12.2014.11
Contratto di appalto - garanzia per difetti - risarcimento del danno - trattenimento della mercede
18 giugno 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.11
Lugano
18 giugno 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Walser
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.163
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 15
marzo 2004 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA 2
AO 2
rappr. dallo RA 3
AO 3
rappr. dallo RA 4
con cui l’attore ha chiesto
la condanna dei tre convenuti al pagamento di fr. 232'000.-, somma poi ridotta
in replica a fr. 195'000.- (in via subordinata a fr. 50'000.-), oltre interessi
al 5% dal 15 marzo 2004, domanda avversata dai tre convenuti, che hanno
postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto
il primo la condanna dell’attore al pagamento di fr. 20’200.- oltre interessi
al 5% dal 4 agosto 2003 e la seconda la condanna dell’attore al pagamento di
fr. 10’000.- oltre interessi al 4% dal 29 agosto 2002 nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano,
domande entrambe avversate dall’attore, ritenuto che in sede conclusionale quest’ultimo
ha riformulato le sue richieste petizionali, chiedendo da una parte la condanna
del primo convenuto al pagamento di fr. 113'000.-, di cui fr. 30'000.- in
solido con la terza convenuta, fr. 56'000.- in solido con la seconda convenuta
e fr. 27'000.- in solido con entrambe, oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004,
dall’altra la condanna della seconda convenuta al pagamento di fr. 121'000.-,
di cui fr. 68'000.- in solido con il primo convenuto e fr. 15'000.- in solido
con il primo convenuto e la terza convenuta, oltre interessi al 5% dal 15 marzo
2004, e infine la condanna della terza convenuta al pagamento di fr. 45'000.-,
di cui fr. 35'000.- in solido con il primo convenuto e fr. 15'000.- in solido
con il primo convenuto e la seconda convenuta, oltre interessi al 5% dal 15
marzo 2004;
sulle quali il Pretore si è
pronunciato, con sentenza 10 dicembre 2013, con cui ha parzialmente accolto la
petizione, condannando il primo convenuto al pagamento di fr. 2’600.- oltre
interessi al 5% dal 15 marzo 2004 e il primo convenuto e la seconda convenuta
al pagamento in solido di fr. 36’000.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004,
ed ha integralmente accolto le due domande riconvenzionali;
appellante l’attore con
appello principale 27 gennaio 2014, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di condannare, in parziale accoglimento della petizione, il
primo convenuto al pagamento di fr. 13’600.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo
2004 e il primo convenuto e la seconda convenuta al pagamento in solido di fr.
44’000.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004 nonché di respingere le due
domande riconvenzionali, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
appellante il primo
convenuto con appello incidentale 4 marzo 2014, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di essere condannato, sempre in parziale accoglimento
della petizione, unicamente al pagamento di fr. 2’600.- oltre interessi al 5%
dal 15 marzo 2004, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il primo convenuto,
la seconda convenuta rispettivamente l'attore, con risposta 4 marzo, 4 marzo
rispettivamente 8 maggio 2014 postulano la reiezione del rispettivo gravame di
parte avversa, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nella primavera del 2002 AP
1 ha incaricato l’arch. AO 1 di curare la progettazione e la direzione dei
lavori di ristrutturazione interna e di ampliamento esterno della casa al mappale
n. __________ RFD di __________, ritenuto che, per quanto qui interessa, i
lavori per la formazione del pavimento della veranda esterna (giardino
d’inverno) di 17 mq sono stati appaltati alla ditta AO 3 e quelli inerenti la
fornitura e la posa della relativa struttura in vetro e ferro alla ditta AO 2.
Al termine dei lavori, conclusi
nell’estate 2002, il committente ha notificato l’esistenza di difetti nel
pavimento e nella struttura della veranda esterna ed ha così trattenuto parte
delle somme fatturategli dall’architetto direttore dei lavori e dagli
artigiani.
2. Con petizione 15 marzo 2004
AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, l’arch. AO 1, AO 2 - che nelle more della causa ha poi mutato la sua
ragione sociale in AO 2 - e AO 3 per ottenerne la condanna al pagamento di fr.
