12.2014.118
Contratto di leasing - cessione e retrocessione - legittimazione attiva, in caso non data - esame da parte del giudice, portata delle iscrizioni figuranti a Registro di commercio
5 ottobre 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.118
Lugano
5 ottobre 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini,
vicepresidente,
Fiscalini
e Epiney-Colombo (giudice supplente)
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.111
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 23
settembre 2011 da
AP
1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’avv. RA 3
con
cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte a “coprire il furto
dell’automobile __________” in suo uso “e di conseguenza di
risarcire il valore venale maggiorato della vettura pari a CHF 54’560.20”,
a “risarcire le spese di sostituzione del veicolo, pari a CHF 500.-” e a
versare CHF 4'322.60 e CHF 200.- oltre interessi;
richieste
avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione integrale e che il
Pretore ha respinto con sentenza 5 giugno 2014
appellante
l’attore che con appello 4 luglio 2014 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con
osservazioni (corretto: risposta) 1° dicembre 2014 postula la reiezione del gravame, pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1
ha sottoscritto con AO 1 (in seguito: AO 1) un contratto di “assicurazione
veicoli a motore” con inizio il 25 marzo 2010 e scadenza il 1° gennaio 2015 relativo al veicolo __________, immatricolato __________, in suo
uso. La polizza prevedeva la copertura responsabilità civile e casco totale,
comprendente anche l’assicurazione furto (doc. B). Proprietaria del veicolo era
la società di leasing B__________ AG, mentre prenditore del leasing era per
l’appunto AP 1 (doc. D).
Il 18 settembre 2010 l'attore ha denunciato ai
carabinieri di M__________ (AV) il furto dell’autoveicolo e il 20 settembre
2010 ha notificato il sinistro ad AO 1 (doc. F). La stessa, in esito alla sua
istruttoria interna (in particolare, al verbale dell'incontro avuto con
l'assicurato il 28 febbraio 2011, all'omissione di costui di segnalare
all'assicurazione che una delle chiavi consegnatele era un duplicato e non
un'originale, alle discrepanze relative alle sue trasferte a M__________ nel
precedente mese di agosto) ha rifiutato la copertura assicurativa, negando
trattarsi di un furto effettivo, bensì meramente simulato.
Fatti
B. Con
petizione 23 settembre 2011 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Lugano, sezione
1, chiedendo la condanna di AO 1 a riconoscere il sinistro in
questione e a garantire la relativa copertura assicurativa. In breve, l’assicurato
ha spiegato di aver subito il furto del veicolo __________ in suo uso mentre si
trovava a M__________ per assistere con un amico a una festa di paese. Egli ha
quindi esposto quanto intrapreso in seguito alla scoperta del furto, in
particolare ha raccontato di avere provveduto a denunciare subito l’accaduto ai
carabinieri del posto e in seguito alla sua compagnia assicurativa. AP 1 ha
affermato di aver collaborato senza reticenze all’accertamento della
situazione. A detta dell’attore le presunte discordanze nel suo racconto
invocate da AO 1 a sostegno del rifiuto di erogare le prestazioni assicurate
sarebbero da ricondurre a delle semplici dimenticanze e a difficoltà nel
ricostruire esattamente la cronologia dei suoi spostamenti.
La
convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente le pretese
creditorie. In sintesi, AO 1 ha contestato la legittimazione attiva dell’attore
ed ha rilevato che AP 1 aveva ceduto le eventuali pretese assicurative alla
banca concedente il leasing. Parallelamente essa ha posto l’accento sulle
contraddizioni e sui cambiamenti di versioni che hanno caratterizzato il
racconto del furto fatto dall’assicurato. L’assicurazione ha affermato di non
credere che il furto sia realmente avvenuto, rispettivamente che lo stesso sia
stato simulato, e in ogni caso di ritenere che l’assicurato abbia violato i proprio
obblighi contrattuali, ragion per cui la copertura assicurativa non era data.
Nella
replica AP 1 ha sostanzialmente ribadito la propria posizione approfondendo
alcuni punti legati allo svolgimento dei fatti; nel contempo egli ha sostenuto
di essere legittimato ad agire ed ha contestato la validità della cessione
effettuata a favore di B__________ AG.
