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Decisione

12.2014.115

Compravendita immobiliare

19 gennaio 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, qui appellanti, sia venuto in essere un contratto di compravendita

immobiliare (art. 216 segg. CO). Relativamente alla garanzia per i difetti, l’art.

197 CO, cui rinvia l'art. 221 CO, stabilisce che il venditore risponde verso il

compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o

giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o

l’attitudine all’uso cui essa è destinata (cpv. 1), anche quando tali

manchevolezze non gli sono note (cpv. 2). Premessa per l’esercizio dell’azione

di garanzia è la tempestiva notifica del difetto giusta l'art. 201 CO, a meno

che il venditore abbia intenzionalmente ingannato il compratore (art. 203 CO). La

legge impone al compratore di esaminare lo stato della cosa compravenduta tosto

che l’ordinario andamento degli affari lo consenta e, se vi scopre difetti di

cui il venditore sia responsabile, di dargliene subito notizia (art. 201 cpv. 1

CO), ritenuto che in caso contrario la cosa si ritiene accettata (art. 201 cpv.

2 CO). In caso di difetti apparsi più tardi, dev’esserne data notizia al

venditore subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata

anche rispetto a questi difetti (art. 201 cpv. 3 CO). Quando sia dovuta la

garanzia per i difetti della cosa, il compratore ha la scelta di chiedere,

coll'azione redibitoria, la risoluzione della vendita o, coll'azione

estimatoria, il risarcimento per il minor valore della stessa (art. 205 cpv. 1

CO).

2. Giusta l'art. 19 cpv. 1

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979

(LPT; RS 700), un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione,

vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e

d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo

senza dispendio rilevante. Nel caso di specie, alla data della cessione (15

gennaio 2010), il mapp. __________80 disponeva di un accesso pavimentato alla

strada comunale sovrastante (via __________), costituito dalla coattiva al

mapp. __________81, ma sotto quest'ultima non erano presenti, in particolare, le

condotte dell'acqua potabile, dell'energia e delle fognature, di modo che, al

momento dell'edificazione della casa al mapp. __________80, i proprietari - qui

appellati - hanno dovuto realizzarle a loro spese. A ragione, quindi, il

giudice di prime cure ha ritenuto di trovarsi in presenza di un difetto del

fondo acquistato dagli appellati, quantomeno poiché, nel caso di specie, i

venditori - qui appellanti - avevano espressamente assicurato che il fondo fosse

completamente urbanizzato.

3. Gli appellanti sostengono

che il mapp. __________80 doveva essere considerato urbanizzato, in quanto al

beneficio di una licenza edilizia, e inoltre che il progetto di edificazione

prevedeva la possibilità di evacuare le acque luride verso una fossa biologica

sul sottostante mapp. __________19, di proprietà __________ B__________. Possibilità

di cui gli acquirenti non hanno voluto far capo.

In effetti, il 24 marzo 2009 il

municipio di __________ aveva rilasciato alla __________ Sagl la licenza

edilizia per l'edificazione di una casa d'abitazione al mapp. __________80: questo

significa che il fondo era considerato urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b

LPT). Al riguardo va rilevato anzitutto che, per i terreni posti nella zona

fabbricabile, in sede di rilascio della licenza edilizia la verifica

dell'urbanizzazione è, soprattutto, concentrata sull'esistenza dell'accesso e alla

garanzia dello smaltimento delle acque di scarico, in quanto gli altri impianti

dell'urbanizzazione, di più agevole realizzazione, sono sostanzialmente sempre

possibili. In più – e la circostanza appare decisiva – per il rilascio del

permesso di costruzione non è strettamente necessario che le infrastrutture

relative a tutti questi impianti siano già esistenti al momento del rilascio medesimo:

basta che esse lo siano al momento in cui l'edificazione è terminata, pronta

per essere utilizzata (cfr. tra tanti, per quanto concerne l'accesso, Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996 , n. 578 ad art. 77 LALPT).

Nella fattispecie, al momento

della celebrazione del contratto di compravendita, la strada privata per

Considerandi

raggiungere il mapp. __________80 era esistente e pavimentata, mentre che per

quanto concerneva l'eliminazione delle acque di scarico, il progetto approvato prevedeva

l'allacciamento della costruzione alla fossa biologica esistente sul mapp. __________19,

poco distante, di proprietà di __________ B__________. Sulla soprastante via __________

non esistevano infatti ancora le fognature comunali. Questa impostazione del

progetto era stata approvata da parte dell'autorità competente, la quale aveva

prescritto che "lo smaltimento delle acque luride deve avvenire tramite

pozzo perdente provvisorio; allacciamento alla fognatura comunale non appena

possibile secondo i contenuti del PGS" (cfr. avviso cantonale 9

febbraio 2009, contenuto nell'incarto edilizio doc. I° richiamato dall'ufficio

tecnico del comune di __________). Secondo quanto affermato dal teste arch. __________

