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Decisione

12.2014.116

Patrimonio successorio oggetto di liquidazione ufficiale - capacità di essere parte - notaio - responsabilità

25 novembre 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con atto

pubblico di data 20 settembre 2011, rogito no. __________ del notaio __________,

AO 2 e AO 1 hanno concesso un diritto di compera a __________ e __________ (e

non __________ come erroneamente indicato nella petizione, nelle conclusioni e

nella sentenza qui impugnata) sulla part. __________ RFD __________ da

esercitarsi entro il 30 settembre 2012, prorogabile per 6 mesi a richiesta dei

beneficiari. L’istromento prevedeva per l’immobile il prezzo di fr. 2'050'000.-

da versare al momento dell’esercizio sul conto clienti del notaio, il quale

veniva incaricato di pagare i pubblici tributi, saldare i mutui esistenti,

aggiornare i pegni immobiliari e bonificare ai venditori il saldo del prezzo

dopo aver ricevuto conferma dall’Ufficio dei Registri dell’avvenuta iscrizione

del trapasso di proprietà (doc. D).

Con atto pubblico sempre di data 20 settembre 2011, rogito no. __________

del medesimo notaio, __________ e __________ hanno concesso un diritto di

compera a __________ e __________ sulla part. __________ RFD __________, da

esercitarsi entro il 15 dicembre 2011, termine prorogabile fino al 15 gennaio

2012. L’istromento prevedeva per l’immobile il prezzo di fr. 1'700'000.-, da

versare al momento dell’esercizio sul conto clienti del notaio, il quale veniva

incaricato di saldare eventuali imposte scoperte, di trattenere l’importo

necessario al pagamento della __________, di saldare i mutui esistenti e

aggiornare i relativi pegni immobiliari e di bonificare ai venditori il saldo

del prezzo dopo aver ricevuto dall’Ufficio dei Registri la prova dell’avvenuta

mutazione della proprietà (doc. A). A seguito di esercizio del diritto di

compera con istanza 16 novembre 2011 il notaio __________ ha chiesto

l’iscrizione del trapasso di proprietà all’Ufficio dei Registri di __________

(doc. B).

Con atto pubblico del 28 novembre 2011 __________ e __________ hanno venduto a AO

1 e AO 1 un appartamento di due e mezzo locali con locale accessorio e un posto

auto in un immobile di __________ al prezzo di fr. 450'000.-, di cui fr.

20'000.- versati il giorno della firma del contratto e il saldo da versare

entro il 15 gennaio 2012 in difetto di che l’atto sarebbe stato considerato

nullo e l’acconto di fr. 20'000.- non sarebbe stato restituito (doc. F).

B. In data 5

dicembre 2011 il notaio __________ è deceduto. Depositario dei suoi rogiti è

stato designato il notaio avv. __________ (doc. 1). Quest’ultimo con lettera 19

gennaio 2012 chiedeva all’avv. __________, delegato all’erezione

dell’inventario nonché amministratore della AP 1, di versargli l’importo di fr.

779'793,75 riconducibile all’operazione __________ per poterlo utilizzare per

gli adempimenti del rogito AO 1 __________ (doc. 5). Il notaio avv. __________

confermava a __________ in data 24 gennaio 2012 l’avvenuto accredito del citato

importo sul suo conto (doc. 6, foglio 2). Il medesimo notaio portava quindi a

buon fine l’operazione AO 1 / __________ con iscrizione del trapasso di

proprietà della part. __________ RFD __________ in data 15 febbraio 2012 e

accredito dell’importo di fr. 739'369,85 a favore di AO 1 e AO 2 in data 28 febbraio 2012 (doc. 7, 8, E, M, N).

Nel frattempo il contratto inerente l’appartamento di __________ era decaduto

definitivamente causa il mancato pagamento del saldo del prezzo entro il termine

pattuito (e poi prorogato dai venditori fino al 22 gennaio 2012: doc. H).