Nella
duplica parte convenuta ha posto l’accento sulla carenza di legittimazione
dell’attore ed ha evidenziato nuovamente le incongruenze presenti del suo
racconto.
Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei
memoriali conclusivi scritti nei quali si sono riconfermate nelle rispettive
antitetiche posizioni.
Considerandi
C. Con sentenza
5.
giugno 2014 il Pretore, ritenendo la versione fornita dall’attore in merito
al furto non “preponderantemente verosimile”, ha respinto la petizione.
D. Con appello
4.
luglio 2014 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e
ripetibili. Con risposta 1° dicembre 2014 la convenuta postula la reiezione del
gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
L’istanza di gratuito patrocinio
inoltrata dall’appellante è stata respinta dalla Presidente di questa Camera
con sentenza dell’11 agosto 2014 (inc. n. 12.2014.119).
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che
trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore
è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2.
Nella propria sentenza il
Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha analizzato il racconto esposto
dall’attore degli eventi che hanno condotto al furto. Il magistrato ha quindi posto
l’accento sulle incongruenze e contraddizioni presenti nella versione fornita
dall’assicurato, in particolare per quel che concerne i suoi spostamenti e il
duplicato della chiave. Tutto considerato, il Pretore ha giudicato che l’attore
non era riuscito a provare in maniera preponderantemente verosimile il furto
del veicolo, ragion per cui la sua richiesta andava respinta. Da ultimo il
magistrato ha analizzata sommariamente la questione della legittimazione attiva
dell’attore, che ha ritenuto data sulla base del doc. B1.
3.
Con l’appello AP 1 contesta
gli accertamenti pretorili e afferma di aver provato il furto con
verosimiglianza preponderante. Egli sostiene di aver collaborato senza
reticenze all’accertamento della situazione. Le imprecisioni riscontrate
sarebbero da ricondurre a delle dimenticanze e a una diversa interpretazione
dei termini. Relativamente alla perdita della chiave e alla sua sostituzione,
sostiene di non aver menzionato, inizialmente, l’episodio in quanto dimenticato
e ritenuto ininfluente, infatti con il rilascio della nuova chiave quella smarrita
era stata automaticamente annullata e non era pertanto più utilizzabile. Per
quanto attiene alla sua legittimazione attiva egli fa riferimento al contenuto
del documento doc. B1 che attesta l’avvenuta retrocessione in suo favore e
sottolinea come era noto sin da subito che la ditta di leasing non era
intenzionata a far valere la cessione.
4.
La
legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia
una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio
(sentenza del Tribunale federale inc.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008,
consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118
consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1,
100.
II 167 consid. 3). Laddove la procedura sia retta dalla massima
Dispositivo
dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle
parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio
la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare. Ciò
significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione
senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare
il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc.
4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e
7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. Ott, Die unbestrittene
Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23). In
conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti,
trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti
nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe
invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro
pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla
legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1).
Nel caso concreto, AO 1 ha
eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attore in tutti gli allegati
da lei presentati e questo sulla scorta dei doc. B, D e 1. Agli atti figura
pure l’incarto richiamato dalla banca concedente il leasing (fascicolo IV
prodotto da B__________ AG).
5. Dagli atti si evince che AP
1 ha ceduto alla banca concedente il leasing tutti i diritti derivanti
dall’assicurazione con la qui convenuta. In particolare, nell’incarto
richiamato da B__________ AG figura il contratto di leasing n. __________ e le
relative condizioni generali, entrambi sottoscritti dall’attore in data 6
ottobre 2008. L’art. 7.4 di predette condizioni generali prevede testualmente
che “l’utilizzatore cede alla B__________ AG ogni pretesa presente e futura
derivante da detta assicurazione casco totale nonché eventuali pretese nei
confronti di responsabili e/o risultanti da contratti di assicurazione
stipulati da terzi” (anche doc. D). Inoltre, oltre al verbale di consegna
del veicolo, l’utilizzatore del leasing ha sottoscritto, sempre il 6 ottobre
2008, una “cessione di assicurazione relativa al contratto di leasing __________”
menzionante nel dettaglio il veicolo __________ oggetto dell’assicurazione e il
suo valore nonché un calcolo dell’eccedenza mensile di budget (anche doc. 1). Contrariamente
a quanto sostenuto dall’appellante nei suoi allegati di prima istanza, la
cessione delle eventuali e future pretese assicurative così come stipulato è
valida (Nebel, in Basler Kommentar
VVG, n. 25 ad art. 100). La cessione avvenuta nel 2008, infatti, adempie tutte
le condizioni richieste dall’art. 165 CO: è firmata dal cedente, riguarda
prestazioni assicurative future ben determinate (valore a nuovo del veicolo
indicato con precisione nella cessione) con menzione del contratto di
assicurazione e del leasing e indica il cessionario (la banca concedente il
leasing) e la circostanza che questi diventa il creditore della compagnia di
assicurazione. La cessione delle pretese assicurative future da parte
dell’utilizzatore del leasing alla banca concedente il leasing (e proprietaria
del veicolo) è dunque valida.
