12.2014.121
Reclamo in materia di spese processuali e ripetibili in decisione che dichiara la petizione irricevibile
25 novembre 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2014.121
Lugano
25 novembre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Chiesi
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OR.2012.34 della
Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud – promossa con petizione 30 novembre
Considerandi
2012.
da
RE
1.
rappr. dall’ RA 1
contro
CO
1.
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di
fr. 333'911.60 oltre interessi, domanda alla quale si è opposto il
convenuto, il quale ha chiesto in ordine il versamento di una cauzione per le
ripetibili di fr. 30'000.–, ha sollevato l’eccezione di forza di cosa
giudicata e ha proposto di multare l’attrice e il suo patrocinatore in base
all’art. 128 cpv. 3 CPC;
nell’ambito
delle quali il Pretore ha statuito il 4 giugno 2014, dichiarando la petizione
irricevibile e ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia, le spese e
gli oneri processuali di conciliazione di fr. 10'000.–, e un’indennità per
ripetibili di fr. 20'000.– (dispositivo n. 2);
reclamante
l’attrice, la quale con reclamo 10 luglio 2014 chiede la riforma del
Dispositivo
dispositivo n. 2 della decisione querelata, riducendo di metà le tasse, le
spese e le ripetibili con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
mentre il convenuto con
osservazioni 8 settembre 2014 postula la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con petizione 30 novembre 2012 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al
pagamento di fr. 333'911.60 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2003 a titolo di mercede per un contratto di appalto;
che alla domanda si è opposto il
convenuto con risposta del 13 febbraio 2013, il quale ha chiesto il pagamento
da parte dell’attrice di una cauzione per ripetibili di fr. 30'000.–,
sollevando altresì l’eccezione di forza di cosa giudicata e chiedendo che
l’attrice e il suo patrocinatore venissero multati in base all’art. 128 cpv. 3
CPC;
che l’attrice, presto atto di
quanto contestato in risposta dal convenuto, con replica del 6 maggio 2013 ha ribadito la propria domanda di giudizio, opponendosi nel contempo a tutte le richieste del
convenuto, il quale con duplica del 10 giugno 2013 si è riconfermato
sostanzialmente nella propria pretesa;
che esperita l’istruttoria
limitatamente alla questione pregiudiziale dell’eccezione di forza di cosa
giudicata e della richiesta di cauzione per le ripetibili, con decisione 4
giugno 2014 il Pretore ha dichiarato la petizione irricevibile e, per quanto
qui d’interesse, ha posto a carico dell’attrice, oltre alla tassa di giustizia
di fr. 10'000.– (omnicomprensiva delle spese e degli oneri processuali della
procedura di conciliazione), un’indennità per ripetibili di fr. 20'000.– a
favore del convenuto;
che con il reclamo 10 luglio 2014
che qui ci occupa, RE 1 ha impugnato la decisione pretorile limitatamente al
dispositivo n. 2, chiedendo di ridurre a fr. 5'000.– la tassa di giustizia
e le spese e a fr. 10'000.– l’indennità ripetibile in favore del convenuto,
protestando altresì spese e ripetibili di secondo grado: a suo dire le spese
giudiziarie fissate dal Pretore sono sproporzionate rispetto alla complessità
della causa e alle prestazioni svolte dalla parte convenuta; l’attrice in
particolare afferma che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ridurre la
tariffa per le spese giudiziarie, poiché – a mente sua – la “decisione
incidentale non ha comportato un grande dispendio di energie” (reclamo, pag.
5) visto che nella stessa ci si è limitati all’analisi della censura di res
iudicata e l’istruttoria svolta si è concentrata solo sulla questione della
cauzione processuale (reclamo, pagg. 4-5 ad 11); per quanto concerne le
ripetibili, la reclamante ha sostenuto che le stesse sono state quantificate in
modo eccessivo, visti i costi ridotti generati dalla breve istruttoria
dibattimentale (reclamo, pagg. 5-6 ad 12);
che con osservazioni (correttamente:
risposta) dell’8 settembre 2014 il convenuto ha postulato la reiezione del
gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili;
che la decisione sulle spese
giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello
se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di
quest’ultima è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv.