C. Con

petizione 12 dicembre 2012 AO 1 e AO 2 hanno chiesto che la AP 1 fosse

condannata a rifondere loro fr. 28'259.- oltre interessi al 5% dal 2 dicembre

2011, ossia fr. 20'000.- per la caparra versata per l’appartamento di __________,

fr. 1'359.- per le spese notarili di quel contratto e fr. 6'900.- per

l’acquisto di mobili destinati a quell’oggetto. Gli attori hanno sostenuto che non

avendo il notaio avv. __________ versato tempestivamente (entro un paio di

giorni dopo il 16 novembre 2011) a __________ e __________ il prezzo derivante

dalla vendita della part. __________ RFD __________, ciò aveva impedito a

questi ultimi di esercitare subito dopo il diritto di compera sulla part. __________

RFD __________, di modo che essi non avevano potuto disporre per tempo

dell’importo necessario per onorare il pagamento del prezzo della proprietà di __________,

con i relativi danni fatti valere in causa.

Con osservazioni 4 marzo 2013 l’avv. __________, quale notaio delegato

all’inventario e amministratore della AP 1, ha chiesto la reiezione della

petizione. Egli ha dapprima contestato l’esistenza di un impegno dei coniugi __________

e __________ di esercitare il diritto di compera sulla part. __________ RFD __________

contestualmente alla vendita del loro fondo ai coniugi __________ e __________,

in seguito ha evidenziato che il notaio __________ aveva notificato all’Ufficio

dei Registri l’esercizio del diritto di compera relativo al suo rogito no. __________

prima di quanto avrebbe dovuto, ossia prima di aver completato le operazioni relative

ai pegni immobiliari, di modo che l’importo a favore dei venditori non avrebbe potuto

essere liberato nei tempi indicati dagli attori, infine ha rimproverato a

questi ultimi di non aver considerato i tempi necessari al pagamento del prezzo

relativo al fondo da loro venduto, anche questo subordinato alla sistemazione

di cartelle ipotecarie, di modo che il mancato perfezionamento della

compravendita dell’unità di proprietà per piani situata ad __________ era da

ascrivere a loro errate valutazioni temporali.

Con decisione 3 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato la liquidazione d’ufficio della successione del defunto avv. __________, come

richiesto dai genitori __________ e __________, e nominato quale liquidatore

l’avv. __________ che ha così sostituito l’avv. __________ quale rappresentante

della parte convenuta.

Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato alle arringhe finali e

prodotto delle conclusioni scritte.

Nelle sue note conclusive 30 marzo 2014 l’avv. __________ ha negato l’esistenza

di un nesso di causalità tra i (presunti) ritardi nel perfezionamento

dell’operazione __________ / __________ e la sfumata compravendita tra i

coniugi AO 2 e i coniugi __________ ed ha sottolineato come gli attori non avevano

comunque dimostrato di non aver potuto perfezionare con mezzi propri questo

secondo contratto.

Nelle loro conclusioni 31 marzo 2014 AO 1 e AO 2 hanno insistito sulla stretta

dipendenza tra i due diritti di compera costituiti dal notaio avv. __________

nonché sul rimprovero a quest’ultimo di non aver liberato tempestivamente a

favore dei coniugi __________ l’importo proveniente dalla vendita della part.

no. __________ RFD __________ così da poter perfezionare il diritto di compera

sulla part. __________ RFD __________.