Parrebbe pertanto che AP 1 abbia
perso ogni potere di disporre delle pretese assicurative e che non sia
legittimato ad agire in giustizia.
6. Si tratta però ora di
verificare se, successivamente alla cessione dei diritti dall’utilizzatore a B__________
AG, vi sia stata una valida retrocessione di predetti diritti dalla banca
concedente il leasing al qui appellante, così come sostenuto dallo stesso.
A seguito dell’interpello ex art.
56 CPC verbalizzato dal Pretore in data 15 giugno 2012, AP 1 ha prodotto agli
atti la dichiarazione di retrocessione datata 22 ottobre 2012 di cui al doc.
B1. In tale documento, intitolato “cessione d’assicurazione relativa al
contratto leasing nr. __________”, è indicato che B__________ AG cede a AP
1 “la totalità dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa __________
presso AO 1”. Tale dichiarazione è sottoscritta da “M. R__________”
e da “G. G__________”. Dall’estratto del registro di commercio di Zurigo
relativo a B__________ AG emerge che all’epoca della sottoscrizione del doc. B1
M__________ R__________ aveva diritto di “firma collettiva a due” (e più
precisamente dal 30 settembre 2010) mentre G__________ G__________ risulta
titolare di una “procura collettiva a due” unicamente dal 7 aprile 2014
e pertanto ben dopo la data di redazione della dichiarazione. Così stando le
cose, in assenza di ulteriori risultanze agli atti che legittimino la
sottoscrizione del documento da parte di G__________ G__________ quale cofirmatario,
ne consegue che la dichiarazione doc. B1 non costituisce una valida
retrocessione atta a fondare la legittimazione attiva dell’attore.
È fuori di dubbio che la
legittimazione dell’attore a stare in causa deve fondarsi su una valida
retrocessione, da parte della società di leasing, delle pretese vantate da AP 1,
dato che come emerge dagli atti le stesse erano state oggetto a suo tempo di una
cessione a favore di B__________ AG (doc. D e doc. 1 e fascicolo IV prodotto da
B__________ AG).
Con ogni evidenza il giudice è
tenuto a fondarsi su quanto emerge dall’estratto del registro di commercio, e
questo benché in prima sede la parte convenuta non abbia minimamente accennato
a questa problematica e l’abbia sollevata solo in sede di risposta all’appello
(cfr. allegato cit. pag. 3). Infatti, le iscrizioni figuranti a registro di
commercio - consultabili oltretutto su internet al sito www.zefix.ch - sono
fatti notori giusta l’art 151 CPC (Trezzini
in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 630;
cfr. anche sentenza del Tribunale federale inc.4A_560/2012 del 1° marzo 2013
consid. 2.2 con rinvii); a questo vada aggiunto che non si è in presenza di un
caso in cui la legittimazione attiva deve ritenersi implicita in assenza di
contestazione; compete quindi al giudice vagliarne la portata giuridica. Ne
consegue che l’appello dev’essere respinto e la decisione pretorile, che ha respinto
la petizione, confermata, seppure per altri motivi rispetto a quelli addotti
dal primo giudice.
7. In definitiva, l’appello
deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza
dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di
fr. 59'582.80 (fr. 54'560.20 + fr. 500.- + fr. 4'322.60).
Per i quali motivi
richiamati gli art 96 e 106 CPC e la LTG,
decide: 1. L’appello 4 luglio 2014 di AP 1 è
respinto.
2. Le spese d’appello di
complessivi fr. 2’500.-, già in parte anticipate dall’appellante, sono poste a
carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’600.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).