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Decisione

12.2014.118

Contratto di leasing - cessione e retrocessione - legittimazione attiva, in caso non data - esame da parte del giudice, portata delle iscrizioni figuranti a Registro di commercio

5 ottobre 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 23 settembre 2011 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Lugano, sezione

1, chiedendo la condanna di AO 1 a riconoscere il sinistro in

questione e a garantire la relativa copertura assicurativa. In breve, l’assicurato

ha spiegato di aver subito il furto del veicolo __________ in suo uso mentre si

trovava a M__________ per assistere con un amico a una festa di paese. Egli ha

quindi esposto quanto intrapreso in seguito alla scoperta del furto, in

particolare ha raccontato di avere provveduto a denunciare subito l’accaduto ai

carabinieri del posto e in seguito alla sua compagnia assicurativa. AP 1 ha

affermato di aver collaborato senza reticenze all’accertamento della

situazione. A detta dell’attore le presunte discordanze nel suo racconto

invocate da AO 1 a sostegno del rifiuto di erogare le prestazioni assicurate

sarebbero da ricondurre a delle semplici dimenticanze e a difficoltà nel

ricostruire esattamente la cronologia dei suoi spostamenti.

La

convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente le pretese

creditorie. In sintesi, AO 1 ha contestato la legittimazione attiva dell’attore

ed ha rilevato che AP 1 aveva ceduto le eventuali pretese assicurative alla

banca concedente il leasing. Parallelamente essa ha posto l’accento sulle

contraddizioni e sui cambiamenti di versioni che hanno caratterizzato il

racconto del furto fatto dall’assicurato. L’assicurazione ha affermato di non

credere che il furto sia realmente avvenuto, rispettivamente che lo stesso sia

stato simulato, e in ogni caso di ritenere che l’assicurato abbia violato i proprio

obblighi contrattuali, ragion per cui la copertura assicurativa non era data.

Nella

replica AP 1 ha sostanzialmente ribadito la propria posizione approfondendo

alcuni punti legati allo svolgimento dei fatti; nel contempo egli ha sostenuto

di essere legittimato ad agire ed ha contestato la validità della cessione

effettuata a favore di B__________ AG.

Nella

duplica parte convenuta ha posto l’accento sulla carenza di legittimazione

dell’attore ed ha evidenziato nuovamente le incongruenze presenti del suo

racconto.

Esperita

l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei

memoriali conclusivi scritti nei quali si sono riconfermate nelle rispettive

antitetiche posizioni.

Considerandi

C. Con sentenza

5.

giugno 2014 il Pretore, ritenendo la versione fornita dall’attore in merito

al furto non “preponderantemente verosimile”, ha respinto la petizione.

D. Con appello

4.

luglio 2014 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e

ripetibili. Con risposta 1° dicembre 2014 la convenuta postula la reiezione del

gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

L’istanza di gratuito patrocinio

inoltrata dall’appellante è stata respinta dalla Presidente di questa Camera

con sentenza dell’11 agosto 2014 (inc. n. 12.2014.119).

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che

trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore

è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2.

Nella propria sentenza il

Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha analizzato il racconto esposto

dall’attore degli eventi che hanno condotto al furto. Il magistrato ha quindi posto

l’accento sulle incongruenze e contraddizioni presenti nella versione fornita

dall’assicurato, in particolare per quel che concerne i suoi spostamenti e il

duplicato della chiave. Tutto considerato, il Pretore ha giudicato che l’attore

non era riuscito a provare in maniera preponderantemente verosimile il furto

del veicolo, ragion per cui la sua richiesta andava respinta. Da ultimo il

magistrato ha analizzata sommariamente la questione della legittimazione attiva

dell’attore, che ha ritenuto data sulla base del doc. B1.

3.

Con l’appello AP 1 contesta

gli accertamenti pretorili e afferma di aver provato il furto con

verosimiglianza preponderante. Egli sostiene di aver collaborato senza

reticenze all’accertamento della situazione. Le imprecisioni riscontrate

sarebbero da ricondurre a delle dimenticanze e a una diversa interpretazione

dei termini. Relativamente alla perdita della chiave e alla sua sostituzione,

sostiene di non aver menzionato, inizialmente, l’episodio in quanto dimenticato

e ritenuto ininfluente, infatti con il rilascio della nuova chiave quella smarrita

era stata automaticamente annullata e non era pertanto più utilizzabile. Per

quanto attiene alla sua legittimazione attiva egli fa riferimento al contenuto

del documento doc. B1 che attesta l’avvenuta retrocessione in suo favore e

sottolinea come era noto sin da subito che la ditta di leasing non era

intenzionata a far valere la cessione.

4.

La

legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia

una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio

(sentenza del Tribunale federale inc.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008,

consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118

consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1,

100.

II 167 consid. 3). Laddove la procedura sia retta dalla massima

Dispositivo

dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle

parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio

la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare. Ciò

significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione

senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare

il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc.

4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e

7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. Ott, Die unbestrittene

Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23). In

conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti,

trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti

nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe

invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro

pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla

legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1).

Nel caso concreto, AO 1 ha

eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attore in tutti gli allegati

da lei presentati e questo sulla scorta dei doc. B, D e 1. Agli atti figura

pure l’incarto richiamato dalla banca concedente il leasing (fascicolo IV

prodotto da B__________ AG).

