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Decisione

12.2014.10

Diritto del lavoro. Licenziamento in tronco

8 luglio 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. Previo infruttuoso tentativo

di conciliazione (inc. rich. UC) con petizione 27 marzo 2013 AO 1 ha convenuto dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, affermando

l’infondatezza del licenziamento e chiedendo la sua condanna al versamento di

“fr. 6'188.30, due mesi di salario per il riconoscimento della disdetta ordinaria

con preavviso, inclusa tredicesima e vacanze (fr. 515.- 8.33%), con interesse

del 5% (fr. 309.41) da giorno 18 ottobre 2012; fr. 6'188.30, due mesi di

salario per indennità a licenziamento ingiustificato, con interesse del 5% (fr.

309.41) da giorno 18 ottobre 2012; le indennità malattia a partire dal 19

ottobre fino al 1° marzo 2013 – 80% del salario mensile per un totale di fr. 10'865.-;

totale da versare fr. 24'375.42”. Con risposta 23 aprile 2013 la convenuta ha

postulato la reiezione della petizione. Esperita l’istruttoria le parti hanno

rinunciato al dibattimento finale e hanno inoltrato conclusioni scritte. La

convenuta si è confermata nel proprio punto di vista, mentre l’attrice ha ridotto

le proprie pretese formulando le medesime nella maniera seguente: “fr. 6'188.30,

due mesi di salario per riconoscimento della disdetta ordinaria con preavviso,

inclusa tredicesima e vacanze (8.33%), con interesse del 5% da giorno 18

ottobre 2012; fr. 12'376.60, quattro mesi di salario per indennità a

licenziamento ingiustificato, con interesse del 5% da giorno 18 ottobre 2012”. Statuendo con decisione 17 dicembre 2013 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione

limitatamente a fr. 6'188.30 lordi (dai quali andranno dedotti i contributi

sociali di legge), nonché a fr. 6'188.30 per indennità a seguito di

licenziamento con effetto immediato ingiustificato, oltre interessi al 5% dal

30 novembre 2012. Per quanto concerne il dispositivo sulle spese giudiziarie il

primo giudice non ha prelevato spese processuali e ha compensato le ripetibili.

C. Con

appello 27 gennaio 2014 la convenuta è insorta contro il querelato giudizio,

chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione e di

assegnarle un importo non cifrato a titolo di ripetibili. Da parte sua

l’attrice non ha presentato la risposta al gravame.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova

applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2. Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata il 18

dicembre 2013 e ricevuta dall’appellante il giorno successivo. Tenute in

considerazione le ferie giudiziarie giusta l’art. 145 CPC, l’appello datato 27

gennaio 2014 è tempestivo.

3. Il Pretore aggiunto ha accertato

che il 18 ottobre 2012 la lavoratrice aveva dichiarato a __________ __________

– nuora e non figlia della cliente alla quale l’attrice prestava assistenza

sanitaria a domicilio –, nel corso di una “discussione accesa” e dopo che quest’ultima

le aveva comunicato di non gradire che annullasse all’ultimo momento una visita

pianificata alla suocera, di “essere senza cuore e di non considerare che il

suo compagno stava morendo”, aggiungendo che a __________ __________ questo non

importava. Il primo giudice ha spiegato che il rimprovero mosso dalla

dipendente si manteneva entro limiti accettabili e non sconfinava

nell’ingiuria, sicché non costituiva una manchevolezza particolarmente grave da

parte della dipendente. Egli ha inoltre precisato che anche qualificando tale

comportamento come manchevolezza meno grave, esso non poteva condurre alla

risoluzione immediata del rapporto di lavoro, in quanto la convenuta non aveva

nemmeno allegato che il medesimo si fosse ripetuto nonostante esplicito avvertimento.

Il primo giudice ha, infine, ritenuto ingiustificata, quale motivo di disdetta

immediata del rapporto di lavoro, la circostanza allegata dalla convenuta nel

corso di causa secondo la quale l’attrice avrebbe eseguito un’errata

somministrazione di medicinali a un paziente. Egli ha spiegato che tale fatto

non era della stessa natura di quello indicato nella lettera di licenziamento

e, in ogni caso, dall’istruttoria era emerso che la responsabile sanitaria

della convenuta, alla quale l’attrice era subordinata, aveva già ricevuto in

passato due lamentele in tal senso ma non aveva intrapreso nulla nei confronti

della lavoratrice, sicché non riteneva tali inadempienze gravi al punto da

scalfire il rapporto di fiducia tra le parti. Di conseguenza, il Pretore aggiunto

ha ritenuto ingiustificato il licenziamento immediato. In applicazione

dell’art. 337c cpv. 1 CO egli ha quindi riconosciuto all’attrice l’importo di

fr. 6'188.30 da ella postulato, poiché non contestato dalla controparte. Il

primo giudice ha infine stabilito l’indennità per licenziamento in tronco

ingiustificato in fr. 6'188.30.

