestato dai convenuti, i quali avevano riproposto le obiezioni
insite nello scritto di cui al 27 giugno 2012, servito alla ridefinizione degli
accordi contrattuali precedentemente presi (doc. C). A suo giudizio, l’accordo
di cui al doc. C sembrava menzionare unicamente la problematica inerente i
difetti dell’inventario ceduto, mentre al punto 3 del menzionato scritto del 27
giugno 2012 risultava essere contestata anche una discrepanza tra quanto
dichiarato e promesso dalla parte venditrice e quanto direttamente verificato
dalla parte acquirente riguardo al volume d’affari del Ristorante __________.
Di conseguenza non era possibile affermare con sufficiente certezza che il doc.
C avesse regolato tutte le questioni pendenti e che la rinuncia di cui al punto
2 del medesimo fosse stata estesa anche ad eventuali pretese riguardanti
l’insufficienza della cifra d’affari prospettata, la questione potendo essere
risolta solo mediante più approfondite indagini e attraverso l’interpretazione
del contratto e della volontà delle parti; tanto più che giuridicamente gli
accordi sottoscritti avrebbero potuto essere ancora messi in discussione invocando
eventuali vizi del consenso ex art. 23 segg. CO, non essendo ancora spirati i
termini di prescrizione previsti dal CO. Stando così le cose, la richiesta in
via principale dell’istante non poteva essere considerata chiara ed
immediatamente comprovata ai sensi dell’art. 257 CPC e doveva essere dichiarata
irricevibile. Lo stesso valeva per la domanda subordinata di rigetto provvisorio
dell’opposizione, che doveva semmai essere esaminata da un’altra sezione della
Pretura.
4. Con
l’appello 17 giugno 2013 che qui ci occupa l'istante chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Egli rimprovera al Pretore di non aver ritenuto
che l’accordo transattivo di cui al doc. C, di cui per altro non era contestato
il tenore, si riferiva espressamente a tutte le contestazioni sollevate
dall’acquirente con lo scritto del 27 giugno 2012, che dunque era ormai stato definitivamente
“evaso” e non poteva con ciò essere riproposto tale e quale a mo’ di risposta
all’istanza, tanto più che era stato trasmesso irritualmente solo via fax. In
ogni caso dal contratto di compravendita dell’inventario non risultava che la
venditrice avesse fornito una garanzia del volume d’affari del ristorante e mai
Fatti
i convenuti avevano preteso che il contratto dovesse essere inficiato per
eventuali vizi di volontà, che il giudice di prime cure non era pertanto
autorizzato a considerare d’ufficio. Di qui il buon fondamento della domanda
principale, fermo restando che in base alla dottrina quella subordinata avrebbe
a sua volta potuto essere fatta valere innanzi al giudice adito.
5. Delle
osservazioni 12 luglio 2013 con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame
e della replica spontanea 22 e 23 luglio 2013 dell’istante si dirà, se e per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Giusta
l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda
tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o
immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo
restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).
In base
alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid.
5.1.1), un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se può
essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. La prova del
fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare).
La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del
rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la
sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei
rapporti fattuali. Se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la
tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in
particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente
obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente
confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato
in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento
delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice
circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non
possano a priori essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II
CCA 23 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.175).
Sempre in
base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2), la
situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza
giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto
della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un
risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se
l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di
apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso
(in tal senso pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190).
7. Nel
caso di specie è indubbio che i fatti addotti nell’istanza, puntualmente
suffragati dalle prove documentali versate agli atti a quel momento (cfr. in
particolare doc. A, B e C), sarebbero di per sé sufficienti per convincere il
giudice del buon fondamento - fatto salvo quanto si dirà più avanti (cfr. infra
consid. 11) - della domanda principale fatta valere con l’istanza stessa.
Nei
prossimi considerandi si tratterà di esaminare se i convenuti, come imposto
dalla giurisprudenza, abbiano nondimeno sostanziato e addotto in modo
concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere
immediatamente confutate e siano atte a far vacillare quel convincimento.
8. Come
si è visto, i convenuti hanno preso posizione sull’istanza con uno scritto di
osservazioni trasmesso via fax, senza però che l’originale, sia pure
sollecitato, sia mai pervenuto in Pretura.
In questa
sede l’istante ritiene che quelle osservazioni sarebbero irrite, dal che,
implicitamente, l’inesistenza di qualsiasi contestazione all’istanza. Ora, se
di principio è vero che l’art. 130 cpv. 1 e 2 CPC non permette una trasmissione
via fax o per e-mail degli atti di causa (Trezzini,
Commentario CPC, p. 553), è però altrettanto vero che un tale vizio è sanabile
(Trezzini, op. cit., p. 554).
