Lexipedia

Decisione

12.2014.103

Convenzione di permesso di posa di cavi in tubazioni sotterranee messe a disposizione - disetta - espulsione - tutela giurisdizionale nei casi manifesti

4 agosto 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi cavi all’istante, che sarebbe intenzionato ad acquisire una situazione

di monopolio. Esposte le normative vigenti in materia di uso di cose di dominio

pubblico e in particolare delle proprietà comunali adibite ad uso comune, e

menzionata la legislazione federale in materia di telecomunicazioni, che a sua

volta regolerebbe la procedura di autorizzazione all’uso dei beni pubblici per

la posa di infrastrutture, la convenuta ne ha dedotto l’inapplicabilità delle

norme di diritto civile invocate dall'istante. A suo parere comunque, se anche

si volesse ritenere applicabile il diritto di locazione, la disdetta sarebbe in

ogni modo nulla per carenze formali e la sua mancata contestazione in sede

giudiziaria non sarebbe in alcun modo di pregiudizio. Infine la convenuta ha

contestato la scelta della procedura sommaria a tutela giurisdizionale dei casi

manifesti mancando la necessaria chiarezza sui fatti già per la carente

specificazione nella domanda del dettaglio delle tubazioni da sgomberare e per

l’esigenza di un’ispezione dei registri fondiari atta a determinare i rapporti

di proprietà delle contestate condotte. Neppure la situazione giuridica sarebbe

peraltro chiara, dovendosi applicare il diritto pubblico e non le norme di

diritto privato invocate dall’istante.

In replica l’istante ha contestato la tesi avversa ribadendo la sua domanda, seppur

limitata all’estensione territoriale di competenza della Pretura adita. Con la

duplica la convenuta si è riconfermata nelle proprie tesi e domande.

4.Con decisione 22 maggio 2014 il Pretore ha accolto parzialmente la

domanda ordinando alla convenuta (e per essa alla presidenza della sua

gerenza), con riferimento ad oltre una trentina di località del __________

elencate nel dispositivo, di provvedere entro il termine di dieci giorni a

"mettere a libera disposizione della parte istante le infrastrutture

(tubazioni, cunicoli, tracciati e quant'altro) di pertinenza della AO 1

eliminando i cavi di fibre ottiche, i tubi fodera e i cavi coassiali (rame) e

tutto quanto presente lungo i tracciati indicati nella tabella di cui al doc. R

o di qualsivoglia tracciato oggetto della convenzione 22 maggio/21 luglio 1998".

L'ingiunzione è stata assortita da ammonimento, ordine alle autorità e

comminatoria di rito, con spese e ripetibili ripartite in base alla

soccombenza.

Esposti i riferimenti a dottrina e giurisprudenza in materia di procedura

sommaria a tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC) e fatto un breve accenno alla

definizione del contratto di locazione (art. 253 CO), il Pretore ha anzitutto

riepilogato le circostanze e il tenore della concessione 18 giugno 1998 (doc.

1) e della convenzione 22 maggio/21 luglio 1998 (doc. B), deducendo che la

seconda si situa indiscutibilmente nel contesto dello specifico riferimento

contenuto al punto n. 7 della prima. Da tale circostanza il primo giudice ne ha

dedotto che “la messa a disposizione di tubazioni già esistenti non può in

alcun modo essere assimilata al diritto di utilizzare fondi di proprietà

comunale per i necessari lavori di scavo e posa di infrastrutture C__________

oggetto della nota concessione. Mal si comprenderebbe infatti il motivo per cui

il Municipio di L__________, in tale concessione, abbia espressamente riservato

l’occupazione delle infrastrutture esistenti mediante specifica convenzione”

(sentenza pag. 5 consid. iii). A mente del primo giudice sarebbe pertanto “pacifico

che l’occupazione di infrastrutture (tubazioni) già esistenti per la posa di

cavi C__________ soggiace al diritto privato”; la convenzione con cui

l’istante ha concesso alla convenuta di posare i propri cavi nelle tubazioni “configura,

a non averne dubbio, un contratto di locazione, le parti essendosi accordate

sui punti essenziali del contratto, segnatamente la concessione in uso delle

tubazioni esistenti, l’ammontare della pigione e la durata” (sentenza pag.