232'000.-, somma poi ridotta in replica a fr. 195'000.- (in via subordinata a
fr. 50'000.-), oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004. Egli, in estrema sintesi,
ha preteso il risarcimento della spesa per la rimozione del pavimento e per il
pavimento provvisorio in legno da lui posato nel frattempo (fr. 15'000.-), del costo
per la posa di un nuovo pavimento (fr. 15'000.-), della spesa per lo smontaggio
e la ricostruzione della veranda esterna (fr. 65'000.-) con i relativi lavori
di progettazione (fr. 15'000.-) e delle spese necessarie alla messa in
sicurezza dell’abitazione durante i lavori (fr. 15'000.-) con i relativi costi
di alloggio fuori casa (fr. 20'000.-), come pure la restituzione della mercede versata
a AO 2 (fr. 38'000.-) e dell’onorario corrisposto all’arch. AO 1 per la progettazione
della veranda esterna (fr. 12'000.-). I convenuti si sono integralmente opposti
alla petizione.
Con due domande riconvenzionali datate
13 aprile 2005 e 11 aprile 2005 l’arch. AO 1 e AO 2 hanno a loro volta chiesto
il primo la condanna dell’attore al pagamento di fr. 20’200.- oltre interessi
al 5% dal 4 agosto 2003, rispettivamente la seconda la condanna del medesimo al
pagamento di fr. 10’000.- oltre interessi al 4% dal 29 agosto 2002 nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano, somme entrambe corrispondenti al saldo dei rispettivi
onorari e mercedi. L’attore si è opposto alle domande riconvenzionali.
3. In sede conclusionale
l’attore ha riformulato e complessivamente ridotto le sue richieste petizionali,
chiedendo da una parte la condanna dell’arch. AO 1 al pagamento di fr.
113'000.-, di cui fr. 30'000.- in solido con AO 3, fr. 56'000.- in solido con AO
2 e fr. 27'000.- in solido con entrambe queste ultime, oltre interessi al 5%
dal 15 marzo 2004, dall’altra la condanna di AO 2 al pagamento di fr.
121'000.-, di cui fr. 68'000.- in solido con l’arch. AO 1 e fr. 15'000.- in
solido con l’arch. AO 1 e AO 3, oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004, e infine
la condanna di AO 3 al pagamento di fr. 45'000.-, di cui fr. 35'000.- in solido
con l’arch. AO 1 e fr. 15'000.- in solido con l’arch. AO 1 e AO 2, oltre
interessi al 5% dal 15 marzo 2004. Egli ha di fatto rinunciato alla restituzione
dell’onorario corrisposto all’arch. AO 1 per la progettazione della veranda
esterna (fr. 12'000.-) e ha ridotto la pretesa relativa allo smontaggio e alla
ricostruzione della veranda esterna (a fr. 56'000.-), quella dei relativi
lavori di progettazione (a fr. 12'000.-), quella inerente le spese necessarie
alla messa in sicurezza dell’abitazione durante i lavori (a fr. 5'000.-) e
quella dei relativi costi di alloggio fuori casa (a fr. 10'000.-), ritenuto che
le altre pretese sono state confermate.
4. Con sentenza 10 dicembre
2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione (dispositivi n. 1 e 2),
condannando l’arch. AO 1 al pagamento di fr. 2’600.- oltre interessi al 5% dal
15 marzo 2004 (dispositivo n. 1.1) e l’arch. AO 1 e AO 2 al pagamento in solido
di fr. 36’000.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004 (dispositivo n. 1.2),
ed ha accolto le due domande riconvenzionali (dispositivi n. 5, 5.1, 6, 6.1 e
6.2); la tassa di giustizia di fr. 7’000.- e le spese dell’azione principale sono
state poste a carico dell’attore per 4/5 e per 1/5 in solido a carico
dell’arch. AO 1 e di AO 2 (dispositivo n. 3), ritenuto che l’attore è stato
pure obbligato a rifondere fr. 12'000.- all’arch. AO 1, fr. 12'700.- a AO 2 e fr.
9'200.- a AO 3 a titolo di ripetibili (dispositivo n. 4); la tassa di giustizia
dell’azione riconvenzionale dell’arch. AO 1 di fr. 600.- e le spese sono state
caricate al convenuto riconvenzionale, obbligato altresì a rifondere all’attore
riconvenzionale fr. 2'200.- per ripetibili (dispositivo n. 5.2); mentre la
tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di AO 2 di fr. 450.- e le spese
sono state caricate al convenuto riconvenzionale, tenuto altresì a rifondere
all’attrice riconvenzionale fr. 1’400.- per ripetibili (dispositivo n. 6.3).