Dalla decisione impugnata si evince che il Pretore ha effettivamente offerto ai
convenuti la facoltà di rimediare al vizio, sollecitando la presentazione dell’originale,
ma non risulta invece se nell’occasione quella richiesta fosse stata munita
della comminatoria secondo cui in caso di inadempimento l’atto avrebbe dovuto
essere considerato come non presentato (art. 132 cpv. 1 e 147 cpv. 3 CPC). In
tali circostanze non è così possibile stabilire se quell’allegato fosse
irricevibile. Ad ogni buon conto, visto l’esito della lite, la questione non
necessita di essere ulteriormente approfondita.
9. Con
quelle osservazioni - come detto - i convenuti si erano opposti all’istanza
rilevando in sostanza che “le questioni sollevate tramite la lettera
allegata [ndr. del 27 giugno 2012] da parte del nostro ufficio fiduciario-contabile D__________ SA, si
sono effettivamente rivelate negative creandoci notevoli difficoltà economiche
e finanziarie”. In tale formulazione,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non si ravvisa alcuna
contestazione dei fatti dell’istanza, il semplice fatto che le questioni
sollevate in un altro scritto allegato possano essersi rilevate negative per i
convenuti ed aver creato loro delle difficoltà non potendo essere inteso in tal
senso. Non essendovi così stata una valida contestazione dei fatti addotti con
l’istanza, di per sé provati, l’istanza doveva essere ammessa già per questo
solo motivo.
10. Ma quand’anche,
per ipotesi, si volesse ammettere con il Pretore che con quelle osservazioni i
convenuti avevano di fatto inteso ribadire le circostanze oggetto dello scritto
del 27 giugno 2012, ciò non migliorerebbe in ogni caso la loro posizione.
10.1 Nella
lettera del 27 giugno 2012 l’acquirente aveva lamentato “la presenza di
rilevanti vizi sia dei beni strumentali presenti nell’esercizio che nelle
qualità dello stesso promesse da parte venditrice” esposti in 5 punti, tra
cui - al punto 3 - la notevole discrepanza nel volume d’affari del ristorante
tra quanto promesso e quanto poi riscontrato, invitando la controparte a “provvedere
al ripristino dei vizi presenti, a cessare ogni uso illegittimo del logo e del
nome del “Ristorante __________”” e comunicando altresì “sin d’ora la
necessità di riduzione del prezzo del bene in sede di saldo, visti i numerosi e
ingenti vizi presenti sia nei beni strumentali che nelle qualità promesse
dell’attività, come previsto dall’art. 197 CO”, con riserva del “conguaglio
delle spese già sostenute, oltre al ristorno di ogni altro danno”. Dallo
scritto del 18 luglio 2012 (doc. C), si evince che “le rimostranze già
contenute nel Suo scritto 27 giugno u.s.” erano poi state ribadite in un
incontro tra le parti avvenuto il 17 luglio 2012. Sennonché, nonostante la
venditrice avesse contestato recisamente ogni addebito mossole in precedenza, a
quel momento essa e i convenuti si sono poi pacificamente accordati per una
riduzione del prezzo e per la responsabilità solidale di AO 2 per il pagamento
dell’ultima rata, a condizione che “il signor AO 1 con la riduzione del
prezzo di vendita da lui proposta e accettata dalla mia mandante si ritiene
tacitato di ogni e qualsiasi pretesa per qualsivoglia titolo o ragione a
dipendenza del contratto in oggetto, rinunciando in futuro a sollevare
qualsiasi contestazione / obiezioni”.
In tali
circostanze, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, è evidente che tutte
le rimostranze oggetto dello scritto del 27 giugno 2012, ivi compresa quella
relativa alla presunta discrepanza nel volume d’affari del ristorante, sono
state superate dalla stipulazione dell’accordo transattivo del 18 luglio 2012. In base a quell’accordo l’acquirente non poteva pertanto più sollevare nuovamente quelle
medesime rimostranze, così che le stesse, quand’anche fossero state ribadite
con le osservazioni all’istanza, dovevano senz’altro essere disattese.
Lo stesso
discorso può essere fatto per i rimproveri fatti valere dai convenuti con le
loro osservazioni all’appello, per altro irricevibili già per il fatto che
nella procedura ex art. 257 CPC non è possibile addurre in appello nuovi fatti
o prove nemmeno qualora fossero per ipotesi adempiute le condizioni dell’art.
