12.2014.100
Procedura semplificata, contratto di lavoro tra agenzia di collocamento e personale a prestito, negata prescrizione della pretesa per il pagamento della differenza tra il salario autorizzato dal Servi
27 gennaio 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.100
Lugano
27 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata
(contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, inc. n.
SE.2013.166, promossa con petizione 23 aprile 2013 da
AO
1
rappr. dall’avv. RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’avv. RA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'838.85 oltre interessi al 5%
dal 7 febbraio 2008, somma poi ridotta a fr. 10'629.85, domanda alla quale si è
opposta la convenuta e che il Pretore, con sentenza 14 maggio 2014, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a pagare all’attore l’importo di fr.
10'629.85, oltre interessi al 5% dal 7 febbraio 2008 e fr. 1'700.- a titolo di
ripetibili;
appellante la convenuta che
con atto di appello 5 giugno 2014 postula la riforma del giudizio di prima
istanza, nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e
ripetibili;
mentre l’attore con
risposta 10 luglio 2014 propone di respingere l’appello, protestando a sua
volta tasse, spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. AO
1, cittadino italiano domiciliato in Italia a Luino, è stato assunto il 19
gennaio 2006 dall’agenzia di collocamento privato AP 1 come operaio per un
incarico presso la ditta __________. Il contratto base, per il quale è stato
concessa l’autorizzazione dell’allora Ufficio regionale degli stranieri
(permesso G CE/AELS) prevedeva un grado di occupazione al 100% a durata
indeterminata e 45 ore di lavoro settimanali retribuite a fr. 17.15 all’ora
(doc. 3). Il rapporto di lavoro è terminato il 31 gennaio 2008 (doc. 4 e 5).
Fra le stesse parti contrattuali sono in seguito stati stipulati ulteriori
contratti di incarico, sempre per impiego presso la medesima ditta __________,
il 19 gennaio 2006, l’11 maggio 2006, il 7 giugno 2006 e l’ 8 settembre 2006,
con uno stipendio di fr. 13.50 all’ora e un termine di 3 mesi oltre il quale il
contratto veniva “considerato come prolungato per una durata indeterminata”
(doc. A, B, C, D). Per tutta la durata del contratto, dal 19 gennaio 2006 fino
al 31 gennaio 2008, il lavoratore è stato retribuito sulla base di fr. 13.50
all’ora.
B. Con
istanza di conciliazione promossa il 25 gennaio 2013 davanti alla Pretura di
Lugano, AO 1 ha chiesto ad AP 1 il pagamento di fr. 11'838.85 oltre interessi
al 5% dal 7 febbraio 2008, pari alla differenza tra lo stipendio annunciato
all’Ufficio regionale degli stranieri e quanto effettivamente versato al
lavoratore. La convenuta non si è presentata e all’attore è quindi stata
rilasciata il 1° marzo 2013 l’autorizzazione ad agire (inc. CM. 2013.56).
C. AO
1 ha convenuto il 22 aprile 2013 AP 1 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, chiedendone la condanna al versamento di fr. 11'838.85 oltre
interessi al 5% dal 7 febbraio 2008 a titolo di differenza tra lo stipendio
autorizzato dall’Ufficio regionale degli stranieri e quello effettivamente
percepito, prevalendosi dell’art. 342 cpv. 2 CO. La convenuta si è opposta alla
petizione nelle osservazioni del 29 maggio 2013, rilevando che le pretese sino
al 24 gennaio 2008 erano prescritte e che comunque fino al 31 dicembre 2011
vigeva la libertà contrattuale nel settore del prestito di personale, senza
obbligo di minimi salariali. La convenuta ha inoltre precisato di aver già
versato nell’agosto 2011 la differenza di salario per il primo incarico
attribuito all’attore. All’udienza per il dibattimento, tenutasi il 9 settembre
2013, l’attore ha ridotto la propria pretesa a fr. 10'629.85, per tener conto
del versamento da parte della convenuta, e in replica ha ribadito la propria
residua pretesa. La convenuta, dal canto suo, ha mantenuto l’eccezione di
prescrizione e nel merito ha fatto valere di aver retribuito il dipendente
sulla base di quanto pattuito, in assenza di contratti collettivi obbligatori
nel settore dell’industria farmaceutica e del prestito di personale. Entrambe
le parti hanno proposto mezzi di prova. Il Pretore ha ammesso agli atti il
richiamo dalla Direzione Ufficio dei permessi, Ufficio della migrazione, dei
documenti relativi all’attore. Ultimata l’istruttoria, il Pretore ha assegnato
alle parti un termine per la presentazione delle memorie conclusive. L’attore
ha ribadito con la memoria scritta del 16 gennaio 2014 la richiesta di versare
l’importo di fr. 10'629.85 oltre interessi al 5% dal 7 febbraio 2008, mentre la
convenuta ha proposto nella propria memoria scritta del 21 gennaio 2014 di
respingere la petizione.