5. Dagli atti si evince che AP

1 ha ceduto alla banca concedente il leasing tutti i diritti derivanti

dall’assicurazione con la qui convenuta. In particolare, nell’incarto

richiamato da B__________ AG figura il contratto di leasing n. __________ e le

relative condizioni generali, entrambi sottoscritti dall’attore in data 6

ottobre 2008. L’art. 7.4 di predette condizioni generali prevede testualmente

che “l’utilizzatore cede alla B__________ AG ogni pretesa presente e futura

derivante da detta assicurazione casco totale nonché eventuali pretese nei

confronti di responsabili e/o risultanti da contratti di assicurazione

stipulati da terzi” (anche doc. D). Inoltre, oltre al verbale di consegna

del veicolo, l’utilizzatore del leasing ha sottoscritto, sempre il 6 ottobre

2008, una “cessione di assicurazione relativa al contratto di leasing __________”

menzionante nel dettaglio il veicolo __________ oggetto dell’assicurazione e il

suo valore nonché un calcolo dell’eccedenza mensile di budget (anche doc. 1). Contrariamente

a quanto sostenuto dall’appellante nei suoi allegati di prima istanza, la

cessione delle eventuali e future pretese assicurative così come stipulato è

valida (Nebel, in Basler Kommentar

VVG, n. 25 ad art. 100). La cessione avvenuta nel 2008, infatti, adempie tutte

le condizioni richieste dall’art. 165 CO: è firmata dal cedente, riguarda

prestazioni assicurative future ben determinate (valore a nuovo del veicolo

indicato con precisione nella cessione) con menzione del contratto di

assicurazione e del leasing e indica il cessionario (la banca concedente il

leasing) e la circostanza che questi diventa il creditore della compagnia di

assicurazione. La cessione delle pretese assicurative future da parte

dell’utilizzatore del leasing alla banca concedente il leasing (e proprietaria

del veicolo) è dunque valida.

Parrebbe pertanto che AP 1 abbia

perso ogni potere di disporre delle pretese assicurative e che non sia

legittimato ad agire in giustizia.

6. Si tratta però ora di

verificare se, successivamente alla cessione dei diritti dall’utilizzatore a B__________

AG, vi sia stata una valida retrocessione di predetti diritti dalla banca

concedente il leasing al qui appellante, così come sostenuto dallo stesso.

A seguito dell’interpello ex art.

56 CPC verbalizzato dal Pretore in data 15 giugno 2012, AP 1 ha prodotto agli

atti la dichiarazione di retrocessione datata 22 ottobre 2012 di cui al doc.

B1. In tale documento, intitolato “cessione d’assicurazione relativa al

contratto leasing nr. __________”, è indicato che B__________ AG cede a AP

1 “la totalità dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa __________

presso AO 1”. Tale dichiarazione è sottoscritta da “M. R__________”

e da “G. G__________”. Dall’estratto del registro di commercio di Zurigo

relativo a B__________ AG emerge che all’epoca della sottoscrizione del doc. B1

M__________ R__________ aveva diritto di “firma collettiva a due” (e più

precisamente dal 30 settembre 2010) mentre G__________ G__________ risulta

titolare di una “procura collettiva a due” unicamente dal 7 aprile 2014

e pertanto ben dopo la data di redazione della dichiarazione. Così stando le

cose, in assenza di ulteriori risultanze agli atti che legittimino la

sottoscrizione del documento da parte di G__________ G__________ quale cofirmatario,

ne consegue che la dichiarazione doc. B1 non costituisce una valida

retrocessione atta a fondare la legittimazione attiva dell’attore.

È fuori di dubbio che la

legittimazione dell’attore a stare in causa deve fondarsi su una valida

retrocessione, da parte della società di leasing, delle pretese vantate da AP 1,

dato che come emerge dagli atti le stesse erano state oggetto a suo tempo di una

cessione a favore di B__________ AG (doc. D e doc. 1 e fascicolo IV prodotto da

B__________ AG).

Con ogni evidenza il giudice è

tenuto a fondarsi su quanto emerge dall’estratto del registro di commercio, e

questo benché in prima sede la parte convenuta non abbia minimamente accennato

a questa problematica e l’abbia sollevata solo in sede di risposta all’appello

(cfr. allegato cit. pag. 3). Infatti, le iscrizioni figuranti a registro di

commercio - consultabili oltretutto su internet al sito www.zefix.ch - sono

fatti notori giusta l’art 151 CPC (Trezzini

in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 630;

cfr. anche sentenza del Tribunale federale inc.4A_560/2012 del 1° marzo 2013

consid. 2.2 con rinvii); a questo vada aggiunto che non si è in presenza di un

caso in cui la legittimazione attiva deve ritenersi implicita in assenza di

contestazione; compete quindi al giudice vagliarne la portata giuridica. Ne

consegue che l’appello dev’essere respinto e la decisione pretorile, che ha respinto

la petizione, confermata, seppure per altri motivi rispetto a quelli addotti

dal primo giudice.

7. In definitiva, l’appello

deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza

dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di

fr. 59'582.80 (fr. 54'560.20 + fr. 500.- + fr. 4'322.60).

Per i quali motivi

richiamati gli art 96 e 106 CPC e la LTG,

decide: 1. L’appello 4 luglio 2014 di AP 1 è

respinto.

2. Le spese d’appello di

complessivi fr. 2’500.-, già in parte anticipate dall’appellante, sono poste a

carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’600.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).