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Decisione

12.2014.100

Procedura semplificata, contratto di lavoro tra agenzia di collocamento e personale a prestito, negata prescrizione della pretesa per il pagamento della differenza tra il salario autorizzato dal Servi

27 gennaio 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO

1, cittadino italiano domiciliato in Italia a Luino, è stato assunto il 19

gennaio 2006 dall’agenzia di collocamento privato AP 1 come operaio per un

incarico presso la ditta __________. Il contratto base, per il quale è stato

concessa l’autorizzazione dell’allora Ufficio regionale degli stranieri

(permesso G CE/AELS) prevedeva un grado di occupazione al 100% a durata

indeterminata e 45 ore di lavoro settimanali retribuite a fr. 17.15 all’ora

(doc. 3). Il rapporto di lavoro è terminato il 31 gennaio 2008 (doc. 4 e 5).

Fra le stesse parti contrattuali sono in seguito stati stipulati ulteriori

contratti di incarico, sempre per impiego presso la medesima ditta __________,

il 19 gennaio 2006, l’11 maggio 2006, il 7 giugno 2006 e l’ 8 settembre 2006,

con uno stipendio di fr. 13.50 all’ora e un termine di 3 mesi oltre il quale il

contratto veniva “considerato come prolungato per una durata indeterminata”

(doc. A, B, C, D). Per tutta la durata del contratto, dal 19 gennaio 2006 fino

al 31 gennaio 2008, il lavoratore è stato retribuito sulla base di fr. 13.50

all’ora.

B. Con

istanza di conciliazione promossa il 25 gennaio 2013 davanti alla Pretura di

Lugano, AO 1 ha chiesto ad AP 1 il pagamento di fr. 11'838.85 oltre interessi

al 5% dal 7 febbraio 2008, pari alla differenza tra lo stipendio annunciato

all’Ufficio regionale degli stranieri e quanto effettivamente versato al

lavoratore. La convenuta non si è presentata e all’attore è quindi stata

rilasciata il 1° marzo 2013 l’autorizzazione ad agire (inc. CM. 2013.56).

C. AO

1 ha convenuto il 22 aprile 2013 AP 1 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, chiedendone la condanna al versamento di fr. 11'838.85 oltre

interessi al 5% dal 7 febbraio 2008 a titolo di differenza tra lo stipendio

autorizzato dall’Ufficio regionale degli stranieri e quello effettivamente

percepito, prevalendosi dell’art. 342 cpv. 2 CO. La convenuta si è opposta alla

petizione nelle osservazioni del 29 maggio 2013, rilevando che le pretese sino

al 24 gennaio 2008 erano prescritte e che comunque fino al 31 dicembre 2011

vigeva la libertà contrattuale nel settore del prestito di personale, senza

obbligo di minimi salariali. La convenuta ha inoltre precisato di aver già

versato nell’agosto 2011 la differenza di salario per il primo incarico

attribuito all’attore. All’udienza per il dibattimento, tenutasi il 9 settembre

2013, l’attore ha ridotto la propria pretesa a fr. 10'629.85, per tener conto

del versamento da parte della convenuta, e in replica ha ribadito la propria

residua pretesa. La convenuta, dal canto suo, ha mantenuto l’eccezione di

prescrizione e nel merito ha fatto valere di aver retribuito il dipendente

sulla base di quanto pattuito, in assenza di contratti collettivi obbligatori

nel settore dell’industria farmaceutica e del prestito di personale. Entrambe

le parti hanno proposto mezzi di prova. Il Pretore ha ammesso agli atti il

richiamo dalla Direzione Ufficio dei permessi, Ufficio della migrazione, dei

documenti relativi all’attore. Ultimata l’istruttoria, il Pretore ha assegnato

alle parti un termine per la presentazione delle memorie conclusive. L’attore

ha ribadito con la memoria scritta del 16 gennaio 2014 la richiesta di versare

l’importo di fr. 10'629.85 oltre interessi al 5% dal 7 febbraio 2008, mentre la

convenuta ha proposto nella propria memoria scritta del 21 gennaio 2014 di

respingere la petizione.

D. Con

sentenza 14 maggio 2014 il Pretore di Lugano ha accolto parzialmente la

petizione e ha condannato la convenuta a versare all’attore fr. 10'629.85 oltre

interessi al 5% dal 7 febbraio 2008, oltre a un’indennità per ripetibili di fr.