5 consid. iv).

Il Pretore conclude pertanto che la disdetta della convenzione, notificata con

il modulo ufficiale 13/14 dicembre 2012 nel rispetto del termine di preavviso

annuale (doc. B punto n. 16) e rimasta incontestata dinanzi alla competente

autorità, esplica i suoi effetti. Il giudizio pretorile respinge quindi la

censura relativa ai vizi di forma della disdetta, rilevando come l’occupazione

delle tubature in questione “è tesa pacificamente all’esercizio di

un’attività commerciale e pertanto l’accezione di locali commerciali va intesa

in senso ampio” (sentenza pag. 6 consid. v) e come l’oggetto della disdetta

sia espressamente indicato nella stessa e perfettamente noto alle parti.

Irrilevante sarebbe infine la questione della prova della proprietà delle

tubazioni, la legittimazione a chiedere lo sfratto essendo data alla locatrice

a prescindere dal rapporto di proprietà. A mente del Pretore “nemmeno rileva

addentrarsi ulteriormente nelle eccezioni sollevate dalla convenuta, l’invocata

LTC non trovando qui applicazione alcuna” (sentenza pag. 5 consid. vii) e

la fattispecie liquida e una situazione giuridica chiara permettendo quindi

l’accoglimento dell’istanza.

5.Con

appello 5 giugno 2014 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere l'istanza, protestate spese e ripetibili di entrambe le

sedi, e in via subordinata di riformare l'ordine nel senso di fissare un nuovo

termine di adempimento e ordinare nel contempo all'istante di prendere le

necessarie misure atte a evitare danni a seguito dello sfratto, oltre ad altre

richieste di cui non occorre specificare i dettagli.

L'appellante riepiloga i fatti relativi ai rapporti sorti tra le parti e

contesta dapprima la conclusione pretorile in merito all’applicazione del

diritto privato in luogo delle normative di diritto pubblico invocate,

riproponendo sostanzialmente le considerazioni già espresse nelle precedenti

comparse. Al Pretore viene pure rimproverato di aver qualificato l’accordo in

vigore tra le parti quale contratto di locazione, l’indennizzo per l’utilizzo

delle infrastrutture di terzi essendo previsto dalla legislazione sulle

comunicazioni e non potendo essere assimilato ad una pigione, risultando

ininfluente al riguardo il fatto di aver utilizzato nella convenzione il

termine di affitto. Formulate alcune considerazioni e domande in via

subordinata, nella denegata ipotesi in cui il diritto privato fosse ritenuto

applicabile, l’appellante censura la procedura applicata dal giudice di prime

cure a fronte di una situazione giuridica affatto chiara e comunque contestata

e non essendo i fatti immediatamente comprovabili rendendosi nella circostanza

concreta “necessaria l’ispezione dei registri presso gli uffici competenti

per determinare i rapporti di proprietà prima ancora di poter definire

l’applicabilità di una norma giuridica piuttosto dell’altra”; parimenti

necessaria sarebbe inoltre una perizia “intesa a stabilire i tempi necessari

per la liberazione delle infrastrutture oggetto della controversia” (appello

pag. 14 n. 10).

6.Con

osservazioni (correttamente: risposta) del 3 luglio 2014 l’appellata postula la

reiezione del gravame e la conferma della decisione di sfratto, pure con

protesta di spese e ripetibili, contestando le censure dell’appellante con

argomenti di cui si dirà in seguito per quanto rilevante.

Con allegato di replica del 17 luglio 2014 l’appellante ripropone le sue tesi e

conclusioni apportando una serie di precisazioni e producendo ampia

documentazione (doc. C-G) e formulando la richiesta di un’ispezione a Registro

fondiario e di una perizia.

Con la duplica del 30 luglio 2014 l'appellata si riconferma nelle sue tesi e

domande.

7.Dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dopo la fine del

contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, può avvenire anche in

procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC)

che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n.