4. L’appellante contesta, in

primo luogo, il primo giudice laddove afferma che in presenza di manchevolezze

meno gravi le stesse possono portare a un licenziamento immediato solo se sono

reiterate. A suo dire, la giustificazione di un licenziamento in tronco risiede

anche nella ripetizione di inadempienze di natura diversa tra loro (memoriale,

pag. 3 in alto).

4.1 Come illustrato dal Pretore

aggiunto il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale,

che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213

consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare

una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti

avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 129

III 351 consid. 2.1). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se

la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità,

considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e

dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Sono decisivi segnatamente la natura,

la gravità, la frequenza oppure la durata delle inadempienze, così come la

reazione del lavoratore agli ammonimenti formulati dal datore di lavoro. Va

ricordato, poi, che non è l’avvertimento in sé che giustifica il licenziamento

in tronco, bensì la circostanza che il comportamento rimproverato al lavoratore

non permette oggettivamente al datore di lavoro la continuazione del rapporto

di lavoro fino alla scadenza del termine contrattuale. Il Tribunale federale ha

quindi espresso dei dubbi circa il fatto che un avvertimento concernente delle

inadempienze totalmente differenti permetta una disdetta immediata in presenza

della minima quisquiglia attribuibile al lavoratore. La gravità dell’atto

propria a giustificare un licenziamento immediato può essere assoluta o

relativa. Nel primo caso risulta da un unico atto, mentre nel secondo dalla

circostanza che il lavoratore, sebbene avvertito propriamente, persiste nel

violare i suoi doveri contrattuali. In quest’ultima evenienza la gravità

risulta non dall’atto stesso, bensì dalla sua reiterazione. Ciò posto, va

ribadito che la questione di sapere se, nel caso concreto, sussiste la gravità

necessaria rimane una questione di apprezzamento (DTF 127 III 153 consid. 1). Certo, manchevolezze di natura diversa ma assimilabili sotto lo stesso

cappello, ad esempio quello di comportamento scorretto nei confronti del datore

di lavoro, possono costituire, se del caso, un motivo di licenziamento

immediato. In caso diverso il lavoratore potrebbe essere tentato, in maniera

abusiva, di commettere sempre inadempienze contrattuali diverse e non essere

passibile di licenziamento in tronco poiché ammonito in tal senso solo per una

parte di esse. Ciò che è determinante, tuttavia, è che il lavoratore sia messo

nella condizione di comprendere la gravità del proprio agire tramite

l’ammonimento del datore di lavoro e sia messo, quindi, nella misura di poter

esimersi dal proseguire in tali comportamenti (cfr. DTF 117 II 560 consid. 3b).

Ciò non esclude, tuttavia, l’ipotesi secondo la quale un avvertimento non

risulti necessario alla luce del comportamento del lavoratore (DTF 127 III 153

consid. 1b e 1c).

4.2 Nella fattispecie il

Pretore aggiunto ha spiegato che il motivo di licenziamento invocato dalla

datrice di lavoro nella propria disdetta 18 ottobre 2012, ovvero il diverbio

avuto dalla lavoratrice con la nuora di una cliente, non giustificava il

provvedimento adottato dalla convenuta nemmeno qualificandolo come manchevolezza

meno grave. Secondo il primo giudice, invero, la datrice di lavoro non aveva

allegato e men che meno dimostrato che esso si fosse ripetuto nonostante

esplicito avvertimento. Tant’è che dall’istruttoria non era emerso che

l’attrice si fosse resa autrice, in passato, di ulteriori episodi analoghi (decisione

impugnata, pag. 3 in mezzo). L’appellante non contesta quanto accertato dal

Pretore aggiunto, ma sostiene che il comportamento della lavoratrice

giustificava un licenziamento immediato poiché si addizionava alle

inottemperanze oggetto dell’ammonimento 25 settembre 2012 (inc. rich. UC, doc.

