12.2014.110
Contratto di trasporto: responsabilità del vetturale in caso di perdita o distruzione della merce trasportata
18 febbraio 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.110
Lugano
18 febbraio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e S. Camponovo (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.697 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa
con petizione 3 novembre 2006 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con
cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 37'294.35
oltre interessi al 5% dal 5 novembre 2005 a titolo di risarcimento danni;
domande
avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore aggiunto con sentenza 27 maggio 2014 ha respinto;
appellante
l’attore, che con atto di appello 27 giugno 2014 chiede la riforma del giudizio
pretorile, nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 12'455.40
oltre interessi al 5% dal 5 novembre 2005, protestando tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
il convenuto con risposta 11 agosto 2014 postula la reiezione del gravame, pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili d’appello;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. AP
1 è una ditta individuale attiva nel settore del
commercio di veicoli a motore e relativi accessori . Essa è stata incaricata a
inizio novembre 2005 da un proprio cliente, D__________,
di trasportare l’autovettura di quest’ultimo (Mercedes-Benz S 500) da __________
(dove era rimasta bloccata da un guasto) in __________. Massimo Tescari ha
chiesto per tale compito ad AAO 1, pure suo cliente, un carrello
autotrasportatore, e a AO 1 (reperito tramite un conoscente) di effettuare materialmente
il trasporto con la propria auto, una Range Rover, munita di gancio di traino
per il suddetto carrello.
B. Il
5 novembre 2005 AO 1 e Massimo Tescari sono partiti da __________, con il primo
alla guida della propria Range Rover con agganciato il carrello supportante la
Mercedes.
I due non hanno fatto però molta strada: appena imboccata l’autostrada il
carrello ha iniziato a sbandare fino a rovesciarsi completamente,
danneggiandosi e danneggiando pure l’autovettura trasportata.
C. Con
petizione 3 novembre 2006 AP 1 ha convenuto in causa innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, AO 1, ritenendolo responsabile di un cattivo
adempimento del proprio mandato e della commissione di un atto illecito. A suo
dire l’incidente sarebbe stato provocato da una guida negligente del
conducente, e meglio da una sua distrazione dovuta all’uso dell’autoradio, che avrebbe comportato una parziale invasione della
corsia di sorpasso e una reazione improvvisa per tentare il rientro in
carreggiata, con conseguente sbandamento e rovesciamento del carrello.
Egli ha quindi chiesto un risarcimento del danno di complessivi
fr. 37'294.35 così composti: fr. 19'625.45 per il danno al veicolo trasportato;
fr. 14'693.50 per quello al carrello; fr. 600.- per il mancato guadagno che
sarebbe derivato dalla riparazione della Mercedes; fr. 1’775.40 per il costo
del deposito ad __________ dei mezzi danneggiati e fr. 600.- per il recupero di
quest’ultimi ad opera di un terzo.
D. Con
risposta 18 novembre 2006 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione.
Egli ha sostenuto che del trasporto (scelta carrello, aggancio alla vettura,
ecc.) si sarebbe occupato esclusivamente l’attore, mentre egli – a puro titolo
di favore – avrebbe solo condotto il proprio veicolo trainante. Egli ha pure
contestato di essersi distratto alla guida: a suo dire l’incidente sarebbe
invece accaduto per un difetto al sistema frenante del carrello e per un
sottodimensionamento di quest’ultimo rispetto al veicolo trasportato.
Mancherebbe inoltre la prova che l’attore abbia pagato ai terzi interessati gli
importi fatti valere come danno.
E. In
replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi, così
come – esperita l’istruttoria – nelle rispettive conclusioni scritte.
F. Con
sentenza 27 maggio 2014 il Pretore aggiunto ha integralmente respinto la
petizione, ponendo la tassa giustizia e le spese di complessivi fr. 3'200.- a
carico all’attore, tenuto pure a rifondere al convenuto fr. 4'000.- a titolo di
ripetibili.