1429 pag. 260). Nella fattispecie l'asserita locatrice ha scelto di chiedere

l’espulsione della pretesa conduttrice con la summenzionata procedura sommaria,

ciò che comporta per il giudice di appello di doversi limitare a valutare i

fatti sulla base delle prove già apprezzate dal Pretore, essendo pertanto

esclusa la produzione di documenti nuovi (sentenze del Tribunale federale

4A_420/2012 del 7 novembre 2012 consid. 5, in SJ 2013 I 129 e 4A_312/2013 del 17 ottobre 2013, in un caso ticinese). Le nuove argomentazioni esposte

dall'appellante con la replica del 17 luglio 2014, così come i documenti

prodotti in tale circostanza, non possono dunque essere

considerati per il giudizio, che si deve fondare solo sul contenuto

dell’incarto SO.2014.1528, risultando nel contempo improponibile anche la

richiesta di assunzione di nuove prove quali l’ispezione o l’allestimento di

una perizia giudiziaria.

8.Parimenti inammissibile, poiché proposta per la prima volta con

l’appello (art. 317 CPC), mentre semmai avrebbe potuto essere oggetto di

domanda riconvenzionale in occasione dell’udienza di discussione del 9 maggio

2014, risulta altresì la domanda formulata in via subordinata dall’appellante.

Visto l’esito del giudizio la questione è comunque priva di rilievo, come si

vedrà in seguito.

9.Giusta

l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda

tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o

immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo

restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).

La giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1), ha

chiarito che un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma se può

essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. La prova del

fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare).

La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del

rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la

sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei

rapporti fattuali. Se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la

tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in

particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente

obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente

confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato

in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento

delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice

circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non

possano a priori essere considerate prive di rilevanza.

Sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid.

2.1.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la

conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge

tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del

diritto porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è

di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una

decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le

circostanze del caso.

10. Preliminarmente va

rilevato come, a parere dell’istante, alla fattispecie si applicherebbero le

norme relative alla locazione, comprese quelle specifiche a protezione dei

rapporti di locazione aventi quali oggetto locali d’abitazione o commerciali

(art. 253a CO). A queste normative ha fatto implicitamente riferimento l’asserita

locatrice utilizzando l’apposito formulario ufficiale per la disdetta del

contratto, così come previsto dall’art. 266l cpv. 2 CO. Il Pretore nulla ha

rilevato al riguardo, aderendo anzi a tale impostazione nella misura in cui ha esaminato

i requisiti formali della disdetta, soffermandosi sulla mancata contestazione

dinanzi all’Ufficio di conciliazione ai sensi dell’art. 273 cpv. 1 CO applicando

quindi conseguentemente le norme relative (ovvero il Capo terzo del Titolo

ottavo del CO, riguardante appunto la protezione dalle disdette in materia di

locazione di locali d’abitazione e commerciali). Tale impostazione non può

trovare conferma. Se anche si dovesse ritenere, conclusione come si vedrà tutt’altro

che scontata, che il rapporto contrattuale tra le parti sia qualificabile come

locazione, sarebbero piuttosto applicabili le disposizioni generali degli art.

253 segg. CO riferite alla concessioni in uso di “una cosa” (art. 253

cpv. 1 CO). Ad ogni modo, il primo giudice dovrebbe perlomeno motivare in maniera

adeguata sulla base di quali elementi ritenga di poter applicare all’uso di

condotte sotterranee per la posa di cavi le norme specificatamente riservate

dal legislatore ad una specifica tipologia di locali d'abitazione o ad uso

commerciale (cfr. per la nozione di “locale commerciale” NRCP 2005 pag. 404).