D. Con sentenza

30 maggio 2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e di conseguenza

condannato __________ e __________, a concorrenza degli averi della AP 1, a

pagare ai signori AO 1 e AO 2 l’importo complessivo di fr. 21'359.- oltre

interessi al 5% dal 2 dicembre 2011. Il primo giudice, premesso come

l’accredito avvenuto il 20 gennaio 2012 sul conto clienti dell’avv. __________

era da ritenersi tardivo, ha considerato dimostrato che i coniugi __________

avevano l’intenzione, peraltro poi realizzata, di esercitare il diritto di

compera non appena in possesso del provento netto della vendita della loro

proprietà e che se il citato accredito fosse avvenuto nei termini rituali vi

sarebbero stati quasi due mesi di tempo per poter perfezionare il diritto di

compera sulla proprietà degli attori. Il Pretore ha quindi osservato che se il

notaio avv. __________ fosse stato in vita il ritardo nell’accredito ai coniugi

__________ ciò avrebbe rappresentato una grave violazione dei doveri

professionali ma, stante il decesso del notaio, il relativo debito è

trasmissibile alla parte convenuta, ossia a __________ e __________ in

applicazione dell’art. 560 CC, fermo restando i limiti di responsabilità

prescritti all’art. 593 cpv. 3 CC. In relazione alla prescrizione il Pretore ha

aggiunto che la stessa non era compiuta con la motivazione che al notaio non

era imputabile un atto illecito né, in vita, una violazione dei suoi obblighi

dedotti dalla __________, mentre quella violazione era da ricondurre al suo

decesso e alla conseguente immobilità degli accrediti di cui trattasi. Il primo

giudice ha quindi respinto il rimprovero mosso agli attori di non avere ridotto

il danno, questo concetto non avendo il significato che il danneggiato debba

auto-riparare il danno causatogli da terzi. In conclusione la petizione è stata

accolta limitatamente all’importo di fr. 20'000.-, corrispondente alla caparra

persa e alle spese notarili di fr. 1'359.-, mentre la pretesa per il mobilio è

stata respinta dal momento che nulla avrebbe impedito agli attori di

acquistarlo solo dopo essere diventati proprietari dell’appartamento.

Con atto di appello 1° luglio 2014 il liquidatore della successione ha chiesto

la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Gli

argomenti contenuti nell’appello saranno esaminati nei considerandi di diritto.

Gli attori, ai quali l’appello è stato trasmesso in data 10 luglio 2014, non

hanno presentato una risposta.

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la

procedura dinnanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405

CPC).

2.

A

titolo preliminare si osserva che il patrimonio successorio oggetto di

liquidazione ufficiale è un cosiddetto patrimonio speciale cui compete la

capacità di essere parte in virtù del diritto federale (art. 66 CPC; Trezzini, CPC Comm, art. 66, pag. 226; Jeandin, Code de procédure civile

commenté, art. 66, n. 8 i. f.). Il liquidatore ufficiale dal canto suo

rappresenta e amministra la successione in nome proprio, agisce da solo in

giustizia per la successione, sia come attore che come convenuto (v. DTF 130

III 97, consid. 2.3; Steinauer,

Le droit des successions, Berna 2006, pag. 508, n. 1068; Karrer in: Basler Kommentar, 4a ed.,

Vor Art. 593-597 ZGB, N. 11).

Da quanto precede risulta pertanto che, come giustamente

evidenziato dal liquidatore ufficiale, a torto la sentenza impugnata indica

quali parti convenute __________ e __________, componenti la AP 1 (v. pag. 1).

Altrettanto a torto questi ultimi, anziché la massa successoria in

liquidazione, sono stati condannati a pagare a AO 1 e AO 2 l’importo di fr.

21'359.- oltre interessi. In realtà, dalla formulazione del punto 1 del

Dispositivo

dispositivo si comprende che il Pretore ha indicato il principio della

liquidazione d’ufficio, ossia che gli eredi rispondono “a concorrenza degli

averi della successione” per i debiti di questa, e non con il loro patrimonio

personale (v. anche giudizio impugnato pag. 4, primo periodo). Di conseguenza,

solo la massa successoria, che come detto è un patrimonio speciale parificabile

a una persona giuridica, potrebbe essere condannata a rifondere un importo ai

coniugi __________, ciò che non è comunque il caso per i motivi di cui si dirà

nei considerandi successivi.

3. Tra le numerose censure contenute nell’appello occorre avantutto

chinarsi sul rimprovero al Pretore di non aver considerato importanti elementi

di fatto che devono condurre a differenti conclusioni in diritto. In

particolare l’appellante ha evidenziato, con riferimento alle testimonianze

rese in sede istruttoria, che i coniugi __________ non avevano mai promesso ai

coniugi __________ di esercitare il diritto di compera entro fine novembre

2011, contrariamente a quanto preteso nella petizione. L’ampio termine concesso

ai coniugi __________ per esercitare il diritto di compera contrastava infatti

con il termine estremamente ristretto che gli attori avevano pattuito per il

versamento del saldo del prezzo di compravendita della proprietà sita ad __________,

