12.2014.108
Arbitrato domestico, nomina di arbitro
8 luglio 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2014.108
Lugano
8 luglio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
statuente
quale giudice unico per la nomina dell’arbitro, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett.
a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG, sulla domanda 24 giugno 2014 intesa
alla designazione di un arbitro nella vertenza tra
IS 1
rappr.
dall’ RA 1
e
CO 1
rappr.
dall’ RA 2
considerato
in fatto ed in diritto:
che
le parti hanno sottoscritto il 27 maggio 2002 un contratto di locazione
contenente una clausola arbitrale del seguente tenore: “tutte le controversie
che dovessero derivare dal presente contratto o fossero comunque allo stesso
ricollegabili, saranno risolte in via definitiva da un Collegio arbitrale
composto dal Presidente del Tribunale di appello in qualità di Presidente e da
due Membri designati uno dal Locatore e uno dalla Conduttrice”;
che
tra le parti è sorto un contenzioso e che esse, rappresentate dai rispettivi
patrocinatori, hanno designato ciascuna il proprio arbitro, nelle persone degli
avv. __________ e __________;
che
così interpellato dalle parti nel settembre 2013 l’allora Presidente del
Tribunale d’appello ha declinato l’incarico di Presidente del Collegio
arbitrale;
che
con istanza 24 giugno 2014 IS 1 si è rivolto alla Seconda Camera civile del
Tribunale d’appello, chiedendo di designare il Presidente del Collegio
arbitrale ai sensi degli art. 362 e 371 CPC;
che
così interpellato dalla presidente della Seconda Camera civile di appello, il
nuovo Presidente del Tribunale d’appello ha declinato l’incarico con scritto
del 30 giugno 2014;
che la
designazione di un arbitro a opera del tribunale statale è sussidiaria alla
procedura di designazione voluta dalle parti;
che
nella fattispecie le parti non hanno raggiunto un accordo sulla designazione
del Presidente del collegio arbitrale, né risulta dagli atti che i due arbitri
di parte lo abbiano fatto nel termine di 30 giorni dalla loro designazione,
avvenuta nel settembre, rispettivamente nell’ottobre 2013 (art. 362 cpv. 1
lett. c CPC);
che
quindi la Camera, statuendo nella composizione a giudice unico giusta l’art. 48
b n. 7 LOG, designa quale Presidente del Collegio arbitrale l’avv. __________,
che ha dichiarato di accettare l’incarico;
che la
decisione di nomina non è suscettibile di ricorso al Tribunale federale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2010, n. 5 ad art.
362 pag. 1509);
che la
tassa di giustizia e le spese possono essere ripartite in equità a metà tra le
parti, con compensazione delle ripetibili, essendo ancora del tutto aperto
l’esito del procedimento arbitrale;
Per i quali motivi
visti
gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG e per le
spese, gli art. 107 CPC e la LTG
decide:
1. L'istanza
di nomina di arbitro del 24 giugno 2014 è accolta e di conseguenza l’avv. __________,
è designato Presidente del Collegio arbitrale nella controversia che oppone IS
1 e CO 1.
Considerandi
2.
Le
spese processuali in complessivi fr. 400.-, da anticiparsi dall'istante, sono
suddivise a metà tra le parti. Le ripetibili sono compensate.
3.
Notificazione:
-.,
-
Comunicazione all’arbitro
unico designato, avv. __________ (con la clausola contenente il patto di
arbitrato)
La presidente
della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Emanuela Epiney-Colombo