Il giudice di prime cure ha in
sostanza riconosciuto all’attore unicamente il risarcimento delle spese di
ripristino del pavimento (fr. 2’600.-), caricate all’arch. AO 1, e del costo
per lo smontaggio e la ricostruzione della copertura della veranda esterna (fr.
36'000.-, già comprensivi dei relativi lavori di progettazione), posto invece a
carico dell’arch. AO 1 e di AO 2. Le domande riconvenzionali di questi ultimi
volte al pagamento del saldo dei rispettivi onorari e mercedi sono pure state
ammesse.
5. La sentenza pretorile è
stata oggetto di due impugnazioni.
Con appello principale 27 gennaio
2014, avversato dall’arch. AO 1 e da AO 2 con due risposte 4 marzo 2014, l’attore
chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare, in parziale
accoglimento della petizione, l’arch. AO 1 al pagamento di fr. 13’600.- oltre
interessi al 5% dal 15 marzo 2004 e l’archAO 1 e AO 2 al pagamento in solido di
fr. 44’000.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004 nonché di respingere le
due domande riconvenzionali, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi. Egli da una parte auspica l’ulteriore risarcimento della spesa per il
pavimento provvisorio in legno da lui posato nel frattempo (fr. 3'000.-) e del
costo di progettazione e di edificazione dell’intera veranda esterna e non
della sua sola copertura (fr. 8'000.-), entrambi da rifondere dall’arch. AO 1,
nonché dei pasti fuori casa durante i lavori (fr. 8'000.-), da risarcire invece
dall’arch. AO 1 e da AO 2; dall’altra contesta di essere tenuto a corrispondere
il saldo degli onorari e mercedi esposti da costoro.
Con appello incidentale 4 marzo
2014, avversato dall’attore con risposta 8 maggio 2014, l’arch. AO 1 chiede per
contro di modificare la decisione pretorile nel senso di essere condannato, sempre
in parziale accoglimento della petizione, unicamente al pagamento di fr.
2’600.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi. Egli contesta di essere tenuto a risarcire, sia pure in
solido con AO 2, la spesa per lo smontaggio e la ricostruzione della copertura
della veranda esterna (fr. 36'000.-), e in via subordinata chiede quanto meno
di essere internamente tenuto ad assumersi al massimo un terzo, anziché metà,
di quel costo.
6. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405 cpv. 1 CPC).
7. Con la prima censura
d’appello, relativa al giudizio sulla domanda principale, l’attore sembra rimproverare
al Pretore di non avergli riconosciuto il risarcimento della spesa per il
rifacimento integrale del pavimento in cemento (appello p. 14). La censura, già
irricevibile per il fatto che l’attore non ha qui ritenuto di riproporre la pretesa
creditoria formulata in prima sede a questo titolo (di fr. 30'000.-) e neppure ha
chiesto di riformare il giudizio pretorile che l’aveva respinta (sentenza p. 18
seg. e 25), sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso anche nel
merito. In effetti, a parte il fatto che nemmeno è stato provato che il rifacimento
integrale del pavimento avrebbe comportato un esborso di fr. 30'000.-, si
osserva che il perito giudiziario ha rilevato che, per ovviare al difetto al
pavimento (che presentava delle macchie e non aveva il colore tipo “ardesia”
richiesto), essenzialmente estetico, la rimozione completa dello stesso risultava
sproporzionata, ritenuto che un risultato soddisfacente avrebbe potuto essere
raggiunto con una semplice riparazione, del costo di soli fr. 2'600.-, applicando
sulla superficie di cemento un rivestimento in resina spatolato ad effetto
cemento della tinta prescelta (cfr. perizia 22 febbraio 2013 p. 15, secondo cui
quell’intervento avrebbe pure avuto il vantaggio di coprire le macchie
lamentate dalla committenza, per le quali l’arch. AO 1 - secondo l’attore, a
torto - non era stato ritenuto responsabile dal Pretore [sentenza p. 16]).