11. Con riferimento alla

fattispecie oggetto di controversia va anzitutto rilevata una circostanza degna

di particolare attenzione, ovvero la relazione, riconosciuta anche dal Pretore,

tra la convenzione in esame (doc. B) e la contestuale concessione comunale

(doc. 1) indiscutibilmente retta da normative di diritto pubblico. Quale sia la

conseguenza in merito al diritto applicabile all’accordo stipulato tra

un’azienda comunale (allora integrata nell’amministrazione del Comune) e una

società privata concessionaria in materia di telecomunicazioni, è una questione

di diritto tutt’altro che evidente. La risposta non può essere trovata nelle

sole norme di diritto privato, come a torto ha ritenuto di poter fare il

Pretore che ha addirittura ritenuto superfluo l’esame delle censure relative

alla legislazione federale (in particolare la LTC) considerata senz’altro

inapplicabile. La risposta al quesito non può neppure essere frutto di una

pretesa deduzione logica secondo la quale “mal si comprenderebbe”

altrimenti i motivi che avrebbero spinto il Municipio a formulare una

determinata clausola nell’atto di concessione (sentenza pag. 5 consid. iii),

negando però al riguardo la possibilità per la convenuta di esigere un’adeguata

istruttoria sulla circostanza.

Alla luce delle circostanze neppure può essere seguito il primo giudice laddove

pretende di poter qualificare la convenzione in questione (doc. B),

sottolineando addirittura l’assenza di ogni dubbio al riguardo, quale contratto

di locazione. Già si è detto al considerando precedente della distinzione tra

la locazione di cose e di locali. A rendere la questione della qualifica

giuridica del contratto problematica, o perlomeno degna di particolare

istruttoria e conseguente apprezzamento, concorrono alcuni elementi emersi che

a torto il primo giudice non ha considerato.

Dapprima una pigione, segnatamente di locali commerciali secondo la tesi

pretorile, appare poco consona con la fatturazione soggetta all’imposta federale

(IVA) come lasciano intendere la stessa convenzione (doc. B) e la fattura 3

gennaio 2012 (doc. P). Pure poco corrispondente alle usuali obbligazioni

incombenti alla parte locatrice (art. 256 cpv. 1 CO) e nel contempo a rischio

di nullità (ai sensi dell’art. 256 cpv. 2 CO), appare a prima vista la clausola

contrattuale n. 9 (doc. B) che prevede l’esclusione di ogni risarcimento del

danno o indennità per interruzioni di funzionamento subiti dalla pretesa locataria

in caso di danneggiamento dei suoi cavi ad opera della controparte

contrattuale.

Il mancato chiarimento dei rapporti di proprietà sulle condotte in questione

impedisce a sua volta di trarre conclusioni certe che permettano di escludere a

priori un'altra qualifica giuridica del rapporto contrattuale sorto tra le

parti. Nella misura in cui la stessa attrice sia solo beneficiaria di una

servitù di condotta (art. 781 CC), la convenuta ha sollevato la questione a

sapere se le canalizzazioni sotterranee siano piuttosto di proprietà di terzi

in applicazione del principio di accessione (art. 667 cpv. 2 CC), l’accordo tra

la beneficiaria della servitù e un terzo per la cessione dell’uso (da

esercitarsi quindi in comune) di un tale diritto sarebbe un rapporto

contrattuale di non evidente qualifica. A questo proposito si rileva come la

stessa istante, con la risposta all'appello (pag. 5 ad. 3) e con la duplica

(pag. 4), faccia riferimento proprio a servitù e accordi con privati,

rispettivamente ad accordi speciali, per descrivere le molteplici forme di

accordo per la posa delle infrastrutture sotterranee su fondi non pubblici.

A torto il Pretore ha quindi ritenuto irrilevante la questione

della prova della proprietà delle tubazioni, poiché la convenuta non l'ha

invocata per negare la legittimazione dell’istante quale pretesa locatrice, ma

come elemento di fatto determinante per qualificare il tipo di rapporto

giuridico instauratosi e le norme di diritto conseguentemente applicabili,

segnatamente la legislazione di diritto pubblico in materia di

telecomunicazione e di uso di beni demaniali o ad uso pubblico.

Viste le circostanze, già l’applicazione del diritto non risulta affatto chiara

e univoca, la qualifica della fattispecie non risultando per nulla agevole e i

quesiti posti non potendo essere risolti senza una decisione fondata

sull'apprezzamento o sull'equità (DTF 138 III 123, consid. 2.1.2).

Ne deriva che, già per questi motivi, la procedura a tutela dei casi manifesti

ai sensi dell'art. 257 CPC non risulta adeguata alla fattispecie.