P__________, l'allacciamento non ha poi potuto essere eseguito perché, a detta

dell'arch. M__________, che si era occupato della costruzione della strada

coattiva al mapp. __________81, il pozzo posato al mapp. __________19, di

proprietà B__________, era insufficiente per sopportare un nuovo allacciamento

(cfr. deposizione arch. __________ P__________, 29 gennaio 2013, pag. 4). Anche

il teste __________ M__________, dell'impresa di costruzioni __________ SA, ha

confermato che era previsto l'allacciamento a un pozzo perdente sull'altro lato

della strada, ma ciò non fu possibile, per cui si optò per un pozzo specifico

per l'abitazione sul mapp. __________80 stesso (cfr. deposizione __________ M__________,

11.

settembre 2012, pag. 5).

È con ciò assodato che, al

momento del rilascio della licenza edilizia (e, in concreto, anche a quello della

conclusione del contratto di compravendita), al fondo facevano difetto gli

allacciamenti alla rete dell'acqua potabile e dell'energia e inoltre quello,

sia provvisorio sia definitivo, alla fognatura. La circostanza che questi

impianti potessero essere realizzati entro il termine dell'edificazione dell'abitazione

al mapp. __________80 rendeva tuttavia possibile il rilascio del permesso

stesso, quantunque – in realtà – il fondo non fosse ancora urbanizzato nel

senso dell'art. 19 cpv. 1 LPT. Detto altrimenti, la licenza edilizia attestava

unicamente che il fondo era urbanizzabile (e vincolava, nello stesso tempo, il beneficiario

a urbanizzarlo entro il termine della costruzione che sarebbe stata eseguita

sul fondo); non assicurava invece che il fondo fosse già effettivamente

urbanizzato alla data del suo rilascio.

4.

Il Pretore ha in seguito spiegato

perché la notifica del difetto, data tramite lo scritto 15 marzo 2011 del

legale degli attori (doc. G) fosse tempestiva, malgrado essa intervenisse a poco

più di un anno dalla celebrazione della compravendita (cfr. consid. 14 della

sentenza impugnata). Gli appellanti censurano questa deduzione, sostenendo tuttavia

semplicemente che la notifica del difetto intervenisse a oltre un anno dalla

conclusione del contratto e al fatto che la licenza edilizia fosse addirittura precedente

a tale momento (cfr. appello 30 giugno 2014, pag. 8). Essi non si confrontano pertanto

criticamente con la dettagliata argomentazione del giudizio pretorile, che

aveva giustificato proprio questa specificità, per cui le loro censure appaiono

d'acchito irricevibili per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Riguardo

a l'invocata licenza edilizia va, del resto, rilevato - per quanto quest'autorizzazione,

conseguita da terzi, possa apparire di rilievo - che in concreto, oltre a non

garantire la preesistenza effettiva degli impianti dell'approvvigionamento idrico,

dell'energia e dello smaltimento delle acque di scarico, prospettava altresì una

soluzione quo allo smaltimento (provvisorio) di queste ultime che - com'è stato

appurato molto più tardi (ossia solo nei primi mesi del 2011; cfr. consid. B) -

non ha nemmeno potuto essere attuata (cfr. consid. 2).

5.

Gli appellanti censurano,

da ultimo, il giudizio di primo grado perché il Pretore ha fondato il suo

giudizio, quo alla definizione dell'importo del risarcimento, sul referto

peritale, in cui l'esperto aveva confermato i costi per l'urbanizzazione

richiesti dagli attori, senza però verificare i quantitativi elencati.

In merito va detto che il Pretore

stesso ha messo in rilievo questa problematica, atteso come il perito avesse precisato

di non aver verificato i quantitativi elencati nei documenti esaminati, perché un

esame a posteriori si rivelava impossibile, e di essere pertanto partito dal

presupposto "che gli stessi siano corretti essendo stati controllati e

approvati dalla direzione dei lavori e dal committente" (cfr. referto peritale

30.

novembre 2013, cifra 3.3, pag. 6). Dall'esame di dettaglio del referto, il

giudice di prime cure ha tuttavia potuto convincersi che l'esperto aveva approfonditamente

verificato le fatture, decurtando talune precise posizioni, per cui,

apprezzando liberamente le prove a tenore dell'art. 157 CPC, egli ha ritenuto

di poter far affidamento sul referto peritale, chiaro e coerente.

Ferme queste premesse, le

contestazioni degli appellanti non possono essere ascoltate nemmeno su questo

oggetto.

6.

Sulla scorta di quanto

precede, l'appello, in quanto ricevibile, dev'essere respinto. Gli

oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle

ripetibili,

decide: 1. L’appello

30 giugno 2014 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2. Le spese processuali di

appello di fr. 4'000.-, anticipate dagli appellanti, sono poste a loro carico,

in solido. Gli appellanti sono inoltre tenuti a rifondere agli appellati identico

importo a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).