Contrariamente a quanto preteso dall’attore (appello p. 14), dal solo fatto che
le opere di riattazione fossero state costose e la casa così ristrutturata
fosse stata arredata con gusto e in modo lussuoso, non si può invece ancora
dedurre la necessità del rifacimento integrale del pavimento, negata invece dal
perito giudiziario.
8. L’attore, sul tema della
difettosità del pavimento oggetto della domanda principale, rimprovera in
seguito al Pretore di non avergli riconosciuto il risarcimento della spesa di
fr. 3'000.- assunta per il pavimento provvisorio in legno da lui posato nel
frattempo (appello p. 14). La censura è infondata. Come giustamente rilevato
dal Pretore (sentenza p. 19 e 25), l’attore non ha in effetti dimostrato la
necessità oggettiva di coprire provvisoriamente il pavimento in cemento del
manufatto - ciò che per altro non si giustificava in presenza di una semplice
veranda esterna autorizzata dall’autorità comunale a titolo transitorio e precario
(cfr. doc. B, D e E), e non certo destinata ad essere utilizzata come sala da
pranzo, come invece sembrerebbe aver fatto l’attore (cfr. appello p. 14) -
tanto più che con l’intervento di ripristino di fr. 2'600.- di cui si è appena
detto egli avrebbe già potuto risolvere definitivamente il problema. E d’altro
canto nemmeno è stato provato che la soluzione provvisoria gli fosse a suo
tempo costata fr. 3'000.-, poco importando al proposito se il pavimento in
cemento posato da AO 3 possa essergli stato fatturato con una somma analoga.
9. L’attore non può essere
seguito nemmeno laddove, ancora nell’ambito del giudizio sulla domanda
principale, chiede il risarcimento dell’ulteriore costo di progettazione e di
edificazione dell’intera veranda esterna, da lui ipotizzato in fr. 8'000.-, oltre
a quello già riconosciuto per il rifacimento della sua copertura. Come rilevato
dal Pretore (sentenza p. 22), il perito giudiziario ha in effetti rilevato che
con ogni probabilità la parte verticale vetrata e la murata della veranda
potevano essere mantenute, fatta salva un’ulteriore verifica, per cui
consigliava unicamente il rifacimento della sua copertura, non invece dell’intera
struttura (perizia 17 marzo 2009 p. 16 e 23). Contrariamente a quanto ritenuto
nell’appello (p. 18 seg.), dal fatto che il perito giudiziario non avesse
risposto alla domanda sul costo dell’intero rifacimento (ivi compresa la
progettazione) della veranda esterna, rispettivamente dalla circostanza che l’attore
abbia poi chiesto in sede di delucidazione della perizia di far spiegare al
perito giudiziario che cosa intendesse con il termine “con ogni probabilità” e
che quel suo quesito non sia stato ammesso siccome nuovo dal Pretore, senza che
in questa sede abbia ribadito la domanda di completazione della perizia o
ancora abbia lamentato la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto
che il primo giudice gli avrebbe rifiutato ingiustificatamente quella prova, non
si può assolutamente concludere che anche la parte verticale vetrata e la
murata della veranda fossero difettose e dovessero essere oggetto di un
risanamento, e tanto meno che il costo di un tale intervento comportasse l’ulteriore
spesa di fr. 8'000.- da lui rivendicata, somma di per sé priva di qualsiasi
riscontro istruttorio (tanto più che con il quesito di delucidazione nemmeno
era stato chiesto all’esperto di esprimersi sulla spesa necessaria per
risolvere l’eventuale difetto). L’evidente mancanza di diligenza dell’attore
nel far accertare le circostanze di fatto rilevanti per il riconoscimento della
sua pretesa esclude altresì che quest’ultima possa essere ammessa in via
equitativa da questa Camera in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.
10. Nel giudizio sulla domanda
principale (p. 25 seg.) il Pretore ha poi escluso che all’attore possano essere
rifusi i costi di alloggio fuori casa durante i lavori di risanamento della
veranda esterna (fr. 10'000.-), rilevando che quei lavori, che comportavano
l’inaccessibilità della cucina (il cui ulteriore accesso dal soggiorno, apparentemente
previsto in un primo tempo [cfr. doc. C], non era in effetti stato realizzato;
cfr. petizione p. 3, su questo punto non contestata in risposta da AO 2 [p. 3
seg.] e AO 3 [p. 2 seg.] e accettata in duplica dall’arch. AO 1 [p. 5]; cfr.
pure interrogatorio formale dell’arch. AO 1 ad 8, perizia 22 febbraio 2013 p.