12. Di

conseguenza, appare superfluo esaminare l’adempimento dell’ulteriore requisito

posto dall’art. 257 CPC, ovvero la presenza di fatti incontestati o

immediatamente comprovabili. La stessa esposizione dei fatti nella sentenza

impugnata e nei considerandi preliminari del presente giudizio permette

comunque di escludere una simile caratteristica, la complessità risultando

particolarmente elevata, così come appaiono evidenti le circostanze appurabili

solamente con specifici atti istruttori (come è il caso per la stessa

determinazione puntuale degli oggetti da allontanare o smantellare,

rispettivamente delle precise tratte di condotta per le quali è chiesto lo “sgombero

immediato” con il petitum dell’istanza 4 aprile 2014).

13. Si rileva, infine, come

lo stesso Pretore, a sostegno della sua conclusione, si sia addentrato in

considerazioni e valutazioni (di cui si è detto ai precedenti considerandi) con

uno sforzo che risulta essere un'ulteriore dimostrazione dell'assenza dei

requisiti posti alla base della procedura a tutela dei casi manifesti, ovvero

l'esistenza di fatti incontestati o immediatamente comprovabili e di una

situazione giuridica chiara (art. 257 cpv. 1 CPC).

Se ne deve concludere che, così facendo, il primo giudice ha quindi

indebitamente concesso all'istante di beneficiare dei limiti imposti dalla

procedura sommaria prevista dall'art. 257 CPC per far prevalere le proprie

allegazioni e tesi giuridiche alle contrarie allegazioni della convenuta,

preclusa concretamente dalla possibilità di ottenere un giudizio con le

garanzie offerte dalla procedura ordinaria. A fronte delle contestazioni

formulate in modo da far apparire verosimile l'esistenza di fatti da accertare

ulteriormente e di normative da applicare dopo valutazioni e apprezzamenti del

giudice, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non poteva quindi essere

accordata dal Pretore. La convenuta ha sostanziato e addotto in modo

concludente obiezioni che dal punto di vista fattuale non hanno potuto essere

immediatamente confutate, ciò che rende il convincimento che il primo giudice

poteva essersi formato sulla base delle domande dell'istante tutt'altro che

granitico. Non si può affatto escludere che l’approfondito chiarimento delle

obiezioni sollevate dalla convenuta potesse mutare il convincimento del Pretore

in merito alle tesi dell’istante.

14. Ne discende, in

accoglimento parziale dell’appello, che il giudizio pretorile deve essere

riformato, dichiarando l’istanza irricevibile. Sebbene l’impugnazione,

contrariamente alla domanda in occasione dell’udienza del 9 maggio 2014, non

formuli espressamente una tale richiesta, in

assenza dei requisiti per ammettere una domanda secondo la procedura per casi

manifesti il giudice non può respingerla, ma deve limitarsi a dichiararla

irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC).

15. Gli oneri processuali

di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Il limite fissato

dall’art. 9 cpv. 3 LTG non trova applicazione poiché, come sopra indicato, la

presente vertenza non ha come oggetto locali di abitazione o commerciali ai

quali la norma si riferisce.

Ai fini dell’attribuzione dell’indennità per ripetibili d’appello non possono

essere considerate rilevanti l’esposizione di circostanze, la produzione di

mezzi di prova e la formulazione di domande di giudizio inammissibili

nell’ambito della procedura d’appello (consid. n. 7 e 8).

Il valore litigioso della procedura di appello, importo determinante anche ai

fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 70'234,20, importo

accertato dal Pretore e sul quale le parti non hanno ritenuto di esprimersi.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

I. Nella misura

in cui è ricevibile l’appello 5 giugno 2014 di AP 1 è parzialmente accolto

e di conseguenza la decisione 22 maggio 2014 (incarto SO.2014.1528) del Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 4, è così riformata:

1.

L’istanza 4 aprile 2014 delle AO 1 è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’000.- sono poste carico

dell’istante che rifonderà alla convenuta fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese

processuali della procedura di appello di complessivi fr. 500.- sono poste a

carico dell’appellata, la quale verserà all’appellante fr. 2'000.- per

ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-

nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-

negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).