D. Con
sentenza 14 maggio 2014 il Pretore di Lugano ha accolto parzialmente la
petizione e ha condannato la convenuta a versare all’attore fr. 10'629.85 oltre
interessi al 5% dal 7 febbraio 2008, oltre a un’indennità per ripetibili di fr.
1'700.-.
E. La
convenuta è insorta contro il giudizio pretorile con appello 5 giugno 2014, con
il quale chiede in riforma del giudizio impugnato di respingere la petizione,
con protesta di ripetibili. Nella risposta del 10 luglio 2014 l’attore chiede
di respingere integralmente l’appello e di confermare la decisione della
Pretura di Lugano, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che
trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore
è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Giusta l’art. 308 cpv. 1
CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di
prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie
patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.
308.
cpv. 2 CPC).
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in
particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare
(TF 7 dicembre 2011,4A_659/2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n.
12.2012
, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n.
12.2012
, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler,
in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad
art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz,
n. 92 ad art. 311).
3.
Nella propria decisione il
Pretore ha accertato che il contratto di lavoro tra l’agenzia di collocamento
privata e il lavoratore non era retto dal contratto collettivo di lavoro CCL
per il settore del prestito di personale, entrato in vigore il 1° gennaio 2012,
e che il contratto di lavoro notificato a suo tempo all’Ufficio regionale degli
stranieri prevedeva uno stipendio orario di fr. 17.15 orari dal 20 gennaio
2006.
Ne ha dedotto, il primo giudice, che il datore di lavoro aveva l’obbligo
di rispettare il salario approvato dall’autorità amministrativa per il
lavoratore straniero, sulla base di un obbligo di diritto pubblico. Ha in
seguito negato che l’attore avesse abusato del proprio diritto per aver atteso
la fine del rapporto contrattuale prima di chiedere la differenza di salario,
riferendosi all’art. 341 CO. Infine, ha negato che la pretesa fosse prescritta,
in quanto l’esigibilità poteva essere stabilita al 31 gennaio 2008, data di
cessazione del rapporto di lavoro, poiché l’oggetto della causa non erano gli
stipendi ricorrenti ma la prestazione di diritto pubblico che li riassumeva.
4.
L’appellante rimprovera al
Pretore di aver ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 342 cpv. 2 CO e di
aver arbitrariamente fissato alla data di cessazione del rapporto di lavoro
l’esigibilità delle pretese salariali. La prescrizione delle pretese, prosegue
l’appellante, è esclusivamente regolata dagli art. 339 cpv. 1 e 341 cpv. 2 CO,
con la conseguenza che le pretese dell’attore sono ammissibili, se del caso, solo
per il periodo dal 26 gennaio al 7 febbraio 2008, ogni altra pretesa essendo
prescritta.
5.
Ai sensi dell’art. 339 cpv.
1.
CO tutti i crediti derivanti dal rapporto di lavoro diventano esigibili con
la fine del rapporto di lavoro. Le azioni derivanti dal rapporto di lavoro si
prescrivono col decorso del termine di cinque anni, secondo l’art. 128 n. 3 CO,
al quale rinvia l’art. 341 cpv. 2 CO. Giusta l’art. 342 cpv. 2 CO, il
dipendente ha un’azione di diritto civile per ottenere l’adempimento da parte
del datore di lavoro di un obbligo di diritto pubblico imposto da prescrizioni
federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale. L’art.
22.
della Legge federale sugli stranieri (LStr, 142.20) prevede che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare
un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di
salario usuali nella località, nella professione e nel settore. L’art.
22.
LStr – di carattere imperativo - vincola in primo luogo l’autorità
amministrativa, che concede il permesso di lavoro soltanto se il contratto che
le viene sottoposto corrisponde alle premesse della medesima disposizione. Una
volta emessa tale autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto, in virtù di un
obbligo di diritto pubblico, a rispettare le condizioni, in particolare il
salario approvato dall’autorità amministrativa (DTF 135 III 162 consid. 3.2.1
pag. 166). Conformemente all’ art. 342 cpv. 1 CO il lavoratore dispone allora
di una pretesa che può essere fatta valere in sede civile (DTF 122 III 110,
consid. 4d pag. 114). Il principio del “Paritätslohn”, già in vigore con l’OLS
(oggi LStr) e l’LDDS (oggi OASA) è tuttora valido (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail: Code annoté,
Losanna, 2010, 2a edizione, ad art. 342 par. 2.2).
