12.2014.10
Diritto del lavoro. Licenziamento in tronco
8 luglio 2014Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.10
Lugano
8 luglio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata – inc. n. SE.2013.145 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 27 marzo
2013 da
AO
1
rappr. dal RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui ha chiesto la
condanna della convenuta al versamento in suo favore di “fr. 6'188.30, due mesi
di salario per il riconoscimento della disdetta ordinaria con preavviso,
inclusa tredicesima e vacanze (fr. 515.- 8.33%), con interesse del 5% (fr.
309.41) da giorno 18 ottobre 2012; fr. 6'188.30, due mesi di salario per
indennità a licenziamento ingiustificato, con interesse del 5% (fr. 309.41) da
giorno 18 ottobre 2012; le indennità malattia a partire dal 19 ottobre fino al
1° marzo 2013 – 80% del salario mensile per un totale di fr. 10'865.-; totale
da versare fr. 24'375.42”;
domande avversate dalla
convenuta che con risposta 23 aprile 2013 ha postulato la reiezione della petizione;
ritenuto che con
conclusioni scritte 14 novembre 2013 la lavoratrice ha ridotto le proprie
pretese formulando le medesime nella maniera seguente: “fr. 6'188.30, due mesi
di salario per riconoscimento della disdetta ordinaria con preavviso, inclusa
tredicesima e vacanze (8.33%), con interesse del 5% da giorno 18 ottobre 2012;
fr. 12'376.60, quattro mesi di salario per indennità a licenziamento
ingiustificato, con interesse del 5% da giorno 18 ottobre 2012”;
sulle quali il Pretore
aggiunto ha statuito con decisione 17 dicembre 2013 accogliendo la petizione limitatamente
a fr. 6'188.30 lordi (dai quali andranno dedotti i contributi sociali di
legge), nonché a fr. 6'188.30 per indennità a seguito di licenziamento in
tronco ingiustificato, oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2012;
che per quanto concerne
il dispositivo sulle spese giudiziarie il primo giudice non ha prelevato spese
processuali e ha compensato le ripetibili;
appellante la convenuta
che con appello 27 gennaio 2014 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere integralmente la petizione e di assegnarle un importo non
cifrato a titolo di ripetibili di prima istanza, con protesta di spese
giudiziarie di seconda sede;
mentre l’attrice non ha
presentato una risposta all’appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è stata assunta da AP 1
dal 30 aprile 2006 in qualità di infermiera diplomata, con un salario mensile
variabile a dipendenza delle ore di lavoro effettuate (cfr. inc. rich. UC, doc.
E). Il 25 settembre 2012 la lavoratrice è stata ammonita da parte della datrice
di lavoro, adducendo una lista di “gravi mancanze” nonostante il 7 agosto
precedente ella fosse stata resa attenta di ulteriori “gravi mancanze nello
svolgimento del suo lavoro”. AP 1 ha quindi comunicato alla dipendente che
qualora si fosse resa nuovamente autrice di una “violazione” il rapporto di
lavoro sarebbe stato disdetto con effetto immediato per motivi gravi giusta
l’art. 337 CO (inc. rich. UC CM.2012.748, doc. A). Con e-mail 16 ottobre 2012
la datrice di lavoro ha comunicato alla lavoratrice di “una brutta e antipatica
discussione” da quest’ultima sostenuta lo stesso giorno con la figlia di una
cliente, a seguito della quale l’interlocutrice avrebbe telefonato in sede
“sconvolta” e chiedendo che la dipendente non seguisse più la madre. AP 1 ha quindi informato AO 1 che nei giorni successivi avrebbe fissato un incontro “volto a trovare una
soluzione definitiva alla nostra collaborazione” (doc. 9c). Con raccomandata 18
ottobre 2012, recapitata il giorno successivo, la lavoratrice è stata
licenziata con effetto immediato adducendo l’esistenza di cause gravi e
riferendosi all’ammonimento 25 settembre 2012 nonché all’episodio, definito
increscioso, occorso il 16 ottobre successivo (inc. rich. UC, doc. B; doc. 10c
e 11c). Il 22 ottobre 2012 AO 1 ha contestato sia la risoluzione immediata del
contratto di lavoro sia il contenuto dell’ammonimento summenzionato (inc. rich.
UC, doc. C).
