12.2014.1
Appello irricevibile contro autorizzazione ad agire rilasciata da autorità di conciliazione
2 gennaio 2014Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2014.1
Data decisione, Autorità:
02.01.2014, IICCA
Titolo:
Appello irricevibile contro autorizzazione ad agire rilasciata da autorità di conciliazione
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
AUTORIZZAZIONE AD AGIRE
art. 308 CPC
art. 312 CPC
Incarto n.
12.2014.1
Lugano
2 gennaio
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
sedente per statuire nella procedura di conciliazione
inc. n. CM.2013.470 della Pretura di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 9
agosto 2013 da
AP 1
contro
AO 1
(rappr. dall’__________, __________
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 9
agosto 2013 AP 1, rappresentata __________, si è rivolta alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo di convocare per la procedura
preventiva di conciliazione l’avv. AO 1, contro la quale intendeva procedere
con una richiesta di risarcimento del torto morale di fr. 50'000.- nell’ambito
di un rapporto di mandato;
che la
Segretaria assessora della Pretura, autorità di conciliazione, ha convocato le
parti per l’udienza di conciliazione indetta il 27 novembre 2013;
che
all’udienza di conciliazione tenutasi a quella data sono comparse in udienza
l’istante, assistita da __________, e l’avv. __________, in rappresentanza
della convenuta, che aveva giustificato la propria assenza con inderogabili impegni
professionali;
che dopo
discussione le parti non hanno trovato un accordo, motivo per cui l’autorità di
conciliazione ha preso atto della mancata conciliazione e ha rilasciato seduta
stante a AP 1 l’autorizzazione ad agire;
che il 24
dicembre 2013 AP 1 ha presentato appello contro il rilascio dell’autorizzazione
ad agire, chiedendo di annullarla e di rinviare l’incarto all’autorità di
conciliazione, per procedere a un nuovo tentativo di conciliazione in presenza
della parte convenuta personalmente;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
l’appello è stato presentato contro il rilascio di un’autorizzazione ad agire da
parte della Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2 (autorità di conciliazione giusta l’art. 35 cpv. 2 lett. a LOG) nell’ambito
della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 197 a 212 CPC);
che ai
sensi dell’art. 308 CPC il rimedio dell’appello è dato contro le decisioni
finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) nelle vertenze
patrimoniali con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2);
che nella
fattispecie l’appellante intende agire nei confronti della convenuta per una
pretesa di fr. 50'000.-, sicché è dato il requisito del valore litigioso;
che
l’autorità di conciliazione è “un’autorità di prima istanza” solo quando emana
decisioni ai sensi dell’art. 210 CPC (Messaggio sul CPC, FF 2006 pag. 6707; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 6 Vor Art. 308-334 pag. 1734,
n. 6 Art. 308 pag. 1755);
che nella
fattispecie il valore per cui vuole procedere l’appellante ammonta a fr.
50'000.-, di modo che dopo aver costatato la mancata intesa tra le parti, la Segretaria assessora poteva solo rilasciare un’autorizzazione ad agire;
che il
rilascio dell’autorizzazione ad agire non è una decisione giudiziaria (DTF 139
III 273, II CCA sentenza del 14 giugno 2013 inc. 12.2013.89);
che nella
fattispecie non vi è quindi una decisione di prima istanza, la procedura di
conciliazione essendo solo un presupposto della procedura giudiziaria ancora da
avviare;
che
l’appello 24 dicembre 2013 è pertanto manifestamente improponibile e la Camera,
nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, può
deciderlo con la procedura prevista dall’art. 312 CPC, senza notificare l’atto
all’appellata e senza necessità di esaminare le censure esposte dall’appellante,
non potendo entrare nel merito della vertenza (sentenza II CCA 14 agosto 2012
inc. 12.2012.134);
che le
spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non
vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale non è stato
richiesto di esprimersi sull’appello;
che nella
commisurazione delle spese processuali si può eccezionalmente derogare ai
criteri posti dagli art. 5 e 13 LTG, visto che il giudizio odierno non entra
nel merito del rimedio di diritto;
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. L’appello
24 dicembre 2013 di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di appello in complessivi fr. 100.- sono poste a carico di AP
1. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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