6.
Nella fattispecie l’attore
è un cittadino italiano domiciliato in Italia che è stato alle dipendenze della
convenuta, agenzia di collocamento privata svizzera, dal 20 gennaio 2006 al 31
gennaio 2008 (doc. 3, 4 e 5). L’autorità amministrativa competente (all’epoca
l’Ufficio regionale degli stranieri) ha rilasciato il permesso per confinanti G
sulla base del contratto di lavoro (doc. 3), secondo il quale il dipendente
riceveva uno stipendio orario di fr. 17.15 per l’attività presso una ditta
farmaceutica (cf. incarto richiamato dall’Ufficio della migrazione). Tale
stipendio è da considerare vincolante per tutta la durata del rapporto
contrattuale tra le parti, che non possono derogarvi a svantaggio del
lavoratore con accordi successivi stipulanti un salario inferiore (art. 361
cpv. 1 CO). La libertà contrattuale tra privati sul salario è di conseguenza
limitata in tale misura (DTF 129 III 618 consid. 5.1; Wyler, Droit du travail, 2a ed., pag. 96; Staehlin, Zürcher Kommentar, Zürich,
2014, 4a edizione, ad art. 342 CO n. 16). Secondo il contratto di lavoro
sottoposto alle competenti autorità amministrative, il rapporto di lavoro fra
le parti ha avuto inizio il 19 gennaio 2006 ed è terminato, senza mai essere
interrotto, il 31 gennaio 2008. Il salario orario previsto nei contratti di
incarico successivi (doc. A, B, C e D), sempre presso la medesima ditta
farmaceutica ma per un importo inferiore, non è dunque valido e l’attore ha
dunque diritto al salario orario di fr. 17.15, in applicazione dell’art. 342
cpv. 2 CO.
7.
Il quesito che si pone nella
fattispecie è quello di sapere se la pretesa dell’attore di ottenere la differenza
tra il salario ricevuto e quello dovuto in base a un obbligo di diritto
pubblico, è prescritta, come sostiene l’appellante. Non è contestato che lo
stipendio pattuito di fr. 13.50 orari (doc. A, B, C e D) è stato versato. Come
esposto con pertinenza dal Pretore, alle cui argomentazioni si può rinviare, la
pretesa dell’attore di ottenere la differenza di salario (fr. 3.65 orari) poggia
su un obbligo di diritto pubblico e non riguarda quindi i singoli salari
versati mensilmente ma l’insieme delle pretese derivanti dal rapporto
contrattuale. Ne deriva che il credito fondato su un obbligo di diritto
pubblico è diventato esigibile alla fine del contratto di lavoro, il 31 gennaio
2008, come esposto dal primo giudice, conformemente all’art. 339 cpv. 1 CO.
Promossa il 25 gennaio 2013, la procedura di conciliazione (CM. 2013.56) ha
interrotto il decorso del termine di 5 anni (art. 138 cpv. 1 CO) e la pretesa
dell’attore non è dunque prescritta.
8.
Il Tribunale federale e la
dottrina ritengono che il datore di lavoro possa prevalersi dell'abuso di
diritto, trattandosi di lavoratori stranieri, solo in circostanze eccezionali,
per non svuotare di significato la protezione garantita al lavoratore dall'art.
341.
cpv. 1 CO (DTF 129 III 618 consid. 5.2 pag. 622 e rif. citati). Non
costituisce quindi un abuso di diritto il fatto che l'attore ha sottoscritto contratti
di incarico temporanei (doc. A, B, C e D) con condizioni salariali inferiori a
quelle indicate nei formulari inoltrati alla Sezione cantonale degli stranieri
(cfr. incarto richiamato, doc. 3) e che ha atteso la fine del rapporto di
lavoro per far valere le sue pretese (DTF 129 III 618 pag. 623). Né costituisce
abuso di diritto l’avvio della procedura giudiziaria all’estremo limite del
termine di prescrizione quinquennale.
9.
In conclusione, quindi, la
decisione del Pretore regge alle critiche e l’appello deve essere respinto. Non
si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC) e le ripetibili seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nel calcolo dell’indennità ripetibile
dovuta all’attore qui appellato si è tenuto conto del valore di fr. 10'629.85 e
dei criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (Rtar).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 5 giugno 2014 di AP
1 è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali. AP 1 verserà ad AO 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).