Fatti
B. Previo infruttuoso tentativo
di conciliazione (inc. rich. UC) con petizione 27 marzo 2013 AO 1 ha convenuto dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, affermando
l’infondatezza del licenziamento e chiedendo la sua condanna al versamento di
“fr. 6'188.30, due mesi di salario per il riconoscimento della disdetta ordinaria
con preavviso, inclusa tredicesima e vacanze (fr. 515.- 8.33%), con interesse
del 5% (fr. 309.41) da giorno 18 ottobre 2012; fr. 6'188.30, due mesi di
salario per indennità a licenziamento ingiustificato, con interesse del 5% (fr.
309.41) da giorno 18 ottobre 2012; le indennità malattia a partire dal 19
ottobre fino al 1° marzo 2013 – 80% del salario mensile per un totale di fr. 10'865.-;
totale da versare fr. 24'375.42”. Con risposta 23 aprile 2013 la convenuta ha
postulato la reiezione della petizione. Esperita l’istruttoria le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale e hanno inoltrato conclusioni scritte. La
convenuta si è confermata nel proprio punto di vista, mentre l’attrice ha ridotto
le proprie pretese formulando le medesime nella maniera seguente: “fr. 6'188.30,
due mesi di salario per riconoscimento della disdetta ordinaria con preavviso,
inclusa tredicesima e vacanze (8.33%), con interesse del 5% da giorno 18
ottobre 2012; fr. 12'376.60, quattro mesi di salario per indennità a
licenziamento ingiustificato, con interesse del 5% da giorno 18 ottobre 2012”. Statuendo con decisione 17 dicembre 2013 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione
limitatamente a fr. 6'188.30 lordi (dai quali andranno dedotti i contributi
sociali di legge), nonché a fr. 6'188.30 per indennità a seguito di
licenziamento con effetto immediato ingiustificato, oltre interessi al 5% dal
30 novembre 2012. Per quanto concerne il dispositivo sulle spese giudiziarie il
primo giudice non ha prelevato spese processuali e ha compensato le ripetibili.
C. Con
appello 27 gennaio 2014 la convenuta è insorta contro il querelato giudizio,
chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione e di
assegnarle un importo non cifrato a titolo di ripetibili. Da parte sua
l’attrice non ha presentato la risposta al gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova
applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione è impugnabile
mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata il 18
dicembre 2013 e ricevuta dall’appellante il giorno successivo. Tenute in
considerazione le ferie giudiziarie giusta l’art. 145 CPC, l’appello datato 27
gennaio 2014 è tempestivo.
3. Il Pretore aggiunto ha accertato
che il 18 ottobre 2012 la lavoratrice aveva dichiarato a __________ __________
– nuora e non figlia della cliente alla quale l’attrice prestava assistenza
sanitaria a domicilio –, nel corso di una “discussione accesa” e dopo che quest’ultima
le aveva comunicato di non gradire che annullasse all’ultimo momento una visita
pianificata alla suocera, di “essere senza cuore e di non considerare che il
suo compagno stava morendo”, aggiungendo che a __________ __________ questo non
importava. Il primo giudice ha spiegato che il rimprovero mosso dalla
dipendente si manteneva entro limiti accettabili e non sconfinava
nell’ingiuria, sicché non costituiva una manchevolezza particolarmente grave da
parte della dipendente. Egli ha inoltre precisato che anche qualificando tale
comportamento come manchevolezza meno grave, esso non poteva condurre alla
risoluzione immediata del rapporto di lavoro, in quanto la convenuta non aveva
nemmeno allegato che il medesimo si fosse ripetuto nonostante esplicito avvertimento.
Il primo giudice ha, infine, ritenuto ingiustificata, quale motivo di disdetta
immediata del rapporto di lavoro, la circostanza allegata dalla convenuta nel
corso di causa secondo la quale l’attrice avrebbe eseguito un’errata
somministrazione di medicinali a un paziente. Egli ha spiegato che tale fatto
non era della stessa natura di quello indicato nella lettera di licenziamento
e, in ogni caso, dall’istruttoria era emerso che la responsabile sanitaria
della convenuta, alla quale l’attrice era subordinata, aveva già ricevuto in
passato due lamentele in tal senso ma non aveva intrapreso nulla nei confronti
della lavoratrice, sicché non riteneva tali inadempienze gravi al punto da
scalfire il rapporto di fiducia tra le parti. Di conseguenza, il Pretore aggiunto
ha ritenuto ingiustificato il licenziamento immediato. In applicazione
dell’art. 337c cpv. 1 CO egli ha quindi riconosciuto all’attrice l’importo di
fr. 6'188.30 da ella postulato, poiché non contestato dalla controparte. Il
primo giudice ha infine stabilito l’indennità per licenziamento in tronco
ingiustificato in fr. 6'188.30.