12) e del vano scale durante 1-2 settimane, avrebbero potuto essere eseguiti
durante un periodo di vacanza della famiglia dell’attore, come del resto suggerito
dal perito giudiziario.
In questa sede l’attore postula
l’attribuzione di un importo di fr. 8'000.- per i soli pasti in quel periodo (pranzo
e cena al ristorante di fr. 25.- al giorno per 4 persone durante 20 giorni), rilevando
che la soluzione di procedere ai lavori durante le sue vacanze non era praticabile
siccome in tal modo la casa sarebbe rimasta assolutamente incustodita e
liberamente accessibile a terzi.
La censura, per nulla nuova
(visto che negli allegati preliminari era già stata chiesta la rifusione delle
spese di alloggio in un albergo, comprendenti anche tali prestazioni) e con ciò
ricevibile, è parzialmente fondata. L’argomentazione addotta dell’attore circa
la non pretendibilità di far eseguire i lavori di ripristino durante un periodo
di vacanza è di per sé convincente. Sennonché, nonostante il perito giudiziario
abbia confermato che i lavori di ripristino sarebbero stati tali da arrecare un
certo disturbo con conseguente necessità di trovare una sistemazione per pranzo
e cena (complemento peritale 26 febbraio 2010 p. 8), il pregiudizio in tal caso
risarcibile all’attore è minore di quello da lui preteso: innanzitutto, secondo
la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo giusta l’art. 93 LEF in vigore dal 1° settembre 2009 (CEF 20 agosto
2009 inc. n. 15.2009.90) - che può essere presa in considerazione in mancanza
di altri riscontri - e all’applicazione che ne viene fatta nella prassi (CEF 22
ottobre 2012 inc. n. 15.2012.89), gli oneri accresciuti per pasti fuori casa vanno
stabiliti in fr. 11.- (e non in fr. 25.-) al pasto; oltretutto, l’indicazione
di un tempo di lavoro di 1-2 settimane stimata dal perito giudiziario (perizia 17
marzo 2009 p. 22) va intesa in circa 10.5 (e non 20) giorni. L’importo da ulteriormente
risarcire può così essere quantificato in fr. 924.- (fr. 11.- x 2 pasti x 10.5
giorni x 4 persone).
11. Dal canto suo l’arch. AO 1, sempre
nell’ambito del giudizio sulla domanda principale, rimprovera per contro al
Pretore di averlo condannato a risarcire, sia pure assieme a AO 2, il costo per
lo smontaggio e la ricostruzione della copertura della veranda esterna (fr.
36'000.-), nonostante il problema di infiltrazione d’acqua si fosse da tempo
risolto ed oltretutto il perito giudiziario avesse escluso una sua
responsabilità per quel difetto. La censura è infondata.
In merito alla prima questione si
osserva che il fatto, accertato da alcuni testimoni (testi __________ p. 3 e
interrogatorio formale dell’attore ad 17), che le infiltrazioni non sembrerebbero
più essersi ripresentate dal 2004, nulla toglie alla difettosità della
copertura della veranda esterna, accertata scientificamente in considerazione
del concetto d’impermeabilizzazione ad un solo livello non conforme allo stato della
tecnica, della limitata pendenza della copertura, del risvolto insufficiente
dell’impermeabilizzazione lungo i bordi, dell’uso di materiali sensibili
all’umidità, della stratigrafia della copertura non corretta dal profilo della
diffusione del vapore e del dimensionamento insufficiente dello scarico (perizia
17 marzo 2009 p. 8 segg., 13 seg. e 19). La persistenza delle infiltrazioni è
oltretutto stata accertata ancora nel 2008 (perizia 17 marzo 2009 p. 5).
Quanto alla seconda, è vero che uno
dei periti giudiziari ha sostenuto che, da quanto desumibile dai documenti di
causa, non risultava che nell’ambito dei lavori eseguiti ed in particolare con
riferimento alla veranda esterna vi fosse stata una palese violazione delle
regole dell’arte (o standard equivalenti) da parte dell’arch. AO 1, sia come
progettista che come direzione dei lavori (perizia 22 febbraio 2013 p. 12 seg.).