2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a
quell’importo (art. 319 lett. a CPC);
che, giusta l’art. 110 CPC,
laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è
tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto
che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario CPC, p. 447),
ritenuto che la competenza a statuire sul quel rimedio giuridico spetterà alla
Camera d’appello competente per il merito, nel primo caso quindi – a dipendenza
della materia – alla prima o alla seconda Camera civile, nel secondo alla
Camera civile dei reclami (III CCA 22 giugno 2011 inc. n. 13.2011.34; II CCA 28
ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137);
che nel caso di specie, essendo
stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di
spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso
superiore a fr. 10'000.–, questa Camera è senz’altro competente a statuire
sul reclamo dell’attrice, peraltro inoltrato tempestivamente;
che, per giurisprudenza invalsa,
nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore gode di
un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di
eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti
rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 6 maggio
2011 inc. n. 12.2011.78, 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.112, 14 maggio 2013
inc. n. 12.2012.181, 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115; III CCA 14 febbraio
2011 inc. 13.2011.3);
che innanzitutto si constata che,
a fronte di un valore litigioso di fr. 333'911.60 indicato nella sentenza,
e rammentato che in presenza di un tale valore l’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce
una tassa di giustizia da fr. 5'000.– a fr. 20'000.– mentre che
l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL
3.1.1.7.1) prevede un’aliquota dal 6% al 9%, il giudice di prime cure,
esponendo una tassa di fr. 10’000.– (oltretutto già comprensiva delle
spese e degli oneri processuali della procedura di conciliazione, inc. n. __________)
e attribuendo un’indennità per ripetibili di fr. 20'000.–, pari circa al
6%, è in definitiva rimasto entro i limiti delle tariffe applicabili;
che, per quanto concerne la tassa
di giustizia, si rileva che la decisione è compiutamente motivata su 7 pagine, nella
quale il giudice di prime cure ha anzitutto ripercorso la complessa fattispecie
– iniziata nel 2005 e sfociata in una decisione del Tribunale federale l’8
luglio 2010 (__________, doc. 3 accluso alla risposta) – che ha portato alla
richiesta attorea, illustrando nel contempo in quale misura la censura di res
iudicata ha trovato riscontro nel caso concreto; egli ha dovuto quindi
esaminare gli argomenti sollevati dall’attrice, rivalutando nuovamente quanto
deciso nelle precedenti sedi in merito alla fattispecie passata;
che da quanto precede si evince
chiaramente che non si è trattato di una causa la cui soluzione era evidente e
per la quale il Pretore ha comunque sia svolto un’istruttoria (3 udienze) atta a
determinare la cauzione per ripetibili, di cui ha tenuto conto allorquando ha
dovuto determinare la tassa di giustizia esposta nella decisione finale (in cui
il merito non è stato esaminato);
che tenuto conto della
complessità del caso, dell’istruttoria svolta e delle spese di fr. 2'000.–
della procedura di conciliazione – poste a carico della parte istante e
rinviate al giudizio di merito (doc. I accluso all’istanza) – che sono state
considerate nella quantificazione degli oneri processuali, non vi è ragione di
ridurre l’importo delle spese processuali, che risultano del tutto congrue e
che già tengono conto adeguatamente delle circostanze del caso;
che, per quanto concerne invece
le ripetibili, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le stesse
devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino
– come visto – in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili;
che l’art. 13 cpv. 2 del Regolamento
dispone che se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare
in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le
ripetibili calcolate in base alle norme precedenti possono essere ridotte in
misura adeguata, ritenuto che per giurisprudenza invalsa (II CCA 24 settembre
2012 inc. 12.2012.112, 20 gennaio 2011 inc. n. 12.2010.215, 24 novembre 2010
inc. n. 12.2010.139) questa disposizione va intesa secondo i dettami
dell’art. 11 vTOA, ossia nel senso che le ripetibili devono essere calcolate
sulla base della nota formula con cui l’onorario ad valorem (OV) viene
mediato con quello ad horam (OH) nel modo seguente: (2 x OV x OH)/(OV +
OH) (Cocchi/Trezzini, op. cit., m.
36 segg. ad art. 150; sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012
dell’11 marzo 2013);
che nel caso concreto la causa è
terminata con una decisione che ha dichiarato l’irricevibilità dell’azione, per
cui si applica il precitato art. 13 cpv. 2 del Regolamento;
che, come visto, giusta l’art. 11
del Regolamento, in presenza di una causa come quella in esame con un valore
litigioso di fr. 333'911.60, la retribuzione ad valorem dovuta alla
parte vincente per il compimento dell’intera causa può essere quantificata fra
il 6% e il 9% del valore di causa, che in concreto è stata rispettata;
che, per quanto riguarda invece
la remunerazione ad horam prevista all’art. 12 del Regolamento, in
assenza di un conteggio allestito dal patrocinatore del convenuto, che – ad
ogni modo – costituisce un documento facoltativo (Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 105), il suo dispendio
orario deve essere determinato dal giudice (art. 105 cpv. 2 CPC; Bohnet, op. cit., ibidem): sulla base
degli atti l’onere di tempo necessario ad un legale mediamente diligente per
l’esame della petizione corredata da numerosi documenti e della replica (di 10
rispettivamente 12 pagine), per l’allestimento della risposta, della duplica e
delle conclusioni (di 12, 7 rispettivamente 11 pagine) e per le ulteriori
incombenze di causa, tra cui i colloqui con il cliente e la comparizione per tre
udienze in Pretura (una di discussione e ulteriori due per l’audizione di due
testi), può essere stimato in 24 ore di lavoro a fr. 280.– l’ora (art. 12
del Regolamento), così che la retribuzione in base al criterio ad horam può
essere quantificata in circa fr. 6'720.–;
che, su queste basi, in applicazione
dell’art. 13 cpv. 2 del Regolamento e della predetta formula, si arriva ad un
importo per ripetibili di circa fr. 10'060.–, che, tenuto conto delle
presumibili spese vive (art. 6 del Regolamento) e dell’IVA (art. 14 cpv. 1 del
Regolamento), può essere arrotondato a fr 11'600.–;
che in tali circostanze, la somma
attribuita dal Pretore, manifestamente eccessiva (fr. 20'000.– pari
all’incirca a 71 ore di lavoro), non può essere confermata;
che, in parziale accoglimento del
reclamo, le ripetibili a favore del convenuto possono così essere quantificate
in fr. 11'600.–;
che gli oneri processuali e le
ripetibili della procedura ricorsuale, calcolati sulla base di un valore qui
litigioso di fr. 15'000.–, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono
stabiliti in applicazione degli art. 14 LTG, 11 e 13 del Regolamento;
Per questi motivi,
decide I. Il reclamo 10 luglio 2014 di RE
1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione del 4 giugno 2014
della Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud, invariati gli altri dispositivi,
è così riformata:
2. La
tassa di giustizia, in fr. 10'000.–, le spese e gli oneri processuali di
conciliazione, sono posti a carico di RE 1, la quale rifonderà fr. 11'600.–
a CO 1 a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali
della procedura di reclamo consistenti in complessivi fr. 500.–, già
anticipati dalla reclamante, restano a suo carico per ¾ e per ¼ sono posti a
carico di CO 1, a cui la reclamante rifonderà fr. 350.– a titolo di
ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).