4. L’appellante contesta, in
primo luogo, il primo giudice laddove afferma che in presenza di manchevolezze
meno gravi le stesse possono portare a un licenziamento immediato solo se sono
reiterate. A suo dire, la giustificazione di un licenziamento in tronco risiede
anche nella ripetizione di inadempienze di natura diversa tra loro (memoriale,
pag. 3 in alto).
4.1 Come illustrato dal Pretore
aggiunto il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale,
che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213
consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare
una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti
avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 129
III 351 consid. 2.1). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se
la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità,
considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e
dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Sono decisivi segnatamente la natura,
la gravità, la frequenza oppure la durata delle inadempienze, così come la
reazione del lavoratore agli ammonimenti formulati dal datore di lavoro. Va
ricordato, poi, che non è l’avvertimento in sé che giustifica il licenziamento
in tronco, bensì la circostanza che il comportamento rimproverato al lavoratore
non permette oggettivamente al datore di lavoro la continuazione del rapporto
di lavoro fino alla scadenza del termine contrattuale. Il Tribunale federale ha
quindi espresso dei dubbi circa il fatto che un avvertimento concernente delle
inadempienze totalmente differenti permetta una disdetta immediata in presenza
della minima quisquiglia attribuibile al lavoratore. La gravità dell’atto
propria a giustificare un licenziamento immediato può essere assoluta o
relativa. Nel primo caso risulta da un unico atto, mentre nel secondo dalla
circostanza che il lavoratore, sebbene avvertito propriamente, persiste nel
violare i suoi doveri contrattuali. In quest’ultima evenienza la gravità
risulta non dall’atto stesso, bensì dalla sua reiterazione. Ciò posto, va
ribadito che la questione di sapere se, nel caso concreto, sussiste la gravità
necessaria rimane una questione di apprezzamento (DTF 127 III 153 consid. 1). Certo, manchevolezze di natura diversa ma assimilabili sotto lo stesso
cappello, ad esempio quello di comportamento scorretto nei confronti del datore
di lavoro, possono costituire, se del caso, un motivo di licenziamento
immediato. In caso diverso il lavoratore potrebbe essere tentato, in maniera
abusiva, di commettere sempre inadempienze contrattuali diverse e non essere
passibile di licenziamento in tronco poiché ammonito in tal senso solo per una
parte di esse. Ciò che è determinante, tuttavia, è che il lavoratore sia messo
nella condizione di comprendere la gravità del proprio agire tramite
l’ammonimento del datore di lavoro e sia messo, quindi, nella misura di poter
esimersi dal proseguire in tali comportamenti (cfr. DTF 117 II 560 consid. 3b).
Ciò non esclude, tuttavia, l’ipotesi secondo la quale un avvertimento non
risulti necessario alla luce del comportamento del lavoratore (DTF 127 III 153
consid. 1b e 1c).
4.2 Nella fattispecie il
Pretore aggiunto ha spiegato che il motivo di licenziamento invocato dalla
datrice di lavoro nella propria disdetta 18 ottobre 2012, ovvero il diverbio
avuto dalla lavoratrice con la nuora di una cliente, non giustificava il
provvedimento adottato dalla convenuta nemmeno qualificandolo come manchevolezza
meno grave. Secondo il primo giudice, invero, la datrice di lavoro non aveva
allegato e men che meno dimostrato che esso si fosse ripetuto nonostante
esplicito avvertimento. Tant’è che dall’istruttoria non era emerso che
l’attrice si fosse resa autrice, in passato, di ulteriori episodi analoghi (decisione
impugnata, pag. 3 in mezzo). L’appellante non contesta quanto accertato dal
Pretore aggiunto, ma sostiene che il comportamento della lavoratrice
giustificava un licenziamento immediato poiché si addizionava alle
inottemperanze oggetto dell’ammonimento 25 settembre 2012 (inc. rich. UC, doc.
A). Come illustrato sopra, il giudice deve valutare la natura, la
gravità, la frequenza e la durata delle inadempienze, così come la reazione del
lavoratore agli ammonimenti formulati dal datore di lavoro. Nello scritto testé
menzionato alla lavoratrice è stato rimproverato, in sintesi, di aver chiesto
delle sostituzioni intempestive e senza un valido motivo, rispettivamente di
aver annullato degli interventi o spostato i medesimi direttamente con i
clienti, sempre senza una valida giustificazione, oppure di essersi dimenticata
di presentarsi a degli appuntamenti. L’attrice è stata inoltre resa attenta di
tutta una serie di inadempienze di carattere amministrativo. Nella lettera di
disdetta 18 ottobre 2012 (inc. rich. UC, doc. B) la datrice di lavoro ha fatto
riferimento all’ammonimento 25 settembre 2012 e all’episodio occorso in data 16
ottobre 2012. Nella propria risposta di causa 23 aprile 2013 la convenuta non
sostiene che il licenziamento sia da ricondurre alla volontà della lavoratrice
di spostare nuovamente un appuntamento fissato con la cliente, bensì al fatto
che avrebbe “mancato di rispetto alla nuora della paziente” (memoriale, pag.