Sennonché, a parte il fatto che quel perito nell’occasione ha tenuto a
precisare che le osservazioni sulle quali aveva basato la sua risposta non
andavano in nessun caso intese come considerazioni di carattere giuridico
(perizia 22 febbraio 2013 p. 13), la sua valutazione non può essere condivisa, l’istruttoria
avendo al contrario permesso di accertare che la difettosità della copertura
era stata causata anche dall’operato dell’arch. AO 1: in quella perizia è in
effetti stato accertato che quest’ultimo aveva dapprima progettato la veranda
stessa nel progetto per la domanda di costruzione (perizia 22 febbraio 2013 p.
12) e aveva in seguito eseguito degli studi a livello di schizzi e di disegni
in scala 1:20 versati agli atti sub doc. II°-1 rich. (perizia 22 febbraio 2013
p. 12, interrogatorio formale di __________ ad 4, secondo cui l’arch. AO 1
aveva allestito i disegni di massima); nell’ambito di un’altra perizia è tuttavia
risultato che i piani da lui allestiti riportavano perlopiù pendenze della
copertura della veranda esterna inferiori al 4% (cfr. complemento peritale 26
febbraio 2010 p. 7 seg.: nessuna indicazione di pendenza anche se il disegno
raffigura una pendenza di ca. 12% nel prospetto della facciata nord-est 21
agosto 2001; nessuna indicazione di pendenza anche se il disegno raffigura una
pendenza di ca. 2% negli schizzi del novembre 2001; dicitura “pendenza 1%” nella
domanda di costruzione 14 gennaio 2002; nessuna indicazione di pendenza anche
se il disegno raffigura una pendenza di ca. 1% nello studio per veranda 25
gennaio 2002; dicitura “pendenza 1%” negli schizzi 28 gennaio 2002; nessuna
indicazione di pendenza anche se il disegno raffigura una pendenza praticamente
piana negli schizzi 6 marzo 2002; nessuna indicazione della pendenza ma la menzione
“pendenza!” e “AP 1 vorrebbe poca pendenza” negli schizzi 8 marzo 2002; e
nessuna indicazione di pendenza anche se il disegno esprimeva la volontà di una
copertura con una più marcata pendenza negli schizzi 13 marzo 2002), percentuale
questa ritenuta concretamente indispensabile dal perito giudiziario (perizia 17
marzo 2009 p. 13). In tali circostanze si può ritenere che l’errore di pendenza
della copertura della veranda esterna sia stato in parte causato dall’erronea
progettazione (di massima) dell’arch. AO 1 o comunque dalle indicazioni
erronee, contraddittorie e comunque non chiare da lui poi fornite allo
specialista AO 2, che oltretutto neppure gli hanno permesso poi di accorgersi e
correggere, in qualità di direttore dei lavori, quella sua difettosità.
12. Ancora con riferimento alla
domanda principale, l’arch. AO 1 rimprovera infine al Pretore di averlo
internamente obbligato ad assumersi metà (sentenza p. 24), anziché solo un
terzo, del risarcimento per lo smontaggio e la ricostruzione della copertura
della veranda esterna (fr. 36'000.-), della cui difettosità era risultato responsabile
assieme a AO 2. La censura dev’essere disattesa. Essa è innanzitutto
irricevibile, visto che la domanda di ripartizione interna tra i coobbligati al
risarcimento, sia pure trattata e risolta dal giudice di prime cure (senza per
altro essere poi concretizzata formalmente nel dispositivo), è stata formulata
per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC, senza però che neanche
qui sia poi stata pretesa l’adozione di un diverso dispositivo). In ogni caso
sarebbe stata infondata anche nel merito, visto e considerato che le carenze
nella progettazione e nella direzione dei lavori imputabili all’arch. AO 1
hanno contribuito in modo importante, e non certo solo subordinato, all’insorgenza
dei difetti nella copertura della veranda esterna.
13. Il Pretore ha accolto la
domanda riconvenzionale dell’arch. AO 1 volta al pagamento del saldo del suo
onorario di fr. 20'200.-, rilevando come la perizia giudiziaria avesse
confermato sia l’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, per altro
non contestate dalla controparte, sia la congruità del suo onorario.