In sostanza il giudice di prime cure ha ritenuto che tra le parti era sorto un
contratto di trasporto. Ha in seguito escluso una responsabilità del convenuto
in relazione al difetto nel sistema frenante del carrello, mentre l’ha
accertata per quanto attiene il superamento del carico massimo da quest’ultimo
sopportato. Entrando conseguentemente nel merito degli importi pretesi, il
Pretore aggiunto ha ritenuto di respingere di primo acchito la richiesta di
indennizzo per il mancato guadagno derivante dallo sfumato incarico di
riparazione del veicolo trasportato nonché quella relativa ai costi di deposito
e di recupero dei due mezzi, considerando oltretutto claudicanti i relativi
documenti probatori. Egli ha reputato non sufficientemente sostanziate anche le
pretese relative ai danni al veicolo trasportato e al carrello da traino. Il
primo giudice ha rilevato che al riguardo vi sarebbero invero due valutazioni
fatte allestire da __________, assicurazione di protezione giuridica del
convenuto, che quantificherebbero in fr. 2'680.- il danno al carrello da traino
e in fr. 7'400.- quello all’autovettura (doc. 9 e 10); le quali però erano
state contestate dall’attore e trattandosi di perizie di parte erano comunque prive
di valore probatorio. Il primo giudice ha ritenuto inoltre che non si poteva
riconoscere l’acquiescenza del convenuto per detti importi, malgrado essi siano
contenuti in documenti valutativi del danno prodotti dal convenuto medesimo, egli
vi avrebbe fatto riferimento solo per evidenziare l’infondatezza delle pretese
dell’attore (ben maggiori).
G. Con
appello 27 giugno 2014 l’attore e appellante ha chiesto la riforma del giudizio
pretorile, nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 12'455.40
oltre ad interessi al 5% dal 5 novembre 2005, e di porre la tassa di giustizia
e le spese di complessivi fr. 3'200.- a carico del convenuto, tenuto a
rifondergli fr. 4'000.- per ripetibili. L’appellante ha sposato la tesi
pretorile dell’esistenza di un contratto di trasporto, ha rinunciato
all’indennizzo per il citato mancato guadagno, ma ha ribadito la propria
pretesa per i costi di deposito e di recupero così come quelli per i danni al
veicolo trasportato e al carrello da traino (per quest’ultimi limitatamente a
quanto il convenuto avrebbe ammesso con le proprie perizie di parte). A suo
dire, vi sarebbe stata acquiescenza in merito da parte del convenuto, negata a
torto dal Pretore.
H. Con risposta 11 agosto 2014 il convenuto ha chiesto l’integrale
reiezione dell’appello, ritenendo che non sussista neppure una propria
responsabilità per quanto attiene il carico massimo sopportabile dal carrello e
che in ogni caso le pretese attoree (per quanto ridotte) non siano comprovate né
nel loro ammontare né che siano state effettivamente sopportate.
e considerato,
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al
Pretore aggiunto è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua
conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv.
1.
CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1).
Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a
seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle
nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.
La
decisione pretorile impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come
tale, impugnabile (art. 308 cpv. lett. a CPC). Il valore di causa supera
infatti fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). L’appellante sostiene una
violazione dell’art. 447 CO e (implicitamente) dell’art. 8 CC, e quindi
un’errata applicazione del diritto, oltre ad accertamenti errati dei fatti; si
tratta di argomenti invocabili in questa sede (art. 310 lett. a e lett. b CPC).
Presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima
istanza (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appello è tempestivo. Esso è munito della
decisione impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC).
3.
L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La dottrina e la giurisprudenza ne
hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare
(REETZ/THEILER, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a
ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-KUNZ, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre
2011.
4A_659/2011 consid. 4; II CCA 26 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.40, 23
febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17
ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123), fermo restando che in ogni caso la semplice
riproduzione degli allegati prodotti nella sede pretorile o di loro più o meno
ampi stralci non costituisce ancora una valida motivazione d’appello
(COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI, Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, p. 1367; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012 5A_438/2012
consid. 2.2; II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 27 marzo 2015 inc. n.
12.2013
, 27 marzo 2015 inc. n. 12.2013.166).
4.
Nel caso di specie l’appello dell’attore disattende
le esigenze di motivazione imposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza appena
menzionate ed è così irricevibile.
Nel
gravame si cercherebbe invano una puntuale critica alla circostanziata
motivazione addotta dal Pretore (salvo il generico e con ciò insufficiente
rimprovero, mossogli a pagina 5 dell’atto d’appello, di non avere applicato
correttamente l’art. 447 CO nella misura in cui non avrebbe considerato come
danni direttamente riferiti al carrello i costi di recupero e di deposito).
Ancora più evidente è la vacua critica (appello, pag. 5 e 6) di non avere
considerato come acquisiti pure dall’appellata i valori indicatile da __________,
ciò malgrado una precisa motivazione pretorile su questo aspetto (v. sentenza
impugnata, pag. 4 e 5). In realtà, l’appellante (ri)propone una propria diversa
dinamica della fattispecie, invero neppure particolarmente circonstanziata, ma
soprattutto senza puntualmente contestare quanto esposto dal primo giudice. Ne
discende in principio l’irricevibilità del gravame.
In
ogni caso, quand’anche si volesse esaminare quanto esposto dall’appellante, il
suo gravame non avrebbe miglior sorte, per i motivi qui di seguito esposti.