4). Il Pretore aggiunto ha accertato che nel corso di una “discussione accesa”,
dopo che __________ __________ aveva comunicato alla lavoratrice di non gradire
che annullasse all’ultimo momento una visita pianificata, quest’ultima le aveva
rimproverato di “essere senza cuore e di non considerare che il suo compagno
stava morendo”, aggiungendo che a __________ __________ “questo non importava
niente” (decisione impugnata, pag. 3 in mezzo). L’appellante non contesta tali
accertamenti e nemmeno sostiene che quanto affermato dalla lavoratrice non
corrisponda al vero. L’episodio rimproverato alla lavoratrice non può quindi
essere paragonato a quanto indicato nello scritto 25 settembre 2012 e nemmeno
si può ritenere che possa essere addizionato alle inadempienze ivi elencate,
poiché senza alcun rapporto con le medesime (cfr. DTF 127 III 153, consid. 2b; Portmann in: Basler
Kommentar, 4ª ed., n. 3 ad art. 337 C). Tanto più che
dall’istruttoria è emerso che la teste __________ __________ non ha affermato
di aver reagito, il 16 ottobre 2012, poiché la lavoratrice era in ritardo o
perché non si è presentata all’appuntamento, bensì di “avere iniziato (…) il
diverbio con l’attrice, allorquando le ho detto che non mi piaceva che
avvisasse cinque minuti prima dell’appuntamento fissato, che non poteva venire”
(verbale di audizione testimoniale 5 ottobre 2013, pag. 3 in alto). Ella poteva quindi riferirsi a episodi passati e, quindi, dalla sua testimonianza non emerge
che l’attrice si fosse resa nuovamente autrice di un ritardo. Per il resto, la
reazione della lavoratrice, non ingiuriosa, era imputabile a uno stato emotivo
riconducibile al gravoso evento che stava affrontando – si ripete non
contestato dall’appellante – e che ella medesima ha da subito affermato a
giustificazione della sua richiesta, rispettivamente insistenza e reazione in
tal senso. Nel caso concreto non si può quindi ritenere che esso potesse
giustificare un licenziamento immediato senza previo ammonimento circa
inadempienze contrattuali inerenti al comportamento da ella tenuta con i
pazienti e i rispettivi familiari. Ne consegue che, al riguardo, la decisione
pretorile resiste a critica.
5. Secondo la
convenuta, poi, il fatto che la controparte si fosse resa autrice di una
somministrazione errata di farmaci a un paziente costituisce una manchevolezza
particolarmente grave, poiché poteva comportare seri pericoli per la salute del
cliente (appello, pag. 3 in mezzo).
5.1 Determinante è il
motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte al momento del
licenziamento. È solo a titolo eccezionale che chi ha dato la disdetta
può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed emersi solo
in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto conoscerli.
In tal caso occorre domandarsi se tali fatti avrebbero minato, oggettivamente,
il rapporto di fiducia tra il lavoratore e il datore di lavoro e portato quindi
quest’ultimo a disdire con effetto immediato il contratto (DTF 127 III 310
consid. 4a).