1'700.-.

E. La

convenuta è insorta contro il giudizio pretorile con appello 5 giugno 2014, con

il quale chiede in riforma del giudizio impugnato di respingere la petizione,

con protesta di ripetibili. Nella risposta del 10 luglio 2014 l’attore chiede

di respingere integralmente l’appello e di confermare la decisione della

Pretura di Lugano, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle

argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che

trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore

è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Giusta l’art. 308 cpv. 1

CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di

prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.

308.

cpv. 2 CPC).

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le

sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in

particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali

ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare

(TF 7 dicembre 2011,4A_659/2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n.

12.2012

, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n.

12.2012

, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler,

in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad

art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz,

n. 92 ad art. 311).

3.

Nella propria decisione il

Pretore ha accertato che il contratto di lavoro tra l’agenzia di collocamento

privata e il lavoratore non era retto dal contratto collettivo di lavoro CCL

per il settore del prestito di personale, entrato in vigore il 1° gennaio 2012,

e che il contratto di lavoro notificato a suo tempo all’Ufficio regionale degli

stranieri prevedeva uno stipendio orario di fr. 17.15 orari dal 20 gennaio

2006.

Ne ha dedotto, il primo giudice, che il datore di lavoro aveva l’obbligo

di rispettare il salario approvato dall’autorità amministrativa per il

lavoratore straniero, sulla base di un obbligo di diritto pubblico. Ha in

seguito negato che l’attore avesse abusato del proprio diritto per aver atteso

la fine del rapporto contrattuale prima di chiedere la differenza di salario,

riferendosi all’art. 341 CO. Infine, ha negato che la pretesa fosse prescritta,

in quanto l’esigibilità poteva essere stabilita al 31 gennaio 2008, data di

cessazione del rapporto di lavoro, poiché l’oggetto della causa non erano gli

stipendi ricorrenti ma la prestazione di diritto pubblico che li riassumeva.

4.

L’appellante rimprovera al

Pretore di aver ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 342 cpv. 2 CO e di

aver arbitrariamente fissato alla data di cessazione del rapporto di lavoro

l’esigibilità delle pretese salariali. La prescrizione delle pretese, prosegue

l’appellante, è esclusivamente regolata dagli art. 339 cpv. 1 e 341 cpv. 2 CO,

con la conseguenza che le pretese dell’attore sono ammissibili, se del caso, solo

per il periodo dal 26 gennaio al 7 febbraio 2008, ogni altra pretesa essendo

prescritta.

5.

Ai sensi dell’art. 339 cpv.

1.

CO tutti i crediti derivanti dal rapporto di lavoro diventano esigibili con

la fine del rapporto di lavoro. Le azioni derivanti dal rapporto di lavoro si

prescrivono col decorso del termine di cinque anni, secondo l’art. 128 n. 3 CO,

al quale rinvia l’art. 341 cpv. 2 CO. Giusta l’art. 342 cpv. 2 CO, il

dipendente ha un’azione di diritto civile per ottenere l’adempimento da parte

del datore di lavoro di un obbligo di diritto pubblico imposto da prescrizioni

federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale. L’art.

22.

della Legge federale sugli stranieri (LStr, 142.20) prevede che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare

un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di

salario usuali nella località, nella professione e nel settore. L’art.

22.

LStr – di carattere imperativo - vincola in primo luogo l’autorità

amministrativa, che concede il permesso di lavoro soltanto se il contratto che

le viene sottoposto corrisponde alle premesse della medesima disposizione. Una

volta emessa tale autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto, in virtù di un

obbligo di diritto pubblico, a rispettare le condizioni, in particolare il

salario approvato dall’autorità amministrativa (DTF 135 III 162 consid. 3.2.1

pag. 166). Conformemente all’ art. 342 cpv. 1 CO il lavoratore dispone allora

di una pretesa che può essere fatta valere in sede civile (DTF 122 III 110,

consid. 4d pag. 114). Il principio del “Paritätslohn”, già in vigore con l’OLS

(oggi LStr) e l’LDDS (oggi OASA) è tuttora valido (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail: Code annoté,

Losanna, 2010, 2a edizione, ad art. 342 par. 2.2).

6.