di modo che non sarebbe dato un rapporto di causalità adeguata tra quanto

rimproverato al notaio avv. __________ e il (presunto) danno. L’appellante ha

quindi contestato, siccome non provato, che il notaio rogante fosse consapevole

che il provento della prima vendita (__________/ __________) doveva servire a

finanziare la seconda (__________). Egli ha ancora rilevato, sempre sulla base

di quanto emerso in sede istruttoria e di cui il primo giudice non avrebbe

tenuto conto, che il notaio procedette molto rapidamente all’iscrizione del

trapasso di proprietà della part. __________ RFD __________, addirittura prima

di aver ultimato le necessarie formalità relative ai titoli ipotecari, di modo

che il rispetto dei tempi auspicato dagli attori era puramente teorico e

comunque nessuna colpa poteva essere attribuita al notaio.

Dal canto suo il Pretore, come già sopra ricordato, ha argomentato da un lato

che i fatti avevano dimostrato l’intenzione dei coniugi __________ di

acquistare la proprietà __________ non appena in possesso del provento della

vendita del loro fondo, d’altro lato che se detto provento fosse giunto agli

aventi diritto nei termini rituali vi sarebbero stati quasi due mesi di tempo

per perfezionare il diritto di compera sulla part. __________ RFD __________

(16 novembre 2011 – 15 gennaio 2012). Sempre secondo il primo giudice, il fatto

che il medesimo notaio aveva rogato i due diritti di compera dimostrerebbe che

pure lui riteneva possibile questo scenario. Il Pretore ha quindi aggiunto che

se il notaio fosse stato in vita il ritardo nell’accredito ai coniugi __________

ciò avrebbe rappresentato una grave violazione dei suoi doveri, mentre ora il

debito è trasmissibile alla parte convenuta (come già detto erroneamente

individuata in __________ e __________) in applicazione dell’art. 560 CC

(ovviamente nei limiti dell’art. 593 cpv. 3 CC).

Come rettamente indicato dall’appellante il Pretore ha effettivamente omesso di

considerare alcuni aspetti rilevanti che saranno evidenziati qui di seguito.

4. Dal fatto che il notaio avv. __________ aveva rogato entrambi i diritti

di compera non si può concludere quanto dedotto dal Pretore, perlomeno riguardo

ai tempi di esercizio di quei diritti. Il 20 settembre 2011, data della firma

degli atti pubblici, il notaio poteva senz’altro aver compreso la relazione tra

gli stessi e forse anche che i coniugi __________ avevano premura di concludere

l’operazione, non invece che analoga premura l’avessero i coniugi __________.

Ciò è dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali di questi ultimi secondo cui

non parlarono mai con i coniugi __________ della tempistica dell’esercizio del

loro diritto di compera (v. verbale audizioni testimoniali del 21 marzo 2014,

pag. 2 e 4). Nulla poteva pertanto sapere il notaio sul momento in cui i

coniugi __________ avrebbero esercitato il loro diritto di compera scadente

peraltro il 30 settembre 2012 e prorogabile. Inoltre, la necessità per i coniugi

__________ di disporre del provento della vendita della loro casa per poter

acquistare un appartamento ad __________ è sorta solo il 28 novembre 2011. Pertanto,

la consapevolezza della connessione tra i suoi rogiti no. 1203 e 1204 non

consentiva al notaio di sapere, e neppure di ipotizzare, quando le due

operazioni, soprattutto la seconda, sarebbero state condotte a termine, e

ancora meno poteva immaginare che i coniugi __________ necessitavano di vendere

il loro fondo per poterne acquistare un altro. Non risulta cioè dagli atti che

il notaio avv. __________ disponesse di informazioni, o avesse ricevuto

istruzioni, nel senso che tutte le pratiche concernenti i due diritti di

compera dovevano concludersi prima del 15 gennaio 2012.