A). Come illustrato sopra, il giudice deve valutare la natura, la

gravità, la frequenza e la durata delle inadempienze, così come la reazione del

lavoratore agli ammonimenti formulati dal datore di lavoro. Nello scritto testé

menzionato alla lavoratrice è stato rimproverato, in sintesi, di aver chiesto

delle sostituzioni intempestive e senza un valido motivo, rispettivamente di

aver annullato degli interventi o spostato i medesimi direttamente con i

clienti, sempre senza una valida giustificazione, oppure di essersi dimenticata

di presentarsi a degli appuntamenti. L’attrice è stata inoltre resa attenta di

tutta una serie di inadempienze di carattere amministrativo. Nella lettera di

disdetta 18 ottobre 2012 (inc. rich. UC, doc. B) la datrice di lavoro ha fatto

riferimento all’ammonimento 25 settembre 2012 e all’episodio occorso in data 16

ottobre 2012. Nella propria risposta di causa 23 aprile 2013 la convenuta non

sostiene che il licenziamento sia da ricondurre alla volontà della lavoratrice

di spostare nuovamente un appuntamento fissato con la cliente, bensì al fatto

che avrebbe “mancato di rispetto alla nuora della paziente” (memoriale, pag.

4). Il Pretore aggiunto ha accertato che nel corso di una “discussione accesa”,

dopo che __________ __________ aveva comunicato alla lavoratrice di non gradire

che annullasse all’ultimo momento una visita pianificata, quest’ultima le aveva

rimproverato di “essere senza cuore e di non considerare che il suo compagno

stava morendo”, aggiungendo che a __________ __________ “questo non importava

niente” (decisione impugnata, pag. 3 in mezzo). L’appellante non contesta tali

accertamenti e nemmeno sostiene che quanto affermato dalla lavoratrice non

corrisponda al vero. L’episodio rimproverato alla lavoratrice non può quindi

essere paragonato a quanto indicato nello scritto 25 settembre 2012 e nemmeno

si può ritenere che possa essere addizionato alle inadempienze ivi elencate,

poiché senza alcun rapporto con le medesime (cfr. DTF 127 III 153, consid. 2b; Portmann in: Basler

Kommentar, 4ª ed., n. 3 ad art. 337 C). Tanto più che

dall’istruttoria è emerso che la teste __________ __________ non ha affermato

di aver reagito, il 16 ottobre 2012, poiché la lavoratrice era in ritardo o

perché non si è presentata all’appuntamento, bensì di “avere iniziato (…) il

diverbio con l’attrice, allorquando le ho detto che non mi piaceva che

avvisasse cinque minuti prima dell’appuntamento fissato, che non poteva venire”

(verbale di audizione testimoniale 5 ottobre 2013, pag. 3 in alto). Ella poteva quindi riferirsi a episodi passati e, quindi, dalla sua testimonianza non emerge

che l’attrice si fosse resa nuovamente autrice di un ritardo. Per il resto, la

reazione della lavoratrice, non ingiuriosa, era imputabile a uno stato emotivo

riconducibile al gravoso evento che stava affrontando – si ripete non

contestato dall’appellante – e che ella medesima ha da subito affermato a

giustificazione della sua richiesta, rispettivamente insistenza e reazione in

tal senso. Nel caso concreto non si può quindi ritenere che esso potesse

giustificare un licenziamento immediato senza previo ammonimento circa

inadempienze contrattuali inerenti al comportamento da ella tenuta con i

pazienti e i rispettivi familiari. Ne consegue che, al riguardo, la decisione

pretorile resiste a critica.

5. Secondo la

convenuta, poi, il fatto che la controparte si fosse resa autrice di una

somministrazione errata di farmaci a un paziente costituisce una manchevolezza

particolarmente grave, poiché poteva comportare seri pericoli per la salute del

cliente (appello, pag. 3 in mezzo).

5.1 Determinante è il

motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte al momento del

licenziamento. È solo a titolo eccezionale che chi ha dato la disdetta

può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed emersi solo

in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto conoscerli.

In tal caso occorre domandarsi se tali fatti avrebbero minato, oggettivamente,

il rapporto di fiducia tra il lavoratore e il datore di lavoro e portato quindi

quest’ultimo a disdire con effetto immediato il contratto (DTF 127 III 310

consid. 4a).

5.2 Il primo giudice ha

spiegato che la circostanza menzionata sopra era già esistente al momento della

disdetta del rapporto di lavoro ma non nota alla datrice di lavoro. Egli ha poi

accertato che la responsabile sanitaria della convenuta, cui l’attrice era

subordinata, aveva già ricevuto un paio di lamentele in tal senso ma non aveva

intrapreso alcunché nei confronti della lavoratrice. Di conseguenza il Pretore

aggiunto ha reputato che se per eventi analoghi precedenti la datrice di lavoro

non aveva preso alcun provvedimento, neppure un ammonimento, è perché non

considerava questi eventi gravi al punto di scalfire il rapporto di fiducia tra

le parti (decisione impugnata, pag. 3 in fondo e 4 in alto). L’appellante contesta invece l’argomentazione pretorile sostenendo che “è provato” che essa è

