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Decisione

12.2014.121

Reclamo in materia di spese processuali e ripetibili in decisione che dichiara la petizione irricevibile

25 novembre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

12.2014.121

Lugano

25 novembre 2014/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo,

presidente,

Bozzini

e Fiscalini

vicecancelliera:

Chiesi

sedente

per statuire nella causa – inc. n. OR.2012.34 della

Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud – promossa con petizione 30 novembre

Considerandi

2012.

da

RE

1.

rappr. dall’ RA 1

contro

CO

1.

rappr. da RA 2

con cui

l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di

fr. 333'911.60 oltre interessi, domanda alla quale si è opposto il

convenuto, il quale ha chiesto in ordine il versamento di una cauzione per le

ripetibili di fr. 30'000.–, ha sollevato l’eccezione di forza di cosa

giudicata e ha proposto di multare l’attrice e il suo patrocinatore in base

all’art. 128 cpv. 3 CPC;

nell’ambito

delle quali il Pretore ha statuito il 4 giugno 2014, dichiarando la petizione

irricevibile e ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia, le spese e

gli oneri processuali di conciliazione di fr. 10'000.–, e un’indennità per

ripetibili di fr. 20'000.– (dispositivo n. 2);

reclamante

l’attrice, la quale con reclamo 10 luglio 2014 chiede la riforma del

Dispositivo

dispositivo n. 2 della decisione querelata, riducendo di metà le tasse, le

spese e le ripetibili con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

mentre il convenuto con

osservazioni 8 settembre 2014 postula la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli

atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

con petizione 30 novembre 2012 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al

pagamento di fr. 333'911.60 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2003 a titolo di mercede per un contratto di appalto;

che alla domanda si è opposto il

convenuto con risposta del 13 febbraio 2013, il quale ha chiesto il pagamento

da parte dell’attrice di una cauzione per ripetibili di fr. 30'000.–,

sollevando altresì l’eccezione di forza di cosa giudicata e chiedendo che

l’attrice e il suo patrocinatore venissero multati in base all’art. 128 cpv. 3

CPC;

che l’attrice, presto atto di

quanto contestato in risposta dal convenuto, con replica del 6 maggio 2013 ha ribadito la propria domanda di giudizio, opponendosi nel contempo a tutte le richieste del

convenuto, il quale con duplica del 10 giugno 2013 si è riconfermato

sostanzialmente nella propria pretesa;

che esperita l’istruttoria

limitatamente alla questione pregiudiziale dell’eccezione di forza di cosa

giudicata e della richiesta di cauzione per le ripetibili, con decisione 4

giugno 2014 il Pretore ha dichiarato la petizione irricevibile e, per quanto

qui d’interesse, ha posto a carico dell’attrice, oltre alla tassa di giustizia

di fr. 10'000.– (omnicomprensiva delle spese e degli oneri processuali della

procedura di conciliazione), un’indennità per ripetibili di fr. 20'000.– a

favore del convenuto;

che con il reclamo 10 luglio 2014

che qui ci occupa, RE 1 ha impugnato la decisione pretorile limitatamente al

dispositivo n. 2, chiedendo di ridurre a fr. 5'000.– la tassa di giustizia

e le spese e a fr. 10'000.– l’indennità ripetibile in favore del convenuto,

protestando altresì spese e ripetibili di secondo grado: a suo dire le spese

giudiziarie fissate dal Pretore sono sproporzionate rispetto alla complessità

della causa e alle prestazioni svolte dalla parte convenuta; l’attrice in

particolare afferma che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ridurre la

tariffa per le spese giudiziarie, poiché – a mente sua – la “decisione

incidentale non ha comportato un grande dispendio di energie” (reclamo, pag.