Nella fattispecie l’attore

è un cittadino italiano domiciliato in Italia che è stato alle dipendenze della

convenuta, agenzia di collocamento privata svizzera, dal 20 gennaio 2006 al 31

gennaio 2008 (doc. 3, 4 e 5). L’autorità amministrativa competente (all’epoca

l’Ufficio regionale degli stranieri) ha rilasciato il permesso per confinanti G

sulla base del contratto di lavoro (doc. 3), secondo il quale il dipendente

riceveva uno stipendio orario di fr. 17.15 per l’attività presso una ditta

farmaceutica (cf. incarto richiamato dall’Ufficio della migrazione). Tale

stipendio è da considerare vincolante per tutta la durata del rapporto

contrattuale tra le parti, che non possono derogarvi a svantaggio del

lavoratore con accordi successivi stipulanti un salario inferiore (art. 361

cpv. 1 CO). La libertà contrattuale tra privati sul salario è di conseguenza

limitata in tale misura (DTF 129 III 618 consid. 5.1; Wyler, Droit du travail, 2a ed., pag. 96; Staehlin, Zürcher Kommentar, Zürich,

2014, 4a edizione, ad art. 342 CO n. 16). Secondo il contratto di lavoro

sottoposto alle competenti autorità amministrative, il rapporto di lavoro fra

le parti ha avuto inizio il 19 gennaio 2006 ed è terminato, senza mai essere

interrotto, il 31 gennaio 2008. Il salario orario previsto nei contratti di

incarico successivi (doc. A, B, C e D), sempre presso la medesima ditta

farmaceutica ma per un importo inferiore, non è dunque valido e l’attore ha

dunque diritto al salario orario di fr. 17.15, in applicazione dell’art. 342

cpv. 2 CO.

7.

Il quesito che si pone nella

fattispecie è quello di sapere se la pretesa dell’attore di ottenere la differenza

tra il salario ricevuto e quello dovuto in base a un obbligo di diritto

pubblico, è prescritta, come sostiene l’appellante. Non è contestato che lo

stipendio pattuito di fr. 13.50 orari (doc. A, B, C e D) è stato versato. Come

esposto con pertinenza dal Pretore, alle cui argomentazioni si può rinviare, la

pretesa dell’attore di ottenere la differenza di salario (fr. 3.65 orari) poggia

su un obbligo di diritto pubblico e non riguarda quindi i singoli salari

versati mensilmente ma l’insieme delle pretese derivanti dal rapporto

contrattuale. Ne deriva che il credito fondato su un obbligo di diritto

pubblico è diventato esigibile alla fine del contratto di lavoro, il 31 gennaio

2008, come esposto dal primo giudice, conformemente all’art. 339 cpv. 1 CO.

Promossa il 25 gennaio 2013, la procedura di conciliazione (CM. 2013.56) ha

interrotto il decorso del termine di 5 anni (art. 138 cpv. 1 CO) e la pretesa

dell’attore non è dunque prescritta.

8.

Il Tribunale federale e la

dottrina ritengono che il datore di lavoro possa prevalersi dell'abuso di

diritto, trattandosi di lavoratori stranieri, solo in circostanze eccezionali,

per non svuotare di significato la protezione garantita al lavoratore dall'art.

341.

cpv. 1 CO (DTF 129 III 618 consid. 5.2 pag. 622 e rif. citati). Non

costituisce quindi un abuso di diritto il fatto che l'attore ha sottoscritto contratti

di incarico temporanei (doc. A, B, C e D) con condizioni salariali inferiori a

quelle indicate nei formulari inoltrati alla Sezione cantonale degli stranieri

(cfr. incarto richiamato, doc. 3) e che ha atteso la fine del rapporto di

lavoro per far valere le sue pretese (DTF 129 III 618 pag. 623). Né costituisce

abuso di diritto l’avvio della procedura giudiziaria all’estremo limite del

termine di prescrizione quinquennale.

9.

In conclusione, quindi, la

decisione del Pretore regge alle critiche e l’appello deve essere respinto. Non

si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC) e le ripetibili seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nel calcolo dell’indennità ripetibile

dovuta all’attore qui appellato si è tenuto conto del valore di fr. 10'629.85 e

dei criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 5 giugno 2014 di AP

1 è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali. AP 1 verserà ad AO 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).