Pure opportunamente l’appellante ha evidenziato che se in data 16 novembre 2011

il notaio avv. __________ aveva inoltrato l’istanza di trapasso di proprietà

della part. __________ RFD __________ (v. doc. B), i suoi compiti in relazione

al rogito no. 1204 erano ben lungi dall’essere conclusi (v. doc. A, pag. 2, pt. 2, pag. 4 in fine e 5). In effetti il notaio era incaricato di saldare i mutui esistenti e

aggiornare i relativi pegni immobiliari (v. ancora doc. A, pag. 5 in alto), ciò che comprendeva tra l’altro l’aumento di una cartella ipotecaria (v. doc. 2). Solo

una volta iscritta questa il notaio avrebbe invero potuto disporre dell’importo

a favore dei coniugi __________, come ha poi fatto il notaio avv. __________

(v. doc. 6, foglio 2; doc. 9, pt. 7). Ritenuto poi che anche l’esercizio del

diritto di compera da parte dei coniugi __________ necessitava di un

finanziamento bancario e della sistemazione dei debiti ipotecari (v. doc. 7),

si può senza ombra di dubbio escludere che i coniugi __________ avrebbero

potuto disporre del provento della vendita della loro proprietà ben prima della

fine di novembre 2011 (v. petizione pag. 6). In altre parole, le descritte operazioni,

che implicavano inoltre l’intervento di terzi (servizi dello Stato e banche),

necessitavano di un tempo ben superiore a quello supposto dagli attori.

Ora, l’obbligo di riparazione presuppone un atto o un’omissione illecita e

imputabile alla colpa del suo autore, un danno e un rapporto di causalità. Per

quanto qui concerne occorre precisare che l’atto o l’omissione devono avvenire

al momento in cui la persona responsabile è in vita, mentre il danno può

verificarsi anche dopo il suo decesso (v. DTF 103 II 330, consid. 3).

Da quanto sopra esposto risulta pertanto, sia che in data 16 novembre 2011 il

notaio avv. __________ non poteva liberare a favore dei coniugi __________

l’importo risultante dall’esercizio del diritto di compera da parte dei coniugi

__________ in ragione dei numerosi compiti di cui era stato incaricato, sia che

per effettuare i medesimi non era legato a una tempistica particolare dal

momento che non aveva informazioni relative all’esercizio da parte dei coniugi __________

e ancora meno poteva prevedere le particolari esigenze dei coniugi __________.

Occorre pertanto concludere che fino al 5 dicembre 2011 non è possibile

intravvedere a carico del notaio avv. __________ la violazione di doveri

professionali, ossia l’omissione di atti che, se compiuti, avrebbero consentito

di evitare conseguenze pregiudizievoli agli attori.

Ne deriva, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, che l’assenza di

un’omissione colpevole non può aver creato alcun debito trasmissibile per

successione. L’assenza di questo presupposto della responsabilità conduce alla

riforma del giudizio impugnato nel senso che la petizione dev’essere respinta.

5. In aggiunta a quanto precede è utile esprimere ancora alcune

considerazioni sul tema della relazione di causalità, pure trattato dall’appellante.

Il Pretore, richiamando il concetto della causalità ipotetica, ha in sintesi

considerato che se il notaio avesse tempestivamente versato ai coniugi __________

l’importo loro spettante, essi avrebbero potuto subito dopo acquistare il fondo

dei coniugi __________, che a loro volta avrebbero potuto onorare il loro

impegno di pagamento entro il 15 gennaio 2012.

Nel presente caso un ragionamento fondato sulla causalità ipotetica non è però

possibile. Esso presuppone infatti un paragone tra quanto ha omesso di fare e

quanto avrebbe dovuto (o potuto) fare il notaio in un determinato periodo di

tempo. Il decesso del notaio avv. __________ rende però impossibile sapere cosa

egli avrebbe fatto, o se del caso omesso di fare, fino a metà gennaio 2012 in relazione alle pratiche in corso, come pure quali sarebbero state le informazioni che avrebbe

ricevuto dalle parti. Nulla permette infatti di affermare che il notaio avv. __________

non avrebbe ultimato le operazioni richieste nel termine di due mesi se avesse

avuto le medesime informazioni sulla base delle quali ha lavorato il notaio __________.