5.
Il Pretore ha senz’altro a ragione negato
l’esistenza di un’acquiescenza da parte del convenuto.
Agli
atti vi è avantutto il doc. 8, nel quale il patrocinatore del convenuto
scriveva a quello dell’attore - in risposta ad un precedente scritto di
quest’ultimo e dopo avere contestato qualsivoglia responsabilità del proprio
cliente - che “I costi di riparazione del carrello sono di CHF 2'680.--.
Quelli relativi all’autovettura __________, andata completamente distrutta,
sono di CHF 7'400.--. L’importo complessivo è pertanto ben diverso da quello
del tutto fantasioso indicato nella sua comunicazione sulla base dei documenti,
contestati, allestiti dai signori __________ e __________”. Detta
affermazione, che era peraltro preceduta alla preventiva contestazione della
responsabilità del proprio cliente, se da un lato contesta gli importi
rivendicati dalla controparte, d’altro lato non costituisce in alcun modo la
disponibilità al pagamento degli importi citati.
L’importo
di fr. 2'680.- quale danno al carrello è poi stato menzionato ancora dal
medesimo legale nel proprio scritto del 9 ottobre 2006 al legale zurighese di __________
(doc. 14), sempre negando qualsivoglia responsabilità e di riflesso senza alcun
impegno di pagamento.
Pure
l’importo di fr. 7’400.- non può d’altronde dirsi ammesso, la sua contestazione
emergendo chiaramente nella risposta (pag. 5) e nella duplica (pag. 5), laddove
il convenuto ha contestato la propria responsabilità e gli importi fatti valere
dall’attore, indicando che “in questo contesto” (di negazione di
responsabilità) erano state prodotte le suddette due perizie (doc. 9 e 10).
6.
D’altronde, occorre valutare con prudenza delle
dichiarazioni tra legali in una fase precedente la litispendenza e meglio di
trattative bonali, senza contare le riserve in merito al loro uso in causa. Ma
v’è di più.
Lo
stesso attore e appellante ha indicato (replica, ad 3, pag. 5) che “le
perizie di cui ai doc. 9, 10 ed 11 non sono minimamente attendibili”,
oltretutto motivando detta inattendibilità in particolare con il fatto che esse
“sono state effettuate senza la visione del carrello e del veicolo da parte
dei presunti periti”. A fronte di una dichiarata inattendibilità di
documenti in sede pretorile, è quindi malvenuto l’attore a volersene prevalere
in questa sede. Senza dimenticare poi che i due importi per i quali
l’appellante pretende l’esistenza di un’acquiescenza erano da lui stati
rifiutati anche in sede preprocessuale (doc. 12).
Il
comportamento contraddittorio dell’attore configura una violazione della buona
fede processuale (art. 52 CPC) che comporta la reiezione della sua tesi
dell’asserita acquiescenza.
7.
Per quanto attiene ai costi di deposito e di
recupero (doc. D ed E), va detto che l’art. 447 cpv. 1 CO obbliga sì il
vetturale a risarcire l’intero valore della cosa, ma nulla di più. In caso di
perdita totale, è da risarcirsi il valore oggettivo: poco importa che
l’ammontare effettivo del danno sia inferiore o superiore (DTF 47 II 327). Il
creditore non può invece invocare altri pregiudizi (DTF 88 II 94; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a
ed., pag. 976, n. 6436).
In
assenza di patto contrario per indennità superiore (art. 457 cpv. 3 CO), bene
ha fatto dunque il Pretore a respingere le suddette ulteriori pretese dell’attore.
8.
Giova aggiungere che alla contestazione del
convenuto in merito al fatto che l’importo di risarcimento reclamato con la
petizione non era stato pagato dall’attore, con conseguente – comunque –
inesigibilità dell’importo (risposta, ad 3, pag. 4 e ad 4, pag. 6), non è stata
opposta alcuna prova di effettivo pagamento: l’attore si è limitato – a torto –
a sostenere (replica, ad 3, pag. 4, e ad 4, pag. 5) che il fatto di dovere
rispondere verso dei terzi proprietari del carrello, rispettivamente del
veicolo trasportato, giustifica la presenza del danno.
9.
In
conclusione l’appello va respinto nella limitata misura in cui è ricevibile con
conseguente conferma del giudizio impugnato.Le spese processuali, insieme ad
una adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita
in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità ripetibile è calcolata
seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente
giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 12'455.40.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le
spese giudiziarie l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
1. L’appello 27 giugno 2014 di AP 1 è respinto nella limitata
misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 1'600.-, in parte già anticipate
dall’appellante, sono poste a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 1'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-,
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).