5) visto che nella stessa ci si è limitati all’analisi della censura di res

iudicata e l’istruttoria svolta si è concentrata solo sulla questione della

cauzione processuale (reclamo, pagg. 4-5 ad 11); per quanto concerne le

ripetibili, la reclamante ha sostenuto che le stesse sono state quantificate in

modo eccessivo, visti i costi ridotti generati dalla breve istruttoria

dibattimentale (reclamo, pagg. 5-6 ad 12);

che con osservazioni (correttamente:

risposta) dell’8 settembre 2014 il convenuto ha postulato la reiezione del

gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili;

che la decisione sulle spese

giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed

assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.

1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello

se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di

quest’ultima è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv.

2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a

quell’importo (art. 319 lett. a CPC);

che, giusta l’art. 110 CPC,

laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è

tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto

che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario CPC, p. 447),

ritenuto che la competenza a statuire sul quel rimedio giuridico spetterà alla

Camera d’appello competente per il merito, nel primo caso quindi – a dipendenza

della materia – alla prima o alla seconda Camera civile, nel secondo alla

Camera civile dei reclami (III CCA 22 giugno 2011 inc. n. 13.2011.34; II CCA 28

ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137);

che nel caso di specie, essendo

stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di

spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso

superiore a fr. 10'000.–, questa Camera è senz’altro competente a statuire

sul reclamo dell’attrice, peraltro inoltrato tempestivamente;

che, per giurisprudenza invalsa,

nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore gode di

un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di

eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti

rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 6 maggio

2011 inc. n. 12.2011.78, 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.112, 14 maggio 2013

inc. n. 12.2012.181, 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115; III CCA 14 febbraio

2011 inc. 13.2011.3);

che innanzitutto si constata che,

a fronte di un valore litigioso di fr. 333'911.60 indicato nella sentenza,

e rammentato che in presenza di un tale valore l’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce

una tassa di giustizia da fr. 5'000.– a fr. 20'000.– mentre che

l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL

3.1.1.7.1) prevede un’aliquota dal 6% al 9%, il giudice di prime cure,

esponendo una tassa di fr. 10’000.– (oltretutto già comprensiva delle

spese e degli oneri processuali della procedura di conciliazione, inc. n. __________)

e attribuendo un’indennità per ripetibili di fr. 20'000.–, pari circa al

6%, è in definitiva rimasto entro i limiti delle tariffe applicabili;

che, per quanto concerne la tassa

di giustizia, si rileva che la decisione è compiutamente motivata su 7 pagine, nella

quale il giudice di prime cure ha anzitutto ripercorso la complessa fattispecie

– iniziata nel 2005 e sfociata in una decisione del Tribunale federale l’8

luglio 2010 (__________, doc. 3 accluso alla risposta) – che ha portato alla

richiesta attorea, illustrando nel contempo in quale misura la censura di res

iudicata ha trovato riscontro nel caso concreto; egli ha dovuto quindi

esaminare gli argomenti sollevati dall’attrice, rivalutando nuovamente quanto

deciso nelle precedenti sedi in merito alla fattispecie passata;

che da quanto precede si evince

chiaramente che non si è trattato di una causa la cui soluzione era evidente e

per la quale il Pretore ha comunque sia svolto un’istruttoria (3 udienze) atta a

determinare la cauzione per ripetibili, di cui ha tenuto conto allorquando ha

dovuto determinare la tassa di giustizia esposta nella decisione finale (in cui

il merito non è stato esaminato);

che tenuto conto della

complessità del caso, dell’istruttoria svolta e delle spese di fr. 2'000.–

della procedura di conciliazione – poste a carico della parte istante e

rinviate al giudizio di merito (doc. I accluso all’istanza) – che sono state

considerate nella quantificazione degli oneri processuali, non vi è ragione di

ridurre l’importo delle spese processuali, che risultano del tutto congrue e

che già tengono conto adeguatamente delle circostanze del caso;

che, per quanto concerne invece

le ripetibili, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le stesse

devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino

– come visto – in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili;