venuta a conoscenza di tali episodi solo dopo la disdetta del rapporto di

lavoro. A torto. Invero, la teste __________ __________, responsabile

sanitaria, ha dichiarato: “ricordo di avere ricevuto personalmente delle

lamentele sull’operato dell’attrice da famigliari di pazienti (…) riguardavano

l’assunzione della terapia da parte dell’attrice, anche ad esempio

somministrava farmaci non corretti (…)” (verbale di audizione testimoniale 30

settembre 2013, pag. 7 in alto) e ha soggiunto: “posso dire di avere ricevuto

un paio di volte lamentele da parte di famigliari di pazienti, secondo i quali

l’attrice non aveva somministrato dei farmaci prescritti ai pazienti stessi

(…). Per questi due casi di mancata somministrazione di farmaci, da parte

dell’attrice non abbiamo intrapreso nulla, poiché si trattava di episodi di

parecchio tempo addietro” (loc. cit., pag. 8 in mezzo). Ne consegue che la censura dell’appellante non è confortata da quanto emerge dagli atti. Anche su questo

punto l’appello dev’essere pertanto respinto.

6. L’appellante

conclude criticando l’assegnazione alla lavoratrice di un’indennità per

risoluzione immediata ingiustificata (memoriale, pag. 3 seg.).

6.1 Secondo l’art.

337c cpv. 3 CO in caso di licenziamento in tronco senza motivo grave il giudice

può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità al lavoratore. Per

quel che concerne la determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento

immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in

considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la

posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti

contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 127 III 351 consid. 4 a pag. 354). Contrariamente alla lettera della norma, la dottrina ne nega il carattere facoltativo

(DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 5 novembre 1998 in re S./C.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad

art. 337c CO). L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità

costituisce un caso eccezionale, in cui – nonostante il licenziamento in tronco

ingiustificato – vi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di

lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c pag. 68; 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15

febbraio 2000 in re B./B.SA, 5 novembre 1998 in re S./C; JAR 1991, pag. 276), oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale

risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 27 maggio 1999 in re C./T. SA).

6.2 Secondo l’appellante il primo giudice avrebbe sottovalutato la gravità delle mancanze commesse

dalla lavoratrice, tali da mettere in discussione la sua capacità professionale

in un settore delicato come quello socio-sanitario. Il Pretore aggiunto ha

spiegato che alla datrice di lavoro era rimproverato di avere licenziato in

tronco una dipendente, in maniera ingiustificata, dopo oltre sette anni di

impiego, mentre alla lavoratrice era ascrivibile una concolpa, dato che la disdetta

era maturata dopo una serie di mancanze, in particolare quelle indicate

nell’ammonimento 25 settembre 2012 (intempestive e immotivate richieste di

sostituzione, intempestivi annullamenti di interventi pianificati, dimenticanze

d’interventi previsti, intempestività, imprecisione nonché incompletezza nello

svolgimento di compiti amministrativi e consegna in ritardo dei rapporti

mensili). Di conseguenza, egli ha riconosciuto all’attrice un’indennità pari a

due mensilità di salario, ossia di fr. 6'188.30 (decisione impugnata, pag. 4 seg.). Il primo giudice ha quindi tenuto

in considerazione, nell’esercizio del suo ampio potere di apprezzamento, tutti

gli elementi della fattispecie. Nemmeno si può attribuire all’errata

somministrazione di farmaci invocata dall’appellante il grado di grave concolpa

della dipendente tale da ritenere ingiustificata l’assegnazione di qualsivoglia

indennità, dato che, come illustrato sopra, la datrice di lavoro medesima non

ha mai emesso degli ammonimenti al riguardo e, quindi, non ha attribuito peso a

tale manchevolezza. Anche su questo punto la decisione pretorile dev’essere di

conseguenza confermata.

7. Alla luce di quanto

suesposto non vi è motivo di chinarsi sulla richiesta dell’appellante di

assegnarle un’adeguata indennità per ripetibili di prima sede. Per tacere del

fatto che la domanda, non cifrata, sarebbe finanche irricevibile (art. 311 cpv.

1 CPC).

8. In definitiva, l’appello è respinto. Non sono prelevate spese processuali, trattandosi

di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso

inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Nonostante la

soccombenza dell’appellante non si giustifica di attribuire ripetibili alla

controparte, che non ha presentato la risposta. Il valore di causa ai fini di

un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 12'376.60

e non raggiunge quindi la soglia di fr. 15'000.- prevista

dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per le controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione.

Per i quali motivi,

decide: 1. L’appello 27 gennaio 2014 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili

di appello.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione. Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).