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Decisione

12.2014.108

Arbitrato domestico, nomina di arbitro

8 luglio 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2014.108

Lugano

8 luglio 2014/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La presidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

statuente

quale giudice unico per la nomina dell’arbitro, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett.

a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG, sulla domanda 24 giugno 2014 intesa

alla designazione di un arbitro nella vertenza tra

IS 1

rappr.

dall’ RA 1

e

CO 1

rappr.

dall’ RA 2

considerato

in fatto ed in diritto:

che

le parti hanno sottoscritto il 27 maggio 2002 un contratto di locazione

contenente una clausola arbitrale del seguente tenore: “tutte le controversie

che dovessero derivare dal presente contratto o fossero comunque allo stesso

ricollegabili, saranno risolte in via definitiva da un Collegio arbitrale

composto dal Presidente del Tribunale di appello in qualità di Presidente e da

due Membri designati uno dal Locatore e uno dalla Conduttrice”;

che

tra le parti è sorto un contenzioso e che esse, rappresentate dai rispettivi

patrocinatori, hanno designato ciascuna il proprio arbitro, nelle persone degli

avv. __________ e __________;

che

così interpellato dalle parti nel settembre 2013 l’allora Presidente del

Tribunale d’appello ha declinato l’incarico di Presidente del Collegio

arbitrale;

che

con istanza 24 giugno 2014 IS 1 si è rivolto alla Seconda Camera civile del

Tribunale d’appello, chiedendo di designare il Presidente del Collegio

arbitrale ai sensi degli art. 362 e 371 CPC;

che

così interpellato dalla presidente della Seconda Camera civile di appello, il

nuovo Presidente del Tribunale d’appello ha declinato l’incarico con scritto

del 30 giugno 2014;

che la

designazione di un arbitro a opera del tribunale statale è sussidiaria alla

procedura di designazione voluta dalle parti;

che

nella fattispecie le parti non hanno raggiunto un accordo sulla designazione

del Presidente del collegio arbitrale, né risulta dagli atti che i due arbitri

di parte lo abbiano fatto nel termine di 30 giorni dalla loro designazione,

avvenuta nel settembre, rispettivamente nell’ottobre 2013 (art. 362 cpv. 1

lett. c CPC);

che

quindi la Camera, statuendo nella composizione a giudice unico giusta l’art. 48

b n. 7 LOG, designa quale Presidente del Collegio arbitrale l’avv. __________,

che ha dichiarato di accettare l’incarico;

che la

decisione di nomina non è suscettibile di ricorso al Tribunale federale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2010, n. 5 ad art.

362 pag. 1509);

che la

tassa di giustizia e le spese possono essere ripartite in equità a metà tra le

parti, con compensazione delle ripetibili, essendo ancora del tutto aperto

l’esito del procedimento arbitrale;

Per i quali motivi

visti

gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG e per le

spese, gli art. 107 CPC e la LTG

decide:

1. L'istanza

di nomina di arbitro del 24 giugno 2014 è accolta e di conseguenza l’avv. __________,

è designato Presidente del Collegio arbitrale nella controversia che oppone IS

1 e CO 1.

Considerandi

2.

Le

spese processuali in complessivi fr. 400.-, da anticiparsi dall'istante, sono

suddivise a metà tra le parti. Le ripetibili sono compensate.

3.

Notificazione:

-.,

-

Comunicazione all’arbitro

unico designato, avv. __________ (con la clausola contenente il patto di

arbitrato)

La presidente

della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Emanuela Epiney-Colombo