che l’art. 13 cpv. 2 del Regolamento

dispone che se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare

in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le

ripetibili calcolate in base alle norme precedenti possono essere ridotte in

misura adeguata, ritenuto che per giurisprudenza invalsa (II CCA 24 settembre

2012 inc. 12.2012.112, 20 gennaio 2011 inc. n. 12.2010.215, 24 novembre 2010

inc. n. 12.2010.139) questa disposizione va intesa secondo i dettami

dell’art. 11 vTOA, ossia nel senso che le ripetibili devono essere calcolate

sulla base della nota formula con cui l’onorario ad valorem (OV) viene

mediato con quello ad horam (OH) nel modo seguente: (2 x OV x OH)/(OV +

OH) (Cocchi/Trezzini, op. cit., m.

36 segg. ad art. 150; sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012

dell’11 marzo 2013);

che nel caso concreto la causa è

terminata con una decisione che ha dichiarato l’irricevibilità dell’azione, per

cui si applica il precitato art. 13 cpv. 2 del Regolamento;

che, come visto, giusta l’art. 11

del Regolamento, in presenza di una causa come quella in esame con un valore

litigioso di fr. 333'911.60, la retribuzione ad valorem dovuta alla

parte vincente per il compimento dell’intera causa può essere quantificata fra

il 6% e il 9% del valore di causa, che in concreto è stata rispettata;

che, per quanto riguarda invece

la remunerazione ad horam prevista all’art. 12 del Regolamento, in

assenza di un conteggio allestito dal patrocinatore del convenuto, che – ad

ogni modo – costituisce un documento facoltativo (Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 105), il suo dispendio

orario deve essere determinato dal giudice (art. 105 cpv. 2 CPC; Bohnet, op. cit., ibidem): sulla base

degli atti l’onere di tempo necessario ad un legale mediamente diligente per

l’esame della petizione corredata da numerosi documenti e della replica (di 10

rispettivamente 12 pagine), per l’allestimento della risposta, della duplica e

delle conclusioni (di 12, 7 rispettivamente 11 pagine) e per le ulteriori

incombenze di causa, tra cui i colloqui con il cliente e la comparizione per tre

udienze in Pretura (una di discussione e ulteriori due per l’audizione di due

testi), può essere stimato in 24 ore di lavoro a fr. 280.– l’ora (art. 12

del Regolamento), così che la retribuzione in base al criterio ad horam può

essere quantificata in circa fr. 6'720.–;

che, su queste basi, in applicazione

dell’art. 13 cpv. 2 del Regolamento e della predetta formula, si arriva ad un

importo per ripetibili di circa fr. 10'060.–, che, tenuto conto delle

presumibili spese vive (art. 6 del Regolamento) e dell’IVA (art. 14 cpv. 1 del

Regolamento), può essere arrotondato a fr 11'600.–;

che in tali circostanze, la somma

attribuita dal Pretore, manifestamente eccessiva (fr. 20'000.– pari

all’incirca a 71 ore di lavoro), non può essere confermata;

che, in parziale accoglimento del

reclamo, le ripetibili a favore del convenuto possono così essere quantificate

in fr. 11'600.–;

che gli oneri processuali e le

ripetibili della procedura ricorsuale, calcolati sulla base di un valore qui

litigioso di fr. 15'000.–, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono

stabiliti in applicazione degli art. 14 LTG, 11 e 13 del Regolamento;

Per questi motivi,

decide I. Il reclamo 10 luglio 2014 di RE

1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione del 4 giugno 2014

della Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud, invariati gli altri dispositivi,

è così riformata:

2. La

tassa di giustizia, in fr. 10'000.–, le spese e gli oneri processuali di

conciliazione, sono posti a carico di RE 1, la quale rifonderà fr. 11'600.–

a CO 1 a titolo di ripetibili.

II. Gli oneri processuali

della procedura di reclamo consistenti in complessivi fr. 500.–, già

anticipati dalla reclamante, restano a suo carico per ¾ e per ¼ sono posti a

carico di CO 1, a cui la reclamante rifonderà fr. 350.– a titolo di

ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).