5.2 Il primo giudice ha
spiegato che la circostanza menzionata sopra era già esistente al momento della
disdetta del rapporto di lavoro ma non nota alla datrice di lavoro. Egli ha poi
accertato che la responsabile sanitaria della convenuta, cui l’attrice era
subordinata, aveva già ricevuto un paio di lamentele in tal senso ma non aveva
intrapreso alcunché nei confronti della lavoratrice. Di conseguenza il Pretore
aggiunto ha reputato che se per eventi analoghi precedenti la datrice di lavoro
non aveva preso alcun provvedimento, neppure un ammonimento, è perché non
considerava questi eventi gravi al punto di scalfire il rapporto di fiducia tra
le parti (decisione impugnata, pag. 3 in fondo e 4 in alto). L’appellante contesta invece l’argomentazione pretorile sostenendo che “è provato” che essa è
venuta a conoscenza di tali episodi solo dopo la disdetta del rapporto di
lavoro. A torto. Invero, la teste __________ __________, responsabile
sanitaria, ha dichiarato: “ricordo di avere ricevuto personalmente delle
lamentele sull’operato dell’attrice da famigliari di pazienti (…) riguardavano
l’assunzione della terapia da parte dell’attrice, anche ad esempio
somministrava farmaci non corretti (…)” (verbale di audizione testimoniale 30
settembre 2013, pag. 7 in alto) e ha soggiunto: “posso dire di avere ricevuto
un paio di volte lamentele da parte di famigliari di pazienti, secondo i quali
l’attrice non aveva somministrato dei farmaci prescritti ai pazienti stessi
(…). Per questi due casi di mancata somministrazione di farmaci, da parte
dell’attrice non abbiamo intrapreso nulla, poiché si trattava di episodi di
parecchio tempo addietro” (loc. cit., pag. 8 in mezzo). Ne consegue che la censura dell’appellante non è confortata da quanto emerge dagli atti. Anche su questo
punto l’appello dev’essere pertanto respinto.
6. L’appellante
conclude criticando l’assegnazione alla lavoratrice di un’indennità per
risoluzione immediata ingiustificata (memoriale, pag. 3 seg.).
6.1 Secondo l’art.
337c cpv. 3 CO in caso di licenziamento in tronco senza motivo grave il giudice
può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità al lavoratore. Per
quel che concerne la determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento
immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in
considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la
posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti
contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 127 III 351 consid. 4 a pag. 354). Contrariamente alla lettera della norma, la dottrina ne nega il carattere facoltativo
(DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 5 novembre 1998 in re S./C.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad
art. 337c CO). L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità
costituisce un caso eccezionale, in cui – nonostante il licenziamento in tronco
ingiustificato – vi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di
lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c pag. 68; 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15
febbraio 2000 in re B./B.SA, 5 novembre 1998 in re S./C; JAR 1991, pag. 276), oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale
risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 27 maggio 1999 in re C./T. SA).
6.2 Secondo l’appellante il primo giudice avrebbe sottovalutato la gravità delle mancanze commesse
dalla lavoratrice, tali da mettere in discussione la sua capacità professionale
in un settore delicato come quello socio-sanitario. Il Pretore aggiunto ha
spiegato che alla datrice di lavoro era rimproverato di avere licenziato in
tronco una dipendente, in maniera ingiustificata, dopo oltre sette anni di
impiego, mentre alla lavoratrice era ascrivibile una concolpa, dato che la disdetta
era maturata dopo una serie di mancanze, in particolare quelle indicate
nell’ammonimento 25 settembre 2012 (intempestive e immotivate richieste di
sostituzione, intempestivi annullamenti di interventi pianificati, dimenticanze
d’interventi previsti, intempestività, imprecisione nonché incompletezza nello
svolgimento di compiti amministrativi e consegna in ritardo dei rapporti
mensili). Di conseguenza, egli ha riconosciuto all’attrice un’indennità pari a
due mensilità di salario, ossia di fr. 6'188.30 (decisione impugnata, pag. 4 seg.). Il primo giudice ha quindi tenuto
in considerazione, nell’esercizio del suo ampio potere di apprezzamento, tutti
gli elementi della fattispecie. Nemmeno si può attribuire all’errata
somministrazione di farmaci invocata dall’appellante il grado di grave concolpa
della dipendente tale da ritenere ingiustificata l’assegnazione di qualsivoglia
indennità, dato che, come illustrato sopra, la datrice di lavoro medesima non
ha mai emesso degli ammonimenti al riguardo e, quindi, non ha attribuito peso a
tale manchevolezza. Anche su questo punto la decisione pretorile dev’essere di
conseguenza confermata.
7. Alla luce di quanto
suesposto non vi è motivo di chinarsi sulla richiesta dell’appellante di
assegnarle un’adeguata indennità per ripetibili di prima sede. Per tacere del
fatto che la domanda, non cifrata, sarebbe finanche irricevibile (art. 311 cpv.
1 CPC).
8. In definitiva, l’appello è respinto. Non sono prelevate spese processuali, trattandosi
di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Nonostante la
soccombenza dell’appellante non si giustifica di attribuire ripetibili alla
controparte, che non ha presentato la risposta. Il valore di causa ai fini di
un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 12'376.60
e non raggiunge quindi la soglia di fr. 15'000.- prevista
dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per le controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione.
Per i quali motivi,
decide: 1. L’appello 27 gennaio 2014 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili
di appello.
3.
Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione. Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).