In altre parole, invero già in base a un’analisi della causalità naturale, ossia

del nesso logico tra il concatenarsi degli eventi e il risultato, il mancato

ricevimento del prezzo di vendita del loro fondo da parte dei coniugi __________

entro il 15 gennaio 2012 non può essere messo in relazione con l’operato del

notaio avv. __________ che non sapeva quando i coniugi __________ avrebbero

esercitato il loro diritto di compera né sapeva della necessità di rispettare

quella data.

Giova ancora sottolineare quanto segue. AO 1 e AO 2 hanno firmato il contratto

di compravendita dell’appartamento di __________ il 28 novembre 2011 e quel

giorno i coniugi __________ non avevano ancora esercitato il diritto di

compera. Essi hanno così concordato la data del 15 gennaio 2012 sulla base di

loro ipotesi riguardanti gli eventi a venire, senza interpellare in merito né i

beneficiari del diritto di compera sul loro fondo né il notaio. Riconoscere la

responsabilità del notaio in simili circostanze significherebbe condizionare il

suo operato, che come visto oltre che dalle parti al contratto dipende da

numerosi terzi, in funzione di termini stabiliti da una parte, dettati da

esigenze estranee agli atti da lui rogati, e ciò non sarebbe ammissibile poiché

contrario alla dignità della funzione pubblica che è chiamato a svolgere.

6. L’esito dell’appello in virtù delle considerazioni che precedono rende

inutile un esame delle ulteriori censure con particolare riferimento all’aspetto

della prescrizione e alla problematica della preclusione dei creditori che non

hanno insinuato il credito nell’ambito della procedura di beneficio

d’inventario. Pure inutile risulta l’esame delle censure rivolte all’ordinanza

sulle prove del 16 dicembre 2013 (v. Act. IV). A titolo abbondanziale si

osserva nondimeno che, nell’ipotesi in cui fosse stata ammessa una violazione

dei doveri professionali da parte del notaio avv. __________ e questa

violazione fosse stata considerata causale con il danno lamentato dagli attori,

le prove richieste dalla parte convenuta (ispezione a RF, edizione

dichiarazioni fiscali: da assumere se del caso con la tutela prevista dall’art.

156 CPC) avrebbero permesso di meglio chiarire il contenuto del doc. U (e-mail

di AO 1: “…….., somit bin ich der Meinung, dass wir keinen zusätzlichen

Pfandbrief für die Wohnung in Semaden brauchen.”), ciò che sarebbe stato utile

per una corretta applicazione dell’art. 44 CO, eventualmente per ulteriori

considerazioni sul tema della causalità.

7. In conclusione, l’accoglimento dell’appello conduce alla riforma del

giudizio impugnato nel senso che la petizione 12 dicembre 2012 di AO 1 e AO 2

dev’essere respinta, con seguito di tassa, spese e ripetibili. Per le

ripetibili di prima sede viene riconosciuto l’importo richiesto, debitamente

documentato e non oggetto di contestazione.

In caso di accoglimento dell’appello la parte appellata che non ha presentato

una risposta, ancorché richiesta, è considerata soccombente e quindi le spese

giudiziarie sono poste a suo carico (v. II CCA 21 febbraio 2014, inc.

12.2012.23, consid. 10; Tappy,

Code de procédure civile commenté, art. 106, n. 22; Rüegg in: Basler Kommentar ZPO, 2a ed., Art. 106,

N. 5). Le spese processuali e le ripetibili di appello sono fissate sulla base

del valore ancora litigioso in questa sede, pari fr. 21'359.-, importo

determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I. L’appello 1° luglio 2014 della AP 1 è

accolto.

§ Di

conseguenza la sentenza 30 maggio 2014, inc. SE.2012.496, del Pretore del

Distretto di Lugano è così riformata:

1. La

petizione 12 dicembre 2012 di AO 1 e AO 2

è respinta.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.-, da anticipare così

come anticipate, sono poste in solido a carico degli attori, con il medesimo

vincolo essi rifonderanno alla parte convenuta fr. 6'412,50 a titolo di ripetibili.

3.

e 4. Invariati

II. Le spese processuali della

procedura di appello di complessivi fr. 600.-, anticipate dall’appellante, sono

poste in solido a carico di AO 1 e AO 2, i quali verseranno all’appellante con

il medesimo vincolo fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).