In questa sede l’attore ritiene
che nulla potrebbe in realtà essere riconosciuto all’arch. AO 1, rilevando da
una parte che la progettazione della veranda esterna, a suo dire costata fr.
8/10'000.-, era risultata inutile e con ciò non doveva essergli remunerata, e
dall’altra che le parti avevano concordato un onorario forfetario di fr.
30'000.- per cui l’architetto, a fronte degli acconti pacificamente ricevuti di
fr. 25'000.-, non avrebbe potuto esporre una fattura finale di fr. 45'200.-
(doc. UU). A torto.
Per quanto riguarda la prima
argomentazione si osserva in effetti che, nonostante la veranda esterna sia
risultata difettosa (il che ha comportato l’obbligo per l’arch. AO 1 di
risarcirne le spese di ripristino e i danni conseguenti), la sua progettazione ad
opera dell’arch. AO 1 non è stata affatto inutile o inutilizzabile e con ciò
tale da non essere remunerata (DTF 124 III 423 consid. 4a; II CCA 21 ottobre
2014 inc. n. 12.2012.217), tant’è che il manufatto è poi stato realizzato e regolarmente
utilizzato dalla committenza (cfr. interrogatorio formale dell’attore ad 10 e
29). L’attore non ha oltretutto provato che l’onorario per l’attività di
progettazione della veranda esterna, da eventualmente così trattenere, fosse di
fr. 8/10'000.-.
In merito alla seconda
argomentazione, l’attore sembra dimenticare che l’onorario forfetario di fr.
30'000.- era stato concordato per un lavoro di ristrutturazione e di ampliamento
con un costo preventivato di fr. 217'700.- e che la spesa finale
dell’intervento è in realtà aumentata, a seguito dell’effettuazione di diverse
opere supplementari riferite in particolare alla lista del 15 agosto 2002 (doc.
II°-6 rich.), a fr. 280'840.- (doc. UU; cfr. pure perizia 22 febbraio 2013 p. 5
seg.). Accertato che le opere supplementari, oltre a quelle previste
contrattualmente, erano state effettivamente realizzate (perizia 22 febbraio
2013 p. 5) e che l’arch. AO 1 aveva altresì provveduto a presentare due
ulteriori procedure di notifica (perizia 22 febbraio 2013 p. 6), il perito
giudiziario ha concluso, sulla scorta di una valutazione in base al presumibile
tempo necessario e alle basi tariffali in uso nel settore negli anni 2002 e
2003, che l’onorario complessivamente esposto dall’arch. AO 1 era proporzionato
alle prestazioni che risultavano documentate negli atti di causa (perizia 22
febbraio 2013 p. 9). Tanto basta per respingere anche questa seconda obiezione.
14. Il Pretore ha infine ammesso
la domanda riconvenzionale di AO 2 volta al pagamento del saldo della sua
mercede di fr. 10'000.-, rilevando come dagli atti non risultasse l’asserito
integrale pagamento del saldo.
In questa sede l’attore ribadisce
di aver provato mediante i doc. DDD, MMM e NNN l’avvenuto pagamento del saldo
delle spettanze dell’artigiano. La censura è nuovamente infondata.