317 cpv. 1 CPC (TF 7 novembre 2012 4A_420/2012 consid. 5; II CCA 23 gennaio
2013 inc. n. 12.2012.175, 26 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.136, 12 marzo 2013
inc. n. 12.2013.30): nella misura in cui era già stato menzionato nello scritto
del 18 giugno 2012 (ai punti 4 e 5) e non costituiva perciò un fatto nuovo e
con ciò irrito nemmeno giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC, il fatto che l’attore
continuasse a fare pubblicità ingannevole e deleteria per il “Ristorante __________”
rispettivamente ricevesse corrispondenza raccomandata indirizzata al Ristorante
senza darne comunicazione era in effetti stato superato dal più volte menzionato
accordo di cui al doc. C; oltretutto questi due fatti nemmeno sono poi stati sufficientemente
provati, tanto è vero che su quel tema i convenuti non hanno offerto alcuna prova.
10.2 Nella
menzionata lettera del 27 giugno 2012 l’acquirente non ha poi assolutamente
preteso che il contratto di compravendita dell’inventario fosse allora stato impugnato
per eventuali vizi del consenso ex art. 23 segg. CO. Il Pretore non poteva
pertanto rilevare d’ufficio che il fatto che gli accordi sottoscritti avrebbero
potuto essere ancora messi in discussione invocando eventuali vizi ex art. 23
segg. CO ostava a sua volta all’accoglimento dellistanza, tale contestazione
non essendo mai stata sollevata in prima istanza dai convenuti, che allora nemmeno
avevano mai dichiarato di impugnare quegli accordi. Poco importa se con le
osservazioni all’appello, datate 12 luglio 2013, essi abbiano ora ritenuto di
eccepire formalmente questi vizi, nell’ambito della procedura ex art. 257 CPC non
essendo - come detto - possibile far valere in appello nuovi fatti e prove (cfr.
supra consid. 10.1). Oltretutto, nel frattempo, il termine annuale entro
cui far valere l’eventuale annullamento del contratto di compravendita per vizi
del consenso (art. 31 CO), decorrente al più tardi dallo scritto del 27 giugno
2012, era oramai scaduto, ciò che comportava la ratifica dello stesso; mentre neppure
sono state qui addotte le eventuali ragioni in fatto e in diritto che avrebbero
legittimato una valida impugnazione dell’accordo di cui al doc. C, che non può così
essere ammessa. Per questo motivo nemmeno si giustifica dar seguito alla non
meglio precisata prova testimoniale e peritale offerta dai convenuti con le
loro osservazioni d’appello.
11. Alla
luce di quanto precede, la domanda principale volta ad ottenere la condanna dei
convenuti in solido al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi nonché il
rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE può senz’altro
essere accolta (senza che occorra pronunciarsi sull’eventuale buon fondamento
della domanda subordinata di rigetto in via provvisoria delle opposizioni ai
PE). Essa non può di contro essere integralmente ammessa nella misura in cui
mirava ad ottenere la condanna al pagamento rispettivamente il rigetto
dell'opposizione per le spese esecutive (spese per il precetto di fr. 103.- e
la tassa d'incasso di fr. 100.-, cfr. doc. F e G). Se la domanda di condanna al
pagamento delle spese relative al PE rispettivamente di rigetto delle stesse può
essere riconosciuta, ciò non vale però per le tasse d'incasso, che al momento
dell’emanazione della decisione erano solo eventuali e che in effetti saranno a
carico del debitore solo se nei suoi confronti verrà proseguita la procedura
forzata (cfr. II CCA 22 gennaio 2002 inc. n. 10.1998.24, 28 marzo 2002 inc. n.
12.2001.100).
12. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello, che l’istanza dev’essere
ammessa, tranne per quanto riguarda la richiesta di condanna al pagamento rispettivamente
di rigetto dell’opposizione relativa alla tassa d’incasso del PE, che deve
essere dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC).
Gli oneri
processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su un valore
litigioso di fr. 20'000.-, seguono la pressoché integrale soccombenza dei convenuti
(art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 17 giugno 2013 di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la decisione 5 giugno 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, è così riformata:
1. L’istanza è parzialmente
accolta.
§ AO
2, __________, e AO 1, __________, sono condannati in solido a pagare a AP 1, __________,
fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013 e spese esecutive di fr.
103.-.
§§ Limitatamente a questi importi sono
rigettate in via definitiva le opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di
Lugano.
§§§ Per il resto, l’istanza è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese, anticipate dalla parte istante,
sono poste a carico delle parti convenute in solido, con l’obbligo di rifondere
all’istante fr. 100.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 400.- sono a carico degli appellati
in solido, che rifonderanno all’appellante, sempre in solido, fr. 600.- per
ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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