Per le prestazioni svolte AO 2 il
29 luglio 2002 ha emesso una fattura di fr. 38'500.- (doc. 10), somma che l’8
ottobre 2002, in sede di liquidazione, ha ridotto a fr. 30'000.- (cfr. doc. 11
e 12). È incontestato che l’attore ha pagato fr. 10'000.- l’8 ottobre 2002
(cfr. gli estratti conto e richiami doc. 12, RRR, 13 e TTT) e fr. 10'000.- il 3
marzo 2003 (cfr. doc. RRR, 13 e TTT). Egli pretende tuttavia di aver già
corrisposto in precedenza un altro acconto di fr. 10'000.- e a comprova della
circostanza ha versato agli atti due situazioni patrimoniali allestite il 5
luglio 2002 (doc. MMM) e il 13 settembre 2002 (doc. DDD) dall’arch. AO 1, da
cui risulterebbe l’avvenuto pagamento di fr. 10'000.- per la veranda, e
l’avviso di accredito del 7 ottobre 2002 (doc. NNN), da cui risultava il
pagamento di fr. 10'000.- con valuta al giorno successivo con la menzione “II
acconto per fornitura veranda”. Ma, a ben vedere, queste risultanze non dimostrano
ancora l’avvenuto pagamento. La menzione “II acconto” nel doc. NNN, apposta
unilateralmente dall’attore, costituisce in effetti solo un indizio, ma non
ancora la prova, del fatto che in precedenza vi possa essere stato un altro
pagamento, tanto più che nei doc. 12, RRR, 13 e TTT AO 2 aveva poi registrato quella
somma con la menzione “1. acconto” (cfr. pure i doc. Z e 12, datati 11 novembre
2002 e 24 febbraio 2003, con i quali l’artigiano sostiene che il saldo allora dovuto
era ancora di fr. 20'000.-, rispettivamente i doc. RRR, 13, TTT e 14, datati 11
aprile e 11 luglio 2003 rispettivamente 5 febbraio e 29 marzo 2004, con cui il
saldo dovuto si era a suo dire ridotto a fr. 10'000.-). Quanto alle situazioni
patrimoniali allestite dall’arch. AO 1 (doc. MMM e DDD), le stesse non possono
a loro volta costituire la prova circa l’avvenuto pagamento all’artigiano di un
precedente acconto: lo stesso architetto, richiesto di chiarire la questione
degli acconti, si è in effetti limitato ad affermare di non ricordare
l’ammontare degli acconti corrisposti dall’attore a AO 2, aggiungendo - il che
non chiarisce però la questione - che i pagamenti erano comunque stati da lui
registrati e figuravano nella documentazione agli atti (interrogatorio formale
al 34), tanto più che la documentazione da lui prodotta in edizione non ha confermato
l’esistenza di un tale acconto (cfr. plico doc. II°-5 rich.) ed anzi
nell’ordine di pagamento 4 dicembre 2002 (doc. 11) egli stesso aveva poi
indicato che fino ad allora erano stati pagati solo fr. 10'000.-; sull’argomento
l’attore ha del resto esposto delle tesi contraddittorie, indicando dapprima di
aver versato solo due acconti per complessivi fr. 20'000.- (petizione p. 29),
rilevando poi di aver già versato quattro acconti per fr. 38'000.- (replica e
risposta riconvenzionale p. 13 segg., duplica riconvenzionale p. 2, conclusioni
p. 41), salvo poi aver ora sostenuto di averne pagati solo tre per fr. 30'000.-,
il tutto senza aver mai indicato, ancor prima che provato, quando e secondo
quali modalità sarebbe avvenuto il pagamento del primo acconto ancor oggi
contestato. Nelle particolari circostanze, in assenza di migliori riscontri,
occorre pertanto decidere a sfavore dell’attore, gravato dell’onere della prova
(art. 8 CC).
15. Ne discende, in parziale accoglimento
del solo appello principale (mentre l’appello incidentale va integralmente
respinto), che il dispositivo n. 1.2 va riformato nel senso che l’arch. AO 1 e AO
2 devono essere tenuti a risarcire in solido all’attore altri fr. 924.- oltre
interessi al 5% dal 15 marzo 2004 (cfr. supra consid. 10), ritenuto che
questa lieve modifica della sentenza di primo grado non giustifica di
correggere i dispositivi n. 3 e 4 su spese e ripetibili della prima istanza.
Le spese giudiziarie della
procedura d’appello principale, calcolate sulla base di un valore litigioso di
fr. 49'200.-, e quelle della procedura d’appello incidentale, calcolate su un
valore litigioso di fr. 36'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello
27 gennaio 2014 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza
10 dicembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
1.2 L’arch. AO 1, __________, e AO 2, __________,
sono condannati a pagare in solido a AP 1, __________, l’importo di fr. 36'924.-
oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004.
Considerandi
II. Le spese processuali della
procedura d’appello di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante per 19/20 e
per 1/20 sono a carico dell’appellato arch. AO 1 e dell’appellata AO 2 in
solido. L’appellante rifonderà, a titolo di ripetibili parziali, fr. 3’200.- all’appellato
arch. AO 1 e fr. 2’200.- all’appellata AO 2.
III. L’appello incidentale 4
marzo 2014 dell’arch. AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese processuali della
procedura d’appello incidentale di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante
incidentale, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.
V. Notificazione:
-
-
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).